Conclusioni dell avvocato generale
1 Occorre in questa sede pronunciarsi su due casi di principio relativi alla questione se le autorità nazionali possano pretendere dagli agricoltori beneficiari di sostegni diretti al reddito sotto forma di pagamenti compensativi il versamento di contributi a copertura dei costi amministrativi, allorquando i regolamenti comunitari pertinenti stabiliscono che le somme devono essere pagate integralmente ai beneficiari. I signori Kellinghusen e Ketelsen sono agricoltori che hanno contestato dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) dello Schleswig-Holstein gli importi (relativamente esigui) da pagare a titolo di contributi per spese amministrative per l'evasione delle loro domande di pagamenti compensativi. I loro casi si inseriscono in un contesto più ampio perché la Commissione ha avviato nei confronti della Repubblica federale di Germania un procedimento precontenzioso ai sensi dell'art. 169 del Trattato in relazione all'imposizione di tali contributi da parte del Land Schleswig-Holstein, astenendosi tuttavia dall'adire questa Corte ai sensi del suddetto articolo in attesa che quest'ultima si pronunci sulle cause in esame.
2 I regolamenti in questione sono stati adottati nell'ambito della riforma della politica agricola comune del 1992. Il caso del signor Kellinghusen riguarda il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1). In base al secondo `considerando', il regolamento mira ad istituire un nuovo regime di sostegno ed il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari per taluni seminativi ai prezzi del mercato mondiale e nel compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori che seminano i prodotti in questione. Il regolamento, quindi, prevede un sistema di pagamenti compensativi, stabilendo dettagliatamente i criteri che disciplinano tali pagamenti. In sostanza, i pagamenti compensativi sono fissati per ettaro e sono differenziati su scala regionale (vedi art. 2, n. 2). La disposizione di cui trattasi nel caso del signor Kellinghusen è l'art. 15, n. 3, che figura nel titolo II «Disposizioni generali e transitorie»:
«I pagamenti contemplati nel presente regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari».
3 Il caso del signor Ketelsen riguarda il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2066/92 (3). Il preambolo del regolamento di modifica dichiara che gli obiettivi di risanamento della situazione dell'agricoltura nel suo complesso impongono una diminuzione del prezzo d'intervento nel settore delle carni bovine (secondo `considerando') e che, date le conseguenze che ne derivano per i produttori, dovrebbero essere concesse congrue compensazioni con alcuni premi (terzo `considerando'). Il regolamento di modifica istituisce un regime di premi, anch'esso molto dettagliato, e introduce una nuova disposizione generale, l'art. 30 bis:
«Gli importi da pagare in virtù del presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari».
4 D'ora in avanti per i regolamenti nn. 1765/92 e 805/68, come modificati, adopererò l'espressione «i regolamenti».
5 Nel 1994 il signor Kellinghusen ha presentato al resistente Amt für Land- und Wasserwirtschaft (ufficio per l'agricoltura e le acque) di Kiel una domanda di pagamenti compensativi ai sensi del regolamento n. 1765/92, e il signor Ketelsen ha presentato una domanda analoga ai sensi del regolamento n. 805/68, come modificato, al resistente Amt für Land- und Wasserwirtschaft (ufficio per l'agricoltura e le acque) di Husum. Le richieste sono state accolte, ma in entrambi i casi è stato imposto il versamento di un contributo sulla base della Landesverordnung über Verwaltungsgebühren (decreto del Land in materia di contributi per spese amministrative) del Land Schleswig-Holstein, che contiene disposizioni specifiche sui contributi per spese amministrative dovuti da coloro che inoltrano richiesta per i pagamenti compensativi previsti dai regolamenti. Nel caso del signor Kellinghusen l'ammontare del contributo era di 788 DM, ossia un contributo di base di 80 DM e un importo supplementare di 3 DM per ogni ettaro di superficie coltivata, e corrispondeva a pagamenti compensativi per un totale di 175 945,07 DM. Il signor Ketelsen ha ricevuto 23 305,92 DM come premio speciale per i produttori di carni bovine (per 67 vacche), e gli è stato imposto un contributo di 214 DM, ossia un contributo di base di 80 DM e un contributo di 2 DM per ogni capo di bestiame.
6 I ricorrenti hanno proposto opposizione contro tali decisioni sui contributi, sostenendo che i regolamenti precludono tale imposizione. I resistenti hanno respinto l'opposizione, ritenendo che, poiché i regolamenti non contenevano alcuna disposizione sulle modalità di finanziamento delle spese amministrative relative all'esame delle domande di sovvenzione, gli Stati membri e le loro amministrazioni regionali conservavano il potere di adottare le norme opportune in materia di contributi.
7 I ricorrenti hanno presentato ricorsi dinanzi al Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein. Essi sostenevano che il divieto di riscossione di contributi si desumeva tanto dalla formulazione delle disposizioni dei regolamenti sopra citati quanto dallo spirito e dallo scopo delle stesse, il cui obiettivo è di pervenire ad un'attuazione uniforme dei pagamenti compensativi negli Stati membri.
8 Secondo i resistenti, invece, le norme in questione dovevano essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di riscuotere contributi, ma solo nel senso che vietano loro di imporre taluni contributi che sarebbero incompatibili con le finalità delle misure comunitarie, come i tributi parafiscali. I resistenti argomentavano, inoltre, che le disposizioni in esame, se dovessero essere interpretate nel senso di vietare la riscossione di contributi, sarebbero invalide per violazione del diritto comunitario di rango superiore sotto molteplici aspetti. I resistenti facevano riferimento al principio della collaborazione comunitaria incorporato nell'art. 5 del Trattato, e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità espressi all'art. 3 B del Trattato.
9 Nell'ordinanza di rinvio il Verwaltungsgericht chiarisce il fondamento giuridico per i contributi in questione, che è costituito dal Verwaltungskostengesetz del Land Schleswig-Holstein (legge sulle spese amministrative del Land Schleswig-Holstein) (4). L'ammontare dei contributi corrisponde alle regole stabilite dalla legge, in particolare al principio di equivalenza e al principio della copertura delle spese.
10 Il Verwaltungsgericht è dell'avviso che l'interpretazione dei regolamenti non è esente da dubbi. Un'interpretazione strettamente letterale militerebbe probabilmente contro il divieto di riscuotere contributi. D'altra parte, il divieto di riscuotere contributi sarebbe compatibile sia con le finalità generali del Trattato, che comprendono la necessità di evitare distorsioni di concorrenza (art. 3 G del Trattato) e discriminazioni (art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato), sia con gli obiettivi specifici della riforma agraria del 1992, consistente più precisamente nel garantire agli agricoltori delle prestazioni a sostegno diretto del reddito per taluni prodotti agricoli: la riscossione di contributi riduce dell'importo del contributo la compensazione per gli svantaggi che il versamento dovrebbe assicurare.
11 Se la seconda interpretazione è corretta, il Verwaltungsgericht, analogamente ai resistenti, nutre dubbi sulla validità delle disposizioni in esame. Di conseguenza, esso ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:
Nella causa C-36/97:
«1) Se l'art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92 (...) vada interpretato nel senso che vieta alle autorità degli Stati membri di percepire contributi dagli interessati per l'espletamento delle pratiche relative alle loro domande di aiuto allorché detti contributi sono riscossi in base alle aliquote previste dal diritto nazionale per servizi amministrativi analoghi e sono così esigui da non dissuadere gli interessati dalla richiesta di aiuto.
2) Qualora la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo:
Se l'art. 15, n. 3, di detto regolamento del Consiglio sia incompatibile con il diritto comunitario di rango superiore, specie con il principio della collaborazione comunitaria sancito dall'art. 5 del Trattato CE, con il principio della proporzionalità sancito dall'art. 3, lett. b), n. 3, del Trattato CE e con il principio della sussidiarietà sancito dall'art. 3, lett. b), n. 2, del Trattato CE».
Nella causa C-37/97:
«1) Se l'art. 30 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68, come modificato (5), vada interpretato nel senso che vieta alle autorità degli Stati membri di percepire contributi amministrativi a carico degli istanti per l'espletamento delle pratiche relative alle loro domande di aiuti, qualora detti contributi amministrativi siano percepiti in base alle aliquote normalmente praticate secondo il diritto nazionale e siano così bassi da non dissuadere gli istanti dalla richiesta di aiuto.
2) Qualora la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo:
Se l'art. 30 bis di detto regolamento del Consiglio sia incompatibile con i principi superiori di diritto comunitario ed in particolare con il principio della cooperazione comunitaria sancito dall'art. 5 del Trattato CE, con il principio della proporzionalità, sancito dall'art. 3, lett. b), terzo comma, del Trattato CE e con il principio della sussidiarietà, sancito dall'art. 3, lett. b), secondo comma, del Trattato CE».
12 Sono state presentate osservazioni scritte dai ricorrenti e dai resistenti nel procedimento principale, dalla Commissione, dal Consiglio, dal governo tedesco, dal governo ellenico e dal governo svedese. Trattandosi di due questioni fondamentalmente identiche, le esaminerò contemporaneamente.
Sulla prima questione
13 Concordo con la Commissione e con il governo tedesco sull'univocità dei termini della disposizione in esame. Nel prevedere che gli importi in questione debbano essere versati «integralmente» ai beneficiari, i regolamenti vietano qualsiasi prelievo sugli importi percepiti dai beneficiari. I resistenti nel procedimento principale hanno, in effetti, condiviso questa posizione. Essi tuttavia sostengono che le disposizioni non vietano la riscossione di contributi, ma si limitano ad indicare che i pagamenti devono essere integrali. E' tuttavia evidente che, se il divieto di detrazioni dev'essere effettivo, esso non può essere interpretato in modo puramente formale, nel senso di riguardare le sole detrazioni che vengono realmente effettuate al momento dei pagamenti. Pertanto, il divieto di ogni detrazione deve necessariamente estendersi a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate. Questo è chiaramente quanto accade nel caso di specie: a far scattare la riscossione dei contributi è la domanda di pagamenti compensativi presentata dall'agricoltore sulla base dei regolamenti. Tanto è sufficiente, a mio avviso, per far sì che i contributi rientrino nel campo di applicazione del divieto di deduzioni.
14 All'udienza, la Commissione ha proposto una convincente classificazione dei vari oneri che potrebbero essere imposti dalle autorità nazionali in relazione ai pagamenti compensativi. Nella prima categoria rientrerebbero i contributi a copertura dei costi amministrativi come quelli di cui trattasi nel caso di specie, i quali, a parere della Commissione, sono quei contributi che i regolamenti vietano con maggiore chiarezza. La seconda sarebbe costituita dalle imposte generali, di cui la Corte ha definito le caratteristiche principali nelle sentenze Irish Creamery Milk Suppliers Association e a. (6) e Aliments Morvan (7). La terza categoria è costituita da altri contributi, come quelli inerenti alle norme nazionali sulla compensazione tra i debiti di natura fiscale sorti in base al diritto nazionale ed i pagamenti compensativi agli agricoltori, e che hanno costituito oggetto della recente causa Jensen (8). Nelle sue conclusioni relative a tale causa l'avvocato generale Fennelly sostiene, tra l'altro, che «l'imposizione di specifici oneri per compensare costi amministrativi nazionali (...) sarebbe chiaramente vietata dall'art. 15, n. 3» del regolamento n. 1765/92 (9). Tale questione non è stata affrontata dalla Corte nella sua sentenza. Essa ha tuttavia dichiarato che le norme nazionali in materia di compensazione non erano tali da comportare una riduzione degli importi ricevuti a titolo di pagamenti compensativi (10). La Corte ha quindi sottolineato l'importanza della regola del pagamento integrale.
15 Siffatta interpretazione delle disposizioni in questione è compatibile con gli obiettivi dei regolamenti e con le finalità generali del Trattato nel settore dell'agricoltura. I regolamenti istituiscono un sistema generale di pagamenti compensativi, determinando in modo dettagliato i criteri da applicare nel calcolo di tali pagamenti a favore degli agricoltori beneficiari. Costituirebbe una deroga alle norme uniformi che regolano i pagamenti compensativi riconoscere agli Stati membri la libertà di riscuotere contributi per le spese amministrative, poiché questo potrebbe condurre a disparità tra gli importi effettivamente riscossi dagli agricoltori nei vari Stati membri. Per tale deroga sarebbe stata necessaria una previsione esplicita, cosa che non è avvenuta nella fattispecie. Anzi, i regolamenti prevedono espressamente la corresponsione integrale degli importi. Tale pagamento integrale corrisponde anche alla finalità di sostituire le misure a sostegno dei prezzi con misure a sostegno diretto del reddito. Siccome gli agricoltori non vengono onerati delle spese per le misure a sostegno dei prezzi, ne discende che ad essi non possono essere addebitati oneri per pagamenti compensativi destinati a sostituire il sostegno dei prezzi.
16 Il carattere uniforme del sistema di pagamenti è compatibile anche con il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto comunitario, incorporato, per il settore agricolo, nell'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato. Esso è compatibile anche con l'obiettivo di non falsare la concorrenza come espresso dall'art. 3, lett. g), del Trattato.
17 Non ritengo convincente nessuno degli argomenti contrari.
18 Non condivido l'argomento dei resistenti, sostenuto dai governi greco e svedese, secondo cui le disposizioni in questione non vieterebbero chiaramente l'imposizione di oneri e sarebbe necessario un divieto esplicito, in quanto la Corte, nella causa Denkavit Futtermittel, ha ammesso che gli Stati membri possano imporre oneri a copertura delle spese amministrative. La causa Denkavit riguardava la riscossione di contributi da parte delle autorità nazionali per i controlli nel quadro degli aiuti per il latte scremato. Nella sua sentenza la Corte ha affermato che le finalità del sistema non verrebbero compromesse «nel caso in cui le somme dovute dall'impresa interessata siano quelle normali per i controlli di questo tipo e non siano d'entità tale da distogliere le imprese dall'effettuare le operazioni che la concessione dell'aiuto mira ad incoraggiare» (11). I resistenti sono dell'avviso che i contributi in esame siano conformi a questi criteri. Tuttavia, nella sentenza Denkavit la Corte ha anzitutto statuito che il regolamento di cui è causa (12) non conteneva alcuna disposizione relativa ai costi sostenuti dalle autorità nazionali per i controlli effettuati nel quadro degli aiuti per il latte scremato. Esso, pertanto, non impediva agli Stati membri né di effettuare tali controlli gratuitamente, né di pretendere dalle imprese interessate il rimborso delle spese ad essi relative (13). Era solo in un contesto di questo genere, nel quale mancavano sia norme sulle spese, sia norme sull'integralità dei pagamenti analoghe a quelle di cui trattasi nelle cause in esame, che la Corte aveva dichiarato che gli Stati membri non potevano avvalersi della libertà di imporre oneri a carico delle imprese in modo da compromettere gli scopi delle norme. Concordo, quindi, con il Consiglio nel senso che la Corte aveva essenzialmente lasciato al legislatore comunitario il compito di stabilire se le autorità nazionali fossero legittimate a riscuotere contributi per le spese amministrative (14).
19 I resistenti sostengono inoltre che le finalità e il significato delle disposizioni in questione non sono chiariti nel preambolo, mentre una deroga al principio generale, in base al quale gli Stati membri possono imporre contributi per i costi amministrativi, avrebbe richiesto una motivazione esplicita ai sensi dell'art. 190 del Trattato. A mio avviso, tuttavia, non esiste alcun principio generale di tal tipo, ed il fatto che le disposizioni in questione non siano state chiarite nel preambolo non è certamente tale da essere di aiuto in alcun modo nella loro interpretazione. Inoltre, concordo con i ricorrenti sul fatto che le disposizioni sul pagamento integrale sono accessorie per natura e la loro validità non richiede una motivazione specifica nel preambolo.
20 I ricorrenti sostengono inoltre che l'interpretazione di queste disposizioni da essi proposta troverebbe sostegno nella circostanza che non tutti i regolamenti del Consiglio adottati nel quadro della riforma agraria del 1992 contengono norme simili. Essi si riferiscono in particolare al regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2069, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (15). E' dunque chiaro, secondo i ricorrenti, che le disposizioni hanno natura meramente dichiarativa e non si estendono ai contributi per le spese amministrative.
21 Ad ogni modo, non capisco come si possa pervenire ad una simile conclusione. A mio avviso, il legislatore comunitario ha semplicemente la facoltà di adottare o di non adottare norme in materia, e soltanto se decide di farlo trovano applicazione i principi enunciati nella sentenza Denkavit (16). Non vedo come un regolamento che non contiene una disposizione in base alla quale il pagamento deve essere integrale possa essere di aiuto ai fini dell'interpretazione di regolamenti che, invece, contengono disposizioni di tal genere. All'udienza, inoltre, la Commissione ha chiarito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine già prevedeva un sostegno diretto al reddito prima della riforma del 1992 e che occorrevano solo pochi controlli in tale settore, il che significava che il problema dei contributi per le spese amministrative difficilmente sarebbe stato sollevato.
22 I resistenti sostengono, poi, che è nell'interesse degli agricoltori beneficiari che venga istituito un sistema amministrativo ben funzionante, che un siffatto sistema comporta costi considerevoli e che le autorità nazionali dovrebbero poter recuperare una parte di tali spese. Questo argomento sembra far intendere che il sistema amministrativo è organizzato meglio se è possibile riscuotere contributi. Un'impostazione simile sarebbe inaccettabile. Gli Stati membri sono chiaramente tenuti a dare attuazione al diritto comunitario osservandone le disposizioni, e la qualità dell'attuazione non può dipendere dalle modalità di finanziamento dei suoi costi amministrativi.
23 Concludo, quindi, in risposta alla prima questione in entrambe le cause che i regolamenti vanno interpretati nel senso che vietano agli Stati membri di percepire contributi amministrativi dagli istanti per l'espletamento delle pratiche relative alle loro richieste di pagamenti compensativi e di premi.
Sulla seconda questione
24 I resistenti nel procedimento principale sostengono che le disposizioni in questione, se devono essere interpretate nel senso che vietano l'imposizione di contributi amministrativi, sarebbero incompatibili con i principi di diritto comunitario di rango superiore. In primo luogo, il divieto violerebbe il principio di leale collaborazione sancito dall'art. 5 del Trattato. In mancanza di norme specifiche sul rimborso delle spese dovute ai considerevoli costi amministrativi sostenuti in occasione della trattazione delle domande di concessione di misure comunitarie a sostegno dell'agricoltura, il divieto equivarrebbe ad un disconoscimento degli interessi legittimi degli Stati membri da parte delle istituzioni comunitarie. In secondo luogo, tale divieto, qualificato come una inutile interferenza nel diritto amministrativo nazionale, lederebbe sia il principio di proporzionalità sia quello di sussidiarietà sanciti rispettivamente dai paragrafi terzo e secondo dell'art. 3 B del Trattato.
25 Ancora una volta sono in disaccordo con le argomentazioni dei resistenti.
26 L'art. 5 stabilisce che «gli Stati membri adottano tutte le misure (...) atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità». Se, come ritengo, i regolamenti vanno interpretati nel senso che escludono l'imposizione di oneri a copertura dei costi, allora discende dall'art. 5 che gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure atte a dare esecuzione a tale obbligo. E' vero che l'art. 5 pone anche a carico delle istituzioni comunitarie obblighi di collaborazione con le autorità degli Stati membri (17). Sono però d'accordo con il Consiglio e con la Commissione sul fatto che l'art. 5 non è di natura tale da limitare la competenza normativa della Comunità. Ai sensi dell'art. 40 del Trattato la Comunità ha il compito di creare una organizzazione comune dei mercati agricoli per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune previsti dall'art. 39 del Trattato. Il principio di collaborazione non può, evidentemente, impedire alle istituzioni comunitarie di disporre che i pagamenti compensativi versati agli agricoltori nel quadro di tali organizzazioni comuni debbano essere pagati integralmente ai beneficiari, con l'intento di assicurare un'attuazione uniforme e non discriminatoria di tale sistema di pagamenti.
27 Né possono sussistere dubbi sul fatto che i regolamenti sono conformi al principio della sussidiarietà. L'art. 3 B, n. 2, del Trattato dispone che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Secondo il Consiglio e la Commissione il principio di sussidiarietà è inapplicabile dato che i regolamenti sono stati adottati nel 1992 e la loro validità non può, pertanto, essere inficiata da modificazioni successive del Trattato (dato che l'art. 3 B ha prodotto effetti a decorrere dal 1_ novembre 1993 in seguito all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea). Essi sostengono, inoltre, che il principio di sussidiarietà non troverebbe applicazione in questo settore, nel quale, a loro avviso, la Comunità dispone di competenza esclusiva. A mio parere, non occorre neppure prendere in considerazione queste argomentazioni, perché è evidente che i regolamenti sono in ogni caso compatibili con il principio di sussidiarietà. Come sottolinea il governo tedesco, la Comunità dispone di ampie competenze nel settore agricolo, i regolamenti furono adottati nel quadro ed entro i limiti di tali competenze, e l'obiettivo del divieto di imposizione di contributi amministrativi, che è di assicurare l'attuazione uniforme del sistema dei pagamenti compensativi, non può essere realizzato con un intervento a livello nazionale.
28 Inoltre, il divieto non è in contrasto con il principio di proporzionalità. La Corte ha dichiarato che, al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme a tale principio, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo (18). E' chiaro che l'obiettivo di garantire il versamento integrale dei pagamenti compensativi agli agricoltori non può essere realizzato se non disponendo che essi debbano ricevere un pagamento integrale.
29 Concludo, pertanto, che dall'esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dei regolamenti.
Conclusione
30 Alla luce di quanto precede, sono dell'avviso che le questioni sollevate dal Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein vadano risolte nel modo seguente:
Nella causa C-36/97
«1) L'art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, va interpretato nel senso che vieta alle autorità degli Stati membri di percepire contributi amministrativi per l'espletamento delle pratiche relative alle domande di sovvenzioni, anche se le loro aliquote corrispondono a quelle generalmente previste dal diritto nazionale e la loro esiguità non potrebbe dissuadere gli interessati dal presentare una domanda di sovvenzione.
2) Dall'esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento».
Nella causa C-37/97
«1) L'art. 30 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati della carne bovina, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2066/92, va interpretato nel senso che vieta alle autorità degli Stati membri di percepire contributi amministrativi per l'espletamento delle pratiche relative alle domande di sovvenzioni, anche se le loro aliquote corrispondono a quelle generalmente previste dal diritto nazionale e la loro esiguità non potrebbe dissuadere gli interessati dal presentare una domanda di sovvenzione.
2) Dall'esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento».
(1) - GU L 181, pag. 12.
(2) - GU L 148, pag. 24.
(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 215, pag. 49).
(4) - Legge 17 gennaio 1974, GVOBl. Schl.-H., pag. 37, come modificata dalla legge 18 dicembre 1978, GVOBl. Sch.-H. 1979, pag. 2.
(5) - L'ordinanza di rinvio del giudice nazionale fa erroneamente riferimento all'art. 30 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2066/92.
(6) - Sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80 (Racc. pag. 735).
(7) - Sentenza 19 novembre 1991, causa C-235/90 (Racc. pag. I-5419).
(8) - Sentenza 19 maggio 1998, causa C-132/95, (Racc. pag. I-0000).
(9) - Conclusioni presentate il 27 novembre 1997, paragrafo 39.
(10) - Punti 58-62 della sentenza.
(11) - Sentenza 15 settembre 1982, causa 233/81 (Racc. pag. 2933, punto 10).
(12) - Regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1).
(13) - Punti 7 e 8 della sentenza.
(14) - V. anche sentenza 30 novembre 1978, causa 31/78, Bussone (Racc. pag. 2429, punti 12-25).
(15) - GU L 215, pag. 59.
(16) - Citata alla nota 11.
(17) - Sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento (Racc. pag. 255, punto 37) e ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld e a. (Racc. pag. I-3365, punto 17).
(18) - V. sentenze 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I-5755, punto 57) e 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-2405, punto 54).
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