Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento per violazione del Trattato, la Commissione rimprovera alla Repubblica italiana di aver violato gli obblighi derivantile dall'art. 34, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (1), non avendo adottato, o, comunque, non avendo comunicato, le disposizioni di legge, amministrative e/o di regolamento necessarie per dare attuazione alla detta direttiva.
2 L'art. 34, n. 1, della menzionata direttiva fa obbligo agli Stati membri di emanare le disposizioni di legge, amministrative e/o di regolamento necessarie per dare attuazione alla medesima, entro il 14 giugno 1994, e di informarne immediatamente la Commissione.
3 La convenuta non contesta l'addebito della Commissione. Sostiene che tale addebito è di scarsa entità, dal momento che le disposizioni di diritto comunitario fondamentali in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture che emergono dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (2), e dalle relative direttive di modifica 22 luglio 1980, 80/767/CEE (3), e 22 marzo 1988, 88/295/CEE (4), sono già state trasposte nel diritto nazionale (5). Non viene pertanto confutato l'addebito della Commissione, secondo cui la direttiva 93/36 non è stata trasposta nell'ordinamento interno.
4 La convenuta afferma, inoltre, che in un disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento italiano è prevista una disposizione di delega al governo per la trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 93/36.
5 Dal momento che la convenuta non contesta la mancata trasposizione della controversa direttiva nel diritto nazionale, non si rende necessario che la Corte passi all'esame della censura sollevata dalla Commissione circa l'omessa comunicazione delle misure di trasposizione della direttiva adottate.
Conclusione
6 Propongo pertanto alla Corte, di constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 34, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, non avendo adottato entro i termini stabiliti le disposizioni di legge amministrative e/o di regolamento necessarie per conformarsi alla detta direttiva. Propongo inoltre che le spese processuali siano poste a carico della Repubblica italiana.
Carl Otto Lenz
(1) - GU L 199, pag. 1.
(2) - GU 1977, L 13, pag. 1.
(3) - GU L 215, pag. 1.
(4) - GU L 127, pag. 1.
(5) - Per una esatta comprensione di tale argomentazione difensiva si deve ricordare che con la direttiva 93/36 si è inteso perseguire lo scopo di una nuova redazione del testo della direttiva 77/62 e delle relative direttive di modifica (v. il primo `considerando' della direttiva 93/36). Conformemente a tale intento, l'art. 3 della direttiva 93/36 dispone l'abrogazione della direttiva 77/62.
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