Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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1. Procedimento sommario ° Domanda presentata al Tribunale ° Parallela domanda di sospensione dell' esecuzione dello stesso atto presentata alla Corte ° Domanda dell' istituzione convenuta al presidente del Tribunale per ottenere la sospensione del procedimento sommario o la declinazione della sua competenza per la domanda di sospensione ° Rigetto
[Trattato CE, art. 185, Statuto CE della Corte di giustizia, art. 47, terzo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104; decisione del Consiglio 88/591, come modificata dalle decisioni 93/350 e 94/149]
2. Procedimento sommario ° Presupposti di ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori ° Ricevibilità del ricorso principale ° Irrilevanza ° Limiti
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Ponderazione degli interessi in gioco
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Decisione 96/239 relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l' encefalopatia spongiforme bovina ° Ponderazione degli interessi in gioco ° Preminenza assoluta spettante alla tutela della sanità pubblica rispetto a danni economici, anche se difficilmente riparabili
(Trattato CE, art. 185)
Massima
1. In mancanza di qualsiasi norma nello Statuto della Corte e nel regolamento di procedura del Tribunale che preveda tale possibilità, non può essere accolta una domanda mirante a che il presidente del Tribunale sospenda un procedimento sommario o declini la propria competenza in relazione a una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto quando la Corte è chiamata a conoscere di una domanda parallela diretta alla sospensione dell' esecuzione del medesimo atto.
La sospensione sarebbe, in linea di principio, incompatibile con la natura stessa e la finalità del tipo di azione rappresentata dal procedimento d' urgenza e rischierebbe di sminuire la tutela dei diritti procedurali e interessi legittimi del richiedente, mentre la declinazione della competenza violerebbe il principio dell' attribuzione delle competenze, che vieta al Tribunale, fuori dai casi esplicitamente previsti dallo Statuto, di declinare la propria competenza quando è competente a conoscere di una controversia in forza delle disposizioni applicabili della citata decisione 88/591.
2. La questione della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminata nell' ambito di un procedimento sommario, ma deve essere riservata all' esame del ricorso principale, a meno che questo appaia prima facie manifestamente irricevibile. Pronunciarsi sulla ricevibilità in fase di procedimento sommario, quando questa non sia prima facie totalmente esclusa, equivarrebbe infatti a pregiudicare la decisione del Tribunale sulla causa principale.
3. L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori va valutata rispetto alla necessità o meno di pronunciarsi provvisoriamente per evitare che il richiedente la sospensione dell' esecuzione di una decisione subisca un danno grave e irreparabile. Nell' ambito di questa valutazione, è competenza del giudice dell' urgenza accertare se l' eventuale annullamento della decisione da parte del Tribunale determini una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell' esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto.
4. Non può accogliersi una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 96/239, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l' encefalopatia spongiforme bovina. Infatti, oltre al fatto che gli argomenti presentati contro la decisione non giustificano prima facie la sospensione e che non è dimostrato il rischio per i richiedenti di subire danni gravi e irreparabili, la ponderazione degli interessi in gioco porta in ogni caso a riconoscere l' assoluta preminenza della tutela della sanità pubblica contro un rischio mortale, che non può essere escluso allo stato attuale delle conoscenza scientifiche, rispetto ai danni economici, anche se difficilmente riparabili, che possono derivare dall' applicazione della decisione e che i richiedenti possono far valere.
Parti
Nel procedimento T-76/96 R,
The National Farmers' Union, associazione di diritto inglese, con sede a Londra,
International Traders Ferry Ltd, società di diritto inglese, con sede a Tortola (Isole Vergini britanniche),
UK Genetics, società di diritto inglese, con sede a Narrowcombe, Islington, Newton Abbott (Regno Unito),
RS and EM Wright Ltd, società di diritto inglese, con sede a Mount Farm, Ashby de Launde, Lincoln (Regno Unito),
Prosper De Mulder Ltd, società di diritto inglese, con sede a Doncaster (Regno Unito),
rappresentate dai signori Stuart Isaacs, QC, e Clive Lewis, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, su incarico del signor Burges Salmon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d' Eich,
richiedenti,
sostenute da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor' s Departement, in qualità di agente, e del signor Karel Paul Lasok, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo nella sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dierk Boos, consigliere giuridico principale, Xavier Lewis e James Macdonald Flett, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 27 marzo 1996, 96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l' encefalopatia spongiforme bovina (GU L 78, pag. 47),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Da diverse relazioni e articoli scientifici depositati agli atti [v. in particolare la relazione dello Spongiform Ecephalopathy Advisory Committee (comitato consultivo sull' encefalopatia spongiforme bovina, in prosieguo: il "SEAC"), "Transmissible Spongiform Encephalopathies: A summary of Present Knowledge and Research", settembre 1994, in prosieguo: la "relazione del SEAC del 1994", nonché gli estratti delle riviste Nature, n. 380, del 28 marzo 1996, pag. 272-274, e The Lancet, n. 347, del 6 aprile 1996, pag. 921-925] risulta che le encefalopatie spongiformi trasmissibili sono un gruppo di malattie degenerative del cervello, caratterizzate dall' apparizione nel tessuto cerebrale di alterazioni che presentano al microscopio un aspetto spugnoso, e dalla presenza in tale tessuto, e talvolta in altri, di una forma anomala di una proteina ° la proteina del prione, secondo l' ipotesi dominante (The Lancet, pag. 916, Nature, pag. 273 e 274) ° denominata PrP (Proteina resistente alla Proteasi). L' esatta natura degli agenti infettivi all' origine delle encefalopatie spongiformi trasmissibili resta ancora sconosciuta (Nature, pag. 273). Queste malattie colpiscono molte specie animali, in particolare gli ovini ("scrapie" o trotto della pecora), i bovini, i gatti domestici e i visoni.
2 Per quanto riguarda l' uomo, secondo le stesse fonti, si osservano molteplici forme di encefalopatia spongiforme trasmissibili. Una di esse è la malattia di Creutzfeldt-Jacob, una malattia rara presente in tutto il mondo che si manifesta in particolare in soggetti di età superiore a 50 o 60 anni. Nell' 85% dei casi si tratta di una malattia sporadica. Il 14% dei casi presenta un carattere familiare. Meno dell' 1% dei casi deriva da una trasmissione accidentale da persona a persona nell' ambito di cure mediche o chirurgiche. Come nelle altre encefalopatie spongiformi trasmissibili, la malattia di Creutzfeldt-Jacob è causata da un "agente non convenzionale" che non provoca nessuna risposta immunitaria da parte dell' ospite ed è estremamente resistente alle cure fisiche e chimiche in grado di distruggere anche i batteri, le spore, i funghi e i virus più resistenti. Essa è caratterizzata da uno stato di demenza dalla rapida progressione e porta alla morte del paziente in genere da tre a sei mesi dopo l' apparizione dei primi sintomi. Ultimamente sono stati individuati nel Regno Unito dieci casi di una nuova varietà della malattia di Creutzfeldt-Jacob in pazienti più giovani e con segni clinici e neurologici atipici (The Lancet, pag. 921; v. infra, punto 9).
3 L' encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la "BSE"), detta malattia "della mucca pazza", è stata identificata per la prima volta nel Regno Unito nel 1986. Dal 1988, sono stati identificati più di 160 000 casi confermati di BSE nel bestiame britannico secondo le cifre fornite dal Regno Unito nella quarta relazione, datata 24 maggio 1996, comunicata alla Commissione in conformità all' art. 3 della decisione della Commissione 27 marzo 1996, 96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l' encefalopatia spongiforme bovina (GU L 78, pag. 47; in prosieguo: la "decisione") (allegato 9 alle osservazioni della Commissione). Casi sporadici di BSE sono stati dichiarati anche in Francia, Irlanda, Portogallo e Svizzera. La BSE, come le altre malattie di questo gruppo, è caratterizzata da un lunghissimo periodo di incubazione che dura più anni, durante il quale, allo stato attuale delle conoscenze, essa non può essere rilevata.
4 La BSE avrebbe origine dall' impiego per l' alimentazione di bovini di farine di carni e di ossa o di ovini o di bovini contenenti l' agente infettivo, che non erano state sottoposte a trattamento adeguato. Responsabili di questa situazione sarebbero le modificazioni apportate per ragioni commerciali ai procedimenti di fabbricazione alla fine degli anni '70 e nel corso degli anni '80 (The Lancet, pag. 915; relazione del SEAC del 1994, pag. 27). L' eventuale esistenza di altre vie di trasmissione della malattia è oggetto di discussione. A tutt' oggi la trasmissibilità verticale, attraverso la madre, o orizzontale, segnatamente attraverso contatti, è stata constatata soltanto per alcuni tipi di encefalopatie spongiformi trasmissibili, come la "scrapie" (relazione del SEAC del 1994, pag. 24, 29 e 30).
5 Per quanto riguarda la trasmissibilità o meno tra specie, numerosi indizi consentirebbero di ritenere che questi agenti derivano da ceppi geneticamente diversi che possono colpire diverse specie (relazione del SEAC del 1994, pag. 24).
6 Si è potuta dimostrare per via sperimentale la trasmissibilità di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili da una specie animale ad un' altra in casi determinati (v., in particolare, la relazione SEAC del 1994). Tuttavia non è dimostrata la trasmissibilità della BSE all' uomo e, secondo gli esperti, la sua conferma scientifica potrà eventualmente essere ottenuta solo tra parecchi mesi o, verosimilmente, diversi anni.
7 Tuttavia, l' ipotesi di una trasmissibilità dell' agente della malattia bovina alla specie umana è stata presa in considerazione in seguito all' identificazione della BSE nel Regno Unito. Sono allora state ivi emanate numerose misure preventive. In particolare, il "Ruminant Feed Ban", contenuto nel "Bovine Spongiforme Encephalopathy Order 1988" (SI 1988 n. 1039, modificato da SI 1991 n. 2246 e SI 1996 n. 962), vieta, dal luglio 1988, di impiegare nell' alimentazione dei ruminanti le proteine di ruminanti sospette di essere la fonte dell' infezione. Da allora, tale regolamentazione impone altresì l' obbligo di notificare qualsiasi caso sospetto e di abbattere qualsiasi bovino sospetto. Essa istituisce restrizioni alla circolazione di tali bovini e prevede controlli sulla distruzione delle carcasse di tali animali nonché l' obbligo di disinfettare i luoghi di lavorazione. D' altra parte, le "Bovine Offal (Prohibition) Regulations 1989" (SI 1989 n. 2061) vieta dal novembre 1989 la vendita o l' impiego negli alimenti destinati al consumo umano di talune frattaglie bovine specifiche (cervella, midollo spinale, milza, timo, tonsille e intestini) che possono contenere l' agente patogeno. Tale divieto è stato esteso alle teste di bovini (esclusa la lingua) con lo "Specified Bovine Order 1996" (SI 1996 n. 963).
8 Anche la Comunità ha adottato un certo numero di provvedimenti preventivi contro la BSE. Tra questi, la decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/474/CE, che stabilisce misure di protezione contro l' encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (GU L 194, pag. 96; in prosieguo: la "decisione 94/474"), come modificata da ultimo con la decisione della Commissione 18 luglio 1995, 95/287/CE (GU L 181, pag. 40), impone in particolare le seguenti misure:
° il divieto di esportare dal Regno Unito verso gli altri Stati membri bovini vivi di più di sei mesi di età e bovini vivi nati da vacche nelle quali sia sospettata o confermata la BSE;
° il divieto di esportare dal Regno Unito verso gli altri Stati membri le carni fresche di bovini a meno che non provengano da bovini di più di due anni e mezzo di età alla data dell' abbattimento o da bovini che nel Regno Unito hanno soggiornato esclusivamente in aziende dove non è stato confermato alcun caso di BSE nei sei anni precedenti o se si tratta di carne bovina fresca disossata sotto forma di muscolo, privata dei tessuti annessi, compresi i tessuti nervosi e linfatici apparenti;
° la creazione di un adeguato sistema di identificazione (marchiatura a freddo o tatuaggio) e di un sistema di certificazione che garantisca la conformità degli animali alle suddette prescrizioni.
Inoltre, la decisione della Commissione 14 maggio 1992, 92/290/CEE, recante misure di protezione contro l' encefalopatia spongiforme bovina per quanto riguarda gli embrioni di bovini nel Regno Unito (GU L 152, pag. 37; in prosieguo: la "decisione 92/290"), vieta in particolare l' esportazione dal Regno Unito verso altri Stati membri di embrioni di bovini provenienti da donatrici nate prima del 1988 o discendenti da femmine in cui è sospettata la BSE.
9 In tale situazione, il 20 marzo 1996 il Regno Unito ha informato la Commissione di aver adottato, in seguito al parere emesso lo stesso giorno dall' organismo indipendente incaricato di consigliare il governo, provvedimenti nazionali ulteriori che prevedevano, da un lato, il disossamento delle carcasse di bovini di più di 30 mesi presso stabilimenti autorizzati, nonché il divieto di vendere o utilizzare le rifilature per il consumo umano e, dall' altro, il divieto di utilizzare nell' alimentazione di qualsiasi animale d' allevamento farina di carne e di ossa proveniente da mammiferi. Il summenzionato parere parlava di dieci casi di una varietà sino allora sconosciuta della malattia di Creutzfeldt-Jacob, identificati dall' unità di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jacob di Edimburgo, in persone di età inferiore a 42 anni.
10 A questo punto, altri Stati membri decidevano di vietare l' importazione di bovini vivi e di carne bovina provenienti dal Regno Unito. Anche un certo numero di Stati terzi istituiva un tale divieto per i prodotti bovini provenienti, secondo i casi, dal Regno Unito o dall' Unione europea o, più raramente, da uno o più altri Stati membri (v. allegato 17 alle osservazioni della Commissione).
11 Secondo il suddetto parere del SEAC del 20 marzo 1996, "benché non esista alcuna prova diretta di un nesso, allo stato attuale dei dati disponibili e in assenza di qualsiasi alternativa credibile, la spiegazione attualmente più probabile è che questi casi sono legati ad una esposizione alla BSE prima dell' introduzione del divieto riguardante le frattaglie bovine specifiche del 1989. Questo è estremamente preoccupante". Secondo il SEAC, è troppo presto per prevedere il numero di casi che potrebbero eventualmente manifestarsi in futuro. Esso sottolinea che è necessario che le attuali misure di tutela della salute pubblica siano correttamente applicate e raccomanda un controllo costante che garantisca la completa asportazione del midollo spinale. Esso raccomanda inoltre, in particolare, che le carcasse di bovini di più di 30 mesi di età siano disossate in stabilimenti autorizzati controllati dal "Meat Hygiene Service" e che le rifilature siano classificate come frattaglie bovine specifiche, nonché il divieto di impiegare farina di carne e di ossa di mammiferi nell' alimentazione di tutti gli animali di allevamento. Esso conclude che, se vengono messe in pratica le suddette raccomandazioni, è ora probabile che il rischio connesso al consumo di carne bovina sia estremamente basso. Il SEAC conferma queste prime raccomandazioni in un secondo parere datato 24 marzo 1996. Esso indica che è impossibile una stima precisa del rischio a causa del gran numero di "incertezze interdipendenti riguardanti, in particolare, la portata della barriera tra la specie bovina e quella umana; l' assenza di dati sul grado di contaminazione in tutta una serie di tessuti bovini importanti, che sono al di sotto del livello rilevabile da parte degli attuali metodi di analisi; la distribuzione disomogenea della contaminazione nei tessuti; il tempo che trascorre prima della manifestazione del contagio durante il periodo di incubazione; la questione dell' esistenza o meno di una dose al di sotto della quale non esiste alcun rischio di contaminazione". Esso ripete le raccomandazioni riguardanti il divieto di utilizzare farine di ossa o di carne di ruminanti nell' alimentazione destinata agli animali di allevamento, compresi, precisa, i pesci e i cavalli. Esso raccomanda inoltre di non utilizzare tali farine come concimi su terreni cui possono avere accesso i ruminanti.
12 A seguito di tali informazioni, la Commissione ha consultato il comitato scientifico veterinario dell' Unione europea. Questo, sentita la relazione presentata dal dott. Will, capo dell' unità di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jacob di Edimburgo, ha emesso un parere in data 22 marzo 1996, nel quale conclude che non esiste attualmente alcuna prova della trasmissibilità della BSE all' uomo. Tuttavia, il comitato, ricordando di aver sempre considerato la possibilità di una tale trasmissibilità, riconosce la necessità di verificare l' adeguatezza, alla luce delle nuove informazioni, delle attuali misure comunitarie. Esso ritiene che le misure adottate dalla Commissione dal 1990 in seguito ai suoi pareri sono rilevanti per la riduzione del rischio di esposizione umana all' agente della BSE. Esso raccomanda peraltro che l' Unione europea adotti misure appropriate che tengano conto delle disposizioni adottate nel Regno Unito in seguito al citato parere del SEAC del 20 marzo 1996. Esso riconosce che il rischio di diffusione dell' agente della BSE può ancora essere ridotto escludendo dalla catena alimentare gli animali che più possono essere stati esposti al contagio e, conseguentemente, possono trasmetterlo. Esso aggiunge che, data l' importanza della malattia, qualsiasi misura pratica adottata dalla Comunità europea per fronteggiarne gli effetti e i rischi di trasmissione dev' essere accolta con favore. A tale parere è allegata la seguente dichiarazione del dott. Ring, membro del comitato: "sulla base dei dati scientifici limitati che si fondano solo sulla valutazione compiuta a partire da materiali provenienti da nove bovini, non possiamo essere certi che la carne bovina sotto forma di muscoli non costituisca un pericolo per quanto riguarda la trasmissione della patologia della BSE".
13 Il 27 marzo 1996, la Commissione ha emanato la decisione 96/239 che, all' art. 1, vieta, "in attesa di un esame globale della situazione", le esportazioni dal Regno Unito verso gli altri Stati membri e i paesi terzi di:
° bovini vivi, sperma o embrioni bovini;
° carne della specie bovina macellata nel Regno Unito;
° prodotti ottenuti da animali della specie bovina, macellati nel Regno Unito, che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, e prodotti destinati a essere impiegati in medicina, prodotti cosmetici e farmaceutici;
° farine di carni e di ossa provenienti da mammiferi.
14 La decisione è fondata sulla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29; in prosieguo: la "direttiva 90/425"), e successive modificazioni, e in particolare sul suo art. 10, nonché sulla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13; in prosieguo: la "direttiva 89/662"), e successive modificazioni, in particolare sul suo art. 9. I citati articoli di queste due direttive consentono alla Commissione, in presenza di "zoonosi, malattie o fenomeni che possono comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana", di adottare i provvedimenti necessari, secondo il procedimento del comitato veterinario permanente. Le stesse norme impongono alla Commissione di seguire l' evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, di modificare o di abrogare, in funzione di dette evoluzioni, le decisioni adottate.
15 Questa decisione è motivata come segue. La Commissione riferisce dapprima le misure supplementari adottate dal Regno Unito il 20 marzo 1996 in seguito alla pubblicazione di nuove informazioni circa la recente comparsa in tale paese di alcuni casi atipici della malattia di Creutzfeldt-Jacob, e la decisione di altri Stati membri di vietare l' introduzione nel loro territorio di bovini vivi e di carni bovine provenienti dal Regno Unito. Esso rileva che nell' attuale contesto non può escludersi l' esistenza del rischio di trasmissione della BSE all' uomo e che l' incertezza che ne deriva ha suscitato grandi preoccupazioni nei consumatori. Infine, per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi terzi, secondo la decisione esse devono essere ugualmente vietate, per evitare sviamenti di traffico commerciale.
16 Parallelamente, la Commissione e il Consiglio hanno adottato una serie di misure di sostegno connesse alla BSE, a favore del mercato delle carni bovine nella Comunità. Inoltre, le condizioni dell' intervento sono state significativamente ampliate. Talune misure di sostegno istituite riguardano più specificamente la situazione nel Regno Unito. Il regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 716, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, prevede infatti un programma di abbattimento e distruzione di bovini di età superiore a 30 mesi, finanziato per lo più dalla Comunità (GU L 99, pag. 14).
17 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale 21 maggio 1996, un' associazione professionale, la National Farmers' Union, e quattro società operanti nel settore dei prodotti bovini, l' International Traders Ferry Ltd (in prosieguo: la "International Traders Ferry"), la UK Genetics, la RS and EM Wright Ltd (in prosieguo: la "RS and EM Wright") nonché la Prosper De Mulder Ltd (in prosieguo: la "Prosper De Mulder") hanno chiesto l' annullamento della decisione della Commissione. Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 25 maggio 1996, le ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell' esecuzione di tale decisione, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE. Va rilevato che l' insieme delle ricorrenti, esclusa la Prosper De Mulder, ha altresì iniziato con altre imprese un' azione dinanzi alla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, contro i provvedimenti nazionali adottati in esecuzione della suddetta decisione della Commissione. Con ordinanza depositata nella cancelleria della Corte l' 8 maggio 1996, il detto giudice ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale, ai sensi dell' art. 177 del Trattato, sulla validità dell' art. 1 della citata decisione della Commissione (causa C-157/96).
18 Con atti introduttivi depositati successivamente nella cancelleria della Corte di giustizia il 23 e il 24 maggio 1996, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto rispettivamente la sospensione dell' esecuzione dell' art. 1 della decisione (causa C-180/96 R) e l' annullamento della decisione (causa C-180/96).
19 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 marzo 1996, la Commissione ha chiesto, ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto CE della Corte, la sospensione del procedimento principale nella causa T-76/96 sino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-180/96 e la sospensione del procedimento per provvedimenti urgenti nella causa T-76/96 R sino alla decisione sui provvedimenti urgenti della Corte nella causa C-180/96 R. La Commissione ha chiesto in subordine al Tribunale di declinare la propria competenza nelle cause T-76/96 e T-76/96 R affinché la Corte possa pronunciarsi su tali domande. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale 4 giugno 1996 le richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni sulle suddette domande della Commissione.
20 Nel frattempo le misure preventive imposte dalla decisione sono state mitigate dalla decisione della Commissione 11 giugno 1996, 96/362/CE, recante modifica della decisione 96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l' encefalopatia spongiforme bovina (GU L 139, pag. 17; in prosieguo: la "decisione 96/362"). Anche tale decisione è stata adottata "in attesa di un esame globale della situazione". La Commissione aveva preventivamente consultato il comitato scientifico veterinario, il comitato scientifico di cosmetologia, il comitato scientifico dell' alimentazione umana e il comitato per le specialità farmaceutiche. Sulla base delle informazioni supplementari fornite, la decisione 96/362 abroga sostanzialmente il divieto di esportazione dello sperma di bovini che il comitato scientifico veterinario aveva ritenuto, nel suo parere 26 aprile 1996, non presentare "alcun rischio di trasmissione della BSE". Per altri prodotti (essenzialmente la gelatina e il sego), essa subordina l' abrogazione del divieto di esportazione all' applicazione di taluni metodi di fabbricazione e all' esecuzione di controlli efficaci da parte del Regno Unito. Essa impone peraltro alla Commissione di effettuare ispezioni comunitarie soprattutto riguardo all' esecuzione di tali controlli ufficiali prima che possano riprendere le esportazioni di sego o di gelatina. Compete alla Commissione, dopo consultazione degli Stati membri, riuniti in seno al comitato veterinario permanente, fissare la data da stabilire per la ripresa delle spedizioni.
21 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 18 giugno 1996, il Regno Unito ha chiesto di intervenire a sostegno delle richiedenti nella causa T-76/96 R.
22 Nella causa T-76/96 R, il presidente del Tribunale ha deciso di ascoltare il 21 giugno 1996 le spiegazioni orali delle parti e le loro risposte alle domande. In tale udienza egli ha ammesso il Regno Unito ad intervenire nel procedimento sommario.
23 Nel corso dell' udienza, una delle richiedenti, la società Prosper De Mulder, produttrice di sego, ha dichiarato di ritirare l' istanza di provvedimenti urgenti in seguito all' adozione della citata decisione 96/362.
Conclusioni delle parti
24 Con l' istanza di provvedimenti urgenti le richiedenti chiedono:
° la sospensione dell' esecuzione della decisione sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale o fino alla pronuncia della Corte sulla questione pregiudiziale deferitale ex art. 177 del Trattato dalla High Cour of Justice, Queen' s Bench Division, l' 8 maggio 1996;
° ogni provvedimento diverso o ulteriore che il giudice dei provvedimenti urgenti ritenga adeguato;
° la condanna della Commissione alle spese del procedimento sommario.
Le richiedenti chiedono in subordine la sospensione parziale dell' esecuzione della decisione per quanto riguarda:
° le esportazioni verso paesi terzi;
° e/o tutti o alcuni dei seguenti prodotti: lo sperma di bovini, gli embrioni di bovini, i vitelli vivi di meno di sei mesi di età, la carne bovina fresca di animali di età inferiore a due anni e mezzo alla data della macellazione, il sego e la gelatina.
Le richiedenti hanno dichiarato in udienza di rinunciare alla domanda relativa all' esportazione di sperma in seguito all' adozione della decisione 96/362.
La Commissione chiede:
° il rigetto dell' istanza di provvedimenti provvisori;
° la condanna delle richiedenti alle spese.
In diritto
25 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o i provvedimenti urgenti necessari.
26 L' art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che una domanda di sospensione dell' esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l' atto di cui trattasi con un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo prevede che le domande relative agli altri provvedimenti provvisori contemplati dagli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi d' urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l' adozione del provvedimento urgente richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere un carattere urgente nel senso che non devono pregiudicare la decisione sul merito (v., da ultimo, l' ordinanza del presidente del Tribunale 3 giugno 1996, causa T-41/96 R, Bayer/Commissione, Racc. pag II-381, punto 13).
27 Nel presente caso, prima di affrontare l' esame della domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione, occorre pronunciarsi previamente sulla domanda della Commissione che chiede la sospensione del procedimento sommario o la declinazione della competenza del Tribunale per quanto riguarda la presente domanda di provvedimenti urgenti.
Sulla domanda tendente alla sospensione del procedimento o alla declinazione della competenza del Tribunale
Argomenti delle parti
28 La Commissione ha chiesto al Tribunale di sospendere il procedimento principale e il procedimento sommario nel presente caso (cause T-76/96 e T-76/96 R), ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto CE della Corte e degli artt. 77 e 78 del regolamento di procedura del Tribunale, sino a quando la Corte si sia pronunciata rispettivamente sul ricorso principale (causa C-180/96) e sulla domanda di provvedimenti provvisori (causa C-180/96 R) presentati dal Regno Unito per ottenere, rispettivamente, l' annullamento e la sospensione totale o parziale dello stesso atto di cui alle suddette domande pendenti dinanzi al Tribunale. In subordine, la Commissione ha invitato il Tribunale a declinare la propria competenza nelle cause T-76/96 e T-76/96 R ai sensi della citata norma dell' art. 47 dello Statuto CE della Corte e dell' art. 80 del regolamento di procedura del Tribunale.
29 Nelle loro osservazioni scritte in merito alle suddette domande della Commissione, le richiedenti hanno sottolineato la necessità di statuire con urgenza sulle loro domande di provvedimenti provvisori, tenuto conto del rischio di danno grave e irreparabile che esse corrono. Inoltre, le richiedenti possiederebbero un interesse legittimo a che i loro motivi e argomenti relativi all' incidenza della decisione sulla loro situazione siano esaminati e presi in considerazione indipendentemente dalla posizione del Regno Unito. Ritenendo che il Tribunale sia l' organo appropriato per procedere a tale esame, esse concludono per il rigetto della domanda di sospensione del procedimento o di declinazione della competenza di questo giudice.
30 In subordine, le richiedenti fanno notare che, se il Tribunale decidesse di non pronunciarsi immediatamente sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, occorrerebbe che declinasse la propria competenza e rimettesse gli atti alla Corte per consentirle di esaminare le loro argomentazioni e di pronunciarsi sulla loro domanda di provvedimenti provvisori.
Valutazione del giudice dell' urgenza
31 Occorre rilevare, in primo luogo, che lo Statuto CE della Corte e il regolamento di procedura del Tribunale non contengono nessuna norma specifica che preveda la possibilità per il Tribunale di sospendere un procedimento sommario o di declinare la propria competenza in relazione a una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto quando la Corte è chiamata a conoscere di una domanda parallela diretta alla sospensione dell' esecuzione del medesimo atto.
32 Il giudice dell' urgenza non può quindi accogliere la domanda di sospensione presentata dalla Commissione. L' adozione di un tale provvedimento è, in linea di principio, incompatibile con la natura stessa e la finalità del tipo di azione rappresentata dal procedimento d' urgenza. Nel caso specifico, mancando qualsiasi giustificazione particolare invocata dalla Commissione, la sospensione del presente procedimento contrasterebbe con il principio di buona amministrazione della giustizia. Al riguardo, occorre notare che le parti dispongono, in ogni caso, della possibilità di presentare un ricorso contro l' ordinanza emessa dal presidente del Tribunale in sede di procedimento sommario. Inoltre, la sospensione del procedimento sommario, procrastinando l' esame della domanda di provvedimenti provvisori presentata dalle richiedenti, rischierebbe di sminuire la tutela dei loro diritti procedurali e dei loro interessi legittimi. Infatti, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato, nonché dell' art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale, le richiedenti hanno, in talune condizioni, il diritto di chiedere in sede di procedimento sommario la sospensione dell' esecuzione di un atto del quale contestano la validità dinanzi al Tribunale. Orbene, nel caso di specie, le richiedenti fanno valere che i loro diritti e i loro interessi possono essere lesi in modo grave e irreversibile se non viene rapidamente sospesa l' esecuzione della decisione che è, peraltro, oggetto di una domanda d' annullamento dinanzi al Tribunale.
33 Per quanto riguarda la domanda della Commissione tendente alla declinazione della competenza del Tribunale in merito alla presente domanda di provvedimenti provvisori, neanch' essa può essere accolta dal presidente del Tribunale in mancanza di qualsiasi disposizione specifica che autorizzi il giudice dell' urgenza a declinare la propria competenza riguardo ad una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto quando la Corte è chiamata a conoscere di una domanda parallela tendente alla sospensione dell' esecuzione dello stesso atto. Infatti, in forza del principio dell' attribuzione delle competenze, il Tribunale, fuori dai casi esplicitamente previsti dallo Statuto, non può rinunciare a statuire quando è competente a conoscere di una controversia in forza delle disposizioni pertinenti della citata decisione 24 ottobre 1988, 88/591, e successive modificazioni. Orbene, l' art. 47, terzo comma, dello Statuto prevede solo la possibilità di una declinazione della competenza del Tribunale per quanto riguarda le domande d' annullamento. Esso non menziona le domande di provvedimenti provvisori.
34 Nel caso di specie, non avendo il Tribunale previamente deciso di declinare la propria competenza perché la Corte possa statuire sul ricorso principale tendente all' annullamento della decisione, presentato dalle richiedenti, non occorre esaminare l' incidenza di tale declinazione sulla determinazione del giudice competente a conoscere la correlata domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione.
35 Per tutte queste ragioni il giudice dei provvedimenti provvisori deve respingere la domanda tendente alla sospensione del procedimento o alla declinazione della competenza del Tribunale nella presente domanda di provvedimenti provvisori.
Sulla domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione
Argomenti delle parti
° Sulla ricevibilità del ricorso principale
36 Le richiedenti sostengono di essere perfettamente legittimate ad agire in quanto la decisione le riguarda direttamente e individualmente a causa delle loro caratteristiche proprie e di una situazione che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto. Esse invocano in particolare la sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501, punto 17). In particolare, la International Traders Ferry e la UK Genetics sono imprese operanti, rispettivamente, nel settore del trasporto dei vitelli verso altri Stati membri e in quello delle esportazioni di sperma e di embrioni di bovini dal Regno Unito. Inoltre, al momento dell' adozione della decisione, esse sarebbero state vincolate da contratti. Infine, la UK Genetics avrebbe partecipato alla negoziazione di protocolli sanitari in materia veterinaria con taluni paesi terzi allo scopo di ottenere l' autorizzazione di importarvi materiale genetico di bovini provenienti dal Regno Unito. La società RS and EM Wright, la cui attività consiste nell' esportazione di giovenche da grasso bianco, sarebbe a sua volta toccata individualmente dalla decisione stante la natura specializzata del suo prodotto destinato esclusivamente al mercato italiano e per il quale non esisterebbe mercato nel Regno Unito.
37 Per quanto riguarda la National Farmers Union, associazione professionale che rappresenta la maggioranza delle aziende agricole in Inghilterra e nel Galles, la decisione la riguarderebbe individualmente per due motivi. Da un lato, essa agirebbe per conto di taluni suoi membri a loro volta individualmente toccati dalla decisione. D' altro lato, essa possiederebbe un interesse proprio ad agire in quanto la decisione lederebbe la sua posizione di organo rappresentativo, riconosciuto dalle competenti autorità come organo consultivo incaricato di dibattere la preparazione di proposte relative alla prevenzione della BSE.
38 La Commissione, da parte sua, sostiene che il ricorso principale è manifestamente irricevibile. La decisione sarebbe un atto di portata generale che si applica in situazioni determinate in maniera oggettiva e produce i suoi effetti verso categorie di persone individuate in modo generale ed astratto. Nessuna delle richiedenti sarebbe lesa nella sua posizione giuridica per una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona e la individua in modo analogo a un destinatario.
° Sul fumus boni juris
39 Secondo le richiedenti, dai motivi della decisione risulta chiaramente che essa non mira a garantire una protezione contro un grave pericolo per la salute animale o umana, ma a rimediare alle "grandi preoccupazioni nei consumatori" derivanti dall' incertezza relativa al rischio di trasmissione della BSE all' uomo. Tale interpretazione nel contenuto della decisione sarebbe confermato dall' analisi del contesto in cui è stata adottata.
40 Infatti, le nuove informazioni all' origine dell' adozione delle decisioni, comunicate dal Regno Unito il 20 marzo 1996, si riferirebbero alla comparsa di dieci casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob, la cui spiegazione più probabile, secondo il parere del SEAC, consiste nell' esposizione all' agente della BSE prima dell' introduzione del divieto relativo alle frattaglie bovine specifiche da parte delle menzionate Bovine Offal (Prohibition) Regulations, del 1989. Orbene, i provvedimenti necessari per assicurare la protezione della salute pubblica contro questo rischio sarebbero già stati istituiti, in particolare dalle decisioni 94/474 e 92/290, nonché dalla decisione della Commissione 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l' encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (GU L 172, pag. 23), che impone agli Stati membri di vietare l' impiego di proteine derivate da fibre di mammiferi nell' alimentazione dei ruminanti. A differenza delle precedenti decisioni, la 96/239 rappresenterebbe, secondo le parole del comunicato stampa diffuso dalla Commissione lo stesso giorno (allegato 14 al ricorso principale), una prima misura destinata a stabilizzare la situazione e a rassicurare i consumatori sull' innocuità della carne bovina al fine di salvaguardare il settore produttivo europeo sia sul piano interno che internazionale. Tale comunicato stampa farebbe inoltre riferimento alle dichiarazioni del commissario incaricato dell' agricoltura e dello sviluppo rurale secondo cui, ammettendo anche l' esistenza di un nesso tra la BSE e la malattia di Creutzfeldt-Jacob, sembra provato che il rischio per la salute umana è stato eliminato, o quantomeno, ridotto a livello minimo dopo il divieto relativo alle frattaglie bovine specifiche nel 1989.
41 In tale situazione, le richiedenti sostengono in primo luogo che l' istituzione resistente era incompetente ad adottare la decisione. Le direttive 90/425 e 89/662 la autorizzerebbero solo ad adottare provvedimenti destinati a garantire la protezione contro un rischio grave per gli animali o la salute umana e, allo stesso tempo, necessari a questo scopo. Esse inoltre non le attribuirebbero in alcun caso il potere di imporre un divieto di esportazione da uno Stato membro verso paesi terzi.
42 In secondo luogo, la decisione sarebbe viziata da sviamento di potere in quanto, contrariamente alle finalità perseguite dalle due direttive in parola su cui fonda, il suo oggetto principale non sarebbe garantire la protezione contro un rischio grave per la salute pubblica, ma rassicurare i consumatori per motivi economici.
43 In terzo luogo, la decisione violerebbe il principio di proporzionalità. Essa non sarebbe né necessaria né appropriata per calmare le inquietudini dei consumatori o tutelare la salute umana, se fosse questo l' obiettivo effettivamente perseguito dall' atto impugnato, cosa che le richiedenti contestano.
44 Sotto quest' ultimo aspetto, sarebbero infatti sufficienti le misure preventive di tutela della salute animale e umana adottate in precedenza sia dal Regno Unito che dalla Commissione. Le nuove informazioni trasmesse dal Regno Unito il 20 marzo 1996 non rivelerebbero alcun aumento del rischio legato al consumo di carne bovina o di prodotti bovini che non fosse già stato preso in esame all' adozione delle precedenti misure preventive, fondate sull' ipotesi di un rischio di trasmissione dalla BSE all' uomo. Il comitato scientifico veterinario avrebbe affermato al riguardo, nel citato parere 22 marzo 1996, che non esiste alcuna certezza per quanto riguarda la trasmissione della BSE all' uomo. Esso avrebbe insistito sull' importanza delle misure già in vigore per ridurre il rischio di esposizione umana all' agente di questa malattia e avrebbe raccomandato un breve elenco di miglioramenti. La decisione sarebbe quindi priva di qualsiasi base scientifica. In udienza le richiedenti hanno fatto osservare in particolare che, a prescindere dall' efficacia delle misure preventive istituite prima dell' adozione della decisione, il passo compiuto da questa decisione, imponendo misure tanto radicali rispetto a quelle preventive precedenti, manca di qualsiasi giustificazione logica. Tale analisi sarebbe peraltro confermata dal fatto che la Commissione non ha ritenuto necessario né adottare misure concernenti i prodotti esportati dal Regno Unito prima dell' entrata in vigore della decisione né estendere il divieto di esportare agli altri Stati membri, come la Francia, in cui sono stati identificati taluni casi di BSE.
45 Inoltre, la decisione, avrebbe un carattere manifestamente sproporzionato, tenuto conto, da un lato, del grave danno che essa reca al principio della libera circolazione e dell' unità del mercato e, d' altro lato, delle conseguenze economiche e sociali catastrofiche nel settore delle carni bovine nel Regno Unito, giacché la Commissione disponeva di soluzioni alternative appropriate, meno restrittive, quali un sistema di certificazione e/o obbligo di etichettatura che consentisse di garantire che la carne o i vitelli provenivano da mandrie indenni dalla BSE e che il bestiame aveva ricevuto un' alimentazione priva di proteine animali.
46 Per quanto riguarda in particolare il divieto di esportazione verso i paesi terzi, la Commissione non avrebbe avanzato alcun elemento di prova tale da dimostrare che le dimensioni del paventato sviamento di traffico commerciale sarebbero state tali da giustificare l' adozione della misura contestata. I rischi di frode invocati dall' istituzione resistente potrebbero essere contrastati da un provvedimento più adeguato e meno restrittivo consistente nel divieto di reimportazione nell' Unione europea associato a un adeguato sistema di certificazione.
47 Tenuto conto di tutte queste considerazioni, le richiedenti sostengono, in subordine, che la decisione è sproporzionata almeno per quanto riguarda il divieto di esportare i prodotti in questione in paesi terzi e il divieto di esportare in altri Stati membri taluni di questi prodotti come gli embrioni di bovini, i vitelli vivi di meno di sei mesi, la carne fresca di bovini macellati a meno di due anni e mezzo di età, il sego e la gelatina.
48 In risposta ad una questione posta loro in udienza, le richiedenti hanno fatto osservare che, contrariamente alla tesi della Commissione, in tale situazione la richiesta sospensione dell' esecuzione non pregiudicherebbe la decisione del Tribunale sulla causa principale. Infatti, il togliere l' embargo durante il procedimento principale non comporterebbe alcun rischio di danno grave e irreparabile.
49 Il Regno Unito ha sottoscritto, nelle osservazioni orali presentate all' udienza, i motivi e gli argomenti sviluppati dalle richiedenti. Esso ha insistito sul carattere adeguato e sufficiente delle misure sia nazionali che comunitarie già in vigore prima dell' adozione della decisione. La loro applicazione avrebbe comportato una riduzione significativa dei casi di BSE nel Regno Unito. Tali misure sarebbero state approvate dal forum veterinario internazionale dell' organizzazione mondiale della sanità e dall' ufficio internazionale delle epizoozie, che, nei loro pareri, rispettivamente del 3 aprile e del 12 maggio 1996, non avrebbero preconizzato misure supplementari. La decisione, priva di qualsiasi giustificazione scientifica, perseguirebbe un obiettivo puramente economico, ossia il ristabilimento della fiducia dei consumatori.
50 Il governo del Regno Unito ha respinto in particolare l' argomento della Commissione secondo cui la decisione non mirerebbe essenzialmente a instaurare un divieto di esportare, ma a introdurre una misura di confinamento. Tale misura non sarebbe giustificata dato che la BSE si trasmette ai bovini attraverso l' ingestione di alimenti infetti. Non esisterebbe alcuna prova scientifica della trasmissione di tale malattia da un animale all' altro. Al contrario, l' ipotesi di una non trasmissibilità verticale o orizzontale sarebbe corroborata dalla spettacolare diminuzione dei casi di BSE manifestatisi dopo il divieto di impiegare proteine animali nell' alimentazione destinata ai bovini a partire dal 1988.
51 La questione della protezione contro la BSE presenterebbe quindi un carattere puramente storico, in quanto la fonte dell' infezione sarebbe stata eliminata. Gli oltre 500 controlli ufficiali effettuati ogni mese e le recenti ispezioni in loco riguardanti gli alimenti destinati agli animali d' allevamento e i loro luoghi di conservazione non avrebbero rivelato alcuna infrazione, eccettuato un solo caso particolare. Inoltre, dal 1990 il Regno Unito avrebbe messo in pratica misure destinate a identificare i bovini e a determinare se sono nati da una madre sospetta di essere infettata dalla BSE o se sono stati in contatto con una mandria in cui si sono manifestati casi di BSE. In questa situazione, gli animali o i prodotti per cui la decisione istituisce un divieto di esportazione non presenterebbero alcun rischio inaccettabile per la salute pubblica. Il Regno Unito ricorda al riguardo che un prodotto dev' essere considerato sicuro se il rischio è scarso o accettato, come nel caso del latte fresco.
52 La Commissione, da parte sua, fa osservare preliminarmente che, al contrario di quanto sostenuto dalle richiedenti, i divieti di esportazione imposti dalla decisione sono chiaramente definiti provvedimenti urgenti a carattere temporaneo e destinati a essere riesaminati, in particolare in base a ulteriori provvedimenti che il Regno Unito deve adottare. In tale situazione, la richiesta sospensione dell' esecuzione pregiudicherebbe la decisione del Tribunale sulla causa principale.
53 Peraltro, la decisione impugnata non travalicherebbe le competenze della Commissione, non sarebbe viziata di alcun sviamento di potere e sarebbe conforme al principio di proporzionalità. La Commissione spiega, innanzi tutto, che la decisione attua una politica di confinamento che la comunità scientifica considera in tutto il mondo una risposta legittima e necessaria alle malattie pericolose, per consentire il loro sradicamento. Tale obiettivo di tutela della salute pubblica rientrerebbe nella prospettiva della realizzazione del mercato unico, conformemente agli obiettivi definiti dalla direttiva che costituiscono la base giuridica della decisione.
54 Nel caso di specie, le nuove informazioni comunicate dal Regno Unito il 20 marzo 1996, rivelerebbero l' esistenza di un rischio grave per la salute umana ai sensi delle direttive suddette. Mentre le misure precedentemente adottate dal Regno Unito e dalla Comunità si basavano sulla semplice ipotesi di una trasmissione della BSE all' uomo, il parere del SEAC indicherebbe per la prima volta che i dieci casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob identificati erano molto probabilmente legati ad un' esposizione all' agente della BSE prima dell' introduzione del divieto relativo alle frattaglie specifiche nel 1989.
55 In udienza, la Commissione ha sottolineato la difficoltà di identificare i bovini, data la lunghezza del periodo di incubazione della malattia e gli spostamenti degli animali da un allevamento all' altro, che sono prassi frequente. Infatti, un caso di BSE scoperto in un allevamento potrebbe essere stato contratto in un altro attraverso l' ingestione di mangime infetto, il che significherebbe che tutti gli animali di questo secondo allevamento sono stati esposti al rischio di infezione. Inoltre, anche se i 160 000 casi di BSE identificati dal 1988 nel Regno Unito si spiegano in maggioranza con l' impiego di proteine animali nel mangime destinato ai bovini, non è possibile, allo stato attuale delle cognizioni scientifiche, escludere altri modi di trasmissione. In particolare, rimarrebbe aperta la questione della trasmissione materna e quella della trasmissione orizzontale della BSE. Questa sarebbe oggetto di un esame e di uno studio scientifico permanenti da parte delle autorità competenti. La possibilità di abrogare il divieto per taluni prodotti, come i vitelli vivi di meno 6 mesi di età, gli embrioni o talune carni bovine fresche, potrebbe essere presa in considerazione seriamente soltanto in base ai risultati di tale esame e dopo che i meccanismi messi in opera per questo scopo abbiano avuto la possibilità di funzionare.
56 Per quanto riguarda l' estensione del divieto all' esportazione verso paesi terzi, questa sarebbe indispensabile per la politica di confinamento perseguita dalla decisione. Essa sarebbe giustificata dal rischio di frodi e dall' impossibilità di garantire il rispetto di metodi di fabbricazione appropriati per quanto riguarda i prodotti derivati importati nella Comunità.
57 In questa situazione, tenuto conto del rischio di esposizione alla BSE, che è molto probabilmente trasmissibile all' uomo, e della gravità della malattia di Creutzfeldt-Jacob, la decisione sarebbe conforme al principio di proporzionalità.
° Sull' urgenza
58 Le richiedenti osservano che la decisione è senza precedenti. Da un lato, essa sarebbe presentata come provvedimento urgente, ma, dall' altro, essa sarebbe illimitata nel tempo, si riferirebbe a tutti i prodotti del settore produttivo bovino e comporterebbe la sospensione di tutte le esportazioni di tali prodotti dal Regno Unito.
59 Senza una sospensione dell' esecuzione della decisione, talune delle richiedenti scomparirebbero dal mercato. Ciò avverrebbe per la International Traders Ferry, per la quale l' attività di esportazione di vitelli costituisce l' 80% del fatturato. Dall' adozione della decisione, questa società non avrebbe ottenuto alcun ricavo e le sue banche le avrebbero rifiutato qualsiasi sostegno finanziario supplementare a causa di tale decisione. Essa sarebbe stata obbligata a cessare di retribuire i dipendenti e non sarebbe più in grado di far fronte alle spese generali se non per un periodo limitato di 3-6 mesi. Anche la società RS and EM Wright, per la quale l' esportazione di giovenche da grasso bianco in Italia costituisce il 94% delle attività, avrebbe perso il 94% dei ricavi in seguito all' applicazione della decisione.
60 La UK Genetics, da parte sua, sarebbe obbligata a cessare una parte significativa delle sue attività e perderebbe irrimediabilmente le sue quote di mercato. Essa aveva sviluppato un commercio di esportazione di sperma e di embrioni di bovini verso gli Stati Uniti d' America, il Brasile, il Cile, il Sudafrica, la Nuova Zelanda, la Thailandia e la Corea, che costituiva il 38% del suo fatturato nell' anno precedente all' aprile 1995 e il 24% nell' anno successivo.
61 La National Farmers' Union, per parte sua, subirebbe un danno grave e irreparabile per la minaccia che la decisione fa pesare sul lavoro e i mezzi di sostentamento dei suoi membri.
62 Le richiedenti hanno precisato in udienza che nella stima del danno avevano tenuto conto delle misure di sostegno comunitarie o nazionali attuate nel settore della produzione bovina. Peraltro, molte di esse, come l' International Traders Ferry, non avrebbero goduto di nessuna di queste misure.
63 Secondo la Commissione, le richiedenti non hanno dimostrato l' esistenza di un rischio di un danno grave e irreparabile derivante dalla decisione, in caso di rigetto della loro domanda di sospensione dell' esecuzione. In primo luogo, esse non avrebbero preso in considerazione tutta la gamma di misure di sostegno al mercato e altre misure di sostegno decise dalla Commissione o dal Consiglio per fronteggiare la situazione di crisi provocata dal parere del SEAC. La Commissione ha precisato in udienza che per il bilancio comunitario queste misure rappresenteranno uno sforzo supplementare di circa 1,5 miliardi di ECU nel 1996 e 1 miliardo di ECU nel 1997. In secondo luogo, i richiesti provvedimenti provvisori non ristabilirebbero la fiducia dei consumatori, messa alla prova dal parere del SEAC e non dalla decisione. Questi non avrebbero quindi un grande effetto pratico sul danno allegato dalle richiedenti. In terzo luogo, il danno dedotto non sarebbe grave e irreparabile. Esso avrebbe natura finanziaria e deriverebbe da un rischio commerciale accettato da operatori che erano già al corrente del problema della BSE.
° Sulla ponderazione degli interessi in gioco
64 Le richiedenti, sostenute dal Regno Unito, deducono che la sospensione dell' esecuzione totale o parziale della decisione non comporterebbe nessun rischio per gli animali e la salute pubblica, già tutelate dalle misure attuate dal Regno Unito e dalla Comunità prima dell' adozione della decisione. Al contrario, talune delle richiedenti rischierebbero di essere eliminate dal mercato in caso di rigetto della presente domanda di provvedimenti urgenti.
65 La Commissione rileva che, anche ammettendo che le richiedenti rischino di subire un danno grave e irreparabile, cosa che essa contesta, occorre tener conto della natura del danno che rischiano di subire non solo tutte le parti, ma anche i terzi, e della probabilità del suo verificarsi. La tutela della salute pubblica sarebbe di per sé prevalente sugli interessi commerciali invocati dalle richiedenti. Inoltre, tenuto conto della gravità della malattia di Creutzfeldt-Jacob, i cui recenti casi sono molto probabilmente legati a un' esposizione alla BSE, e delle dimensioni della popolazione della Comunità esposta al rischio di contrarre tale malattia, la ponderazione degli interessi porterebbe manifestamente a favorire il mantenimento delle impugnate misure urgenti.
Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti
° Sull' oggetto della domanda di sospensione dell' esecuzione
66 Tenuto conto del contesto normativo in cui si iscrive la decisione (v. supra, punto 8) e della modifica di tale decisione da parte della decisione 96/362 (v. supra, punto 20), occorre precisare qual è in pratica il preciso oggetto della presente domanda di provvedimenti provvisori, prima di esaminare se esistono le condizioni per la loro emanazione.
67 Per quanto attiene, innanzi tutto, all' incidenza della decisione 11 giugno 1996, questa ha avuto finora l' unico effetto di eliminare il divieto di esportazione di uno dei prodotti contemplati dalla decisione, ossia lo sperma di bovini. La Commissione ha confermato in udienza, rispondendo ad una domanda, che il divieto di esportazione continua ad applicarsi attualmente per il sego e la gelatina, in quanto non sono ancora stati attuati i controlli ai quali è condizionata la soppressione del divieto. Le richiedenti hanno peraltro dichiarato in udienza che l' adozione di questa decisione di modifica non aveva alcuna incidenza sulle loro conclusioni nell' ambito del procedimento sommario, relativamente all' insieme dei prodotti contemplati dalla decisione impugnata, a parte lo sperma di bovini.
68 Ne discende che, al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione nelle osservazioni scritte, la presente domanda di sospensione dell' esecuzione non è rimasta priva di oggetto per quanto riguarda il divieto di esportazione del sego e della gelatina, non essendo state adottate le misure cui è condizionata l' eliminazione di tale divieto.
69 Per quanto riguarda, in seguito, la delimitazione dell' oggetto della presente domanda nel contesto giuridico dei provvedimenti comunitari preventivi istituiti dalla Comunità per fronteggiare i rischi connessi alla BSE prima dell' adozione della decisione, risulta chiaramente dalla domanda di provvedimenti provvisori che le richiedenti si limitano a sollecitare la sospensione dell' esecuzione delle nuove misure di divieto di esportazione introdotte dalla decisione. Ad ogni modo, esse non potrebbero, nel caso di specie, rimettere in questione il regime comunitario istituito precedentemente (v. supra, punto 8).
° Sulle condizioni per la concessione della sospensione dell' esecuzione
70 Nel caso di specie, compete al giudice dell' urgenza verificare se sussistono le tre condizioni fondamentali per la concessione della sospensione dell' esecuzione, senza che occorra esaminare preventivamente il problema della ricevibilità del ricorso principale. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, tale problema non deve, in linea di principio, essere esaminato nell' ambito di un procedimento sommario, ma deve essere riservato all' esame del ricorso principale, a meno che questo appaia prima facie manifestamente irricevibile. Pronunciarsi sulla ricevibilità in sede di procedimento sommario, quando questa non sia prima facie totalmente esclusa, equivarrebbe infatti a pregiudicare la decisione del Tribunale sulla causa principale (v. ordinanza del presidente della Corte 10 agosto 1987, causa 209/87 R, EISA/Commissione, Racc. pag. 3453, punto 10, e le ordinanze del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 27, e 22 dicembre 1995, causa T-219/95 R, Danielsson e a./Commissione, Racc. pag. II-3051, punto 58).
71 Nel presente caso, tenuto conto delle circostanze della causa e degli argomenti presentati dalle parti, la valutazione della ricevibilità del ricorso d' annullamento richiede un esame più approfondito che compete al Tribunale in fase di merito, e che il giudice dell' urgenza non può svolgere nella sua valutazione sommaria senza pregiudicare la decisione nel merito.
° Sul fumus boni juris
72 Dopo queste osservazioni preliminari, occorre verificare, in primo luogo, se i tre motivi dedotti dalle richiedenti, attinenti relativamente all' incompetenza della Commissione, allo sviamento di potere e alla violazione del principio di proporzionalità, giustifichino a prima vista la concessione della richiesta sospensione dell' esecuzione.
73 I primi due motivi si fondano sostanzialmente sulla premessa che la decisione persegua una finalità puramente economica, ossia il ristabilimento della fiducia dei consumatori nel settore della produzione bovina dell' Unione europea. Una finalità del genere non rientrerebbe negli obiettivi definiti dalle direttive 90/425 e 89/662, che consentirebbero alla Commissione di adottare unicamente provvedimenti destinati a tutelare la salute pubblica nel campo degli scambi intracomunitari.
74 Tale argomentazione si fonda su un' interpretazione a prima vista erronea o troppo restrittiva, da un parte, degli obiettivi della decisione e, d' altra parte, della finalità e della portata delle citate direttive 90/425 e 89/662.
75 Le suddette direttive, che costituiscono la base giuridica della decisione, sono state adottate dal Consiglio in forza dell' art. 43 del Trattato che, al n. 3, lo autorizza a emanare regolamenti o direttive e a prendere decisioni in merito all' elaborazione e all' attuazione della politica agricola comune. Esse prevedono un certo numero di disposizioni relative ai controlli veterinari diretti a garantire la tutela della salute pubblica e animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato comune. Tali direttive dimostrano che le preoccupazioni connesse alla tutela della salute pubblica fanno parte integrante della politica agricola comune. Al riguardo, è vero che l' instaurazione effettiva di un mercato unico presuppone la creazione di garanzie sufficienti in materia di tutela della salute pubblica e della salute animale, come ha sottolineato in udienza la Commissione invocando i 'considerando' delle direttive suddette (v., in particolare, il terzo e il sesto 'considerando' della direttiva 90/425). Tuttavia, la cura degli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica non è solo legata alla necessità concreta di accrescere o, nel caso specifico, di ristabilire la fiducia dei consumatori al fine di consentire un funzionamento normale del mercato. Essa si fonda essenzialmente su esigenze superiori connesse alla tutela dei diritti delle persone, che sottendono tutto l' ordinamento comunitario. La tutela della salute pubblica, peraltro, fa parte espressamente degli obiettivi definiti dal Trattato, che proclama, in particolare all' art. 129, n. 1, che la Comunità contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e che le esigenze di protezione della salute costituiscono la componente delle altre politiche della Comunità. Nell' attuazione del principio della libera circolazione delle merci, le istituzioni comunitarie devono quindi tener conto delle esigenze connesse in particolare alla tutela della salute e della vita umana, il che può eventualmente comportare l' adozione di provvedimenti appropriati per garantire un' adeguata tutela della salute pubblica.
76 In questa ottica, l' art. 10 della direttiva 90/425 e l' art. 9 della direttiva 89/662 obbligano ogni Stato membro a segnalare immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione il manifestarsi di qualsiasi zoonosi, malattia o fenomeno che possa costituire un rischio per gli animali o la salute umana, e autorizzano gli Stati membri e la Commissione ad adottare provvedimenti cautelari in attesa delle misure che dovranno essere prese. Il quarto comma di tali articoli prevede che, in tutti i casi, la Commissione proceda senza indugio ad un esame della situazione. Essi autorizzano l' istituzione ad adottare, secondo la procedura del comitato veterinario permanente, "le misure necessarie per gli animali e i prodotti di cui [alla direttiva] e, se la situazione lo richiede, per i prodotti derivati da tali animali". Mancando altre precisazioni, questi articoli conferiscono quindi alla Commissione un margine discrezionale molto ampio nella scelta dei provvedimenti destinati a fronteggiare un pericolo grave per la salute pubblica.
77 In particolare, la questione della competenza della Commissione ad adottare, sulla base degli articoli sopra citati, provvedimenti provvisori che vietano l' esportazione di taluni prodotti presso i paesi terzi, va esaminata alla luce dei principi e degli obiettivi esposti sopra. In tale prospettiva, nulla osta, prima facie, al riconoscimento di una tale competenza in presenza di una malattia che rappresenta "un pericolo grave per gli animali o la salute umana" e necessita misure di confinamento destinate ad evitarne la diffusione e consentirne lo sradicamento, qualora la Commissione ritenga che la natura e la gravità del rischio giustifichino la chiusura del territorio colpito non solo verso gli altri Stati membri ma altresì verso gli Stati terzi, proprio allo scopo di garantire l' effetto utile delle misure di protezione all' interno della Comunità. A prima vista, le direttive in questione non impongono al riguardo alcuna restrizione o limite esplicito o implicito ai poteri della Commissione nell' ambito del procedimento del comitato veterinario permanente se non quelli connessi al carattere "necessario" delle misure adottate per garantire la tutela della salute pubblica in un mercato unificato. La circostanza, invocata dalle richiedenti, che le direttive si riferiscono nel titolo ai "controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari" non dovrebbe, in linea di principio, portare ad un' interpretazione restrittiva delle competenze così conferite alla Commissione per garantire la tutela della salute pubblica su tale mercato. Essa si spiega formalmente con il semplice fatto che le direttive perseguono la realizzazione del mercato interno per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, il che comporta la progressiva eliminazione dei controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità a vantaggio dei controlli sul luogo di partenza e pertanto un' armonizzazione dei requisiti essenziali relativi alla tutela della salute umana nonché l' attribuzione di competenze alla Commissione in materia di misure di salvaguardia (v., in particolare, il quarto e il decimo 'considerando' della direttiva 90/425).
78 In questo contesto giuridico, l' analisi della motivazione della decisione rivela di primo acchito che le misure urgenti istituite mirano a garantire la tutela della salute pubblica contro il rischio della trasmissione della BSE all' uomo, in quanto, nella situazione attuale, "l' esistenza del rischio non può essere esclusa". Il fatto che i provvedimenti in questione tendono anche a calmare le preoccupazioni suscitate nei consumatori dalle recenti informazioni provenienti dal SEAC in merito al rischio suddetto non toglie che l' oggetto principale della decisione è la tutela della salute pubblica nella Comunità, come peraltro confermato nei precedenti della decisione indicati nel preambolo. La Commissione, infatti, indica dapprima che "per proteggere la salute animale e la sanità pubblica della Comunità" ha adottato un certo numero di decisioni, che elenca, le quali stabiliscono misure di protezione contro la BSE. Essa riferisce in seguito le informazioni comunicate dal governo del Regno Unito il 20 marzo 1996 in merito alle misure supplementari da esso adottate "in seguito alla pubblicazione di nuove informazioni circa la comparsa di alcuni casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob nel Regno Unito". Peraltro, nello stesso ordine di idee, la Commissione motiva nella decisione l' estensione del divieto all' esportazione verso i paesi terzi con la volontà di evitare sviamenti di traffico commerciale. Al riguardo, essa ha precisato in udienza che il divieto di esportazione verso i paesi terzi si giustifica, nel caso di specie, con la necessità di isolare totalmente il territorio colpito dalla BSE. Per tutte queste ragioni, la tesi delle richiedenti, secondo cui la decisione perseguirebbe uno scopo puramente economico, pare incompatibile, non solo con il contenuto stesso della decisione, ma altresì con il contesto e le circostanze della sua emanazione.
79 Contrariamente a quanto sostenuto dalle richiedenti, tale analisi non contrasta con il comunicato stampa diffuso dalla Commissione il 27 marzo 1996, secondo il quale l' istituzione "ha adottato oggi una serie di misure provvisorie in materia di protezione contro la BSE", il che sembra, peraltro, piuttosto confermare che la decisione mira alla tutela della salute umana e pubblica. Un tale comunicato è in ogni caso privo di qualsiasi valore giuridico e non può comunque incidere sull' interpretazione della motivazione chiara ed esplicita della decisione. Inoltre, la Commissione poteva legittimamente decidere di sottolineare maggiormente nel suo comunicato gli aspetti connessi al ristabilimento della fiducia dei consumatori, che interessano più in particolare gli operatori economici colpiti dalla crisi del settore della produzione bovina.
80 Per oggetto e scopo, la decisione sembra quindi conforme alle direttive in questione. Non occorre verificare, in questa fase, se la Commissione ha prima facie oltrepassato i limiti delle sue competenze perché la decisione non presenterebbe un carattere necessario per fronteggiare il rischio rappresentato dalla BSE. E' sufficiente osservare che la decisione tende ad assicurare la tutela della salute pubblica contro un pericolo grave per gli animali o la salute umana, come richiedono le pertinenti disposizioni delle direttive suddette. Tenuto conto delle proporzioni della diffusione della BSE nel bestiame bovino nel Regno Unito e della "probabilità" della sua trasmissione all' uomo, la gravità del rischio connesso a tale malattia sembra manifesta e non è peraltro contestata dalle richiedenti. Esse mettono in dubbio solo la competenza della Commissione per il fatto che questo rischio non sarebbe nuovo e avrebbe già comportato l' adozione, in particolare da parte della Commissione, di precedenti misure preventive appropriate. Questa argomentazione si riferisce piuttosto alla valutazione della fondatezza della decisione e non sembra molto pertinente ai fini dell' esame della competenza dell' istituzione resistente.
81 A prima vista, i primi due motivi invocati dalle richiedenti, attinenti all' incompetenza della Commissione e allo sviamento di potere, sembrano quindi privi di fondamento per quanto riguarda il divieto delle esportazioni sia verso altri Stati membri che quelle verso i paesi terzi.
82 Nell' ambito del terzo motivo, attinente alla violazione del principio di proporzionalità, le richiedenti invocano sostanzialmente l' idea che la decisione non trova giustificazione nella manifestazione di nessun rischio nuovo connesso alla BSE che non abbia già in precedenza dato luogo all' adozione di misure di protezione adeguate, in applicazione delle pertinenti norme delle direttive 90/425 e 89/662.
83 Questa argomentazione è a prima vista contraddetta dalle circostanze che hanno dato origine alla decisione e, in particolare, dal contenuto stesso delle informazioni, relative all' adozione di misure di protezione supplementari da parte del Regno Unito in seguito alla comunicazione del parere del SEAC 20 marzo 1996 (v. supra, punti 9-11), trasmesse alla Commissione dal governo del Regno Unito. In particolare, il fatto che l' unità di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jacob di Edimburgo aveva identificato 10 casi di una varietà sino allora sconosciuta di tale malattia, per i quali la spiegazione "attualmente più probabile" consiste in un' esposizione alla BSE, costituiva un elemento nuovo che giustificava il riesame della situazione da parte della Commissione, conformemente a quanto disposto dall' art. 10 della direttiva 90/425 e dall' art. 9 della direttiva 89/662.
84 Infatti, anche se il regime comunitario preventivo istituito prima dell' adozione della decisione si fondava sull' ipotesi di una trasmissibilità della BSE all' uomo, tale ipotesi non si fondava fino allora su nessuna constatazione medica o sperimentale. Il menzionato parere del SEAC riferisce per la prima volta di dieci casi atipici della malattia di Creutzfeldt-Jacob che, secondo la spiegazione più plausibile, potrebbero, a parere degli organi tecnici competenti, derivare da un' esposizione all' agente della BSE. L' importanza e la gravità di tale elemento nuovo sono state peraltro prese in considerazione dal Regno Unito che ha adottato misure preventive supplementari contro l' eventuale rischio di trasmissione della BSE all' uomo.
85 Le richiedenti sostengono tuttavia che tali osservazioni mediche inedite, che rafforzano l' ipotesi della trasmissibilità della BSE all' uomo, non modificano in maniera apprezzabile i dati del problema per quanto riguarda la prevenzione dei rischi connessi alla BSE. Infatti, la più probabile spiegazione dei dieci casi suddetti, avanzata dal SEAC nel suo parere, sarebbe "un' esposizione alla BSE prima dell' introduzione del divieto riguardante le frattaglie bovine specifiche nel 1989", da parte del Regno Unito.
86 Va rilevato al riguardo che la tesi sostenuta dalle richiedenti e dal governo del Regno Unito, secondo cui l' eventuale rischio di una trasmissione della malattia alla popolazione sarebbe stato circoscritto al periodo anteriore all' istituzione delle misure preventive da parte del Regno Unito, non è prima facie sostenuta da alcuna constatazione scientifica. Infatti, anche a voler ritenere che i dieci casi suddetti della malattia di Creutzfeldt-Jacob si spieghino, secondo l' ipotesi più probabile, con un' esposizione alla BSE prima del 1989, tenuto conto soprattutto del lungo periodo di incubazione della malattia, ciò non dà alcuna certezza in merito all' insussistenza dei rischi di infezione connessi alla BSE dopo questa data. In proposito, dall' articolo pubblicato segnatamente dal dott. Will nella rivista The Lancet (citata, pagg. 924 e 925) risulta segnatamente che l' esposizione della popolazione all' agente della BSE è stata probabilmente al suo massimo livello negli anni '80, e in particolare verso la fine di tale decennio, prima dell' introduzione del divieto riguardante le frattaglie bovine specifiche. Ciò sarebbe compatibile con un periodo di incubazione che va da cinque a dieci anni in questi casi. Gli autori aggiungono che, se esiste un nesso causale tra la comparsa di questi casi e la BSE, è probabile che si manifestino altri casi di questa nuova varietà della malattia di Creutzfeldt-Jacob, tenuto conto della durata e dell' ampiezza dell' eventuale esposizione all' agente della BSE. Il SEAC, nel suo parere 20 marzo 1996, riferisce fra l' altro l' incertezza relativa al numero di casi che possono manifestarsi in futuro. Nel suo parere 24 marzo 1996 esso sottolinea in modo del tutto particolare l' impossibilità di effettuare una stima precisa del rischio (v. supra, punto 11). Per quanto riguarda il comitato scientifico veterinario, esso, nel parere 22 marzo 1996 (v. supra, punto 12), raccomanda l' adozione di misure comunitarie appropriate che tengano conto delle disposizioni adottate dal Regno Unito e si dice favorevole a qualsiasi misura destinata a fronteggiare gli effetti della BSE e i rischi di contagio.
87 In tale situazione, la Commissione, in seguito alla comunicazione delle suddette informazioni da parte del Regno Unito, si trovava di fronte ad una situazione di emergenza provocata dalla conferma, in base a constatazioni inedite, della probabile esistenza di un nesso tra la BSE e la comparsa di una nuova varietà della malattia di Creutzfeldt-Jacob, anche se, secondo gli scienziati, i dieci casi identificati non dimostrano direttamente la trasmissibilità della BSE all' uomo, che abbisogna di osservazioni cliniche e neuropatologiche supplementari (v. The Lancet, citata, pagg. 921 e 925, nonché i pareri del SEAC 20 marzo 1996 e del comitato scientifico veterinario dell' Unione europea 22 marzo 1996, citati).
88 In tale contesto, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, caratterizzate dalla gravità e dall' estensione del rischio "probabile", dall' emergenza della situazione e dalla complessità di valutarne i molteplici aspetti sia sanitari che economici e sociali, la Commissione disponeva di un ampio potere discrezionale nell' esercizio dei compiti affidatile in materia di tutela della salute pubblica dalle pertinenti disposizioni delle suddette direttive, per adottare le misure idonee e necessarie, secondo il procedimento del comitato veterinario permanente, sentiti gli organi tecnici competenti (v., benché in un diverso contesto, la sentenza della Corte 29 febbraio 1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, Francia e Irlanda/Commissione, Racc. pag. I-795, punti 30 e 31).
89 Orbene, le misure istituite con la decisione non sembrano, a prima vista, manifestamente inidonee e sproporzionate tenuto conto della difficoltà di verificare l' effettiva attuazione delle misure preventive adottate in precedenza sia dalla Comunità che dal Regno Unito e la mancanza di cognizioni attualmente sufficienti per quanto riguarda i diversi modi di trasmissione della BSE tra gli animali.
90 In particolare, non sembra, prima facie, che il divieto di utilizzare proteine di ruminanti nell' alimentazione destinata ai bovini a partire dal 1988, introdotto dal "Ruminant Feed Ban", abbia consentito di eliminare i rischi di infezione. Anche se è pacifico che tale provvedimento ha portato ad una caduta significativa dei casi di BSE manifestatisi nel Regno Unito, è vero cionondimeno che, per esempio, nel periodo fino al 15 settembre 1994 sono stati rilevati in questo paese più di 12 000 casi di BSE presso animali nati dopo l' entrata in vigore di tale misura (relazione del SEAC 1994, pag. 39).
91 Inoltre, di primo acchito sembrerebbe che le difficoltà connesse all' identificazione dei bovini e al controllo dei loro spostamenti da una mandria all' altra (v., in particolare, le conclusioni del Consiglio del 29 e 30 aprile 1996, allegato 9 alle osservazioni della Commissione) non consentono di individuare gli animali direttamente soggetti al rischio di infezione perché sono stati nutriti con prodotti contaminati o, supponendo che esista la trasmissibilità orizzontale della malattia ° il che non può, secondo gli organi tecnici competenti, essere escluso allo stato attuale delle conoscenze °, perché sono state in contatto con animali colpiti dalla BSE. Orbene, tenuto conto del lungo periodo di incubazione, tali animali potrebbero avere contratto la malattia senza presentarne i sintomi (v., in particolare, la relazione del comitato scientifico veterinario del 20 novembre 1995, relativa alla conferma di un caso di BSE in un animale nato nel giugno 1993, allegato 12 alle osservazioni della Commissione). Peraltro, per quanto riguarda gli embrioni, in questa fase risulta che l' esistenza di un rischio di trasmissione verticale della BSE non può allo stato attuale delle conoscenze essere esclusa e abbisogna di uno studio supplementare, secondo il parere del comitato scientifico veterinario 26 aprile 1996 sui rischi di BSE connessi agli scambi di sperma e di embrioni (allegato 18 alle osservazioni della Commissione), che riferisce di prove di trasmissione verticale della "scrapie". Infine, la questione del rischio connesso al consumo di carne proveniente da un bovino infetto rimane, a quanto sembra, controversa (v. la dichiarazione del dott. Ring allegata al parere del comitato scientifico veterinario 22 marzo 1994, ripresa qui sopra al punto 12).
92 In tale situazione, non sembra prima facie che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di giudizio nella valutazione della situazione e nella scelta delle misure idonee, decidendo di aggiungere, ai divieti di esportazione già imposti con decisioni precedenti, il divieto di esportazione dal Regno Unito verso gli altri Stati membri dei vitelli vivi di meno di sei mesi nati da vacche per le quali la BSE non era sospettata; degli embrioni di bovini provenienti da donatrici nate dopo il 1988 e discendenti da femmine per le quali la BSE non era sospettata; di carni bovine fresche provenienti da bovini di meno di due anni e mezzo di età alla data della macellazione o da bovini che nel Regno Unito hanno soggiornato esclusivamente in allevamenti dove nei sei anni precedenti non è stato confermato alcun caso di BSE; delle carni bovine fresche disossate sotto forma di muscolo, private dei tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici apparenti.
93 Infatti, i divieti di esportazione in questione costituiscono misure provvisorie di salvaguardia. Essi mirano a prevenire i rischi connessi alla BSE per quanto riguarda i bovini e i prodotti suddetti, tenuto conto dell' esistenza di numerose incertezze e della necessità di proseguire le ricerche e di approfondire scientificamente la portata delle nuove informazioni, in attesa dell' adozione di misure destinate a impedire il rischio d' infezione e a consentire più in generale lo sradicamento della BSE (v. il sesto e il settimo 'considerando' della decisione). A tal riguardo, le soluzioni alternative proposte dalle richiedenti, fondate su un sistema di certificazione che attesti che la carne o i vitelli vengono da mandrie indenni da BSE e non hanno ricevuto un' alimentazione contenente proteine animali, non sembrano a prima vista idonee a fornire garanzie sufficienti, tenuto conto soprattutto delle difficoltà connesse all' identificazione e al controllo dei movimenti delle bestie, nonché alle incertezze che rimangono per quanto riguarda i modi di trasmissione della BSE.
94 Peraltro, l' argomento avanzato dalle richiedenti in udienza, secondo cui il carattere manifestamente sproporzionato della decisione sarebbe confermato dalla mancanza di misure simili riguardanti gli altri Stati membri in cui sono stati individuati i casi di BSE, si fonda, a prima vista, su una valutazione inesatta della situazione di tali paesi, ove la BSE si è manifestata solo in maniera sporadica e ha dato luogo immediatamente a misure preventive estremamente rigorose, come l' abbattimento di tutta la mandria quando viene individuato un caso di BSE, come la Commissione ha precisato in udienza, senza essere contraddetta dalle altre parti.
95 Per quanto riguarda più in particolare l' estensione del divieto a tutte le esportazioni di tali prodotti verso i paesi terzi, essa non sembra in questa fase manifestamente sproporzionata rispetto all' obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito dalla decisione, in quanto essa è destinata a garantire l' effetto utile delle misure di protezione istituite. A tal riguardo, le soluzioni alternative meno restrittive proposte dalle richiedenti, ossia un divieto di reimportazione unito ad un adeguato sistema di certificazione, non consento, prima facie, di evitare il non trascurabile rischio di frodi (v. l' estratto della relazione 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità, allegato 15 alle osservazioni della Commissione), né l' eventualità di una reimportazione nella Comunità di prodotti derivati o trasformati.
96 Infine, per quanto riguarda il sego e la gelatina, basta rilevare che, in questa fase, la citata decisione 11 giugno 1996 ha previsto l' eliminazione del divieto, a determinate condizioni destinate a garantire l' innocuità di tali prodotti, conformemente ai pareri resi dagli organi tecnici competenti e sulla base di informazioni supplementari che facilitano una valutazione più completa del rischio.
97 Per tutte queste ragioni, i motivi e gli argomenti invocati dalle richiedenti e dal governo del Regno Unito non giustificano a prima vista la sospensione dell' esecuzione della decisione.
° Sull' urgenza e sulla ponderazione degli interessi in gioco
98 Secondo una consolidata giurisprudenza, l' urgenza va valutata rispetto alla necessità o meno di pronunciarsi provvisoriamente per evitare che il richiedente la sospensione dell' esecuzione di una decisione subisca un danno grave e irreparabile. Nell' ambito di questa valutazione, è competenza del giudice dell' urgenza accertare se l' eventuale annullamento della decisione da parte del Tribunale determini una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell' esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto (v., in particolare, l' ordinanza del presidente della Corte 11 maggio 1989, cause 76/89, 77/89 e 91/89 R, RTE e a./Commissione, Racc. pag. 1141, punto 15).
99 Per quanto riguarda la gravità del danno che esse potrebbero ricevere a causa della decisione, le società richiedenti deducono sostanzialmente il rischio di essere eliminate dal mercato, oppure di perdere quote di mercato. La National Farmers' Union deduce che i suoi membri rischiano di essere privati dei loro mezzi di sostentamento. Tuttavia, le richiedenti non specificano l' esatta incidenza della decisione sui rischi dedotti. Esse omettono di prendere in considerazione la frazione di tali rischi imputabile, anziché alla decisione stessa, alla crisi provocata nel settore della produzione bovina dalle recenti informazioni relative alla comparsa di un certo numero di casi atipici nella malattia di Creutzfeldt-Jacob, contenute nel già citato parere SEAC all' origine delle misure preventive supplementari decise dal Regno Unito e del divieto istituito da altri Stati membri o da paesi terzi di importare prodotti bovini provenienti dal Regno Unito anche prima dell' adozione della decisione 27 marzo 1996.
100 In tale situazione, il giudice dell' urgenza non dispone di indicazioni sufficienti per valutare i rischi imputabili alla decisione propriamente detta e, peraltro, per determinare in che misura, in tale situazione, la concessione della sospensione dell' esecuzione della decisione consentirebbe di evitare i rischi dedotti dalle richiedenti.
101 Per quanto attiene, peraltro, all' asserita irreparabilità dei danni dedotti, e in particolare all' incidenza delle misure di sostegno adottate sia dal Regno Unito che dalla Comunità sulla valutazione dell' urgenza, le richiedenti si sono limitate ad affermare in udienza in modo generale che esse avevano tenuto conto di tali misure nella valutazione dei rischi dedotti e, in particolare, che l' International Traders Ferry non aveva beneficiato di tali misure. Esse non hanno fornito alcun elemento che consenta di desumere che esse non godranno, direttamente o indirettamente, segnatamente delle ripercussioni delle misure comunitarie di sostegno, il cui importo raggiungerà, secondo le precisazioni portate in udienza dalla Commissione, 1,5 miliardi di ECU nel corso dell' esercizio 1996 e 1 miliardo di ECU nel corso dell' esercizio 1997. In tale situazione, il Tribunale non dispone di elementi sufficienti per affermare che i danni allegati dalle richiedenti rischiano di aver carattere irreversibile, tenuto conto delle misure di sostegno rapidamente istituite in risposta alla situazione di crisi del settore della produzione bovina, in seguito ai summenzionati pareri del SEAC.
102 In ogni caso, anche a voler ammettere che per talune delle richiedenti i danni allegati siano in gran parte imputabili alla decisione e che siano difficilmente riparabili, tali danni devono essere ponderati con quelli che possono eventualmente verificarsi nel campo della salute pubblica a causa di un' eventuale sospensione dell' esecuzione della decisione.
103 Vale la pena di sottolineare al riguardo che le esigenze connesse alla tutela della salute pubblica devono innegabilmente avere un peso preponderante rispetto agli interessi di natura economica o commerciale, in conformità con gli obiettivi di garantire un livello elevato di tutela della salute umana, definiti dal Trattato, e con i principi fondamentali del diritto comunitario in materia.
104 Nel caso di specie, la preponderanza delle considerazioni relative alla tutela della salute umana si impone con forza ancora maggiore giacché la malattia di Creutzfeldt-Jacob, di cui è appena stata identificata una nuova varietà, che secondo la spiegazione attualmente più probabile, è connessa alla BSE, è letale. Rimangono ancora numerose incertezze sulla natura esatta dell' agente all' origine di tale malattia (v., in particolare, la relazione del SEAC del 1994, pag. 30, e The Lancet, pag. 917) per la quale non esiste attualmente alcuna terapia efficace.
105 In tale situazione, tenuto conto della gravità del rischio rappresentato per la popolazione dall' eventuale trasmissione della BSE all' uomo e della natura stessa dell' oggetto della decisione, che impone misure urgenti per fronteggiare questo rischio e le numerose incertezze connesse, occorre comunque assegnare la prevalenza alle esigenze di tutela della salute pubblica rispetto agli interessi di natura economica delle società richiedenti e dei membri della National Farmers' Union, a prescindere dalla gravità del danno che essi rischiano eventualmente di subire e dalla legittimità degli interessi economici o sociali dei quali chiedono la tutela.
106 Dalle precedenti considerazioni, discende che non sussistono, nel caso di specie, le condizioni per la concessione della sospensione dell' esecuzione di una decisione. La presente istanza deve quindi essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La società Prosper De Mulder Ltd è estromessa dalla posizione di richiedente nel procedimento sommario.
2) Il Regno Unito è ammesso a intervenire a sostegno delle richiedenti nel procedimento sommario.
3) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 13 luglio 1996.
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