Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 La presente causa verte sostanzialmente sulla questione della legittimità di aiuti versati in anticipo previa costituzione di cauzioni. Lo svincolo delle cauzioni può avvenire solo dopo l'accertamento del diritto all'aiuto. Qualora un aiuto sia stato versato illegittimamente, tale importo deve essere recuperato dalle autorità nazionali, dato che in caso contrario non sussiste alcun diritto a compensazione nei confronti delle autorità del FEAOG.
2 La Repubblica italiana ha ora proposto un ricorso volto ad ottenere l'annullamento parziale della decisione della Commissione 20 novembre 1996, 96/701/CE (in prosieguo: la «decisione»), che modifica la decisione 96/311/CE (1), relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (2). La Repubblica italiana impugna la decisione nella parte in cui esclude dall'imputabilità al FEAOG determinate spese per aiuti al consumo di olio d'oliva.
3 Le correzioni finanziarie adottate in via definitiva dalla Commissione per un importo di 11 934 331 913 LIT sono sostanzialmente giustificate con l'inosservanza delle norme procedurali e di controllo relative all'erogazione degli aiuti.
B - Fatti
4 In esito ad una fitta corrispondenza intercorsa fra il FEAOG e le autorità italiane relativamente alla documentazione e all'accertamento della legittimità degli aiuti al consumo di olio d'oliva per l'esercizio 1992, la Commissione progettava in un primo momento una correzione finanziaria per un importo di 17 149 929 372 LIT. Le autorità italiane inviavano in seguito informazioni supplementari nel settembre 1994. Con decisione 13 gennaio 1995 la Commissione informava gli Stati membri che solo la documentazione relativa alla liquidazione dei conti per l'esercizio 1992 presentata entro il 28 febbraio 1995 sarebbe stata presa in considerazione.
5 Con lettera 15 giugno 1995 il FEAOG informava le autorità italiane, alla luce delle informazioni complementari inviate nel frattempo, in ordine alla correzione finanziaria da effettuare per 11 934 331 913 LIT, corrispondenti agli aiuti al consumo di olio d'oliva illegittimamente versati e non recuperati.
6 Quindi con lettera 6 luglio 1995 la Commissione comunicava formalmente alle autorità italiane che l'importo controverso non sarebbe stato preso in considerazione per l'esercizio 1992. Tuttavia con lettera 17 gennaio 1996 la Commissione indicava che sarebbe stato possibile tener conto per l'esercizio 1995 degli importi recuperati, subordinatamente fra l'altro alla condizione che la relativa documentazione fosse pervenuta al FEAOG entro il 29 febbraio 1996.
7 La Commissione, dopo aver concesso anche in questo caso una proroga, effettuava una correzione positiva per l'esercizio 1995 ammontante a circa 743 milioni di LIT, in cui si teneva conto anche di quattro dei casi qui in discussione.
8 Il 20 novembre 1996 la Commissione emanava la decisione impugnata, relativa alla liquidazione dei conti per gli esercizi 1992 e, parzialmente, 1993 con riferimento alla documentazione pervenutale entro il 28 febbraio 1995, confermando l'annunciata correzione finanziaria per un importo complessivo di 11 934 331 913 LIT.
9 Come emerge dalla relazione di sintesi (3), la decisione della Commissione impugnata nel caso di specie è fondata sul fatto che in 82 casi sarebbero stati erogati aiuti illegittimamente - che non erano più coperti né garantiti da cauzioni - senza che le autorità nazionali ne abbiano ottenuto la ripetizione dai destinatari.
10 Il governo italiano contesta sostanzialmente la legittimità delle riduzioni effettuate affermando che le conclusioni contenute nella relazione di sintesi non sono corrette. Nello svolgimento dei suoi argomenti il governo italiano suddivide le imprese interessate in cinque gruppi.
11 Il gruppo A comprende sette imprese presso le quali gli aiuti erogati sarebbero stati recuperati e già versati al FEAOG. Si tratta delle imprese Valdolio, P.I.O., Certo C., Ol. F.lli di Sensi, Perilli, Vizzari e Ol. Albanese.
12 Nel gruppo B rientra l'impresa Luccisano, nel cui caso gli aiuti da recuperare sarebbero stati compensati con altre somme dovute.
13 Il gruppo C riguarda l'impresa Valle Picentino, in ordine alla quale gli aiuti da recuperare sarebbero stati nel frattempo garantiti da ipoteca volontaria su immobili della società nonché da fideiussione bancaria. Nel momento dello svincolo della cauzione non vi sarebbero stati ancora indizi sufficienti di un comportamento illegittimo della detta impresa.
14 Per quanto riguarda il gruppo D, il governo italiano dichiara che il recupero delle somme versate è ancora in corso ma che sussistono tuttora le garanzie dei crediti.
15 Infine vi sarebbe ancora, in quinto luogo, la situazione particolare dell'impresa Caruso Rosa, nei confronti della quale l'autorità competente al controllo del rispetto delle condizioni per l'erogazione degli aiuti al consumo di olio d'oliva (l'Agecontrol) avrebbe effettivamente accertato infrazioni, senza peraltro riuscire a quantificare l'importo degli aiuti indebitamente percepiti. In mancanza di elementi certi, non sarebbe stato possibile incamerare le cauzioni. Tuttavia, non appena le indagini attualmente in corso verranno concluse, l'importo degli aiuti indebitamente percepito verrà recuperato.
16 Il governo italiano conclude che la Corte voglia:
- annullare la decisione della Commissione 20 novembre 1996, C(96)3274 def., nella parte in cui esclude dall'imputabilità al FEAOG la somma di 11 934 331 913 LIT nella liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell'esercizio 1992, e
- condannare la convenuta alle spese.
17 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- respingere il ricorso e
- condannare la ricorrente alle spese.
18 A parere della Commissione il governo italiano non ha provato che la Commissione abbia commesso errori nella valutazione della fattispecie. Essa sostiene di aver correttamente analizzato le informazioni poste a sua disposizione entro il 25 febbraio 1995 e di aver quindi legittimamente preso la decisione di non ammettere l'imputabilità delle spese per gli aiuti al consumo di olio d'oliva. Ciò sarebbe già di per sé sufficiente a respingere il ricorso della Repubblica italiana.
19 Per quanto riguarda poi le imprese singolarmente menzionate dal governo italiano, la Commissione sostiene quanto segue:
In ordine alle imprese del gruppo A, solo le spese relative alle imprese P.I.O., Certo C. e Perilli non sono state prese in considerazione per la liquidazione dei conti relativa all'esercizio 1995. Ciò sarebbe dovuto al fatto che i dati relativi a tali imprese sono contraddittori e non permettono di accertare l'effettività del recupero.
20 Analogamente, la documentazione relativa all'impresa Luccisano non consentirebbe di accertare che l'importo di cui trattasi sia stato effettivamente rimborsato al FEAOG.
21 Per quanto riguarda l'impresa Valle Picentino la cauzione inizialmente costituita non sarebbe stata incamerata e l'importo non sarebbe stato né recuperato né accreditato al FEAOG.
22 Per quanto riguarda l'impresa di cui al gruppo D lo stesso governo italiano ha ammesso che gli importi versati non sono stati ancora recuperati e che le autorità italiane non sono in grado di provare il sussistere delle cauzioni. Tuttavia, proprio ciò dimostrerebbe che le riduzioni contestate sono corrette.
23 Infine, per quanto riguarda l'impresa Caruso Rosa, le cauzioni non avrebbero dovuto essere svincolate, anzi le autorità italiane avrebbero dovuto esigerne la proroga.
C - La normativa rilevante
24 Le norme fondamentali nel settore dell'olio d'oliva sono contenute nel regolamento n. 136/66/CEE (4). L'art. 11, n. 1, inserito con regolamento (CEE) n. 2210/88 (5), stabilisce nel modo seguente gli aiuti al consumo di olio d'oliva:
«Se il prezzo indicativo alla produzione ridotto dell'aiuto alla produzione è superiore al prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva, è concesso un aiuto al consumo per l'olio d'oliva prodotto e commercializzato nella Comunità. L'aiuto è pari alla differenza tra questi due importi».
25 Il regolamento (CEE) n. 3089/78 (6) contiene le norme fondamentali relative all'erogazione degli aiuti al consumo di olio d'oliva. Ai sensi dell'art. 7 di tale regolamento, gli Stati membri istituiscono «un sistema di controllo atto a garantire che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto soddisfa i requisiti necessari per beneficiarne (...)».
26 Ai sensi dell'art. 8 l'aiuto è corrisposto «quando l'organismo di controllo designato dallo Stato membro nel quale ha luogo il confezionamento ha constatato la conformità alle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto.
L'aiuto può tuttavia essere anticipato sin dalla presentazione della domanda di aiuto, sempreché sia costituita una garanzia sufficiente».
27 Le disposizioni di attuazione per l'erogazione degli aiuti al consumo di olio d'oliva, limitatamente a quanto riguarda l'esercizio 1992 di cui ci occupiamo in questa sede, sono contenute nel regolamento (CEE) n. 2677/85 (7), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 571/91 (8).
28 Ai sensi dell'art. 9, n. 3, lo Stato membro versa «(...) l'importo dell'aiuto entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Tuttavia questo termine può essere prorogato se i controlli effettuati richiedono un'inchiesta supplementare, a condizione che la durata di validità della cauzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sia prorogata per lo stesso periodo».
29 Per quanto riguarda la cauzione, l'art. 11 recita:
«1. L'importo dell'aiuto è anticipato non appena l'interessato presenti una domanda di aiuto corredata di un attestato che comprovi la costituzione di una cauzione pari al suddetto importo.
2. La cauzione è garantita da un istituto che risponde ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui è inoltrata la domanda di aiuto. La sua validità è di almeno sei mesi.
3. La cauzione è svincolata non appena la competente autorità dello Stato membro abbia riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda.
Qualora il diritto all'aiuto non sia riconosciuto per la totalità o una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto.
L'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto comunica mensilmente all'organismo liquidatore il risultato della propria attività per quanto riguarda il riconoscimento del diritto all'aiuto per ciascuna impresa riconosciuta.
(...)».
30 L'art. 12, n. 1, precisa il sistema dei controlli, di cui all'art. 7 del regolamento n. 3089/78, al fine di garantire l'efficienza e il regolare svolgimento proprio dei detti controlli.
31 Inoltre l'art. 12 prevede fra l'altro quanto segue:
«1. (...)
2. In caso di dubbi circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, lo Stato membro sospende il versamento dell'aiuto stesso limitatamente ai quantitativi di olio d'oliva oggetto della verifica e adotta ogni misura necessaria per assicurare sia il recupero degli aiuti che possano risultare concessi indebitamente, sia il pagamento di eventuali ammende.
(...)
3. Gli anticipi e gli aiuti versati indebitamente sono rimborsati maggiorati di un interesse (...).
I servizi o gli organismi di pagamento degli Stati membri detraggono dalle spese del FEAOG l'importo riscosso dallo Stato membro».
32 Infine l'art. 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85 (9) dispone quanto segue:
«Quando ha avuto conoscenza degli elementi che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione, l'organismo competente chiede senza indugio alla persona tenuta ad adempiere l'obbligo il pagamento dell'importo della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta (...)».
Se però il pagamento non viene effettuato entro tale termine, può fra l'altro anche essere chiesto senza indugio il pagamento al garante.
33 In sintesi si può quindi affermare che l'aiuto viene erogato solo quando l'autorità incaricata del controllo abbia accertato il sussistere dei presupposti per la concessione del detto aiuto. Il versamento anticipato dell'aiuto viene però subordinato dall'autorità ad una cauzione che viene svincolata non appena viene accertato il diritto all'aiuto. Se invece non vi è diritto all'aiuto, la garanzia prestata viene immediatamente incamerata. L'impresa interessata deve pertanto rimborsare l'aiuto ottenuto in anticipo qualora l'autorità competente stabilisca che non vi ha diritto.
34 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 (10) la Commissione procede alla liquidazione dei conti in base ai conti annui corredati di documenti giustificativi necessari per la loro liquidazione presentati dagli Stati membri.
35 Ai sensi dell'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1723/72 (11), inserito con regolamento (CEE) n. 422/86 (12), la Commissione può fissare una data limite allo Stato membro interessato per la trasmissione di informazioni supplementari. In mancanza della trasmissione di tali informazioni entro il termine stabilito, «(...) la Commissione deciderà sulla base degli elementi d'informazione di cui dispone alla data limite stabilita, fatto salvo il caso in cui la tardiva trasmissione delle informazioni sia giustificata da circostanze eccezionali».
D - Parere
36 Per quanto riguarda quattro delle sette imprese del gruppo A, cioè la Valdolio, la Vizzari, la Ol. Albanese e la Ol. F.lli di Sensi, il governo italiano ha ammesso nel corso della trattazione orale, dopo che la Commissione lo aveva già fatto notare nel corso della fase scritta del procedimento, che la domanda relativa agli importi fatti valere in tale contesto è divenuta caduca (13) proprio perché tali importi sono stati presi in considerazione per l'esercizio 1995. L'analisi che svolgerò in prosieguo potrà quindi limitarsi alle rimanenti imprese citate dal governo italiano.
37 Gli argomenti del governo italiano possono quindi riassumersi nel senso che, alla luce della documentazione presentata, le relative norme sarebbero state osservate e la Commissione sarebbe stata quindi tenuta ad ammettere l'imputabilità delle spese.
38 La Commissione si richiama anzitutto alla data limite del 28 febbraio 1995 da essa fissata per l'inoltro della documentazione e respinge in quanto tardivi i dati supplementari presentati dopo tale data. Inoltre la Commissione si richiama alla confusione e alla contraddittorietà dei dati e critica inoltre l'inosservanza delle norme che si applicano all'erogazione degli aiuti.
39 Va osservato anzitutto che, per giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, nelle controversie in cui uno Stato membro chiede l'annullamento di una decisione della Commissione sulla liquidazione dei conti del FEAOG, l'onere della prova incombente al ricorrente è particolarmente rigoroso (14).
40 Inoltre la Commissione non è obbligata a dimostrare esaurientemente l'inesattezza dei dati trasmessi dagli Stati membri, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito delle cifre comunicate dalle amministrazioni nazionali (15). Questo principio dell'onere della prova è fondato sul fatto che in definitiva lo Stato membro dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG. Esso è quindi tenuto a fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza dei calcoli della Commissione (16).
41 Per quanto riguarda poi le rimanenti imprese del gruppo A, cioè la P.I.O., la Certo C. e la Perilli, la Commissione sostiene che dai documenti a sua disposizione era, in parte, possibile dedurre che erano stati trasmessi solo dopo la data limite che la Commissione stessa aveva fissato al 28 febbraio 1995. Inoltre i documenti inviati contenevano cifre diverse per quanto riguarda le somme da recuperare, atteso che tali importi erano stati in parte richiesti ma non ancora riscossi ed inoltre i detti importi risultavano da rubriche diverse, per cui non era chiaro in quale rubrica andassero annoverati oppure se rientrassero in più rubriche e fossero quindi stati oggetto di un doppio conteggio. Complessivamente non sarebbe stato però possibile ricavare dai documenti di quali somme si trattasse in concreto e se fossero state rimborsate.
42 Anzitutto va rilevato che è pacifico che la data limite di cui all'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1723/72 è stata fissata dalla Commissione nel caso di specie al 28 febbraio 1995. Poiché il governo italiano non ha addotto l'esistenza di circostanze eccezionali, le informazioni supplementari fornite oltre tale data debbono essere considerate tardive (17). Già per questo motivo la censura relativa a questo punto della decisione impugnata dev'essere respinta. Inoltre la Repubblica italiana non ha dimostrato in modo concreto o decisivo come potesse essere messa in dubbio la correttezza dei risultati cui è giunta la Commissione o le conseguenze che essa ne ha tratto. La formulazione di una mera affermazione contraria non può essere considerata sufficiente alla luce dell'onere della prova sopra descritto.
43 Poiché il governo italiano si è limitato ad affermare semplicemente che a suo parere la contraddittorietà e la confusione dei documenti posti a disposizione della Commissione non erano manifeste, esso non è riuscito a dimostrare con sufficiente certezza che la Commissione abbia preso una decisione erronea.
44 Per quanto riguarda l'impresa Luccisano, di cui al gruppo B, va nuovamente rilevato anzitutto che la Commissione era unicamente tenuta a prendere in considerazione i documenti presentatile entro il 28 febbraio 1995. Le competenti autorità italiane hanno però reso noto alla Commissione solo con lettera del 18 settembre 1995 che l'impresa Luccisano nell'agosto 1994 aveva chiesto di procedere alla restituzione mediante compensazione degli aiuti da recuperare. Tale compensazione è stata però effettuata soltanto con decreto del 15 dicembre 1995.
45 Su questo punto la Commissione stessa ha dichiarato di aver tenuto conto per l'esercizio 1995 dei dati trasmessile dopo tale data limite, purché le fossero pervenuti entro il 15 ottobre 1995 (data limite per l'inoltro dei documenti per l'esercizio 1995). Da quanto precede emerge che il governo italiano non ha presentato la documentazione entro il termine fissato dalla Commissione né ha invocato circostanze eccezionali atte a giustificare il ritardo intervenuto.
46 Pertanto anche la censura relativa al mancato riconoscimento delle spese per l'esercizio 1992 dev'essere respinta.
47 Per quanto riguarda l'impresa Valle Picentino del gruppo C, la Commissione giustifica la negata imputazione delle spese fondandosi su una relazione delle autorità di controllo italiane. Da tale relazione risulta che, pur in mancanza di riscontri oggettivi, si riteneva ragionevole evidenziare la possibilità di acquisti di olio d'oliva quantomeno parzialmente fittizi. Con ciò si faceva quindi riferimento alla possibilità di comportamenti fraudolenti che sostanzialmente escludevano il diritto agli aiuti. Infatti, anche il governo italiano ha ammesso in udienza che si potrebbe effettivamente parlare della possibilità di irregolarità per quanto riguarda gli importi relativi a questa impresa. Tuttavia si tratterebbe semplicemente di dubbi privi di riscontro.
48 Tuttavia il legislatore comunitario ha emanato le norme di attuazione in tema di aiuti al consumo dell'olio d'oliva anche, come emerge dalla motivazione delle dette norme, allo scopo di evitare le frodi.
49 Pertanto l'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85 va letto anche in tale contesto. Quindi una cauzione può essere svincolata solo qualora il diritto all'aiuto sia stato accertato dalle competenti autorità dello Stato membro. Se invece sussistono dubbi giustificati, la norma contenuta nell'art. 11 impone che tale diritto non venga riconosciuto. La Commissione sostiene però giustamente che, a causa dei notevoli dubbi sulla regolarità degli atti dell'impresa di cui trattasi, la cauzione inizialmente costituita non avrebbe dovuto essere svincolata, tanto più che l'autorità di controllo stessa ha evocato la possibilità di frodi mediante acquisti fittizi.
50 Tale conclusione non può essere modificata neanche dalla successiva costituzione di nuove garanzie. Poiché in forza delle pertinenti disposizioni il presupposto per il versamento di un anticipo dell'aiuto è che sia stata costituita una cauzione, proprio per sventare intenzioni fraudolente non dev'essere possibile eludere tale norma mediante un primo svincolo delle cauzioni e la successiva costituzione nel corso del tempo di nuove garanzie.
51 Nel caso di specie, la relazione delle autorità di controllo è datata 26 gennaio 1993, mentre le nuove garanzie citate dal governo italiano sono state costituite solo nel settembre 1993, cioè nove mesi più tardi. L'applicazione corretta delle norme sugli aiuti presuppone però che l'anticipo debba essere garantito da una cauzione fino a quando venga riconosciuto il diritto stesso all'aiuto. E' pertanto incompatibile con le norme in vigore il fatto che, nonostante il sussistere di seri dubbi, le garanzie vengano svincolate e solo nel contesto di un procedimento penale pendente vengano ricostituite nove mesi dopo. Alla ratio delle norme sul controllo degli aiuti al consumo dell'olio d'oliva - fra l'altro, evitare le possibili frodi - non è conforme un comportamento del genere. Il fatto che il comportamento dell'impresa Valle Picentino non abbia dato adito a dubbi, come addotto in un primo tempo dal governo italiano, si riferiva all'anno 1990 e non ha alcuna rilevanza nel caso di specie.
52 Ne consegue che gli argomenti della Commissione vanno accolti e va pertanto respinta la censura del governo italiano relativamente a questo punto.
53 Analogamente vanno respinti gli argomenti italiani relativi alle imprese di cui al gruppo D. E' stato semplicemente sostenuto che il rimborso degli aiuti non sarebbe stato ancora concluso e che l'esistenza delle cauzioni poteva essere dimostrata, senza però che ciò sia stato fatto.
54 Poiché quindi l'esistenza di tali cauzioni non è stata dimostrata, il governo italiano si è limitato ad affermare il contrario senza che ciò sia sufficiente a far considerare illegittima la decisione della Commissione. Poiché per il resto non sono stati forniti ulteriori dettagli in proposito, la censura relativa a questo punto va respinta.
55 L'ultima censura sollevata dal governo italiano riguarda l'impresa Caruso Rosa. A questo proposito il governo italiano afferma che le autorità di controllo hanno effettivamente ipotizzato l'esistenza di infrazioni, senza peraltro riuscire a quantificare l'importo degli aiuti indebitamente versati. Sarebbero state svolte ulteriori indagini in proposito, senza però raggiungere risultati diversi. Alla replica della Commissione, secondo cui le autorità italiane avrebbero dovuto chiedere una proroga della cauzione, il governo italiano si limita a ribattere che un comportamento del genere sarebbe stato privo di senso.
56 Anche in questo caso va rilevato che i presupposti del diritto all'erogazione di aiuti non sussistevano a causa dell'esistenza di dubbi e pertanto non avrebbe dovuto avvenire lo svincolo della cauzione a norma delle disposizioni rilevanti. Alla luce del citato principio dell'onere della prova, anche in questo caso si deve osservare che il governo italiano non dimostra la legittimità dello svincolo delle cauzioni e l'illegittimità del comportamento della Commissione, né ne fornisce la prova. Dalle norme in vigore risulta infatti che, nel caso in cui il diritto all'erogazione di un aiuto non possa essere riconosciuto, la cauzione costituita a garanzia dell'anticipo versato non deve essere svincolata.
57 In sintesi si può concludere che il governo italiano non è riuscito a dimostrare l'erroneità dei conteggi della Commissione. Il ricorso va pertanto respinto.
Sulle spese
58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese.
E - Conclusione
59 Si propone pertanto alla Corte di pronunciarsi come segue:
«1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».
(1) - Decisione della Commissione 10 aprile 1996, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 117, pag. 19). Anche di questa decisione la Repubblica italiana ha chiesto l'annullamento parziale con ricorso contro la Commissione. V., in proposito, le conclusioni dell'avvocato generale Alber presentate il 24 marzo 1998 nella causa C-242/96, Italia/Commissione.
(2) - GU L 323, pag. 26.
(3) - Relazione di sintesi relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1992 nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (documento della Commissione del 27 marzo 1996, VI/6355/95 def.).
(4) - Regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025).
(5) - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1988, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 197, pag. 1).
(6) - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1978 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (GU L 369, pag. 12).
(7) - Regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1985, recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva (GU L 254, pag. 5).
(8) - Regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo di olio d'oliva (GU L 63, pag. 19).
(9) - Regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5).
(10) - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
(11) - Regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 186, pag. 1).
(12) - Regolamento (CEE) della Commissione 25 febbraio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1723/72, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 48, pag. 31).
(13) - Il governo italiano non ha però dichiarato per questo motivo di rinunciare agli atti o di chiedere un non luogo a statuire.
(14) - Sentenze 7 febbraio 1979, causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 245, punto 9), e 10 novembre 1993, causa C-48/91, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-5611, punto 16).
(15) - Sentenza nella causa C-48/91 (loc. cit. nota 14), punto 17.
(16) - A questo proposito va osservato che la Commissione non dispone di ampi poteri di controllo della gestione dei mezzi finanziari CE attuata dalle autorità nazionali, e che quindi anche da questo punto di vista la ripartizione dell'onere della prova risulta giustificata. E' stato fatto riferimento a questo punto anche dal Parlamento europeo nella risoluzione 13 aprile 1989 sulla prevenzione e la lotta alle frodi a danno della CE nell'«Europa del 1992» (GU C 120, pag. 279).
(17) - V., in proposito, sentenza 22 giugno 1993, causa C-54/91, Germania/Commissione (Racc. pag. I-3399, punto 14).
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