Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
++++
Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Domanda che mira ad impedire lo svolgimento di una procedura amministrativa di controllo di un' operazione di concentrazione ° Domanda che non rientra, salvo circostanze eccezionali, nella competenza del giudice dell' urgenza
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento del Consiglio n. 4064/89)
Massima
Il giudice comunitario è competente ad esercitare un controllo giurisdizionale sugli atti che la Commissione adotta in qualità di autorità amministrativa, ma non è legittimato a valutare questioni sulle quali detta istituzione non abbia ancora avuto modo di esprimersi. Un tale potere avrebbe infatti come conseguenza un' anticipazione dell' esame del merito e una confusione delle varie fasi dei due procedimenti, amministrativo e giudiziario, incompatibile con il sistema della ripartizione delle competenze fra la Commissione e il giudice comunitario, oltre che con l' esigenza della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo.
Pertanto il giudice dell' urgenza non può, in linea di principio, accogliere una domanda di provvedimenti provvisori che mira ad impedire alla Commissione di esercitare i suoi poteri istruttori e sanzionatori subito dopo l' avvio, ai sensi del regolamento n. 4064/89, di una procedura amministrativa d' esame di un' operazione di concentrazione e addirittura prima che essa abbia adottato gli atti provvisori o definitivi, di cui si desidera evitare l' esecuzione. Infatti, adottando misure di tal genere, il giudice dell' urgenza non si limiterebbe ad esercitare un controllo sulle attività dell' istituzione interessata, ma piuttosto si sostituirebbe a quest' ultima nell' esercizio di competenze di natura puramente amministrativa. Ne discende che un' impresa non può, in forza degli artt. 185 e 186 del Trattato, chiedere al giudice dell' urgenza di ordinare ad un' istituzione di sospendere l' esecuzione della decisione di avviare una procedura amministrativa, proibendole, anche solo in via provvisoria, di esercitare i poteri che le competono nell' ambito di una procedura di tal genere.
Un siffatto diritto potrebbe essere riconosciuto all' impresa solo nel caso in cui tale domanda contenesse elementi tali da consentire al giudice dell' urgenza di accertare l' esistenza di circostanze eccezionali, giustificanti l' adozione dei provvedimenti richiesti.
Parti
Nel procedimento T-52/96 R,
Sogecable, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Madrid, con gli avv.ti Santiago Martínez Lage e Rafael Allendesalazar Corcho, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
sostenuta da
Cableuropa, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Madrid,
Cable i Televisió de Catalunya, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Barcellona (Spagna),
Santander de Cable, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Santander (Spagna),
Jerez de Cable, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Jerez de la Frontera (Spagna),
con gli avv.ti Ramón García-Gallardo, Josep Maria Julià Insenser e Julio Veloso, del foro di Madrid, dello studio J. e B. Cremades et associés, 391, avenue Louise, Bruxelles,
e
Antena 3 TV, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Madrid, con gli avv.ti Rafael Jiménez de Parga, del foro di Barcellona, Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, e Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
intervenienti,
avente ad oggetto, da un lato, una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 8 febbraio 1996 (IV/M.0709 Telefónica/Canal Plus/Cablevisión), adottata ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13), e, dall' altro, una domanda di provvedimenti provvisori mirante a che la Commissione non adotti nessun atto o decisione ai sensi degli artt. 8, 13, 14 e 15 del suddetto regolamento prima che il Tribunale si sia pronunciato sulla validità della decisione impugnata nell' ambito del procedimento principale,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti
1 La richiedente Sogecable, SA (in prosieguo: la "Sogecable"), già Sociedad de Televisión Canal Plus, SA, è una società di diritto spagnolo il cui capitale sociale è detenuto in parti uguali dalle società Canal Plus SA (in prosieguo: la "Canal Plus Francia") e Promotora de Informaciones, SA (in prosieguo: la "Prisa").
2 Il 26 luglio 1995 la società Telefónica d' España, SA, impresa pubblica che offre servizi nel settore delle telecomunicazioni (in prosieguo: la "Telefónica"), e la sua controllata Telecartera, SA, da un lato, e le due società Sociedad de Gestión de Cable, SA, e Sociedad de Televisión Canal Plus, SA (in prosieguo: la "Canal Plus Spagna"), dall' altro, siglavano alcuni accordi finalizzati alla realizzazione di un' operazione di concentrazione consistente nell' acquisizione del controllo comune della Sociedad General de Cablevisión, SA (in prosieguo: l' "operazione di concentrazione Cablevisión").
3 Il 26 ottobre 1995 tale operazione di concentrazione veniva notificata dalle suddette imprese, conformemente alle norme nazionali in materia di diritto della concorrenza, alle competenti autorità spagnole.
4 Il medesimo giorno l' impresa Telefónica faceva pervenire una lettera alla direzione "Intese, abusi di posizione dominante e altre distorsioni di concorrenza II" della direzione generale della concorrenza (DG IV) della Commissione, nell' ambito dell' istruzione di un reclamo presentato da un concorrente avverso detta operazione di concentrazione. In tale lettera, accompagnata da copia degli atti notificati alle autorità spagnole, la suddetta impresa affermava che l' operazione di concentrazione Cablevisión costituiva una concentrazione ai sensi dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13; in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), ma che, a parere delle società Telefónica e Canal Plus Spagna, detta concentrazione non era di dimensione comunitaria ai sensi dell' art. 1 del medesimo regolamento.
5 Con lettera datata 6 febbraio 1996, il direttore generale della DG IV comunicava alla società Canal Plus Spagna che, in base alle informazioni di cui disponevano i servizi della Commissione, l' operazione di concentrazione Cablevisión era una concentrazione di dimensione comunitaria ai sensi del regolamento n. 4064/89 e la invitava a procedere, nel più breve termine possibile, alla notificazione dell' operazione di concentrazione conformemente alle disposizioni del suddetto regolamento, sottolineando il potere della Commissione di infliggere, nell' ambito della procedura di controllo delle concentrazioni, ammende e penalità di mora. Il 7 febbraio 1996 i servizi della Commissione informavano le competenti autorità spagnole in merito al contenuto di tale lettera.
6 Nei giorni 8 e 9 febbraio 1996 il portavoce del membro della Commissione incaricato delle questioni in materia di concorrenza illustrava il contenuto e la portata della decisione 6 febbraio 1996 in occasione di un incontro con i giornalisti.
7 Il 1 marzo 1996 le autorità spagnole autorizzavano, subordinandola a talune condizioni, detta operazione, giudicandola un' operazione di concentrazione rilevante solo per il mercato nazionale. L' 11 marzo 1996 esse trasmettevano copia di tale decisione ai servizi della Commissione.
8 Il 29 marzo 1996 la Commissione inviava alle imprese interessate una comunicazione degli addebiti e fissava la data per l' audizione delle parti, ai sensi dell' art. 18 del regolamento n. 4064/89. Peraltro, con tale comunicazione la Commissione precisava loro il suo potere di adottare provvedimenti provvisori e di imporre penalità di mora ai sensi del regolamento n. 4064/89.
9 Il 31 maggio 1996 la Sogecable notificava l' operazione di concentrazione Cablevisión alla Commissione, conformemente all' art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89.
Procedimento
10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile 1996 l' impresa Sogecable ha proposto un ricorso mirante all' annullamento della decisione della Commissione 6 e 7 febbraio 1996, nonché della dichiarazione pubblica del portavoce del membro della Commissione incaricato delle questioni in materia di concorrenza 8 febbraio 1996.
11 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile 1996, la richiedente, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, ha proposto la presente domanda di provvedimenti d' urgenza mirante, da un lato, alla sospensione dell' esecuzione della decisione contenuta nella suddetta dichiarazione 8 febbraio 1996 del portavoce del membro della Commissione incaricato delle questioni in materia di concorrenza e, dall' altro, all' adozione dei provvedimenti provvisori necessari affinché la Commissione non adotti, nei suoi confronti, nessun atto o decisione in applicazione degli artt. 8, 13, 14 e 15 del regolamento n. 4064/89, prima che il Tribunale si sia pronunciato sulla validità della decisione impugnata con il ricorso principale.
12 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 1996.
13 Il 12 giugno 1996 le imprese Cableuropa, SA, Cable i Televisió de Catalunya, SA, Santander de Cable, SA, Jerez de Cable, SA, e, il 13 giugno 1996, Antena 3 TV, SA, hanno presentato istanza di intervento nel presente procedimento sommario. Il 14 giugno 1996 il presidente del Tribunale ha dichiarato ammissibili gli interventi.
14 Le deduzioni orali delle parti sono state ascoltate il 14 giugno 1996.
In diritto
15 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), nel testo modificato dalle decisioni del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato oppure prescrivere i provvedimenti provvisori necessari.
16 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori contemplati dagli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v., in ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T-18/96 R, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-407, punto 15).
Argomenti delle parti
Sulla ricevibilità
17 In primo luogo, la richiedente sostiene che la domanda di provvedimenti d' urgenza è ricevibile, in quanto la sua istanza di sospensione concerne la decisione impugnata nel ricorso principale, che era destinata a produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sensibilmente sulla sua situazione giuridica. I principali effetti di tale decisione consisterebbero nell' obbligo, per la Sogecable, di notificare l' operazione di concentrazione Cablevisión alla Commissione, conformemente all' art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89, e di sospendere detta operazione, come previsto dall' art. 7, n. 1, del medesimo regolamento (al riguardo la richiedente fa richiamo, nel suo ricorso principale, alle sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4117, e del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air Francia/Commissione, Racc. pag. II-121).
18 In secondo luogo, essa deduce la ricevibilità della sua domanda di provvedimenti provvisori presentata in forza dell' art. 186, in quanto detta domanda si riferisce alla causa principale, conformemente al dettato dell' art. 104, n. 1, secondo comma. Così, il fatto che l' atto impugnato dichiari l' operazione di concentrazione di dimensioni comunitarie sarebbe necessario per l' adozione di tutti gli atti di cui al regolamento n. 4064/89 e la domanda di provvedimenti provvisori si riferirebbe a detti atti. La richiedente fa rinvio, in merito, alle ordinanze emesse con rito sommario 11 ottobre 1973, cause riunite 160/73 R e 161/73 R, Miles Druce/Commissione (Racc. pag. 1049), e 16 marzo 1974, cause riunite 160/73 R II, 161/73 R II e 170/73 R II, Miles Druce/Commissione (Racc. pag. 281), nelle quali il giudice dell' urgenza ha concesso taluni provvedimenti provvisori concernenti una decisione futura della Commissione avente ad oggetto l' autorizzazione di un' operazione di concentrazione ai sensi dell' art. 66 del Trattato CECA.
19 La Commissione contesta la ricevibilità della domanda di provvedimenti d' urgenza. Essa rileva in via principale che l' atto di cui la richiedente domanda che venga sospesa l' esecuzione non è l' atto impugnato nel ricorso principale. Infatti nella domanda concernente quest' ultimo ricorso, la Sogecable chiederebbe al Tribunale di annullare la decisione della Commissione, contenuta nelle lettere datate 6 e 7 febbraio 1996, resa pubblica il giorno successivo con le dichiarazioni del portavoce del membro della Commissione incaricato delle questioni in materia di concorrenza. Viceversa, nel petitum della presente domanda di provvedimenti d' urgenza, la richiedente domanderebbe soltanto la sospensione della decisione contenuta nelle dichiarazioni 8 febbraio 1996.
20 In via subordinata la Commissione, sostenuta dalle intervenienti, deduce l' irricevibilità della domanda di provvedimenti d' urgenza per il suo collegamento al ricorso principale, esso stesso manifestamente irricevibile. Essa allega al riguardo che, contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, le lettere impugnate, datate 6 e 7 febbraio 1996, il cui contenuto è stato reso pubblico il giorno seguente dal portavoce del commissario incaricato della politica della concorrenza, non costituiscono, né insieme né separatamente, un atto definitivo della Commissione ai sensi della giurisprudenza citata dal richiedente. In particolare, la lettera del direttore generale della DG IV datata 6 febbraio non costituirebbe una presa di posizione definitiva di tale istituzione in merito alla natura dell' operazione di concentrazione Cablevisión, ma soltanto una comunicazione dei servizi della Commissione, i quali, in base alle informazioni a loro disposizione all' epoca, consigliavano alle parti di notificare l' operazione ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89. Solo dopo tale notificazione i servizi della Commissione potrebbero adottare una decisione definitiva, come previsto dagli artt. 6 e 8 del regolamento n. 4064/89.
21 Inoltre la resistente sottolinea che, nella fattispecie, l' obbligo di sospendere l' operazione non discende dalla suddetta presa di posizione dei servizi della Commissione, bensì piuttosto dall' art. 7 del regolamento n. 4064/89, il quale prevede l' obbligo per le imprese interessate di non realizzare l' operazione di concentrazione prima della sua notificazione alla Commissione, e ciò indipendentemente dalla qualifica che tale istituzione possa dare all' operazione stessa. Ne risulterebbe che i fatti della presente causa differirebbero da quelli di cui alla causa Cenemesa, richiamata dalla richiedente (sentenza Spagna/Commissione, già citata), in cui la Corte ha espressamente considerato produttivo di effetti giuridici l' atto della Commissione che qualificava taluni aiuti come nuovi, dato che l' obbligo di sospendere il versamento dell' aiuto non discendeva dal Trattato, bensì dall' atto della Commissione contenente tale qualifica. Ne consegue che la Commissione non avrebbe adottato nessuna decisione di sospensione dell' operazione di cui trattasi, ma che avrebbe soltanto segnalato, soprattutto nella comunicazione degli addebiti 29 marzo 1996, la possibilità di adottare una decisione del genere. La resistente ritiene quindi che, alla luce della sentenza IBM (sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639), anche se l' atto di cui trattasi può produrre una modificazione unilaterale del comportamento delle imprese interessate o delle imprese terze, esso non possa costituire oggetto di ricorso, non essendo produttivo di effetti giuridici diversi da quelli discendenti automaticamente dal regolamento n. 4064/89.
22 Per di più la Commissione afferma che il carattere provvisorio dell' atto non sarebbe posto in discussione né dal contenuto della lettera datata 7 febbraio 1996, inviata dal direttore generale della DG IV al presidente del tribunale della concorrenza spagnolo, la quale è una mera comunicazione indirizzata alle competenti autorità spagnole in materia di concorrenza, né dalle dichiarazioni del portavoce del membro della Commissione incaricato delle questioni in materia di concorrenza 8 febbraio 1996, le quali, limitandosi ad informare la stampa dell' attività istruttoria dei servizi della Commissione, non potrebbero trasformare in atto definitivo un atto preparatorio.
23 Infine, la Commissione pone in evidenza che la presente domanda di provvedimenti provvisori è comunque irricevibile, visto che mira in realtà ad ottenere la sospensione della procedura che la Commissione ha avviato in base agli artt. 4, 7, 8, 14 e 15 del regolamento n. 4064/89. Infatti, conformemente all' ordinanza del presidente del Tribunale 22 novembre 1995, causa T-395/94 R II, Atlantic Container e a./Commissione (Racc. pag. II-2893), le parti non sarebbero legittimate a far uso del diritto loro attribuito dagli artt. 185 e 186 del Trattato per chiedere la sospensione di una procedura in corso così come di una qualsiasi eventuale decisione definitiva adottata nell' ambito di una procedura del genere. Secondo la resistente, la possibilità di sospendere una procedura in corso, da un lato, le impedirebbe di esercitare le funzioni attribuitele nell' ambito dell' applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza e, dall' altro, comprometterebbe seriamente il sistema di ripartizione delle competenze stabilito dal Trattato.
24 Anche l' impresa interveniente Antena 3 TV si è espressa in tal senso. Secondo detta impresa la domanda di provvedimenti provvisori dovrebbe essere dichiarata irricevibile, in quanto mira in realtà ad ottenere una deroga all' obbligo di sospensione che discende da quello di notificazione. Infatti la Commissione sarebbe competente, da un lato, ad esaminare, nell' ambito di una procedura di tal genere, i provvedimenti provvisori richiesti dalle parti al fine di evitare che una o più imprese interessate da un' operazione di concentrazione subiscano un danno grave e, dall' altro, a pronunciarsi sull' esistenza di un' operazione soggetta all' obbligo di notificazione. Pertanto, chiedere al Tribunale la concessione di provvedimenti provvisori prima che la Commissione si sia pronunciata su un' eventuale domanda di dispensa dall' obbligo di sospensione o sull' esistenza di una concentrazione di dimensione comunitaria equivarrebbe a chiedere al Tribunale di esercitare un potere di natura amministrativa, la qual cosa violerebbe la ripartizione delle competenze tra le diverse istituzioni comunitarie.
Sull' urgenza
25 Per quanto concerne l' urgenza, la richiedente allega che, in considerazione dell' attuale situazione, che la vede accusata di due infrazioni gravi al diritto comunitario, vale a dire l' omessa notificazione e l' omessa sospensione dell' operazione di concentrazione Cablevisión, essa rischia di subire danni gravi e irreparabili. In primo luogo, la posizione assunta dalla Commissione in merito alla dimensione comunitaria dell' operazione di concentrazione Cablevisión lederebbe gravemente la sua reputazione, dato il grande risalto che detta decisione avrebbe avuto, segnatamente sulla stampa. In secondo luogo, la decisione impugnata nuocerebbe gravemente all' attività della Sogecable, dato che essa avrebbe comportato la paralisi immediata di importanti progetti e avrebbe fatto fallire l' ingresso di alcuni soci in una serie di società locali di telecomunicazione che si avvalgono dei servizi della Cablevisión. In terzo luogo, la minaccia della sospensione delle attività di detta impresa porrebbe quest' ultima nell' impossibilità di procacciarsi nuovi clienti. Ne discenderebbe che una decisione di tal genere le causerebbe svantaggi concorrenziali irreversibili sul mercato dei servizi nel settore della telecomunicazione via cavo. Infatti, in un mercato emergente, quale quello di cui alla fattispecie, l' eliminazione di un operatore può irrimediabilmente trasformare la struttura del mercato, compromettendo in tal modo la sua posizione concorrenziale.
26 La Commissione contesta l' esistenza dei danni gravi e irreparabili lamentati dalla richiedente. Quanto all' asserito danno non patrimoniale, rileva che in nessun documento pubblico essa ha addebitato alla richiedente le due infrazioni alle quali quest' ultima fa riferimento. Inoltre contesta che la Sogecable, quale persona giuridica, possa subire danni non patrimoniali e afferma che, comunque, gli asseriti danni potrebbero essere sempre risarciti mediante il versamento di un indennizzo, accompagnato dagli interessi di mora.
27 Inoltre, quanto agli altri danni lamentati dalla Sogecable, la resistente osserva che questa non ha dimostrato né l' esistenza né le conseguenze dell' asserito clima di incertezza. Nessun elemento proverebbe in particolare che l' atto impugnato abbia potuto impedire l' ingresso di soci in società locali. Per di più la richiedente non avrebbe dimostrato l' esistenza di un atto in cui la resistente abbia espresso l' intenzione di sospendere l' operazione di concentrazione Cablevisión e comunque, persino in caso di adozione di una decisione del genere, la richiedente potrebbe sempre domandare la sospensione dell' esecuzione di detto provvedimento.
28 Le imprese intervenienti condividono quest' ultima osservazione della Commissione. Esse aggiungono parimenti che, in realtà, la Cablevisión nonché le altre imprese partecipanti all' operazione di concentrazione di cui trattasi non avrebbero mai cessato di operare sul mercato spagnolo.
Sul fumus boni juris
29 Per quanto concerne il fumus boni juris, la richiedente deduce un unico motivo fondato sulla violazione dell' art. 5, n. 4, del regolamento n. 4064/89. Essa afferma che la Commissione ha qualificato l' operazione di concentrazione Cablevisión di dimensione comunitaria, ritenendo per errore la Sogecable un' impresa controllata congiuntamente dalle società Prisa e Canal Plus Francia.
30 Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente, solo la Prisa avrebbe il diritto di gestire gli affari della Sogecable, ai sensi dell' art. 5, n. 4, lett. b), quarto trattino, già citato. (...) (1). Ne discenderebbe che la Commissione non può, in base a mere presunzioni, applicare la suddetta disposizione del regolamento n. 4064/89.
31 La richiedente rileva in subordine che, pur ammettendo l' esistenza di un controllo congiunto sulla Sogecable da parte delle società Prisa e Canal Plus Francia, il volume d' affari di queste due imprese non potrebbero essere cumulati con quello della Sogecable al fine di dimostrare la dimensione comunitaria dell' operazione di concentrazione Cablevisión. Infatti, l' art. 5, n. 4, lett. b), quarto trattino, già citato, si applicherebbe solo nel caso in cui il controllo sia esercitato da una sola impresa, dato che il controllo congiunto dovrebbe essere preso in considerazione unicamente nei casi specificamente precisati dal legislatore. Sarebbe infondato l' argomento della Commissione, secondo il quale l' uso del plurale "quelle" (riferito ad "imprese") di cui all' art. 5, n. 4, lett. c), del regolamento n. 4064/89 autorizzerebbe a sommare il volume d' affari delle imprese che gestiscono congiuntamente le attività delle imprese interessate. Il punto c) concernerebbe infatti soltanto le imprese controllate da quella presa in considerazione ai fini di detto calcolo, ma non potrebbe estendersi alle imprese che controllano quest' ultima.
Giudizio del giudice dell' urgenza
32 Per valutare la ricevibilità e la fondatezza della presente domanda di provvedimenti provvisori occorre anzitutto precisarne i contenuti.
33 Nella sua istanza di provvedimenti d' urgenza la Sogecable chiede, in primo luogo, la "sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 8 febbraio 1996" e, in secondo luogo, l' adozione di "provvedimenti provvisori necessari affinché la Commissione non adotti nessun atto discendente dall' affermazione, operata in tale decisione, della propria competenza e, in particolare, affinché essa non adotti nessun atto o nessuna decisione (provvisoria, definitiva o cautelare) ai sensi degli artt. 8, 13, 14 e 15 del regolamento n. 4064/89 prima che il Tribunale si sia pronunciato sulla validità della decisione impugnata nell' ambito del procedimento principale".
34 Per quanto concerne la prima domanda, la richiedente ha precisato, in risposta ai quesiti ad essa rivolti in sede di audizione, che essa mira alla sospensione della decisione della Commissione contenuta al tempo stesso nelle lettere datate 6 e 7 febbraio 1996 e nelle affermazioni del portavoce riportate dal comunicato stampa dell' agenzia FECHA, datato 8 febbraio 1996. Detta decisione concernerebbe l' accertamento della dimensione comunitaria dell' operazione di concentrazione Cablevisión e, nel ricordare l' obbligo di notificazione, sottolineerebbe la possibile irrogazione di ammende e di penalità di mora.
35 Orbene, è giocoforza constatare che, di fatto, la sola decisione rilevante nella fattispecie è quella contenuta nella lettera datata 6 febbraio 1996, mediante la quale il direttore generale della DG IV ha comunicato alla società Canal Plus Spagna che i servizi della Commissione ritenevano, in base alle informazioni a loro disposizione, che l' operazione di concentrazione Cablevisión fosse di dimensione comunitaria e che dovesse pertanto essere oggetto della procedura di controllo di cui al regolamento n. 4064/89. Inoltre, il direttore generale ha ricordato alla società Canal Plus Spagna il suo obbligo di notificare tale operazione ai sensi dell' art. 4 del medesimo regolamento, nonché il potere della Commissione di infliggere ammende e penalità di mora, in particolare per omessa notificazione. Infatti, la lettera datata 7 febbraio 1996, mediante la quale il direttore generale ha informato le autorità spagnole del contenuto di quella indirizzata al richiedente, e le dichiarazioni del portavoce, il cui scopo sarebbe stato di chiarire ufficiosamente alla stampa la portata della suddetta decisione, appaiono, prima facie, atti di conferma della decisione 6 febbraio 1996, i quali, come tali, sono irrilevanti nell' ambito dell' esame della presente domanda di provvedimenti provvisori.
36 Dato che l' atto di cui la richiedente domanda la sospensione è la decisione 6 febbraio 1996 e che le imprese interessate hanno proceduto alla notificazione dell' operazione di concentrazione Cablevisión il 31 maggio 1996, occorre rilevare che la domanda di sospensione dell' esecuzione ha ad oggetto solo la decisione concernente l' assoggettamento di detta operazione alla procedura di controllo di cui al regolamento n. 4064/89.
37 Per quanto concerne la seconda domanda, dalle conclusioni dell' istanza di provvedimenti d' urgenza discende che la richiedente invoca l' intervento del giudice dell' urgenza affinché sia proibito alla Commissione, anche solo in via provvisoria, di far uso dei poteri ad essa riconosciuti dal regolamento n. 4064/89, concernenti l' adozione di atti e decisioni di natura provvisoria, cautelare o definitiva. Ne discende che tale domanda mira in realtà alla sospensione della procedura amministrativa di controllo cui è soggetta l' operazione di concentrazione Cablevisión. Di conseguenza, essa mira a conseguire lo stesso scopo della domanda vertente sulla sospensione della suddetta decisione 6 febbraio 1996.
38 Orbene, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se la decisione impugnata, pur essendo un atto di natura manifestamente preparatoria, produca effetti giuridici tali da ledere in modo grave e manifesto gli interessi della richiedente e da giustificare conseguentemente la ricevibilità tanto della domanda principale di annullamento quanto della presente istanza di provvedimenti d' urgenza (v., al riguardo, sentenza IBM/Commissione, già citata, punto 23), occorre esaminare se i provvedimenti richiesti, aventi lo scopo di sospendere la procedura amministrativa avviata dalla Commissione ai fini del controllo dell' operazione di concentrazione Cablevisión, siano conformi ai principi disciplinanti la ripartizione delle competenze tra le diverse istituzioni comunitarie.
39 Al riguardo occorre ricordare che il giudice comunitario è competente ad esercitare un controllo giurisdizionale sugli atti che la Commissione adotta in qualità di autorità amministrativa, ma non è legittimato a valutare questioni sulle quali detta istituzione non abbia ancora avuto modo di esprimersi. Un tale potere avrebbe infatti come conseguenza un' anticipazione dell' esame del merito e una confusione delle varie fasi dei due procedimenti, amministrativo e giudiziario, incompatibile con il sistema della ripartizione delle competenze fra la Commissione e il giudice comunitario, oltre che con l' esigenza della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo (v. sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 46).
40 Pertanto, in un' ipotesi quale quella di specie, il giudice dell' urgenza non può, in linea di principio, accogliere una domanda di provvedimenti provvisori che mira ad impedire alla Commissione di esercitare i suoi poteri istruttori e sanzionatori subito dopo l' avvio di una procedura amministrativa e addirittura prima che essa abbia adottato gli atti provvisori o definitivi, di cui si desidera evitare l' esecuzione. Infatti, adottando misure di tal genere il giudice dell' urgenza non si limiterebbe ad esercitare un controllo sulle attività dell' istituzione resistente, ma piuttosto si sostituirebbe a quest' ultima nell' esercizio di competenze di natura puramente amministrativa. Ne discende che, nella fattispecie, la richiedente non può, in forza degli artt. 185 e 186 del Trattato, chiedere che sia imposto all' istituzione resistente di sospendere l' esecuzione della decisione di avviare una procedura amministrativa, proibendole, anche solo in via provvisoria, di esercitare i poteri che le competono nell' ambito di una procedura di tal genere (v. ordinanze del presidente del Tribunale 6 dicembre 1989, causa T-131/89 R, Cosimex/Commissione, Racc. 1990, pag. II-1, punto 12, 14 dicembre 1993, causa T-543/93 R, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-1409, punto 24, e Atlantic e a./Commissione, già citata, punto 39).
41 Un diritto di tal genere potrebbe essere riconosciuto alla richiedente solo nel caso in cui tale domanda contenesse elementi tali da consentire al giudice dell' urgenza di accertare l' esistenza di circostanze eccezionali, giustificanti l' adozione dei provvedimenti richiesti (v., al riguardo, ordinanza del presidente del Tribunale 23 marzo 1992, cause riunite T-10/92 R, T-11/92 R, T-12/92 R, T-14/92 R e T-15/92 R, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-1571, punto 54).
42 Occorre al riguardo rilevare che, nella fattispecie, la richiedente non ha prodotto nessun elemento di prova il quale dimostri l' esistenza di circostanze eccezionali, che potrebbero giustificare l' adozione dei provvedimenti richiesti. La presente domanda di provvedimenti provvisori non può essere dichiarata ricevibile su tali basi.
43 Alla luce di quanto sin qui illustrato e senza che sia necessario analizzare la fondatezza della domanda di provvedimenti d' urgenza, occorre rilevare che i presupposti di diritto per la concessione dei provvedimenti richiesti non sono soddisfatti nella fattispecie e che, di conseguenza, la domanda dev' essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti d' urgenza è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 12 luglio 1996.
Full & Egal Universal Law Academy