Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso d' annullamento ° Ricorso proposto contro una decisione ° Revoca in corso di causa, per illegittimità, della decisione impugnata ° Ricorso divenuto privo di oggetto ° Non luogo a provvedere in mancanza di interesse del ricorrente all' annullamento
(Trattato CE, art. 173)
2. Procedura ° Decisione che sostituisce in corso di causa la decisione impugnata, nel frattempo revocata ° Ammissibilità di nuove conclusioni ° Limiti ° Conclusioni nuove attinenti a una decisione non ancora adottata ° Irricevibilità
3. Ricorso d' annullamento ° Sentenza d' annullamento ° Determinazione delle implicazioni attinenti agli obblighi delle autorità nazionali ° Incompetenza del giudice comunitario
(Trattato CE, artt. 173 e 174)
Massima
1. Allorché un' istituzione comunitaria revoca in corso di causa, prima di darvi esecuzione, la decisione oggetto di un ricorso d' annullamento in quanto il procedimento seguito, alla luce di una sentenza del Tribunale pronunciata in un' altra causa, è illegittimo, tale revoca, che produce effetti equivalenti a quelli di una sentenza di annullamento, rende il ricorso privo di oggetto e giustifica pertanto, ove il ricorrente non sia in grado di dimostrare un interesse ad ottenere una sentenza d' annullamento, una pronuncia di non luogo a provvedere.
2. Pur non essendo escluso che, nell' ambito di un ricorso d' annullamento, conclusioni nuove siano, in via eccezionale, ricevibili allorché riguardano l' annullamento di una seconda decisione che, in corso di causa, viene a sostituire la decisione originaria, questa possibilità non autorizza il controllo, da parte del giudice, della legittimità di una seconda decisione ipotetica non ancora adottata. Devono pertanto essere respinte in quanto irricevibili, poiché modificano l' oggetto della controversia, conclusioni nuove attinenti a una decisione non ancora adottata.
3. Nell' ambito di un ricorso d' annullamento, il giudice comunitario che, ritenendo il ricorso fondato, annulli l' atto impugnato non è competente a pronunciarsi sugli eventuali obblighi delle autorità nazionali a seguito di tale annullamento.
Parti
Nella causa T-22/96,
J. Langdon Ltd, società di diritto irlandese, stabilita a Dublino, con l' avv. Patrick O' Brien, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Falz & Associés, 6, rue Heine,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright e Fernando Castillo de la Torre, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 novembre 1995, C(95) 2726, recante constatazione che taluni dazi all' importazione devono essere recuperati e che il loro rimborso non è giustificato,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Nel periodo intercorso tra il maggio 1992 e il maggio 1994 la ricorrente ha importato in Irlanda talune merci, avvalendosi, nella relativa dichiarazione, di un codice erroneo della nomenclatura combinata, il che ha comportato la mancata riscossione da parte delle autorità doganali irlandesi di taluni dazi all' importazione.
2 La Commissione, investita della questione dalle dette autorità con telefax 26 aprile 1995, il 3 novembre 1995 ha adottato la decisione C(95) 2726 (in prosieguo: la "decisione controversa"), sul fondamento del combinato disposto dell' art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 175, pag. 1), come modificato, dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), degli artt. 220, n. 2, lett. b), e 239, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché degli artt. 873 e 907 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d' applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1).
3 L' art. 1 della decisione controversa dispone che i dazi all' importazione di cui trattasi debbono essere recuperati e che il loro rimborso non è giustificato.
4 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 1996, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare la detta decisione e di condannare la Commissione alle spese, deducendo, tra l' altro, la violazione del principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale 9 novembre 1995, causa T-346/94, France-aviation/Commissione, Racc. pag. II-2841).
5 Il 6 maggio 1996 la Commissione ha adottato la decisione C(96) 1135, nella cui motivazione si legge che è necessario revocare la decisione controversa in quanto, in primo luogo, nella citata sentenza France-aviation/Commissione il Tribunale aveva dichiarato che il procedimento amministrativo di cui agli artt. 905 e seguenti del regolamento n. 2454/93 non rispettava il diritto dell' interessato a essere sentito, che, in secondo luogo, lo stesso procedimento era stato seguito per adottare la decisione controversa, e che, infine, il procedimento previsto dagli artt. 871 e seguenti del detto regolamento, parimenti seguito nell' adozione della decisione controversa, era identico a quello di cui agli artt. 905 e seguenti del regolamento.
6 L' art. 1 della decisione C(96) 1135 dispone che la decisione controversa è revocata.
7 Con lettera inviata alla cancelleria del Tribunale il 14 maggio 1996, la Commissione ha chiesto al Tribunale di emettere un' ordinanza di non luogo a provvedere sul ricorso. Deduce in proposito che la decisione controversa è stata revocata, dopo l' introduzione del ricorso, con la decisione C(96) 1135.
8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 1996, la ricorrente si è opposta alla domanda della Commissione. Ha chiesto inoltre di essere autorizzata a sostituire con nuove conclusioni quelle contenute nel ricorso. Nelle sue nuove conclusioni la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
a) dichiarare la decisione controversa nulla a far tempo dalla sua asserita adozione;
b) dichiarare che la Commissione ha omesso di adottare una decisione entro il termine di sei mesi dalla ricezione da parte sua del fascicolo trasmesso dalle autorità doganali irlandesi, ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 23 luglio 1991, n. 2164, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 (GU L 201, pag. 16), e/o del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d' applicazione degli artt. 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento n. 1430/79 (GU L 352, pag. 19) e/o del regolamento n. 2454/93;
c) dichiarare che le autorità doganali irlandesi devono o astenersi dal procedere al recupero dei dazi doganali o rimborsarli, a seconda dei casi, conformemente al regolamento n. 1697/79 e/o al regolamento n. 1430/79 e/o al regolamento n. 2213/92;
d) condannare la Commissione alle spese già sostenute dalla ricorrente nonché alle spese che dovrà sostenere fino alla decisione finale del Tribunale.
9 La ricorrente sottolinea che, dopo la revoca della decisione controversa, la Commissione ha chiesto alle autorità irlandesi di sottoporle un nuovo fascicolo, per consentirle di adottare una nuova decisione sui dazi doganali. La ricorrente ritiene che, ove la decisione controversa non venisse annullata, essa non potrebbe dedurre, al fine di impedire alla Commissione di adottare una nuova decisione, che in mancanza di decisione validamente adottata entro sei mesi dalla ricezione del fascicolo iniziale da parte della Commissione le autorità doganali nazionali avevano già o l' obbligo di non procedere al recupero dei dazi doganali o quello di rimborsarli.
10 Il Tribunale ritiene che la lettera della Commissione 14 maggio 1996 sollevi un incidente di procedura sul quale statuire senza procedere alla fase orale, in conformità all' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura.
11 Nella citata sentenza France-aviation/Commissione, il Tribunale ha dichiarato che, nell' ambito di un procedimento di applicazione dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79, l' importatore ha il diritto di essere sentito e che la violazione di tale diritto determina l' annullamento della decisione (v. punti 34-40).
12 Nel caso di specie, la decisione controversa è stata revocata in quanto il procedimento seguito era lo stesso che è stato giudicato non conforme al principio del contraddittorio nella citata sentenza France-aviation/Commissione. La revoca è avvenuta dopo la presentazione di un ricorso nel quale la ricorrente deduceva l' illegittimità della decisione proprio per tale ragione. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che la revoca della decisione controversa, prima della sua esecuzione, abbia prodotto effetti equivalenti a quelli di una sentenza di annullamento pronunciata dal Tribunale.
13 Quanto all' argomento della ricorrente secondo il quale essa conserva un interesse ad ottenere l' annullamento della decisione controversa per poterne invocare l' invalidità nel caso in cui la Commissione intenda adottare una seconda decisione sugli stessi dazi all' importazione, il Tribunale ritiene che le conseguenze giuridiche che la decisione controversa potrebbe sortire in un' ipotesi del genere non possono essere esaminate nell' ambito del presente ricorso, che riguarda esclusivamente il suo annullamento. Peraltro, qualunque motivo vertente sull' illegittimità di un' eventuale seconda decisione della Commissione potrebbe essere dedotto, se del caso, a sostegno di un secondo ricorso d' annullamento avverso tale decisione.
14 Ne consegue che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto (v. ordinanza della Corte 8 marzo 1993, causa C-123/92, Lezzi Pietro/Commissione, Racc. pag. I-809, punti 8-11).
15 Per quanto riguarda la domanda della ricorrente in ordine alla presentazione di nuove conclusioni, essa si fonda esclusivamente sull' eventualità di una seconda decisione ed esula pertanto dall' ambito del presente ricorso.
16 Pur non essendo escluso che, in via eccezionale, conclusioni nuove siano considerate ricevibili allorché riguardano l' annullamento di una seconda decisione che, in corso di causa, viene a sostituire una decisione avente il medesimo oggetto (sentenza della Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punto 8), questa soluzione non autorizza un controllo, in via speculativa, della legittimità di una seconda decisione ipotetica non ancora adottata. Ne consegue che le nuove conclusioni della ricorrente sono irricevibili, in quanto modificano l' oggetto del ricorso (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285, punto 43, nonché la giurisprudenza ivi citata).
17 D' altronde, il Tribunale non è competente, nell' ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 173 del Trattato, ad emettere dichiarazioni, quali quelle cui fanno riferimento le nuove conclusioni di cui trattasi (v. sentenze del Tribunale 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/Commissione, Racc. PI pag. II-481, punto 33, e 8 giugno 1995, causa T-583/93, P/Commissione, Racc. PI pag. II-433, punto 17). Per quanto riguarda, in particolare, la nuova conclusione sub c), il giudice comunitario non è competente, nell' ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 173 del Trattato, a pronunciarsi sugli eventuali obblighi delle autorità nazionali, nemmeno nel caso in cui una decisione della Commissione venga annullata [sentenza della Corte 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I-3873, punto 57].
18 Da quanto sopra risulta che non vi è luogo a provvedere.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 L' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura dispone che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
20 Nel caso di specie, la Commissione ha revocato la decisione controversa dopo la proposizione del ricorso, per un motivo invocato dalla ricorrente nel ricorso stesso. Tuttavia, la ricorrente è rimasta soccombente sulla questione della necessità di dichiarare il non luogo a provvedere. Il Tribunale ritiene che, in circostanze del genere, la Commissione debba essere condannata a sopportare le proprie spese nonché i quattro quinti delle spese della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Non vi è luogo a provvedere.
2) La Commissione sopporterà le proprie spese e i quattro quinti delle spese della ricorrente.
Lussemburgo, 18 settembre 1996.
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