Massima
Parole chiave
1 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Astensione dal rispondere in modo chiaro alle censure mosse in una denuncia riguardante l'applicabilità di una direttiva - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 175, terzo comma)
2 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Omissione di promuovere un procedimento per inadempimento - Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 169, 173, quarto comma, e 175, terzo comma)
Massima
3 E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica e diretto a che il Tribunale dichiari la carenza della Commissione per non essersi pronunciata in modo chiaro sulle censure mosse dal ricorrente nella denuncia, concernente l'efficacia di una direttiva. Infatti, le persone fisiche o giuridiche possono avvalersi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato solo al fine di far dichiarare la mancata adozione, in violazione del Trattato, di un atto di cui sono le potenziali destinatarie. Orbene, il ricorrente non può essere considerato potenziale destinatario di un atto emanante dalla Commissione e riguardante la fondatezza della sua denuncia, in quanto nessuna disposizione del Trattato o del diritto derivato impone alla Commissione l'obbligo di rivolgere ad un singolo un atto che dichiari una normativa nazionale compatibile con il diritto comunitario. Comunque sia, quando la Commissione ha effettivamente risposto o preso posizione nei confronti della domanda di un singolo, non sussiste più carenza ai sensi dell'art. 175 del Trattato. Il fatto che l'atto emanato o la posizione adottata dall'istituzione di cui trattasi non dia soddisfazione al ricorrente è, in proposito, indifferente, giacché il suddetto articolo contempla la carenza per astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non già l'adozione di un atto diverso da quello che il ricorrente avrebbe desiderato o considerato necessario.
4 E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica e diretto a far dichiarare che, non emettendo un parere motivato nei confronti di uno Stato membro, la Commissione si è astenuta dallo statuire in violazione del Trattato.
Infatti, in primo luogo, la Commissione non è tenuta a promuovere contro uno Stato membro un procedimento per inadempimento, ma dispone, al contrario, di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa adotti una posizione in un determinato senso.
In secondo luogo, nell'ambito di un procedimento per inadempimento disciplinato dall'art. 169 del Trattato, i soli atti che la Commissione può adottare sono rivolti agli Stati membri, di guisa che le persone fisiche o giuridiche, dato che non sono le potenziali destinatarie di tali atti, non possono avvalersi dell'art. 175, terzo comma.
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