Massima
Parole chiave
Procedura - Domanda di risarcimento dei danni e di annullamento del rifiuto di risarcimento - Inadempimento, da parte della Commissione, di obblighi assunti nei confronti degli aggiudicatari di forniture a titolo di aiuti alimentari - Origine contrattuale - Clausola compromissoria - Insussistenza - Incompetenza del giudice comunitario
(Trattato CE, artt. 173, 178, 181 e 183)
Massima
Nell'ambito di una controversia sorta tra la Commissione e l'aggiudicatario di una fornitura di aiuti alimentari a paesi terzi, la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'istituzione, per via dell'inadempimento dell'obbligo che le incombeva di predisporre la presa in consegna delle merci da parte del trasportatore da essa designato, entro il termine stabilito dalla normativa comunitaria e pattuito con l'aggiudicatario, poggia su una base contrattuale. Infatti, l'aiuto alimentare è attuato mediante contratti stipulati tra la Commissione e gli aggiudicatari e, pertanto, la responsabilità che può insorgere a carico della Comunità per l'organizzazione delle operazioni di fornitura è anch'essa di natura contrattuale.
Ne consegue che, in assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato, il Tribunale, quando è adito di un ricorso per risarcimento proposto ai sensi dell'art. 178 del Trattato, è manifestamente incompetente a pronunciarsi, in realtà, su un'azione per il risarcimento di danni di natura contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall'art. 183 del Trattato, quando tale disposizione attribuisce invece ai giudici nazionali la normale competenza a conoscere delle liti nelle quali la Comunità è parte.
Il ricorso, in quanto ulteriormente diretto all'annullamento del rifiuto della Commissione di risarcire l'aggiudicatario del danno che egli avrebbe subito a causa dell'inadempimento dell'obbligo già assunto a fondamento della domanda di risarcimento, è altresì manifestamente irricevibile. Infatti, la controparte contrattuale della Commissione non può derogare unilateralmente alla ripartizione delle competenze fra il Tribunale e i giudici nazionali provocando il rigetto della sua domanda di risarcimento da parte della Commissione e attribuendo a tale rigetto la natura di decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
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