Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Ricorso che costituisce in realtà un'azione per l'esecuzione di un contratto - Incompetenza del giudice comunitario - Ricorso di un aggiudicatario di un trasporto di forniture per aiuti alimentari - Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 173, 181 e 183)
Massima
In assenza di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato, il Tribunale è manifestamente incompetente, se adito con un ricorso di annullamento promosso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, a pronunciarsi in realtà su un'azione che mira a far eseguire un contratto. Se così non fosse, la competenza del Tribunale si estenderebbe a controversie che esulano dalla sfera delimitata dall'art. 183 del Trattato, che riserva ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali è coinvolta la Comunità.
E' perciò manifestamente irricevibile la domanda di annullamento presentata dall'aggiudicatario di un trasporto di forniture di aiuti alimentari destinati a paesi terzi avverso il rifiuto della Commissione di corrispondergli il prezzo integrale del trasporto, in quanto, pur se promosso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, un ricorso di questo tipo rappresenta in realtà un'azione mirante ad ottenere l'esecuzione di un contratto stipulato tra l'aggiudicatario e la Commissione per effettuare il trasporto delle merci che costituiscono l'oggetto delle forniture di cui trattasi.
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