Conclusioni dell avvocato generale
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 gennaio 1997, la Commissione vi chiede di dichiarare che, «non adottando e, in subordine, non comunicando alla Commissione entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi integralmente alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE e della detta direttiva».
2 La direttiva prevede all'art. 12, n. 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1_ gennaio 1992 e che ne informano immediatamente la Commissione.
3 La Repubblica ellenica non nega di non aver adottato a tutt'oggi le disposizioni necessarie, ma segnala che il progetto di legge che integra le disposizioni della direttiva nell'ordinamento nazionale ellenico si trova attualmente in corso di adozione al Parlamento ellenico.
4 Poiché la direttiva non è stata attuata nel termine da essa fissato, occorre considerare fondato il ricorso della Commissione (2) e, conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Conclusione
5 Propongo quindi alla Corte di:
1) dichiarare che, non adottando e, in subordine, non comunicando alla Commissione entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi integralmente alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 12, n. 1, della detta direttiva;
2) condannare la Repubblica ellenica alle spese.
(1) - GU L 225, pag. 1 (in prosieguo: la «direttiva»).
(2) - V., ad esempio, sentenza 16 settembre 1997, causa C-139/96, Commissione/Germania (Racc. pag. I-4845).
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