Conclusioni dell avvocato generale
I - Contesto fattuale e normativo della causa principale ed oggetto della odierna questione pregiudiziale
1 Il Retten i Aalborg ha richiesto alla Corte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 del Trattato CE, di fornirgli i necessari elementi interpretativi sulla seguente questione:
«L'art. 30, in combinazione con l'art. 36, nonché gli artt. 85 e 86 del Trattato CE [in prosieguo: il «Trattato»] ostano a che una persona, alla quale il titolare di diritti esclusivi su un'opera cinematografica ha trasferito il diritto esclusivo di produzione e distribuzione di copie di tale opera in uno Stato membro, possa consentire il noleggio dei propri prodotti e allo stesso tempo vietare il noleggio di prodotti importati, messi sul mercato in un altro Stato membro, in cui il titolare dei diritti esclusivi di fabbricazione e distribuzione di copie ha trasferito la proprietà di queste copie, accettando tacitamente che dette copie siano offerte in noleggio in quest'ultimo Stato?
Tenuto conto dell'entrata in vigore della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale [in prosieguo: la «direttiva» (1)], la stessa questione è posta sulla base della premessa che questa direttiva sia pertinente ai fini della risposta».
Codesto Collegio è così chiamato dal giudice a quo a porre un altro tassello nel mosaico della problematica che concerne il diritto di noleggio - inteso come la facoltà di cedere in uso un'opera dell'ingegno incorporata in un supporto materiale per un periodo limitato di tempo - quale uno dei diritti rientranti nel fascio delle facoltà riconosciute a chi è titolare del diritto d'autore (2). Al diritto di noleggio non è applicabile il principio dell'esaurimento a seguito della prima messa in circolazione nel territorio comunitario, mediante vendita, del prodotto in cui l'opera protetta è fissata. La Corte lo ha stabilito con la sentenza Warner Brothers (3), e tale soluzione è stata successivamente consacrata sul piano normativo dalla direttiva. Con la pronuncia richiestavi dal Retten i Aalborg dovrete chiarire se analoga soluzione si imponga qualora la prima diffusione del supporto avvenga essa stessa nella forma del noleggio.
2 I fatti all'origine della causa principale, quali si desumono dall'ordinanza di rinvio, possono richiamarsi nei termini seguenti. Laserdisken, l'odierna resistente, è un'impresa con sede ad Aalborg, che distribuisce opere cinematografiche su videodisc (vale a dire su dischi a lettura laser, la quale assicura una elevata fedeltà di riproduzione) (4). Laserdisken importava direttamente i videodisc dal Regno Unito, dove essi erano lecitamente prodotti da alcune società in forza di validi accordi di licenza. I prodotti in questione non venivano (né risultano essere ancora oggi) commercializzati in Danimarca né direttamente dai titolari del diritto d'autore sulle opere in questione, né da terzi con il loro consenso (tali opere sono peraltro disponibili in videocassetta: v. infra, paragrafo 3). A partire dal 1987 Laserdisken ha iniziato ad offrire in noleggio - oltre che per la vendita - le copie dei videodisc importati. Con tale politica commerciale l'impresa si proponeva di stimolare le vendite dei prodotti in questione, che, dato il loro prezzo elevato (in particolare in confronto a quello delle medesime opere riprodotte in videocassetta), vengono acquistati principalmente da consumatori che hanno già visionato ed apprezzato l'opera. Secondo l'ordinanza di rinvio, i titolari per il Regno Unito del diritto d'autore sulle opere riprodotte nei videodisc in questione avrebbero di fatto tollerato che esse venissero offerte in noleggio nel territorio britannico, successivamente alla prima vendita; e ciò anche con riguardo alle copie poste in vendita successivamente al 1º agosto 1989, data di entrata in vigore del Copyright, Designs and Patents Act 1988, che ha istituito un diritto di noleggio esclusivo in capo - per quel che rileva in questa sede - ai produttori di opere cinematografiche (v. sezz. 16-18) (5). Questo punto è, peraltro, contestato dalle odierne ricorrenti, che affermano di non avere mai autorizzato, tacitamente o in altro modo, l'offerta in noleggio di videodisc nel Regno Unito o in altro Stato membro (pur concludendo che tale circostanza appare priva di rilievo al fine di valutare se il diritto esclusivo di noleggio nel territorio danese si sia esaurito: v. infra, paragrafo 4). Non costituisce, viceversa, oggetto di disputa la circostanza che Laserdisken abbia offerto in noleggio in Danimarca i prodotti rilevanti senza averne prima acquistato il diritto dalle odierne ricorrenti.
3 Nel gennaio 1992 Laserdisken è stata convenuta in giudizio dalla Foreningen af danske Videogramdistributører (in prosieguo: la «FDV»), associazione dei distributori danesi di videogrammi, per rispondere dell'asserita violazione dell'art. 23, n. 3, della legge sui diritti d'autore (6), a norma del quale: «Qualora un'opera cinematografica sia diffusa mediante vendita al pubblico, le copie vendute possono essere rimesse in circolazione. Esse non possono, tuttavia, senza il consenso dell'autore, costituire oggetto di una nuova diffusione al pubblico mediante prestito o noleggio» (traduzione libera). La FDV agisce in rappresentanza di otto società (7), le quali hanno rispettivamente acquisito su licenza per il territorio danese i diritti esclusivi di produzione e distribuzione, sotto qualsiasi forma (ivi incluso, cioè, in videodisc), di copie doppiate in lingua danese della maggior parte delle opere cinematografiche che Laserdisken distribuiva in videodisc. Il giudice a quo ha rilevato che le società ricorrenti offrivano in locazione le opere in questione nel mercato danese in videocassetta (cioè incorporate in un diverso supporto materiale). Secondo quanto osservato dinanzi alla Corte da Warner, era proprio la FDV a negoziare per conto delle società aderenti i termini delle vendite ai rivenditori al dettaglio delle videocassette per le quali queste avevano acquistato i diritti d'autore. I contratti uniformi conclusi dalla FDV con i vari rivenditori includevano specifiche clausole restrittive della facoltà di distribuzione mediante noleggio e un divieto espresso di noleggi «a catena». Con provvedimento d'urgenza adottato dal fogedret nel febbraio 1992, confermato in appello dal Vestre Landsret nel successivo mese di settembre, a Laserdisken è stato vietato di continuare ad offrire in noleggio i prodotti dedotti in giudizio; lo stesso provvedimento ha ordinato alla FDV di versare una cauzione di 1 000 000 di DKR per i danni che potrebbero derivare dal divieto menzionato. E' proprio nel contesto del giudizio di convalida dell'ordine in questione che il Retten i Aalborg ha rivolto alla Corte l'odierna richiesta pregiudiziale.
II - Argomenti delle parti
4 La FDV e le società da essa rappresentate, richiamando la sentenza Warner Brothers, osservano che la normativa danese di tutela del diritto d'autore, da esse invocata nella specie, non è intesa ad impedire o restringere le importazioni di videodisc dal Regno Unito ai fini della rivendita in Danimarca. D'altra parte, secondo le ricorrenti, nonostante i flussi commerciali transfrontalieri dei supporti audiovisivi in questione siano soggetti all'applicazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci, ogni atto di esercizio del diritto di noleggio - non diversamente da quanto avviene per il diritto di rappresentazione pubblica - va assimilato ad una prestazione di servizi e costituisce una forma di sfruttamento dell'opera protetta ben distinta dall'atto della vendita del relativo supporto materiale. Il diritto di controllare tutta la possibile serie di noleggi delle copie vendute rientrerebbe nell'oggetto specifico del diritto d'autore, la cui protezione è suscettibile in via di principio di giustificare, ex art. 36 del Trattato, misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, che altrimenti sarebbero incompatibili con l'art. 30 di esso (8). Per sua natura, il diritto di noleggio sarebbe, pertanto, sottratto - a livello sia nazionale sia comunitario - al principio dell'esaurimento per effetto della prima messa in circolazione del supporto materiale: e non importa se questa sia avvenuta nella forma della vendita o del noleggio. Ne consegue che - indipendentemente dal fatto che i prodotti rilevanti venissero importati, ed anche a voler ammettere che essi fossero stati offerti in noleggio nel Regno Unito col tacito consenso dei titolari del relativo diritto - Laserdisken li ha, comunque, offerti in noleggio in Danimarca senza averne prima acquistato il diritto, in modo espresso o tacito, dai rispettivi legittimi titolari.
5 Secondo la FDV è, poi, del tutto irrilevante la circostanza - qui invocata dalla parte resistente - che le società da essa rappresentate abbiano autorizzato il noleggio in Danimarca dei film dedotti in giudizio, fissati su un diverso supporto materiale (videocassetta). Data la natura del diritto in questione, l'autore potrebbe, anzitutto, puramente e semplicemente vietare, all'atto della vendita del supporto materiale, ogni successiva offerta in noleggio dell'opera protetta. Se, poi, egli decidesse di autorizzare il noleggio delle singole copie, gli sarebbe consentito di massimizzare il ritorno economico atteso dallo sfruttamento commerciale, limitando la relativa licenza ad un dato ambito territoriale o temporale, oppure ad un solo beneficiario (licenza esclusiva), ovvero, ancora, ad uno specifico supporto materiale: e così, per quanto rileva in questa sede, l'autore potrebbe, ad esempio, consentire il noleggio di un'opera cinematografica in videocassetta, ma non in videodisc (9). Il diritto esclusivo di noleggio risulta, pertanto, violato - concludono le ricorrenti - tutte le volte che un esemplare di videocassetta o videodisc viene noleggiato senza il consenso del titolare del diritto d'autore. Qualora fosse accolta la pretesa fatta valere da Laserdisken, il consenso tacito o presunto dell'autore in uno Stato membro verrebbe a spogliare l'interessato del diritto di opporsi all'offerta in noleggio delle copie dell'opera protetta nello Stato membro di importazione, mentre tale diritto gli è stato riconosciuto in quest'ultimo Stato. Il risultato sarebbe, dunque, quello di privare l'autore di una remunerazione di importo proporzionato al numero delle effettive locazioni, contrariamente all'insegnamento della Corte nella causa Warner Brothers. Tali argomenti appaiono sostanzialmente condivisi dai governi danese, francese, finlandese e britannico nonché dalla Commissione (10).
6 Secondo Laserdisken, sostenuta dalle parti intervenienti nella causa principale (11), la legge danese sul diritto d'autore consentirebbe agli aventi diritto di opporsi al noleggio dei videodisc con riferimento esclusivo ai prodotti importati, ma non a quelli prodotti in Danimarca. In quanto strumento di discriminazione arbitraria e di restrizione dissimulata del commercio intracomunitario, detta legge non potrebbe essere giustificata ex art. 36 del Trattato. La resistente osserva, inoltre, che anche la direttiva - pur avendo testualmente previsto che il diritto di noleggio non si esaurisce con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, delle copie dell'opera protetta (v. artt. 1, n. 4, e 9, n. 3) - non precisa se il diritto di vietare i successivi noleggi debba ritenersi esaurito una volta che il titolare del diritto d'autore abbia autorizzato il noleggio delle copie. Laserdisken conclude in quest'ultimo senso. La direttiva è volta - dice la resistente - ad instaurare un mercato interno caratterizzato dal pieno e libero gioco della competizione commerciale. E perciò, si aggiunge, come il diritto di distribuzione si esaurisce per effetto del consenso dell'autore alla prima vendita, così il diritto di noleggio si esaurirà, dal canto suo, con effetto nell'intero territorio comunitario, a seguito dell'autorizzazione data alla prima offerta in noleggio in qualsiasi Stato membro. Tale conclusione, secondo Laserdisken, è del resto in linea con il principio generale, che essa desume dalla giurisprudenza della Corte (12), secondo il quale il consenso comporta l'esaurimento. Anche la richiamata sentenza Warner Brothers sarebbe fondata su tale principio: in quella causa, il diritto di vietare il noleggio nel mercato danese delle videocassette importate dal Regno Unito non poteva essersi esaurito proprio perché non vi era mai stato (né poteva esserci, non essendo contemplato dalla legge del tempo) un consenso all'offerta in noleggio nello Stato di esportazione da parte del titolare del diritto d'autore o dei suoi aventi causa. D'altra parte, sarebbe contrario agli obiettivi della direttiva ritenere che il consenso all'offerta in noleggio possa essere dato per un solo Stato membro, ad esclusione di tutti gli altri (come, all'interno di un Paese membro, esso non potrebbe venire limitato ad una parte soltanto del suo territorio).
III - Soluzione dell'odierna questione pregiudiziale
Analisi ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato
7 Nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, sia le parti sia la Commissione ed i governi nazionali «intervenuti» hanno indistintamente fatto riferimento, in un senso o nell'altro, ai principi posti dalla Corte in Warner Brothers (13). Come oggi nella causa principale, così in Warner Brothers si poneva un problema di compatibilità tra la richiamata previsione del diritto esclusivo di noleggio, ai sensi della normativa danese di protezione del diritto d'autore (v. supra, paragrafo 3), e le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci, in riferimento ad un caso di noleggio non autorizzato in Danimarca di videogrammi lecitamente acquistati nel Regno Unito. La Corte ha, anzitutto, ritenuto che la legge in questione, consentendo all'autore o al produttore dell'opera cinematografica riprodotta in videocassetta di vietare il noleggio dei supporti in questione nel territorio nazionale, era «tale da influire sul commercio delle videocassette [nello Stato membro interessato], e, pertanto, da incidere indirettamente sugli scambi intracomunitari di questa merce». Essa costituiva, pertanto - la Corte ha affermato -, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Trattato (v. punto 10). Quando è, poi, passata ad analizzare se tale restrizione fosse giustificata nella specie, ex art. 36, da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale, la Corte ha sottolineato che alla normativa danese andava riconosciuto un carattere di indistinta applicabilità, ed ha escluso che essa operasse un'arbitraria discriminazione commerciale a danno dei prodotti importati e a favore delle videocassette di produzione locale (v. punti 11 e 12). I principi qui richiamati mi sembrano pacificamente applicabili anche al caso di specie.
8 La sentenza Warner Brothers ha enunciato altri principi in merito all'individuazione di uno specifico diritto di noleggio, quale prerogativa compresa nell'oggetto specifico del diritto d'autore, ed al suo impatto sulla libera circolazione delle merci; e pure a tali principi intendo qui dedicare qualche cenno di chiarimento. Ritengo, peraltro, opportuno farne precedere l'analisi (v. infra, paragrafo 12) da alcune brevi considerazioni, che consentano di inquadrare la pronuncia in esame nel più ampio contesto della giustificazione e della portata del principio dell'esaurimento dei diritti d'autore.
9 Come nel caso del diritto di marchio o di brevetto, la regola dell'esaurimento (nazionale) del diritto d'autore - e, più precisamente, del diritto esclusivo di distribuzione (o di messa in circolazione) - prevista negli ordinamenti di numerosi Stati membri è giustificata in base al criterio secondo cui, quando il titolare del diritto (o altri con il suo consenso) mette in commercio mediante alienazione i supporti materiali nei quali è stata riprodotta l'opera protetta, questi riceve una volta per tutte il corrispettivo a lui dovuto per tale riproduzione. Nel contesto del mercato unico, poi, la giurisprudenza comunitaria di applicazione dell'art. 36 del Trattato si è preoccupata, al fine di stimolare le attività inventive e creative o il lancio di nuovi marchi, di conciliare i bisogni del titolare del diritto esclusivo con l'interesse generale alla libera circolazione dei relativi prodotti (14). La Corte ha, così, accolto il principio dell'automatico esaurimento del diritto in esame per tutto il territorio comunitario, in modo da impedire che - in ragione del carattere territoriale delle normative nazionali sulla proprietà industriale, commerciale ed intellettuale - la remunerazione legata alla prima messa in circolazione venga versata una seconda volta al titolare del diritto esclusivo per il semplice fatto che il prodotto in cui si è concretato il suo sforzo inventivo o creativo costituisce oggetto di rivendita in uno Stato membro diverso da quello della prima vendita (15). La regola opposta, contribuendo all'isolamento dei vari mercati nazionali, sarebbe, del resto, in contrasto con la fusione di questi in un mercato unico, avuta di mira dal Trattato (16).
10 Il principio dell'esaurimento, tuttavia, non può applicarsi al diritto esclusivo di rappresentazione - vale a dire al diritto di comunicare l'opera protetta al pubblico, vuoi direttamente da parte degli interpreti presenti (come nel caso di una rappresentazione drammatica), vuoi per mezzo di supporti materiali dell'opera (ad esempio, mediante la diffusione radiofonica di un disco, la diffusione televisiva di un film o la proiezione pubblica di un film) - ed in genere ai diritti d'autore su un'opera la cui comunicazione diretta al pubblico non richiede la circolazione di un supporto materiale. Qui l'utilizzazione dell'opera non entra in conflitto con la libertà di circolazione delle merci: il criterio della commercializzazione non può, allora, servire a determinare l'ambito del diritto esclusivo (17). Poiché le successive rappresentazioni dell'opera sono indipendenti l'una dall'altra, la prima di esse non determina l'esaurimento del diritto. Ciascuna rappresentazione, facendo rinascere l'«essenza commerciale» dell'opera (18), costituisce un separato atto di sfruttamento e dà luogo a un diritto a compensazione. L'ordinamento protegge tale facoltà, la quale «fa parte della funzione essenziale del diritto d'autore riguardante tale genere di opere letterarie od artistiche», condizionando l'esercizio del diritto al consenso del titolare (19).
Con specifico riguardo alle prerogative del titolare del diritto di rappresentazione di un'opera cinematografica, la Corte ha avuto anche modo di chiarire che l'esercizio del diritto d'autore, mediante percezione delle relative remunerazioni, «non può essere organizzat[o] indipendentemente dalle prospettive di trasmissione televisiva» dell'opera. Tale trasmissione può, perciò, essere legittimamente vietata fino alla scadenza di una determinata «finestra» temporale, riservata alla proiezione del film nelle sale cinematografiche (20). In vista dell'«esigenza imperativa» di dare impulso alla creazione di tali opere, gli ordinamenti degli Stati membri possono, perciò - senza violare le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci -, garantire, durante un periodo iniziale, la precedenza all'utilizzazione dei film nelle sale di proiezione, ritenuta essenziale per la redditività della produzione cinematografica, rispetto ad altri mezzi di diffusione, ed in particolare alla distribuzione delle opere in questione in videocassetta (21).
11 Qualora, poi, la rappresentazione pubblica dell'opera richieda l'utilizzazione di un supporto materiale (ad esempio, in caso di diffusione in una discoteca di opere musicali registrate su disco), «la conciliazione delle esigenze risultanti dalla libera circolazione delle merci e dalla libera prestazione di servizi e quelle imposte dal rispetto dovuto ai diritti d'autore va realizzata in modo che i titolari di diritti d'autore (...) possano far valere i loro diritti esclusivi per chiedere il versamento di compensi»; e ciò sebbene la messa in commercio di tali supporti non possa dar luogo, nel paese della diffusione pubblica, ad alcun prelievo di compensi per la riproduzione dell'opera, avendo l'autore già percepito tali compensi nello Stato membro di esportazione (22). La Corte ha, dunque, riconosciuto che il diritto dell'autore di controllare l'utilizzazione pubblica dei supporti di opere riservati all'uso privato, al fine di trarre un beneficio dalle utilizzazioni secondarie di essi, non confligge con il principio della libera circolazione delle merci, almeno nella misura in cui detto diritto venga invocato per imporre all'acquirente delle copie restrizioni di uso non suscettibili di limitarne la circolazione (23).
12 Analoga distinzione sussiste tra il diritto di messa in circolazione del supporto materiale di un'opera cinematografica (videogramma) ed il diritto di noleggio dell'opera in esso riprodotta, come la Corte ha avuto modo di chiarire nella causa Warner Brothers. La Corte si è soffermata sulla progressiva ma compiuta «emersione» del mercato specifico del noleggio, distinto da quello della vendita, delle videocassette: essa ha osservato che tale mercato, al quale «partecipa un pubblico più ampio di quello della vendita[,] costituisce, attualmente, un'importante fonte potenziale di reddito per gli autori di film» (v. punti 13 e 14) (24). La Corte ha, quindi, affermato che una tutela specifica del diritto di noleggio di tali supporti appariva necessaria e giustificata al fine di garantire agli autori di film una remunerazione proporzionata al numero di rappresentazioni effettivamente realizzate e che riservasse agli autori stessi una quota soddisfacente del mercato del noleggio. A perseguire tale obiettivo - ha ragionato codesto Collegio - non sarebbe, invece, sufficiente la soluzione consistente nell'«autorizza[re] la riscossione di diritti d'autore unicamente in occasione delle vendite consentite tanto ai semplici privati quanto ai noleggiatori di videocassette» (v. punto 15). Tale soluzione sarebbe estremamente penalizzante per l'autore, imponendogli di determinare al momento della commercializzazione iniziale della sua opera tutte le utilizzazioni che potrebbero successivamente esserne fatte (25). Se ne deduce che - fermo restando il diritto a remunerazione al momento della prima messa in circolazione del supporto materiale - il diritto di percepire una royalty per ciascun atto di noleggio rientra nell'oggetto specifico del diritto dell'autore di un film incorporato su videogramma (al pari della facoltà di esigere un compenso per ciascuna rappresentazione pubblica dell'opera) (26). Di conseguenza, con la pronuncia qui richiamata la Corte ha escluso che il diritto esclusivo di noleggio, previsto dalla legislazione di uno Stato membro (in casu, la Danimarca), fosse suscettibile di esaurimento, qualora il titolare del diritto d'autore avesse scelto di mettere per la prima volta in vendita le videocassette che incorporavano una sua opera in altro Stato membro (in casu, il Regno Unito), il cui ordinamento - come avveniva nel caso allora dedotto in giudizio - non gli attribuiva analogo diritto. Discostandosi dalla soluzione suggerita dall'avvocato generale Mancini (27), la Corte ha riconosciuto che l'acquisto da parte di un terzo della proprietà sul bene in cui l'opera è incorporata (c.d. corpus mechanicum) non si confonde con la perdita di ogni prerogativa del titolare del diritto intellettuale. «[Q]uando una normativa nazionale attribuisce agli autori un diritto specifico di noleggio delle videocassette, [avete concluso,] questo diritto sarebbe svuotato di contenuto se il suo titolare non fosse in grado di autorizzare il noleggio», ovvero di opporsi ad esso (v. punti 17 e 18) (28).
13 Occorre, a mio avviso, chiedersi se i richiamati principi siano pianamente trasponibili alla controversia pendente dinanzi al Retten i Aalborg, o se invece si imponga una soluzione diversa, tenuto conto di una duplice circostanza, invocata da Laserdisken. Qui i titolari dei diritti di autore per il Regno Unito sulle opere fissate nei videodisc hanno omesso di esercitare il proprio diritto di noleggio, nel frattempo introdotto nell'ordinamento britannico, per opporsi alle operazioni non autorizzate concluse dai rivenditori inglesi; e, dunque - ad avviso della parte resistente -, sarebbe il consenso tacitamente fornito al noleggio dei supporti nel territorio britannico, anziché la prima vendita di essi, ad avere determinato l'esaurimento del diritto di noleggio anche negli altri Stati membri.
14 A mio avviso, i suindicati elementi distintivi dell'odierno contesto fattuale e normativo, rispetto a quello della causa Warner Brothers, pur presentando indubbia rilevanza, non possono condurre la Corte ad accogliere le conclusioni avanzate da Laserdisken. Il dato di partenza della soluzione all'odierna questione pregiudiziale non può che essere il principio formulato da codesto Collegio 10 anni or sono: il diritto di noleggio, pur costituendo potenzialmente un ostacolo alla circolazione dei videogrammi fra Stati membri, non si esaurisce per effetto della messa in circolazione di tali prodotti nel territorio comunitario. Abbiamo già analizzato la ratio di tale regola. Il diritto dell'autore di controllare le utilizzazioni dell'opera nel mercato secondario non gli consente di erigere ostacoli all'importazione o alla rivendita delle merci; e, pertanto, nella ponderazione fra gli interessi concorrenti, il suo interesse a percepire un reddito adeguato quale base per la sua ulteriore attività creativa ed artistica prevale su quello generale alla libera circolazione - intesa anche come disponibilità per il noleggio, ad un prezzo sostanzialmente inferiore a quello della vendita - dei videogrammi fra Stati membri.
15 Ciò posto, occorre ribadire che il diritto esclusivo di cedere in uso, per un periodo limitato di tempo, le singole copie dell'opera incorporata in un videogramma è per sua natura suscettibile di sfruttamento mediante operazioni ripetute e tendenzialmente illimitate, ciascuna delle quali comporta un diritto a compenso. E, perciò, quando l'autore decide di dare in uso il diritto di noleggio in base ad un contratto di licenza, egli può legittimamente limitare tale licenza ad uno specifico supporto materiale, ad un dato ambito temporale o ad una certa area geografica, e così massimizzare il ritorno economico atteso dallo sfruttamento commerciale dell'opera mediante il noleggio. Ora, non è dato vedere in che modo autori e produttori riceverebbero la giusta remunerazione del loro lavoro intellettuale e dei loro investimenti, rispettivamente, se operatori economici terzi (quale Laserdisken nella causa principale) fossero liberi, solo con l'invocare l'esaurimento del diritto di noleggio del titolare ed in assenza di accordi di licenza, di consentire l'utilizzazione a pagamento dei videogrammi da parte del pubblico, e in particolare da parte dei consumatori di uno Stato membro diverso da quello della prima offerta in noleggio. Il risultato sarebbe quello di sottrarre irrimediabilmente ai legittimi beneficiari un'utilità economica derivante dall'opera dell'ingegno ed a loro riservata. Non può, pertanto, ammettersi che il diritto di noleggio venga ad esaurirsi con il primo atto di esercizio, col risultato che tutti i successivi noleggi del supporto sarebbero sottratti al controllo del titolare, anche in quegli Stati membri nei quali il diritto non sia stato ceduto in uso in base ad accordi di licenza. Ed è appena il caso di notare che l'esaurimento automatico del diritto di noleggio a seguito della prima offerta in noleggio non si verifica a livello comunitario perché, anzitutto, esso non ha luogo - salvo contraria disposizione di legge - nell'ordinamento nazionale dello Stato della prima offerta in noleggio (29); il titolare del diritto d'autore può, cioè, opporsi ai noleggi non autorizzati della sua opera anche se egli ha proceduto al primo atto di noleggio nel territorio nazionale. Infine, l'accoglimento degli argomenti di Laserdisken avrebbe per effetto di frustrare la facoltà dell'autore - la cui esistenza deduco dalle vostre citate sentenze Coditel e Cinéthèque (30) - di organizzare la successione nel tempo delle varie forme di distribuzione di un'opera cinematografica, alla quale è collegato il diritto di vietare, fino alla scadenza della «finestra» riservata alla distribuzione mediante proiezione cinematografica, la commercializzazione mediante offerta in noleggio di videocassette dello stesso film importate da altri Stati membri in cui la «finestra» in questione sia già terminata.
Analisi ai sensi della direttiva
16 Come hanno osservato le parti ricorrenti, i governi nazionali «intervenienti» e la Commissione, la soluzione che qui propongo non risulta affatto contraddetta, ma semmai corroborata, dalle pertinenti previsioni della direttiva (v. infra), la quale avrebbe addirittura armonizzato le legislazioni interne degli Stati membri sul diritto di noleggio (oltre che sul diritto di prestito) proprio a partire dal modello della normativa danese. Richiamo ciò pur con l'avvertenza che la soluzione prescelta dal legislatore comunitario è a mio avviso, quanto meno tecnicamente, irrilevante ai fini dell'odierna questione pregiudiziale: ai sensi dell'art. 13 della direttiva, le disposizioni in essa contenute sono divenute efficaci il 1º luglio 1994, vale a dire successivamente all'adozione da parte delle giurisdizioni danesi dell'ingiunzione nei confronti di Laserdisken. Come è noto, la direttiva distingue tra gli effetti dello specifico diritto di noleggio (v. art. 1, n. 4) e quelli del diritto di distribuzione (vale a dire del «diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, delle realizzazioni protette e delle copie delle medesime»), regolato dal suo art. 9, nn. 2 e 3 (31). Solo il diritto di distribuzione è soggetto ad esaurirsi, in caso di prima vendita nella Comunità di uno degli oggetti rilevanti da parte del titolare del diritto o con il suo consenso. La vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di tale realizzazione non determina, invece, l'esaurimento del diritto di noleggio. E, proprio perché l'oggetto ed il campo di applicazione dei due diritti in questione è differente, la Corte ha escluso - nella sua recente decisione Metronome - che l'introduzione di un diritto esclusivo di noleggio da parte della direttiva abbia dato luogo ad una violazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione (32).
Analisi ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato
17 A completamento dell'analisi giuridica richiesta dalla soluzione dell'odierna questione pregiudiziale, resterebbe, a questo punto, da verificare il profilo della possibile violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato. E tuttavia tale esercizio mi appare precluso dall'assenza, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, di una pur succinta descrizione delle condotte delle parti ricorrenti, delle quali il giudice a quo ci chiede di valutare l'impatto sulla concorrenza. Fa qui difetto la stessa identificazione degli accordi o delle pratiche concordate asseritamente anticoncorrenziali (gli accordi di licenza fra le ricorrenti ed i produttori? Eventuali accordi orizzontali fra le ricorrenti associate nella FDV?) e della condotta con cui le ricorrenti sfrutterebbero abusivamente la loro ipotizzata posizione dominante collettiva (il semplice rifiuto di consentire a Laserdisken di offrire in noleggio i videodisc importati? L'asserito rifiuto di cederle in uso mediante licenza il diritto di noleggio delle stesse videocassette prodotte dalle ricorrenti?). Nella questione sollevata dal giudice danese, a tali intese e/o comportamenti, per la verità, è fatto riferimento in termini estremamente generici: essi consisterebbero nel consentire il noleggio dei propri prodotti (videocassette), e allo stesso tempo vietare il noleggio di prodotti importati (videodisc), offerti in noleggio in altro Stato membro da un terzo (diverso dall'importatore) con il tacito consenso del titolare dei diritti esclusivi di fabbricazione e distribuzione: il che, però - almeno in assenza di ulteriori qualificazioni -, è esattamente quanto i diritti di privativa spettanti all'autore ed ai suoi aventi causa legittimamente consentono loro di fare, nelle circostanze che si sono descritte (acquisizione di un diritto esclusivo di noleggio per mezzo di un contratto di licenza). Con questo rilievo, tengo a precisare, non intendo affatto negare la pertinenza delle regole di concorrenza ai fini dell'esame, di competenza del giudice a quo, della compatibilità col diritto comunitario del contesto fattuale e normativo del caso di specie. Mi sembra assai chiaro, per esempio, e Laserdisken ce lo ha ricordato in tutto il corso della procedura, che qualora le ricorrenti esercitassero in negativo i loro diritti esclusivi di noleggio al solo fine di impedire lo sviluppo in Danimarca di un mercato del noleggio di videodisc - col risultato che i consumatori danesi interessati si vedrebbero costretti ad acquistare, ad un prezzo elevato, prodotti che essi preferirebbero prendere in noleggio -, tale condotta sarebbe suscettibile di falsare la concorrenza sul mercato (33). Ritengo, però, che il Retten i Aalborg non abbia qui spiegato compiutamente le ipotesi fattuali sulle quali questo capo della sua questione è fondato, e non abbia, quindi, messo la Corte in grado di fornirgli un'interpretazione utile dei citati artt. 85 e 86 (34). Tale conclusione lascia, peraltro, impregiudicato il potere del giudice a quo di avvalersi nuovamente, se lo ritenga opportuno, dell'ausilio interpretativo della Corte, rivolgendole ulteriori questioni pregiudiziali nel contesto della stessa causa principale.
IV - Conclusioni
Per le considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti l'odierna questione pregiudiziale del Retten i Aalborg:
«E' compatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato la normativa di tutela del diritto di autore di uno Stato membro la quale consenta al titolare dei diritti di produzione e distribuzione relativi ad un'opera cinematografica, o al suo licenziatario esclusivo nello Stato membro interessato, di opporsi all'offerta in noleggio di videogrammi importati da altro Stato membro da parte di un terzo non autorizzato, anche qualora il titolare del diritto d'autore li abbia messi in circolazione mediante vendita nello Stato di esportazione ed abbia consentito tacitamente che le copie vendute fossero offerte in noleggio in quest'ultimo Stato. Tale compatibilità permane anche successivamente al 1º luglio 1994, termine iniziale di efficacia della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale».
(1) - GU L 346, pag. 61.
(2) - Come è noto, il diritto d'autore è composto da una pluralità di facoltà o diritti, di carattere patrimoniale e morale, indipendenti l'uno dall'altro. L'esercizio di uno di essi, quindi, non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri (v. M. Fabiani, Normativa CEE e diritto di autore sul noleggio di videocassette, in Diritto d'autore, 1990, pag. 433, in particolare pag. 440, e M. Röttinger, L'épuisement du droit d'auteur, in Revue internationale du droit d'auteur, 1993, pag. 50, in particolare pagg. 53-55).
(3) - V. sentenza 17 maggio 1988, causa 158/86, Warner Brothers e a./Christiansen (Racc. pag. 2605; v. infra, paragrafi 7 e 12).
(4) - Il videodisc è definito dallo Ztek Co. Catalog Multimedia Glossary nei termini seguenti: «Un supporto materiale circolare di memorizzazione [di informazioni] a lettura ottica, del diametro di 8 o 12 pollici, che può contenere segnali sia video che audio. I videodisc sono disponibili in 2 diversi formati: il CLV [Constant Linear Velocity, il formato a lettura prolungata (fino a 60 minuti di filmato video per facciata), più comunemente utilizzato per applicazioni lineari, quali film e concerti] ed il CAV [Constant Angular Velocity, il formato a lettura standard più comunemente utilizzato per applicazioni interattive, che consente la memorizzazione di circa 54 000 fotogrammi separatamente accessibili e la registrazione fino a 30 minuti di filmato video con sonoro per facciata]. Le immagini su un videodisc sono memorizzate in formato analogico; i segnali audio su piste analogiche o digitali. Rispetto alla videocassetta, il videodisc presenta numerosi vantaggi, quali qualità e durabilità d'immagine più elevate e più rapide possibilità di ricerca [soprattutto nel formato CAV]; le informazioni registrate su videodisc, inoltre, non possono essere cancellate» (la traduzione è mia).
(5) - Anteriormente a tale data, il Copyright Act 1956 «non riconosce[va] alcun diritto di diffusione nel Regno Unito all'autore o al produttore e (...), di conseguenza, l'acquirente di un film registrato su videocassetta [poteva] noleggiarlo nel Regno Unito senza il consenso del titolare dei diritti esclusivi» e senza alcun diritto di quest'ultimo a compenso, salvo divieto espressamente previsto nel contratto di vendita (v. sentenza 17 maggio 1988, citata supra, nota 3, pagg. 2606 e 2619). Come ha osservato il governo britannico dinanzi alla Corte nel presente procedimento, a far data dall'agosto 1989 i titolari del diritto d'autore forniscono ai rivenditori al dettaglio di videogrammi delle copie specificamente destinate al noleggio, ad un prezzo relativamente più elevato di quello praticato sulle copie riservate alla rivendita.
(6) - V. legge 31 maggio 1961, n. 158, come modificata dalla legge 16 giugno 1985, n. 274. Attualmente la norma rilevante è l'art. 19, nn. 1 e 2, della legge 14 giugno 1995, n. 395.
(7) - Più precisamente, Warner Home Video (in prosieguo: «Warner»), una divisione della società californiana Time Warner Entertainment, nonché le società di diritto danese Egmont Film, Buena Vista Home Entertainment, Scanbox Danmark, Polygram Records, Nordisk Film Video, Irish Video e Metronome Video (all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, quest'ultima società era la licenziataria esclusiva per la Danimarca dei diritti di produzione e distribuzione delle videocassette dei film per i quali Warner è titolare dei diritti di distribuzione home video; tali diritti includevano la vendita dei supporti prodotti, allo spirare di una «finestra» di 18 mesi dall'uscita sul mercato danese delle videocassette ai fini del solo noleggio).
(8) - V. sentenza 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked/Imerco (Racc. pag. 181, punto 11).
(9) - Tale facoltà sarebbe analoga a quella dell'autore di un film di determinare il numero, l'ordine sequenziale, la forma, il momento ed il luogo di ciascuna rappresentazione pubblica (per esempio, fissando termini e condizioni diversi per la diffusione nelle sale cinematografiche e la trasmissione televisiva, su canali a pagamento o ad accesso gratuito). La legittimità e l'importanza di tali «finestre», di durata differente per i vari Stati membri (per tenere conto, per ciascuno di essi, dei tempi di doppiaggio e sottotitolazione, delle fasi di picco della stagione cinematografica e dell'importanza dei mezzi di diffusione concorrenti), sarebbero state riconosciute dalla Corte nelle sue pronunce Coditel e Cinéthèque (v., rispettivamente, sentenze 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel/Ciné-Vog Films, Racc. pag. 3381, e 11 luglio 1985, cause riunite 60/84 e 61/84, Cinéthèque e a./Fédération nationale des cinémas français, Racc. pag. 2605).
(10) - Per ragioni di brevità di esposizione, nei paragrafi precedenti - come del resto nella sintesi delle osservazioni di Laserdisken (v. infra, paragrafo 6) - ho volutamente omesso di riportare gli argomenti concernenti la richiesta interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato. Ritengo, infatti, che la Corte non sia in grado di fornire al giudice a quo una risposta utile su questo capo della questione pregiudiziale, non avendo esso spiegato, neanche in forma succinta o per rinvio, le ragioni precise che lo conducono a interrogarsi sull'interpretazione delle norme citate in riferimento al contesto fattuale della controversia ed al quadro regolamentare nazionale (v. infra, paragrafo 17). Non a caso, il riferimento alle regole di concorrenza contenuto nell'ordinanza di rinvio è stato inteso in maniera divergente dalle parti della causa principale, dai governi nazionali e dalla Commissione, come risulta chiaramente dalle osservazioni rispettivamente presentate alla Corte, nelle quali sono state analizzate ora l'una, ora l'altra delle intese e condotte in astratto rilevanti (mentre il governo francese ha pure sollevato il distinto problema della compatibilità della normativa danese con le regole di concorrenza, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato).
(11) - Vale a dire, la Sammenslutningen af Danske Filminstruktører (l'associazione dei registi danesi), il signor Michael Viuf Christiansen (in qualità di rappresentante della successione del padre Erik Viuf Christiansen, parte convenuta nella causa principale nel citato procedimento Warner Brothers), il signor Jensen, un rivenditore di videogrammi dichiarato fallito a seguito della risoluzione nel 1991 da parte della FDV di un precedente accordo di licenza per l'offerta in noleggio dei prodotti, e Pioneer Electronics Denmark, società attiva nella distribuzione di lettori videodisc.
(12) - V., in particolare, sentenza 22 gennaio 1981, citata supra, nota 8.
(13) - Citata supra, nota 3.
(14) - V. B. Castell, L'«épuisement» du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire, Parigi, 1989, in particolare pag. 131.
(15) - V. C. Dautrelepont, Les arrêts Coditel face au droit interne et au droit européen, in Journal des Tribunaux, 1984, pag. 397, in particolare pag. 407.
(16) - V., ex multis, sentenze 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon/Metro (Racc. pag. 487), e 22 gennaio 1981, citata supra, nota 8.
(17) - V. V.-L. Benabou, Droits d'auteur, droit voisins et droit communautaire, Bruxelles, 1997, in particolare pag. 100.
(18) - V. B. Edelman, nota di commento alla sentenza Warner Brothers, in J.C.P., é.g., 1989, II, 21173.
(19) - V. sentenze 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel/Ciné-Vog Films (Racc. pag. 881, punti 12-14), e 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier (Racc. pag. 2521, punto 12).
(20) - V. sentenza 18 marzo 1980 (citata supra, nota 19), punti 13 e 14. La Corte ha aggiunto che la cessione del diritto di rappresentazione mediante trasmissione televisiva può venire pattiziamente limitata al territorio di uno Stato membro senza che tale restrizione sia incompatibile con le norme del Trattato sulla libera prestazione dei servizi. La pronuncia in commento indica, peraltro, in modo assai chiaro che la soluzione seguita dalla Corte si riferiva ad una situazione - quale quella esistente in quel tempo negli Stati membri - in cui «l'organizzazione della televisione (...) si basi in larga misura su monopoli legali di trasmissione, implicando ciò che una diversa limitazione del campo di applicazione geografico della cessione sarebbe spesso impraticabile».
(21) - Alla duplice condizione che: i) il divieto di utilizzazione delle videocassette nel periodo iniziale riservato alla rappresentazione nei cinema si applichi indistintamente ai prodotti fabbricati nel territorio nazionale ed a quelli importati, e ii) gli eventuali ostacoli da esso derivanti per gli scambi intracomunitari non eccedano quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito (v. sentenza 11 luglio 1985, citata supra, nota 9).
(22) - V. sentenze 13 luglio 1989 (citata supra, nota 19), punto 13, e 9 aprile 1987, causa 402/85, Basset/SACEM (Racc. pag. 1747).
(23) - V. T. Desurmont, Le droit de l'auteur de contrôler la destination des exemplaires sur lesquels son oeuvre se trouve reproduite, in Revue internationale du droit d'auteur, 1987, pag. 3, in particolare pag. 61.
(24) - Secondo la Corte, i fattori che hanno determinato la creazione di tale mercato separato sono essenzialmente «il perfezionamento dei procedimenti produttivi delle videocassette, che ha accresciuto la loro solidità e la durata del loro uso, il fatto che gli spettatori si siano resi conto di vedere solo raramente le videocassette comprate e, infine, il livello relativamente elevato del loro prezzo di acquisto» (v. sentenza 17 maggio 1988, citata supra, nota 3, punto 14).
(25) - V. Benabou (op. cit. supra, nota 17, pag. 131), secondo cui la difficoltà di tale previsione è tanto maggiore in quanto l'evoluzione tecnologica contribuisce ad aumentare in maniera esponenziale le nuove possibilità di diffusione.
(26) - V. G. Bonet, nota di commento alla sentenza Warner Brothers, in Revue trimestrielle de droit européen, 1988, pag. 647, in particolare pag. 652.
(27) - Secondo l'avvocato generale, andava esclusa ogni possibilità di assimilare il noleggio - in quanto attività di sfruttamento commerciale di natura ripetitiva - alla pubblica rappresentazione dell'opera incorporata nella videocassetta. Egli ha, per contro, sottolineato le analogie esistenti fra noleggio e vendita: entrambi atti di sfruttamento commerciale che comportano «necessariamente la commercializzazione del prodotto a favore del consumatore».«L'autore di un film, [ha così osservato l'avvocato generale,] quando ha venduto la cassetta ad un terzo così trasferendo in modo definitivo il suo diritto di proprietà su tale merce e consentendole di circolare liberamente, non può poi giovarsi delle norme di un altro Stato per far valere il suo diritto esclusivo sull'opera incisa nella cassetta e impedirle in pratica l'ingresso in questo Stato. Tale pretesa è infatti motivata dallo stesso interesse economico che fu a base del primo atto di disposizione sull'opera; e, se così stanno le cose, essa non può che inchinarsi alla regola dell'articolo 30[, a pena di] sottrarre ai consumatori, qui ai cittadini danesi, quel che essi possono ottenere a titolo di proprietà in virtù del trattato» (corsivo in originale). Nella soluzione prospettata, peraltro, l'esaurimento del diritto dell'autore del film di opporsi al noleggio delle videocassette da lui messe in circolazione nel territorio comunitario era temperata dal riconoscimento del suo diritto ad un equo compenso o ad altre forme di tutela patrimoniale, ferma restando la possibilità di proteggersi «introducendo nel contratto di vendita apposite clausole» (v. conclusioni presentate il 26 gennaio 1988 nella causa 158/86, citata supra, nota 3, pag. 2618, in particolare pagg. 2622-2624).
(28) - La Corte ha, quindi, dichiarato per diritto che «[g]li artt. 30 e 36 del trattato non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che attribuisca all'autore la facoltà di subordinare alla propria autorizzazione l'offerta in noleggio di videocassette, qualora si tratti di videocassette già messe in circolazione col suo consenso in un altro Stato membro, le cui leggi permettono all'autore di controllare la prima vendita senza dargli diritto di vietare il noleggio».
(29) - V. G. Marenco-K. Banks, Intellectual Property and the Community Rules on Free Movement: Discrimination Unearthed, in Eur. L. Rev., 1990, pag. 224, in particolare pagg. 248 e 249. Gli autori si riferiscono, per la verità, al mancato esaurimento del diritto esclusivo di noleggio a seguito della prima distribuzione mediante vendita del supporto materiale, ma analogo ragionamento deve applicarsi al caso che ci occupa.
(30) - V. supra, note 20 e 21. V. F. Pollaud-Dulian, Le droit de destination: le sort des exemplaires en droit d'auteur, Parigi, 1989, pag. 464, e Benabou, op. cit. supra, nota 17, pag. 117 [ove pure per richiami a Tribunal de Charleroi, sentenza 27 marzo 1986, cause riunite 48.587 e 51.363, G.P.F.I. e a./D.G.D. e V.R.P. (Revue internationale du droit d'auteur, 1986, IV, pag. 128), secondo cui «[q]ualora si ammettesse che un film possa costituire oggetto di una concessione esclusiva territoriale in sede di distribuzione nelle sale cinematografiche, e che tale concessione non sia però opponibile ai terzi in materia di videocassette, la concessione esclusiva per lo sfruttamento in sala sarebbe evidentemente svuotata del suo significato poiché, in tal caso, il mercato nazionale sarebbe invaso da videocassette che metterebbero in pericolo lo sfruttamento del film nelle sale, che la concessione esclusiva si proponeva precisamente di proteggere» (la traduzione è mia).
(31) - L'art. 1 della direttiva, intitolato «Oggetto dell'armonizzazione», recita:
«1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono (...) il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni [cioè di fissazioni della prestazione artistica di un interprete o esecutore, di fonogrammi e della prima fissazione di una pellicola] indicate all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Ai sensi della presente direttiva per «noleggio» si intende la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
(...)
4. I diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d'autore o di altre realizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1».
A norma del successivo art. 2 («Titolari ed oggetti del diritto di noleggio e di prestito»), sub n. 4: «I diritti di cui al paragrafo 1 possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a licenze contrattuali».
Infine, l'art. 9 («Diritto di distribuzione»), che figura nel quadro del capo II della direttiva, concernente la tutela dei diritti connessi, dispone:
«(...)
2. Il diritto di distribuzione nella Comunità (...) non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Il diritto di distribuzione non pregiudica le disposizioni specifiche di cui al capo I, segnatamente all'articolo 1, paragrafo 4».
(32) - V. sentenza 28 aprile 1998, causa C-200/96, Metronome Musik/Music Point Hokamp (Racc. pag. I-1953, punti 13-20), e conclusioni presentate dall'avvocato generale Tesauro il 22 gennaio 1998 nella stessa causa, paragrafi 13, 14, 25 e 26.
(33) - V., ex multis, sentenza 6 ottobre 1982 (citata supra, nota 9), punti 17-20, secondo cui mentre il diritto d'autore su un film e il diritto di rappresentazione del film che ne deriva non ricadono sotto i divieti dell'art. 85, «il loro esercizio, in un contesto economico o giuridico il cui effetto consista nel restringere notevolmente la distribuzione di pellicole cinematografiche o nell'alterare la concorrenza sul mercato cinematografico e tenuto conto delle peculiarità di questo, può cionondimeno essere colpito dai suddetti divieti». Spetta, quindi, ai giudici nazionali - ha concluso la Corte - effettuare, se del caso, gli opportuni accertamenti, «ed in particolare determinare se l'esercizio del diritto esclusivo di rappresentazione di una pellicola cinematografica non crei ostacoli artificiali ed ingiustificati rispetto alle esigenze dell'industria cinematografica, o la possibilità di corrispettivi che vadano oltre la giusta remunerazione degli investimenti fatti, o un'esclusività di durata eccessiva rispetto a tali esigenze, e se, in via generale, tale esercizio in una zona geografica determinata non sia tale da impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune». Più di recente, è stato l'avvocato generale Tesauro a sottolineare che, alla luce della recente giurisprudenza della Corte, appare alquanto dubbio «che le esigenze di interesse generale che hanno motivato l'attribuzione del diritto [esclusivo di noleggio] siano tali da poter giustificare anche un esercizio dello stesso palesemente in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 86 del Trattato» (v. conclusioni presentate il 22 gennaio 1998 nella causa C-200/96, citata supra, nota 33, paragrafo 33).
(34) - Tale esigenza, conformemente alla vostra giurisprudenza, sussiste in modo particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (v., ex multis, sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo/Circostel, Racc. pag. I-393, punti 6 e 7, e 14 dicembre 1995, causa C-387/93, Banchero, Racc. pag. I-4663, punti 18-21).
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