Massima
Parole chiave
1 Ricorso per risarcimento danni - Autonomia rispetto al ricorso d'annullamento - Limiti - Ricorso diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva - Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 173, 178 e 215, secondo comma)
2 Ricorso per risarcimento danni - Ricorso proposto avverso un atto privo di qualsiasi efficacia giuridica, in quanto meramente confermativo di una decisione precedentemente adottata - Irricevibilità - Atto configurante una nuova decisione - Criteri
(Trattato CE, artt. 178 e 215, secondo comma)
3 Procedura - Termini di ricorso - Carattere di ordine pubblico - Decadenza - Errore scusabile - Nozione
Massima
4 L'azione di risarcimento ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, è stata istituita come azione autonoma con una particolare funzione nell'ambito del sistema dei ricorsi, ragion per cui, in linea di principio, l'irricevibilità di un ricorso di annullamento non può comportare quella di un ricorso diretto al risarcimento del danno lamentato.
Tuttavia, se una parte può esperire un'azione di risarcimento senza che nessuna norma la obblighi a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che le ha arrecato il pregiudizio, ciò non le consente di aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale. L'irricevibilità della domanda di annullamento comporta pertanto quella della domanda di risarcimento quando il ricorso per il risarcimento del danno miri, in realtà, alla revoca di una decisione individuale diventata definitiva ovvero, in altri termini, di un atto o di una decisione che possa costituire oggetto di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica e contro il quale non sia stato tempestivamente proposto il ricorso.
Conseguentemente, è irricevibile il ricorso per risarcimento danni proposto da un operatore che non abbia esperito, entro i termini all'uopo previsti, l'azione di annullamento avverso una decisione con cui gli sia stato concesso un contributo finanziario comunitario considerato insufficiente dall'operatore medesimo e diretto ad ottenere la condanna dell'istituzione al versamento di un contributo supplementare, qualora il nesso di causalità tra gli elementi costitutivi della condotta illegittima contestata dal ricorrente all'istituzione ed il preteso pregiudizio si ricolleghi all'illegittimità della decisione stessa divenuta definitiva.
5 Un ricorso diretto al risarcimento di un danno derivante dall'illegittimità di un atto di un'istituzione è irricevibile qualora questo atto non sia produttivo di effetti giuridici. Ciò si verifica nel caso del diniego, da parte dell'istituzione, di procedere alla revisione di una decisione precedentemente emanata, dato che esso si limita a confermarla. Diversamente avviene, tuttavia, qualora tale diniego costituisca una decisione che modifichi in termini apprezzabili la situazione giuridica del ricorrente rispetto a quella derivante dalla decisione precedente, in quanto fondata su un elemento nuovo produttivo di effetti giuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi del ricorrente medesimo.
6 I termini di impugnazione, che sono di ordine pubblico, sono sottratti alla disponibilità sia delle parti che del giudice e la nozione di errore scusabile, che consente di derogarvi, va interpretata restrittivamente. Essa può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l'istituzione interessata abbia tenuto un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.
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