Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso presentato ai sensi dell'articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il Regno di Spagna chiede l'annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 1996, 96/701/CE, che modifica la decisione 96/311/CE relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», per l'esercizio finanziario 1992, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (1).
2 Nella parte dedicata al Regno di Spagna, l'allegato della decisione 96/701 evidenzia che alcune spese per un totale di 721 255 271 PTA non sono state accettate dalla Commissione e restano pertanto a carico di questo Stato membro, oltre a quelle già decise con la decisione della Commissione 10 aprile 1996, 96/311/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», per l'esercizio finanziario 1992, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (2), che si riferisce all'esercizio 1992.
3 Le spese menzionate nell'allegato corrispondono ad alcuni aiuti al consumo di olio d'oliva indebitamente versati dalle autorità spagnole, secondo la Commissione, ad alcune imprese di confezionamento. Il ricorso in esame mira all'annullamento della decisione, adottata dalla Commissione, di non disporne il rimborso al Regno di Spagna.
I - L'ambito giuridico
A - La regolamentazione comunitaria
1. La regolamentazione comunitaria relativa al mercato dell'olio d'oliva
4 Il regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE (3), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562 (4), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1988, n. 2210 (5), ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.
5 Lo scopo dell'organizzazione del mercato dell'olio d'oliva è «di mantenere il livello di consumo di questo prodotto nella Comunità dinanzi alla concorrenza degli altri oli vegetali e di garantire ai produttori un equo reddito per la quantità di olio d'oliva effettivamente prodotta» (6).
6 L'art. 11, n. 1, del regolamento n. 136/66, come modificato, dispone quanto segue:
«Se il prezzo indicativo alla produzione ridotto dell'aiuto alla produzione è superiore al prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva, è concesso un aiuto al consumo per l'olio d'oliva prodotto e commercializzato nella Comunità. L'aiuto è pari alla differenza tra questi due importi».
Il regolamento (CEE) n. 3089/78
7 Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 3089, definisce le norme generali relative all'aiuto al consumo per l'olio d'oliva (7).
8 Secondo l'articolo 1, l'aiuto al consumo di olio d'oliva è accordato soltanto alle imprese di confezionamento di olio d'oliva riconosciute.
9 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, di questo regolamento:
«Il riconoscimento di cui all'articolo 1 è accordato dallo Stato membro interessato esclusivamente alle imprese:
a) aventi una capacità di confezionamento minima da determinarsi,
b) che esercitano l'attività di confezionamento per un periodo minimo da determinarsi,
c) che tengono una contabilità di magazzino secondo disposizioni da stabilire
e
d) che accettano di sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto».
10 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, dello stesso regolamento: «Il riconoscimento di cui all'articolo 2 è ritirato se, salvo casi di forza maggiore, non sussiste più una delle condizioni di riconoscimento previste dall'articolo 2, paragrafo 1». Inoltre, l'art. 3, n. 2, prevede che: «Lo Stato membro interessato decide il ritiro temporaneo del riconoscimento ad ogni impresa di confezionamento che ha chiesto l'aiuto per una quantità di olio d'oliva superiore alla quantità per la quale è stato riconosciuto il diritto dell'aiuto».
11 L'art. 5 dispone che: «Il diritto all'aiuto al consumo è acquisito al momento nel quale l'olio d'oliva esce dall'impresa di confezionamento in un imballaggio conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)» (8).
12 A tenore dell'art. 6, n. 1: «L'aiuto è accordato in seguito a domanda presentata dall'interessato nello Stato membro nel quale l'olio è stato confezionato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)».
13 Ai sensi dell'art. 7, primo comma: «Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a garantire che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto soddisfa i requisiti necessari per beneficiarne».
14 Ai sensi dell'art. 7, secondo comma: «Il controllo deve permettere in particolare di verificare la corrispondenza tra la quantità di olio d'oliva per la quale è chiesto l'aiuto e
a) la quantità di olio d'oliva di origine comunitaria entrata nell'impresa di confezionamento
e
b) la quantità di olio d'oliva di origine comunitaria uscita dall'impresa, dopo confezionamento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e immessa sul mercato nella Comunità».
15 Secondo l'art. 8 del regolamento n. 3089/78:
«L'aiuto è corrisposto quando l'organismo di controllo designato dallo Stato membro nel quale ha luogo il confezionamento ha constatato la conformità alle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto.
L'aiuto può tuttavia essere anticipato sin dalla presentazione della domanda di aiuto, sempreché sia costituita una garanzia sufficiente».
Il regolamento (CEE) n. 2677/85
16 Il regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1985, n. 2677/85, stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva (9).
17 Questo regolamento è stato modificato, in particolare, dal regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1991, n. 571 (10), e dal regolamento (CEE) della Commissione 23 aprile 1992, n. 1008 (11), allo scopo di rafforzare l'efficacia dei controlli.
18 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2677/85, come modificato (in prosieguo: il «regolamento» n. 2677/85): «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78, ogni impresa di condizionamento deve avere una capacità di confezionamento di almeno 6 tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore».
19 Ai sensi dell'art. 2, sesto comma, prima frase, di detto regolamento: «Ai fini del riconoscimento, le autorità competenti dello Stato membro procedono alla verifica in loco degli impianti e della capacità di confezionamento dell'impresa richiedente».
20 Dall'art. 3, primo comma, dello stesso regolamento risulta che ogni impresa di confezionamento tiene, a decorrere dalla data del suo riconoscimento, una contabilità, definita da questa disposizione come «contabilità di magazzino» giornaliera, che comporta un certo numero di indicazioni obbligatorie relative, in particolare, alle scorte di olio d'oliva, alla quantità e alla qualità dell'olio d'oliva entrato nell'impresa, dell'olio d'oliva confezionato e di quello che è uscito dall'impresa, al numero di imballaggi entrati nell'impresa e di quelli che sono stati utilizzati, ai numeri delle fatture di acquisto delle partite di olio d'oliva e degli imballaggi entrati nell'impresa, nonchè delle fatture di vendita delle partite di olio d'oliva, e a i movimenti degli oli all'interno del perimetro e tra detto perimetro e il luogo di magazzinaggio.
21 In applicazione dell'art. 5, n. 1, primo e secondo comma, gli Stati membri controllano mediante campionamento che l'olio confezionato in un imballaggio immediato risponda a una delle definizioni di cui al regolamento n. 3089/78. A tal fine, almeno una volta per campagna, l'organismo di controllo procede, presso ogni impresa riconosciuta, al prelievo di campioni di almeno un tipo di olio condizionato esistente all'interno del perimetro dello stabilimento dove è avvenuto il condizionamento o in qualsiasi deposito ai sensi della regolamentazione applicabile.
22 L'art. 5, n. 2, primo comma, dispone quanto segue:
«Ove la competente autorità di ciascuno Stato membro constati che l'olio non risponde ad una delle definizioni di cui al paragrafo 1, in quanto sono state effettuate miscele o sono stati impiegati altri procedimenti chimici intesi a far beneficiare dell'aiuto al consumo un olio che non ne avrebbe diritto, essa ritira immediatamente il riconoscimento all'impresa per un periodo da uno a cinque anni, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione, fatte salve altre sanzioni eventuali. Inoltre, l'impresa interessata è tenuta a versare allo Stato membro un importo pari al doppio dell'aiuto al consumo richiesto nel corso di uno dei mesi successivi al prelievo dei campioni. L'importo riscosso dallo Stato membro è dedotto dalle spese degli organismi pagatori degli Stati membri imputabili al FEAOG.»
23 Ai sensi dell'art. 5, n. 2, secondo comma: «Qualora vengano constatate irregolarità diverse da quelle di cui al primo comma, l'organismo competente ne viene comunque informato immediatamente».
24 In applicazione dell'art. 6 dello stesso regolamento, per poter beneficiare dell'aiuto, l'olio d'oliva deve essere confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, muniti di un sistema di chiusura irrecuperabile e recanti un numero di identificazione.
25 L'art. 12 di questo regolamento precisa la natura dei controlli che gli Stati membri possono o devono realizzare presso le imprese riconosciute. L'art. 12, n. 1, prevede quanto segue:
«Ai fini dei controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3089/78, gli Stati membri procedono alla verifica della contabilità di magazzino di tutte le imprese riconosciute. Essi effettuano altresì controlli a campione dei documenti finanziari giustificativi delle operazioni realizzate dalle imprese. Nell'ambito di tali controlli, ogni impresa deve essere ispezionata almeno una volta per campagna. Tali verifiche devono investire una percentuale significativa delle domande di aiuto di ciascuna impresa (...).
(...).
All'atto delle ispezioni di cui al primo comma, gli Stati membri verificano la corrispondenza tra:
- i quantitativi complessivi di olio sfuso e confezionato, nonché gli imballaggi vuoti che si trovano entro il perimetro dell'impresa e del deposito ai sensi dell'art. 7, e
- i dati risultanti dalla contabilità di magazzino.
In caso di dubbi circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, gli Stati membri controllano anche la contabilità finanziaria delle imprese riconosciute.
Inoltre gli Stati membri possono effettuare controlli inopinati presso le imprese riconosciute, della stessa natura di quelli sopra descritti.
Per le imprese riconosciute che provvedono al confezionamento di olio d'oliva e di olio di semi, il controllo previsto dal presente articolo può essere esteso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria relative all'attività di confezionamento degli oli diversi dall'olio d'oliva.
A titolo di controllo orizzontale, particolarmente in caso di dubbi circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, lo Stato membro procede regolarmente a controlli supplementari sia presso i fornitori della materia prima e del materiale di condizionamento, sia presso gli operatori cui è stato consegnato un olio confezionato.
(...)».
26 Ai sensi dell'art. 12, n. 6: «Qualora si constati con decisione della competente autorità che la domanda di aiuto verte su un quantitativo superiore a quello per il quale è stato accertato il diritto all'aiuto, lo Stato membro ritira immediatamente il riconoscimento per un periodo da uno a cinque anni a seconda della gravità dell'infrazione, fatte salve eventuali altre sanzioni».
2. La regolamentazione comunitaria relativa al finanziamento della politica agricola comune
27 Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (12), la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia finanzia gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
28 L'art. 3, n. 1, di questo testo normativo prevede che sono finanziati gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro della organizzazione comune dei mercati agricoli.
29 L'art. 8, n. 1, dello stesso regolamento impone agli Stati membri di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG, di prevenire e perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. L'art. 8, n. 2, dispone che le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri non sono sopportate dalla Comunità.
30 Ai sensi dell'art. 9 di questo regolamento, la Commissione può intraprendere controlli nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco. Gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere queste verifiche hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti inerenti alle spese finanziate dal FEAOG. In particolare, essi possono verificare la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie, l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAOG e le condizioni alle quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAOG.
B - Il sistema di controllo istituito dal Regno di Spagna
31 Il sistema di controllo spagnolo è affidato a due organismi:
il Servicio Nacional de Productos Agrarios (13), che è incaricato:
- di accordare il riconoscimento alle imprese beneficiarie;
- di effettuare il pagamento diretto degli aiuti, nonchè degli anticipi, sotto riserva del deposito della cauzione;
- di infliggere le eventuali sanzioni;
l'Agencia para el Aceite de Oliva (14), che procede alle ispezioni imposte dalla normativa comunitaria.
II - I fatti
32 In previsione della liquidazione dei conti per l'esercizio 1992, i servizi della Commissione hanno proceduto a due ispezioni in Spagna, presso l'agenzia, nei giorni 30 settembre e 1_ ottobre 1993, e nel corso del periodo dal 14 al 18 marzo 1994, al fine di valutare le procedure utilizzate per il controllo dell'aiuto al consumo di olio d'oliva, conformemente all'articolo 9 del regolamento n. 729/70.
33 Secondo la relazione di controllo redatta in data 31 maggio 1994 (15), di cui è stato trasmesso un riassunto alle autorità spagnole con lettera 7 settembre 1994, queste ispezioni avrebbero rivelato gravi lacune.
34 Il sistema istituito da dette autorità prevedeva che il controllo delle imprese sarebbe stato effettuato nei locali dell'agenzia a Madrid, sulla base di una semplice verifica documentale, associata ad una visita annuale di ispezione in loco. Sarebbero state riscontrate importanti lacune nella tenuta dei registri contabili regolamentari, e perfino, in alcuni casi, una totale assenza di contabilità, senza che le conclusioni dei rapporti di ispezione spagnoli ne prendessero atto. Le sanzioni adottate, inoltre, non sarebbero proporzionate alla gravità dei fatti.
35 Nel corso di queste ispezioni, i servizi del FEAOG hanno nuovamente controllato, mediante campionatura, 27 fascicoli di diverse imprese. Le conclusioni finali a seguito di questi controlli evidenzierebbero:
- un'impossibilità di realizzare un controllo effettivo delle entrate e delle uscite di scorte per le imprese seguenti: Hispanoliva, Martínez Henarejos, Cooperativa Virgen C. Santa, Lorenzo Sandúa, Fernández y Ruiz de Aguilar, Cooperativa Jesús de la Cañada, Hijos de Joaquín Seguí, Cooperativa Uteco Jaén, Camar et Rodríguez Sevillano e la mancanza di concordanza tra le scorte per le imprese seguenti: Uteco Jaén, Cooperativa Virgen C. Santa, Fco. J. Sánchez Fernández e Aragonesa del Aceite de Oliva;
- una mancanza generalizzata di documenti contabili delle seguenti imprese: Sagarra Bascompte, Amador Rodríguez, Lorenzo Sandúa, Hurtado Tenorio, Fvo. J. Sánchez Fernández, Camar, Olivar de Segura, Aragonesa del Aceite e Emiliano Vivas.
36 La Commissione, rappresentata dalla propria direzione generale dell'agricoltura, ha successivamente comunicato alle autorità spagnole, il 22 settembre 1994, le sue conclusioni sulla liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1992 quanto al settore dell'olio d'oliva, informandole che il FEAOG proponeva, «tenuto conto dell'insieme delle carenze constatate nella gestione della misura», una rettifica pari al 50% dell'importo totale dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva dovuto al Regno di Spagna, cioè nella misura di PTA 15 447 431 500.
37 Il 17 ottobre 1994, l'agenzia ha indirizzato al direttore generale del FEAOG un documento di risposta alle osservazioni formulate nel rapporto di controllo 31 maggio 1994.
38 Un'abbondante corrispondenza è intercorsa tra le autorità spagnole e la Commissione e due riunioni bilaterali si sono tenute su questa pratica, una a Bruxelles, il 25 ottobre 1994, l'altra a Madrid, il 14 gennaio 1995.
39 A seguito di questi molteplici contatti, la Commissione ha proposto alle autorità spagnole, con lettera 13 giugno 1995, di sostituire la rettifica finanziaria valutata forfettariamente con una rettifica, per un importo di PTA 721 255 271, limitata ai 27 fascicoli che erano stati direttamente controllati dagli ispettori del FEAOG.
40 Secondo la Commissione, la rettifica finanziaria compiuta attraverso fascicoli individuali è stata limitata a quelli per i quali era stato chiaramente dimostrato che erano soddisfatte le condizioni per la revoca del riconoscimento o il fatto che le carenze nella contabilità e nel controllo dell'entrata e delle uscite delle scorte o altre cause impedivano alle autorità dell'agenzia di procedere a controlli efficaci.
41 Conseguentemente, gli accertamenti compiuti nei confronti di quattro di queste imprese giustificavano una rettifica finanziaria pari al 100% dell'aiuto accordato, mentre quelli relativi ad altre nove imprese giustificavano una rettifica finanziaria del 10% di questo aiuto.
42 Il 10 luglio 1995, la Commissione ha ufficialmente notificato al Regno di Spagna le sue conclusioni relative alla liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio finanziario 1992.
43 Le autorità spagnole, in disaccordo con la parte delle conclusioni relative all'aiuto al consumo per l'olio d'oliva, hanno chiesto l'intervento dell'organo di conciliazione istituito con la decisione 94/442/CE (16).
44 Quest'ultimo ha presentato le sue conclusioni il 5 dicembre 1995. Il punto 7 di queste conclusioni è così redatto:
«L'Organo può ben comprendere allo stesso tempo sia le preoccupazioni della Commissione che le perplessità delle autorità spagnole. Non può, da una parte, ignorare le inadempienze constatate a carico di alcune imprese sulla base della documentazione fornita dall'agenzia e deve, dall'altra parte, constatare una certa incoerenza nell'atteggiamento della Commissione nel trarne le conseguenze finanziarie necessarie. L'Organo si interroga specialmente sulla fondatezza dell'approccio che consiste nel basarsi su un numero limitato di fascicoli disponibili presso l'agenzia e nel concludere per correzioni del 10% o del 100%.
L'Organo invita i servizi della Commissione a riesaminare con le autorità spagnole la possibilità di adattare maggiormente i tassi di rettifica a seconda di ciascuna impresa interessata, o di sostituire l'attuale proposta di rettifica finanziaria con una rettifica forfettaria pari al 2% delle spese totali della misura del 1992» (17).
45 A seguito di questo invito, le autorità spagnole hanno chiesto al direttore generale del FEAOG, con lettera 27 dicembre 1995, di accettare la proposta dell'Organo di conciliazione di ridurre la percentuale delle rettifiche ad un livello equo, tenendo conto degli errori, considerati di poca importanza dall'amministrazione spagnola, che avrebbero potuto essere riscontrati in ciascun caso.
46 Con risposta 18 gennaio 1996, la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole e al presidente dell'Organo di conciliazione che «essa non può tenere conto dell'invito dell'Organo di conciliazione che consiste nell'individuare e nell'adattare maggiormente i tassi di rettifica a seconda di ciascuna impresa considerata (fatto non contestato dalle autorità spagnole), o nel sostituire la sua proposta di rettifica con una rettifica globale del 2% della totalità delle spese del 1992 (ipotesi già esaminata con le autorità spagnole e respinta dalle stesse)» (18).
47 Il 20 novembre 1996, la Commissione ha adottato la decisione 96/701, che impone la rettifica finanziaria di PTA 721 255 271, oggetto del ricorso in esame.
III - Sul ricorso
48 A sostegno del proprio ricorso di annullamento, il Regno di Spagna adduce due motivi. Il primo riguarda la violazione delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e di quelle relative al finanziamento della politica agricola comune. Il secondo motivo è fondato sulla violazione del principio di proporzionalità. Il governo spagnolo chiede inoltre la condanna della Commissione alle spese.
49 La Commissione conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna del Regno di Spagna alle spese.
A - Sul motivo relativo alla violazione delle norme riguardanti, da una parte, l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e, d'altra parte, il finanziamento della politica agricola comune
50 Il Regno di Spagna sostiene che il FEAOG è tenuto ad un obbligo di finanziamento poiché le imprese beneficiare dell'aiuto e le autorità spagnole hanno rispettato le norme comunitarie vigenti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in conformità all'art. 3 del regolamento n. 729/70.
51 Esso analizza, uno per uno, ciascuno dei 13 fascicoli sui quali la Commissione si è basata per prendere la sua decisione e conclude per l'assenza di irregolarità che giustifichino le rettifiche finanziarie controverse.
52 Il governo spagnolo ritiene, conseguentemente, che il rifiuto di finanziamento opposto dalla Commissione costituisca una violazione del diritto comunitario.
53 La Commissione fa valere che gli argomenti caso per caso diretti contro la sua decisione non soltanto non riescono a provare l'errore di valutazione che le viene addebitato dal ricorrente, ma consentono, al contrario, di accertare l'ammissione da parte del Regno di Spagna delle insufficienze e delle irregolarità che gli sono addebitate, le quali riguardano essenzialmente il controllo dei beneficiari degli aiuti.
54 Essa afferma che la decisione 96/701 non ha fatto che procedere ad una riduzione sostanziale della rettifica inizialmente proposta al Regno di Spagna, attraverso il passaggio da un sistema di rettifica ad aliquota forfettaria ad un sistema di campionamento per fascicoli. Tredici su ventisette di questi fascicoli sono stati prescelti in ragione della persistenza delle irregolarità rilevate.
55 La Commissione desidera ricordare che ha scrupolosamente rispettato la regolamentazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda le quattro imprese alle quali è stata applicata una percentuale di rettifica del 100%. Si tratterebbe, secondo la Commissione, dei seguenti casi molto gravi:
- l'aiuto è stato indebitamente versato, perché le condizioni di attribuzione non erano soddisfatte ed esisteva, inoltre, un sospetto di manomissione dei bollettini di consegna e di fatture dell'impresa (Lorenzo Sandúa);
- l'aiuto è stato chiesto dall'impresa per una quantità superiore rispetto a quella cui essa poteva avere diritto, e sono state riscontrate altre irregolarità che riguardano la contabilità di magazzino (Olivar de Segura e Agroalimentaria Minerva);
- i risultati chimici hanno rilevato la presenza non autorizzata di 0,5 p.p.m. di tricloroetilene, e altre irregolarità gravi sono state riscontrate (Hurtado Tenorio).
56 La Commissione ritiene che sia superfluo analizzare individualmente ognuno dei fascicoli per i quali una rettifica finanziaria del 10% è stata imposta, poiché questi sono stati esaminati in dettaglio nel rapporto finale e descritti dal ricorrente.
57 Essa aggiunge che né la descrizione dei fatti, né le spiegazioni esposte dal Regno di Spagna, né i documenti allegati che accompagnano il ricorso provano l'assenza di irregolarità contabili tanto sul piano delle scorte e delle operazioni di entrata e di uscita quanto per quanto riguarda le condizioni di trasparenza contabile e finanziaria delle imprese di cui trattasi.
58 Secondo la Commissione, la decisione 96/701 è dunque in tutti i suoi punti conforme alla disciplina comunitaria applicabile.
59 Il Regno di Spagna replica che la sua argomentazione è sostenuta dalla presentazione di documenti giustificativi che la Commissione non ha confutato uno per uno. La Commissione si limiterebbe a rigettare in termini generali gli argomenti formulati dal ricorrente senza giustificare il serio dubbio che essa prova nei confronti delle cifre comunicate dalle autorità nazionali.
60 Prima di esaminare gli elementi invocati dal governo spagnolo a sostegno del suo ricorso, è opportuno ricordare le norme vigenti in materia di onere della prova.
1. Sull'onere della prova
61 La Commissione fa valere che, nelle cause che riguardano le sue decisioni in materia di liquidazione delle spese del FEAOG, essa non è tenuta, secondo la giurisprudenza della Corte, a provare in modo esaustivo l'irregolarità dei dati che le sono stati trasmessi, ma che è sufficiente che essa presenti un elemento di prova di dubbio serio e ragionevole che prova nei confronti delle cifre comunicate dalle amministrazioni nazionali.
62 Al contrario, il Regno di Spagna ritiene che, secondo la vostra giurisprudenza consolidata in materia, spetta alla Commissione provare l'esistenza di una violazione delle norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli.
63 E' opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, «vengono finanziate dal FEAOG solo le restituzioni concesse e gli interventi effettuati "secondo le norme comunitarie" nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli» (19).
64 A questo proposito, avete affermato che «incombe alla Commissione l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (...). Di conseguenza, la Commissione è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato (...)» (20). Pertanto, quest'ultimo «non può confutare le constatazioni della Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. A meno che non si riesca a dimostrarne l'inesattezza, le constatazioni della Commissione costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull'istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo (...)» (21).
65 La Commissione deve dunque fornire la prova dell'esistenza dei fatti contrari alla regolamentazione comunitaria che il sistema di controllo istituito dallo Stato membro considerato non avrebbe consentito di rilevare o di punire. Quest'ultimo è dunque tenuto a dimostrare che i fatti constatati dalla Commissione non violano la regolamentazione comunitaria, o che il suo sistema di controllo non è implicato. Se non vi riesce, si potrà logicamente dedurne che queste irregolarità sono sufficienti a provare l'insufficienza del sistema di controllo dello Stato membro, che giustifica la rettifica finanziaria applicata nel corso della liquidazione dei conti.
66 E' opportuno, conformemente a siffatti principi, esaminare gli elementi di prova raccolti dalla Commissione a seguito delle ispezioni del FEAOG, all'origine della rettifica finanziaria, nonchè quelli invocati dal Regno di Spagna a sostegno del suo ricorso.
2. Sull'esistenza di infrazioni alla legislazione comunitaria
67 Secondo la Commissione, i compiti di controllo del FEAOG avevano per obiettivo di valutare i lavori della agenzia nel settore dell'aiuto al consumo. A partire dal dicembre 1990, la Commissione aveva riscontrato che il numero di imprese di condizionamento era aumentato in maniera anormale. Essa sostiene che i detti compiti consistevano nel controllare i fascicoli consegnati dagli ispettori della agenzia al termine del loro lavori (22).
68 La rettifica finanziaria praticata dalla Commissione nella decisione 96/701 è stata calcolata in funzione delle irregolarità riscontrate nelle tredici imprese seguenti, sulla base di proporzioni che variano tra il 10% e il 100% degli aiuti che sarebbero stati assegnati in maniera indebita a ciascuna di esse.
Rettifica finanziaria del 100%:
- Lorenzo Sandúa, - Hurtado Tenorio, - Olivar de Segura, - Agroalimentaria Minerva;
Rettifica finanziaria del 10%: - Sagarra Bascompte, - Amador Rodríguez, - Fernández y Ruiz de Aguilar, - Uteco Jaén, - Aragonesa de Aceite de Oliva, - Martínez Henarejos, - Hispanoliva, - Hijos de Joaquín Seguí, - Emiliano Vivas.
a) Lorenzo Sandúa
69 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte dell'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo del 31 maggio 1994 (23), sono state in particolare rilevate le seguenti irregolarità: gli ispettori dell'agenzia hanno formulato alcuni sospetti sull'eventualità di una falsificazione dei buoni di consegna, ma nessuna conseguenza è stata tratta da questo accertamento; la contabilità di magazzino dell'impresa non riporta gli imballaggi da venticinque litri che figurano nelle ultime 5 fatture; l'impresa non ha presentato i registri IVA, né la contabilità finanziaria, poiché questi documenti si trovano presso un contabile esterno alla società.
70 L'esame dei documenti elaborati nel corso dell'ispezione dell'agenzia conferma ciascuno di questi punti. Questi sono espressamente menzionati nel verbale redatto il 17 marzo 1992, così come nel resoconto del 26 novembre 1992. Alcune fotocopie dei buoni di consegna che si ritiene falsificati, allegate al fascicolo, dimostrano che i buoni controversi sono stati effettivamente cancellati. Non è stato prodotto alcun elemento di prova che possa spiegare questa anomalia.
71 Il governo spagnolo ritiene che gli aiuti siano stati versati conformemente alla regolamentazione in esame.
72 Esso afferma che, quando l'agenzia ha sospettato una falsificazione dei buoni di consegna, questa ha proposto al Senpa la proroga del termine fissato per il deposito del proprio rapporto e che, durante questo periodo, essa ha effettuato un'inchiesta prima di concludere che, anche se nessuna domanda di aiuto non conforme alle condizioni richieste era stata riscontrata, sarebbe stato opportuno che, in futuro, la verifica dei registri e dei certificati contabili e commerciali fosse completata, come essa è stata effettuata, attraverso controlli orizzontali presso gli operatori e i destinatari.
73 A questo riguardo, è sufficiente rilevare che il governo spagnolo non ha prodotto alcuna prova che documentasse che un supplemento d'inchiesta era stato effettuato, o che descrivesse il contenuto della asserita inchiesta.
74 I diversi elementi riscontrati dagli ispettori del FEAOG mettono dunque in evidenza seri inadempimenti della disciplina comunitaria relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come pure ai criteri prescritti, in materia di controllo degli Stati membri, dalla regolamentazione relativa al finanziamento della politica agricola comune.
75 Non deve pertanto rimettere in discussione la rettifica finanziaria applicata in ragione di dette irregolarità.
b) Hurtado Tenorio
76 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa effettuato dall'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo del 31 maggio 1994 (24) e nella lettera indirizzata alle autorità spagnole dalla Commissione il 13 giugno 1995 (25), sono state in particolare rilevate le seguenti irregolarità: le scorte non sono conformi ai documenti commerciali e il risultato delle analisi effettuate presso l'impresa rivela che l'olio contiene 0,5 p.p.m di tricloroetilene, mentre il limite massimo è di 0,1 p.p.m.. Secondo la Commissione, questo tasso di tricloroetilene avrebbe dovuto indurre le autorità competenti ad analizzare l'insieme delle scorte ed a agire di conseguenza. Essa ritiene che l'aiuto sia stato versato in assenza di un efficace controllo.
77 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione dell'agenzia conferma ciascuno di questi punti. Il verbale 16 novembre 1992 evidenzia che, nella parte della rubrica «contabilità di magazzino» riservata ai movimenti di olio d'oliva sfuso e in quella relativa alle entrate e alle uscite degli imballaggi, nessuno dei dati richiesti è stato iscritto nella voce contabile corrispondente. Il verbale evidenzia del pari che non esiste corrispondenza tra le scorte fisiche e la loro valutazione contabile, né tra alcuni dati contabili e i documenti commerciali (26).
78 D'altronde, il resoconto delle analisi elaborato dalla agenzia il 12 aprile 1993 prova la veridicità degli addebiti mossi alla Hurtado Tenorio dal FEAOG per quanto riguarda la composizione dell'olio d'oliva (27).
79 Il governo spagnolo sostiene che le differenze esistenti tra le scorte si spiegano con il fatto che la qualità degli oli cambia in modo naturale e che un olio qualificato all'origine come «extra vergine» può diventare vergine. Tale cambiamento può comportare rettifiche contabili, ma non si ripercuote sull'importo degli aiuti. In questo modo si spiegherebbe, secondo il ricorrente, l'assenza di corrispondenza tra le scorte fisiche e le scorte contabili.
80 E' opportuno sottolineare che il Regno di Spagna non produce, a sostegno di questa asserzione, alcun elemento tale da dimostrare che le insufficienze riscontrate nell'impresa di cui trattasi possano spiegarsi nel modo che sostiene.
81 Il ricorrente si riferisce ad una differenza di 5 litri tra i dati che figurano nel registro ausiliario e nei documenti commerciali, differenza che qualifica come insignificante. Ora, questo elemento non costituisce che un dato parziale della realtà, poiché altre differenze appaiono alla lettura della parte del verbale riservata al controllo della corrispondenza tra le scorte: esistono delle differenze ingiustificate tra le scorte contabili e le scorte fisiche di olio sfuso e tra le stesse categorie di scorte di olio che hanno fatto oggetto di un condizionamento (28). Inoltre, benché ridotta, sussiste nondimeno una differenza tra le scorte contabili e le scorte fisiche di imballaggi, in violazione della regolamentazione applicabile.
82 Il governo spagnolo aggiunge che l'eventuale presenza di tricloroetilene nell'olio è ingiustamente qualificata come una impurità, mentre potrebbe trattarsi di un problema di inquinamento che non rientrerebbe nell'ambito del regolamento n. 2677/85. La situazione controversa costituirebbe, al contrario, un'infrazione alle disposizioni dell'art. 4 del regolamento n. 3089/78 che definisce l'olio d'oliva, di modo che la revoca del riconoscimento non sarebbe giustificata.
83 E' opportuno ricordare che i campionamenti previsti dall'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2677/85 sono appunto destinati a verificare la conformità dell'olio con una delle definizioni di cui al regolamento n. 3089/78, e possono, eventualmente, comportare la revoca prevista dall'art. 5, n. 2. Nel caso di specie, l'olio non è stato riconosciuto conforme. Il punto di vista difeso dal ricorrente che tende a dissociare la questione della definizione dell'olio d'oliva da quella della revoca non è dunque fondato.
84 Da ciò che precede emerge che le irregolarità riscontrate e la non incidenza di queste sul riconoscimento conferito all'impresa di cui trattasi giustificano la rettifica finanziaria applicata dalla Commissione.
c) Olivar de Segura
85 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte dell'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo del 31 maggio 1994 (29), sono state in particolare rilevate le seguenti irregolarità: non esiste alcun dettaglio sul controllo della contabilità finanziaria, e solo una annotazione scritta a mano fa riferimento ai registri corrispondenti; per di più, non c'è alcuna precisione sul controllo del ricevimento dell'olio d'oliva da parte dell'impresa, dal momento che un'annotazione manoscritta si riferisce, anche in questo caso, ai registri corrispondenti; infine, il rapporto finale dell'ispettore sarebbe insufficiente, perché, mentre egli dichiara che tutto è in regola, una nota al Senpa dà atto di una detrazione di 4 580 kg dovuta a errori di trascrizione nei registri contabili. Nella lettera che ha indirizzato alle autorità spagnole il 13 giugno 1995, la Commissione rileva che la domanda di aiuto verteva su una quantità di olio superiore a quella alla quale l'impresa può legittimamente aver diritto (30).
86 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione dell'agenzia conferma ciascuno di questi punti. La parte del verbale dell'8 settembre 1992, relativa alla verifica dei documenti commerciali e alle entrate dell'olio d'oliva (31), reca una annotazione manoscritta che riferisce che i registri corrispondenti sono stati vidimati. Il formulario del verbale destinato al riassunto delle irregolarità rilevate durante l'ispezione non reca alcuna altra annotazione, salvo la firma dell'ispettore, che indica in tal modo l'assenza di qualsiasi anomalia, mentre le lettere dell'agenzia in data 28 gennaio 1993 relative alla richiesta di aiuto al consumo dell'impresa considerata rivelano che la domanda di aiuto riguarda una quantità superiore di 4 580 kg alla quantità garantita. Lo scarto di quantità è, in questo documento, semplicemente attribuito ad un errore di trascrizione di date nei registri contabili, senza alcuna altra spiegazione né giustificazione.
87 Il governo spagnolo sostiene che le affermazioni del FEAOG non corrispondono alla realtà poiché gli ispettori hanno verificato la contabilità e perché esistono prove delle loro verifiche. Aggiunge che l'ispettore ha proposto una riduzione dell'aiuto richiesto proporzionalmente alla quantità eccedentaria, e che l'agenzia ha accolto questo punto di vista opponendosi al versamento dell'aiuto corrispondente a questa quantità. Esso considera che la sanzione della revoca del riconoscimento non è giustificata e che l'esame dei documenti contabili dimostra che si tratta di un errore.
88 Questa argomentazione non può essere accolta.
89 Trattandosi delle prove della verifica effettuata, è opportuno precisare che un riferimento puro e semplice ai registri dell'impresa priva di qualsiasi utilità i verbali e riduce l'efficacia dei controlli, nel senso che un procedimento di questo genere rende più difficili i controlli realizzati da una autorità diversa da quella che ha proceduto all'ispezione, che sia nazionale o comunitaria.
90 Circa la quantità che è oggetto della domanda di aiuto, va rilevato, oltre al silenzio del verbale di ispezione su questo punto, che le autorità competenti hanno concluso per l'errore senza altra spiegazione, e non si sono dunque sforzate di verificare se l'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85 non dovesse essere applicato nel caso in esame.
91 La Commissione ha dunque fatto valere, a giusto titolo, che l'irregolarità della domanda avrebbe dovuto comportare la revoca del riconoscimento e che, in queste condizioni, l'aiuto è stato percepito irregolarmente. Pertanto, non si deve rimettere in discussione la rettifica finanziaria applicata a questo titolo.
d) Agroalimentaria Minerva
92 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte dell'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo del 31 maggio 1994 (32), e nella lettera indirizzata dalla Commissione alle autorità spagnole il 13 giugno 1995 (33), sono state in particolare rilevate le irregolarità seguenti: le verifiche effettuate dall'agenzia mettono in evidenza alcune differenze non spiegabili tra le scorte fisiche e le scorte contabili, e rivelano che una domanda di aiuto è stata presentata per un quantitativo superiore a quello per il quale questo diritto era riconosciuto, per una ragione che non è semplicemente assimilabile ad un errore di contabilità. La Commissione sostiene che, in queste condizioni, l'aiuto è stato riscosso irregolarmente.
93 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione dell'agenzia, in particolare del verbale del 21 luglio 1992, conferma l'esistenza di differenze tra l'inventario contabile degli imballaggi e l'inventario fisico corrispondente. Tra queste differenze, si rileva che 1 320 imballaggi su 8 211 dello stesso tipo censiti nell'impresa non appaiono nella contabilità (34). L'ispettore dell'agenzia sostiene che un errore è possibile.
94 Il governo spagnolo fa valere che l'ordine di grandezza della differenza tra le cifre dimostra l'assenza di irregolarità, in quanto la corrispondenza è, a suo avviso, sufficiente. Il governo aggiunge che una differenza di 1 320 unità su un totale di 130 000 imballaggi in quel momento immagazzinati nell'impresa contrasta con la corrispondenza praticamente totale riscontrata negli altri casi, il che rende verosimile un errore.
95 E' opportuno precisare che le quattro serie di cifre relative agli imballaggi confrontate dagli ispettori spagnoli evidenziano differenze che ammontano, almeno, a diverse centinaia di unità, il che, anche messo in relazione con le quattro categorie di scorte controverse, tra le 10 500 e le 95 600 unità, non potrebbe essere considerato come una quantità trascurabile. Soprattutto, la cifra di 1 320 unità su un totale di 8 211 nella categoria corrispondente costituisce una differenza sostanziale che un semplice errore difficilmente può spiegare.
96 Sulla censura relativa alla domanda di aiuto illegittimo, il governo spagnolo ricorda che il rapporto dell'agenzia è stato sfavorevole per una quantità di 3 069 kg di olio d'oliva alla richiesta presentata dall'impresa, per il mese di dicembre 1991, e che questa detrazione è stata operata in seguito ad un errore di contabilità commesso dall'impresa. Secondo detto Governo, questa circostanza non consentirebbe di applicare la sanzione dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, in quanto l'impresa non ha presentato alcuna falsa dichiarazione in modo deliberato o per negligenza grave per ottenere un aiuto al quale non aveva diritto.
97 L'argomento di un semplice errore materiale di contabilità non è sufficiente, secondo me, in assenza di un elemento di prova atto a sostenere questa tesi, a giustificare la mancata applicazione dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85.
98 La rettifica finanziaria applicata dalla Commissione deve, conseguentemente, essere approvata.
e) Sagarra Bascompte
99 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di detta impresa da parte della agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo 31 maggio 1994 (35) e nella lettera indirizzata alle autorità spagnole dalla Commissione il 13 giugno 1995 (36), sono state in particolare rilevate le seguenti irregolarità: gli ispettori dell'agenzia non hanno potuto controllare le scorte contabili; hanno riscontrato differenze tra le scorte contabili e le scorte fisiche di imballaggi; nessun documento commerciale è stato loro presentato durante la prima ispezione. Dopo un nuovo esame svolto negli uffici della agenzia, questa ha concluso per la concordanza tra le scorte così come per la conformità dei documenti e dei registri, senza dare alcuna spiegazione convincente, secondo la Commissione, sui motivi per i quali sono scomparse le irregolarità riscontrate in origine. Quest'ultima ritiene che l'aiuto sia stato versato in assenza di un controllo efficace.
100 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione dell'agenzia conferma ognuno di questi punti. L'ispettore dell'agenzia ha affermato nel verbale 19 gennaio 1993 che non era stato in grado di verificare la corrispondenza tra le merci fisiche e la loro valutazione contabile in assenza dei documenti contabili (37). Alcune differenze sono state rilevate tra le scorte contabili e le scorte fisiche di imballaggi (38). Inoltre, nessuna giustificazione consente di spiegare la concordanza tra i dati cui è pervenuta l'agenzia, una volta esaminati i documenti contabili.
101 Il governo spagnolo afferma che la contabilità di magazzino era aggiornata e che la procedura di controllo si è svolta normalmente. Fa valere che la procedura è iniziata con un controllo sui documenti, nel corso del quale l'ispettore ha esaminato i documenti contabili che gli sono stati presentati dall'impresa, e che, inoltre, una visita in loco si è svolta, prima che si pervenisse a delle conclusioni relative a queste due fasi di controllo negli uffici dell'agenzia.
102 Il ricorrente sostiene dunque che le verifiche contabili hanno avuto luogo prima dell'ispezione. Tuttavia, non ne fornisce la prova. Nessun documento scritto che provi l'esistenza di questo controllo preventivo, il quale precisi la procedura adottata e descriva gli accertamenti realizzati dagli ispettori, è stato allegato agli atti.
103 Il governo spagnolo aggiunge che nessuna differenza significativa è stata osservata nel controllo delle scorte di imballaggi.
104 Esso non fornisce tuttavia nessuna spiegazione sulle cifre riscontrate dagli ispettori che fanno apparire una differenza di 8 000 unità in un caso e di 1 320 unità nell'altro (39).
105 L'insieme di questi elementi è sufficiente a giustificare la rettifica finanziaria applicata dalla Commissione.
f) Amador Rodríguez
106 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte dell'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo 31 maggio 1994 (40), sono state, in particolare, rilevate le seguenti irregolarità: gli ispettori dell'agenzia hanno attestato che gli impianti di imballaggio dell'impresa non avevano subito cambiamenti, sulla base delle dichiarazioni del suo rappresentante, senza procedere ad un controllo diretto; alcuni imballaggi da 25 litri sono mancanti; gli imballaggi da 1 e da 5 litri non sono stati controllati; non esiste alcuna informazione nel verbale sulle uscite di olio d'oliva. Nella lettera indirizzata dalla Commissione alle autorità spagnole il 13 giugno 1995, si precisa che l'aiuto è stato versato in assenza di un efficace controllo (41).
107 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione dell'agenzia conferma ciascuno di questi punti.
108 Il verbale dell'ispezione 10 dicembre 1992 reca la annotazione «senza cambiamento dall'ultima ispezione secondo l'impresa» nella parte riservata alla descrizione degli impianti di condizionamento e dei luoghi di magazzinaggio (42).
109 Questo documento evidenzia anche una differenza di 21 unità fisiche di imballaggi da 25 litri in meno rispetto alle 384 unità censite nella contabilità. Quanto al verbale 26 gennaio 1993, questo non menziona alcun imballaggio (43).
110 Gli ispettori hanno menzionato molto chiaramente nel verbale 10 dicembre 1992 che gli imballaggi da 1 e da 5 litri non hanno potuto essere contati (44).
111 La sola annotazione riportata nella parte di questo documento riservata agli accertamenti relativi alle uscite di olio d'oliva consiste in un rinvio ad un allegato ed ai registri ausiliari (45). Nessuna informazione generale o dettagliata sulle uscite di olio d'oliva figura in detta parte.
112 Il governo spagnolo contesta le censure formulate nei suoi confronti.
113 Sulle irregolarità che riguardano l'assenza di cambiamento degli impianti dell'impresa di condizionamento, esso fa valere che, durante la prima visita in un'impresa, le caratteristiche degli impianti sono sempre descritte nel resoconto sulla base di una semplice osservazione. Nel corso delle visite successive, l'ispettore esamina sempre gli impianti esistenti e verifica se ci siano stati cambiamenti rispetto alla situazione precedente. In caso affermativo, egli lo precisa nel suo resoconto. Altrimenti, egli si assicura presso un rappresentante dell'impresa che non vi sia stata alcuna modifica che possa passare inosservata all'esame visuale.
114 La spiegazione offerta dal Regno di Spagna potrebbe essere accolta se l'esame sistematico degli impianti, che deve svolgersi nel corso di ogni ispezione, fosse descritto nel verbale. L'annotazione compiuta dall'ispettore tace tuttavia su questo punto, il che lascia pensare alla sua lettura che nessun controllo, neanche semplicemente visuale, abbia avuto luogo, e che la prova dell'assenza di modifica dei locali o impianti si basi sulla sola dichiarazione dell'impresa controllata.
115 Il ricorrente spiega successivamente che i 21 imballaggi mancanti non erano destinati alla commercializzazione dell'olio di oliva, il che giustifica il fatto che non se ne sia tenuto conto. Tuttavia, non fornisce alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni.
116 Circa l'assenza di controllo degli imballaggi da 1 e da 5 litri, il Regno di Spagna sostiene che questi sono stati controllati per mezzo di una procedura di misurazione della loro capacità, che ha consentito di constatare l'assenza di qualsiasi differenza significativa.
117 Queste spiegazioni non esonerano minimamente l'impresa dalla sua responsabilità poiché è appurato che questi imballaggi non hanno potuto essere contati secondo il metodo abituale. Esse non giustificano a maggior ragione il modo di procedere degli ispettori, che si sono accontentati di constatare una impossibilità di controllare, senza fornirne il motivo, né descrivere il metodo alternativo di controllo da ultimo utilizzato.
118 Infine, il governo spagnolo fa valere che esistono delle informazioni sulle uscite di olio d'oliva. Il ricorrente non produce tuttavia i documenti che contengono queste informazioni.
119 L'insieme degli elementi che precedono giustifica, conseguentemente, la rettifica finanziaria operata dalla Commissione.
g) Fernández y Ruiz de Aguilar
120 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte dell'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo 31 maggio 1994 (46), sono state in particolare rilevate le seguenti irregolarità: non esiste alcuna contabilità sulle scorte di olio d'oliva condizionato né sulle scorte di imballaggi; gli ispettori hanno concluso che non c'era «niente da segnalare», malgrado nessun controllo di conformità fosse realizzabile. Nella lettera indirizzata dalla Commissione alle autorità spagnole il 13 giugno 1995, si precisa che l'aiuto è stato versato in assenza di un controllo efficace (47).
121 Contrariamente a ciò che sostiene la Commissione, dal verbale di ispezione 13 luglio 1992 risulta che la contabilità di magazzino che riguarda le scorte di olio d'oliva condizionato e le scorte di imballaggi esiste ed è stata controllata (48).
122 Al contrario, la parte del verbale riservata al controllo della corrispondenza tra i dati contabili e i dati fisici non menziona alcun elemento contabile sulle scorte di olio d'oliva condizionato né sulle scorte di imballaggi, il che rende incerto il controllo di questa corrispondenza (49).
123 Il governo spagnolo fa valere che, anche se, durante la procedura di controllo, l'ispettore non ha indicato la corrispondenza tra le scorte fisiche e le scorte contabili nel verbale, egli l'ha successivamente menzionata nella relazione che ha redatto negli uffici dell'agenzia. Esso precisa che il fatto che l'ispettore affermi nel suo rapporto, al termine della procedura di controllo, che non c'è «niente da segnalare» significa che tutto è regolare e non che le verifiche necessarie non siano state effettuate.
124 E' sufficiente, tuttavia, segnalare che il Regno di Spagna non produce alcun elemento di prova a sostegno dell'affermazione secondo la quale il controllo della corrispondenza tra le scorte è stato infine realizzato.
125 Questa constatazione è sufficiente a giustificare la censura indirizzata dalla Commissione al governo spagnolo, circa l'assenza di controllo efficace dell'impresa di condizionamento considerata.
h) Uteco Jaén
126 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte dell'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo 31 maggio 1994 (50), e nella lettera indirizzata alle autorità spagnole dalla Commissione il 13 giugno 1995 (51), sono state in particolare rilevate le seguenti irregolarità: gli ispettori hanno autorizzato le attrezzature, l'impianto di riempimento e il magazzino, senza effettuare controlli, sulla base della semplice dichiarazione dell'impresa; non è stato possibile controllare la corrispondenza delle scorte di olio d'oliva condizionato e delle scorte di imballaggi; l'aiuto sarebbe stato dunque versato in assenza di un controllo efficace.
127 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione dell'agenzia conferma ciascuno di questi punti. Gli ispettori dell'agenzia hanno riportato, nella parte del verbale 23 luglio 1992 riservata alla descrizione delle caratteristiche dell'impianto di condizionamento e del magazzino, che questi equipaggiamenti e i locali non avevano subito alcun cambiamento dopo l'ultima ispezione, sulla base della sola dichiarazione del rappresentante dell'impresa (52).
128 Lo stesso verbale non menziona alcun dato contabile sulle scorte di olio condizionato né sulle scorte di imballaggi, rendendo disagevole il controllo della corrispondenza tra le scorte contabili e le scorte fisiche.
129 Sulla censura relativa all'assenza di cambiamento riportata nel verbale sulla sola base della dichiarazione del rappresentante dell'impresa, il Regno di Spagna rinvia agli argomenti già esposti a proposito dell'impresa Amador Rodríguez (53). Poiché si tratta della mancanza di dati sulle scorte, il governo interessato sostiene che gli inventari contabili sono state controllati negli uffici dell'agenzia.
130 E' opportuno precisare che nessuna giustificazione è stata prodotta a sostegno di quest'ultima affermazione. Quanto alla prima censura, è sufficiente riferirsi all'argomentazione che ho formulato a proposito dell'impresa Amador Rodríguez e che vale ugualmente nella presente fattispecie (54).
131 La rettifica finanziaria applicata dalla Commissione deve pertanto essere approvata.
i) Aragonesa de Aceite de Oliva
132 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte dell'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo 31 maggio 1994, (55) e nella lettera indirizzata dalla Commissione alle autorità spagnole il 13 giugno 1995 (56), sono state in particolare rilevate le seguenti irregolarità: la contabilità finanziaria e la contabilità di magazzino non sono aggiornate; non esiste alcun dettaglio sulle entrate e sulle uscite di olio d'oliva; nessun documento relativo al riconoscimento dell'impresa era disponibile durante l'ispezione; non è stato possibile effettuare un controllo di corrispondenza tra le scorte contabili e le scorte fisiche; l'aiuto sarebbe stato dunque versato in assenza di un efficace controllo.
133 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione da parte dell'agenzia conferma ciascuno di questi punti.
134 Il verbale 9 marzo 1993 rivela che la contabilità di magazzino è incompleta (57). Il rappresentante dell'impresa non è stato in grado di presentare il riconoscimento rilasciato dall'organismo competente (58). I dati finanziari non erano disponibili, il che ha impedito agli ispettori di procedere al controllo della corrispondenza tra le scorte contabili e le scorte fisiche (59). Né il verbale né alcun altro documento versato agli atti contengono dati sulle entrate e sulle uscite di olio d'oliva (60).
135 Il governo spagnolo fa valere che il fatto che l'Aragonesa de Aceite de Oliva sia un'impresa recentemente riconosciuta spiega le inesattezze scoperte nella contabilità, ma che questa consente tuttavia di seguire l'andamento delle scorte. Detto governo aggiunge che il verbale menziona le entrate di olio d'oliva sfuso e le uscite che sono state controllate, cioè quelle iscritte nei documenti finanziari esaminati dall'agenzia. Il ricorrente precisa, inoltre, che è specificato nel verbale che il 100% dei documenti giustificativi delle entrate e delle uscite sono stati esaminati. Esso spiega, infine, che la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento dell'impresa è una esigenza puramente formale, che non aggiunge alcunché alla procedura di controllo, dal momento che l'agenzia dispone di una copia delle riconoscimento rilasciato dall'organismo competente.
136 Questi argomenti non possono essere accolti. Se alcune delle irregolarità riscontrate possono essere puntualmente tollerate dall'amministrazione, in un'ottica puramente pedagogica giustificata dall'intento di ottenere, per quanto riguarda il futuro delle imprese considerate, un maggiore rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione in materia, non mi sembra accettabile rinunciare a trarre le conseguenze giuridiche da queste irregolarità, quando queste, come nel caso specifico, sono talmente numerose e riguardano l'insieme dell'attività dell'impresa.
137 Allo stesso modo si deve sottolineare che il carattere recente del riconoscimento rilasciato all'impresa non può giustificare che il numero, la natura e le date dei movimenti di olio d'oliva tra l'impresa e gli operatori esterni, che costituiscono uno dei fondamenti sui quali l'aiuto è valutato, non siano precisamente descritti. Il fatto che il controllo dei documenti commerciali sia completo, come attestato dal governo spagnolo sulla base delle cifre riportate nel verbale, non può essere sufficiente a sopperire alla mancanza di informazioni sulla corrispondenza tra le scorte contabili e le scorte fisiche, di cui nessuna prova riesce a dimostrare il carattere effettivo.
138 Ritengo, pertanto, che la Commissione può, a buon diritto, applicare la rettifica finanziaria contestata.
j) Martínez Henarejos
139 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte l'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo 31 maggio 1994, (61) e nella lettera indirizzata dalla Commissione alle autorità spagnole il 13 giugno 1995 (62) , la contabilità delle scorte di olio d'oliva sfuso, di olio d'oliva condizionato e di imballaggi non era aggiornata durante l'ispezione dell'agenzia e nessun controllo della corrispondenza tra le scorte contabili e le scorte fisiche ha potuto essere realizzato in loco. Questi due tipi di dati, ottenuti infine dall'impresa, hanno evidenziato differenze che, benché di importanza relativa, sono particolarmente numerose. L'aiuto sarebbe stato dunque versato in assenza di un efficace controllo.
140 L'esame dei documenti dell'ispezione da parte l'agenzia conferma ciascuno di questi punti. Il verbale 6 ottobre 1992 rivela che i dati contabili di ciascuna delle categorie di prodotti sopra menzionate non hanno potuto essere raccolti il giorno dell'ispezione (63). Alcune differenze tra le scorte contabili e le scorte fisiche di questi prodotti, rilevate successivamente, appaiono nella totalità dei casi, per l'olio d'oliva sfuso e per gli imballaggi, e nella quasi metà dei casi per l'olio condizionato (64).
141 Il governo spagnolo sostiene che i difetti di corrispondenza riscontrati a seguito del controllo effettuato negli uffici dell'agenzia non posso essere considerati significativi. Secondo il ricorrente, queste differenze sono dovute al fatto che l'impresa condiziona il suo olio in sedici diversi modelli di imballaggi.
142 Gli argomenti esposti dal Regno di Spagna non sono tali da giustificare la divergenza quasi permanente, nell'impresa Martínez Henarejos, tra la contabilità e le scorte fisiche. Se questa fosse ammessa, siffatta tolleranza porterebbe a negare qualsiasi utilità al mantenimento di una contabilità fedele delle scorte dell'impresa imposta dalla normativa in esame. Il governo spagnolo non spiega, inoltre, le ragioni per le quali ritiene che il numero di modelli di imballaggio costituisca un ostacolo al mantenimento di una contabilità regolare, in quanto, in via di principio, le unità censite sul piano contabile e sul piano fisico sono le stesse.
143 Da detti elementi emerge che la rettifica finanziaria decisa dalla Commissione è giustificata.
k) Hispanoliva
144 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte dell'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo 31 maggio 1994 (65) e nella lettera indirizzata dalla Commissione alle autorità spagnole il 13 giugno 1995 (66), sono state in particolare rilevate le seguenti irregolarità: gli impianti, il magazzino e la struttura dell'impresa non sono stati direttamente controllati, così come gli imballaggi; il controllo della corrispondenza tra le scorte fisiche e le scorte contabili di imballaggi non ha avuto luogo; non esiste alcun dettaglio sulla verifica delle entrate e delle uscite di olio d'oliva. L'aiuto sarebbe stato dunque versato in assenza di un controllo efficace.
145 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione dell'agenzia conferma ciascuno di questi punti. Gli ispettori dell'agenzia hanno riportato nella parte del verbale 5 agosto 1992, riservata alla descrizione delle caratteristiche dell'impianto di condizionamento, del magazzino e della struttura dell'impresa, che, secondo l'impresa, nessun cambiamento era intervenuto dopo l'ultima ispezione (67). La parte del verbale destinata al controllo degli imballaggi reca una annotazione dell'ispettore che precisa che, in ragione del gran numero di imballaggi e della differenza di presentazione di questi imballaggi, gli stessi non sono stati controllati (68). La tabella del verbale riservato al controllo della corrispondenza tra la valutazione contabile delle scorte e le scorte fisiche di imballaggi non è stato compilata dagli ispettori (69). Infine, le parti del verbale riservate alle entrate e alle uscite dell'olio d'oliva non sono state compilate (70).
146 Il governo spagnolo ricorda il metodo, già descritto (71), utilizzato dagli ispettori per effettuare il controllo degli impianti e dei locali dell'impresa. Per le ragioni precedentemente esposte, non penso che questo metodo garantisca un efficace controllo (72).
147 Il ricorrente sostiene che, poiché i dati della contabilità di magazzino corrispondevano alle quantità di olio condizionato fisicamente esistenti nell'area dell'impresa durante il controllo, gli ispettori hanno rinunciato a fare un conteggio preciso degli imballaggi presenti.
148 Questo argomento trascura il fatto che l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 2677/85 prescrive la verifica da parte degli Stati membri della corrispondenza tra le quantità globali di olio sfuso e condizionate, nonché degli imballaggi vuoti che esistono fisicamente nell'impresa e i dati che risultano dalla contabilità di magazzino. Pertanto, quest'argomentazione non può essere accolta.
149 La rettifica finanziaria applicata nel caso di specie dalla Commissione non può dunque essere rimessa in discussione.
l) Hijos de Joacquín Seguí
150 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte l'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo 31 maggio 1994 (73) e nella lettera indirizzata dalla Commissione alle autorità spagnole il 13 giugno 1995 (74), sono state rilevate in particolare le seguenti irregolarità: i numeri delle fatture non sono iscritti nella contabilità di magazzino; alcuni errori sono stati scoperti nella registrazione delle qualità di olio d'oliva; le etichette degli imballaggi non riportano un numero di identificazione; non esiste corrispondenza tra le scorte contabili e le scorte fisiche. L'aiuto sarebbe stato dunque versato in assenza di un controllo efficace.
151 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione dell'agenzia conferma ciascuno di questi punti. Le annotazioni iscritte dall'ispettore dell'agenzia nel verbale 6 maggio 1992 evidenziano che alcuni numeri di fatture sono stati omessi nella contabilità di magazzino (75). Secondo l'ispettore, la denominazione di alcune quantità di olio non corrispondeva alla loro vera qualità (76). L'ispettore dell'agenzia ha chiaramente riportato che l'etichettatura degli imballaggi di olio d'oliva vergine non conteneva alcun numero di identificazione (77). Infine, il confronto delle scorte contabili e delle scorte fisiche mostra che vi erano differenze in tutti i casi (78).
152 Il governo spagnolo sostiene che le differenze riscontrate non sono significative, perché esse non ammontano che a 142 litri complessivamente. Aggiunge che gli ispettori hanno proceduto a specifiche verifiche, cioè hanno esaminato le fatture e le ricevute redatte per le operazioni commerciali così come le iscrizioni, nei registri fiscali, dei documenti commerciali presentati.
153 La cifra indicata dal ricorrente non tiene conto dell'insieme delle differenze riscontrate durante l'ispezione, poiché scarti di diverse centinaia di unità sono stati rilevati nelle valutazioni contabili e fisiche, sia delle scorte di olio sfuso sia delle scorte di imballaggi (79). Inoltre, il governo spagnolo non precisa le conseguenze che trae dal fatto che gli ispettori hanno proceduto a verifiche specifiche e non dice in quale misura questa circostanza è tale da attenuare la sua responsabilità, basata sulla concessione di un aiuto versato in assenza di un controllo efficace.
154 La rettifica finanziaria decisa dalla Commissione non può pertanto essere contestata.
m) Emiliano Vivas
155 Secondo gli accertamenti compiuti dal FEAOG relativi al controllo di questa impresa da parte dell'agenzia, descritti nella tabella allegata alla relazione di controllo 31 maggio 1994 (80), sono state rilevate in particolare le seguenti irregolarità: assenza di scorte, impossibilità di effettuare un controllo degli imballaggi, lacune rilevanti nella contabilità finanziaria. L'aiuto sarebbe stato dunque versato in assenza di un controllo efficace.
156 L'esame dei documenti redatti durante l'ispezione dell'agenzia conferma ciascuno di questi punti. Il verbale 21 dicembre 1992, al pari di quello del 15 luglio 1993, non contiene alcun dato numerico circa le scorte di olio d'oliva sfuse o confezionate (81). Dal primo di questi documenti risulta che nessun controllo degli imballaggi ha potuto in quel momento essere effettuato, poiché gli imballaggi non erano ben ordinati (82). Alcune fatture corrispondenti a uscite di olio d'oliva dell'impresa mancano, e sono state sostituite con buoni di consegna, gli unici che sono stati controllati (83).
157 Il governo spagnolo fa valere che l'assenza di scorte di olio d'oliva è dovuta alla scarsa attività dell'impresa e non può essere considerata un'anomalia. Per quanto attiene agli imballaggi, esso ritiene che l'ispettore ha valutato il loro numero attraverso la loro misurazione, il che ha confermato la corrispondenza tra le scorte fisiche e quelle contabili. Infine, il ricorrente sostiene che esistono delle fatture per ciascun lotto esaminato di olio uscito dall'impresa, salvo per uno, per il quale esiste un buono di consegna, in quanto la fattura non è stata ancora emessa a causa del lasso di tempo richiesto tra la consegna materiale e la fatturazione.
158 E' opportuno precisare che, anche se l'assenza delle scorte non può essere considerata un'anomalia, l'assenza di un controllo efficace è, al contrario, deprecabile, e, nella specie, provata dall'insufficiente ispezione delle scorte di imballaggi (84). Il governo spagnolo non dimostra del pari che il controllo del buono di consegna è imputabile a circostanze relative al tempo di emissione della fattura.
159 Non va dunque rimessa in discussione la rettifica finanziaria applicata dalla Commissione.
160 Gli elementi che precedono dimostrano, secondo me, le molteplici violazioni ad opera delle imprese di cui trattasi delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi. Queste irregolarità non hanno dato luogo a misure di controllo sufficienti, quali sono prescritte dal regolamento n. 729/70. Conformemente alle disposizioni dell'art. 8, n. 2, di questo regolamento, la Comunità non può sopportare le conseguenze finanziarie delle irregolarità o delle negligenze imputabili alle amministrazioni o organismi degli Stati membri.
Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità
161 Il Regno di Spagna fa valere che il principio di proporzionalità, principio generale del diritto comunitario, esige che, nell'esercizio del loro poteri, le istituzioni comunitarie non oltrepassino i limiti di ciò che è necessario e appropriato per raggiungere l'obiettivo perseguito.
162 Esso considera che, con la decisione 96/701, la Commissione ha violato questo principio, da una parte, esigendo la revoca del riconoscimento assegnato a diverse imprese e, d'altra parte, mediante la sua scelta delle percentuali che sono state utilizzate come base per la valutazione della rettifica finanziaria.
1. Sulla revoca del riconoscimento
163 Il governo spagnolo sostiene che vi sono due casi di revoca, secondo la regolamentazione comunitaria vigente: uno, definitivo, è la conseguenza dell'inosservanza delle condizioni prescritte per la concessione del riconoscimento; l'altro, temporaneo, interviene quando un aiuto è stato richiesto per una quantità di olio d'oliva superiore alla quantità per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto o quando l'olio d'oliva non corrisponde alle definizioni previste dalla regolamentazione.
164 Esso ritiene che, chiedendo la revoca temporanea del riconoscimento assegnato alle imprese Olivar de Segura e Agroalimentaria Minerva, la Commissione ha misconosciuto la legislazione comunitaria e violato il principio di proporzionalità.
165 Secondo il ricorrente, la revoca temporanea non è automatica, perché è subordinata alla sussistenza di due condizioni.
166 La quantità di olio per la quale l'aiuto è stato indebitamente richiesto dev'essere rilevante, come prescritto dall'art. 12, n. 6, secondo comma, del regolamento n. 2677/85, che richiede che l'aiuto indebitamente richiesto superi di almeno il 20% la quantità controllata per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto.
167 Inoltre, una volontà fraudolenta dev'essere dimostrata. Il ricorrente cita l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2677/85, secondo il quale la revoca avviene quando si constata che l'olio non corrisponde ad una delle definizioni previste a causa di miscugli o di processi chimici «intesi a far beneficiare dell'aiuto al consumo un olio che non ne avrebbe diritto». Secondo il governo spagnolo, l'esigenza di un'intenzione di frodare discende dalla stessa lettera di questa esposizione.
168 Il governo spagnolo fa valere, conseguentemente, che le due imprese di cui trattasi non possono incorrere nella revoca del loro riconoscimento, poiché le quantità di olio controverse sono insignificanti e nessuna volontà fraudolenta può essere loro rimproverata. Precisa che l'aiuto corrispondente non è stato versato a queste imprese.
169 La Commissione sostiene che l'esigenza di una quantità minima del 20%, da cui dipende la revoca temporanea del riconoscimento, ai sensi dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, risulta da un regolamento modificativo di quest'ultimo testo la cui entrata in vigore è successiva all'esercizio 1992. Secondo la Commissione, questa condizione non è dunque applicabile al caso specifico.
170 Essa ritiene che è improprio parlare di errore quando la domanda di aiuto evidenzia chiaramente una quantità superiore a quella per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto, così come è improprio negare la volontà di frodare quando le analisi rivelano la presenza di tricloroetilene. La Commissione ritiene che gli imprenditori sono, in ogni caso, responsabili della composizione finale del loro prodotti e della qualifica di questi prodotti atta a conferire loro il diritto ad un aiuto alle condizioni previste.
171 Il Regno di Spagna precisa che il fatto di subordinare la revoca temporanea all'obbligo di un livello minimo di eccedenza è insito nella proporzione necessaria che deve esistere tra l'infrazione commessa e la sanzione inflitta.
172 Fa valere che l'argomentazione adottata dalla Commissione non è conforme alla dichiarazione che quest'ultima ha fatto iscrivere nel verbale della riunione del Comitato di gestione dei grassi 26 febbraio 1993, ai sensi del quale «l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento n. 2677/85 riguarda i casi di dichiarazioni inesatte presentate deliberatamente o per negligenza grave, poiché i casi di errore materiale sono esclusi dal campo di applicazione di questa disposizione».
173 Il governo spagnolo aggiunge, infine, che non sarebbe comprensibile che una domanda di aiuto che riguarda una quantità sì indebita, ma trascurabile, venisse sanzionata con la revoca del riconoscimento prima della riforma del 1993, mentre, se presentata dopo questa data, una domanda identica non produrrebbe le medesime conseguenze.
174 Il motivo presentato dal Regno di Spagna, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, si divide dunque in due parti.
175 Il ricorrente contesta l'obbligo impostogli dalla Commissione di pronunciare la revoca del riconoscimento accordato alle predette imprese, quando, secondo la prima parte, nessuna intenzione fraudolenta può essere loro attribuita e, per quanto riguarda la seconda parte, l'eccedenza della quantità di olio d'oliva richiesta è insignificante.
a) Sull'obbligo della dimostrazione di una volontà fraudolenta
176 Emerge dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3089/78, così come dall'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, che lo Stato membro dichiara la revoca temporanea del riconoscimento accordato ad una impresa di condizionamento che ha richiesto un aiuto per una quantità di olio d'oliva superiore a quella per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto.
177 Il dettato di questi testi normativi non contiene alcuna ambiguità circa l'obbligo a carico degli Stati membri di decidere la revoca del riconoscimento sin dal momento in cui una domanda di aiuto riguarda una quantità superiore alla quantità ammessa.
178 Così, l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3089/78 dispone che lo Stato membro «decide il ritiro temporaneo del riconoscimento», così come l'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85 precisa che «lo Stato membro ritira immediatamente il riconoscimento», senza subordinare questa decisione ad una condizione diversa dall' accertamento di una quantità di olio d'oliva superiore alla quantità ammessa.
179 La regolamentazione comunitaria non impone dunque la previa dimostrazione della volontà fraudolenta dell'operatore economico da cui ha origine la domanda.
180 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2677/85, che il governo spagnolo invoca a sostegno della propria argomentazione, non si applica ad una domanda di aiuto che riguarda una quantità eccedentaria. Riguarda, in effetti, la fattispecie di una revoca temporanea del riconoscimento che avverrebbe a causa di un cambiamento di natura dell'olio d'oliva a seguito di miscugli o di processi chimici. Ora, questo tipo di irregolarità non rileva nelle procedure che interessano le due imprese citate.
181 Per quanto riguarda l'interpretazione fornita dalla Commissione dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, che riguarda la dimostrazione di un intento fraudolento o di una negligenza grave, adottata durante il Comitato di gestione dei grassi del 26 febbraio 1993, occorre precisare che questo punto di vista non è contraddetto dalla decisione 96/701.
182 Dalla dichiarazione fatta dalla Commissione risulta che questa interpreta la disposizione in esame nel senso che gli errori materiali sono esclusi dal suo ambito di applicazione, assimilando tutte le altre irregolarità, a seconda del caso, a fatti deliberati oppure a negligenze gravi. Ora, come ho già rilevato, le autorità spagnole hanno affermato che le quantità eccedentarie che figurano nelle domande risultavano da errori involontari da parte delle imprese di condizionamento, senza tuttavia riuscire a dimostrare l'esistenza di questi errori né, a maggior ragione, a provare che si trattava di errori puramente materiali.
b) Sull'obbligo di un'eccedenza minima della quantità che serve di base per la domanda di aiuto
183 Il principio secondo il quale si deve esigere un importo minimo prima di decidere la revoca del riconoscimento non può risultare dalla versione dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, come modificata dal regolamento (CEE) 643/93 (85), invocata dal ricorrente. Questa è infatti entrata in vigore dopo l'esercizio 1992 (86).
184 E' vero che, per ragioni che attengono tanto alla necessità di pronunciare soltanto sanzioni strettamente necessarie quanto al rispetto del principio di proporzionalità, si può ammettere che, benché entrata in vigore posteriormente ai fatti di cui è causa, una norma nuova, che subordini la perdita del riconoscimento ad una condizione supplementare, si applichi anche a questi fatti.
185 Tuttavia, bisogna ricordare che il presente ricorso mira a contestare la rettifica finanziaria applicata ad uno Stato membro a causa dell'esercizio delle sue responsabilità in materia di finanziamento della politica agricola comune. La lite riguarda dunque l'efficacia dei controlli che questo Stato ha effettuato presso alcuni operatori economici, e non già le misure che occorrerebbe adottare, in particolare tenuto conto della legislazione adottata posteriormente ai fatti, nei riguardi delle imprese interessate.
186 In quest'ottica, la regolarità dei controlli effettuati dal Regno di Spagna dev'essere valutata in funzione della regolamentazione applicabile al momento delle ispezioni dell'agenzia e dell'attività dell'amministrazione spagnola a seguito delle irregolarità accertate, e non alla luce della legislazione successiva. Ci si deve pertanto collocare alla data dei controlli per valutare l'osservanza, da parte del Regno di Spagna, della regolamentazione che puniva tali irregolarità e, eventualmente, per accertare se queste non sono sfociate nelle misure allora prescritte dalla normativa vigente.
187 Al contrario, mentre l'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85 consente allo Stato membro di adeguare la misura ai fatti contestati all'impresa responsabile, fissando da uno a cinque anni, a seconda della gravità dell'infrazione, la durata della revoca del riconoscimento, le autorità spagnole hanno semplicemente ridotto l'importo dell'aiuto in proporzione della quantità eccedentaria. E' lecito ritenere che siffatta misura possa ridurre l'effetto dissuasivo insito nella misura prescritta dal legislatore comunitario nell'art. 12.
188 Dall'insieme di queste considerazioni emerge che la Commissione può legittimamente basare le rettifiche finanziarie applicate al Regno di Spagna sul fatto che nessuna revoca temporanea del riconoscimento è stata pronunciata nei riguardi delle imprese Olivar de Segura e Agroalimentaria Minerva quando questi operatori avevano presentato domande di aiuto per una quantità superiore a quella per la quale il diritto all'aiuto era stato riconosciuto. Il fatto che l'importo eccedentario non abbia raggiunto il 20% e che la volontà fraudolenta delle imprese considerate non sia stata formalmente dimostrata sono irrilevanti al riguardo.
2. Sull'aliquota delle rettifiche finanziarie
189 Il Regno di Spagna adduce che le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione sono ingiustificate e manifestamente sproporzionate rispetto alla scarsa importanza degli errori commessi dalle imprese.
190 Esso ritiene che, cominciando ad applicare una correzione finanziaria pari al 50% dell'aiuto complessivo versato nel 1992 per limitarla, sei mesi dopo, al 100% dell'aiuto accordato a quattro imprese di condizionamento e al 10 % di quello accordato alle altre nove, la Commissione dà prova di incoerenza e dimostra che non ha applicato nessun criterio prestabilito, di modo che la rettifica finanziaria non ha alcun legame con l'infrazione.
191 Il governo spagnolo aggiunge che la Commissione non ha seguito i criteri che essa stessa aveva definito nella sua comunicazione 3 giugno 1993 diretta al Comitato del FEAOG, relativa alla valutazione degli effetti finanziari in occasione della preparazione della decisione di liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia, in cui essa proponeva tre categorie di rettifiche finanziarie in funzione della gravità delle carenze riscontrate (87).
192 La Commissione replica che la rettifica applicata non infrange il principio di proporzionalità.
193 Essa precisa che i criteri applicati al fine di determinare la rettifica finanziaria controversa sono stati decisi durante contatti avuti con le autorità spagnole, dopo le ispezioni realizzate dai servizi della Commissione e a seguito di riunioni bilaterali. Questi contatti avrebbero consentito di adottare, secondo la Commissione, un metodo di rettifica applicato a un numero limitato di fascicoli e avrebbero giustificato il riesame delle prime conclusioni e della rettifica inizialmente proposta.
194 Va precisato che, per quanto possa legittimamente sorprendere lo scarto tra la rettifica inizialmente proposta dalla Commissione e quella infine adottata, tale notevole riduzione del suo livello non è tale da rendere illegittima la rettifica finanziaria definitivamente adottata ai termini della decisione 96/701.
195 Infatti, soltanto la misura adottata per ultima dalla Commissione, in quanto solo essa reca pregiudizio allo Stato membro interessato, può essere presa in considerazione a sostegno di un ricorso di annullamento fondato sulla violazione del principio di proporzionalità. Le proposte di rettifiche finanziarie, che per loro natura sono soggette a cambiamenti, non possono pertanto essere invocate a sostegno dell'argomento secondo il quale lo scarto esistente tra le proposte e la decisione definitiva prova l'incoerenza delle posizioni della Commissione.
196 Aggiungo che l'abbandono da parte della Commissione del progetto di rettifica finanziaria del 50% dell'importo totale degli aiuti versati dal Regno di Spagna, a favore di rettifiche calcolate sulla base degli aiuti assegnati a tredici imprese, di cui nove si sono viste applicare una rettifica del 10% di tali aiuti, costituisce una misura innegabilmente più favorevole al governo spagnolo.
197 In particolare, la riduzione del livello della rettifica è successiva agli scambi di informazioni che hanno avuto luogo tra il Regno di Spagna e la Commissione prima che fosse presa definitivamente la decisione 96/701. Consentendo così al Regno di Spagna di presentare le sue osservazioni sulla relazione di controllo 31 maggio 1994 e sulla proposta iniziale di rettifiche finanziarie, la Commissione si è adeguata alle esigenze del contraddittorio ed ha istruito il fascicolo allo scopo di adottare rettifiche strettamente giustificate.
198 Circa il carattere sproporzionato delle rettifiche finanziarie, si deve ricordare la vostra costante giurisprudenza secondo la quale l'art. 3 del regolamento n. 729/70 consente alla Commissione di porre a carico del FEAOG soltanto gli importi versati in conformità alle regole adottate nei settori dei prodotti agricoli, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo versato, in particolare gli importi che le autorità nazionali a torto hanno ritenuto di essere autorizzate a versare nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati (88).
199 Pertanto, se tocca alla Commissione provare l'esistenza di una violazione delle norme comunitarie, così come ho ricordato, è compito dello Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione ha commesso un errore quanto alle conseguenze finanziarie da trarne (89).
200 Nel caso di specie, dalla parte III, A, punto 2, delle presenti conclusioni risulta che la Commissione ha provato la violazione da parte del Regno di Spagna di varie norme comunitarie in materia agricola.
201 In particolare, i fatti che hanno giustificato l'applicazione di una rettifica finanziaria del 100% sono tali da causare un pregiudizio rilevante al bilancio comunitario. Le ispezioni del FEAOG hanno in effetti rilevato, tra le altre irregolarità, un sospetto di falsificazione di fatture, delle domande di aiuto per quantità di olio d'oliva superiori a quelle per le quali il diritto all'aiuto era stato riconosciuto, ed un olio la cui composizione non corrisponde alle definizioni previste dalla legge a causa di miscugli o di processi chimici diretti all'ottenimento di un aiuto indebito.
202 In tal modo, è stata provata la probabilità di un pregiudizio inferto a danno del bilancio comunitario. Come risulta dalla vostra giurisprudenza consolidata in materia, non potrebbe richiedersi di più alla Commissione, nella misura in cui essa non può procedere a controlli sistematici e l'analisi della situazione esistente su un determinato mercato dipende dalle informazioni raccolte dagli Stati membri (90).
203 Occorre aggiungere che l'importo della rettifica finanziaria non mi sembra eccessivo o sproporzionato.
204 In primo luogo, le aliquote adottate dalla Commissione, che vanno dal 10% fino al 100%, rientrano nel calcolo della rettifica finanziaria complessiva soltanto in proporzione dell'importo dei soli aiuti indebitamente versati alle imprese responsabili di irregolarità. Non hanno dunque un carattere forfettario generale.
205 In secondo luogo, il tasso più elevato è stato applicato quando, per ragioni che attengono al rispetto delle condizioni di assegnazione del riconoscimento o dell'aiuto considerato, quest'ultimo non avrebbe dovuto essere accordato. Non è dunque anormale imputare la totalità delle somme indebitamente versate all'importo globale che va rimborsato al Regno di Spagna.
206 In terzo luogo, l'aliquota del 100% corrisponde, come si è visto, a quattro imprese responsabili di gravi irregolarità.
207 Infine, l'applicazione di un'aliquota inferiore per le irregolarità di minore importanza riscontrate nelle altre nove imprese di condizionamento conferma che il calcolo della rettifica finanziaria ha tenuto conto del grado di gravità dei fatti.
208 Sull'argomento sollevato dal Governo spagnolo secondo il quale la Commissione non si è conformata ai criteri definiti nella sua comunicazione 3 giugno 1993, va sottolineato che la Commissione non esclude, in questo documento, «di rifiutare la totalità delle spese e che, conseguentemente, un'aliquota superiore [al 10%] di rettifica può essere giudicata appropriata in circostanze eccezionali» (91). Essa non ha dunque fatto dell'aliquota del 10% un limite insuperabile.
209 In particolare, i tassi di correzione del 2%, del 5% e del 10% adottati dalla Commissione nella sua comunicazione sono destinati ad applicarsi a tutte le spese di uno Stato membro, di cui si discute la carenza dei sistemi di controllo, come si afferma nel testo della comunicazione.
210 Ora, nel caso di specie, non si nega che il metodo di ispezione praticato dalla Commissione e concertato con le autorità spagnole sia quello del controllo a campione per pratiche, che consiste nel procedere al controllo di un determinato numero di imprese al fine di riscontrare alcune irregolarità specifiche. Le rettifiche finanziarie sono dunque valutate impresa per impresa, il che può portare ad accertare che, in alcuni casi, le condizioni del versamento dell'aiuto non sono soddisfatte e a giustificare l'applicazione di aliquote massime.
211 Questi vari elementi mi conducono dunque a ritenere che la rettifica finanziaria adottata dalla Commissione non sia contraria al principio di proporzionalità. Si è visto che, nella sua decisione 96/701, la Commissione non ha ignorato neanche le norme relative, da una parte, all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e, d'altra parte, al finanziamento della politica agricola comune. Di conseguenza, il ricorso di annullamento dev'essere respinto.
Conclusione
212 Tenuto conto di queste considerazioni, propongo alla Corte di
«1) respingere il ricorso;
2) condannare il Regno di Spagna alle spese».
(1) - GU L 323, pag. 26.
(2) - GU L 117, pag. 19.
(3) - GU 1966, n. 172, pag. 3025.
(4) - GU L 185, pag. 1.
(5) - GU L 197, pag. 1.
(6) - Primo `considerando' del regolamento n. 1562/78.
(7) - GU L 369, pag. 12.
(8) - Questo testo definisce l'olio d'oliva prodotto nella Comunità, confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto massimo da determinare, recanti un numero di identificazione.
(9) - GU L 254, pag. 5.
(10) - GU L 63, pag. 19.
(11) - GU L 106, pag. 12.
(12) - GU L 94, pag. 13.
(13) - Servizio nazionale per i prodotti agricoli, (in prosieguo: il "Senpa").
(14) - Agenzia per l'olio d'oliva, (in prosieguo: l'«agenzia»).
(15) - Allegato I del controricorso.
(16) - Decisione della Commissione 1_ luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 182, pag. 45).
(17) - Allegato VIII del ricorso di annullamento.
(18) - Punto 15, paragrafo 2, del controricorso della Commissione.
(19) - Sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 1749, punto 11). V., più recentemente, ad esempio, sentenza 1_ ottobre 1998, causa C-242/96, Italia/Commissione (Racc. pag. I-5863, punto 58).
(20) - Sentenza Italia/Commissione, citata, punto 58.
(21) - Ibidem, punto 59.
(22) - Allegato I del controricorso. Relazione di controllo relativa alle verifiche delle spese dichiarate ai sensi del FEAOG-Garanzia, esercizio 1992 - Settore dei grassi, 31 maggio 1994, pagg. 3 e 4.
(23) - Allegato I del controricorso.
(24) - Allegato I del controricorso.
(25) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 7.
(26) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Hurtado Tenorio», pagg. 6, 7, 9, 11 e 18.
(27) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Hurtado Tenorio».
(28) - Ibidem, pag. 9.
(29) - Allegato del controricorso.
(30) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 9.
(31) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Olivar de Segura», pagg. 12 e 13.
(32) - Allegato I del controricorso.
(33) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 9.
(34) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Agroalimentaria Minerva», pag. 10 del verbale, punto 4.3.
(35) - Allegato I del controricorso.
(36) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 6.
(37) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Sagarra Bascompte», pag. 10.
(38) - Ibidem, pag. 10 bis, punto 4.3.
(39) - Ibidem.
(40) - Allegato I del controricorso.
(41) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 7.
(42) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Amador Rodríguez», pagg. 2 e 3.
(43) - Ibidem, p. 9, e verbale 26 gennaio 1993, pag. 9, punto 4.3.
(44) - Pag. 8.
(45) - Pagina 13.
(46) - Allegato I del controricorso.
(47) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 8.
(48) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Fernández y Ruiz Aguilar», pagg. 6-8.
(49) - Ibidem, pag. 9, punti 4.2 e 4.3.
(50) - Allegato I del controricorso.
(51) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 8.
(52) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Uteco Jaén», pagg. 2, 3 e 5.
(53) - V. paragrafo 115 delle presenti conclusioni.
(54) - Ibidem, punto 116.
(55) - Allegato I del controricorso.
(56) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 9.
(57) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Aragonesa de Aceite de Oliva», pagg. 6, 7, 9 e 18.
(58) - Ibidem, pag. 5, punto 1.1 e 18.
(59) - Ibidem, pag. 9, punto 4.2.
(60) - Ibidem, pagg. 12 e 13.
(61) - Allegato I del controricorso.
(62) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag.9
(63) - Allegato XI, fascicolo «Martínez Henarejos», pag. 10, prima dell'aggiunta dei dati da parte degli ispettori dell'agenzia.
(64) - Ibidem, pag. 10, dopo gli elementi supplementari aggiunti dagli ispettori dell'agenzia.
(65) - Allegato I del controricorso.
(66) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 10.
(67) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Hispanoliva», pagg. 2-4.
(68) - Ibidem, pag. 8, punto 3.3.
(69) - Ibidem, pag. 9, punto 4.3.
(70) - Ibidem, pagg. 12 e 13.
(71) - V. paragrafo 115 delle presenti conclusioni.
(72) - Ibidem, paragrafo 116.
(73) - Allegato I del controricorso.
(74) - Allegato dell'allegato V del ricorso di annullamento, pag. 10.
(75) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Hijos de Joaquín Seguí», pag. 6.
(76) - Ibidem, pag. 7.
(77) - Ibidem, pag. 10.
(78) - Ibidem, pag. 9.
(79) - Ibidem.
(80) - Allegato I del controricorso.
(81) - Allegato XI del ricorso di annullamento, fascicolo «Emiliano Vivas», pag. 8 dei verbali, punti 3.1 e 3.2.
(82) - Ibidem, verbale 21 dicembre 1992, pagg. 8 e 9, punti 3.3 e 4.3.
(83) - Ibidem, pag. 13.
(84) - Ibidem, pag. 8, punto 3.3, e 9, punto 4.3.
(85) - Regolamento della Commissione 19 marzo 1993 (GU L 69, pag. 19).
(86) - L'art. 2 del regolamento n. 643/93 stabilisce la sua entrata in vigore per il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, cioè il 27 marzo 1993.
(87) - Allegato III del controricorso, doc. VI/216/93.
(88) - V. per esempio, sentenza 25 febbraio 1988, causa 238/86, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 1191, punto 25), e, più recentemente, sentenza 1_ ottobre 1998, causa C-238/96, Irlanda/Commissione (Racc. pag. I-5801, punto 100).
(89) - Sentenza Irlanda/Commissione, citata, punto 101.
(90) - Ibidem, punto 103.
(91) - Allegato III del controricorso, doc. VI/216/93, appendice 2, pag. 3, ultimo paragrafo.
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