Massima
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione, diretta ad uno Stato membro, di diniego dell'emanazione di misure di salvaguardia ex art. 379 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo - Natura giuridica - Impresa titolare di un brevetto depositato in uno Stato membro per un prodotto farmaceutico immesso in commercio in Spagna - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 173, quarto comma; Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, artt. 47 e 379)
2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione, diretta ad uno Stato membro, di diniego dell'emanazione di misure di salvaguardia ex art. 379 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo - Impresa titolare di un brevetto depositato in uno Stato membro per un prodotto farmaceutico immesso in commercio in Spagna - Appartenenza ad una cerchia ristretta di utilizzatori individualmente interessati - Insussistenza - Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 30, 36 e 173, quarto comma; Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, artt. 47 e 379)
3 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione, diretta ad uno Stato membro, di diniego dell'emanazione di misure di salvaguardia ex art. 379 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo - Impresa titolare di un brevetto depositato in uno Stato membro per un prodotto farmaceutico immesso in commercio in Spagna - Obbligo per la Commissione di sentire le imprese interessate prima di emanare la decisione - Insussistenza - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 173, quarto comma; Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, art. 379)
Massima
4 Una decisione della Commissione, diretta ad uno Stato membro, che neghi al medesimo l'autorizzazione ad emanare, ex art. 379 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, misure di salvaguardia volte ad impedire l'importazione sul proprio territorio di prodotti farmaceutici provenienti dalla Spagna, costituisce un atto di carattere normativo per le imprese interessate.
Non possono essere considerate come individualmente interessate da siffatte decisioni, alla luce dei criteri dettati dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, le imprese titolari di un brevetto depositato in uno Stato membro, relativo ad un prodotto farmaceutico immesso in commercio in Spagna successivamente all'adesione della medesima alla Comunità, ma a una data in cui il prodotto non poteva essere tutelato da brevetto in Spagna.
Infatti, la circostanza che la cessazione della situazione derivante dal periodo transitorio previsto all'art. 47 dell'Atto di adesione - in base al quale il titolare di un brevetto per un prodotto farmaceutico poteva invocare, sino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione nei nuovi Stati membri della brevettabilità di tale tipo di prodotti, il diritto attribuitogli dal brevetto medesimo al fine di impedire l'importazione e lo smercio di prodotti farmaceutici immessi in commercio, dal titolare medesimo o con il suo consenso, in Spagna o in Portogallo - produca conseguenze negative sulla situazione economica di tali imprese non costituisce elemento idoneo a contraddistinguerle, con riguardo alle decisioni impugnate, rispetto alla generalità degli operatori economici.
Peraltro, lo status - invocato da una delle imprese di cui trattasi - di parte in un procedimento nazionale all'origine di una sentenza della Corte pronunciata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, nel corso del quale vengano sollevate questioni connesse a quelle relative alla validità di un atto impugnato dinanzi al giudice comunitario, non costituisce elemento idoneo, di per sé, a contraddistinguere tale impresa con riguardo all'atto medesimo, atteso che qualsiasi altro operatore economico appartenente alla stessa categoria può proporre ricorso sollevando le stesse questioni dinanzi a un giudice nazionale.
5 Operatori che vendano prodotti farmaceutici in Spagna ed in altri Stati membri, ed i cui prodotti venduti in Spagna siano tutelati da brevetti in altri Stati membri, non appartengono ad una cerchia ristretta di operatori individualmente interessati, con riguardo ai criteri dettati dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, da decisioni della Commissione, dirette a Stati membri con cui venga loro negato di emanare, ai sensi dell'art. 379 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, misure di salvaguardia concernenti i prodotti di cui trattasi.
Infatti, affinché l'esistenza di un gruppo ristretto di operatori possa risultare pertinente quale elemento che contraddistingua gli operatori di cui trattasi con riguardo all'atto impugnato, occorre la sussistenza di tre requisiti cumulativi. In primo luogo, gli operatori devono trovarsi in una situazione che li contraddistingua rispetto a tutti gli altri operatori interessati dall'atto impugnato. In secondo luogo, il mutamento della loro situazione, elemento che li identifica in modo definitivo, definendo in tal modo il detto gruppo ristretto, deve essere riconducibile all'emanazione dell'atto impugnato. In terzo luogo, all'istituzione che ha emanato l'atto impugnato deve incombere l'obbligo di tenere conto, nell'emanazione dell'atto medesimo, della situazione particolare di tali operatori.
I detti tre requisiti non sussistono nella specie. Infatti, per quanto attiene al primo requisito, il fatto di appartenere ad un categoria limitata di fabbricanti di prodotti farmaceutici non costituisce, di per sé, elemento idoneo a contraddistinguere una situazione particolare degli operatori di cui trattasi rispetto agli altri produttori di prodotti farmaceutici della stessa categoria.
Per quanto attiene al secondo requisito, il mutamento della situazione di fatto in cui gli operatori si trovavano sino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'art. 47 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo non costituisce una conseguenza dell'adozione delle decisioni impugnate, bensì della scadenza del periodo transitorio medesimo e della conseguente applicazione degli artt. 30 e 36 del Trattato.
Per quanto attiene, infine, al terzo requisito, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione la particolare situazione di tali operatori, atteso che dall'emanazione di una decisione di diniego dell'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia non deriva un cambiamento improvviso delle condizioni del mercato né conseguono gli effetti perturbatori del mercato tipici di qualsiasi misura di salvaguardia.
6 I rapporti, sia diretti sia indiretti, intrattenuti con la Commissione dagli operatori che vendono prodotti farmaceutici in Spagna ed in altri Stati membri ed i cui prodotti venduti in Spagna siano tutelati da brevetti negli altri Stati membri, nonché la loro partecipazione al procedimento che ha condotto all'emanazione di decisioni della Commissione di diniego dell'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia ex art. 379 dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, non costituiscono elementi idonei a contraddistinguere tali operatori, con riguardo alle decisioni medesime, rispetto alla generalità degli operatori economici.
Infatti, la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all'emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all'atto di cui trattasi, solamente qualora siano state previste per tale soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria.
Orbene, nel contesto delle pertinenti disposizioni dell'Atto di adesione, non sussiste alcuna disposizione in forza della quale la Commissione sia tenuta, prima dell'emanazione delle decisioni di cui trattasi, a seguire una procedura nell'ambito della quale i soggetti della categoria di appartenenza degli operatori interessati possano legittimamente far valere loro eventuali diritti o essere sentiti.
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