Massima
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Decisione della Commissione che inizia un procedimento antidumping - Atto preparatorio - Esistenza di un procedimento di trattamento dei problemi di dumping nell'ambito dell'Accordo di associazione CEE-Turchia - Irrilevanza
[Trattato CE, art. 173; Accordo di associazione CEE-Turchia, Protocollo addizionale, art. 47; regolamento (CE) del Consiglio n. 3283/94]
2 Ricorso per risarcimento danni - Ricorso proposto contro la Commissione per un atto privo di effetti giuridici - Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 178 e 215, secondo comma)
Massima
3 Costituiscono atti impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Quando si tratta di atti la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, costituiscono, in via di principio, atti impugnabili solamente i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale e la cui illegittimità potrebbe essere utilmente eccepita nell'ambito di un ricorso diretto contro quest'ultima.
A questo proposito, non può essere considerata, per la sua natura e i suoi effetti, impugnabile una decisione della Commissione che inizia un procedimento antidumping. Risulta infatti dalle disposizioni del regolamento antidumping di base n. 3283/94 che la Commissione ha il compito di svolgere indagini e di decidere, in base ai risultati di queste, di chiudere il procedimento o, invece, di proseguirlo, adottando misure provvisorie oppure proponendo al Consiglio l'adozione di misure definitive. Pertanto, l'atto con il quale essa dà inizio ad un procedimento antidumping deve considerarsi atto puramente preparatorio che non può incidere immediatamente e irrevocabilmente sulla situazione giuridica della ricorrente.
Non incide su tale natura preparatoria l'esistenza di un procedimento per il trattamento da parte del Consiglio di associazione dei problemi di dumping nell'ambito dell'accordo di Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia. Infatti, detto procedimento, previsto dall'art. 47 del Protocollo addizionale allegato a detto Accordo, non esclude l'applicazione degli strumenti di difesa commerciale istituiti dalla Comunità né è paralizzato dall'apertura di un procedimento antidumping da parte della Comunità stessa.
4 Un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di un danno derivante dall'asserita illegittimità di un atto di un'istituzione è irricevibile qualora tale atto non sia produttivo di effetti giuridici.
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