Massima
Parole chiave
Procedura - Intervento - Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti - Deroga - Trattamento riservato - Presupposti - Disamina delle informazioni che costituiscono oggetto di un accordo di riservatezza tra la ricorrente e un terzo estraneo alla controversia
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2)
Massima
L'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce il principio che tutti gli atti processuali notificati alle parti devono essere comunicati agli intervenienti. Solo in via di deroga a tale principio la seconda frase della disposizione consente il trattamento riservato di taluni documenti del fascicolo e, quindi, di escludere tali documenti da tale obbligo di comunicazione.
Per valutare le condizioni alle quali può concedersi un trattamento riservato a taluni documenti del fascicolo, occorre conciliare, per ciascun documento, l'intento legittimo dell'interessato di evitare una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali con l'esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie al fine di essere pienamente in grado di far valere i loro diritti e di esporre la loro tesi dinanzi al Tribunale.
A questo proposito, benché le persone fisiche o giuridiche diverse dalle parti in causa abbiano diritto alla tutela delle informazioni riservate che le riguardano, non è possibile, a causa dell'esistenza di un accordo di riservatezza tra l'interessato e un terzo, il trattamento riservato automatico delle informazioni a cui tale accordo si riferisce. Infatti, l'esistenza di un accordo del genere non può derogare al principio di cui all'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura.
Solo dopo aver proceduto ad un esame della natura riservata o meno di ciascun documento per il quale è stata formulata una domanda di trattamento riservato debitamente motivata e, se del caso, dopo aver ponderato gli interessi del terzo e quelli degli intervenienti, il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della domanda; l'esistenza di un accordo di riservatezza tra l'interessato e il terzo in questione non può ostare a tale esame.
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