Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Comportamento illecito delle istituzioni - Produttori di latte privati di quantitativi di riferimento nell'ambito del regime di prelievo supplementare dopo aver sospeso le loro consegne a norma del regime di premi di non commercializzazione - Produttore che volontariamente non ha ripreso la produzione al termine dell'impegno di non commercializzazione - Violazione del legittimo affidamento - Insussistenza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1078/77 e n. 857/84]
Massima
La responsabilità della Comunità non può sorgere in conseguenza dell'applicazione del regolamento n. 857/84, che fissa nell'ambito del regime del prelievo supplementare sul latte il quantitativo di riferimento per ciascun produttore in base alla produzione consegnata nel corso di un anno di riferimento, nei confronti di un produttore il quale, in seguito ad un impegno di non commercializzazione assunto in forza del regolamento n. 1078/77 e scaduto nel corso dell'anno di riferimento, non abbia ripreso la propria produzione in tale data per motivi estranei al fatto che era stato assunto un impegno e che abbia manifestato l'intenzione di riprendere la produzione solo vari anni dopo.
Tale produttore, al quale non era illegittimamente impedita la ripresa della propria attività al termine del periodo di non commercializzazione, non può asserire di aver riposto un legittimo affidamento nella possibilità di riprendere la produzione in qualsiasi momento futuro. Infatti, nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, nulla giustifica che gli operatori economici si aspettino di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica dei mercati o nella politica strutturale.
Parti
Nella causa T-1/96,
Bernhard Böckner-Lensing e Ludger Schulze-Beiering, imprenditori agricoli, soci di una società semplice di diritto tedesco, residenti in Borken (Germania), con gli avv.ti Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich Manstetten, Frank Schulze e Klaus Kettner, del foro di Münster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Dupong e Dupong, 4-6, Rue de la Boucherie,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Arthur Brautigam, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe, Georg M. Berrisch e Marco Núñez-Müller, dei fori di Amburgo e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dierk Booß, consigliere giuridico principale, e Michael Niejahr, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe, Georg M. Berrisch e Marco Núñez-Müller, dei fori di Amburgo e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda di indennizzo, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, dei danni subiti dai ricorrenti a causa del divieto loro imposto di porre in commercio latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13) come completato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Prima Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 settembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 Nel 1977 il Consiglio, per far fronte ad un'eccedenza di produzione di latte nella Comunità, adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1078/77»). Questo regolamento offriva un premio ai produttori in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione di mandrie bovine per un periodo di cinque anni.
2 Nonostante numerosi produttori avessero sottoscritto simili impegni, la situazione di sovrapproduzione persisteva nel 1983. Il Consiglio adottava quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»), fissava il quantitativo di riferimento per ciascun produttore sulla base dei quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, ossia l'anno 1981, fatta salva per gli Stati membri la possibilità di prescegliere l'anno 1982 o l'anno 1983. La Repubblica federale di Germania optava per quest'ultimo anno come anno di riferimento.
4 Gli impegni di non commercializzazione sottoscritti da alcuni dei produttori nell'ambito del regolamento n. 1078/77 riguardavano gli anni di riferimento prescelti. Non avendo prodotto latte nel corso dei medesimi, essi non potevano ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.
5 Con le sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come completato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), per violazione del principio del legittimo affidamento.
6 In esecuzione di queste sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). In applicazione di questo nuovo regolamento, i produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione ricevevano un quantitativo di riferimento detto «specifico» (chiamato anche «quota»).
7 L'attribuzione di tale quantitativo di riferimento specifico era assoggettata a varie condizioni. Alcune di queste condizioni, riguardanti in particolare il momento della scadenza dell'impegno di non commercializzazione, sono state dichiarate invalide dalla Corte nelle sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).
8 In seguito a queste sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 150, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento n. 1639/91»), il quale, abrogando le condizioni dichiarate invalide, consentiva l'attribuzione ai produttori in questione di un quantitativo di riferimento specifico.
9 Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte riteneva la Comunità responsabile dei danni causati a taluni produttori di latte cui era stato impedito di commercializzare latte per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, per aver assunto impegni ai sensi del regolamento n. 1078/77.
10 In seguito a tale sentenza, il Consiglio e la Commissione pubblicavano, il 5 agosto 1992, la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4). Dopo aver richiamato le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena efficacia, le istituzioni manifestavano la loro intenzione di adottare i criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati. Fino all'adozione di tali criteri, esse si impegnavano a rinunciare, nei confronti di ogni produttore che aveva diritto a un indennizzo, a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto (CEE) della Corte. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni.
11 Successivamente, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Questo regolamento prevede un'offerta di indennizzo forfettario ai produttori che, a determinate condizioni, hanno subito danni nell'ambito dell'applicazione della normativa di cui alla sentenza Mulder II.
Fatti all'origine della controversia
12 Il signor Böcker-Lensing, imprenditore agricolo di Borken (Germania) sottoscriveva un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77. Tale impegno giungeva a scadenza il 18 marzo 1983. Il ricorrente non riprendeva la produzione di latte al termine di tale impegno.
13 Con contratto del 13 settembre 1988 egli costituiva, assieme ad un altro imprenditore agricolo, il signor Schulze-Beiering, a decorrere dal 15 settembre 1988, una società semplice avente ad oggetto la gestione di un'impresa agricola. In tale società egli conferiva il terreno agricolo in relazione al quale aveva assunto l'impegno di non commercializzazione.
14 Con lettera 28 giugno 1989 egli richiedeva alle autorità nazionale l'assegnazione di un quantitativo di riferimento.
15 Con lettere 21 dicembre 1990, indirizzate al Consiglio e alla Commissione, egli richiedeva un indennizzo per i danni subiti. Nelle loro risposte, rispettivamente in data 11 gennaio 1991 e 19 febbraio 1991, le istituzioni si dichiaravano disposte a non far valere la prescrizione fino alla scadenza di un termine di tre mesi successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, della sentenza Mulder II, purché i suoi diritti non fossero già caduti in prescrizione.
16 In seguito all'adozione del regolamento n. 1639/91, le autorità nazionali negavano l'attribuzione di un quantitativo di riferimento al primo ricorrente, sul motivo che, per via del conferimento alla società del terreno agricolo oggetto dell'impegno di non commercializzazione, non era più possibile considerarlo «produttore» ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84.
17 In seguito all'adozione, il 22 luglio 1993, del citato regolamento n. 2187/93, il primo ricorrente chiedeva che gli fosse inoltrata l'offerta di indennizzo prevista da tale norma. Tale domanda veniva respinta con la motivazione secondo cui, contrariamente a quanto richiesto dal regolamento, nessuno dei ricorrenti aveva fruito dell'attribuzione di un quantitativo di riferimento definitivo.
18 Successivamente alla sentenza della Corte 27 gennaio 1994, causa C-98/91, Herbrink (Racc. pag. I-223), che ha riconosciuto ad una società di fatto un diritto alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico, la società Böcker-Beiering riceveva dalle autorità nazionali, il 10 aprile 1995, un quantitativo di riferimento specifico provvisorio, che diveniva definitivo il 5 luglio 1996.
19 Con lettera 5 aprile 1995, i ricorrenti reclamavano presso la Commissione un diritto ad indennizzo. Con lettera 30 maggio 1995 la Commissione rispondeva che erano in corso verifiche dirette ad accertare in quale misura potesse essere loro concesso un indennizzo. Tale lettera rimaneva priva di seguito.
20 Con contratto stipulato il 27 giugno 1996, il primo ricorrente cedeva alla società i suoi diritti ad indennizzo nei confronti della Comunità.
Procedimento e conclusioni delle parti
21 Con atto introduttivo depositato il 2 gennaio 1996, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. Oltre alle conclusioni menzionate di seguito, essi hanno presentato una domanda di sospensione.
22 Con istanza depositata il 5 febbraio 1996, il Consiglio e la Commissione si sono opposti a quest'ultima domanda. Tale istanza è stata respinta con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale in data 27 febbraio 1996.
23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, invitando tuttavia le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti.
24 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- condannare i convenuti a versare loro a titolo di indennizzo, per il periodo compreso tra il 2 aprile 1984 e il 13 giugno 1991, una somma pari a 118 436,52 DM, maggiorata di interessi al saggio annuo dell'8% a decorrere dal 19 maggio 1992;
- condannare i medesimi alle spese di giudizio nonché a quelle di perizia ammontanti a 1 961,90 DM.
25 I convenuti concludono che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, respingerlo nel merito;
- condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
26 I ricorrenti asseriscono che sussistono i presupposti per la responsabilità della Comunità per i danni da essi subiti. I convenuti contestano che tali presupposti ricorrano ed eccepiscono l'irricevibilità del ricorso adducendo che esso contravverrebbe alle prescrizioni dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura e che i diritti fatti valere sarebbero caduti in prescrizione.
Sulla ricevibilità
27 I convenuti sostengono che il ricorso non soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Essi argomentano che nel ricorso non è dimostrato con quale mezzo il primo ricorrente ha conferito alla società i diritti ad indennizzo rivendicati.
28 Essi fanno valere inoltre che tali diritti sono caduti in prescrizione. Le lettere trasmesse dal primo ricorrente al Consiglio e alla Commissione il 21 dicembre 1990 non sarebbero atti interruttivi della prescrizione, non avendo i ricorrenti presentato un ricorso entro il termine di due mesi stabilito dall'art. 173 del Trattato, al quale rinvia l'art. 43, terza frase, dello Statuto della Corte. Conseguentemente, alla data di presentazione del ricorso, il 2 gennaio 1996, tutti i diritti sorti anteriormente al 2 gennaio 1991 sarebbero caduti in prescrizione.
29 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.
30 Nella fattispecie, la prova della cessione dei diritti ad indennizzo da parte del primo ricorrente a favore della società risulta dal contratto stipulato tra le due parti il 27 giugno 1996, che i ricorrenti hanno prodotto agli atti con la memoria di replica. Emerge infatti da questo documento che il primo ricorrente ha ceduto alla società i diritti ad indennizzo di cui era titolare anteriormente alla costituzione di quest'ultima.
31 In ordine alla prescrizione, il Tribunale ritiene che nel caso di specie si tratti di un'eccezione atta ad incidere sulla portata del diritto ad indennizzo rivendicato dai ricorrenti. E' pertanto necessario verificare, preliminarmente, se ricorrano i presupposti per il sorgere della responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato.
32 Emerge da quanto sopra che il ricorso è ricevibile.
Sulla responsabilità della Comunità
Argomenti delle parti
33 I ricorrenti assumono di aver subito un danno in conseguenza della mancata attribuzione di un quantitativo di riferimento per via del regolamento n. 857/84, che la Corte ha dichiarato invalido. Argomentando dalla sentenza Mulder II, essi fanno valere che alle istituzioni incombe la riparazione di tale danno.
34 Il periodo in cui sono stati privati della loro produzione si sarebbe protratto fino al momento in cui è stato attribuito loro un quantitativo di riferimento provvisorio nel 1995, a seguito della citata sentenza Herbrink. Tuttavia, a far data dell'adozione del regolamento n. 1639/91, che ha riconosciuto un quantitativo di riferimento ai produttori che versavano nella loro situazione, la responsabilità per la privazione di tale quantitativo sarebbe imputabile alle autorità nazionali. Di conseguenza, il periodo da indennizzare nel caso di specie si estenderebbe solo al 13 giugno 1991, data di entrata in vigore del regolamento n. 1639/91.
35 Ribattendo agli argomenti dei convenuti relativi all'insussistenza di un nesso di causalità tra i danni subiti e il provvedimento comunitario, i ricorrenti sostengono che la Corte, nelle citate sentenze Spagl e Pastätter, ha statuito che non si poteva esigere dai produttori che avevano assunto un impegno di non commercializzazione che essi riprendessero la produzione di latte immediatamente dopo la scadenza del medesimo. Pertanto, ogni agricoltore il cui periodo di non commercializzazione era giunto a scadenza nel 1983 avrebbe dovuto avere il tempo di modernizzare i propri impianti e il proprio allevamento prima di riprendere la produzione.
36 I ricorrenti affermano che essi avevano l'intenzione di riprendere la produzione di latte dopo aver modernizzato l'allevamento, cosa che essi non hanno potuto fare a causa del regolamento n. 857/84. In ogni caso risulterebbe dalla sentenza della Corte 22 ottobre 1992, causa C-85/90, Dowling (Racc. pag. I-5305), che i produttori dovevano disporre, per la ripresa della produzione di latte, almeno del periodo compreso tra il 1_ gennaio 1983 e l'entrata in vigore, nel 1984, del regolamento n. 857/84.
37 Quanto allo status di produttore, messo in dubbio dai convenuti, i ricorrenti sostengono che un quantitativo di riferimento definitivo è stato loro concesso dalle autorità nazionali, con la conseguenza che queste ultime avrebbero riconosciuto loro la qualità di produttori. Le istituzioni comunitarie sarebbero vincolate a tale riconoscimento.
38 I convenuti contestano che sia sorta la responsabilità delle Comunità nei confronti dei ricorrenti. Infatti, il primo ricorrente avrebbe deciso di sua propria volontà, al termine del suo impegno di non commercializzazione nel 1983, di non riprendere la produzione. L'abbandono della produzione sarebbe stato così deciso per motivi estranei all'impegno o alle sue conseguenze e non si potrebbe quindi asserire che sia stato violato il principio della tutela del legittimo affidamento. Il lucro cessante lamentato non presenterebbe quindi alcun nesso di causalità con l'attività normativa della Comunità.
Giudizio del Tribunale
39 La responsabilità extracontrattuale della Comunità per danni cagionati dalle istituzioni, prevista dall'art. 215, secondo comma, del Trattato, può sorgere solo se ricorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18, e del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).
40 Per quanto concerne la situazione dei produttori di latte che hanno assunto un impegno di non commercializzazione, la responsabilità della Comunità sorge nei confronti di ogni produttore che abbia subito un danno riparabile per il fatto che allo stesso è stato impedito di consegnare latte in forza del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, punto 22).
41 Tale responsabilità è fondata sulla lesione del legittimo affidamento che i produttori, incentivati da un atto della Comunità a sospendere lo smercio del latte per un periodo limitato, nell'interesse generale e dietro pagamento di un premio, potevano riporre sul carattere limitato del loro impegno di non commercializzazione (sentenza Mulder I, punto 24, e sentenza Von Deetzen, citata, punto 13). Tuttavia, il principio del legittimo affidamento non osta a che, in forza di un regime come quello del prelievo supplementare, siano imposte restrizioni a un produttore in conseguenza del fatto che egli non ha posto in commercio latte per un determinato periodo, precedente l'entrata in vigore del detto regime, per motivi estranei al suo impegno di non commercializzazione.
42 I ricorrenti lamentano un'illegittima privazione del quantitativo di riferimento, in conseguenza dell'applicazione del regolamento n. 857/84, tra il 2 aprile 1984 e il 13 giugno 1991. Tale regolamento avrebbe deluso la speranza del primo ricorrente di riprendere la produzione di latte al termine del suo periodo di non commercializzazione.
43 Nelle circostanze del caso di specie, occorre anzitutto esaminare se le asserzioni sulle quali i ricorrenti fondano la rivendicazione di un diritto ad indennizzo siano dimostrate, in particolare per quanto concerne l'esistenza di un comportamento illegittimo delle istituzioni e l'effettività del danno allegato.
44 Si deve prendere atto che il primo ricorrente non ha ripreso la produzione di latte al termine del suo periodo di non commercializzazione, nel marzo 1983, né manifestato l'intenzione di riprenderla se non vari anni dopo. Come correttamente osservato dalla Commissione, emerge dal verbale di perizia prodotto dai ricorrenti che la stalla è rimasta allo stato in cui si trovava tra l'inizio e la fine dell'impegno. L'imprenditore agricolo avrebbe potuto riprendere la produzione nel 1983 e giovarsi di conseguenza di un quantitativo di riferimento al momento dell'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare nel 1984.
45 Inoltre, i motivi per i quali la produzione di latte non è stata ripresa allo scadere dell'impegno di non commercializzazione erano estranei al fatto che era stato assunto un impegno in forza del regolamento n. 1078/77. Invero, come è stato precisato dal patrocinante dei ricorrenti in udienza, il primo ricorrente ha voluto concedersi un certo lasso di tempo per ricostituire il capitale necessario per la modernizzazione della stalla.
46 A differenza delle parti ricorrenti nelle cause di cui alle citate sentenze Spagl e Pastätter, nel caso di specie il primo ricorrente non ha dimostrato di aver compiuto atti idonei a comprovare la sua intenzione di riprendere la produzione al termine del periodo di non commercializzazione.
47 Non avendo ripreso la produzione di sua propria volontà, egli non può sostenere di aver riposto un legittimo affidamento sulla possibilità di riprendere la produzione di latte in qualsiasi momento futuro. Infatti, nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, nulla giustifica che gli operatori economici si aspettino di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (v., in tal senso, sentenze della Corte 17 giugno 1987, cause riunite 424/85 e 425/85, Frico, Racc. pag. 2755, punto 33, Mulder I, punto 23, e von Deetzen, citata, punto 12).
48 Conseguentemente, il primo ricorrente non figurava tra i produttori ai quali il citato regolamento 20 marzo 1979, n. 764, e il regolamento n. 1639/91 erano applicabili, dal momento che questi regolamenti avevano come unico scopo quello di porre fine all'esclusione dall'attribuzione di un quantitativo per i produttori ai quali era stato impedito di riprendere la commercializzazione al termine dell'impegno che essi avevano assunto.
49 Risulta da quanto sopra che non può sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti dei ricorrenti in conseguenza dell'applicazione del regolamento n. 857/84.
50 La circostanza che i ricorrenti abbiano ricevuto un quantitativo di riferimento dalle autorità nazionali il 10 aprile 1995 non è atta ad infirmare questa constatazione. Poiché il comportamento delle autorità nazionali non è vincolante per la Comunità, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento non pregiudica la questione dell'esistenza di un diritto ad indennizzo ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato.
51 Per giunta, i ricorrenti non possono far valere un danno subito nel corso del periodo compreso tra il 2 aprile 1984 e il 28 giugno 1989 in quanto sarebbe stato loro impedito di riprendere la produzione di latte. Il primo ricorrente ha infatti richiesto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento solo in data 28 giugno 1989.
52 In mancanza di un qualsivoglia provvedimento illegittimo dei convenuti, all'origine del danno allegato, non può quindi considerarsi sussistente la responsabilità della Comunità. Ne consegue che non è necessario accertare se sussistano gli altri presupposti per una tale responsabilità.
53 Di conseguenza, non è neppure necessario esaminare la questione della prescrizione.
54 Emerge da tutto quanto precede che il ricorso dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti e il Consiglio e la Commissione hanno concluso in tal senso, i ricorrenti vanno condannati alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) I ricorrenti sono condannati alle spese.
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