Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Ricorso ° Legittimazione attiva ° Persone che rivendicano lo status di dipendente di ruolo o di agente diverso da quello locale ° Candidato ad una funzione di presidente o di membro delle commissioni di ricorso presso l' Ufficio per l' armonizzazione nel mercato interno
(Trattato CE, art. 179; Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima
L' art. 179 del Trattato, che conferisce al giudice comunitario competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti della stessa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi, dev' essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto alle persone aventi lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche a coloro che rivendicano tale status. Infatti, gli artt. 90 e 91 dello Statuto relativi ai mezzi di ricorso non riguardano soltanto i dipendenti in servizio, ma altresì i candidati a un posto.
Pertanto, un ricorrente, candidato alla funzione di presidente o di membro delle commissioni di ricorso presso l' Ufficio per l' armonizzazione nel mercato interno, deve tassativamente proporre il suo ricorso sulla base dell' art. 91 dello Statuto, nei limiti in cui la controversia riguarda la sua partecipazione alla procedura di selezione, e non su quella dell' art. 173 del Trattato, che è inapplicabile nella fattispecie.
Parti
Nella causa T-30/96,
José Gomes de Sá Pereira, residente in São João de Vêr, Santa Maria da Feira (Portogallo), con l' avv. Augusto Cardoso, del foro di Porto, rua Jornal Correio da Feira, 16, 1 Dt , Santa Maria da Feira,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dalle signore Thérèse Blanchet e Isabel Lopes Cardoso, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto, da un lato, l' annullamento delle decisioni del Consiglio 23 ottobre 1995, relative alla nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni di ricorso dell' Ufficio per l' armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU C 314, pagg. 3-5), e, dall' altro, la condanna del Consiglio al risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente a seguito di tali decisioni,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo e fatti di causa
1 L' Ufficio per l' armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l' "Ufficio") è stato istituito dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 40/94"). La composizione e l' organizzazione dell' Ufficio sono più specificamente disciplinate dal titolo XII (artt. 111-139) di tale regolamento.
2 L' Ufficio dispone di più commissioni di ricorso, che sono competenti a deliberare sui ricorsi proposti contro talune decisioni prese dall' Ufficio. Ciascuna commissione di ricorso è composta di un presidente e di due membri. Per il periodo iniziale è stata prevista la costituzione di tre commissioni di ricorso.
3 I presidenti e i membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal Consiglio dell' Unione europea (in prosieguo: il "Consiglio") sulla base di un elenco compilato dal consiglio di amministrazione dell' Ufficio (in prosieguo: il "consiglio di amministrazione") e comprendente al massimo tre candidati per ogni posto da coprire.
4 Il 29 marzo 1995, il consiglio di amministrazione ha pubblicato due comunicazioni di posti vacanti, una per i posti di presidente delle commissioni di ricorso e l' altra per i posti di membro di tali commissioni (GU C 77 A, pagg. 1-3).
5 Il ricorrente ha presentato la sua candidatura ad un posto di presidente o di membro entro i termini prescritti da tali comunicazioni.
6 Dopo un primo esame delle candidature raccolte, il consiglio di amministrazione ha concluso che 43 candidati, tra cui il ricorrente, erano in possesso dei requisiti minimi previsti. Tali 43 candidati sono stati pertanto sottoposti alla procedura di selezione condotta dal consiglio di amministrazione.
7 A seguito di tale procedura, il consiglio di amministrazione ha compilato sei elenchi ristretti, cioè tre elenchi relativi ai tre posti di presidente di commissione di ricorso e tre elenchi relativi ai sei posti di membro. Tali elenchi proponevano rispettivamente un solo candidato per ciascuno dei posti di presidente da coprire e, per ciascuna delle tre commissioni di ricorso, tre candidati per i due posti di membro da coprire.
8 Il nome del ricorrente non figurava su alcuno di tali elenchi, dato che la sua candidatura era stata bocciata nel corso della procedura di selezione.
9 Gli elenchi ristretti dei candidati sono stati trasmessi dal consiglio di amministrazione al Consiglio. In occasione della sua sessione del 23 ottobre 1995, il Consiglio ha adottato tre decisioni di nomina, una per ciascuna commissione di ricorso. Il Consiglio ha nominato in particolare il signor F. alla prima commissione di ricorso. Le tre decisioni sono state pubblicate il 25 novembre 1995 (GU C 314, pagg. 3-5).
10 Con telecopia del 19 dicembre 1995, il ricorrente, riferendosi alla sua candidatura, ha chiesto all' Ufficio di informarlo su un' eventuale decisione o sullo stato della procedura di assunzione. Il 17 gennaio 1996, l' Ufficio gli ha comunicato con telecopia le tre decisioni di nomina del Consiglio, così come pubblicate.
11 Nello stesso tempo, il presidente del consiglio di amministrazione, il 10 gennaio 1996, ha scritto al ricorrente una lettera, da questo ricevuta il 18 gennaio 1996, informandolo che la sua candidatura non era stata accolta e che in data 23 ottobre 1995 il Consiglio aveva nominato altri candidati.
12 Con telecopia del 26 gennaio 1996, il ricorrente ha chiesto al presidente del consiglio di amministrazione di comunicargli una copia dei curricoli dei nove candidati nominati dal Consiglio ai posti di presidente e di membro delle commissioni di ricorso, nella prospettiva di un eventuale ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE.
13 Con lettera del 26 febbraio 1996, il presidente del consiglio di amministrazione ha risposto al ricorrente asserendo di non poter trasmettergli una copia dei detti curricoli, poiché questi ultimi facevano parte dei fascicoli personali degli interessati ed erano pertanto soggetti all' obbligo di riservatezza previsto dall' art. 26 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Per scrupolo di trasparenza, esso ha tuttavia fornito nella stessa lettera una descrizione delle varie fasi della procedura di selezione e di nomina dei candidati quale seguita, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e dal Consiglio.
14 Nel contempo, il ricorrente, con telecopia del 2 febbraio 1996, ha chiesto al segretario generale del Consiglio che gli fossero comunicate le "informazioni preparatorie" relative alle decisioni di nomina del Consiglio 23 ottobre 1995. Il Consiglio sostiene che il servizio competente del segretario generale non ha ricevuto detta telecopia e che pertanto non ha potuto darvi risposta.
Procedimento e conclusioni delle parti
15 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l' 11 marzo 1996, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, sulla base dell' art. 173 del Trattato.
16 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare le tre decisioni adottate dal Consiglio il 23 ottobre 1995, relative alla nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni di ricorso dell' Ufficio per l' armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
° in mancanza e in subordine, annullare la decisione di nomina dei titolari della prima commissione di ricorso integralmente o, in ulteriore subordine, nei limiti in cui essa riguarda il signor F.;
° condannare il Consiglio a risarcire il danno causato al ricorrente dalle decisioni impugnate, in misura pari ad un importo da liquidare in esecuzione della sentenza;
° condannare il Consiglio alle spese.
17 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile;
° in via subordinata, respingere il ricorso;
° condannare il ricorrente alle spese.
18 Con lettera separata, depositata nella cancelleria del Tribunale il 15 marzo 1996, il ricorrente ha sollecitato l' ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, in forza dell' art. 94, n. 1, del regolamento di procedura.
19 Su invito del cancelliere del Tribunale, il ricorrente ha presentato, con lettera del 15 aprile 1996, una stima delle spese e degli onorari per i quali egli sollecita il gratuito patrocinio.
20 Con lettera 10 maggio 1996, il Consiglio ha precisato di non opporre obiezioni di sorta a tale domanda.
Sulla ricevibilità del ricorso
21 Ai sensi dell' art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che debba farsi applicazione di tale norma.
Quanto alla ricevibilità della domanda di annullamento
22 In forza dell' art. 112 del regolamento n. 40/94, lo Statuto, il Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "RAA") e i regolamenti di esecuzione di tali normative, adottati di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità europee, si applicano al personale dell' Ufficio.
23 I presidenti e i membri delle commissioni di ricorso fanno parte del personale dell' Ufficio, così come gli altri "alti funzionari" di quest' ultimo (v. artt. 120 e 131 del regolamento n. 40/94). Ai termini delle comunicazioni di posti vacanti in precedenza menzionate (punto 4), essi hanno la qualità di agente temporaneo soggetto al RAA.
24 L' art. 179 del Trattato, che conferisce al giudice comunitario competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti della stessa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi, dev' essere interpretato nel senso che esso si applica, in maniera esclusiva, non soltanto alle persone aventi lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche a coloro che rivendicano tale status (ordinanza del Tribunale 16 dicembre 1994, causa T-177/94, Altmann e a./Commissione, Racc. PI pag. II-969, punti 34 e 35). Infatti, gli artt. 90 e 91 dello Statuto relativi ai mezzi di ricorso non riguardano soltanto i dipendenti in servizio, ma altresì i candidati a un posto (sentenza della Corte 31 marzo 1965, causa 23/64, Vandevyvere/Parlamento, Racc. pag. 199, in particolare pag. 209; ordinanza della Corte 27 febbraio 1991, causa C-126/90 P, Bocos Viciano/Commissione, Racc. pag. I-781, punto 13).
25 Dato che, in forza dell' art. 46 del RAA, i mezzi di ricorso di cui al titolo VII dello Statuto sono applicabili per analogia, i candidati ad un posto rientrante nell' ambito di applicazione del RAA sono soggetti agli artt. 90 e 91 dello Statuto.
26 Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto imperativamente proporre il presente ricorso sulla base dell' art. 91 dello Statuto, nei limiti in cui la controversia riguarda la sua partecipazione alla procedura di selezione di candidati ai posti di presidente e di membro delle commissioni di ricorso. Prendendo in considerazione nel ricorso (pagg. 1 e 7) l' art. 173 del Trattato, il ricorrente ha basato il suo ricorso su una norma inapplicabile nella fattispecie.
27 Nelle circostanze particolari del caso di specie, relative alla novità del regolamento n. 40/94, il Tribunale ritiene equo esaminare il ricorso, più in particolare la sua ricevibilità, sotto il profilo dell' art. 91 dello Statuto.
28 Al riguardo, occorre osservare che, in forza dell' art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso dinanzi al giudice comunitario è ricevibile solo qualora all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") sia stato previamente presentato un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto contro l' atto che arreca pregiudizio. Dalla giurisprudenza risulta che, salva l' ipotesi in cui il ricorso sia diretto contro un atto non direttamente proveniente dall' APN, quale una decisione della commissione giudicatrice di un concorso (sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, causa T-133/89, Burban/Parlamento, Racc. pag. II-245, punto 17) o un rapporto informativo (sentenza del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-1/91, Della Pietra/Commissione, Racc. pag. II-2145, punto 23), la mancata presentazione preventiva di un reclamo entro il termine prescritto comporta l' irricevibilità manifesta del ricorso (ordinanza della Corte 10 giugno 1987, causa 317/85, Pomar/Commissione, Racc. pag. 2467, punti 11 e 13).
29 Ora, la presente domanda di annullamento, che non è diretta contro la decisione di una commissione giudicatrice di un concorso, non è stata preceduta da un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. In particolare, le telecopie del 19 dicembre 1995, del 26 gennaio 1996 e del 2 febbraio 1996, con le quali il ricorrente ha chiesto all' Ufficio e al Consiglio di comunicargli talune informazioni o taluni documenti, non possono configurare un reclamo di questo genere. Infatti, tali telecopie non esprimono né una contestazione della legittimità delle decisioni impugnate, né un invito rivolto all' APN, cioè il Consiglio, a rivedere le proprie decisioni.
30 Alla luce di quanto sopra, la domanda di annullamento dev' essere considerata manifestamente irricevibile.
Quanto alla ricevibilità della domanda di risarcimento danni
31 Secondo una giurisprudenza costante in materia di pubblico impiego, qualora un ricorrente proponga un ricorso diretto nel contempo all' annullamento dell' atto di un' istituzione e alla concessione di un risarcimento per il danno causato da tale atto, le domande sono talmente connesse fra loro che l' irricevibilità della domanda di annullamento comporta l' irricevibilità di quella di risarcimento (ordinanza del Tribunale 24 giugno 1992, causa T-11/90, H.S./Consiglio, Racc. pag. II-1869, punto 25; sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione, Racc. PI pag. II-61, punto 34).
32 Nella fattispecie, la domanda di risarcimento danni è strettamente connessa alla domanda di annullamento. Come quest' ultima, essa è quindi manifestamente irricevibile.
Sulla domanda di gratuito patrocinio
33 Conformemente all' art. 94, n. 2, terzo comma, del regolamento di procedura, quando una sezione deve decidere in ordine all' ammissione o al rigetto di una domanda di gratuito patrocinio, essa esamina se l' azione non appaia manifestamente infondata. Essa esamina tuttavia preliminarmente se l' azione non sia manifestamente irricevibile.
34 Nella fattispecie, tenuto conto dell' irricevibilità manifesta del ricorso, la domanda di gratuito patrocinio dev' essere respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in base all' art. 88 dello stesso regolamento, applicabile per analogia al presente ricorso, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
2) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 11 luglio 1996.
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