Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Provvedimenti non espressamente richiesti dal ricorrente - Potere discrezionale del giudice dell'urgenza
(Trattato CE, art. 186)
2 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - «Fumus boni juris» - Danno grave e irreparabile - Potere discrezionale del giudice dell'urgenza
(Trattato CE, art. 186)
3 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Ricorso principale avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale della Comunità - Assegnazione di un importo a titolo provvisorio - Diritto a una tutela giurisdizionale piena ed effettiva - Ammissibilità - Presupposti - Raffronto fra tutti gli interessi in gioco - Concessione del provvedimento ipotizzabile solo in casi limitati
(Trattato CE, artt. 178, 186 e 215, secondo comma)
Massima
4 Sia l'opportunità di prendere in considerazione provvedimenti diversi da quelli espressamente chiesti dal ricorrente, sia quella di ascoltare le osservazioni orali delle parti rientrano nel potere discrezionale riconosciuto al giudice dell'urgenza nell'ambito della valutazione di una domanda di provvedimenti urgenti.
Se non si può esigere dal giudice dell'urgenza di risolvere espressamente tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente dibattuti durante il procedimento sommario, lo stesso principio vale a maggior ragione nei confronti di provvedimenti provvisori che non siano stati specificati in sede di domanda di provvedimenti urgenti.
5 I provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dell'urgenza se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni juris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Inoltre detti provvedimenti devono essere provvisori nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi e di non anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata successivamente nella causa principale.
Nell'ambito di siffatta valutazione globale, il giudice dell'urgenza dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola. Detto potere discrezionale dev'essere esercitato tenendo presenti le peculiarità di ogni singolo caso.
3 Un divieto assoluto, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, di ottenere, nell'ambito di una domanda di provvedimenti urgenti, un provvedimento consistente nella concessione (in via provvisoria) di una parte dell'indennizzo richiesto nell'ambito del procedimento principale, fondato sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, al fine di tutelare gli interessi del richiedente sino alla data della pronuncia della sentenza nel procedimento principale, sarebbe in contrasto con il diritto a una tutela giurisdizionale completa ed effettiva, riconosciuta ai singoli dal diritto comunitario, il quale implica segnatamente che possa essere garantita la tutela provvisoria dei singoli, ove essa sia necessaria per la piena efficacia della futura decisione definitiva. Non può pertanto escludersi a priori, in modo generale e astratto, che un pagamento in via provvisoria, anche se per un importo corrispondente a quello della domanda principale, sia necessario per garantire l'efficacia della sentenza nel merito e, eventualmente, appaia giustificato alla luce degli interessi in gioco. A tal riguardo, spetta al giudice dell'urgenza, investito di un'istanza di questo genere, raffrontare, da un lato, l'interesse del richiedente a evitare un peggioramento della sua situazione finanziaria, tale da portare alla cessazione definitiva delle sue attività, e, dall'altro, il rischio che gli importi richiesti non possano essere recuperati nel caso in cui il ricorso principale venga respinto.
Il ricorso a tale tipo di provvedimenti, che più di altri può produrre di fatto effetti irreversibili, in particolare in caso di successiva insolvenza del richiedente, è ammissibile solo in un ristretto numero di casi e deve limitarsi alle ipotesi in cui il «fumus boni juris» sembri particolarmente fondato e l'urgenza dei provvedimenti richiesti incontestabile. Cionondimeno, una valutazione del genere va compiuta in funzione delle circostanze di ogni caso specifico. Qualora il giudice dell'urgenza valuti più convincenti gli argomenti a favore della concessione dei provvedimenti richiesti, egli dispone sempre all'occorrenza della facoltà di accompagnarne la concessione con l'imposizione di qualsiasi condizione o garanzia che egli giudichi necessarie, o anche di restringerne la portata in qualsiasi altro modo.
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