Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Fissazione di priorità da parte della Commissione - Considerazione dell'interesse comunitario legato all'istruzione di una pratica - Potere discrezionale della Commissione - Obbligo di motivazione della decisione di archiviazione - Sindacato giurisdizionale
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3]
2 Ricorso di annullamento - Motivi - Violazione di forme sostanziali - Esame d'ufficio da parte del giudice
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
3 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Considerazione dell'interesse comunitario legato all'istruzione di una pratica - Criteri di valutazione - Necessità di chiarire la situazione giuridica degli operatori del settore interessato - Settore della distribuzione di autoveicoli - Facoltà della Commissione, in presenza di più denunce contro infrazioni analoghe commesse da diverse imprese, di perseguirne soltanto una - Possibilità per gli altri denuncianti di rivolgersi al giudice nazionale
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
Massima
1 La Commissione, quando decide di fissare gradi diversi di priorità nell'esame delle denunce che le pervengono ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, può non solo decidere l'ordine in cui esaminare le denunce, ma anche respingere una denuncia a causa dell'insufficiente interesse comunitario alla prosecuzione dell'esame della pratica.
Il potere discrezionale di cui in proposito dispone la Commissione non è però senza limiti. La Commissione infatti è vincolata da un obbligo di motivazione quando decide di non dar seguito all'esame di una denuncia e tale motivazione dev'essere sufficientemente precisa e dettagliata da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo sull'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale di definire determinate priorità.
Tale controllo non deve portare il Tribunale a sostituire la propria valutazione dell'interesse comunitario a quella della Commissione, ma è diretto a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere.
2 Il Tribunale può esaminare d'ufficio la violazione delle forme sostanziali e, in particolare, delle garanzie procedurali predisposte dall'ordinamento giuridico comunitario.
3 Per valutare l'interesse comunitario ad istruire una denuncia pervenutale ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, spetta alla Commissione ponderare l'entità del pregiudizio che l'infrazione asserita può arrecare al funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE).
A tal fine è legittimo che la Commissione tenga conto non solamente della gravità dell'asserita infrazione e dell'ampiezza dei provvedimenti istruttori richiesti per poterne dimostrare l'esistenza, ma anche della necessità di chiarire la situazione giuridica relativa al comportamento riportato nella denuncia e di definire i diritti gli obblighi, riguardo al diritto comunitario della concorrenza, dei vari operatori economici interessati da tale comportamento.
In proposito, nell'ambito dell'esame di una denuncia per violazione dell'art. 85 del Trattato nel settore della distribuzione di autoveicoli, poiché i diritti e gli obblighi rispettivi degli intermediari mandatari, dei costruttori di automobili e dei distributori sono stati definiti e precisati da regolamenti di esenzione per categoria, da una comunicazione della Commissione e dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte, la Commissione può affermare, senza commettere errore manifesto, che i giudici e le autorità nazionali sono in grado di trattare le infrazioni fatte valere nella denuncia della ricorrente e di tutelare i diritti derivanti a quest'ultima dal diritto comunitario.
Del pari, quando la Commissione si trova di fronte ad una situazione nella quale numerosi elementi permettono di sospettare manovre contrarie al diritto della concorrenza da parte di varie grandi imprese operanti nello stesso settore economico, essa ha il diritto di concentrare i suoi sforzi su una delle imprese interessate, indicando nel contempo agli operatori economici eventualmente danneggiati dal comportamento illecito degli altri contravventori che essi hanno il diritto di rivolgersi ai giudici nazionali.
Parti
Nelle cause riunite T-9/96 e T-211/96,
Européenne automobile SARL, società di diritto francese, con sede in Carcassonne (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Guy Charrier, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, successivamente dai signori Marenco e Loïc Guérin, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto le domande dirette all'annullamento della decisione della Commissione 9 ottobre 1996 che respinge una denuncia della ricorrente presentata ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e al risarcimento del danno,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Prima Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 marzo 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 La ricorrente, Européenne automobile SARL, esercita in Francia, secondo quanto da essa indicato, le attività, da un lato, di commercio di veicoli d'occasione e, dall'altro, di mandatario ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela [GU L 15, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 123/85», sostituito, a partire dal 1_ ottobre 1995, dal regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475 (GU L 145, pag. 25)].
2 Il 31 gennaio 1994, la società Auto Cité, concessionaria della marca Peugeot a Carcassonne (Francia), otteneva la condanna della ricorrente, da parte del tribunal de commerce di Carcassonne, per concorrenza sleale, in quanto quest'ultima non avrebbe rispettato i dettami del regolamento n. 123/85 per ciò che riguarda le importazioni parallele di autoveicoli in provenienza da un altro Stato membro.
3 Il 27 luglio 1994 la ricorrente presentava alla Commissione una denuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962 n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), contro il costruttore di autoveicoli delle marche Peugeot e Citroën (in prosieguo: la «PSA»).
4 L'8 giugno 1995, la Cour d'appel di Montpellier riformava la sentenza del tribunal de commerce di Carcassonne del 31 gennaio 1994 e respingeva la domanda del concessionario.
5 Con lettera 27 settembre 1995, la ricorrente intimava alla Commissione di dar seguito alla sua denuncia. Il 24 gennaio 1996, presentava dinanzi al Tribunale un ricorso diretto a far accertare la carenza della Commissione e ad ottenere il risarcimento del danno (causa T-9/96).
6 Il 28 marzo 1996, la Commissione indirizzava alla ricorrente una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268). Il 26 aprile 1996, la ricorrente faceva pervenire le proprie osservazioni su tale comunicazione.
7 Con decisione 9 ottobre 1996, la Commissione respingeva la denuncia della ricorrente.
8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 1996, la ricorrente proponeva un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione e al risarcimento del danno (causa T-211/96).
9 Con ordinanza 21 gennaio 1999, il presidente della Prima Sezione del Tribunale decideva di riunire le cause ai fini della fase orale e della sentenza.
10 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza del 2 marzo 1999.
Conclusioni delle parti
11 Nella causa T-9/96, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare la carenza della Commissione;
- condannare la Commissione a versarle la somma di euro 200 000 come risarcimento danni;
- condannare la Commissione alle spese.
12 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile
- in via subordinata, dichiarare il ricorso privo di oggetto e, in via ulteriormente subordinata, infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.
13 Nella causa T-211/96, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 9 ottobre 1996;
- accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione e riconoscere alla ricorrente la somma di euro 246 000;
- condannare la Commissione alle spese.
14 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile nella parte relativa all'asserita responsabilità della Commissione;
- dichiarare tale ricorso infondato quanto al resto;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla rinuncia agli atti della ricorrente nella causa T-9/96
15 In risposta ad un quesito formulato dal Tribunale, il rappresentante della ricorrente ha annunciato, in udienza, l'intenzione di rinunciare per iscritto alle sue domande relative alla carenza e al risarcimento danni nella causa T-9/96. Con lettera 23 marzo 1999, la ricorrente ha dichiarato di «rassegnarsi a che il Tribunale non si pronunci sulla carenza (il che l'ha gravemente pregiudicata)».
16 Alla luce delle dichiarazioni fatte dal suo rappresentante in udienza, il Tribunale ritiene che tale lettera debba essere interpretata nel senso che la ricorrente rinuncia alle sue domande relative alla carenza e al risarcimento danni nella causa T-9/96.
Nel merito della causa T-211/96
Sul ricorso d'annullamento della decisione 9 ottobre 1996
17 Nelle sue memorie, la ricorrente ha fatto valere, in sostanza, quattro motivi. Il primo motivo riguarda la violazione delle forme sostanziali, e più in particolare delle garanzie procedurali, il secondo, la violazione del Trattato, il terzo, un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione nell'esercizio del suo potere discrezionale di disporre misure provvisorie e, il quarto, lo sviamento di potere.
18 In udienza, la ricorrente ha sollevato due nuovi motivi attinenti, rispettivamente, al fatto che il carattere irragionevole del termine intercorso tra la sua denuncia e la decisione impugnata sarebbe sufficiente a giustificare l'annullamento di quest'ultima e al fatto che la decisione non è stata sufficientemente motivata.
19 Occorre, anzitutto, esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo, nonché i due motivi sollevati in udienza, diretti, in sostanza, a far valere che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi riguardanti l'esame della denuncia.
Sui motivi attinenti alla violazione, da parte della Commissione, dei suoi obblighi riguardanti l'esame della denuncia
- Argomenti delle parti
20 Con il suo primo motivo, la ricorrente censura la Commissione per non aver svolto, pur avendone l'obbligo, un esame accurato ed imparziale della sua denuncia.
21 Il secondo motivo è articolato in quattro parti. Nella prima parte, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel valutare l'efficacia probatoria dei mezzi di prova dedotti.
22 Con la seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione dell'interesse comunitario.
23 Nella terza parte del motivo, la ricorrente fa valere un errore manifesto riguardo alla localizzazione del nucleo centrale dell'infrazione e riguardo alla competenza delle giurisdizioni e delle autorità amministrative francesi.
24 Con la quarta parte del suo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore manifesto riguardo alle misure adottate dalla PSA per accompagnare il programma di aiuti di Stato all'acquisto di vetture nuove, denominato «contributo Balladur».
25 La Commissione ricorda che rientra nelle sue competenze, e finanche nei suoi doveri, impiegare in via prioritaria i mezzi di cui dispone per le sole cause che presentano un interesse comunitario sufficiente.
26 Essa contesta, d'altra parte, la ricevibilità del motivo attinente ad una violazione delle garanzie procedurali e delle forme sostanziali, per il fatto che le censure della ricorrente non sono argomentate.
- Giudizio del Tribunale
27 Gli obblighi della Commissione, quando essa è investita di una denuncia, sono stati definiti da una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, confermata, da ultimo, dalla sentenza della Corte 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. I-1341, punti 86 e ss.).
28 Emerge, in particolare, da tale giurisprudenza che la Commissione, quando decide di fissare priorità differenti nell'esame delle denunce che le pervengono, può non solo decidere l'ordine secondo il quale esaminare le denunce, ma anche respingere una denuncia a causa dell'insufficiente interesse comunitario alla prosecuzione dell'esame della pratica (v. anche sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T-5/93, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. II-185, punto 60).
29 Il potere discrezionale di cui dispone la Commissione non è però senza limiti. In tal senso la Commissione è vincolata da un obbligo di motivazione quando decide di non proseguire l'esame di una denuncia e tale motivazione dev'essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo sull'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale di definire determinate priorità (v. sentenza Ufex e a./Commissione, citata, punti 89-95). Tale controllo non deve condurre il Tribunale a sostituire la propria valutazione dell'interesse comunitario a quella della Commissione, bensì a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punto 80).
30 Alla luce di tali principi, occorre esaminare il primo ed il secondo motivo della ricorrente, nonché i motivi sollevati in udienza.
31 Riguardo alla ricevibilità del primo motivo, occorre ricordare che il Tribunale può rilevare d'ufficio la violazione delle forme sostanziali e, in particolare, delle garanzie procedurali conferite dall'ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punto 14), il che vale anche per il motivo vertente sull'insufficienza di motivazione della decisione impugnata sollevato in udienza.
32 Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione 9 ottobre 1996 espone chiaramente le considerazioni di diritto e di fatto che hanno condotto la Commissione a constatare la mancanza di un sufficiente interesse comunitario. Di conseguenza, la censura relativa alla violazione del dovere di motivazione non è fondata.
33 Riguardo alla censura relativa, nell'ambito del primo motivo, al fatto che la Commissione è venuta meno al suo dovere di esaminare la denuncia con la dovuta attenzione, emerge dal combinato disposto della motivazione della decisione impugnata e della comunicazione indirizzata alla ricorrente ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63/CEE, citato, che la Commissione ha esaminato attentamente gli elementi presentati dalla ricorrente. Emerge inoltre dal fascicolo che la Commissione, attenendosi ai criteri di un'analisi imparziale, ha anche esaminato le osservazioni che, su sua richiesta, la PSA ha formulato sulle contestazioni contenute nella denuncia. Pertanto tale censura è infondata.
34 Riguardo al motivo sollevato in udienza e relativo alla durata del procedimento dinanzi alla Commissione, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Il presente motivo, che non può essere considerato un'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio, e che non è strettamente connesso con questo, va dunque dichiarato irricevibile. D'altro canto, date le circostanze della presente causa, non occorre esaminare tale motivo d'ufficio.
35 Per quanto riguarda poi la prima parte del secondo motivo, relativa al mancato riconoscimento del valore probatorio degli elementi dedotti dalla ricorrente, occorre esaminare separatamente le diverse affermazioni contenute nella denuncia.
36 Per quanto riguarda le azioni giudiziarie contro la ricorrente e altre imprese che esercitano attività simili, l'esistenza di un gran numero di cause relative all'attività dei mandatari e dei rivenditori indipendenti non è sufficiente, in mancanza di altre prove, a dimostrare che una concertazione tra la PSA e i suoi concessionari sia all'origine di tali azioni.
37 Per quanto riguarda poi il rifiuto di vendere alla ricorrente e ad altre imprese che esercitano simili attività, nonché le misure dirette a scoraggiare le vendite dei concessionari stranieri della PSA a tali imprese, non sono stati dedotti da parte della ricorrente mezzi di prova sufficienti a dimostrare, di per sé, l'esistenza di una intesa diretta ad ostacolare l'attività degli intermediari mandatari che agiscono conformemente all'art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85. Tali elementi sono stati inoltre oggetto di una spiegazione plausibile da parte della PSA, nel senso cioè che essa si opponeva solamente all'attività dei rivenditori indipendenti, cosa che non è contraria al diritto della concorrenza. La Commissione non poteva nella fattispecie ritenere provata una infrazione (v. sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T-185/96, T-189/96, T-190/96, Riviera auto service e a./Commissione, Racc. pag. II-93, punto 47).
38 Occorre aggiungere che la decisione impugnata non è viziata da un errore manifesto riguardo all'attività della ricorrente. Infatti, la Commissione non fonda il rigetto della denuncia sulla constatazione che la ricorrente non esercitava solamente l'attività di intermediario ma anche quella di rivenditore indipendente. Essa si limita a ritenere che le due ipotesi siano possibili.
39 Per quanto riguarda la censura relativa alla produzione da parte della PSA e dei suoi concessionari della normativa francese relativa alla designazione delle automobili mediante riferimento all'anno del modello, occorre ricordare che i problemi sollevati con la denuncia non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita a tal proposito.
40 Riguardo, infine, all'argomento relativo alla molteplicità delle denunce presentate contro la PSA, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto tale da far ritenere che la Commissione abbia trascurato i mezzi di prova dedotti nell'ambito di tali denunce, né che essa sia venuta meno ai suoi obblighi nel procedere al loro esame. Al contrario, la Commissione, che era stata investita di svariate denunce, dirette non solamente contro la PSA, ma anche contro altri costruttori, è intervenuta nel settore interessato con la sua decisione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/35.733 - VW) (GU L 124, pag. 60; in prosieguo: la «causa VW»).
41 Di conseguenza, la censura relativa ad un errore manifesto di valutazione riguardo al valore probatorio dei mezzi di prova dedotti dalla ricorrente è infondata.
42 Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, relativa ad un errore manifesto nella valutazione dell'interesse comunitario ad istruire una denuncia, spetta, in particolare, al Tribunale esaminare la decisione allo scopo di verificare se la Commissione abbia soppesato l'entità del pregiudizio che l'infrazione di cui trattasi può arrecare al funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) (v. sentenze Automec/Commissione, citata, punto 86, Tremblay e a./Commissione, citata, punto 62, e Riviera auto services e a./Commissione, citata, punto 46).
43 A questo proposito, la Commissione non può, quando stabilisce l'ordine di priorità nel trattamento delle denunce ad essa presentate, considerare escluse a priori dalla sua competenza determinate situazioni che rientrano nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dal Trattato. La Commissione ha, in particolare, l'obbligo di valutare, in ciascun caso di specie, la gravità delle asserite violazioni della concorrenza (v. sentenza Ufex e a./Commissione, citata, punti 92 e 93).
44 Ora, la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione tale da far supporre che la Commissione abbia trascurato il fatto che il comportamento imputato nella fattispecie alla PSA, diretto a ostacolare le importazioni parallele di autoveicoli da parte di intermediari mandatari, anche supponendolo dimostrato, potesse costituire un pregiudizio particolarmente grave per la concorrenza.
45 Per poter determinare, nel caso di specie, se sussista o meno una violazione delle regole di concorrenza, la Commissione avrebbe dovuto inoltre procurarsi mezzi di prova supplementari, cosa che avrebbe richiesto provvedimenti istruttori ai sensi degli artt. 11 e seguenti del regolamento n. 17 e, più in particolare, accertamenti ai sensi dell'art. 14, n. 3, di tale regolamento. La valutazione della Commissione secondo cui le indagini necessarie per potersi pronunciare, nella fattispecie, sull'esistenza delle infrazioni allegate dalla ricorrente richiederebbero la predisposizione di mezzi ingenti non risulta dunque manifestamente erronea.
46 Inoltre, è legittimo che la Commissione tenga conto, nella valutazione dell'interesse comunitario ad istruire una denuncia, non solamente della gravità dell'asserita infrazione e dell'ampiezza dei provvedimenti istruttori richiesti per poterne dimostrare l'esistenza, ma anche della necessità di chiarire la situazione giuridica relativa al comportamento riportato nella denuncia e di definire i diritti e gli obblighi, riguardo al diritto comunitario della concorrenza, dei differenti operatori economici interessati da tale comportamento.
47 Nel caso di specie, la decisione impugnata giustamente sottolinea che i diritti e gli obblighi rispettivi degli intermediari mandatari, dei costruttori di automobili e dei distributori sono stati definiti e precisati dai regolamenti di esenzione per categoria n. 123/85 e 28 giugno 1995, n. 1475/95, citato, dalla comunicazione della Commissione 4 dicembre 1991, 91/C 329/06, intitolata «Chiarimenti sull'attività degli intermediari nella compravendita di autoveicoli» (GU C 329, pag. 20), nonché dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte, rispettivamente, nelle sentenze 22 aprile 1993, causa T-9/92, Peugeot/Commissione (Racc. pag. II-493), e 16 giugno 1994, causa C-322/93 P, Peugeot/Commissione (Racc. pag. I-2727). In tali circostanze, la Commissione poteva affermare, senza commettere errore manifesto, che i giudici e le autorità nazionali erano in grado di trattare le infrazioni fatte valere nella denuncia della ricorrente e di tutelare i diritti derivanti a quest'ultima dal diritto comunitario.
48 Il fatto che essa, nella causa VW, abbia perseguito comportamenti a prima vista analoghi a quelli di cui la ricorrente accusa la PSA e la sua rete e che mettono in causa un altro costruttore di automobili, non dimostra che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione dell'interesse comunitario nella presente causa.
49 Infatti, quando essa si trova di fronte ad una situazione nella quale numerosi elementi permettono di sospettare manovre contrarie al diritto della concorrenza da parte di svariate grandi imprese appartenenti allo stesso settore economico, la Commissione ha il diritto di concentrare i suoi sforzi su una delle imprese interessate, pur indicando agli operatori economici eventualmente danneggiati dal comportamento vietato degli altri contravventori che hanno il diritto di rivolgersi ai giudici nazionali. Se ciò non fosse, la Commissione sarebbe obbligata ad impegnare i propri mezzi su differenti inchieste di vasta portata, con il conseguente rischio che nessuna di esse possa essere portata a buon fine. Il beneficio per l'ordinamento giuridico comunitario derivante dal valore di esempio di una decisione nei confronti di una delle imprese che hanno commesso l'infrazione verrebbe allora meno, in particolare per gli operatori economici danneggiati dal comportamento delle altre società. In tale contesto, occorre anche ricordare che la Commissione era già intervenuta nei confronti della Peugeot con decisione 4 dicembre 1991, 92/154/CEE relativa ad un provvedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.157 - Eco System/Peugeot; GU 1992, L 66, pag. 1), che è stato oggetto delle sentenze 22 aprile 1993, Peugeot/Commissione, citata, e 16 giugno 1994, Peugeot/Commissione, citata.
50 Date tali circostanze, il fatto che la Commissione abbia preferito continuare l'esame delle denunce che hanno dato luogo alla sua decisione nella causa VW invece di quelle dirette contro la PSA, tra cui vi era quella della ricorrente, non permette di affermare che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di esaminare, caso per caso, la gravità delle infrazioni fatte valere e l'interesse comunitario ad un suo intervento, né che abbia commesso un errore di valutazione in proposito.
51 Relativamente alla terza parte del motivo, riguardante un errore manifesto relativo alla localizzazione del nucleo centrale della violazione, occorre rilevare, anzitutto, che la decisione impugnata non può essere intesa nel senso che la Commissione avrebbe ritenuto non esservi alcun interesse comunitario ad intervenire esclusivamente per il motivo che il nucleo centrale delle manovre di cui alla denuncia si trovava all'interno di un solo Stato membro. Tale circostanza costituisce solo uno degli elementi da essa presi in considerazione nell'ambito della sua valutazione, e dal dettato della decisione impugnata emerge che tale elemento vi figura in subordine e ad abundantiam.
52 Emerge poi dalla decisione impugnata che la Commissione non ha trascurato il carattere transfrontaliero delle operazioni in questione. Giustamente, tuttavia, essa afferma che i principali soggetti interessati dalla presente causa, ossia il costruttore, la ricorrente e i consumatori, suoi clienti, si trovano in Francia e che i giudici e le autorità amministrative francesi sono competenti a trattare il contenzioso che oppone la ricorrente alla PSA e alla sua rete. I giudici nazionali in particolare si trovano in posizione ancora migliore della Commissione per esaminare i fatti, il ch è necessario per accertare se la ricorrente eserciti solamente l'attività di mandataria oppure anche quella di rivenditore indipendente.
53 Di conseguenza, la valutazione, da parte della Commissione, dell'interesse comunitario a dar corso alla denuncia della ricorrente non è viziata da errori manifesti relativi alla localizzazione dei fatti pertinenti.
54 Relativamente infine alla quarta parte del secondo motivo, riguardante un errore manifesto relativo alle misure adottate dalla PSA a seguito dell'attuazione da parte del governo francese del contributo Balladur, è sufficiente rilevare che il fatto che un costruttore permetta ai suoi concessionari di accordare sconti supplementari senza che ne beneficino le importazioni parallele non può essere considerato una violazione del diritto della concorrenza.
55 Ne consegue che il primo e il secondo motivo nonché i due motivi sollevati in udienza devono essere respinti.
Sul terzo motivo, attinente ad un errore manifesto di valutazione della Commissione riguardo alla questione dell'adozione di misure provvisorie
56 La denuncia della ricorrente non contiene alcuna domanda formale di provvedimenti provvisori. Nella sua lettera 27 settembre 1995 (v. supra, punto 5), la ricorrente ha effettivamente chiesto che la Commissione «intimasse alla PSA di cessare le pressioni sui concessionari italiani». Tuttavia, tale richiesta non mira espressamente all'adozione di provvedimenti provvisori. Essa può anche essere intesa nel senso che la ricorrente richieda l'adozione di una decisione definitiva ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17. D'altra parte, la lettera 26 aprile 1996, con la quale la ricorrente ha reso note le sue osservazioni sulla comunicazione della Commissione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63/CEE, citato, non contiene, quanto ad essa, alcun riferimento ad una eventuale domanda di provvedimenti provvisori. La decisione impugnata non prende neanch'essa posizione su una tale domanda. In tali circostanze, il motivo vertente su un errore manifesto riguardo ad una asserita domanda di provvedimenti provvisori è infondato.
Sul quarto motivo, attinente allo sviamento di potere
57 La ricorrente si è limitata a citare nelle sue memorie, in modo astratto, principi di diritto nonché sentenze relative alla nozione di sviamento di potere, senza precisare perché, a suo parere, tale motivo d'annullamento dovrebbe essere accolto nella fattispecie. Tale motivo non soddisfa quindi le condizioni di cui all'art. 19 dello Statuto (CE) della Corte e all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale e deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
58 Ne consegue che la domanda diretta all'annullamento della decisione impugnata è infondata.
Sulla domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
59 La ricorrente afferma che la Commissione, rifiutando di istruire pratiche che evidenziavano i comportamenti anticoncorrenziali dei costruttori e astenendosi dal porre termine a tali comportamenti, ha commesso un illecito tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
60 La Commissione sostiene che il ricorso non rispetta le condizioni di cui all'art. 19 dello Statuto della Corte e all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.
Giudizio del Tribunale
61 Si deve ricordare che, per costante giurisprudenza, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta qualora presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento la quale sia stata essa stessa respinta (sentenze del Tribunale Riviera auto service e a./Commissione, citata, punto 90, e 18 giugno 1996, causa T-150/94, Vela Palacios/CES, Racc. PI pag. II-877, punto 51). In ogni caso, è giurisprudenza costante che la Commissione non è obbligata, quando è investita di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, a prendere una decisione riguardo all'esistenza o meno dell'asserita infrazione, salvo qualora la denuncia rientri nelle sue competenze esclusive, cosa che non ricorre nella fattispecie (v., per es., sentenza Tremblay e a./Commissione, citata, punto 59). Ne consegue che il comportamento della Commissione cui fa riferimento la presente domanda di risarcimento non costituisce un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.
62 Date tali circostanze, occorre respingere la domanda di risarcimento danni, senza che si debba accertare se gli argomenti della ricorrente riguardo alla natura e all'entità del danno nonché al nesso di causalità tra il comportamento rimproverato alla Commissione e tale pregiudizio siano sufficienti ai fini dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
63 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell'art. 87, n. 5, primo comma, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
64 Nella causa T-9/96, la ricorrente ha rinunciato al suo ricorso per carenza allorché questo era divenuto privo di oggetto a causa dell'adozione di una decisione definitiva della Commissione sulla denuncia. In tali circostanze, si ritiene giustificato che la Commissione sopporti le spese, ai sensi dell'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura.
65 Essendo la ricorrente rimasta soccombente nella causa T-211/96, occorre condannarla alle spese secondo quanto richiesto dalla Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso nella causa T-211/96 è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le spese nella causa T-211/96.
3) La causa T-9/96 è cancellata dal ruolo. 4) La Commissione sopporterà le spese nella causa T-9/96.
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