Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Procedura - Intervento - Eccezione d'irricevibilità non sollevata dalla convenuta - Irricevibilità
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 37, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3]
2 Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione per categorie - Regolamento n. 123/85 - Portata
(Trattato CE, art. 85, nn. 1 e 3; regolamento della Commissione n. 123/85)
3 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Considerazione dell'interesse comunitario relativo all'istruttoria di una causa - Criteri di valutazione
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
4 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Obbligo della Commissione di pronunciarsi per mezzo di una decisione sull'esistenza di una violazione - Insussistenza - Possibilità per il denunciante di rivolgersi al giudice nazionale
(Trattato CE, art. 85, nn. 1 e 2; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
5 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illegittimità - Illecito
(Trattato CE, art. 215)
Massima
6 Un interveniente non è legittimato a sollevare un'eccezione di irricevibilità del ricorso che non sia stata formulata nelle conclusioni della convenuta.
7 Il regolamento n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di vendita e di assistenza alla clientela, non stabilisce disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto delle clausole di un contratto o obblighino le parti contraenti ad adeguarne il contenuto né ha l'effetto di rendere nullo un contratto qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal detto regolamento.
In tale ipotesi il contratto di cui trattasi rientra nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato solo se ha lo scopo o l'effetto di restringere in misura notevole la concorrenza all'interno del mercato comune e può incidere notevolmente sul commercio tra Stati membri.
8 Per poter respingere una denuncia per mancanza d'interesse comunitario, la Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve soppesare, da un lato, la rilevanza delle infrazioni dedotte per il funzionamento del mercato comune e, dall'altro, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari a questo proposito.
Infatti, la Commissione è tenuta a raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per corroborare la ferma convinzione che le infrazioni dedotte costituiscano restrizioni della concorrenza rilevanti ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In particolare, tale condizione non è soddisfatta quando è possibile fornire in proposito una spiegazione plausibile che escluda una violazione delle regole di concorrenza comunitarie.
9 Qualora la Commissione non abbia competenza esclusiva a dichiarare l'incompatibilità di clausole contrattuali con l'art. 85, n. 1, del Trattato, ma anche i giudici nazionali siano competenti a conoscerne in forza dell'effetto diretto prodotto da tale disposizione, un denunciante non ha il diritto di ottenere dalla Commissione una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato riguardo alla sussistenza delle violazioni dedotte.
In particolare, nell'ambito di un contratto tipo di distribuzione esclusiva di automobili, la Commissione può a maggior ragione invitare i denuncianti a rivolgersi ai giudici nazionali in quanto spetta a questi ultimi statuire sulle condizioni concrete dell'esecuzione che le parti danno al contratto tipo e valutare, secondo il diritto nazionale pertinente, la portata e le conseguenze di un'eventuale nullità assoluta di talune clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 85, n. 2, del Trattato, in particolare alla luce di tutti gli altri elementi dell'accordo.
10 In mancanza di elementi attestanti l'illegittimità di una decisione di rigetto di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 e poiché il ricorrente non ha dedotto distintamente tale illegittimità, non va addebitato alla Commissione un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.
Parti
Nelle cause riunite T-185/96, T-189/96 e T-190/96,
Riviera Auto Service Établissements Dalmasso SA, società di diritto francese in liquidazione giudiziaria, con sede in Nizza (Francia), rappresentata dall'avv. Hélène Cauzette-Rey, mandatario liquidatore, rappresentata nel presente procedimento dall'avv. Christian Bourgeon, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. François Brouxel, 6, rue Zithe,
Garage des quatre vallées SA, società di diritto francese, con sede in Albertville (Francia),
Pierre Joseph Tosi, residente in Albertville,
in amministrazione controllata, rappresentata dall'avv. Rémi Saint Pierre, amministratore giudiziario,
Palma SA (CIA - Groupe Palma), società di diritto francese, con sede in Salon-de-Provence (Francia),
Christophe et Gérard Palma, residenti in Salon-de-Provence,
in liquidazione giudiziaria, rappresentati dall'avv. Dominique Rafoni, mandatario liquidatore,
rappresentati nel presente procedimento dagli avv.ti Jean-Louis e Gisèle Portolano, del foro di Aix-en-Provence (Francia), con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Nathan Roy, 18, rue des Glacis,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico principale, Guy Charrier e Loïc Guérin, funzionari nazionali distaccati presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Groupe Volkswagen France SA, con sede in Villers-Cotterets (Francia), con l'avv. Joseph Vogel, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso diretto, da un lato all'annullamento delle decisioni di rigetto delle denunce riguardanti violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (cause T-185/96, T-189/96 e T-190/96) e, dall'altro, al risarcimento dei danni assertivamente subiti a causa di tali decisioni (cause T-189/96 e T-190/96),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione),
composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 ottobre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
1 I ricorrenti sono ex concessionari della società VAG France, divenuta in seguito il Groupe Volkswagen France SA (in prosieguo: la «Volkswagen»), controllato dal costruttore tedesco Volkswagen e importatore esclusivo in Francia dei veicoli delle marche Volkswagen e Audi.
2 Dopo la risoluzione del loro contratto di concessione da parte del concedente tra il 1986 e il 1991, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, L 13, pag. 204), inviavano alla Commissione denunce contro i rifiuti di approvvigionamento che erano stati loro opposti, in base al contratto tipo di distribuzione Volkswagen (in prosieguo: il «contratto tipo»), dopo la loro estromissione dalla rete.
3 I denuncianti chiedevano alla Commissione di dichiarare che il contratto tipo era in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato CE e non autorizzava il concedente, per il solo motivo che essi non facevano più parte della sua rete, a rifiutare di vendere loro, o a vietare ai suoi distributori autorizzati di rivendere loro, veicoli nuovi delle marche Audi e Volkswagen e/o pezzi di ricambio.
4 Su richiesta della Commissione, la Volkswagen prendeva posizione sulle denunce e rispondeva alle domande di informazione che la Commissione le aveva inviato in base all'art. 11 del regolamento 6 febbraio 1962, n. 17. La Commissione effettuava altresì un'inchiesta presso 260 concessionari, inviando loro un questionario dettagliato e ricevendo circa 200 risposte utili.
5 L'istruttoria dava luogo all'apertura di un procedimento di accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza comunitarie e alla notifica alla Volkswagen di una comunicazione di addebiti in cui dichiarava restrittive della concorrenza diciassette clausole del contratto tipo in vigore al 1_ gennaio 1990 o la loro applicazione concreta.
6 Secondo la Commissione tali restrizioni di concorrenza avevano l'effetto di collocare l'insieme del contratto tipo al di fuori dell'ambito dell'esenzione per categoria di cui al regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all' applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16; in prosieguo: il «precedente regolamento»).
7 La Commissione aggiungeva che, in mancanza di notifica, il contratto tipo non poteva beneficiare di una esenzione individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. In ogni caso, non soddisfaceva le condizioni stabilite da tale disposizione.
8 Di conseguenza, la Commissione informava la Volkswagen che essa stava considerando la possibilità di constatare nei suoi confronti infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, di obbligarla a porvi fine per mezzo di sanzioni e di infliggerle un'ammenda ai sensi degli artt. 15 e 16 del regolamento 6 febbraio 1962, n. 17.
9 Dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate, la Commissione organizzava, l'8 novembre 1994, un'audizione nella quale erano rappresentati sia il concedente sia i denuncianti.
10 In definitiva, la Commissione decideva di non dare più seguito alle denunce. Con comunicazioni 24 giugno 1996, l'istituzione informava i denuncianti della sua intenzione di non proseguire l'esame delle pratiche e li invitava a presentare le loro osservazioni.
11 La Commissione riteneva che tali osservazioni non apportassero elementi o argomenti che potessero modificare il suo nuovo punto di vista. Pertanto, con decisioni 23 settembre 1996 (in prosieguo: le «decisioni di rigetto»), la Commissione respingeva definitivamente le denunce.
12 Per decidere in tal senso la Commissione considerava, da un lato, che talune censure, una volta esaminate, risultavano riguardare accordi o prassi contrattuali che non costituivano restrizioni della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
13 D'altro canto, la Commissione respingeva le altre censure sollevate inizialmente, invocando la mancanza d'interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione del procedimento. La Commissione osservava che la produzione di prove attestanti eventualmente l'esistenza di infrazioni per il passato avrebbe richiesto l'impiego di mezzi sproporzionati rispetto alla sua missione e ai suoi effettivi, tenuto conto in particolare della suddivisione dei ruoli tra l'autorità comunitaria e i giudici nazionali. Peraltro, la Commissione riteneva di essersi impegnata ad intervenire in futuro a livello legislativo, con l'elaborazione del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25; in prosieguo: il «nuovo regolamento»)
Procedimento dinanzi al Tribunale
14 Di conseguenza i ricorrenti, con atti introduttivi depositati il 22 e il 26 novembre 1996, hanno proposto i presenti ricorsi.
15 La Volkswagen è stata ammessa ad intervenire nelle tre cause, a sostegno delle conclusioni della Commissione, con ordinanze 16 settembre 1997, e ha depositato le sue memorie d'intervento il 18 dicembre 1997.
16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di dare inizio alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Ciononostante, con lettera 1_ luglio 1998, ha chiesto alle parti di rispondere a taluni quesiti.
17 Con ordinanza 3 settembre 1998, le tre cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
18 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 13 ottobre 1998.
Conclusioni delle parti
Causa T-185/96
19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare la decisione di rigetto;
2) condannare la Commissione alle spese.
20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese. 21 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso irricevibile;
2) respingere il ricorso;
3) condannare la ricorrente a tutte le spese dell'intervento.
Cause T-189/96 e T-190/96
22 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
1) annullare le decisioni di rigetto;
2) avocare a sé l'esame della pratica e dichiarare che il contratto tipo rientra nell'art. 85, n. 1, del Trattato e non soddisfa né le condizioni dell'esenzione per categoria ai sensi del precedente regolamento, né quelle dell'esenzione individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato;
3) dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione e statuire che essa dovrà risarcire il danno subito dai ricorrenti nella misura di 540 000 ECU, corrispondente al 10 % della prevista cifra d'affari della quale l'inerzia della Commissione ha impedito la realizzazione;
4) condannare la Commissione alle spese per un importo di 100 000 FF.
23 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
1) respingere la domanda di annullamento;
2) dichiarare il secondo e il terzo capo della domanda irricevibili;
3) condannare i ricorrenti alle spese.
24 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare la domanda di risarcimento danni irricevibile;
2) respingere la domanda di annullamento;
3) in subordine, respingere il secondo capo della domanda; 4) condannare i ricorrenti a tutte le spese dell'intervento.
Sulle domande di annullamento (cause T-185/96, T-189/96 e T-190/96)
Sulla ricevibilità delle domande di annullamento
25 Secondo una giurisprudenza costante, l'interveniente non è legittimato a sollevare un'eccezione di irricevibilità del ricorso che non sia stata formulata, come nella fattispecie, nelle memorie del convenuto (sentenza del Tribunale 27 novembre 1997, causa T-290/94, Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II-2137, punto 76).
26 Pertanto, occorre dichiarare irricevibile l'eccezione d'irricevibilità sollevata dall'interveniente.
Sulla ricevibilità del secondo capo della domanda nelle cause T-189/96 e T-190/96
27 Il Tribunale constata che il secondo capo della domanda nelle cause T-189/96 e T-190/96, nella parte in cui è diretto ad ottenere che il Tribunale avochi a sé l'esame della pratica e delle denunce, eccede i limiti del controllo della legittimità delle decisioni di rigetto che il giudice comunitario è chiamato ad esercitare ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
28 Ne consegue che il secondo capo della domanda nelle cause T-189/96 e T-190/96 va dichiarato irricevibile.
Nel merito
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 85 del Trattato, in quanto la Commissione avrebbe qualificato a torto non restrittive della concorrenza talune clausole del contratto tipo.
29 I ricorrenti contestano in sostanza le decisioni di rigetto perché, definendo quattro clausole del contratto tipo non restrittive, hanno ignorato il principio d'interpretazione restrittiva dell'esenzione per categoria, rammentato dal secondo `considerando' del precedente regolamento, e hanno aggravato la dipendenza economica dei distributori che tali clausole controverse comportano e la cui limitazione costituisce tuttavia una condizione essenziale dell'esenzione per categoria.
30 Il Tribunale rammenta che il precedente regolamento non contiene disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità delle clausole di un contratto o obblighino le parti ad adeguarne il contenuto né ha l'effetto di rendere nullo un contratto qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal detto regolamento (v. sentenze 18 dicembre 1986, causa 10/86, VAG France, Racc. pag. 4071, punto 16, e 30 aprile 1998, causa C-230/96, Cabour, Racc. pag. I-2055, punto 47).
31 In tale ipotesi, il contratto di cui trattasi rientra nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato solo se ha lo scopo o l'effetto di restringere in misura notevole la concorrenza all'interno del mercato comune e può incidere notevolmente sul commercio tra Stati membri (v. citata sentenza Cabour, punto 48).
32 Pertanto spetta al Tribunale, per giudicare la fondatezza del primo motivo, verificare soltanto se la Commissione non abbia commesso errori di diritto concludendo, in definitiva, che le clausole in esame non costituivano limitazioni della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- Controllo da parte del concedente delle rivendite di prodotti contrattuali ai consumatori finali attraverso mandatari
33 I ricorrenti rimproverano alla Commissione di non aver più considerato restrittiva della concorrenza la clausola del contratto tipo che fissa le modalità di controllo del concedente sugli ordinativi presentati ai concessionari dai mandatari per conto dei consumatori finali.
34 Il Tribunale osserva che la Commissione è giunta alla conclusione, non contestata dai ricorrenti, che una volta accettati dai concessionari, gli ordinativi di cui trattasi non erano annullabili ed avevano quindi carattere irreversibile.
35 Di conseguenza, il Tribunale considera che non è stato dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore di diritto ritenendo che tali modalità del controllo dell'impermeabilità di una rete di distribuzione esclusiva non costituissero, di per sé, una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
-Vendite dirette del concedente a taluni consumatori finali
36 I ricorrenti criticano la Commissione per aver in definitiva qualificato estranee alle regole di concorrenza comunitarie le vendite dirette a taluni consumatori finali, che il contratto tipo avrebbe riservato al concedente a prezzi inferiori a quelli consentiti ai suoi concessionari, e per aver così ignorato il danno che tali vendite, per il loro volume e le loro modalità, potevano arrecare all'equilibrio economico delle concessioni.
37 Il Tribunale rileva che tale censura non riguarda la legittimità stessa della clausola in l'esame, ma soltanto l'eventuale rottura dell'equilibrio economico del contratto di concessione, conseguente ad un'applicazione abusiva, non dimostrata, di tale accordo da parte del concedente.
- Remunerazione del distributore
38 I ricorrenti muovono censura alla Commissione per aver, in fin dei conti, ritenuto che la libertà di cui godeva il concedente nel calcolo della remunerazione dei suoi distributori, per mezzo di sconti e ribassi, non rientrava nel settore delle regole di concorrenza comunitarie. Ebbene, il concedente avrebbe imposto una prima riduzione di margine, senza alcuna contropartita, poi una ritenzione provvisoria di margine motivata principalmente dagli «sconti anarchici all'interno della rete». Per tale fatto, i concessionari sarebbero stati messi nell'impossibilità, durante una parte dell'esercizio 1993, di avere a disposizione tutto il loro margine.
39 Il Tribunale osserva che la clausola pertinente del contratto tipo modulava, in diritto, la remunerazione dei distributori in funzione delle condizioni economiche del mercato.
40 Inoltre, i due interventi addebitati al concedente rientravano, come la Commissione ha giustamente rilevato, nei rapporti tra costruttore e distributori. Infine, non è stato dimostrato che essi comportassero un'ingerenza diretta del concedente nella determinazione dei prezzi di rivendita agli acquirenti finali da parte dei concessionari, in quanto non risulta che le «tariffe» consigliate dal concedente ai concessionari abbiano, in pratica, rivestito la natura di prezzi di rivendita imposti.
- Convenzione di conto corrente bancario comune
41 I ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente negato che vi fosse un effetto anticoncorrenziale nelle modalità di funzionamento della convenzione di conto corrente, sebbene questa abbia permesso al concedente di limitare la disponibilità di tesoreria del concessionario e la sua libertà di approvvigionamento, in ragione della prerogativa, che il concedente si sarebbe riservato, di ritardare l'accredito su tale conto di somme spettanti al distributore.
42 Il Tribunale rileva che le critiche dei ricorrenti si riferiscono non tanto alla clausola controversa in sé e per sé, ma alla sua eventuale utilizzazione abusiva, che non risulta affatto dagli elementi del fascicolo.
43 Pertanto non è stato dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore di diritto concludendo che le clausole del contratto tipo sopra esaminate non erano di per sé restrittive della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
44 Pertanto occorre respingere il primo motivo.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 85 del Trattato, in ragione del rifiuto della Commissione di dichiarare il carattere anticoncorrenziale di altre clausole controverse del contratto tipo
45 Con il secondo motivo i ricorrenti contestano essenzialmente alla Commissione di aver rinunciato a dichiarare il carattere anticoncorrenziale di altre otto clausole controverse del contratto tipo, adducendo a torto la mancanza di un sufficiente interesse comunitario a proseguire l'esame delle denunce. Infatti, la Commissione non potrebbe sostenere che la raccolta degli elementi probatori delle infrazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato sia stata sproporzionata rispetto ai suoi mezzi, visto che gli elementi del fascicolo avrebbero permesso, al contrario, di mantenere le censure inizialmente comunicate al concedente. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i giudici nazionali sarebbero nell'impossibilità di pronunciarsi utilmente sulle restrizioni controverse della concorrenza. Infine, nemmeno la scadenza del precedente regolamento e l'entrata in vigore del nuovo regolamento potrebbero giustificare la dedotta mancanza d'interesse comunitario.
46 E' il caso di rammentare che, onde poter respingere una denuncia per mancanza d'interesse comunitario, come nella fattispecie, la Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve soppesare, da un lato, la rilevanza delle infrazioni dedotte per il funzionamento del mercato comune e, dall'altro, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari a questo proposito (sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punto 86, e 24 gennaio 1995, causa T-5/93, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. II-185, punto 62).
47 Infatti, la Commissione è tenuta a raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per corroborare la ferma convinzione che le infrazioni dedotte costituiscano restrizioni della concorrenza rilevanti ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In particolare, tale condizione non è soddisfatta quando è possibile fornire in proposito una spiegazione plausibile che escluda una violazione delle regole di concorrenza comunitarie (sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punti 16 e segg.)
48 Peraltro, qualora, come nel caso di specie, la Commissione non abbia competenza esclusiva a dichiarare l'incompatibilità di clausole contrattuali con l'art. 85, n. 1, del Trattato, ma anche i giudici nazionali siano competenti a conoscerne in forza dell'effetto diretto prodotto da tale disposizione, un denunciante non ha il diritto di ottenere dalla Commissione una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato riguardo alla sussistenza delle violazioni dedotte (sentenza del Tribunale 27 giugno 1995, causa T-186/94, Guérin/Commissione, Racc. pag. II-1753, punto 23).
49 Infatti, anche se la Commissione può aprire, su richiesta di operatori privati, un procedimento per l'accertamento di infrazioni dell'art. 85 del Trattato, l'interesse privato dei denuncianti si identifica tanto meno con l'interesse comunitario a proseguire l'indagine sulle presunte infrazioni quanto più la Commissione sia già giunta alla conclusione che occorre disattendere taluni addebiti inizialmente presi in considerazione.
50 La Commissione può a maggior ragione invitare i denuncianti a rivolgersi ai giudici nazionali in quanto spetta a questi ultimi statuire sulle condizioni concrete dell'esecuzione che le parti danno al contratto tipo (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-88/92, Leclerc/Commissione, Racc. pag. II-1961, punti 122 e 123) e valutare, secondo il diritto nazionale pertinente, la portata e le conseguenze di un'eventuale nullità assoluta di talune clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 85, n. 2, del Trattato, in particolare alla luce di tutti gli altri elementi dell'accordo (sentenza della Corte 14 dicembre 1983, causa 319/82, Société de vente de ciments et bétons de l'Est, Racc. pag. 4173, punti 11 e 12, e citata sentenza Cabour, punto 51).
51 Pertanto rientra nella competenza del giudice nazionale pronunciarsi, secondo il diritto nazionale, sulla responsabilità addebitabile alle parti contrattuali per il rifiuto di vendere che esse abbiano opposto ai rivenditori esterni alla rete, in base ad un contratto di concessione talune clausole del quale siano affette da vizi che ne comportano la nullità.
52 Infine, anche se la Commissione non deve travisare i limiti della tutela giurisdizionale che il giudice nazionale può accordare ai diritti che i denuncianti traggono dalle disposizioni del Trattato (sentenza Automec/Commissione, citata, punto 89), occorre tuttavia osservare che il precedente e il nuovo regolamento possono essere di ausilio per i giudici nazionali nella valutazione della legittimità delle clausole contrattuali che siano sottoposte al loro giudizio.
53 Alla luce dei principi sopra rammentati occorre verificare se la Commissione non abbia commesso un manifesto errore di valutazione respingendo le denunce per sufficiente mancanza di interesse comunitario alla prosecuzione del loro esame (sentenza Tremblay e a./Commissione, citata, punto 64).
- Ostacoli alle operazioni incrociate transnazionali
54 I ricorrenti sostengono che il contratto tipo conteneva clausole manifestamente destinate a ostacolare le rivendite transnazionali di prodotti contrattuali tra distributori della rete. In particolare, il concessionario sarebbe stato tenuto ad acquistare mensilmente prodotti contrattuali, ad accettare gli ordinativi sui buoni consegnati dal concedente e ad inviare a quest'ultimo un volume di ordinativi che gli consentissero di disporre di una scorta minima. Inoltre, l'esame della pratica avrebbe permesso di provare l'assenza di rivendite transnazionali tra concessionari della rete e l'esistenza di una serie di indizi, come circolari intimidatorie inviate ai concessionari dal concedente, che avrebbero rivelato la volontà di quest'ultimo di far naufragare tali operazioni.
55 Il Tribunale considera, al contrario, che fondatamente la Commissione ha ritenuto che il testo stesso delle disposizioni del contratto tipo, che vieta ai concessionari la rivendita dei prodotti contrattuali soltanto ai distributori esterni alla rete, non fosse sufficiente a corroborare le asserzioni dei ricorrenti e che le modalità degli obblighi di acquisto dei concessionari presso il concedente non escludessero necessariamente, di per sé, acquisti di prodotti contrattuali presso altri rivenditori della rete.
56 Inoltre, non è stato dimostrato che la Commissione abbia avuto manifestamente torto nel concludere che gli indizi inizialmente presi in considerazione a carico del concedente si sono in definitiva rivelati non abbastanza precisi e concordanti per corroborare la convinzione di un'infrazione idonea a reggere alla prova di un eventuale controllo di legittimità.
57 In particolare, le circolari inizialmente prese in considerazione a carico della Volkswagen rimproverano ai concessionari francesi talune riesportazioni verso intermediari non autorizzati e li mettono in guardia contro ogni «esportazione in qualsiasi forma che violi il suo contratto [...]». Pertanto dalla loro lettura non risulta che le circolari abbiano mirato a vietare le rivendite transnazionali tra distributori della rete.
58 Inoltre, come l'interveniente ha fatto osservare nel corso della trattazione orale, senza esser contraddetta dai ricorrenti, l'assenza di operazioni incrociate transnazionali poteva imputarsi alla facoltà della Volkswagen di offrire ai suoi concessionari tutti i modelli con consegna a breve termine e mediante la concessione di un mutuo per fornitori.
59 Pertanto non è dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto cessando l'esame delle denunce alla luce della dedotta restrizione della concorrenza, malgrado la sua oggettiva gravità alla luce della realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri (sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457).
- Restrizione dell'accesso dei concessionari agli approvvigionamenti di pezzi di ricambio al di fuori della rete
60 I ricorrenti sostengono che il contratto tipo restringeva l'accesso ai pezzi di ricambio di fornitori terzi da parte dei concessionari, in quanto questi ultimi erano tenuti ad acquistare determinate quantità presso il concedente e ad ottenere una garanzia contrattuale da parte di produttori terzi di durata almeno pari a quella della garanzia Volkswagen.
61 Inoltre, a causa del tasso di riapprovvigionamento unico di pezzi di ricambio Volkswagen determinato dal sistema di gestione automatizzata delle scorte introdotto dal concedente (in prosieguo: il «GAS»), il concessionario aderente a tale sistema avrebbe dovuto necessariamente ordinare al concedente una percentuale rilevante di pezzi comunque disponibili presso terzi e accollarsi l'onere di detenere scorte eccessive di articoli a basso tasso di rotazione.
62 Il Tribunale rileva che, come discende dall'esame delle sue clausole, il contratto tipo permetteva espressamente ai distributori della rete, tranne che nei casi di riparazione dietro garanzia e di ritiro di prodotti contrattuali, di approvvigionarsi presso terzi da loro scelti di pezzi di qualità equivalente a quella dei pezzi distribuiti dal concedente.
63 Non risulta dagli elementi della causa che il livello degli obblighi inerenti alle scorte non fosse fissato in base a stime previsionali e che i distributori non fossero liberi di scegliere tra i premi del concedente e i prezzi eventualmente meno elevati offerti da altri fornitori, mentre la concentrazione degli acquisti presso il concedente poteva spiegarsi con l'interesse oggettivo del concessionario (punto 58 supra).
64 Inoltre, il Tribunale non può qualificare manifestamente erroneo il ragionamento della Commissione secondo il quale l'unificazione, perseguita dalla Volkswagen, dei requisiti di qualità dei pezzi di origine diversa serviva il manifesto interesse del consumatore finale a beneficiare della garanzia più ampia possibile, almeno equivalente a quella del costruttore.
65 Infine, indipendentemente dal numero dei suoi utenti all'interno della rete, non è stato provato che il GAS sia stato obbligatorio per i concessionari, o abbia imposto un riapprovvigionamento automatico ai distributori che avevano optato per tale sistema, il quale, presumibilmente, poteva anzi comportare semplificazioni e, pertanto, un miglioramento della redditività delle concessioni.
66 Pertanto non risulta che la Commissione abbia agito manifestamente a torto chiudendo l'esame delle denunce relativamente alle condizioni d'approvvigionamento di pezzi di ricambio da parte dei concessionari.
- Obbligo di non concorrenza al di fuori del territorio di vendita contrattuale
67 I ricorrenti muovono censura alla Commissione per non aver considerato illecito il divieto fatto al concessionario di distribuire, al di fuori del suo territorio di vendita, veicoli nuovi concorrenti dei veicoli contrattuali, sebbene tale facoltà non sia stata, di per sé, tale da contrastare con l'efficacia commerciale dell'interessato nella sua zona di vendita.
68 Il Tribunale osserva che, come ha ammesso la stessa Commissione, emerge dal fascicolo che un concessionario è stato effettivamente estromesso dalla rete poiché avrebbe accettato di distribuire veicoli di altre marche al di fuori del suo territorio contrattuale. Cionondimeno, non risulta che vi siano state risoluzioni sistematiche di contratti per questo motivo.
69 Di conseguenza, a buon diritto la Commissione ha ritenuto che i giudici nazionali potessero utilmente pronunciarsi sulla liceità della clausola controversa alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato per valutare, in base al diritto nazionale pertinente, la portata e le conseguenze, in particolare dal punto di vista risarcitorio, della sua eventuale nullità sul rifiuto di vendita che può essere stato opposto ai distributori esterni alla rete in forza del contratto tipo.
70 Pertanto non risulta che su questo punto la Commissione abbia commesso un errore manifesto tale da comportare l'annullamento delle decisioni di rigetto.
- Estensione del contratto tipo ai veicoli usati
71 I ricorrenti rimproverano alla Commissione di aver rinunciato a qualificare anticoncorrenziali le clausole del contratto tipo che limitano la libertà del concessionario di approvvigionarsi di pezzi presso fornitori terzi nell'ambito della sua attività di commercio di veicoli usati, che non sono più prodotti contrattuali, e di rivolgersi ad altri operatori economici che propongono formule di garanzia dello stesso tipo di quelle del concedente. Inoltre, la clausola controversa sarebbe tale da comportare la perdita dell'esenzione secondo il nuovo regolamento.
72 Orbene, risulta invece che legittimamente la Commissione, senza espletare indagini più approfondite, ha considerato che le condizioni d'approvvigionamento di pezzi di ricambio per veicoli usati non limitavano la libertà d'azione dei concessionari più di quanto non esigesse la preservazione dell'immagine sia del costruttore sia di tutta la rete. Infatti, emerge dai documenti del fascicolo che la Volkswagen ha sostenuto, senza essere smentita dai ricorrenti, che lo sviluppo delle vendite dei veicoli nuovi rende sempre più necessario il controllo delle vendite dei veicoli usati.
73 Peraltro, non risulta al Tribunale che la Commissione abbia in tal modo fatto un uso manifestamente errato del suo potere discrezionale.
- Convenzioni di adesione per il finanziamento del credito ai privati
74 La ricorrente nella causa T-189/95 rileva che l'obbligo, imposto ai concessionari dalle convenzioni di adesione al finanziamento del credito ai privati, di proporre ai loro clienti le formule di finanziamento della filiale del concedente subordinava al volume del credito cliente procurato dal concessionario l'ampiezza del credito o le condizioni di credito di cui il concessionario poteva beneficiare per i prodotti contrattuali. Tale subordinazione, direttamente contraria all'art. 85, n. 1, lett. c), del Trattato, sarebbe tale da limitare la concorrenza delle società di credito indipendenti e da nuocere al consumatore.
75 Il Tribunale rileva che non è stato dimostrato che i concessionari fossero giuridicamente tenuti a sottoscrivere le convenzioni di adesione controverse. Inoltre, sebbene il concedente abbia effettivamente riconosciuto, in passato, di aver stabilito un nesso tra l'importo dei premi all'investimento e il numero delle pratiche di finanziamento prodotte dai concessionari firmatari di tali convenzioni, non risulta dagli elementi della causa che ciò si verifichi ancora.
76 Di conseguenza, non è stato dimostrato che la Commissione abbia manifestamente commesso un errore concludendo che l'interesse comunitario non esigeva più l'esame delle denunce su tale punto.
- Accesso del concedente ai documenti del concessionario e gestione informatica
77 La ricorrente nella causa T-185/96 ritiene di aver confutato, contrariamente a quanto considerato nelle decisioni di rigetto, le affermazioni del concedente secondo le quali il sistema di gestione informatica di quest'ultimo non sarebbe stato obbligatorio, la risalita di informazioni dai concessionari al concedente sarebbe stata impossibile all'insaputa degli stessi e il loro schedario clienti sarebbe stato escluso dalle pratiche trasmesse al concedente.
78 Non risulta dal fascicolo che l'uso del sistema attenesse ad un obbligo contrattuale. Peraltro, in mancanza di prove di abusi del sistema da parte del concedente, il Tribunale non può qualificare manifestamente erronea la conclusione della Commissione secondo la quale l'istruttoria delle denunce non le ha consentito di separare la razionalizzazione della gestione delle concessioni, oggettivamente perseguita dal sistema controverso, dalle sue conseguenze eventualmente anticoncorrenziali.
79 Nessun errore manifesto di valutazione può quindi essere addebitato alla Commissione a questo proposito.
- Risoluzione e modifica unilaterale del territorio di vendita concesso
80 I ricorrenti fanno osservare che non era necessaria alcuna indagine affinché la Commissione potesse valutare l'effetto anticoncorrenziale del diritto unilaterale riconosciuto al concedente di modificare il territorio concesso e di risolvere il contratto per motivi straordinari. La Commissione non avrebbe tratto alcuna conseguenza dall'affermazione della Volkswagen secondo la quale nessuna risoluzione straordinaria sarebbe intervenuta per la mancata realizzazione di una percentuale minima dell'obiettivo delle vendite, mentre tale affermazione è stata smentita almeno in un caso, il che, inoltre, non escluderebbe l'eventualità di altre risoluzioni.
81 Già dalla formulazione del motivo si desume che non può essere rimproverato al concedente un uso sistematico delle clausole criticate, il cui carattere restrittivo della concorrenza non emerge dal solo tenore delle medesime.
82 Non risulta quindi che manifestamente a torto la Commissione abbia rinunciato a indagini supplementari per misurare la portata della clausola controversa.
83 Pertanto non è stato dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione decidendo di non proseguire l'esame delle censure inizialmente mosse alle clausole sopra esaminate. Per di più, nel corso della fase orale l'interveniente ha dichiarato, senza essere smentita su tale punto dai ricorrenti, che il contratto tipo è stato nel frattempo sostituito da nuove disposizioni contrattuali conformi al nuovo regolamento.
84 Il secondo motivo va pertanto respinto.
Sul terzo motivo, relativo alla motivazione insufficiente delle decisioni di rigetto
85 I ricorrenti contestano inoltre le decisioni di rigetto per un difetto di motivazione su taluni punti.
86 Ammesso che tali censure sparse possano essere qualificate vero e proprio motivo di annullamento, è sufficiente rilevare che, come risulta dall'esame dei primi due motivi, le decisioni di rigetto non sono viziate da un difetto di motivazione che abbia ostacolato la possibilità dei ricorrenti di contestarne la fondatezza e al Tribunale di verificarne la legittimità.
87 Pertanto occorre respingere il terzo motivo.
88 Ne consegue che le domande di annullamento nelle cause T-185/96, T-186/96 e T-190/96 devono essere respinte.
Sulle domande di risarcimento (cause T-189/96 e T-190/96)
89 A sostegno della loro domanda di risarcimento dei danni, i ricorrenti nelle cause T-189/96 e T-190/96 sostengono, in sostanza, che la Commissione ha commesso nei loro confronti un grave illecito inerente ai suoi errori di valutazione in fatto e in diritto e al rigetto della loro denuncia.
90 In mancanza di elementi attestanti l'illegittimità delle decisioni di rigetto e poiché i ricorrenti non hanno dedotto separatamente e distintamente tale illegittimità, il Tribunale non può addebitare alla Commissione un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.
91 Ne consegue che le domande di risarcimento dei danni nelle cause T-189/96 e T-190/96 devono essere respinte.
92 Risulta da tutte le considerazioni sopra svolte che i tre ricorsi vanno integralmente respinti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
93 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma del n. 3, primo comma, del medesimo articolo, il Tribunale può decidere, per motivi eccezionali, che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Infine, a norma dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da uno Stato membro o da un'istituzione sopporti le proprie spese.
94 Emerge dai fatti delle controversie che il radicale cambiamento di orientamento della Commissione era tale da indurre i ricorrenti a chiederle di chiarire dinanzi al Tribunale i motivi che l'avevano determinata a non attenersi più al suo primo giudizio sulle clausole del contratto tipo.
95 Di conseguenza, occorre porre a carico dei ricorrenti soltanto le spese da essi sostenute.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso nella causa T-185/96 è respinto.
2) Il secondo capo delle domande nelle cause T-189/96 e T-190/96 è irricevibile.
3) Per il resto i ricorsi nelle cause T-189/96 e T-190/96 sono respinti.
4) Ciascuna parte, principale e interveniente, sopporterà le proprie spese.
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