Massima
Parole chiave
Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Concessione di una provvisionale - Provvedimento che comporta il rischio di avere natura irreversibile - Presupposti per la concessione
(Trattato CE, art. 186)
Massima
La concessione di una provvisionale chiesta quale provvedimento provvisorio, qualora rischi di avere in realtà natura irreversibile, in considerazione della situazione economica del richiedente, con la possibile conseguenza di pregiudicare la pronuncia del Tribunale nel merito, può essere presa in considerazione soltanto se i motivi e gli argomenti addotti dal richiedente a sostegno della domanda risultino, prima facie, particolarmente solidi e fondati, e se l'urgenza sia incontestabile.
Tale rischio di irreversibilità esiste per l'appunto allorché il richiedente, al fine di dimostrare l'urgenza connessa alla sua domanda, denuncia il rischio di fallimento al quale lo espone la sua precaria situazione economica, la quale a sua volta esclude in pratica la possibilità di subordinare la concessione della provvisionale richiesta alla costituzione di garanzie per il suo rimborso in caso di rigetto della domanda principale.
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