Massima
Parole chiave
1 Procedura - Atto introduttivo - Requisiti di forma - Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
2 Ricorso per carenza - Presupposti di ricevibilità - Regolarità del procedimento precontenzioso - Messa in mora dell'istituzione - Formalità essenziale - Necessaria identità tra il ricorrente e la persona che ha sollecitato l'azione
(Trattato CE, art. 175, secondo comma)
Massima
3 Ai sensi degli artt. 19 dello Statuto CE della Corte e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al giudice comunitario di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa.
4 Un ricorso per accertamento di carenza, promosso ai sensi dell'art. 175 del Trattato, è ricevibile solo se il ricorrente ha ritualmente seguito la procedura precontenziosa espletando la formalità essenziale costituita dall'invito, ad agire, ai sensi del secondo comma di detto articolo, rivolto all'istituzione convenuta. D'altro canto un ricorso per carenza va presentato dalla stessa persona che ha formulato detto invito.
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