Massima
Parole chiave
Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera della Commissione che rifiuta di modificare un regolamento mediante la fissazione di un tasso di conversione agricolo specifico per uno Stato membro - Esclusione
(Trattato CE, art. 173; regolamento della Commissione n. 1734/95)
Massima
E' irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un'associazione di produttori di barbabietole di uno Stato membro contro una lettera della Commissione che rifiuta di accogliere la sua richiesta diretta, in sostanza, a far modificare il regolamento n. 1734/95, il quale fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, ma che non fissa un tasso di conversione applicabile nello Stato membro interessato.
Infatti, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato solo i provvedimenti produttivi di effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Questo non è il caso di una semplice lettera d'informazione che si limita a spiegare brevemente al destinatario i motivi di una scelta normativa precedente contenuta nel detto regolamento. Inoltre, un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica e diretto contro il rifiuto della Commissione di compiere una rettifica retroattiva di un atto è irricevibile nel caso in cui tale rettifica avrebbe dovuto essere adottata in forma di regolamento avente portata generale, poiché la gerarchia degli atti giuridici della Comunità implica che un atto di portata generale non può essere modificato implicitamente da una decisione individuale.
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