Massima
Parole chiave
Procedura - Domanda di gratuito patrocinio - Presentazione senza l'assistenza di un avvocato successivamente alla proposizione del ricorso con il tramite di un avvocato - Ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 94, n. 2, secondo comma)
Massima
Ai sensi dell'art. 94, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, per la presentazione della domanda di gratuito patrocinio non è prescritta l'assistenza di un avvocato. Questa dispensa non si applica soltanto nel caso in cui la domanda sia presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre, ma anche quando detta domanda venga presentata successivamente alla proposizione del ricorso con il tramite di un avvocato.
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