Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso per carenza - Competenza del giudice comunitario - Sostituzione all'istituzione inadempiente - Inammissibilità
[Trattato CE, artt. 175, secondo comma, e 176 (divenuti artt. 232, secondo comma, CE e 233 CE)]
2 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni che possono dar luogo a ricorso - Astensione dall'adottare i provvedimenti che consentano ad un operatore economico di superare le sue difficoltà di approvvigionamento dovute alla crisi somala - Atto riguardante direttamente e individualmente i singoli - Ricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), e art. 175, terzo comma (divenuto art. 232, terzo comma, CE)]
3 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Decisione di rifiuto - Inclusione - Presupposto
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
4 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banana - Regime delle importazioni - Contingente doganale - Provvedimenti provvisori destinati a facilitare il passaggio al regime comunitario - Difficoltà di approvvigionamento di un operatore economico dovute alla crisi somala - Astensione della Commissione dall'adottare le misure necessarie - Decisione di quest'ultima che respinge una domanda di provvedimenti transitori - Illegittimità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, art. 30]
5 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banana - Regime delle importazioni - Contingente doganale - Adeguamento in corso di campagna - Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 404/93, art. 16, n. 3)
6 Ricorso per risarcimento danni - Danni imminenti e prevedibili - Accertamento della responsabilità della Comunità - Azione dinanzi alla Corte - Ammissibilità
[Trattato CE, art. 215 (divenuto art. 288 CE)]
7 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto illecito - Atti amministrativi - Nozione - Decisione di rifiuto di provvedimenti provvisori nell'ambito del regime del contingente doganale per l'importazione di banane - Inclusione
[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]
Massima
1 Nell'ambito di un ricorso per carenza, il giudice comunitario non può sostituirsi alla Commissione e adottare con sentenza le disposizioni che questa avrebbe dovuto adottare per adempiere il suo obbligo di agire ai sensi del diritto comunitario.
(v. punto 67)
2 Come l'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) consente ai singoli di proporre ricorso d'annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente e individualmente, così l'art. 175, terzo comma, del Trattato (divenuto art. 232, terzo comma, CE) dev'essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li riguarderebbe allo stesso modo.
A tale riguardo, un operatore economico deve considerarsi direttamente interessato dall'astensione della Commissione dall'adottare, sulla base dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, i provvedimenti che gli avrebbero consentito di rifornirsi di banane provenienti da paesi terzi, in seguito alla situazione derivante dalla guerra civile in Somalia, dal momento che egli sarebbe stato indubbiamente interessato dagli atti richiesti, poiché, se la Commissione avesse adottato i provvedimenti reclamati, le autorità nazionali avrebbero avuto un compito di mera esecuzione ai fini della loro applicazione.
Tale operatore deve considerarsi anche individualmente interessato da un'astensione siffatta in quanto, dato che prima del 1991 era l'unico importatore di banane somale nella Comunità e, pertanto, il solo ad aver subito danni dovuti alla guerra civile, la sua situazione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Commissione se quest'ultima avesse agito in forza dell'art. 30 del detto regolamento. Tale operatore si trovava quindi in una situazione di fatto che lo distingueva sufficientemente da qualunque altro operatore del settore bananiero.
(v. punti 79, 81, 84)
3 Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Inoltre, una decisione della Commissione, quando è negativa, va considerata con riferimento alla natura della domanda di cui costituisce la risposta. In particolare, un provvedimento di diniego può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato quando l'atto che l'istituzione rifiuta di emanare avrebbe potuto essere impugnato in forza di tale disposizione.
(v. punti 91-92)
4 L'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, che impone alla Commissione di adottare le misure transitorie giudicate necessarie, è subordinata alla condizione che i provvedimenti specifici che la Commissione deve adottare siano diretti ad agevolare il passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati e che siano necessari a tal fine. Al riguardo, le difficoltà di un operatore economico di rifornirsi di banane, per quanto connesse alla guerra civile scoppiata in Somalia alla fine del 1990, sono una conseguenza diretta dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati in quanto tale regime ha di fatto comportato per tale operatore una notevole diminuzione oggettiva della possibilità, offerta dal regime nazionale ad esso precedentemente applicabile, di sostituire l'offerta insufficiente di banane somale. Pertanto tali difficoltà hanno avuto conseguenze assai gravi sulla redditività dell'attività economica di tale operatore e possono aver messo a repentaglio la prosecuzione di tale attività. Esse hanno costituito «particolari difficoltà» che, ai sensi del citato art. 30, contribuiscono a far sorgere l'obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti ritenuti necessari.
La Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che tale operatore fosse in grado di superare le notevoli difficoltà provocate dal passaggio dal regime nazionale al regime comunitario fondandosi sul funzionamento del mercato, poiché l'adozione da parte della Commissione stessa di misure transitorie ai sensi dell'art. 30 era il solo mezzo che consentisse di far fronte alle difficoltà incontrate dall'operatore. Di conseguenza l'adozione di tali misure era manifestamente necessaria.
Ne discende che le domande di tale operatore, dirette, da un lato, a fare dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare i provvedimenti necessari ai sensi del medesimo art. 30 per consentirgli di superare le sue difficoltà di approvvigionamento dovute alla crisi somala e, dall'altro, dirette a fare accertare l'illegittimità della decisione della Commissione che respinge la sua domanda di provvedimenti transitori nell'ambito del regime del contingente doganale per l'importazione di banane, sono fondate.
(v. punti 138, 143, 149, 153)
5 L'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, obbliga le istituzioni ad adeguare il contingente doganale annuo per le importazioni di banane provenienti da paesi terzi e di banane ACP non tradizionali quando, in corso di campagna, ciò risulti necessario al fine di tener conto di circostanze eccezionali che influiscano in particolare sulle condizioni di importazione. Inoltre, una revisione del contingente in corso di campagna si impone solo se, a causa di circostanze eccezionali, la produzione di banane comunitarie e le importazioni di banane ACP tradizionali non raggiungono le previsioni o se il consumo effettivo di banane nella Comunità eccede tali previsioni.
(v. punto 162)
6 L'art. 215 del Trattato (divenuto art. 288 CE) non vieta di adire la Corte per far dichiarare la responsabilità della Comunità per danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza, anche se l'entità del danno non è ancora esattamente determinabile. In effetti, può essere necessario, onde evitare danni maggiori, adire il giudice non appena è certa la causa del pregiudizio. Quando il danno che può risultare dalla situazione di fatto e di diritto è imminente, la parte ricorrente può riservarsi di precisare l'importo del danno che la Comunità dovrebbe eventualmente risarcire e limitarsi allora a chiedere la declaratoria di responsabilità della Comunità.
(v. punti 192-193, 221)
7 Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che la parte ricorrente provi l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione interessata, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato.
Nel campo degli atti amministrativi, qualsiasi violazione del diritto configura un comportamento illecito atto a far sorgere la responsabilità della Comunità. Al riguardo, una decisione con cui la Commissione ha negato l'adozione di provvedimenti provvisori che consentissero di calcolare il quantitativo annuo attribuito ad un operatore economico per l'ottenimento di titoli d'importazione di banane ACP tradizionali con riferimento ai quantitativi da esso smerciati durante gli anni 1988, 1989 e 1990 - quantunque fondata sull'art. 30 del regolamento n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, disposizione che impone alla Commissione di adottare i provvedimenti transitori ritenuti necessari per facilitare il passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati ed attribuisce a tale istituzione un ampio potere discrezionale - ha tuttavia la natura di una decisione individuale e conseguentemente un carattere amministrativo.
(v. punti 204-206)
Parti
Nelle cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98,
Camar srl, con sede in Firenze,
ricorrente nelle cause T-79/96, T-260/97 e T-117/98, e Tico srl, con sede in Padova,
ricorrente nella causa T-117/98,
rappresentate dagli avv.ti W. Viscardini Donà, M. Paolin e S. Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
la ricorrente nella causa T-79/96 essendo sostenuta da
Repubblica italiana, rappresentata dal signor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato F. Quadri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nella causa T-79/96, dal signor E. de March, nella causa T-260/97, dal signor H. van Vliet e, nella causa T-117/98, dai signori F. Ruggeri Laderchi e H. van Vliet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti, nelle cause T-260/97 e T-117/98, dall'avv. A. Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta nelle cause T-79/96, T-260/97 e T-117/98,
e
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J.P. Hix e A. Tanca, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto nella causa T-260/97,
sostenuti da
Repubblica francese, rappresentata, nella causa T-79/96, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor F. Pascal, chargé de mission presso la stessa direzione, e, nella causa T-260/97, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto internazionale economico e per il diritto comunitario presso la stessa direzione, e C. Vasak, segretario aggiunto presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
interveniente nelle cause T-79/96 e T-260/97,
aventi ad oggetto, da una parte, nella causa T-79/96, la domanda volta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare, in forza dell'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), i provvedimenti che avrebbero consentito alla ricorrente di rifornirsi, a seguito della situazione risultante dalla guerra civile in Somalia, di banane provenienti da paesi terzi, nella causa T-260/97, la domanda volta ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 17 luglio 1997 con cui è stata respinta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere, in forza dell'art. 30 del detto regolamento, l'adozione di provvedimenti provvisori che consentissero di calcolare il quantitativo annuo attribuito alla ricorrente per l'ottenimento di titoli d'importazione di banane ACP non tradizionali con riferimento ai quantitativi da essa posti in commercio negli anni 1988, 1989 e 1990 e, nella causa T-117/98, la domanda volta ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1998 con cui è stata respinta la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere, in forza dell'art. 16, n. 3, del medesimo regolamento, la revisione del contingente doganale per le importazioni di banane stabilito per il primo semestre del 1998, al fine di tener conto delle conseguenze delle alluvioni verificatesi in Somalia dal 28 ottobre 1997, e, d'altra parte, nelle tre cause, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, nella causa T-79/96, che la ricorrente asserisce di aver subito a causa del comportamento della Commissione e, nelle cause T-260/97 e T-117/98, che le ricorrenti avrebbero subito a seguito di tali decisioni di diniego,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quarta Sezione),
composto dal signor R.M. Moura Ramos, presidente di sezione, dalla signora V. Tiili e dal signor P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 luglio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto giuridico
1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), ha sostituito con un regime comune degli scambi con i paesi terzi i diversi regimi nazionali previgenti. Tale regolamento prevedeva, nella versione vigente all'epoca dei fatti all'origine delle presenti cause, l'apertura di un contingente doganale annuo per le importazioni di banane dai paesi terzi e dai paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). L'art. 15, divenuto art. 15 bis in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), stabiliva una distinzione tra le banane «tradizionali» e le banane «non tradizionali» a seconda che facessero parte o meno dei quantitativi, stabiliti nell'allegato del regolamento n. 404/93, esportati tradizionalmente dagli Stati ACP verso la Comunità. Per la Somalia, il quantitativo delle «importazioni tradizionali» era fissato a 60 000 tonnellate.
2 L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 (come modificato dal regolamento n. 3290/94) prevedeva, per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, l'apertura di un contingente doganale di 2,1 milioni di tonnellate (peso netto) per il 1994 e di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per gli anni successivi. Nell'ambito di tale contingente doganale le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette ad un'imposizione pari a 75 ECU/tonnellata e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano soggette a dazio zero. Inoltre l'art. 18, n. 2, prevedeva, al secondo comma, che le importazioni effettuate al di fuori del contingente, indipendentemente dal fatto che si trattasse di importazioni non tradizionali provenienti dai paesi ACP o dai paesi terzi, erano soggette ad un'imposizione calcolata in base alla tariffa doganale comune.
3 L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 ripartiva il contingente doganale così aperto destinando il 66,5% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane di paesi terzi o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane comunitarie o banane ACP tradizionali (categoria B) e il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano iniziato a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie o ACP tradizionali dal 1992 (categoria C).
4 Ai sensi dell'art. 19, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 404/93, per quanto riguarda il secondo semestre del 1993, ogni operatore otteneva il rilascio di titoli in base alla metà del quantitativo medio annuo smerciato durante gli anni 1989-1991.
5 L'art. 19, n. 4, del regolamento n. 404/93 disponeva che, in caso di aumento del contingente doganale, il quantitativo disponibile supplementare era attribuito agli operatori delle categorie di cui al n. 1 del detto articolo.
6 Ai sensi dell'art. 16, nn. 1 e 3, del regolamento n. 404/93, un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità nonché delle importazioni ed esportazioni era elaborato ogni anno. In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio poteva essere riveduto durante la campagna. In tal caso il contingente doganale di cui all'art. 18 era adeguato secondo le modalità stabilite all'art. 27.
7 L'art. 18, n. 1, quarto comma, del regolamento n. 404/93 prevedeva la possibilità di aumentare il volume del contingente annuo alla luce del bilancio di previsione di cui all'art. 16 e rinviava, per le modalità procedurali di tale aumento, all'art. 27 del regolamento.
8 L'art. 20 del detto regolamento conferiva alla Commissione il potere di adottare e di rivedere il bilancio di previsione di cui all'art. 16 e di adottare le modalità di applicazione del regime degli scambi con i paesi terzi alla Comunità, che potevano in particolare vertere sui provvedimenti integrativi relativi al rilascio dei titoli, alla loro durata di validità e alle condizioni di trasmissibilità.
9 L'art. 30 del regolamento n. 404/93 prevedeva quanto segue:
«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 27, le misure transitorie stimate opportune».
10 L'art. 27 del medesimo regolamento, cui fanno riferimento in particolare gli artt. 16, 18 e 30, autorizzava la Commissione ad adottare i provvedimenti di attuazione di tale regime secondo la procedura detta «del comitato di gestione».
11 Le modalità di attuazione del regime di importazione delle banane nella Comunità erano stabilite, all'epoca dei fatti all'origine delle presenti cause, dal regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442 (GU L 142, pag. 6). Ai sensi degli artt. 4 e 5 di tale regolamento, la ripartizione del contingente doganale tra gli operatori della categoria A (66,5%) si effettuava sulla base dei quantitativi di banane di paesi terzi o ACP non tradizionali smerciati durante i tre anni anteriori all'anno precedente a quello per cui era aperto il contingente doganale. A sua volta, la ripartizione del contingente tra gli operatori della categoria B (30%) era fatta sulla base dei quantitativi di banane comunitarie o ACP tradizionali smerciati nel corso di un periodo di riferimento calcolato come nel caso della categoria A.
12 In forza delle disposizioni dell'art. 19, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 404/93, e degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1442/93, ogni anno il periodo di riferimento si spostava di un anno. Di conseguenza, se per le importazioni da effettuare nel 1993 il periodo di riferimento comprendeva gli anni 1989, 1990 e 1991, per quelle da effettuare nel 1997 esso comprendeva gli anni 1993, 1994 e 1995.
13 In seguito alle modifiche degli artt. 15 bis, 16, 18 e 19 del regolamento n. 404/93 introdotte dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637 (GU L 210, pag. 28), il regolamento n. 1442/93 è stato sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362 (GU L 293, pag. 32), attualmente in vigore. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 2362/98, la ripartizione dei contingenti doganali e dei quantitativi di banane ACP tradizionali si effettua in base ai quantitativi di banane effettivamente importati da ciascun operatore durante il periodo di riferimento. Per le importazioni da effettuare nel 1999, nell'ambito dei contingenti doganali e delle banane ACP tradizionali, il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996.
14 Il regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 1999, n. 2268, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il primo trimestre del 2000 (GU L 277, pag. 10), ha provvisoriamente prorogato il regime di importazione vigente nel 1999. In forza dell'art. 2 di tale regolamento: «Gli operatori tradizionali e nuovi arrivati, registrati per il 1999 in applicazione degli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 2362/98, possono presentare domande di titoli d'importazione nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali, per il primo trimestre del 2000, nella misura del 28%, secondo il caso, del quantitativo di riferimento o dell'assegnazione annua loro notificata per il 1999 dall'autorità nazionale competente». Disposizioni analoghe per quanto riguarda gli operatori tradizionali sono contenute negli artt. 1 e 5 del regolamento (CE) della Commissione 1_ febbraio 2000, n. 250, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali e che fissa le quantità indicative per il secondo trimestre del 2000 (GU L 26, pag. 6), e nell'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2000, n. 1077, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2000, nel quadro di contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP (GU L 121, pag. 4).
15 Tra il 1994 e il 1996, in seguito alle tempeste tropicali Debbie, Iris, Luis e Marilyn, che avevano danneggiato i bananeti della Martinica, della Guadalupa, delle isole San Vincenzo, di Santa Lucia e della Dominica, la Commissione aveva adottato vari regolamenti [regolamenti (CE) della Commissione 16 novembre 1994, n. 2791, 7 marzo 1995, n. 510, e 23 maggio 1995, n. 1163, relativi all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane, rispettivamente, per il 1994, per il primo trimestre del 1995 e per il secondo trimestre del 1995, in seguito alla tempesta tropicale Debbie (rispettivamente, GU L 296, pag. 33, GU L 51, pag. 8, e GU L 117, pag. 12); regolamenti (CE) della Commissione 6 ottobre 1995, n. 2358, 25 gennaio 1996, n. 127, e 3 maggio 1996, n. 822, relativi all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane, rispettivamente, per il quarto trimestre del 1995, per il primo trimestre del 1996 e per il secondo trimestre del 1996, in seguito alle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn (rispettivamente, GU L 241, pag. 5, GU L 20, pag. 17, e GU L 111, pag. 7)]. Tali regolamenti avevano stabilito un aumento del contingente doganale nonché specifiche modalità per la ripartizione del quantitativo addizionale tra gli operatori che riunivano o rappresentavano direttamente i produttori di banane danneggiati da tali tempeste. Tali modalità di ripartizione derogavano al criterio enunciato all'art. 19, n. 4, del regolamento n. 404/93.
16 I detti regolamenti sono stati emanati dalla Commissione in forza degli artt. 16, n. 3, 20 e 30 del regolamento n. 404/93.
17 La loro adozione è stata giustificata evidenziando che le dette tempeste tropicali avevano causato ingentissimi danni ai bananeti delle regioni comunitarie della Martinica e della Guadalupa nonché nei paesi ACP di San Vincenzo, di Santa Lucia e della Dominica, che le conseguenze di tali circostanze eccezionali sulla produzione delle regioni vittime della calamità si sarebbero fatte sentire per vari mesi e avrebbero avuto notevoli ripercussioni sulle importazioni e sull'approvvigionamento del mercato comunitario e che tutto ciò rischiava di provocare un notevole rialzo dei prezzi di mercato in talune regioni della Comunità.
18 Quanto al sistema d'aumento del contingente doganale previsto dall'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, nel quarto 'considerando' dei detti regolamenti la Commissione ha precisato quanto segue:
«[...] tale adattamento del contingente doganale è inteso a permettere, da un lato, un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario [...] e, dall'altro, di risarcire gli operatori che raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane sinistrati e i quali rischiano oltretutto, in assenza di misure adeguate, di perdere per lungo tempo i loro sbocchi tradizionali sul mercato comunitario».
19 Al quinto 'considerando' la Commissione ha affermato quanto segue:
«[...] che i provvedimenti da adottare devono essere specifici e transitori, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93; che, in effetti, prima dell'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato il 1_ luglio 1993, le organizzazioni nazionali di mercato preesistenti prevedevano, per far fronte a casi di necessità o a circostanze eccezionali quali quelle connesse [alle citate tempeste], un dispositivo che garantiva l'approvvigionamento del mercato presso altri fornitori, salvaguardando però nel contempo gli interessi degli operatori vittime di tali eventi eccezionali».
Fatti e procedimento
20 La ricorrente, la Camar srl, è stata costituita nel 1983 dal gruppo di investimento italiano De Nadai allo scopo di importare in Italia banane di origine somala. Fino al 1994 essa è stata l'unico importatore e, fino al 1997, il principale importatore di tale tipo di banane.
21 Tra il 1984 e il 1990 la bananicoltura ha raggiunto il pieno sviluppo in Somalia con una produzione annua compresa tra le 90 000 e le 100 000 tonnellate. Una quota di tale produzione è stata importata in Europa (51 921 tonnellate nel 1988, 59 388 tonnellate nel 1989 e 57 785 tonnellate nel 1990), e in particolare in Italia, dalla Camar (45 130 tonnellate nel 1990).
22 Il 31 dicembre 1990 è scoppiata in Somalia una guerra civile che ha provocato l'interruzione del normale flusso di importazioni della Camar.
23 Dall'inizio di tale guerra sino all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, nel luglio del 1993, la Camar ha approvvigionato il mercato italiano rifornendosi in taluni paesi ACP, il Camerun e le isole Sopravento, nonché in taluni paesi terzi, dai quali aveva già iniziato ad importare nel 1988.
24 Dall'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati, nel luglio 1993, alla fine del 1997 la Camar ha ricevuto titoli di categoria A (4 008,521 tonnellate nel 1993, 8 048,691 tonnellate nel 1994, 3 423,761 tonnellate nel 1995 e 5 312,671 tonnellate nel 1996) e di categoria B (5 622,938 tonnellate nel 1993, 10 739,088 tonnellate nel 1994, 6 075,934 tonnellate nel 1995 e 2 948,596 tonnellate nel 1996). Nel 1997 la Camar ha ricevuto titoli di importazione per 7 545,723 tonnellate nell'ambito della categoria A e per 2 140,718 tonnellate nell'ambito della categoria B.
25 In tale periodo i quantitativi di banane importati dalla Somalia da parte della ricorrente erano di circa 482 tonnellate nel 1993, 1 321 tonnellate nel 1994, 14 140 tonnellate nel 1995 e 15 780 tonnellate nel 1996. Nel 1997 era prevista una produzione di banane somale di circa 60 000 tonnellate, ma, a seguito di problemi climatici e in mancanza di un porto attrezzato diverso da quello di Mogadiscio, le esportazioni provenienti dalla Somalia si sono limitate a 21 599 tonnellate, di cui 12 000 smerciate dalla Camar.
26 Nella sessione del Consiglio «agricoltura» 14 giugno 1993, il governo della Repubblica italiana ha chiesto alla Commissione di adottare provvedimenti che permettessero la salvaguardia della quota di importazione attribuita alla Somalia per il mercato comunitario attribuendola temporaneamente ad altre fonti di importazione. La Commissione non ha dato corso a tale domanda.
27 Sin dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati la Camar ha chiesto ripetutamente alla Commissione di aumentare il contingente delle banane di paesi terzi di un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo tradizionale di banane somale previsto dal regolamento n. 404/93 (60 000 tonnellate) e i quantitativi effettivamente importati o che potevano essere importati nella Comunità dalla Camar e di attribuirle i titoli corrispondenti alla differenza tra tali quantitativi. In tale occasione la ricorrente ha invocato come precedenti le misure adottate dalla Commissione a seguito dei cicloni Debbie, Iris, Luis e Marylin.
28 Il 24 gennaio 1996 la ricorrente ha notificato alla Commissione un invito ad agire, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 232 CE) relativamente alle domande presentate per la campagna 1996.
29 Non avendo ricevuto alcuna risposta entro il termine previsto, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 maggio 1996 la Camar ha proposto un ricorso per carenza e risarcimento danni registrato con il numero T-79/96.
30 Con separato atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 1997, la ricorrente ha inoltre presentato, a termini dell'art. 186 del Trattato CE (divenuto art. 243 CE), una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere «in via principale, [che sia ordinato] alla Commissione di attribuire alla Camar, nel corso del 1997, licenze suppletive, per l'importazione di banane da paesi terzi o ACP non tradizionali, al dazio previsto dal contingente tariffario, per un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo di banane somale che la Camar riuscirà ad importare nel 1997 ed il quantitativo importato nel triennio 1988, 1989 e 1990» e «in via subordinata, [che siano disposte] altre eventuali misure che, nella Sua saggezza, il Tribunale ritenga adeguate ad evitare che la Camar subisca, nell'attesa del giudizio definitivo sul suo ricorso in carenza, danni irreparabili».
31 Tale domanda, registrata con il numero T-79/96 R, è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 21 marzo 1997 nella causa T-79/96 R, Camar/Commissione (Racc. pag. II-403). Nella detta ordinanza è stato sottolineato che, date le previsioni di produzione somala per il 1997 (circa 60 000 tonnellate), nel corso di tale anno la ricorrente avrebbe potuto, prima facie, importare banane somale nell'ambito del contingente doganale previsto e che non risultava vi fossero difficoltà tali da minacciare la sopravvivenza della ricorrente.
32 La Repubblica francese, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 1996, ha chiesto di intervenire nella causa T-79/96 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
33 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 1996, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire nella detta causa a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
34 Con ordinanza del Tribunale 21 gennaio 1997, la Repubblica francese e la Repubblica italiana sono state autorizzate ad intervenire.
35 La fase scritta del procedimento nella causa T-79/96 si è chiusa il 26 maggio 1997.
36 Il 27 gennaio 1997 la Camar, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, ha chiesto alla Commissione di determinare, in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, le licenze d'importazione di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali che le spettavano come operatore di categoria B per il 1997 e per gli anni successivi, fino al ripristino dei suoi normali quantitativi di riferimento, in base ai quantitativi di banane da essa smerciati negli anni 1988, 1989 e 1990.
37 Non avendo ottenuto nessuna risposta nel termine previsto, la Camar, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 giugno 1997, ha proposto un ricorso per carenza e risarcimento danni registrato con il numero T-172/97.
38 Con separato atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 luglio 1997 la ricorrente ha inoltre presentato una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 186 del Trattato.
39 Con decisione 17 luglio 1997 la Commissione ha respinto la domanda presentata dalla Camar ai sensi dell'art. 175 del Trattato. A seguito di tale decisione la Camar ha rinunciato alla domanda di provvedimenti provvisori nella causa T-172/97 R e alla domanda di danni nella causa T-172/97, le quali sono state cancellate dal ruolo, rispettivamente, con ordinanza del presidente del Tribunale 8 ottobre 1997, causa T-172/97 R, Camar/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e con ordinanza del Tribunale 28 gennaio 1998, causa T-172/97, Camar/Commissione (Racc. pag. II-77). In quest'ultima ordinanza il Tribunale, visto l'attivarsi della Commissione, ha inoltre deciso che non occorreva statuire sul ricorso per carenza nella causa T-172/97.
40 Il 25 settembre 1997 la Camar ha depositato nella cancelleria del Tribunale un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 17 luglio 1997 e una domanda di risarcimento danni contro la Commissione e il Consiglio. Tale ricorso è stato registrato con il numero T-260/97.
41 Con separato atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 1997 la Camar ha presentato una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 17 luglio 1997 e una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi degli artt. 185 del Trattato CE (divenuto art. 242 CE) e 186 del Trattato, dirette ad ottenere l'attribuzione di un adeguato quantitativo di licenze di categoria B per il 1998 o un aiuto finanziario.
42 Tale domanda, registrata col numero T-260/97 R, è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 10 dicembre 1997, causa T-260/97 R, Camar/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-2357), che ha constatato l'inesistenza di un rischio imminente di danni gravi e irreversibili.
43 Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso respinto con ordinanza del presidente della Corte 15 aprile 1998, causa C-43/98 P(R), Camar/Commissione e Consiglio (Racc. pag. I-1815).
44 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1_ dicembre 1997 la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nella causa T-260/97 a sostegno delle conclusioni dei convenuti. Con ordinanza del Tribunale 19 febbraio 1998 la Repubblica francese è stata autorizzata ad intervenire.
45 La fase scritta del procedimento nella causa T-260/97 è stata chiusa il 15 giugno 1998.
46 Con lettera 5 marzo 1998 le società Camar e Tico hanno chiesto alla Commissione di adeguare, ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, il contingente doganale per i primi due trimestri del 1998 prendendo in considerazione le importazioni dalla Somalia del 1996, a seguito della ridotta disponibilità di banane somale provocata dal fenomeno meteorologico noto come «El Niño» che, dall'ottobre 1997 al gennaio 1998, ha danneggiato i bananeti della Somalia.
47 Con lettera 23-24 aprile 1998 (in prosieguo: la «lettera 23 aprile 1998») la Commissione ha comunicato alle due società di non avere l'intenzione di accogliere la domanda di adeguamento del contingente doganale. Infatti non era stata riscontrata nessuna insufficienza di rifornimenti nel mercato comunitario né durante il secondo semestre del 1997 né durante il primo semestre del 1998. Inoltre non era possibile distinguere, come sarebbe stato necessario per accogliere la loro domanda, i danni determinati dai problemi climatici dalle altre difficoltà riguardanti l'esportazione di banane somale, dovute in particolare alla precarietà delle infrastrutture di imbarco e di trasporto.
48 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 luglio 1998, le società Camar e Tico hanno proposto un ricorso di annullamento e risarcimento danni avverso la decisione della Commissione 23 aprile 1998. Tale ricorso è stato registrato con il numero T-117/98.
49 La fase scritta del procedimento nella causa T-117/98 si è conclusa il 18 dicembre 1998.
50 Con lettera 11 gennaio 1999 la Camar, ricorrente nelle cause T-79/96, T-260/97 e T-117/98, e la Tico, ricorrente nella causa T-117/98, hanno chiesto la riunione delle cause. Con ordinanza 25 marzo 1999, rilevando la loro connessione, il Tribunale ha deciso di riunire le tre cause.
51 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 1999, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. La domanda è stata respinta con ordinanza del Tribunale 7 maggio 1999 in quanto era stata depositata oltre i termini.
52 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e ha invitato la Commissione e la società Camar, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a rispondere per iscritto a taluni quesiti.
53 Le difese delle parti e le risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all'udienza del 7 luglio 1999.
Conclusioni delle parti
54 Nella causa T-79/96, la ricorrente, sostenuta dalla Repubblica italiana, chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare che la Commissione, avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per consentire alla ricorrente di superare le difficoltà di approvvigionamento dovute alla crisi somala, ha violato l'art. 30 del regolamento n. 404/93 e l'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE);
- dichiarare che la Commissione è tenuta ad adottare, per il futuro, provvedimenti adeguati;
- condannare la Commissione a risarcire i danni causati alla ricorrente da tale omissione;
- condannare la Commissione alle spese.
55 La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo;
- condannare la ricorrente alle spese.
56 Nella causa T-260/97, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della Commissione 17 luglio 1997 che ha respinto la sua domanda di provvedimenti transitori nell'ambito del regime del contingente doganale per l'importazione di banane;
- condannare la Commissione a risarcirle i danni passati e futuri dovuti al rifiuto della Commissione di prendere in considerazione, per il calcolo delle licenze di categoria B, il suo quantitativo normale di riferimento, che è quello del triennio immediatamente precedente lo scoppio della guerra civile in Somalia;
- in subordine, condannare il Consiglio a risarcirla per non aver adottato disposizioni specifiche nell'ambito del regolamento n. 404/93 che permettessero di affrontare situazioni come quelle in cui essa si trovava;
- condannare la Commissione e/o il Consiglio alle spese.
57 Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- in subordine, dichiarare irricevibile o, sussidiariamente, respingere la domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale che si sostiene derivi dall'adozione del regolamento n. 404/93;
- condannare la ricorrente alle spese.
58 La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso di annullamento;
- dichiarare irricevibile o, in subordine, respingere la domanda di risarcimento danni;
- condannare la ricorrente alle spese.
59 Nella causa T-117/98, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della Commissione che ha respinto la domanda di adeguamento del contingente doganale per l'importazione di banane a norma dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93;
- condannare la Commissione a risarcirle;
- condannare la Commissione alle spese.
60 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo;
- condannare le ricorrenti alle spese.
Sulla domanda volta a far dichiarare la violazione dell'obbligo di agire e sulla domanda di annullamento
Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-79/96
61 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso nella causa T-79/96 e fa valere due motivi, uno relativo alla mancata corrispondenza tra i provvedimenti chiesti nella lettera di diffida e quelli chiesti nel ricorso, l'altro relativo al fatto che il ricorso concerne l'omissione di un atto di cui la ricorrente non è destinataria e che, in ogni caso, non la riguarda né direttamente né individualmente.
Sul primo motivo di irricevibilità, relativo alla mancata corrispondenza tra i provvedimenti chiesti nella lettera di diffida e quelli chiesti nel ricorso
- Argomenti delle parti
62 La Commissione sostiene che dal raffronto tra la descrizione dettagliata dei provvedimenti chiesti nella lettera di diffida e le conclusioni del ricorso, che si richiamano genericamente ai «provvedimenti adeguati», emerge che il ricorso ha un oggetto diverso e più ampio rispetto a quello della richiesta di agire; di conseguenza, la Commissione non è in grado di sapere se si debba difendere per aver omesso di adottare gli atti specificamente individuati nella richiesta di agire o atti ulteriori.
63 Ora, dalla giurisprudenza della Corte relativa all'art. 35 del Trattato CECA (sentenze della Corte 16 dicembre 1960, cause riunite 41 e 50/59, Hamborner e Thyssen/Alta Autorità, Racc. pag. 989; 8 luglio 1970, causa 75/69, Hake/Commissione, Racc. pag. 535) discenderebbe che il ricorso per carenza può vertere solo sull'atto precedentemente richiesto in quanto il procedimento precontenzioso ha l'effetto di definire i limiti del ricorso.
- Giudizio del Tribunale
64 La tesi della convenuta secondo cui la lettera di diffida e il ricorso hanno un oggetto diverso non può essere condivisa.
65 Infatti nella lettera di diffida la ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti analoghi a quelli con cui, per far fronte alle conseguenze delle tempeste tropicali Debbie, Iris, Luis e Marilyn, la Commissione aveva aumentato il contingente doganale e aveva attribuito il quantitativo addizionale che ne risultava agli operatori che riunivano o rappresentavano direttamente i produttori di banane danneggiati, consentendo loro di sostituire i quantitativi indisponibili di banane con banane di paesi terzi o ACP non tradizionali.
66 Nel ricorso la ricorrente ha fatto valere che la Commissione non aveva adottato a suo favore provvedimenti analoghi a quelli adottati dopo le tempeste tropicali Debbie, Iris, Luis e Marilyn e non aveva aumentato il contingente doganale né le aveva attribuito, in quanto operatore rappresentante i produttori di banane somale, un quantitativo addizionale corrispondente a tale aumento. Nelle conclusioni ha chiesto al Tribunale di dichiarare che la Commissione, avendo omesso di adottare i «provvedimenti necessari per consentire alla ricorrente di superare le sue difficoltà», ha violato il Trattato.
67 Occorre inoltre tener conto del fatto che, nell'ambito di un ricorso per carenza, il giudice comunitario non può sostituirsi alla Commissione e adottare con sentenza le disposizioni che questa avrebbe dovuto adottare per adempiere al suo obbligo di agire ai sensi del diritto comunitario. Come ricordato dall'avvocato generale Elmer nelle conclusioni nella causa C-68/95, T. Port, decisa con sentenza della Corte 26 novembre 1996 (Racc. pag. I-6065, in particolare pag. I-6068): «[l]a Corte non può [...], in sede di ricorso per carenza, imporre alla Commissione di emanare le disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento [n. 404/93], ma può eventualmente solo dichiarare che la Commissione ha trasgredito il Trattato non avendo adottato siffatte disposizioni» (paragrafo 52 delle conclusioni). Conseguentemente, la ricorrente, nel presentare le sue conclusioni al Tribunale, non poteva usare gli stessi termini della lettera di diffida inviata alla Commissione; essa poteva solo chiedere al Tribunale di accertare la violazione degli obblighi incombenti alla Commissione.
68 Il primo motivo di irricevibilità va dunque respinto.
Sul secondo motivo di irricevibilità, relativo al fatto che il ricorso concerne l'omissione di un atto di cui la ricorrente non era destinataria e che non la riguarda né direttamente né individualmente
- Argomenti delle parti
69 La Commissione deduce che il ricorso è irricevibile in quanto concerne l'omissione di un atto di cui la ricorrente non è destinataria.
70 Essa rileva che l'art. 175, terzo comma, del Trattato stabilisce che una persona fisica o giuridica può proporre dinanzi alla Corte un ricorso per carenza solo allo scopo di far dichiarare che una delle istituzioni della Comunità ha omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
71 Orbene, la diffida e il ricorso della Camar sarebbero diretti ad ottenere l'adozione di misure analoghe a quelle adottate dalla Commissione in seguito alle tempeste tropicali, misure che, sia formalmente sia sostanzialmente, sarebbero veri e propri regolamenti.
72 Ne consegue che il ricorso verterebbe sull'adozione di un regolamento, atto che, per definizione, non può essere emanato nei confronti della ricorrente (v. sentenze della Corte 26 ottobre 1971, causa 15/71, Mackprang/Commissione, Racc. pag. 797, e 28 marzo 1979, causa 90/78, Granaria/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1081).
73 In ogni caso, anche se, interpretando estensivamente l'art. 175, terzo comma, del Trattato, si ammettesse che una persona fisica o giuridica possa contestare ad un'istituzione di aver omesso di adottare un atto di cui essa non sarebbe destinataria ma che, se fosse adottato, la riguarderebbe direttamente e individualmente, l'atto su cui verte il ricorso non potrebbe riguardare la ricorrente né direttamente né individualmente.
74 Quanto alla condizione espressa dal termine «direttamente», la Commissione sostiene che essa non è soddisfatta in quanto, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, la determinazione degli operatori danneggiati e l'assegnazione dei quantitativi individuali sono di competenza delle autorità degli Stati membri.
75 Quanto alla condizione espressa dal termine «individualmente», la Commissione sostiene che la giurisprudenza comunitaria ha precisato che «la natura di regolamento di un atto non viene meno ove sia possibile determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione ha luogo con riguardo ad una situazione oggettiva, di diritto o di fatto, definita dall'atto stesso in relazione con il suo scopo» (sentenza della Corte 5 maggio 1977, causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 797, e sentenza del Tribunale 7 novembre 1996, causa T-298/94, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. II-1531, punto 42).
76 Ora, le misure adottate in seguito alle tempeste tropicali, invocate dalla ricorrente, avrebbero natura di regolamento, dato che predisporrebbero una disciplina speciale per una categoria di operatori definita su base oggettiva.
77 Pertanto l'atto invocato dalla ricorrente la riguarderebbe solo nella sua qualità oggettiva di importatore di banane somale, nello stesso modo di ogni altro operatore che si trovasse nella medesima situazione, e il fatto di essere l'unico importatore di banane somale in Italia (circostanza contestata nel 1994 e nel 1995) non cambierebbe la natura normativa di tale atto.
- Giudizio del Tribunale
78 Ai sensi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato, ogni persona fisica o giuridica può adire il giudice comunitario per contestare a una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
79 Nella citata sentenza T. Port, la Corte ha precisato che, come l'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto art. 230 CE) consente ai singoli di proporre ricorso d'annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente e individualmente, così l'art. 175, terzo comma, del Trattato dev'essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li riguarderebbe allo stesso modo (v. citata sentenza T. Port, punto 59, nonché sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-3407, punto 58, e 3 giugno 1999, causa T-17/96, TF1/Commissione, Racc. pag. II-1757, punto 27).
80 Nel caso di specie occorre osservare che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, anche se tale istituzione, in risposta alla lettera con cui la Camar chiedeva l'emanazione di misure «analoghe» a quelle adottate in seguito alle tempeste tropicali, avesse emanato un regolamento, tale atto avrebbe riguardato direttamente e individualmente la ricorrente.
81 Per quanto attiene alla condizione che l'atto riguardi direttamente la ricorrente, non vi è dubbio alcuno che si sarebbe verificata per gli atti richiesti poiché, se la Commissione avesse adottato i provvedimenti reclamati, le autorità nazionali avrebbero avuto un compito di mera esecuzione ai fini della loro applicazione (sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, punto 11, e sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-155/94, Climax Paper/Consiglio, Racc. pag. II-873, punto 53).
82 Quanto alla condizione che l'atto riguardi individualmente la ricorrente, la Corte e il Tribunale hanno precisato che, in determinate circostanze, anche un atto normativo che si applichi a tutti gli operatori economici interessati può riguardare individualmente taluni di loro (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punti 13 e 14, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19; sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50). In tale ipotesi, un atto comunitario può quindi presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale.
83 Tuttavia, una persona fisica o giuridica può sostenere che l'atto controverso la riguarda individualmente soltanto qualora esso la tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze di fatto che la distinguono da ogni altra persona (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 20; sentenze del Tribunale Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, citata, punto 51, e 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE Vittel e a./Commissione, Racc. pag. II-1247, punto 36).
84 A tale riguardo si deve rilevare che la ricorrente aveva chiesto alla Commissione di adottare provvedimenti fondati sull'art. 30 del regolamento n. 404/93 per far fronte alle conseguenze della guerra civile in Somalia sulla produzione e sull'esportazione di banane. Come la Corte ha precisato nella citata sentenza T. Port, quando la Commissione adotta un provvedimento ai sensi di tale articolo, è tenuta a prendere in considerazione la situazione degli operatori economici interessati (sentenza T. Port, citata, punto 37). Dato che prima del 1991 la ricorrente era l'unico importatore di banane somale nella Comunità e, pertanto, la sola ad aver subito danni dovuti alla guerra civile, la sua situazione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Commissione se quest'ultima avesse agito in forza dell'art. 30. La ricorrente si trovava quindi in una situazione di fatto che la distingueva sufficientemente da qualunque altro operatore del settore bananiero e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere considerata come individualmente interessata nel caso in cui la Commissione avesse adottato i provvedimenti richiesti (v. sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 11).
85 Da tutto ciò che precede risulta che il ricorso per carenza è ricevibile.
Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-117/98
Argomenti delle parti
86 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso di annullamento in quanto la lettera impugnata non è una decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato, bensì una lettera di mera cortesia.
87 Al riguardo la convenuta fa valere che un operatore privato non è legittimato a chiederle l'applicazione dell'art. 16, n. 3. Pertanto, se, come nel caso di specie, la Commissione risponde a una domanda di un operatore fondata su tale disposizione e diretta ad ottenere l'adeguamento del bilancio di previsione e del contingente doganale, essa lo fa a titolo di mera cortesia.
88 Inoltre, se la Commissione non avesse risposto, gli operatori non avrebbero potuto proporre un ricorso per carenza. Conseguentemente, in caso di risposta, essi non possono proporre un ricorso di annullamento.
89 In ogni caso, un eventuale provvedimento di applicazione dell'art. 16, n. 3, non riguarderebbe direttamente e individualmente la Camar e la Tico giacché sarebbe stato applicato a vantaggio di tutti gli operatori vittime delle inondazioni in Somalia. Tali società non possono quindi contestare il rifiuto di adottare un provvedimento del genere.
90 D'altra parte, la lettera delle ricorrenti 5 marzo 1998 non si inserirebbe in un contesto analogo a quello che in passato aveva dato luogo all'adozione dei provvedimenti richiesti. Infatti le autorità italiane non avrebbero presentato in via ufficiale e per iscritto la documentazione intesa a confermare le affermazioni delle ricorrenti e comprovante, in particolare, i danni subiti dagli operatori. Invece, dopo il passaggio delle tempeste Debbie, Luis, Iris e Marilyn, le autorità nazionali interessate si erano affrettate a informarne la Commissione.
Giudizio del Tribunale
91 Occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, «costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo» (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e 22 aprile 1997, causa C-395/95 P, Geotronics/Commissione, Racc. pag. I-2271, punto 10; sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-81/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. II-2889, punto 21).
92 Inoltre una decisione della Commissione, quando è negativa, va considerata con riferimento alla natura della domanda di cui costituisce la risposta (sentenze della Corte 8 marzo 1972, causa 42/71, Nordgetreide/Commissione, Racc. pag. 105, punto 5, e del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-330/94, Salt Union/Commissione, Racc. pag. II-1475, punto 32). In particolare, un provvedimento di diniego può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato quando l'atto che l'istituzione rifiuta di emanare avrebbe potuto essere impugnato in forza di tale disposizione (sentenze della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 17, e sentenza Salt Union/Commissione, citata, punto 32).
93 Pertanto quando, come nel caso di specie, una decisione negativa della Commissione riguarda l'emanazione di un regolamento, i soggetti di diritto che vogliano proporre un ricorso di annullamento contro tale decisione devono dimostrare che, pur non essendo destinatari del regolamento di cui trattasi, quest'ultimo li avrebbe riguardati direttamente e individualmente.
94 Ora, nel caso di specie, tali condizioni sono soddisfatte. Per quanto riguarda la natura dell'atto impugnato, si deve osservare che la lettera della Commissione 23 aprile 1998 non è una lettera di mera cortesia. Infatti con tale lettera la Commissione, dopo aver valutato le informazioni di cui disponeva e quelle fornite dalle ricorrenti, ha deciso di non aumentare il contingente doganale in applicazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93. Tale atto costituisce una presa di posizione chiara e definitiva sulle domande presentate alla Commissione tale da incidere sulla situazione giuridica delle ricorrenti, le quali, in conseguenza della mera emanazione di tale atto, perdono ogni possibilità effettiva di ottenere titoli di importazione di banane di paesi terzi in seguito all'adeguamento del contingente doganale.
95 Pertanto, la lettera che respinge le domande dirette ad ottenere l'aumento del contingente doganale ha di per sé prodotto effetti giuridici vincolanti e può quindi essere impugnata con ricorso di annullamento.
96 Quanto al punto se il regolamento di cui la Commissione ha negato l'emanazione avrebbe riguardato direttamente e individualmente le ricorrenti, occorre osservare che tale regolamento, la cui esecuzione non avrebbe lasciato nessun margine di discrezionalità alle autorità nazionali, avrebbe toccato le ricorrenti a motivo di una situazione di fatto che le distingueva da ogni altra persona. Infatti i provvedimenti richiesti alla Commissione comportavano l'attribuzione di un quantitativo supplementare di titoli di importazione agli operatori vittime delle inondazioni in Somalia, commisurato al danno subito. Orbene, dagli atti risulta che fino al 1997 la Camar è stata il principale esportatore di banane di origine somala e che dal quarto trimestre del 1997 la Tico le è temporaneamente succeduta in tale posizione. La diminuzione dei quantitativi disponibili di banane somale nel corso del quarto trimestre del 1997 e del primo semestre del 1998 ha quindi colpito in misura particolare le ricorrenti che, perciò, avrebbero principalmente profittato dell'aumento del contingente doganale. Conseguentemente si deve constatare che il rifiuto della Commissione di adeguare il contingente doganale non ha colpito le ricorrenti in modo analogo a qualunque altro importatore di banane somale, bensì le ha toccate a motivo di una situazione di fatto che le distingueva da ogni altro operatore economico attivo sullo stesso mercato.
97 Tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.
Sul merito dei ricorsi nelle cause T-79/96 e T-260/97
98 Nel merito della causa T-79/96 la ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso per carenza relativi, l'uno, alla violazione dell'obbligo di intervenire imposto dall'art. 30 del regolamento n. 404/93 per agevolare la transizione dai vari regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati istituita dal detto regolamento e, l'altro, all'obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza del principio di non discriminazione rispetto agli operatori che avevano tradizionalmente smerciato banane provenienti da taluni paesi ACP e da taluni dipartimenti francesi d'oltremare colpiti dalle tempeste tropicali.
99 Nel merito della causa T-260/97 la ricorrente deduce sette motivi di annullamento, il primo dei quali verte sulla violazione da parte della Commissione dell'art. 30 per errata interpretazione del regolamento n. 404/93, il secondo sulla violazione dell'art. 30 per errata valutazione dei fatti, il terzo sullo sviamento di potere per erronea interpretazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, il quarto sullo sviamento di potere per errata valutazione delle condizioni di fatto, il quinto riguarda la violazione del divieto di discriminazioni, il sesto la trasgressione del principio di buona amministrazione, di imparzialità e di trasparenza, il settimo la violazione dei diritti fondamentali degli operatori economici.
100 La Commissione si oppone a tutti i motivi dedotti dalla ricorrente nel merito delle cause T-79/96 e T-260/97.
101 Il Consiglio, pur dichiarando di non voler prendere posizione sulla legittimità della decisione della Commissione impugnata nella causa T-260/97, contesta il motivo di violazione del divieto di discriminazioni e chiede il rigetto del ricorso di annullamento presentato avverso tale decisione. Esso fa osservare che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione le ha riservato un trattamento diverso da quello degli altri operatori che si trovavano in situazioni analoghe in quanto la situazione degli operatori vittime delle tempeste tropicali era differente da quella della Camar.
102 Il Tribunale rileva anzitutto che la ricorrente, tanto nel ricorso per carenza nella causa T-79/96 quanto nel ricorso di annullamento nella causa T-260/97, intende far dichiarare che la Commissione, nel primo caso avendo omesso di agire e, nel secondo caso, essendosi esplicitamente rifiutata di agire, è venuta meno all'obbligo di agire ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. Occorre pertanto riunire l'esame dei motivi relativi a tale articolo.
Sul primo motivo nella causa T-79/96 e sul primo, sul secondo e sul terzo motivo nella causa T-260/97, relativi alla violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.
- Argomenti delle parti sul primo motivo nella causa T-79/96
103 La ricorrente sostiene che nel caso di specie si trattava di conseguire gli stessi obiettivi perseguiti dai provvedimenti adottati in seguito alle tempeste tropicali Debbie, Luis, Iris e Marilyn (vale a dire, garantire un rifornimento sufficiente del mercato comunitario e risarcire gli operatori sinistrati). Infatti la mancanza totale o parziale di banane somale avrebbe avuto ripercussioni sul rifornimento del mercato comunitario e avrebbe comportato danni per la Camar, la quale, prima dello scoppio della guerra civile, sarebbe stata l'unico operatore comunitario che importava tali banane tradizionali.
104 La ricorrente rileva che dalla citata sentenza T. Port (punto 36) risulta che l'art. 30 del regolamento n. 404/93 obbliga la Commissione a risolvere le difficoltà incontrate dopo l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che hanno origine nella precedente situazione dei mercati nazionali.
105 Nel caso di specie l'emanazione del regolamento n. 404/93 ha determinato l'impossibilità per la Camar di sostituire le banane somale con banane di altra origine. Infatti, in seguito alla diminuzione della produzione somala durante tale periodo, essa non avrebbe più importato banane somale tra il 1991 e il 1993 e, dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune, non avrebbe più potuto sostituire le banane provenienti dalla Somalia con banane ACP o con banane di paesi terzi.
106 La Repubblica italiana, interveniente, rileva che la situazione della società Camar ricade pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 come interpretato dalla Corte nella citata sentenza T. Port.
107 In quella sentenza la Corte avrebbe dichiarato che la situazione di un solo operatore può obbligare la Commissione a intervenire ai sensi degli artt. 16, n. 3, e 30 del regolamento n. 404/93 allorché è dimostrato che l'inerzia della Commissione può ledere un diritto attribuito a tale operatore dall'ordinamento giuridico comunitario.
108 D'altra parte, la necessità d'intervenire in forza del regolamento n. 404/93 non potrebbe essere subordinata ad una analogia tra la situazione dei paesi toccati dalle tempeste tropicali e quella dei paesi toccati dalla crisi in Somalia, ai fini dell'applicazione dell'art. 30, basata sull'esistenza di un'identità del regime nazionale italiano vigente prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati e dei corrispondenti regimi francese e britannico. Infatti, a differenza dell'Italia, questi ultimi paesi sono paesi produttori. Sarebbe pertanto normale che esistano differenze tra i loro regimi nazionali anteriori all'organizzazione comune.
109 La Commissione sostiene che era tenuta ad agire nel caso di specie poiché il caso della ricorrente non rientrava nell'ambito d'applicazione dell'art. 30 per vari motivi.
110 Essa osserva che le situazioni sottese ai provvedimenti adottati in seguito alle tempeste tropicali non sono analoghe alla situazione in cui versa la ricorrente: in primo luogo, i detti provvedimenti sarebbero stati necessari per garantire il rifornimento del mercato comunitario in circostanze eccezionali in cui grandi quantitativi di banane tradizionali ACP non erano immediatamente disponibili. Nel caso della guerra civile in Somalia si sarebbe trattato invece della necessità per gli operatori interessati di procurarsi banane tradizionali ACP a medio e a lungo termine per rimediare ad una situazione di crisi che si protraeva. In secondo luogo, come risulta dal secondo e dal quinto 'considerando' dei regolamenti presi ad esempio e dalle basi giuridiche utilizzate per questi ultimi (artt. 16, n. 3, 20 e 30 del regolamento n. 404/93), tali provvedimenti sarebbero stati giustificati dall'esistenza, nei regimi nazionali previgenti, di dispositivi che in circostanze eccezionali salvaguardavano gli interessi degli operatori vittime delle stesse; al contrario, il regime italiano non prevedeva un dispositivo del genere.
111 La convenuta sostiene inoltre che le difficoltà della ricorrente sono analoghe a quelle incontrate in passato da tutte le imprese operanti sui mercati liberi. La ricorrente avrebbe potuto risolvere le sue difficoltà acquistando altrove banane ACP tradizionali che, contrariamente a quanto ha sostenuto, non sono riservate agli importatori tradizionali.
112 Al riguardo la convenuta afferma che la possibilità di acquistare banane ACP tradizionali in sostituzione di banane somale risulta dal fatto che nel 1993 e nel 1994 le importazioni di banane ACP tradizionali erano inferiori ai quantitativi tradizionali fissati dal regolamento e dal fatto che diversi operatori non tradizionali, e non soltanto multinazionali, hanno a quell'epoca cominciato ad esportare dai paesi ACP. Ad esempio, nel 1994, allorché sono riprese le importazioni di banane somale in Italia, la multinazionale Dole avrebbe cominciato a importare tali banane.
113 La Repubblica francese, interveniente, rileva che l'art. 30 del regolamento n. 404/93 non può servire da base giuridica per l'adozione di provvedimenti provvisori destinati ad ovviare a difficoltà sorte in una situazione di guerra. Infatti la Corte, nella sentenza 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione (Racc. pag. I-645), avrebbe dichiarato che l'art. 30 di tale regolamento non si applica ai problemi climatici in quanto essi sono fattori indipendenti dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati. Il medesimo criterio dovrebbe essere applicato ai problemi causati dalla guerra civile in Somalia.
114 Inoltre le difficoltà incontrate dalla Camar avrebbero origine nel perdurare della guerra civile in Somalia e non sarebbero connesse all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati. Pertanto, l'art. 30 del regolamento n. 404/93, come interpretato nella citata sentenza T. Port, non è applicabile nel caso di specie.
- Argomenti delle parti sul primo motivo nella causa T-260/97
115 La ricorrente sostiene che la Commissione, nell'emanare la decisione impugnata, non ha tenuto conto della «filosofia di base» del regolamento n. 404/93 e, pertanto, ha violato l'art. 30.
116 La trasgressione dell'art. 30 sarebbe dimostrata dall'ottavo 'considerando' della detta decisione, da cui la ricorrente desume che secondo la Commissione solo gli operatori di categoria A possono ottenere titoli supplementari per l'importazione di banane di paesi terzi nell'ambito del contingente doganale quando i titoli che sono stati loro attribuiti sono ridotti in maniera eccessiva a causa della diminuzione eccezionale del loro quantitativo di riferimento. Infatti la ricorrente rileva che, sempre stando alla Commissione, per gli operatori di categoria B, sebbene i titoli paesi terzi loro attribuiti lo siano anche in funzione di un quantitativo di riferimento, la riduzione anormale di tale quantitativo non provocherebbe difficoltà dovute al passaggio dai regimi preesistenti al regime comunitario, bensì avrebbe solo l'effetto di privare gli operatori interessati di un «vantaggio potenziale» concesso dalla nuova organizzazione dei mercati.
117 La Commissione ammette che l'applicabilità dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 è riservata ai casi «estremi», riguardanti tanto operatori di categoria A quanto operatori di categoria B. Tuttavia essa precisa che l'art. 30 non deve essere applicato nello stesso modo alle due categorie di operatori giacché gli operatori di categoria B, contrariamente a quelli di categoria A, possono liberamente importare banane ACP fino ad esaurimento dei quantitativi tradizionali e, per di più, fruiscono di un vantaggio oggettivo in quanto il 30% del contingente doganale è loro riservato.
- Argomenti delle parti sul secondo motivo nella causa T-260/97
118 La ricorrente sostiene che la Commissione, nell'adottare la decisione impugnata, si è fondata su una valutazione errata dei fatti, così contravvenendo all'art. 30.
119 Tale valutazione errata dei fatti sarebbe riscontrabile nel sesto, nel settimo e nel nono 'considerando' della decisione 17 luglio 1997. In particolare la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la guerra civile in Somalia, iniziata alla fine del 1990, non è un avvenimento «che precede di molto» l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati della banana, in quanto il regolamento n. 404/93 ha preso in considerazione il periodo 1989-1991 come primo periodo di riferimento. Pertanto, gli effetti della guerra civile sulla produzione e sull'esportazione delle banane somale avrebbero inciso sul quantitativo di riferimento della Camar fin dall'entrata in vigore del regolamento.
120 Di conseguenza, anche se le difficoltà della Camar derivano dalla guerra civile, esse sarebbero dovute alla transizione dal regime nazionale al regime comunitario.
121 Peraltro, il fatto che le importazioni della Comunità in provenienza dai paesi ACP siano inferiori ai quantitativi tradizionali non significherebbe che vi sono quantitativi tradizionali disponibili. Tale circostanza potrebbe dipendere da vari fattori meteorologici, ambientali, logistici o, ancora, da difficoltà burocratiche, come quelle imposte dall'art. 14 del regolamento n. 1442/93.
122 A tale riguardo, le citate sentenze T. Port e Belgio e Germania/Commissione confermerebbero che al momento dei fatti di causa era impossibile reperire sul mercato quantitativi di banane ACP tradizionali o comunitarie disponibili.
123 La ricorrente sostiene altresì che l'affermazione secondo cui diverse imprese hanno iniziato ad importare nella Comunità banane ACP tradizionali sin dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati non è fondata su dati precisi. Se tale circostanza si è effettivamente verificata, essa ha interessato unicamente importatori che hanno acquisito partecipazioni in società preesistenti o che si sono sostituiti ai produttori locali, ovvero multinazionali che dispongono d'investimenti in numerosi paesi e possono facilmente risolvere i problemi logistici.
124 Il fatto che la società Dole abbia cominciato ad importare banane in provenienza dalla Somalia non rileverebbe nella presente causa, in quanto si tratta di una multinazionale che dispone di capitali notevoli e si è stabilita in tale paese nella situazione di caos seguita alla guerra civile.
125 La Commissione sostiene di avere valutato correttamente la fattispecie dedotta in lite e sostiene che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 30. In particolare, essa precisa che le difficoltà di approvvigionamento della Camar non ineriscono al passaggio dal regime nazionale al regime comunitario, bensì provengono dalle sue scelte strategiche, e inoltre sono sorte nel 1991, allorché il regime nazionale era ancora vigente.
126 Essa ricorda che l'organizzazione comune dei mercati non impedisce affatto alla Camar di sostituire le banane somale.
127 Inoltre le formalità amministrative del regime comunitario non avrebbero mai causato difficoltà d'approvvigionamento dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati.
128 Pertanto la citata sentenza Belgio e Germania/Commissione, che in presenza di determinate circostanze ha sancito un obbligo di agire a carico della Commissione, non potrebbe essere applicata al caso della ricorrente, in quanto tale obbligo riguarderebbe solo la necessità di rifornire il mercato comunitario se si determina una situazione eccezionale dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati.
- Argomenti delle parti sul terzo motivo nella causa T-260/97
129 La ricorrente rileva che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere poiché nel quinto 'considerando' la Commissione interpreta erroneamente l'art. 30 affermando che l'applicazione di tale disposizione è giustificata solo quando le difficoltà degli operatori ne mettano a repentaglio la sopravvivenza. Al contrario, stando alla ricorrente, dalla citata sentenza T. Port discende che le sole condizioni per l'applicazione dell'art. 30 riguardano l'esistenza di difficoltà connesse al passaggio dai regimi nazionali al regime comunitario e il fatto che tali difficoltà non siano imputabili alla scarsa diligenza degli operatori interessati.
130 La Corte, nel riferirsi agli operatori interessati, avrebbe usato l'espressione «difficoltà che mettono a repentaglio la loro sopravvivenza» perché si pronunciava su una questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale e, logicamente, avrebbe ripreso i termini usati da quest'ultimo.
131 Inoltre, in quel caso, il rischio per la sopravvivenza dell'impresa sarebbe stato un presupposto per l'adozione di eventuali provvedimenti d'urgenza e non per l'applicazione dell'art. 30.
132 Peraltro, l'esistenza di un precedente dispositivo nazionale per la tutela degli interessi degli importatori di banane ACP tradizionali in caso di catastrofe non costituisce una condizione cui è subordinata l'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.
133 Nel caso di specie la Commissione dovrebbe applicare l'art. 30 sulla scorta degli stessi principi di equità che ispirano la sua proposta di modifica del regolamento n. 404/93 (COM/96/82 def., GU 1996, C 121, pag. 15), in cui non fa nessun riferimento al rischio per la sopravvivenza dell'impresa.
134 La Commissione sostiene che, secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, sulla scorta di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata allo scopo di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (v. sentenza del Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CES, Racc. PI pag. I-A-61 e II-665, punto 73).
135 Ora, nessuna delle osservazioni svolte dalla ricorrente ha fornito il minimo indizio in merito ai fini che la decisione avrebbe illegittimamente perseguiti.
136 Per quanto riguarda le condizioni di applicazione dell'art. 30, la Commissione, sostenuta dal governo francese, afferma che dalla citata sentenza T. Port e dalla citata ordinanza 21 marzo 1997, Camar/Commissione (punti 46 e 47) risulta che il rischio per la sopravvivenza di un'impresa costituisce una condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 30 in quanto il mancato rispetto di tale condizione avrebbe l'effetto di alterare il sistema comunitario delle importazioni di banane nel suo complesso.
- Giudizio del Tribunale
137 Con questi quattro motivi la ricorrente fa valere in sostanza che nel caso di specie le condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 erano soddisfatte e che pertanto la Commissione, omettendo di adottare i provvedimenti previsti da tale articolo, avrebbe commesso una violazione dello stesso.
138 Si deve anzitutto ricordare che nella citata sentenza T. Port (punti 35-41) la Corte si è già pronunciata sull'interpretazione dell'art. 30 precisando quanto segue:
«L'applicazione dell'art. 30 è subordinata alla condizione che i provvedimenti specifici che la Commissione deve adottare siano diretti ad agevolare il passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati e che siano necessari a tal fine.
[...] Queste misure transitorie devono permettere di risolvere le difficoltà incontrate dopo l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che hanno origine nelle condizioni dei mercati nazionali prima dell'adozione del regolamento.
[...] Al riguardo, la Commissione deve del pari tenere in considerazione la situazione degli operatori economici che hanno adottato, nell'ambito di una disciplina nazionale precedente il regolamento, un dato comportamento, senza potere prevedere le conseguenze di tale comportamento a seguito dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati.
[...] Nel valutare la necessità di provvedimenti transitori, la Commissione dispone di un ampio potere, che esercita secondo la procedura prevista all'art. 27 del regolamento. Tuttavia, come la Corte ha dichiarato nell'ordinanza [29 giugno 1993, causa C-280/93 R,] Germania/Consiglio, [Racc. pag. I-3667,] punto 47, la Commissione o, se del caso, il Consiglio hanno l'obbligo di intervenire se le difficoltà connesse al passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati lo esigono.
[...] A questo proposito, compete alla Corte il sindacato di legittimità di un'azione o di un'omissione delle istituzioni comunitarie.
[...] L'intervento delle istituzioni comunitarie è necessario, in particolare, se il passaggio all'organizzazione comune dei mercati lede i diritti fondamentali degli operatori economici tutelati dal diritto comunitario, come il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio delle attività professionali.
[...] Qualora le difficoltà transitorie risultino da un comportamento degli operatori economici precedente l'entrata in vigore del regolamento, è necessario che tale comportamento possa essere considerato normalmente diligente, sia in relazione alla disciplina nazionale precedente sia in relazione alla prospettiva di attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, nei limiti in cui gli operatori interessati ne abbiano avuto conoscenza».
139 Dato che il punto 35 della citata sentenza T. Port si limita a indicare le caratteristiche dei provvedimenti che la Commissione deve adottare (essi devono essere necessari e funzionali) e poiché non è contestato che le difficoltà della ricorrente non derivano da un suo comportamento precedente l'entrata in vigore del regolamento (punto 41), occorre ritenere, conformemente alle indicazioni dei punti 36 e 38 della detta sentenza, che nel caso di specie le condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 possono essere considerate soddisfatte se la ricorrente ha incontrato difficoltà connesse al passaggio dal regime nazionale al regime comunitario e se la soluzione di tali difficoltà richiede l'intervento della Commissione.
140 Per quanto riguarda le difficoltà di approvvigionamento invocate dalla ricorrente, occorre anzitutto rilevare che, quanto alla possibilità di sostituire tra loro le fonti di approvvigionamento di banane, il regime italiano anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 era notevolmente più flessibile del regime comunitario. Come la ricorrente sottolinea senza essere smentita dalla Commissione, il regime italiano consentiva di importare le banane ACP in franchigia di dazi doganali senza limitazione quantitativa. Inoltre, per quanto riguarda l'importazione delle banane di paesi terzi, sebbene il regime italiano prevedesse un contingente quantitativo, gli operatori potevano fruire di tale contingente a prescindere dai quantitativi e dalla provenienza delle banane importate negli anni passati. Invece l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, instaurata dal regolamento n. 404/93, prevede che le banane ACP possano entrare nel mercato comunitario in franchigia dei dazi doganali solo fino ad esaurimento dei quantitativi tradizionali o del contingente doganale, e che ciascun operatore possa ottenere titoli d'importazione solo a seconda della provenienza delle banane (Comunità, paesi ACP tradizionali, paesi terzi e paesi ACP non tradizionali) e in funzione dei quantitativi medi importati durante un periodo di riferimento. Si deve quindi concludere che l'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati ha comportato una limitazione delle possibilità d'importazione esistenti nell'ambito della normativa italiana precedente il regolamento n. 404/93.
141 Inoltre, come l'avvocato generale Elmer ha osservato nelle conclusioni presentate nella citata causa Belgio e Germania/Commissione (paragrafo 35), «può [...] risultare difficile per un operatore che perda i suoi fornitori abituali di banane comunitarie o di banane tradizionali ACP sostituirli con altri fornitori di banane comunitarie e di banane tradizionali ACP». Infatti i produttori di banane comunitarie o ACP tradizionali preferiscono avvalersi dei loro canali di distribuzione tradizionali, prima di vendere le banane ad operatori che vogliono acquistarle a causa di congiunture particolari ma che, di norma, sono collegati a un produttore concorrente. Di conseguenza gli operatori che hanno subito un danno in seguito alla perdita delle loro fonti tradizionali di banane ACP si trovano nella necessità di importare banane di paesi terzi e ACP non tradizionali. Tuttavia possono farlo solo se sono in grado di ottenere i titoli di importazione per banane di tale provenienza che corrispondano ai quantitativi la cui importazione è divenuta impossibile (paragrafo 35 delle conclusioni). La Corte si è espressamente richiamata a tali considerazioni per concludere che in quella causa sarebbe stato in effetti difficile per gli operatori rifornirsi di banane comunitarie o di banane ACP tradizionali (v. punto 52 della sentenza).
142 Si può infine constatare che per consentire lo smaltimento delle banane ACP, nei limiti dei quantitativi tradizionali o del contingente, e comunitarie, i cui costi di produzione eccedono notevolmente quelli delle banane dei paesi terzi, il regolamento ha istituito un regime che incoraggia il commercio di tali banane. Tale regime rende notevolmente più difficile per gli operatori reperire banane ACP tradizionali presso fornitori ai quali non siano ancora collegati. In forza dell'art. 19, n. 1, lett. b), del regolamento n. 404/93, gli operatori che importano banane ACP tradizionali hanno interesse a collegarsi ai produttori e ad assicurarsi ogni anno il più grande quantitativo disponibile di banane di tale tipo giacché, tenuto conto dei quantitativi tradizionali importati nella Comunità, essi ricevono il diritto di partecipare al 30% del contingente doganale previsto per l'importazione di banane di paesi terzi o ACP non tradizionali. La Commissione ha riconosciuto in udienza che, a causa dell'entrata in vigore del regime comunitario, la Camar poteva incontrare difficoltà.
143 Si deve pertanto rilevare che le difficoltà di approvvigionamento in banane della ricorrente, per quanto connesse alla guerra civile scoppiata in Somalia alla fine del 1990, sono una conseguenza diretta dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati in quanto tale regime ha di fatto comportato per la Camar una notevole diminuzione oggettiva della possibilità, offerta dal regime italiano previgente, di sostituire l'offerta insufficiente di banane somale. Pertanto tali difficoltà hanno avuto conseguenze assai gravi sulla redditività dell'attività economica della Camar e possono aver messo a repentaglio la prosecuzione di tale attività. Di conseguenza, hanno costituito «particolari difficoltà» che contribuiscono a far sorgere l'obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti ritenuti necessari, ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 come interpretato dal punto 38 della citata sentenza T. Port.
144 Conseguentemente, rimane da verificare se i provvedimenti chiesti dalla ricorrente per far fronte a tali difficoltà fossero necessari o se queste ultime potessero essere superate in altro modo.
145 In via preliminare si deve rilevare che, come la Corte ha dichiarato al punto 38 della citata sentenza T. Port, nel valutare la necessità di provvedimenti transitori la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, nel controllare la legittimità dell'esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi a esaminare se essa non sia viziata da un errore manifesto o da sviamento di potere oppure se l'autorità amministrativa in questione non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
146 La convenuta afferma al riguardo che esisteva un'alternativa ai provvedimenti richiesti dalla ricorrente. Essa sostiene che la ricorrente poteva risolvere le sue difficoltà nell'ambito del funzionamento del mercato, vale a dire acquistando banane ACP tradizionali da un'altra fonte, e fruire così dell'esenzione dai dazi doganali. A suo parere la ricorrente avrebbe potuto importare nella Comunità banane ACP tradizionali in quanto, dal 1_ luglio 1993, le importazioni in provenienza dei paesi ACP sono rimaste inferiori ai quantitativi tradizionali fissati nell'allegato del regolamento n. 404/93. Tale possibilità sarebbe confermata dal fatto che altri operatori avrebbero cominciato a importare tale tipo di banane dopo l'entrata in vigore del detto regolamento.
147 Quanto all'argomento relativo al mancato esaurimento dei quantitativi tradizionali, risulta che il fatto che dal 1_ luglio 1993 le importazioni dai paesi ACP siano rimaste inferiori a tali quantitativi fissati nell'allegato del regolamento n. 404/93 non significa che vi siano state banane ACP tradizionali che avrebbero potuto essere importate nella Comunità dalla ricorrente. Infatti occorre ricordare che i quantitativi tradizionali ammessi all'importazione sono stati determinati sulla scorta del maggiore quantitativo esportato, nel corso degli anni precedenti il 1991, da ciascun paese ACP fornitore tradizionale della Comunità. Di conseguenza essi non indicano il livello reale di produzione di tali paesi ACP e, pertanto, i quantitativi effettivamente disponibili per l'importazione durante il periodo 1994-1996. Per di più, come ha fatto osservare la ricorrente, le importazioni di banane dipendono sempre da circostanze che influiscono sulla produzione o sull'esportazione, come gli eventi climatici e le carenze logistiche.
148 Quanto all'argomento relativo all'irrompere di nuovi operatori, la Commissione, in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, da un canto ha indicato gli operatori seguenti: Del Monte, Diprosol, Ibanema, Select A (che importano dalla Costa d'Avorio), Exodoma (che importa dal Camerun), Fyffes (che importa dalle isole Sopravento), Tico (che importa dalla Somalia) e Dole (che importa dalla Giamaica e, con la ditta Comafrica, dalla Somalia) e, d'altro canto, ha affermato che, stando alle sue stime, nel 1997 tali operatori avevano importato da paesi ACP il 25% circa del totale delle importazioni comunitarie. Occorre rilevare che l'osservazione diretta a dimostrare che taluni operatori hanno effettivamente cominciato a importare banane dei paesi ACP dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 non infirma affatto la constatazione secondo cui un operatore che, come la ricorrente, perde le sue fonti abituali di approvvigionamento di banane ACP tradizionali incontra difficoltà a sostituirle. Si deve anche osservare che i dati indicati dalla Commissione e relativi al 1997 non sono pertinenti al fine di valutare le possibilità di importazioni dai paesi ACP durante il periodo in cui sono sorte le notevoli difficoltà della ricorrente, vale a dire durante gli anni 1994, 1995 e 1996.
149 Da quanto precede risulta che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che la Camar fosse in grado di superare le notevoli difficoltà provocate dal passaggio dal regime nazionale italiano al regime comunitario fondandosi sul funzionamento del mercato. In realtà l'adozione da parte dalla Commissione di misure transitorie ai sensi dell'art. 30 era il solo mezzo che consentisse di far fronte alle difficoltà incontrate dalla ricorrente. Di conseguenza l'adozione di tali misure era manifestamente necessaria.
150 Tale conclusione non è infirmata dall'argomento della Commissione secondo cui l'art. 30 del regolamento n. 404/93, come interpretato dalla Corte nella citata sentenza T. Port, le impone un obbligo di agire solo nel caso in cui gli importatori di banane incontrino difficoltà che non soltanto sono inerenti al passaggio dal regime nazionale al regime comunitario, ma minacciano altresì la loro sopravvivenza.
151 Occorre osservare che al punto 43 della citata sentenza T. Port la Corte ha affermato che l'art. 30 può imporre alla Commissione «di disciplinare i casi estremi in cui importatori di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza». Tuttavia tale affermazione non può essere intesa nel senso che la Commissione sia tenuta a intervenire solo in quei casi. Infatti un'interpretazione del genere contrasterebbe con il dettato dell'art. 30, il quale, come è già stato sottolineato, dispone che la Commissione prenda i provvedimenti necessari per superare «particolari difficoltà», e sarebbe incompatibile con i principi di buona amministrazione e di tutela del libero esercizio delle attività professionali. Inoltre, il riferimento alla minaccia per la sopravvivenza dell'operatore dipende dalla specificità della questione pregiudiziale (v. citata sentenza T. Port, punto 23).
152 Tenuto conto del complesso di tali considerazioni, il primo motivo nella causa T-79/96 e il primo, il secondo e il terzo motivo nella causa T-260/97 devono essere accolti.
153 Ne discende che, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi dedotti, le domande dirette a fare dichiarare, nella causa T-79/96, che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e, nella causa T-260/97, dirette a fare accertare la illegittimità della decisione della Commissione 17 luglio 1997 recante rifiuto di adottare i provvedimenti richiesti sono fondate.
Sul merito del ricorso nella causa T-117/98
154 Le ricorrenti deducono quattro motivi, di cui tre relativi alla violazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, in quanto la Commissione, in primo luogo, avrebbe violato le condizioni di applicazione di tale articolo, in secondo luogo, avrebbe omesso di esaminare gli effetti delle circostanze eccezionali di cui a tale articolo e, in terzo luogo, avrebbe omesso di attuare la procedura prevista dall'art. 27 del detto regolamento. Il quarto motivo verte sulla violazione del divieto di discriminazioni.
Sul primo motivo, concernente la violazione delle condizioni di applicazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93
- Argomenti delle parti
155 Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è illegittima in quanto contravviene all'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93. A loro parere le condizioni di applicazione dell'art. 16, n. 3, vale a dire il rischio di rifornimento insufficiente del mercato comunitario e l'esistenza di un evento imprevedibile che incide sulla produzione delle banane comunitarie e ACP tradizionali, sono soddisfatte nel caso di specie.
156 Il fenomeno climatico detto «El Niño», che è stato descritto dalla stampa internazionale, da un «reporting» della FSAU (Food Security Assessment Unit For Somalia), organismo sostenuto dalla FAO (Food Agriculture Organization), e dalla società di importazione di banane Somalfruit, costituirebbe un evento imprevedibile.
157 Il rischio di rifornimento insufficiente del mercato comunitario sarebbe dimostrato dal fatto che durante l'ultimo semestre del 1997 e il primo semestre del 1998 la metà della produzione somala, che aveva nel frattempo raggiunto il livello del quantitativo tradizionale, sarebbe venuta a mancare a causa di tale evento climatico grave e imprevedibile. Nel quarto trimestre del 1997 sarebbero state importate dalla Somalia soltanto 1 970 tonnellate di banane, mentre gli operatori avevano richiesto licenze per 9 000 tonnellate. Orbene, nel bilancio di previsione del 1997, la Commissione avrebbe tenuto conto di una stima di 60 000 tonnellate per la produzione somala. Tale stima sarebbe stata confermata dalla Commissione nella causa in cui è stata pronunciata la citata ordinanza 21 marzo 1997, Camar/Commissione. Peraltro, le previsioni d'importazione in provenienza dalla Somalia ammonterebbero per il 1998 a 30 000 tonnellate.
158 La convenuta afferma che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 16, n. 3, vale a dire il rischio di rifornimenti insufficienti del mercato comunitario e l'esistenza di circostanze particolari che incidono sulla produzione di banane comunitarie e ACP tradizionali.
159 Per quanto riguarda il rifornimento del mercato comunitario, la Commissione sostiene che le inondazioni avvenute in Somalia nel 1997 non hanno inciso sulla situazione del mercato comunitario.
160 Per quanto riguarda il secondo presupposto, la convenuta afferma che non è possibile distinguere i danni dovuti ai problemi climatici dalle altre difficoltà collegate all'esportazione di banane somale, in particolare la precarietà delle infrastrutture di imbarco e di trasporto.
- Giudizio del Tribunale
161 Con tale motivo le ricorrenti fanno valere che durante l'ultimo trimestre del 1997 e i primi due trimestri del 1998 le condizioni di applicazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93 erano soddisfatte visti gli effetti del fenomeno climatico «El Niño» sulla produzione somala.
162 Per quanto riguarda le condizioni di applicazione della disposizione di cui è causa, si deve ricordare che quest'ultima, come interpretata dalla Corte, obbliga le istituzioni ad adeguare il contingente doganale quando, in corso di campagna, ciò risulti necessario al fine di tener conto di circostanze eccezionali che influiscano in particolare sulle condizioni di importazione (sentenza T. Port, citata, punto 27, e ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C-280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, punto 44). Inoltre, una revisione del contingente in corso di campagna si impone solo se, a causa di circostanze eccezionali, la produzione di banane comunitarie e le importazioni di banane ACP tradizionali non raggiungono le previsioni o se il consumo effettivo di banane nella Comunità eccede tali previsioni (v. citata sentenza T. Port, punto 31).
163 Da quanto precede discende che l'applicazione dell'art. 16, n. 3, è subordinata al realizzarsi simultaneo di due condizioni: da un canto, il verificarsi di una circostanza eccezionale che incida sulla produzione di banane comunitarie o sulle importazioni di banane ACP tradizionali e, d'altro canto, il rischio che il mercato comunitario non sia sufficientemente rifornito di banane.
164 Per quanto riguarda la prima condizione, non è contestato che, a causa del fenomeno climatico detto «El Niño», tra il 1997 e il 1998, si sono verificate in Somalia alluvioni eccezionali. Si deve ritenere che tale evento soddisfi la prima condizione relativa all'applicazione dell'art. 16, n. 3.
165 A tale conclusione la Commissione non può opporre che non è possibile distinguere i danni dovuti ai problemi climatici dalle altre difficoltà connesse all'esportazione di banane somale, in particolare la precarietà delle infrastrutture di imbarco e di trasporto.
166 Al riguardo basta rilevare che tale argomento riguarda non l'esistenza del rischio di rifornimento insufficiente, bensì la quantificazione di tale insufficienza; inoltre, come hanno fatto osservare giustamente le ricorrenti, risulta che la Commissione avrebbe potuto distinguere i danni dovuti ai problemi climatici dalle altre difficoltà tenendo conto delle importazioni effettuate dalla Somalia nel 1996, anno durante il quale le infrastrutture di imbarco e di trasporto erano le stesse e i problemi climatici inesistenti.
167 Per quanto riguarda la seconda condizione, va rilevato anzitutto che non è necessario che le ricorrenti provino l'esistenza di una effettiva insufficienza del rifornimento del mercato comunitario, bensì basta che dimostrino che vi è un rischio di rifornimento insufficiente. Ora, le ricorrenti, affermando, senza essere smentite dalla Commissione, che durante l'ultimo trimestre del 1997 e il primo semestre del 1998 si era verificato un notevole calo delle importazioni di banane somale, hanno fornito un elemento di prova atto a corroborare le loro affermazioni relative all'esistenza di un siffatto rischio per il mercato italiano nel suo complesso e, pertanto, per una parte sostanziale del mercato comunitario. La Commissione, da parte sua, non ha fornito elementi che consentano di confutare tali affermazioni quando, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, ha precisato che nel 1997 il mercato comunitario poteva essere considerato sufficientemente rifornito dato che, a fronte di un calo delle importazioni di banane ACP tradizionali di 94 000 tonnellate (di cui 3 522 tonnellate provenienti dalla Somalia) e di un incremento della domanda comunitaria di 86 000 tonnellate, la produzione comunitaria è aumentata, rispetto al 1996, di circa 126 000 tonnellate e le importazioni dai paesi terzi di circa 64 000 tonnellate.
168 Anzitutto, per quanto riguarda l'aumento della produzione di banane comunitarie nel 1997 si deve rilevare che la Commissione non ha chiarito come tale aumento potesse compensare le riduzioni delle importazioni somale nel 1998. In secondo luogo, per quanto riguarda l'aumento delle importazioni dai paesi terzi registrato nel 1997 rispetto al 1996, si deve constatare che dai dati forniti dalla stessa Commissione risulta che nel 1997 tali importazioni non hanno esaurito il contingente doganale fissato nel bilancio di previsione; di conseguenza non si può affermare che, rispetto alle previsioni, vi è stato un aumento tale da sopperire ad un'eventuale insufficienza di approvvigionamento.
169 Inoltre si deve osservare che, se, come sembra indicare la risposta della convenuta, la Commissione, nel valutare il rischio di rifornimento insufficiente del mercato nel 1998, si fosse effettivamente fondata su dati riguardanti la produzione di banane comunitarie nel 1997, essa avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 16 del regolamento n. 404/93. Infatti, come la Corte ha già precisato nella citata sentenza T. Port (punto 31), l'aumento della produzione di banane comunitarie che può essere preso in considerazione per compensare il calo delle importazioni di banane ACP tradizionali verificatosi nel corso di un anno deve aver luogo rispetto alle indicazioni del bilancio di previsione dello stesso anno e non rispetto alla produzione dell'anno precedente.
170 Infine, il fatto che, come ha ammesso in udienza, la Commissione riceva ogni settimana i dati riguardanti la situazione del mercato della banana rende incomprensibile che durante tutto il procedimento tale istituzione non abbia mai fornito dati relativi all'approvvigionamento del mercato comunitario nel 1998 per replicare alle affermazioni delle ricorrenti. Pertanto, fondandosi solo su dati relativi al 1997, la Commissione ha corroborato gli elementi di prova forniti dalle ricorrenti in merito alla situazione del mercato nel 1998.
171 Da quanto precede risulta che nel caso di specie la seconda condizione per l'applicazione dell'art. 16, n. 3, è anch'essa soddisfatta.
172 Ne consegue che tale motivo deve essere accolto.
173 Poiché è stato accolto il primo motivo nella causa T-117/98, la domanda di annullamento va accolta senza che sia necessario esaminare gli altri motivi.
Sulle domande di risarcimento danni
Nella causa T-79/96
Argomenti delle parti
174 Con la sua domanda la ricorrente intende ottenere la condanna della Comunità a risarcire, conformemente agli artt. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE), e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), i danni da essa subiti per l'omessa adozione da parte della Commissione dei provvedimenti necessari in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.
175 Essa sostiene che gli argomenti addotti per affermare la ricevibilità e la fondatezza del ricorso per carenza dimostrano la fondatezza della domanda di risarcimento.
176 In particolare, il nesso di causalità tra il danno subito dalla ricorrente e il comportamento della Commissione deriverebbe dal fatto che quest'ultima era tenuta a trovare una soluzione alle difficoltà incontrate dalla ricorrente per sostituire le sue importazioni di banane dalla Somalia, difficoltà dovute esclusivamente al passaggio dal regime nazionale al regime comunitario.
177 La Commissione, sostenuta dal governo francese, afferma che la ricorrente non ha provato a sufficienza nessuna delle condizioni da cui dipende la responsabilità extracontrattuale della Comunità, vale a dire l'illegittimità del comportamento, l'effettività del danno e il nesso di causalità.
178 Per quanto riguarda l'illegittimità del comportamento contestato all' istituzione, la Commissione afferma che, trattandosi della asserita carenza di un atto di natura normativa e, per di più, di un atto da adottare nel settore della politica agricola comune, la responsabilità della Comunità può sorgere solo in condizioni restrittive (sentenze della Corte 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, e 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, causa T-571/93, Lefebvre e a./Commissione, Racc. pag. II-2379). In ogni caso, nella presente causa tali condizioni non sarebbero soddisfatte in quanto essa non ha violato né l'art. 30 del regolamento n. 404/93 né il divieto di discriminazioni.
179 Per quanto riguarda l'effettività del danno, la Commissione sottolinea che nel ricorso la ricorrente non ha affatto quantificato o provato i danni allegati.
180 Per quanto riguarda il nesso di causalità, la convenuta afferma che l'esistenza di tale nesso non è provata in quanto la difficoltà della ricorrente a sostituire le banane somale può dipendere dai fattori più diversi; la ricorrente avrebbe potuto superare tali difficoltà come hanno fatto altri operatori che, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 404/93, hanno cominciato a importare banane ACP, e in particolare banane somale.
Giudizio del Tribunale
181 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto (CE) della Corte, che si applica al procedimento innanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l'istanza deve, tra l'altro, contenere l'oggetto della controversia ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati. Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni che si asseriscono causati da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che la ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l'entità di tale danno. Per contro, una domanda intesa ad ottenere un risarcimento qualunque manca della precisione necessaria e deve, di conseguenza, essere considerata irricevibile (v. sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975, punto 9, e sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 73).
182 In forza dell'art. 113 del regolamento di procedura, in qualsiasi momento il Tribunale può rilevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico come quella derivante dalla formulazione incompleta del ricorso (sentenza Automec/Commissione, citata, punto 74).
183 Orbene, nell'istanza la ricorrente si è limitata ad affermare che il danno da essa subito risultava dal fatto che, dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati della banana, essa si è trovata nell'impossibilità di sostituire le banane somale con banane di altra provenienza e ha avuto solo possibilità limitate di ottenere titoli di importazione nell'ambito della categoria B. D'altronde, essa non avrebbe ricevuto nessun certificato d'importazione a partire dal 1995.
184 Tali elementi non consentono di valutare la portata del danno lamentato dalla ricorrente.
185 Ne consegue che nella causa T-79/96 la domanda di risarcimento danni è irricevibile.
Nella causa T-260/97
Sulla ricevibilità
- Argomenti delle parti
186 Con la sua domanda la ricorrente intende ottenere la condanna della Comunità a risarcire, conformemente agli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, i danni che essa ha subito a causa della decisione della Commissione 23 aprile 1998 recante rifiuto di considerare, in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, gli anni 1988-1990 come periodo di riferimento per la determinazione della quantità dei titoli d'importazione di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali di categoria B.
187 Tuttavia, poiché a tutt'oggi non è possibile quantificare il danno allegato, in particolare perché esso continua a verificarsi, la ricorrente chiede al Tribunale di pronunciarsi solo sull'esistenza del danno, lasciando che esso sia quantificato mediante un accordo extragiudiziale con la Commissione e/o il Consiglio, oppure, in caso di mancata conclusione di tale accordo, dal Tribunale nell'ambito di un'azione ulteriore.
188 Stando alla Commissione, sostenuta dal Consiglio, tale motivo di ricorso è irricevibile perché la ricorrente non ha né precisato la natura del pregiudizio che asserisce di avere subito, né fornito una stima di tale danno né dimostrato il nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno causato (sentenza del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T-575/93, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 97).
- Giudizio del Tribunale
189 Come è stato ricordato al punto 181, una istanza diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che si affermano causati da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare la natura e l'entità del danno lamentato.
190 A questo proposito, la ricorrente ha fatto valere che tale pregiudizio risulta dall'attribuzione, per il 1997 e per gli anni successivi, di un numero di titoli d'importazione di categoria B inferiore al numero che essa avrebbe ricevuto se la Commissione, applicando l'art. 30 del regolamento n. 404/93, avesse considerato gli anni 1988-1990 come periodo di riferimento.
191 Pertanto la ricorrente ha sufficientemente individuato il comportamento contestato all'istituzione, vale a dire il rifiuto della Commissione di adeguare il suo quantitativo di riferimento per il 1997 e per gli anni successivi in violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, nonché le ragioni per cui ritiene che esista un nesso di causalità tra il danno lamentato e il comportamento della Commissione cui spettava in via esclusiva il potere/dovere di intervenire per risolvere le sue difficoltà.
192 Quanto all'entità del danno, occorre ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 2 giugno 1976, cause riunite 56/74-60/74, Kampffmeyer/Commissione e Consiglio (Racc. pag. 711, punto 6):
«[...] l'art. 215 del Trattato non vieta di adire la Corte per far dichiarare la responsabilità della Comunità per danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza, anche se l'entità del danno non è ancora esattamente determinabile.
[...] in effetti, può essere necessario, onde evitare danni maggiori, adire il giudice non appena è certa la causa del pregiudizio».
193 La Corte ne ha desunto che, quando il danno che può risultare dalla situazione di fatto e di diritto è imminente, la parte ricorrente può riservarsi di precisare l'importo del danno che la Comunità dovrebbe eventualmente risarcire e limitarsi allora a chiedere la declaratoria di responsabilità della Comunità (sentenza Kampffmeyer e a./Commissione e Consiglio, citata, punto 8).
194 Ora, dagli atti risulta che nel caso di specie il danno lamentato discenderebbe dall'attribuzione alla ricorrente, per il 1997, di un numero di titoli di categoria B cinque volte inferiore a quello che avrebbe ottenuto se si fosse tenuto conto del periodo anteriore alla guerra civile e che tale situazione è destinata a protrarsi fino al ripristino di un quantitativo di riferimento adeguato. Inoltre, nella replica, la ricorrente ha aggiunto senza essere smentita dalla Commissione che il prezzo di acquisto di titoli di categoria B è di circa di 200 ecu per tonnellata. Infine occorre osservare che a tutt'oggi la ricorrente non ha ancora ottenuto la fissazione di un quantitativo di riferimento adeguato. Infatti, in forza del regolamento n. 2362/98, gli anni 1994-1996 sono stati scelti come periodo di riferimento per le importazioni da realizzare nel 1999 nell'ambito dei contingenti doganali e delle banane ACP tradizionali. Per di più, in forza dei regolamenti n. 2268/99, 250/2000 e 1077/2000, lo stesso periodo di riferimento si applica per il primo, il secondo e il terzo trimestre del 2000.
195 Così stando le cose, il Tribunale considera che, sebbene la ricorrente non abbia quantificato il danno lamentato, essa ha tuttavia indicato gli elementi che consentono di prevederne l'entità con sufficiente certezza.
196 Ne consegue che la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità della Comunità è ricevibile.
Sulla fondatezza della domanda di risarcimento danni
- Argomenti delle parti
197 La ricorrente afferma che il rispetto delle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Commissione risulta dagli argomenti avanzati per sostenere la fondatezza del ricorso di annullamento. Tuttavia, dato che l'attuale situazione illegittima continuerebbe a causare danni e che, pertanto, sarebbe impossibile quantificarli esattamente, il Tribunale dovrebbe pronunciarsi solo sulla loro esistenza. Il danno lamentato sarebbe dovuto all'attribuzione, per il 1997, il 1998 e gli anni successivi sino al ripristino di un quantitativo di riferimento adeguato, di un numero di titoli di categoria B cinque volte inferiore a quello che essa avrebbe ottenuto se si fosse tenuto conto del periodo precedente alla guerra civile. Il danno minimo corrisponderebbe al prezzo al quale sono ceduti i titoli di categoria B, il quale, stando a quanto dichiarato dal rappresentante della Commissione nel gruppo «banane» del comitato speciale «agricoltura», sarebbe di circa 200 ecu per tonnellata (allegato alla relazione interlocutoria adottata dal comitato speciale «agricoltura» nella riunione 9-10 febbraio 1998).
198 In subordine la ricorrente sostiene che, se si dovesse escludere che la Commissione dispone dei poteri necessari per risolvere il suo caso, se ne dovrebbe desumere che il regolamento n. 404/93 deve essere considerato illegittimo per avere lasciato una siffatta lacuna giuridica; di conseguenza il Consiglio, in quanto istituzione che ha emanato il regolamento, dovrebbe rispondere dei danni da essa subiti.
199 La Commissione afferma che nel caso di specie non è soddisfatta nessuna delle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità della Comunità giacché la ricorrente non ha provato né l'illegittimità del suo comportamento, né l'effettività del danno allegato, né l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento in questione e il danno lamentato.
200 In particolare la Commissione fa anzitutto osservare che in una causa in materia di responsabilità extracontrattuale il Tribunale è stato già chiamato a pronunciarsi sulla violazione del divieto di discriminazioni che sarebbe provocata dal regolamento n. 404/93 e che esso ha dichiarato la legittimità di tale regolamento (sentenza 11 dicembre 1996, causa T-521/93, Atlanta e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-1707, punti 46-50). In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe in alcun modo chiarito in cosa consisterebbe la violazione di cui sarebbe vittima.
201 Il Consiglio afferma che le condizioni da cui dipende il sorgere della sua responsabilità extracontrattuale non sono soddisfatte. Esso ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, nel caso di atti normativi che implicano scelte di politica economica la responsabilità della Comunità può essere dichiarata solo in presenza di una violazione sufficientemente grave di una norma superiore di diritto intesa a tutelare i singoli. Più in particolare, in un contesto normativo come quello del caso di specie, relativo all'attuazione della politica comune, la responsabilità della Comunità può essere dichiarata solo se l'istituzione interessata ha trasgredito in modo manifesto e grave i limiti imposti all'esercizio dei suoi poteri.
202 Ora, secondo il Consiglio, la ricorrente non avrebbe presentato nessun argomento che dimostri che l'adozione del regolamento n. 404/93, e in particolare degli artt. 19, n. 2, e 30, o la mancanza di specifiche disposizioni in materia di adeguamento del quantitativo di riferimento degli operatori in difficoltà integrano una violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale del Consiglio.
203 In ogni caso, la ricorrente non avrebbe presentato nessun elemento di fatto riguardante l'effettività del danno che afferma di aver subito e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento del Consiglio e tale danno.
- Giudizio del Tribunale
204 Per giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che la parte ricorrente provi l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione interessata, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (v. sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16, e sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II-729, punto 44, 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II-1343, punto 30, 11 luglio 1997, causa T-267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II-1239, punto 20, e 29 gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois e Figli/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-125, punto 54).
205 Per quanto riguarda più in particolare l'analisi della condizione relativa all'esistenza di un comportamento illecito, occorre ricordare che, nel campo degli atti amministrativi, qualsiasi violazione del diritto configura un illecito atto a far sorgere la responsabilità della Comunità (v. sentenza del Tribunale 15 aprile 1997, causa T-390/94, Schröder/Commissione, Racc. pag. II-501, punto 51).
206 Ora, nel caso di specie, la decisione 17 luglio 1997, con cui la Commissione ha negato l'adozione di provvedimenti provvisori che consentissero di calcolare il quantitativo annuo attribuito alla ricorrente per l'ottenimento di titoli d'importazione di banane ACP tradizionali con riferimento ai quantitativi da essa smerciati durante gli anni 1988, 1989 e 1990 - quantunque fondata sull'art. 30 del regolamento n. 404/93, disposizione che attribuisce a tale istituzione un ampio potere discrezionale (sentenza T. Port, citata, punto 38) -, ha tuttavia la natura di una decisione individuale e conseguentemente un carattere amministrativo. Ne discende che, poiché la detta decisione è stata adottata in violazione dell'art. 30, la prima condizione necessaria per il sorgere della responsabilità della Commissione è soddisfatta.
207 Per quanto riguarda la seconda condizione attinente all'esistenza della responsabilità della Comunità, vale a dire l'effettività del danno, occorre ricordare che, come è stato indicato al precedente punto 192, la giurisprudenza della Corte ammette che un'azione di danni sia imperniata su un danno futuro ma sufficientemente certo. Pertanto, ai fini di un'azione che, come nel caso di specie, è diretta a far dichiarare che la Comunità è tenuta a risarcire un danno futuro, è sufficiente che la causa del danno esista già all'atto dell'esperimento del ricorso e che tale danno sia imminente e prevedibile con sufficiente certezza, anche se non può essere ancora quantificato con precisione.
208 Orbene, nella presente causa tali condizioni sono soddisfate. Infatti, la causa del danno lamentato dalla ricorrente, vale a dire la violazione da parte della Commissione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, esisteva già al momento della proposizione del ricorso e le conseguenze pregiudizievoli di tale violazione, vale a dire l'attribuzione alla ricorrente di un numero di titoli d'importazione ridotto rispetto a quello che avrebbe ottenuto se l'art. 30 del regolamento n. 404/93 fosse stato applicato correttamente, erano in quel tempo imminenti e prevedibili sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente. Ne discende che la seconda condizione cui è subordinato il sorgere della responsabilità della Comunità e anch'essa soddisfatta.
209 Infine, per quanto riguarda il nesso di causalità tra la violazione del diritto commessa dalla Commissione e il danno subito dalla ricorrente, occorre rilevare che tale condizione è soddisfatta in quanto, se la Commissione avesse adottato i provvedimenti transitori in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, la Camar avrebbe potuto fruire di un numero superiore di titoli di importazione e, pertanto, non subirebbe il danno lamentato.
210 Ne consegue che la decisione della Commissione 17 luglio 1997 ha fatto sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità e, pertanto, che la domanda di risarcimento danni nella causa T-260/97 va accolta.
211 Per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dalla ricorrente, le parti dovranno ricercare un accordo alla luce della presente sentenza sull'ammontare del risarcimento relativo all'intero danno allegato, entro un termine di sei mesi. In mancanza di accordo le parti dovranno presentare al Tribunale, entro tale termine, le loro proposte quantificate (v. sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-595, punto 145).
212 Essendo stata accertata la responsabilità della Comunità derivante dal comportamento della Commissione, non occorre pronunciarsi sulla responsabilità del Consiglio, invocata dalla ricorrente in via subordinata.
Nella causa T-117/98
Argomenti delle parti
213 Con la loro domanda le ricorrenti intendono ottenere la condanna della Comunità a risarcire, conformemente agli articoli 178 e 215, secondo comma, del Trattato, i danni da esse subiti a causa della decisione della Commissione 23 aprile 1998 recante rigetto della loro domanda, fondata sull'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, di adeguamento del contingente doganale in seguito alle inondazioni in Somalia.
214 Le ricorrenti deducono che l'illegittimità del comportamento della Commissione risulta dagli stessi argomenti avanzati per sostenere la fondatezza del ricorso di annullamento. Per quanto riguarda il nesso di causalità, i danni subiti dalle ricorrenti dipenderebbero direttamente dalla decisione della Commissione di non intervenire in una situazione in cui era tenuta a farlo. Per quanto riguarda il danno, dato che l'attuale situazione illecita continuerebbe a produrre danni e che pertanto è impossibile stimare esattamente il pregiudizio subito dalle ricorrenti, il Tribunale dovrebbe pronunciarsi solo sull'esistenza di quest'ultimo.
215 La Commissione contesta che le condizioni da cui dipende il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità siano soddisfatte, anzitutto perché non ha commesso nessuna delle violazioni addebitatele, in secondo luogo perché, riferendosi le ricorrenti a danni provocati da alluvioni che non possono essere eliminate dalla Commissione, non esiste alcun nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito e, infine, perché le ricorrenti non hanno quantificato il danno e non hanno indicato chiaramente le ragioni oggettive che impedivano loro di farlo, quanto meno fino al momento in cui hanno proposto il ricorso (ordinanza del Tribunale 1_ luglio 1994, causa T-505/93, Osório/Commissione, Racc. PI, pag. I-A-179 e II-581).
Giudizio del Tribunale
216 Come è stato ricordato al precedente punto 181, il ricorso diretto a ottenere il risarcimento dei danni che si asseriscono causati da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di individuare il comportamento che la ricorrente contesta all'istituzione, le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato nonché la natura e l'entità di tale danno. Per contro, una domanda diretta a ottenere un risarcimento qualsiasi manca della precisione necessaria e deve conseguentemente essere considerata irricevibile.
217 Inoltre, in forza dell'art. 113 del regolamento di procedura, in qualsiasi momento il Tribunale può rilevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi d'ordine pubblico come quella derivante dalla formulazione incompleta del ricorso.
218 Va osservato anzitutto che il danno lamentato dalle ricorrenti è, in parte, un danno attuale, consistente nel fatto che, in mancanza di titoli, esse non possono importare i quantitativi desiderati di banane e, in parte, un danno futuro, consistente nel fatto che i quantitativi negati nel 1998 non potranno essere presi in considerazione nei periodi di riferimento che in futuro consentiranno l'attribuzione dei titoli di importazione.
219 Per quanto riguarda il risarcimento del danno attuale causato dal rifiuto della Commissione di adeguare il contingente doganale durante il primo semestre del 1998, si deve rilevare che il ricorso è incompleto. Infatti, esso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 luglio 1998, vale a dire in un momento in cui l'entità di tale danno doveva già essere determinabile. La Commissione ha pertanto correttamente osservato che le ricorrenti non hanno quantificato il danno già subito al momento della presentazione del ricorso e non hanno indicato le ragioni oggettive che impedivano loro di farlo.
220 Ne discende che, conformemente all'art. 113 del regolamento di procedura, la domanda di risarcimento danni, nella parte in cui verte sulle conseguenze pregiudizievoli immediate della decisione impugnata, è irricevibile.
221 Per quanto riguarda il danno futuro, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza Kampffmeyer/Commissione e Consiglio, citata, punto 6), dinanzi ai giudici comunitari può essere invocato solo un danno imminente e prevedibile con sufficiente certezza sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente. Ora, nel caso di specie, tali condizioni non sono soddisfatte. Infatti, il 1998, anno durante il quale per mancanza di titoli le ricorrenti non hanno potuto importare i quantitativi di banane desiderati, non è attualmente compreso nel periodo di riferimento che consente l'attribuzione di titoli di importazione per il 2000.
222 Stando così le cose, il danno futuro lamentato dalle ricorrenti non può essere considerato né imminente né prevedibile con sufficiente certezza e pertanto la domanda di risarcimento danni, nella parte in cui verte su tale pregiudizio, va anch'essa dichiarata irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
223 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
224 Poiché la Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente nelle cause T-79/96 e T-117/98 e le parti hanno concluso in tal senso, essa va condannata alle spese.
225 Poiché la Commissione e il Consiglio sono rimasti soccombenti nella causa T-260/97, occorre condannarli, rispettivamente, al 90% e al 10% delle spese.
226 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, gli Stati membri che sono intervenuti in causa sopportano le loro spese. Di conseguenza la Repubblica italiana, interveniente nella causa T-79/96, e la Repubblica francese, interveniente nelle cause T-79/96 e T-260/97, sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Nella causa T-79/96, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in quanto ha omesso di adottare nei confronti della ricorrente i provvedimenti necessari ai sensi di tale articolo.
2) Nella causa T-260/97, la decisione della Commissione 17 luglio 1997, che ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, è annullata.
3) Nella causa T-117/98, la decisione della Commissione 23 aprile 1998 che ha respinto la domanda presentata dalle ricorrenti in forza dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93 è annullata.
4) Nelle cause T-79/96 e T-117/98, la domanda di risarcimento danni è irricevibile.
5) Nella causa T-260/97, la Commissione è condannata a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa della decisione 17 luglio 1997 che ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.
Entro sei mesi dalla data della pronuncia della sentenza, le parti comunicheranno al Tribunale gli importi da pagare, definiti di comune accordo.
In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, nel medesimo termine, le loro proposte quantificate.
6) La Commissione è condannata alle spese delle cause T-79/96 e T-117/98.
7) La Commissione è condannata a sostenere il 90% delle spese della causa T-260/97.
8) Il Consiglio è condannato a sostenere il 10% delle spese della causa T-260/97.
9) La Repubblica italiana e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.
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