Conclusioni dell avvocato generale
1 Nell'ambito di un contenzioso che oppone lo Stato belga ad alcuni importatori di formaggio Kashkaval, prodotto in Ungheria, lo Hof van beroep di Anversa (Belgio) ha sollevato due questioni pregiudiziali, relative all'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 1_ luglio 1982, n. 1767 (in prosieguo: il «regolamento n. 1767/82» o il «regolamento»), statuente le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari (1).
2 Il giudice che ha effettuato il rinvio desidera ottenere un chiarimento sulla materia prima con cui deve essere prodotto il formaggio Kashkaval e sulle conseguenze provocate da un eventuale mancato rispetto delle regole previste per la compilazione del certificato d'importazione istituito dal detto regolamento.
I - Normativa comunitaria applicabile
3 Con il suo regolamento (CEE) 10 novembre 1970, n. 2307 (2), il Consiglio ha istituito un autonomo prelievo specifico all'importazione, ad aliquota ridotta, applicabile, tra gli altri, ai «formaggi di pecora denominati "Kashkaval"» (terzo `considerando').
4 All'epoca dei fatti, il detto regime ad aliquota ridotta era previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1979, n. 2915, che determinava le categorie di prodotti e le disposizioni speciali per il calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, così modificando il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3).
5 In seguito, il regolamento (CEE) del Consiglio 27 maggio 1982, n. 1463 (4), ha modificato il menzionato regolamento n. 2915/79, per ciò che riguardava le condizioni di ammissione di alcuni formaggi in determinate voci tariffarie, così come il precedente regolamento n. 950/68. Il formaggio Kashkaval figura alla voce tariffaria 04.04 E I b) 2. Come nei regolamenti sopraccitati, una nota specificava che «l'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che devono essere stabilite dalle autorità competenti».
6 Dal 1_ gennaio 1988, il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), modifica la nomenclatura della tariffa doganale comune. D'ora innanzi il formaggio Kashkaval appare sotto il codice NC 0406 90 29, cui corrisponde una nota (2) del seguente tenore: «I formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, sono assoggettati a un prelievo ridotto».
7 Le condizioni alle quali il Kashkaval può essere importato beneficiando di tale prelievo ridotto sono definite nei regolamenti della Commissione. All'epoca dei fatti, si applicava il sopraccitato regolamento n. 1767/82.
8 L'art. 1 di tale regolamento n. 1767/82 dispone, ai nn. 1 e 2, quanto segue:
«1. I prelievi all'importazione applicabili ai prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I prodotti di cui all'allegato I beneficiano dei prelievi all'importazione indicati soltanto se viene presentato un certificato IMA 1 redatto su un modulo conforme al facsimile che figura nell'allegato II e sono rispettate le condizioni fissate nel presente regolamento».
Ai sensi dell'art. 3, nn. 1 e 2:
«1. Il certificato deve essere redatto per ciascun tipo e ciascuna forma di presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Il certificato deve contenere per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti i dati che figurano all'allegato III».
Infine, l'art. 5, n. 1, dello stesso regolamento, stabilisce:
«1. Un certificato è valido soltanto se è debitamente redatto e vidimato da un organismo emittente di cui all'allegato IV».
9 L'allegato I del regolamento n. 1767/82 fa riferimento, alla lettera l), al formaggio Kashkaval sotto il numero ex 04.04 E I b) 2, della tariffa doganale comune, senza fornire alcuna precisazione in merito alla materia prima con cui deve essere prodotto.
10 L'allegato II contiene il facsimile del certificato IMA 1, di cui all'art. 1, n. 2, del regolamento.
11 L'allegato III definisce le regole per la compilazione dei certificati e prevede che, relativamente al formaggio Kashkaval, debbano essere compilate le caselle con i nn. da 1 a 6, 9, 17 e 18, nonché:
«2. la casella n. 10 indicando "esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale"».
II - Fatti e procedura dinanzi al giudice nazionale
12 Tra il 24 dicembre 1987 e il 13 ottobre 1988, la società Foodic BV (in prosieguo: la «Foodic») ha importato 860 000 kg di formaggio Kashkaval proveniente dall'Ungheria. Ognuna delle 16 dichiarazioni d'importazione era accompagnata da un certificato IMA 1, come prescritto dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1767/82. Tutti i certificati indicavano che si trattava di formaggio Kashkaval prodotto con latte vaccino.
13 Le autorità belghe hanno riscosso su tale formaggio un prelievo al tasso ridotto. Nel corso di un controllo effettuato alla fine di ottobre 1988, le stesse autorità si sono rese conto che il Kashkaval importato era prodotto con latte vaccino. Ritenendo che, sulla base della normativa comunitaria, il regime ad aliquota ridotta fosse applicabile solo al Kashkaval prodotto con latte di pecora, le autorità belghe hanno richiesto alla Foodic, in data 18 dicembre 1989, il pagamento di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei prelievi normalmente dovuti ed i prelievi specifici realmente riscossi.
14 Non avendo ricevuto il pagamento di tale ammontare, in data 8 gennaio 1992 lo Stato belga ha citato in giudizio la Foodic chiedendo il pagamento dell'importo di 66 424 325 BFR, pari alla somma dei prelievi supplementari e delle garanzie fornite che risultavano dovuti a seguito dell'uso indebito dei certificati d'importazione.
15 In data 29 giugno 1994, il Rechtbank van eerste aanleg di Anversa ha emesso la sua decisione, respingendo sostanzialmente la domanda dello Stato belga.
16 Quest'ultimo ha impugnato la sentenza dinanzi allo Hof van beroep di Anversa.
III - Questioni pregiudiziali
17 Considerata l'esistenza di difficoltà interpretative nel regolamento n. 1767/82, lo Hof van beroep di Anversa ha sottoposto alla Corte, con sentenza interlocutoria del 27 gennaio 1997, le seguenti due questioni pregiudiziali:
«1) Se debbano intendersi per "Kashkaval", ai fini del regolamento (CEE) della Commissione n. 1767/82, unicamente formaggi prodotti con latte di pecora.
2) Se un certificato IMA 1 rilasciato in forza del regolamento (CEE) n. 1767/82 ma compilato in maniera non conforme alle regole per la compilazione di cui agli allegati di tale regolamento soddisfi i requisiti posti dall'art. 2 dello stesso regolamento e, in caso negativo, se ciò implichi la perdita del diritto a prelievi specifici all'importazione, ad aliquota ridotta».
In merito alla prima questione
18 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, a parere delle appellate nel procedimento principale (le società importatrici), il Kashkaval può anche essere prodotto con latte vaccino. Esse fanno rilevare come le autorità ungheresi che hanno compilato il certificato IMA 1 abbiano espressamente indicato nell'apposita rubrica del formulario che si tratta di formaggio prodotto con latte vaccino, confermando così, secondo loro, la tesi che il Kashkaval può ugualmente essere prodotto con questo tipo di latte, senza che ciò comporti la perdita di tale denominazione.
19 La questione rilevante, nella fattispecie, è sapere se il Kashkaval di cui si tratta può beneficiare dei prelievi all'importazione ad aliquota ridotta sulla base della normativa comunitaria vigente.
20 Il regolamento n. 1767/82, al secondo `considerando', dispone che «l'ammissione in voci tariffarie non è più l'unico elemento per l'applicazione del prelievo specifico».
21 Esso prevede inoltre, nel suo art. 1, n. 2, che per poter beneficiare del prelievo specifico debbono sussistere le seguenti due condizioni:
- la presentazione di un certificato IMA 1 redatto su un modulo conforme al facsimile che figura nell'allegato II
e
- il rispetto delle condizioni fissate nel regolamento n. 1767/82.
22 Una di tali condizioni è inserita nell'art. 3, n. 2, ai sensi del quale il certificato deve contenere i dati che figurano nell'allegato III.
23 L'allegato III prevede, al punto I, relativo al formaggio Kashkaval, che nella casella n. 10 del certificato IMA 1 sia indicato «esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale».
24 Sembra pertanto chiaro che il legislatore comunitario abbia voluto riservare il beneficio del prelievo ridotto al formaggio Kashkaval prodotto esclusivamente con latte di pecora.
25 Nelle loro osservazioni scritte, le appellate fanno tuttavia notare che «il testo del regolamento (CEE) 1_ luglio 1982, n. 1767, non opera alcuna distinzione basata sul tipo di latte impiegato (vaccino o di pecora) per il formaggio Kashkaval; soltanto nell'allegato infatti emerge questa sottile differenza, e ci si chiede se il testo di un allegato ad un regolamento possa prevalere sul regolamento stesso. La risposta è evidentemente no» (punto 16 della memoria depositata dinanzi alla Corte).
26 Poco dopo, le appellate aggiungono: «Come il testo iniziale del regolamento in esame parlava, nel suo codice tariffario, di Kashkaval tout court, così lo Stato belga non può operare distinzioni basate sul fatto che il formaggio sia prodotto con latte vaccino o con latte di pecora». Per «codice tariffario», esse evidentemente intendono l'allegato I del regolamento.
27 Questa tesi non può essere condivisa, in quanto non sembra corretto ragionare sulla base degli articoli del regolamento senza prendere in considerazione gli allegati, o tener conto, soltanto, dell'allegato I tralasciando l'allegato III.
28 Occorre notare, del resto, che l'allegato I (salvo una eccezione) non fornisce chiarimenti neppure sulla materia prima utilizzata per la produzione di altri formaggi ivi menzionati con le loro denominazioni (a titolo di esempio Emmental, Cheddar,Tilsit e Finlandia). Per ciascuno di essi, occorre riportarsi all'allegato III per avere indicazioni, nella maggioranza dei casi, sulla materia prima impiegata. Quindi l'allegato III specifica l'allegato I, ed entrambi si completano costituendo un insieme unitario.
29 Esclusa pertanto la prevalenza dell'allegato I sull'allegato III, sembra indiscutibile la volontà del legislatore comunitario di accordare il beneficio dei prelievi ridotti al solo formaggio Kashkaval prodotto con latte di pecora.
30 Questa constatazione risulta rafforzata, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, dal fatto che il terzo `considerando' del regolamento n. 2307/70 si riferisce «ai formaggi di pecora denominati "Kashkaval"». Il Consiglio quindi, dalla prima volta che ha disciplinato il regime dei prelievi specifici per il formaggio Kashkaval, ha voluto precisare che doveva trattarsi di formaggio a base di latte di pecora. E la Commissione ricorda che il Consiglio, da allora, non ha modificato tale orientamento.
31 In aggiunta, l'uso dell'avverbio «esclusivamente» indica che nessun altro tipo di latte può essere impiegato nella produzione di tale formaggio, sempre ai sensi del regolamento n. 1767/82.
32 A sostegno della loro tesi, le appellate invocano anche il regolamento (CEE) della Commissione 10 maggio 1990, n. 1225 (6), che ha modificato il regolamento n. 1767/82 aggiungendo precisamente alla designazione Kashkaval, contenuta nell'allegato I, la menzione «fabbricato a base di latte di pecora». Esse affermano che soltanto a decorrere dall'entrata in vigore di tale regolamento il beneficio dei prelievi ridotti è stato riservato al Kashkaval prodotto con latte di pecora.
33 Emerge effettivamente dai `considerando' del regolamento n. 1225/90 che la Commissione ha effettuato questa precisazione in seguito alle difficoltà insorte nella descrizione di tale formaggio all'atto della compilazione del certificato IMA 1.
34 Ciò non esclude che un importatore che desideri beneficiare di un regime a tasso ridotto debba leggersi con estrema cura tutto il testo relativo alle modalità di applicazione dello stesso, comprese le regole per la compilazione dell'apposito modulo.
35 La precisazione apportata dall'allegato I non ha modificato minimamente la disciplina sul formaggio in questione, così come stabilita fino a quel momento dal combinato disposto degli articoli del regolamento, dell'allegato I e dell'allegato III.
36 D'altronde, come sottolineato giustamente dalla stessa Commissione, quest'ultima non sarebbe competente a modificare le caratteristiche del formaggio in esame, che sono state decise dal Consiglio nel suo regolamento n. 2307/70.
37 Appare innegabile, pertanto, che la soluzione della prima questione posta dal giudice a quo debba essere positiva: il formaggio Kashkaval, oggetto del regolamento n. 1767/82, deve essere prodotto esclusivamente con latte di pecora.
In merito alla seconda questione
38 La seconda questione può essere suddivisa in due parti. Lo Hof van beroep di Anversa vorrebbe innanzitutto sapere se un certificato IMA 1 redatto in modo non conforme alle regole per la compilazione di cui agli allegati del regolamento n. 1767/82 soddisfi egualmente i requisiti posti da tale regolamento.
39 Si impone una osservazione preliminare: lo Hof van beroep di Anversa, nella sua seconda questione, fa riferimento ai requisiti dell'art. 2 del regolamento n. 1767/82, articolo che riguarda unicamente gli aspetti materiali del certificato IMA 1. A mio parere deve trattarsi di un errore di stampa, in quanto il problema non può rapportarsi che ai requisiti dell'art. 1 del regolamento n. 1767/82. Sarà quindi sulla base di tale articolo che risolverò la questione.
40 L'art. 1 prescrive che siano rispettate le condizioni fissate dal regolamento. Una di queste è enunciata all'art. 3, n. 2, ai sensi del quale il certificato IMA 1 deve contenere i dati che figurano nell'allegato III.
41 Risulta parimenti dall'art. 5, n. 1, che un «certificato è valido soltanto se è debitamente redatto».
42 Quindi, l'indicazione dei dati previsti dall'allegato III è una condizione di validità del certificato, e un certificato che non contenga esattamente quei dati non potrà soddisfare i requisiti di cui all'art. 1 del regolamento n. 1767/82.
43 Ora, l'allegato III del regolamento n. 1767/82 prescrive, relativamente al formaggio Kashkaval, che la casella n. 10 del certificato contenga l'indicazione:
«esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale».
44 In aggiunta, emerge dalla soluzione della prima questione che l'intenzione del legislatore comunitario è sempre stata quella di accordare il beneficio dei prelievi ridotti soltanto al formaggio Kashkaval prodotto con latte di pecora. Di conseguenza, la precisazione contenuta nell'allegato III per la casella 10 dei certificati d'importazione del Kashkaval non è una mera condizione di forma, ma costituisce altresì una condizione essenziale.
45 Per rispondere alla prima parte della seconda questione, bisogna quindi concludere che un certificato IMA 1, rilasciato in forza del regolamento n. 1767/82, ma redatto in maniera non conforme alle regole di cui agli allegati dello stesso, non soddisfa i requisiti posti da tale regolamento.
46 Lo Hof van beroep di Anversa chiede inoltre se il mancato rispetto delle regole per la compilazione implichi «la perdita del diritto a prelievi specifici all'importazione, ad aliquota ridotta» [vedere al paragrafo 17, sub 2)].
47 Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei requisiti posti dal regolamento n. 1767/82 sono menzionate nell'art. 1, n. 2. Quest'ultimo prevede, infatti, ripetiamolo, che i prodotti cui si riferisce beneficiano dei prelievi all'importazione indicati soltanto se sono rispettate le condizioni fissate nel regolamento.
48 Il detto n. 2 riflette l'intenzione del legislatore, enunciata al secondo `considerando' del regolamento n. 1767/82, donde risulta che «l'ammissione in voci tariffarie non è più l'unico elemento per l'applicazione del prelievo specifico».
49 La presentazione di un certificato IMA 1 rispondente a tutti i requisiti posti dal regolamento n. 1767/82 e conforme, sia nella sostanza che nella forma, alle regole fissate all'allegato III è dunque una condizione necessaria perché si possa beneficiare del regime dei prelievi specifici, ad aliquota ridotta.
50 Le appellate sostengono ancora, tuttavia, che il regolamento non prevede sanzioni e che, quindi, il regime dei prelievi specifici deve restare loro applicabile.
51 Secondo questa tesi, i prodotti importati beneficerebbero quindi del regime più favorevole previsto dal regolamento, anche qualora non fossero rispettate le condizioni da questo fissate (art. 1, n. 2) e persino se non fossero validi i certificati presentati (art. 5, n. 1).
52 Un tale risultato pare evidentemente assurdo. Un regime derogatorio non ha bisogno di prevedere sanzioni. Se non sono rispettate le condizioni cui è sottoposto, si applica d'ufficio il diritto comune.
53 Di conseguenza, è infondato anche il richiamo fatto dalle appellate al principio di proporzionalità. Per definizione, un regime di diritto comune che non è stato contestato in quanto tale, non può imporre ad un importatore un onere sproporzionato.
54 Non resta che concludere che i prelievi specifici a tasso ridotto non possono essere applicati ad importazioni effettuate con certificati IMA 1 non conformi alle condizioni fissate dal regolamento n. 1767/82.
55 Nell'ipotesi in cui la Corte così risolvesse le questioni poste dallo Hof van beroep di Anversa, le appellate invocherebbero l'applicabilità dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, riguardante il ricupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, non riscossi dal debitore, per merci assoggettabili ad un regime doganale con l'obbligo di tale pagamento (7).
56 Le questioni poste dal giudice che ha effettuato il rinvio non mirano ad ottenere un'interpretazione di tale norma. Tuttavia, la domanda di pronuncia pregiudiziale rileva che le appellate nel procedimento de quo hanno affrontato l'argomento, e il giudice che l'ha formulata cita il regolamento n. 1697/79 tra quelli che pongono problemi interpretativi per la risoluzione del contenzioso di cui è investito.
57 Sembra pertanto utile ricordare alcuni principi espressi dalla Corte con riferimento alla citata disposizione, fermo restando che spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare se sussistano le condizioni previste da tale norma.
58 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 prevede quanto segue:
«2. Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente».
59 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 subordina dunque a tre condizioni cumulative la facoltà delle autorità competenti di non procedere al ricupero:
- i dazi non sono stati riscossi a seguito di un errore delle autorità competenti medesime;
- il debitore ha agito in buona fede, vale a dire non ha potuto notare l'errore commesso dalle autorità competenti;
- il debitore ha osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente.
60 Per quanto riguarda la condizione dell'«errore delle autorità competenti», è certo che le autorità del paese di esportazione, l'Ungheria, hanno rilasciato erroneamente dei certificati IMA 1 per formaggi prodotti con latte vaccino.
61 Analogamente, le autorità competenti del paese d'importazione hanno riscosso erroneamente un prelievo ad aliquota ridotta nonostante i certificati IMA 1 specificassero che il formaggio era prodotto con latte vaccino. Un riesame del regolamento n. 1767/82 avrebbe chiarito loro che tale prodotto non aveva il diritto di beneficiare dei prelievi specifici, a tasso ridotto.
62 Il debitore ha agito in buona fede?
63 Innegabilmente, nel caso di specie, il debitore non ha avuto un comportamento doloso né ha fatto ricorso a manovre fraudolente per indurre in errore le autorità ungheresi o belghe in merito alla materia prima impiegata per la produzione dei formaggi. Tuttavia, la richiesta da lui fatta alle autorità del paese di esportazione di rilasciare certificati IMA 1 per prodotti che non potevano beneficiare dei prelievi specifici all'importazione non aveva alcun fondamento.
64 Ricordiamo che, secondo una giurisprudenza costante, è compito del giudice nazionale verificare se il debitore si sarebbe potuto accorgere dell'errore commesso dalle autorità competenti, tenuto conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore in questione e della diligenza dimostrata da quest'ultimo (8).
65 In relazione alla natura dell'errore, la Corte ha sempre precisato che occorre accertare se la normativa in esame presenti particolari complessità o se, al contrario, essa sia sufficientemente chiara per consentire agevolmente la rilevazione di un errore.
66 Il regolamento era così mal formulato, all'epoca dei fatti, da far presumere che il debitore abbia presentato in assoluta buona fede le domande per il rilascio dei certificati e che non potesse rilevare l'errore delle autorità competenti?
67 Come abbiamo visto sopra, la Commissione ha riconosciuto nel secondo `considerando' del suo regolamento n. 1225/90, già citato, che «sono insorte alcune difficoltà nella descrizione di tale formaggio all'atto della compilazione del certificato IMA 1». Pertanto essa ha sostituito la designazione «Kashkaval» dell'allegato I del regolamento n. 1767/82, con la designazione «Kashkaval fabbricato a base di latte di pecora», fornendo poi altre precisazioni sulle caratteristiche di tale formaggio.
68 Ma, come ho già detto, riferendomi alla soluzione della prima questione, ritengo che un importatore professionale che chiede di beneficiare di un regime derogatorio debba leggersi l'intero regolamento. Egli dovrebbe, anzi, dedicare una particolare attenzione all'allegato III, al fine di poter fornire alle autorità del paese di esportazione tutte le informazioni necessarie per la redazione del certificato.
69 In terzo luogo, sarà compito del giudice nazionale esaminare se tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente siano state osservate. Emerge chiaramente dalle soluzioni proposte con riferimento alla prima questione ed alla prima parte della seconda questione che, a mio avviso, la regolamentazione vigente non è stata osservata.
70 Le appellate invocano parimenti il principio della tutela del legittimo affidamento. A questo proposito, è sufficiente richiamare la sentenza del 26 aprile 1988 (9), in cui la Corte ha dichiarato che «il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo di diritto comunitario e che il comportamento di un'autorità nazionale incaricata di applicare il diritto comunitario che sia in contrasto con quest'ultimo non può autorizzare l'operatore economico a considerarsi legittimato a fare assegnamento su di un trattamento contrastante col diritto comunitario».
Conclusione
71 Sulla base di quanto precede, ritengo che le due questioni poste dallo Hof van beroep di Anversa vadano risolte come segue:
«1) Per "Kashkaval" debbono intendersi, ai fini del regolamento (CEE) della Commissione 1_ luglio 1982, n. 1767, statuente le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari, unicamente formaggi prodotti con latte di pecora.
2) Un certificato IMA 1, rilasciato in forza del regolamento n. 1767/82, ma compilato in maniera non conforme alle regole di cui all'allegato III di tale regolamento, non soddisfa i requisiti posti dall'art. 1, n. 2, dello stesso regolamento. Ne consegue che il regime dei prelievi specifici all'importazione, ad aliquota ridotta, non si applica alle importazioni effettuate con un tale certificato».
(1) - GU L 196, pag. 1
(2) - Regolamento che modifica, principalmente per taluni formaggi, il regolamento (CEE) n. 823/68, riguardante le categorie di prodotti e le disposizioni speciali per il calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 249, pag. 13).
(3) - GU L 329, pag. 1.
(4) - GU L 159, pag. 1.
(5) - GU L 256, pag. 1.
(6) - GU L 120, pag. 56.
(7) - GU L 197, pag. 1.
(8) - V., per esempio, sentenza 1_ aprile 1993, C-250/91, Hewlett Packard France (Racc. pag. I-1819, punto 22).
(9) - Causa 316/86, Krücken (Racc. pag. 2213, punto 24).
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