Massima
Parole chiave
Procedura - Intervento - Persone interessate - Controversia riguardante la validità di una direttiva in materia di politica sociale - Ricorso proposto da un'organizzazione padronale di rappresentanza a livello comunitario che però non ha potuto partecipare alla concertazione che ha preceduto l'adozione della direttiva - Istanza di intervento di organizzazioni nazionali, aderenti all'organizzazione ricorrente, che fanno valere un interesse specifico, riguardante il loro ruolo in fase di adozione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva - Ricevibilità
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; direttiva del Consiglio 96/34/CE]
Massima
A norma dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, il diritto d'intervento è subordinato all'unica condizione che la parte interveniente dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia proposta al Tribunale.
Dimostrano di avere un tale interesse, in ordine ad un ricorso di annullamento della direttiva 96/34, concernente un accordo quadro sul congedo parentale, proposto da un'organizzazione di rappresentanza a livello europeo degli interessi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, che però non ha potuto partecipare alla concertazione che ha preceduto l'adozione della direttiva, le associazioni nazionali, aderenti alla ricorrente, e rappresentanti i medesimi interessi a livello nazionale, le quali possano far valere un interesse specifico, distinto da quello della ricorrente, riguardante la limitazione che la direttiva impone alla loro libertà negoziale in fase di adozione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva.
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