Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. La causa in esame è un'impugnazione proposta contro la decisione del Tribunale di primo grado (1) di dichiarare irricevibile un ricorso proposto per l'annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.542 - Sistema di distribuzione selettiva della Parfums Givenchy) (2) (qui di seguito: la «decisione impugnata» o la «decisione»), in quanto la ricorrente, Kruidvat BVBA (in prosieguo: la «Kruidvat»), non era individualmente interessata dalla decisione.
2. La Kruidvat è la controllata belga di una catena olandese di circa 300 negozi che commerciano, fra l'altro, profumi di lusso, compresi quelli della Parfums Givenchy SA (in prosieguo: la «Givenchy»), che essa acquista sul mercato parallelo. La Givenchy, che fa parte del gruppo Luis Vuitton Moët-Hennessy, commercia attraverso una rete di distribuzione selettiva (in prosieguo: la «rete»), basata su accordi con i suoi agenti esclusivi e con rivenditori specializzati.
3. La Givenchy aveva notificato la rete alla Commissione al fine di ottenere un'attestazione negativa in base all'art. 2 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (3), o, in subordine, un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. In seguito alla pubblicazione, da parte della Commissione, in conformità all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, dell'intenzione di quest'ultima di assumere una posizione favorevole al sistema di accordi e dell'invito ai terzi interessati a presentare osservazioni, il Raad voor het Filial- en Grootwinkelbedrijf (in prosieguo: il «Raad FGB»), un'associazione olandese rappresentante delle catene di negozi e i centri commerciali, presentava le proprie osservazioni con lettera depositata il 29 novembre 1991. All'epoca, una delle società controllanti la Kruidvat BVBA, la società olandese Kruidvat NV, era membro del Raad FGB. La Commissione emanava successivamente, il 24 luglio 1992, la decisione contestata, applicando l'art. 85, n. 3, al sistema di distribuzione selettiva della Givenchy a partire dal 1_ gennaio 1992.
4. Il 3 luglio 1992 la Copardis SA, rappresentante esclusivo della Givenchy per il Belgio, citava la Kruidvat BVBA a comparire dinanzi al Rechtbank van koophandel di Dendermonde (il Tribunale commerciale di Dendermonde), sostenendo che la vendita dei prodotti Givenchy da parte di un rivenditore non autorizzato violava la legge belga sulla concorrenza sleale. La Kruidvat si difendeva sostenendo che la rete di distribuzione selettiva era contraria all'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato. Il 23 febbraio 1993 il presidente del Rechtbank, senza indagare sulla liceità della rete di Givenchy, respingeva l'istanza della Copardis sulla base del fatto che il diritto belga non vietava le pratiche commerciali in questione. La Copardis impugnava tale decisione dinanzi allo Hof van Beroep di Gand (la Corte d'appello di Gand).
5. Il 17 luglio 1992, inoltre, la Kruidvat riceveva una lettera dalla Belluco, che rappresenta il complesso dei distributori autorizzati per il Belgio e il Lussemburgo nel settore dei cosmetici di lusso, ivi compresi i prodotti Givenchy. La Belluco affermava, facendo seguito ad una riunione con la Kruidvat svoltasi l'8 luglio 1992, che la ricorrente non poteva essere presa in considerazione come distributore autorizzato, perché il suo nome non poteva essere associato a cosmetici di lusso, e che la vendita di prodotti di marca da parte di un distributore non autorizzato era illecita. La Belluco aveva inoltre intimato alla Kruidvat di cessare entro due settimane la vendita dei prodotti cosmetici di cui trattasi su tutto il territorio del Belgio riservandosi, in caso contrario, di adire le vie legali a tutela dei propri diritti.
6. Con atto introduttivo depositato il 16 ottobre 1992, la Kruidvat proponeva davanti al Tribunale di primo grado (in prosieguo anche: il «Tribunale») un ricorso per l'annullamento della decisione impugnata. Con atto separato, depositato il 3 marzo 1993, la Commissione sollevava un'eccezione di irricevibilità. Il 14 aprile 1993 la Kruidvat depositava le proprie osservazioni riguardo a tale eccezione. La Givenchy e due organismi rappresentativi dell'industria europea del profumo, il Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques (il Comitato per il coordinamento delle associazioni europee nel settore dell'industria dei profumi e dei cosmetici; in prosieguo: il «Colipa») e la Fédération européenne des parfumeurs détaillants (la Federazione europea dei profumieri al minuto), venivano ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
7. La decisione impugnata è indirizzata alla Givenchy e, in quanto tale, si tratta di una decisione rivolta ad «altre persone» ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Pertanto, la Kruidvat doveva dimostrare che, ciononstante, la decisione la riguardava direttamente ed individualmente. La ricorrente sosteneva di essere interessata individualmente in base a tre motivi principali: essa aveva partecipato al procedimento amministrativo, in quanto la sua società controllante era membro del Raad FGB; dinanzi ad un tribunale belga era pendente un caso concreto avente lo stesso oggetto, e una tutela completa imponeva di consentire alle imprese nella sua posizione di presentare ricorsi d'annullamento. Il Tribunale dichiarava il ricorso irricevibile, in quanto la ricorrente non era individualmente interessata dalla decisione (4).
II - La sentenza del Tribunale di primo grado
8. Le ragioni fornite dal Tribunale di primo grado per respingere i tre motivi di interesse individuale proposti dalla Kruidvat e per dichiarare irricevibile il ricorso si possono riassumere come segue.
A - Il primo argomento della Kruidvat
9. Il Tribunale ha osservato che né la Kruidvat né le società che ne detengono il controllo, la Profimarkt BV e la Kruidvat BV, né il gruppo Evora, avevano presentato una denuncia alla Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17. Essi non avevano neppure preso parte al procedimento amministrativo di cui all'art. 19, n. 3, del detto regolamento, né avevano chiesto alla Givenchy di far parte della sua rete di distribuzione selettiva (5). Mentre la Kruidvat NV era membro del Raad FGB, non vi era alcun elemento che indicasse che il Raad FGB avesse agito per conto della ricorrente o che quest'ultima avesse in qualche modo contribuito, o anche solo influenzato, il contenuto delle richieste presentate dallo stesso Raad FGB. Di fatto, vi era almeno una differenza di rilievo tra la posizione espressa dal Raad FGB davanti alla Commissione e quella sostenuta dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado, in quanto il primo accettava il principio della distribuzione selettiva a condizione che i criteri fossero oggettivi e non discriminatori, mentre la Kruidvat contestava il principio stesso di tale sistema nel settore in questione. Di conseguenza, non vi era un nesso sufficiente, da un lato, fra la Kruidvat NV e, a maggior ragione, la ricorrente e, dall'altro, la partecipazione del Raad FGB al procedimento amministrativo che aveva portato all'adozione della decisione impugnata (6).
B - Il secondo argomento della Kruidvat
10. Il Tribunale ha ritenuto che, in quanto la Kruidvat non era in grado di garantirsi l'approvvigionamento di prodotti Givenchy attraverso la rete di distribuzione selettiva nella Comunità, la sua posizione non era diversa da quella di molte altre imprese. In ogni caso, non vi era alcuna prova del fatto che la ricorrente non sarebbe stata in grado di assicurarsi tali approvvigionamenti come prima, dato che essa non era vincolata dagli accordi di distribuzione selettiva (7).
11. Il Tribunale ha osservato che il procedimento nazionale aveva al più un legame indiretto con la validità della decisione impugnata. Tali procedimenti non vertevano né su un diniego di accesso alla rete Givenchy, né su una domanda di risarcimento per violazione dell'art. 85 del Trattato ma piuttosto, in via principale, sull'applicazione della normativa belga in tema di concorrenza sleale; qualunque distributore o rivenditore di profumi avrebbe potuto essere interessato a sollevare la questione della liceità della rete di distribuzione nell'ambito di un procedimento nazionale, cosicché la posizione della Kruidvat non era sufficientemente individualizzata; e la circostanza che un procedimento nazionale fosse iniziato in tempo per consentire alla Kruidvat di rispettare i termini per promuovere un ricorso d'annullamento della decisione impugnata era, in ogni caso, una pura coincidenza (8).
12. Il Tribunale ha affermato inoltre che non vi era prova che la corrispondenza con l'associazione commerciale Belluco fosse stata autorizzata dalla Givenchy o dalla Copardis e che essa non equivaleva ad un diniego di accesso alla rete (9).
C - Il terzo argomento della Kruidvat
13. Il Tribunale ha affermato che, anche nel caso in cui la validità della decisione impugnata potesse influire sull'esito del procedimento dinanzi al giudice nazionale, quest'ultimo potrebbe in ogni caso, se necessario, avvalersi del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 177 del Trattato, che fornirebbe un'adeguata tutela giuridica (10).
III - Motivi dell'impugnazione e osservazioni
14. La Kruidvat impugna la sentenza del Tribunale. Essa domanda alla Corte di annullare la sentenza dichiarando il ricorso ammissibile e ordinando alla Commissione di pagare le spese del procedimento. Essa avanza quattro argomenti principali in merito al primo motivo di impugnazione, relativi ad una pretesa errata interpretazione e applicazione dell'art. 173 del Trattato. Quanto al secondo motivo di impugnazione, la Kruidvat solleva sette punti relativi ad un asserito vizio di motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 190 del Trattato.
15. Osservazioni scritte e orali sono state presentate anche dalla Commissione, dalla Colipa e dalla Givenchy. Esse hanno domandato alla Corte di dichiarare l'impugnazione irricevibile o, in subordine, di respingerla e di ordinare alla Kruidvat di sostenere le loro spese.
A - Primo motivo di impugnazione: errata interpretazione dell'articolo 173
i) Partecipazione tramite un'associazione
16. Questo argomento si divide in tre punti. In primo luogo, la Kruidvat lamenta che il fatto di dover dimostrare un coinvolgimento attivo nella stesura della lettera inviata dal Raad FGB fraintende la funzione delle associazioni rappresentative di settore. Questi organismi si devono considerare come soggetti che agiscono in ogni momento dietro autorizzazione dei propri membri. La ricorrente cita la sentenza AITEC e a./Commissione, in cui un'associazione «ha tutelato (...) gli interessi di taluni dei suoi membri conformemente ai poteri conferitile dal suo statuto, senza che i membri in questione si siano opposti» (11). In secondo luogo, la Kruidvat sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto basarsi su una pretesa differenza tra l'opinione del Raad FGB e quella della ricorrente, differenza che, in ogni caso, non costituiva una contraddizione. Tali organismi adottano una posizione generale che dev'essere bilanciata nell'interesse di tutti i loro membri. Il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che il tenore delle osservazioni presentate conformemente all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 non influisce sugli argomenti che possono essere avanzati successivamente in base all'art. 173. In terzo luogo, la Kruidvat cerca di dimostrare, con un'analisi della lettera del Raad FGB, che il Tribunale ha errato nel concludere che vi fosse una contraddizione fra tale lettera e la posizione assunta dalla stessa Kruidvat in sede di ricorso.
17. La Commissione sostiene che il procedimento amministrativo previsto dal regolamento n. 17 perderebbe gran parte della sua utilità se le parti, pur non avendo presentato osservazioni, fossero comunque in grado di contestare davanti al Tribunale la decisione che ne deriva. Il Raad FGB avrebbe potuto iniziare un procedimento se l'avesse voluto, come nel caso AITEC. La Colipa sostiene che la partecipazione della Kruidvat al procedimento amministrativo dovrebbe essere considerata come distinta da quella del Raad FGB. La Commissione non ritiene centrale la differenza fra la posizione del Raad FGB e quella della Kruidvat, in quanto neppure osservazioni del tutto simili sarebbero state sufficienti a individualizzare la posizione della Kruidvat, al di là del fatto che sarebbe impossibile per un'associazione commerciale olandese di rappresentare gli interessi di una società belga. La valutazione di questa differenza di posizioni (che era fondamentale) è, in ogni caso, una questione di fatto che non può essere messa in discussione in sede di impugnazione. La Givenchy aggiunge che i suoi distributori autorizzati erano anche membri del Raad FGB.
18. Posso subito affermare che concordo con la Commissione e la Colipa sull'inammissibilità del terzo punto sostenuto dalla Kruidvat, relativo alla differenza di posizioni tra la stessa Kruidvat e il Raad FGB. Anche se l'individuazione di differenze materiali nei documenti è spesso influenzata dalla sottostante valutazione del diritto applicabile, che può costituire oggetto di impugnazione, il Tribunale in questo caso era chiamato principalmente, a mio avviso, a valutare il grado di effettivo coinvolgimento, se mai ve ne fosse stato uno, della Kruidvat nelle osservazioni presentate dal Raad FGB alla Commissione; in tale ambito, la contraddittorietà delle loro posizioni costituiva prova di natura fattuale. Il terzo punto della Kruidvat è pertanto relativo ai risultati o alla valutazione dei fatti da parte del Tribunale, le cui decisioni possono essere impugnate solo per motivi di diritto (12). Inoltre, la Kruidvat non ha dimostrato nessuno snaturamento degli elementi di prova (13).
ii) L'azione della Copardis
19. La Kruidvat sostiene che nel momento in cui aveva iniziato il ricorso dinanzi al Tribunale, la Copardis aveva già promosso contro di essa un giudizio, contestando la validità del sistema di distribuzione realizzato dalla Givenchy. La ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la sentenza Metro/Commissione (in prosieguo: la «sentenza Metro II») (14). Essa si riferisce in particolare all'apparente approvazione, in detto caso, da parte dell'avvocato generale VerLoren van Themaat, del fatto che la Commissione aveva ipoteticamente accettato, nel corso della controversia, che l'esistenza di un procedimento civile fra il ricorrente e i membri di un cartello al momento della decisione sia sufficiente ad individuare il ricorrente stesso ai fini della ricevibilità del suo ricorso. Il Tribunale avrebbe rovesciato l'ordine delle cose, attribuendo rilevanza al fatto che l'azione in questione era stata iniziata dalla Copardis anziché dalla Kruidvat, che tale lite era relativa al diritto belga e che qualunque distributore di profumi sarebbe stato ugualmente interessato ad opporsi alla rete di distribuzione, nonché al fatto che solo per caso l'azione era già pendente al momento della decisione, così da consentire alla Kruidvat di rispettare i termini prescritti dall'art. 173. Il Tribunale avrebbe inoltre erratamente interpretato la sentenza Cartier (15), la quale dimostra come l'esito del procedimento nazionale in un caso del genere sia determinato dalla validità della decisione impugnata. Inoltre, il riferimento del Tribunale al fatto che la Kruidvat, a differenza dei ricorrenti in numerosi casi precedenti, non avesse richiesto l'accesso al sistema di distribuzione selettiva, sarebbe stato fuori luogo, dal momento che l'esistenza di una controversia interna dà vita ad un nesso ugualmente diretto. Vi sarebbe pertanto un nesso diretto tra l'azione della Copardis e la decisione impugnata.
20. La Commissione ribatte che la situazione di un'impresa cui è negato l'accesso ad un sistema di distribuzione presenta un legame molto più diretto con la validità di una decisione che approvi tale sistema e che la Kruidvat non aveva mai avuto l'intenzione di diventare un distributore autorizzato. Lo stesso giudice nazionale aveva sancito che la liceità della rete non costituiva una questione essenziale per la soluzione del caso. Inoltre, la decisione non condizionerebbe il diritto della Kruidvat a vendere prodotti Givenchy, in quanto essa riguarderebbe i rapporti contrattuali fra la Givenchy e i membri della sua rete. Così, la Colipa distingue fra effetti «interni» ed effetti «esterni» degli accordi di distribuzione selettiva, precisando che i secondi si applicherebbero a tutti i commercianti paralleli di prodotti Givenchy i quali, in base al diritto comunitario, non sarebbero vincolati dalle disposizioni contrattuali della rete.
iii) Errata valutazione degli effetti concorrenziali
21. La Kruidvat, acquistando e rivendendo prodotti Givenchy, è un concorrente dei rivenditori autorizzati della rete. Pertanto essa sostiene, per analogia con la posizione del concorrente del destinatario di un aiuto di Stato e richiamandosi alle sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione (16), di essere individualmente interessata da una decisione della Commissione emanata in base al regolamento n. 17, così come i ricorrenti nei casi di decisioni emanate in base all'art. 93, n. 2, del Trattato. Contestando il riferimento del Tribunale alla mancanza di qualunque richiesta di ammissione alla rete di distribuzione selettiva, la Kruidvat cita l'azione della Copardis e la lettera della Belluco come prove del fatto che l'accesso le era stato negato a priori dalla Givenchy e dai suoi rappresentanti. Inoltre, essa si oppone alla conclusione del Tribunale secondo la quale la decisione impugnata non le impedirebbe di rifornirsi, come in precedenza, sul mercato parallelo. Il criterio che il Tribunale avrebbe dovuto applicare era quello di valutare se la decisione avrebbe reso più difficile ottenere approvvigionamenti. Di fatto, la decisione implicherebbe che la Kruidvat possa rifornirsi solo al di fuori della rete. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'argomento della Kruidvat secondo cui gli effetti della prima direttiva 21 dicembre 1988 del Consiglio, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (17), introducendo il principio dell'esaurimento comunitario dei diritti in luogo dell'esaurimento internazionale, avrebbero impedito alla Kruidvat stessa di ottenere approvvigionamenti all'esterno della Comunità (18).
22. La Kruidvat avanza un argomento in particolare a questo titolo, relativo alla presunta incoerenza tra le posizioni adottate nella sentenza impugnata e quelle assunte dal Tribunale nella sua sentenza Métropole télévision e a./Commissione (19). Nel detto caso il ricorso d'annullamento era stato ritenuto ricevibile anche se due delle imprese ricorrenti, che erano parti interessate ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, non avevano partecipato attivamente al procedimento amministrativo.
23. La Commissione tiene distinta la giurisprudenza relativa all'art. 93, n. 2, sostenendo che la posizione concorrenziale della Kruidvat non era in sostanza condizionata dall'approvazione della rete Givenchy (20). La Colipa aggiunge che le sentenze Matra e Cook concernevano azioni volte all'annullamento di decisioni di non avviare una procedura contenziosa, e che le parti coinvolte erano individualmente interessate da questa negazione dei loro diritti procedurali. La Commissione afferma che la questione degli effetti della decisione sugli approvvigionamenti della Kruidvat è una questione di fatto. La corrispondenza della Belluco non potrebbe essere letta come un rifiuto di consentire l'accesso alla rete della quale la Kruidvat non intendeva far parte. La decisione sulla ricevibilità nella sentenza Métropole sarebbe stata errata.
24. La Colipa sostiene la necessità di una ponderazione degli interessi, da un lato, della Commissione e dei destinatari alla certezza del diritto e, dall'altro, di altri terzi alla tutela dei propri interessi. Tali interessi potrebbero essere tutelati tramite la partecipazione al procedimento amministrativo; esisterebbe anche la possibilità di chiedere un rinvio pregiudiziale nell'ambito di un procedimento nazionale. Gli effetti della direttiva 89/104/CEE potrebbero non essere presi in considerazione, dal momento che essa è stata recepita negli Stati del Benelux solo il 1_ gennaio 1996.
iv) Mancanza di adeguata tutela giuridica
25. Nel suo ultimo motivo relativo all'art. 173, la Kruidvat si oppone all'opinione del Tribunale secondo cui la possibilità di ricorrere al rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato offre una tutela giuridica adeguata. Essa richiama le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella sentenza Extramet Industrie/Consiglio (21) e sostiene che il Tribunale è chiamato in particolare a indagare questioni complesse di fatto e di diritto nei ricorsi diretti, che i giudici nazionali non sono in grado di valutare la validità delle decisioni della Commissione, che vi sono ritardi nei procedimenti nazionali e che la Corte può prendere in considerazione solo il deferimento di questioni precise.
26. La Commissione ribatte che la Corte, nella sentenza TWD Textilwerke Deggendorf (22), ha implicitamente ritenuto adeguata la tutela fornita dal procedimento ex art. 177 alle imprese non direttamente e individualmente interessate da una decisione.
B - Secondo motivo di impugnazione: violazione dell'art. 190
27. La Kruidvat dichiara che la sentenza del Tribunale viola il principio generale che impone ad ogni organo giudiziario l'obbligo di motivazione delle proprie pronunce, fornendo in particolare le ragioni che l'hanno indotto a disattendere una censura formalmente formulata dinanzi ad esso (23).
i) Primo argomento della Kruidvat: inspiegabili contraddizioni della giurisprudenza
28. La Kruidvat sostiene che il Tribunale non ha fornito alcuna ragione delle contraddizioni esistenti fra la sua sentenza e tre orientamenti giurisprudenziali. In primo luogo, essa asserisce che la sentenza contraddirebbe la sentenza AITEC, in quanto esige che i membri di un'associazione ne abbiano approvato o sollecitato l'intervento nel procedimento amministrativo per potersi considerare individualmente interessati dalla decisione conseguente (24). In secondo luogo, l'affermazione del Tribunale, in base alla quale un procedimento giudiziario nazionale dà vita ad un nesso meno stretto con una decisione della Commissione su una rete di distribuzione selettiva rispetto al rifiuto dell'accesso alla detta rete (25), contraddirebbe la sentenza Cartier. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della sua precedente sentenza Métropole quando ha concluso che la Kruidvat non si differenziava da un qualunque altro operatore attivo sul mercato (26).
ii) Secondo argomento della Kruidvat: altri vizi nel ragionamento
29. La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la propria conclusione secondo la quale esistevano differenze di rilievo fra la posizione della Kruidvat e quella del Raad FGB (27); che, ritenendo che la Kruidvat non si differenziava da altri operatori economici del settore, esso non ha tenuto conto della posizione della ricorrente quale «numero uno in assoluto» tra i rivenditori di profumi nei Paesi Bassi (28); che esso non ha risposto agli argomenti sollevati dalla Kruidvat in merito all'inadeguatezza della procedura di rinvio pregiudiziale ai fini di tutelare i diritti della Kruidvat stessa nell'ambito di un procedimento nazionale relativo alla rete (29); e, infine, che il Tribunale non ha tenuto conto degli effetti della direttiva 89/104/CEE sulla possibilità per la Kruidvat di continuare a rifornirsi al di fuori della rete, nonostante fosse stata offerta prova di ciò in udienza (30).
30. La Commissione, la Colipa e la Givenchy sostengono tutte che gli argomenti avanzati dalla Kruidvat in merito al secondo motivo di impugnazione non aggiungono nulla agli argomenti sostanziali relativi al primo motivo di impugnazione.
IV - Analisi dei motivi di impugnazione invocati dalla Kruidvat
A - Primo motivo d'impugnazione: errata interpretazione dell'art. 173
31. La decisione della Corte nella sentenza Plaumann/Commissione (31) rimane il punto di partenza per analizzare il problema se persone diverse dal destinatario di una decisione possano essere individualmente interessate da essa ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Riguardo alla portata delle parole «altre persone», la Corte si è pronunciata in favore della «più ampia interpretazione» (32). E' chiaro che il diritto di proporre ricorso alle condizioni stabilite dall'art. 173 è riconosciuto a qualunque persona fisica o giuridica (33).
32. D'altro canto, l'approccio della Corte al problema dell'interesse individuale è sempre stato coerente e comparativamente rigido, soprattutto riguardo alle controversie relative agli effetti economici delle decisioni. Nella sentenza Plaumann la Corte ha decretato, con una formula anche troppo ripetuta:
«Chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari» (34).
33. Questa affermazione, come messo in evidenza dal Tribunale nel punto 62 della sua sentenza, rimane giurisprudenza costante. Il semplice fatto di essere attivi nel mercato interessato, anche se unito alla prova di un grave danno ai propri interessi economici, non dimostra un interesse individuale. Rimane necessaria una differenziazione rispetto a una qualsiasi altra persona (35). Prenderò ora in esame la giurisprudenza relativa alla differenza tra quanti ricorrono alla Corte e, da ultimo, al Tribunale di primo grado sviluppata in base al criterio della loro partecipazione diretta o delegata, secondo diritto, ad un procedimento amministrativo che porti all'adozione di una decisione controversa. Ciò avverrà allo scopo immediato di analizzare il primo argomento della Kruidvat, ma è anche essenziale per rispondere al terzo argomento proposto dalla ricorrente in merito a questo motivo di impugnazione.
i) Il primo argomento della Kruidvat: partecipazione tramite un'associazione
34. La Corte ha progressivamente riconosciuto l'esistenza di un interesse individuale o di una differenziazione riguardo a quanti partecipano attivamente ad un procedimento amministrativo che porta all'adozione di decisioni nei settori del diritto della concorrenza, degli aiuti di Stato e dell'antidumping. Nella sentenza Metro/Commissione (in prosieguo: la sentenza «Metro I») (36), un ricorso d'annullamento è stato giudicato ricevibile una volta stabilito che il ricorrente aveva presentato la denuncia iniziale alla Commissione, conformemente all'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, la quale aveva portato alla decisione impugnata, e che aveva presentato osservazioni scritte, ottenendo alcune modifiche al sistema di distribuzione contestato, al quale si continuava a negargli l'ingresso. La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile per due ragioni strettamente collegate, ma pur tuttavia distinte: vale a dire che quando una persona fisica o giuridica ha diritto di presentare un ricorso conformemente all'art. 3, n. 2 del regolamento n. 17, è «nell'interesse e di una sana amministrazione della giustizia e di una corretta applicazione degli artt. 85 e 86» del Trattato che tali persone «siano legittimate, se la loro domanda viene respinta, totalmente o parzialmente, ad esperire un'azione a tutela dei loro legittimi interessi» (37). Nei procedimenti amministrativi che sfociano in una decisione di un'istituzione, la Comunità ha interesse a ricevere informazioni che siano le più precise ed accurate possibili, e il detto interesse comunitario è in stretta armonia con la tutela degli interessi delle persone che sono in grado di fornire tali informazioni. Una persona che svolge un ruolo nel processo decisionale è pertanto distinta dagli altri operatori presenti sul mercato in quanto titolare di un interesse individuale a tale decisione.
35. E' assodato che un'associazione, nella sua qualità di rappresentante di una categoria di persone o di imprese, non si può considerare individualmente interessata da un provvedimento che colpisca gli interessi generali di tale categoria (38). E' chiaro, tuttavia, che all'interesse della Comunità a ricevere informazioni piene ed accurate nel corso dei procedimenti amministrativi può ben giovare la partecipazione di associazioni di persone o di imprese interessate. Il loro diritto di partecipare a certe procedure amministrative è riconosciuto esplicitamente o implicitamente dalla legislazione comunitaria (39). Di fatto, all'economia della procedura può essere anche più utile la partecipazione attiva di associazioni di commercianti o di produttori, in quanto tali organismi possono essere meglio informati e dotati di conoscenze e competenze per collaborare alle indagini delle istituzioni comunitarie, in modo tale da evitare ripetizioni inutili e dispendiose (40). Ampliando il ragionamento applicato nella sentenza Metro I, tali associazioni sono riconosciute come individualmente interessate dagli atti comunitari che risultano dai detti procedimenti amministrativi. Nella sentenza Fediol (41), la Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE aveva presentato una denuncia, preliminare ad un'indagine antidumping. La Corte ha affermato che era certo che «al denunciante dev'essere riconosciuta la legittimazione ad esperire ricorso per dedurre il misconoscimento, da parte delle autorità comunitarie, dei diritti specificamente attribuitigli dal regolamento [n. 3017/79]», come «il diritto di presentare denuncia [e] il diritto, a questo connesso, a che la Commissione esamini questa denuncia con la necessaria attenzione» (42). La Corte ha ritenuto che «si deve riconoscere al denunciante, in base allo spirito dei principi cui sono ispirati gli artt. 164 e 173 del Trattato, il diritto di avvalersi (...) di un sindacato giurisdizionale adeguato alla natura dei poteri riservati, in materia, alle istituzioni della Comunità» (43). Ne consegue che «non si può (...) negare al denunciante il diritto di sottoporre al giudice qualsiasi considerazione che consenta di accertare se la Commissione abbia rispettato le garanzie procedurali concesse al denunciante dal regolamento n. 3017/79» (44). Va sottolineato naturalmente che, nel caso Fediol, l'ente attore nel ricorso di annullamento era convenuto nel procedimento amministrativo e, pertanto, non si presentava la differenza di identità e di interessi che sorge nella sentenza di specie.
36. Lo stesso si può dire della sentenza Van der Kooy, la seconda in ordine cronologico di due casi pertinenti in tema di opposizione ad una decisione della Commissione che giudicava aiuto di Stato illegittimo la tariffa sul gas naturale applicata dalla NV Nederlandse Gasunie, una società privata controllata per il 50% dal governo olandese. In primo luogo, la Landbouwschap era l'organismo statutario responsabile dei negoziati sulle tariffe del gas e sui contratti con la Gasunie per conto di associazioni di coltivatori, ed era parte contraente; in secondo luogo, in tale qualità essa aveva preso parte attivamente alla procedura amministrativa ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. Benché l'avvocato generale Sir Gordon Slynn avesse sostenuto che la Landbouwschap non aveva bisogno di agire ex art. 173 per difendere gli interessi dei suoi membri, perché questi ultimi avrebbero potuto agire per proprio conto come persone colpite dalla decisione in questione, la Corte ha ritenuto che essa fosse direttamente e individualmente interessata dalla detta decisione, a causa del concorso di questi due elementi (45).
37. Nella sentenza Timex/Consiglio e Commissione (46), la Corte si è occupata della posizione di un'impresa individuale successivamente all'inizio di una procedura amministrativa antidumping richiesta da un'associazione di cui essa era membro. La Timex Corporation chiedeva l'annullamento di una misura antidumping adottata in seguito ad un ricorso presentato dalla British Clock and Watch Manufacturers' Association, di cui essa faceva parte. Tuttavia, era chiaro che l'associazione aveva intrapreso l'azione solo dopo che una precedente denuncia da parte della Timex era stata respinta dalla Commissione perché proveniente da un solo produttore. La Corte ha anche accettato come prova del fatto che la Timex fosse individualmente interessata da tale misura la circostanza che le sue opinioni erano state ascoltate nel corso del procedimento amministrativo, che lo svolgimento del detto procedimento era stato largamente determinato dalle sue osservazioni e che il dazio era stato stabilito tenendo conto delle conseguenze che il dumping aveva causato alla Timex (47). Pertanto, il provvedimento controverso era «basato sulla situazione individuale della ricorrente» (48). Di conseguenza, era applicabile il principio stabilito nella sentenza Fediol relativo alla tutela delle garanzie procedurali attribuite ai denunzianti dal regolamento n. 3017/79 (49).
38. La prima delle due cause olandesi sul gas sopra menzionate è la causa Cofaz (50), caso esemplare di società facenti parte di un'associazione, che abbia partecipato ad una procedura amministrativa ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, le quali invochino con buon esito il diritto di proporre un ricorso d'annullamento. La sentenza della Corte non è chiara riguardo all'importanza della partecipazione delle imprese attrici in tale procedura. Tanto nella sentenza quanto nelle conclusioni dell'avvocato generale VerLoren van Themaat si afferma che un'associazione commerciale, il Syndicat professionnel de l'industrie des engrais azotés, aveva presentato un reclamo alla Commissione circa la natura preferenziale della tariffa del gas naturale. L'associazione aveva come obiettivo la difesa degli interessi dei produttori francesi di concimi azotati. La relazione d'udienza registra il fatto che tutti i passi materiali nel procedimento amministrativo erano stati compiuti dall'associazione, sebbene in essa si affermi, come nella sentenza, che l'associazione stessa aveva presentato il reclamo «tra l'altro a nome delle ricorrenti» (51). Più oltre la Corte definisce tale reclamo semplicemente come «presentato» dalle ricorrenti (52) e continua affermando che esse avevano «aderito all'invito della Commissione di presentare osservazioni a norma dell'art. 93, n. 2». D'altro canto, l'avvocato generale sembra imputare ogni attività di tale genere all'associazione. Infine, benché le ricorrenti affermassero che la Commissione aveva mantenuto «stretti contatti» con loro, provvedendo alla «comunicazione della sua decisione alle ricorrenti ancor prima che fosse notificata negli stessi termini al governo olandese», la sola corrispondenza menzionata nella relazione d'udienza, nelle conclusioni e nella sentenza è quella tra la Commissione e l'associazione. La Corte considera che le ricorrenti avevano ricevuto notifica della decisione «tramite lo SPIEA» (53).
39. A dispetto dell'oscurità di questi dettagli, è possibile trarre alcune conclusioni riguardo al ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Cofaz, che è il caso che più si avvicina a quello di specie. In primo luogo, la Corte ha citato le sentenze Metro I, Fediol e Demo-Studio Schmidt, cui ho già fatto riferimento, per dimostrare che, «nei casi in cui un regolamento offre alle imprese reclamanti garanzie procedurali che consentano loro di chiedere alla Commissione di accertare un'infrazione delle norme comunitarie, dette imprese devono disporre di un'azione a tutela dei loro interessi legittimi» (54). In secondo luogo, assimilando la posizione delle ricorrenti a quella della Timex, la Corte ha aggiunto che «si deve esaminare sotto questo profilo la parte avuta dall'impresa nell'ambito del procedimento precontenzioso» (55), in particolare se essa sia stata all'origine del reclamo e se abbia espresso osservazioni che abbiano ampiamente condizionato lo svolgimento del procedimento. In terzo luogo, la Corte ha applicato il ragionamento adottato nella sentenza Metro I, una causa di concorrenza, e nella sentenza Timex, un caso di antidumping, entrambi settori in cui le garanzie procedurali sono disciplinate da regolamenti, ad un'indagine condotta dalla Commissione in base all'art. 93, n. 2, del Trattato, che «ammette (...) in generale la facoltà delle imprese interessate di presentare osservazioni alla Commissione, senza fornire tuttavia precisazioni supplementari» (56). Ciò a condizione che le imprese interessate sperimentino un effetto significativo sulla loro posizione concorrenziale. In quarto luogo, la Cofaz, a differenza della Timex, s'era attribuita la posizione di denunziante (57).
40. Per gli scopi presenti, desidero semplicemente prendere in esame, alla luce di questa giurisprudenza, gli effetti che sulla legittimazione ad agire delle imprese ha la partecipazione delle associazioni professionali, di cui tali imprese sono membri, a procedimenti amministrativi come quelli previsti dal regolamento n. 17, dalle normative in tema di antidumping e sussidi, e dall'art. 93, n. 2, del Trattato, che portano all'adozione di decisione impugnate. Mi occuperò qui di seguito, rispondendo al terzo argomento avanzato dalla Kruidvat, del problema se questa partecipazione diretta o delegata sia davvero necessaria, alla luce di questa e della successiva giurisprudenza, per consentire alle imprese, legittimate a partecipare, di opporsi a tali decisioni.
41. Gli evidenti vantaggi amministrativi di una partecipazione attiva da parte di associazioni od organizzazioni professionali, a cui ho già fatto riferimento, suggeriscono che la Corte non dovrebbe esigere una partecipazione immediata dei membri di tali organismi come condizione per dimostrare un interesse individuale. Simile imposizione renderebbe vano l'obiettivo della economia procedurale, incoraggiando un doppio sforzo. Qualora un'associazione agisca chiaramente per conto di operatori commerciali o produttori identificati, abbia impiegato materiali da questi forniti, oppure ne abbia organizzato o consentito la partecipazione a riunioni o li abbia altrimenti coinvolti nel procedimento, questi vanno considerati come partecipanti al procedimento stesso. Nonostante certe riserve espresse al riguardo dall'avvocato generale VerLoren van Tehmaat (58), ritengo che non esista alcun fondamento per fare distinzioni fra quanti partecipano ad un procedimento amministrativo in base al possesso dello status formale di denunciante (59). In ogni caso bisognerebbe accertare l'esistenza di una partecipazione effettiva.
42. Inoltre, un'interpretazione in senso lato delle parole «altre persone» viene raccomandata nella prima parte della sentenza Plaumann della Corte. In tale causa, la decisione impugnata era indirizzata ad uno Stato membro e la Commissione sosteneva che essa non era rivolta ad «altre persone». Nel presente ricorso, la decisione impugnata è incontestabilmente rivolta ad un altro soggetto, vale a dire alla Parfums Givenchy SA; in tal senso l'impugnazione riguarda il caso opposto a quello della sentenza Plaumann. Tuttavia, il fondamento logico che la Corte ha dato per l'adozione della «più ampia interpretazione» è stato che «le disposizioni del Trattato relative al diritto di impugnazione non possono essere interpretate restrittivamente» (60). Applicando detto principio ad un caso in cui un operatore economico si è affidato alla propria associazione di categoria per tutelare i suoi interessi, ne concludo che la prova di un coinvolgimento anche solo superficiale basterebbe a dimostrare una partecipazione dell'operatore economico tramite l'associazione tale da soddisfare la prova dell'interesse individuale a una qualsiasi conseguente decisione. Tuttavia, la Kruidvat si spinge oltre ed afferma che non sarebbe necessario dimostrare né un qualsiasi coinvolgimento né l'approvazione della lettera presentata in questa causa dal Raad FGB; infatti, sarebbe sufficiente il semplice fatto di essere membro del Raad FGB. Non sono d'accordo. Dal momento che è richiesta una partecipazione di un qualche tipo al procedimento precontenzioso, in mancanza di altri elementi di individuazione di un ricorrente, ritengo che si debbano applicare alcuni limiti, anche solo per difendersi dal pericolo di abusi. Il semplice far parte di una camera di commercio nazionale o multinazionale, per esempio, potrebbe ampliare tanto i confini da svuotare la nozione di «interesse individuale» di qualunque significato e da privare l'art. 173 del suo ruolo essenziale di determinare, nell'interesse della certezza del diritto, la portata del diritto al controllo giurisdizionale.
43. Questa opinione è del tutto coerente con le sentenze della Corte nei casi Timex e Cofaz e con quella del Tribunale nella causa AITEC. Nella sentenza Timex, la Timex Corporation aveva presentato le proprie osservazioni e al tempo stesso era chiaramente responsabile della denuncia promossa dall'associazione di categoria. Nella sentenza Cofaz, l'impresa ricorrente era tanto legata all'associazione denunciante da essere, sembra, assimilabile ad essa.
44. Nella sentenza AITEC, il Tribunale ha osservato che l'associazione ricorrente aveva preso parte al procedimento precontenzioso previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, e aveva perciò «tutelato (...) gli interessi di taluni dei suoi membri conformemente ai poteri conferitile dal suo statuto, senza che i membri in questione si siano opposti» (61). Tuttavia, il Tribunale aveva già concluso che i membri in questione, che erano stati specificatamente menzionati nelle osservazioni presentate dalla AITEC alla Commissione, erano in virtù di ciò individualmente interessati dalla decisione impugnata (62). Apparentemente, il Tribunale voleva semplicemente stabilire che, in contrasto con il divieto generale per le associazioni di categoria di promuovere ricorsi di annullamento per tutelare interessi generali e indifferenziati dei propri membri, si poteva ritenere che la AITEC si fosse sostituita ad alcuni dei suoi membri, i quali avrebbero potuto promuovere essi stessi un ricorso che sarebbe stato ricevibile. La possibilità di tale azione collettiva presentava vantaggi procedurali (63). Il fatto che un'associazione di categoria rappresenti tutti i suoi membri in un procedimento amministrativo, senza che questi si oppongano, non può tuttavia differenziare la posizione di una qualsiasi singola impresa membro senza ulteriori prove di individualizzazione, o attraverso il riferimento a tale membro nelle osservazioni dell'associazione, o attraverso la prova evidente che esso ha richiesto, approvato o assistito alla preparazione e alla presentazione delle opinioni dell'associazione stessa.
45. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che il Tribunale abbia interpretato con sufficiente elasticità la prova dell'asserita partecipazione della Kruidvat alle deliberazioni della Commissione per il tramite del Raad FGB, prima di concludere che «non sussiste, tra la partecipazione del Raad FGB al procedimento amministrativo, tramite la lettera 29 novembre 1991, e la posizione individuale della Kruidvat NV, un nesso che consenta di identificare quest'ultima conformemente a quanto disposto dall'art. 173 del Trattato nell'ambito» della decisione impugnata.
46. L'essenza del ragionamento del Tribunale si ritrova nel punto 64:
«Per quanto riguarda la partecipazione del Raad FGB al procedimento previsto dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, tramite la sua lettera del 29 novembre 1991, sebbene risulti che all'epoca dei fatti una delle società controllanti della ricorrente, vale a dire la Kruidvat NV, era membro del Raad FGB, non vi sono elementi agli atti che indichino che la lettera è stata inviata dietro richiesta della Kruidvat NV né che quest'ultima ha preso parte alla sua elaborazione o ha autorizzato o persino indirizzato il suo contenuto».
47. I fatti, come accertati dal Tribunale, non rivelano alcun elemento di effettiva partecipazione della Kruidvat. La sentenza impugnata prende in considerazione sia la posizione della ricorrente Kruidvat, vale a dire la società belga Kruidvat BVBA, sia quella della sua società controllante olandese, la Kruidvat NV. Tuttavia, la sua decisione non si riferisce né al fatto che non la Kruidvat, sibbene la sua controllante era membro del Raad FGB, né al fatto che la Kruidvat è stabilita in uno Stato membro diverso da quello del Raad FGB. Come sottolineato nel punto 66 della sentenza, «[s]e è vero che la lettera del Raad FGB (...) non è sufficiente ad identificare la Kruidvat NV, lo stesso può dirsi, a maggior ragione, per quanto riguarda la ricorrente». Di conseguenza, gli argomenti avanzati dalla Kruidvat a proposito dei motivi fiscali del suo stabilimento in Belgio e del ruolo del Raad FGB a tutela degli interessi di grandi catene di vendita nei Paesi Bassi sono irrilevanti. Questi punti non sono stati contestati alla Kruidvat. Se si fosse dimostrato che la Kruidvat NV aveva assistito attivamente il Raad FGB nella preparazione della lettera del 29 novembre 1991, per conto della propria controllata, o se fosse stata altrimenti associata al suo invio, si sarebbero applicate a buon diritto considerazioni differenti. Non vorrei formulare nessun principio rigido sul grado di coinvolgimento necessario, dal momento che non è necessario in questo caso, ma ritengo che un ricorrente in un caso come quello di specie dovrebbe essere in grado di produrre una qualche prova del fatto che l'associazione di categoria stava perseguendo i suoi interessi esplicitamente o, per lo meno, con consapevolezza e approvazione da parte sua.
48. Nella seconda parte del suo argomento relativo alle osservazioni presentate dal Raad FGB, la Kruidvat critica il punto 65 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale riscontra «almeno una differenza di rilievo tra la posizione espressa dal Raad FGB nella sua lettera del 29 novembre 1991 e la tesi sostenuta dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso (...)». Essa sostiene che un'associazione come il Raad FGB deve contemperare gli interessi dei propri diversi membri. In primo luogo, mi sembra che la completa mancanza di un qualunque coinvolgimento nel procedimento amministrativo da parte della Kruidvat o della sua controllante, come sintetizzato nel punto 64 della sentenza, costituisca l'elemento decisivo per la decisione del Tribunale. In secondo luogo, il riferimento nel punto 65 alla differenza fra la posizione espressa dalla Kruidvat e quella del Raad FGB dovrebbe essere interpretato, a mio avviso, come relativo ad ulteriori prove di fatto del mancato coinvolgimento della Kruidvat (64) e non come mirante ad esigere una totale convergenza tra le opinioni sostenute da un'associazione e quelle di tutti i membri da essa rappresentati. Per quello che vale, concordo con la Commissione riguardo all'ultimo punto, per cui tale convergenza non è necessaria, e non mi sembra di intendere che il Tribunale abbia espresso una posizione contraria.
49. Per queste ragioni, suggerisco di respingere il primo argomento presentato dalla Kruidvat in merito al primo motivo di impugnazione.
ii) Il secondo argomento della Kruidvat: il ricorso della Copardis
50. La Kruidvat afferma anche che esiste un suo interesse individuale in forza del ricorso promosso dalla Copardis contemporaneamente all'adozione della decisione impugnata. Io penso che si sbagli. Se la Kruidvat non si distingue in virtù di specifici ed individuali risultati di mercato, in quanto essa condivide la sorte di altri effettivi o potenziali operatori sul mercato parallelo, l'esistenza di una controversia in merito alla sua attività, pendente davanti ai giudici di uno Stato membro, non modifica tale conclusione. Il fatto che la Kruidvat si sia appoggiata sulle conclusioni dell'avvocato generale nella sentenza Metro II non basta per convincermi ad adottare l'opinione contraria. Al più, le conclusioni si riferiscono al parere della Commissione riguardo ad un'ipotesi, cioè la contemporanea esistenza di una controversia, che non si presenta nella sentenza di specie. Nulla in tale sentenza corrobora le ragioni della Kruidvat a tal riguardo.
51. Una decisione che approvi una rete di distribuzione selettiva può sfavorire commercialmente coloro che non ne fanno parte, come la Kruidvat, rispetto a coloro che ne fanno parte. E' concepibile che alcuni ricorsi possano essere promossi dal distributore o da altri partecipanti alla rete contro un operatore economico parallelo come la Kruidvat. Allo stesso modo, il detto operatore può agire davanti ad un giudice nazionale sostenendo l'illiceità della rete stessa. Si tratta, tuttavia, di episodi meramente incidentali nel quadro generale dei rapporti tra chi è dentro e chi è fuori del sistema. Se venissero considerati rilevanti, qualunque terzo potrebbe rivendicare l'esistenza di un interesse individuale rispetto ad una decisione semplicemente promuovendo un ricorso avente il medesimo oggetto davanti ad un giudice nazionale entro i termini stabiliti dall'art. 173. Il Tribunale, a mio giudizio, ha giustamente considerato un puro caso il fatto che la promozione di un ricorso contro un operatore economico da parte di un beneficiario o di un responsabile dell'organizzazione della rete coincidesse con i termini per opporsi alla relativa decisione.
52. Simili azioni possono essere promosse da entrambe le parti sulla base di una vasta gamma di motivi di ricorso di diritto interno, più o meno connessi all'oggetto della decisione impugnata. Come la Corte ha osservato in un contesto similare nella sentenza Cartier, «la validità del contratto con riguardo all'art. 85 del Trattato si presenta come questione preliminare» (65). Tuttavia, a condizione che siano rispettati i requisiti imposti dal diritto comunitario, spetta ai giudici nazionali determinare come il diritto interno dev'essere applicato. Le decisioni su altre questioni preliminari, di carattere esclusivamente interno, possono portare al rigetto del ricorso, precludendo in tal modo qualunque indagine sulla validità di tali contratti in base al diritto comunitario (66). Tale, in effetti, è stata la sorte del ricorso di primo grado promosso dalla Copardis dinanzi al Rechtbank van koophandel di Dendermonde. L'art. 177 del Trattato riconosce ai giudici nazionali il potere discrezionale di decidere quando una pronuncia sulla validità o l'interpretazione di atti comunitari sia necessaria per consentire loro di pronunciarsi sui casi dinanzi ad essi pendenti. Non sarebbe legittimo che la Corte tentasse di determinare, in mancanza di una domanda di pronuncia pregiudiziale, quando o se, nell'ambito di un ricorso di diritto interno, sia necessario risolvere una tale questione. Data la varietà di circostanze di fatto e di diritto con cui l'oggetto di una decisione può presentarsi di fronte ai giudici nazionali, la semplice circostanza che un simile ricorso di diritto interno sia stato promosso non suscita lo stesso interesse individuale ad una decisione su una rete di distribuzione selettiva che sorge in caso di rigetto totale di una richiesta di accesso alla stessa rete.
53. In ogni caso, l'estensione alle parti coinvolte in ricorsi nazionali contemporanei della qualità di titolare di un interesse individuale non serve a consentire alle dette parti, ove necessario, di opporsi alla relativa decisione della Commissione. Il giudice nazionale, ove lo ritenga necessario, può deferire alla Corte la questione sulla validità della decisione. In termini procedurali, ciò è molto più efficace e molto più rispettoso dell'interesse alla certezza del diritto di un automatico riconoscimento dell'interesse individuale delle parti implicate a questo tipo di ricorsi, per quanto lontana possa essere la questione sulla validità dai sottostanti problemi di diritto interno.
54. E' inoltre difficile conciliare l'argomento della Kruidvat con la sentenza della Corte nella sentenza TWD Textilwerke Deggendorf. La Corte ha affermato che una persona che ha diritto di agire dinanzi al Tribunale per l'annullamento di una decisione comunitaria non può appellarsi all'invalidità di tale decisione in un processo di diritto interno, nel caso in cui non abbia iniziato tale azione e fosse a conoscenza, all'epoca, di tale decisione (67). Con riferimento all'esistenza di una contemporanea controversia di diritto interno connessa, difficilmente può valere come argomento a sostegno del diritto di agire in base all'art. 173 il fatto che una delle parti nella detta controversia, qualora non abbia fatto in tempo a promuovere un giudizio dinanzi al Tribunale, non possa sollevare la questione sulla validità della decisione impugnata di fronte al giudice nazionale investito del suo caso né possa domandare una pronuncia pregiudiziale sul medesimo oggetto. Ciò condurrebbe al risultato di forzare le parti in causa a promuovere un giudizio dinanzi al Tribunale nel caso in cui ritenessero che la determinazione della validità di una decisione comunitaria possa avere rilevanza anche solo marginale od occasionale per il loro caso di fronte ai giudici nazionali. Ciò sarebbe del tutto incoerente con il concetto di economia procedurale e non sarebbe affatto necessario alla tutela giuridica dei loro diritti.
55. Un sostegno indiretto è dato, a mio avviso, dalla sentenza della Corte nella sentenza Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) e a./Commissione (68). Nel detto caso, la domanda di annullamento di certe decisioni della Commissione che accordavano finanziamenti per progetti edilizi in Spagna, i quali avrebbero violato la normativa comunitaria sull'ambiente, è stata ritenuta irricevibile dal Tribunale (69) e, in sede di impugnazione, dalla Corte per mancanza di interesse individuale. Alcuni dei ricorrenti avevano inoltre promosso un ricorso di diritto interno in Spagna riguardo alle licenze edilizie rilasciate e alle dichiarazioni sull'impatto ambientale dei progetti edilizi in questione (70). La Corte ha osservato che le dette azioni e il ricorso promosso dinanzi al Tribunale avevano un oggetto diverso, ma erano basati sugli stessi diritti derivanti dall'ordinamento comunitario. Essa ha concluso che i diritti dei ricorrenti erano pienamente tutelati nell'ambito dei ricorsi di diritto interno nel quale era consentito, ove necessario, di formulare una richiesta di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato (71). Non vi era alcuna indicazione nel senso che questi ricorsi di diritto interno nello stesso settore fossero sufficienti a distinguere i ricorrenti rispetto a qualunque altra persona interessata al fine di determinare l'interesse individuale.
56. In conclusione, suggerisco di respingere il secondo argomento avanzato dalla Kruidvat in merito al primo motivo di impugnazione.
iii) Il terzo argomento della Kruidvat: errata valutazione degli effetti concorrenziali
57. Mi occuperò innanzi tutto della tesi della Kruidvat a proposito della corrispondenza della Belluco e, in seguito, delle sue osservazioni più generali relative agli effetti della decisione impugnata sulla sua posizione come commercianti di prodotti Givenchy e come terzo interessato ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17.
58. Riguardo alla lettera inviata dalla Belluco alla Kruidvat il 17 luglio 1992, il Tribunale ha affermato che «nulla consente di stabilire in diritto che il suo invio sia stato autorizzato dalla Givenchy o dalla Copardis. Inoltre, tale lettera non costituisce una risposta ad una richiesta di ammissione alla rete Givenchy da parte della Kruidvat» (72). Si tratta di accertamenti di fatto, che non possono formare oggetto di impugnazione. In ogni caso, la minaccia di agire in giudizio qualora la ricorrente avesse continuato a commerciare prodotti Givenchy non individualizza la posizione della Kruidvat più dell'effettivo inizio di un procedimento di diritto interno ad opera della Copardis.
59. La Kruidvat non adduce un interesse individuale basato su effetti che la colpiscano in modo distinto da tutti gli altri operatori sul mercato, come sembra che si debba sempre dimostrare in base al precitato passaggio della sentenza Plaumann. La Kruidvat non si trova in una posizione differente da tutti gli altri possibili rivenditori di prodotti Givenchy esterni alla rete di distribuzione selettiva. Il riferimento che essa fa all'importanza del proprio mercato è irrilevante. Lo stesso vale per il riferimento ai possibili effetti della direttiva 89/104/CEE sulla sua capacità di rifornirsi all'esterno della Comunità poiché, se le sue previsioni fossero corrette, qualunque operatore economico esterno alla rete incontrerebbe le medesime difficoltà. Tuttavia, la Kruidvat fa leva sulle sentenze della Corte nei casi Cook e Matra per stabilire un'analogia fra gli «interessati», che come tali hanno diritto di essere sentiti nel contesto di un'indagine condotta dalla Commissione in base all'art. 93, n. 2, del Trattato, e i «terzi interessati» i quali, in base all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, hanno diritto di presentare osservazioni alla Commissione quando essa intenda emanare una attestazione negativa o applicare l'art. 85, n. 3, del Trattato; la Kruidvat ne trae la conclusione che gli appartenenti a questa seconda categoria possono proporre ricorso d'annullamento. A mio giudizio, questo vuol dire stravolgere il senso delle sentenze Cook e Matra.
60. Tanto nella sentenza Cook quanto nella sentenza Matra, i ricorrenti avevano denunciato alla Commissione un aiuto di Stato che ritenevano illegittimo (73). In entrambi i casi, la Commissione si era rifiutata di iniziare la procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato (74), ma i ricorrenti avevano chiesto l'annullamento delle decisioni della Commissione a tal fine indirizzate agli Stati membri. La Corte ha sottolineato che:
«[O]ccorre distinguere, da un lato, la fase preliminare d'esame degli aiuti, istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dei progetti di aiuto di cui trattasi e, dall'altro, la fase di esame prevista dal n. 2 dello stesso art. 93. Solamente nell'ambito di tale fase di esame, diretta a consentire alla Commissione di essere completamente illuminata sul complesso dei dati del problema, il Trattato pone a carico della Commissione l'obbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni» (75).
La Corte ha poi aggiunto:
«Qualora, senza avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tale garanzia procedurale possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione della Commissione dinanzi alla Corte» (76).
In queste circostanze, la Corte non ha limitato il diritto di agire in tal modo alle persone che abbiano compiuto una sorta di denuncia o di intervento unilaterale; essa ha ricordato che le parti interessate, ai sensi dell'art. 93, n. 2, sono «le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali» (77).
61. Considerata la vasta gamma di persone che possono essere legittimate ad agire come risultato di queste sentenze della Corte, e considerato il riferimento operato dalla stessa Corte sia alle limitate circostanze in cui le persone debbono essere invitate a presentare osservazioni alla Commissione, sia al fatto che il ricorso alla Corte è il solo rimedio a disposizione delle parti interessate in mancanza di tale procedura, è evidente come la Corte stessa considerasse un approccio all'interesse individuale basato sulla partecipazione insufficiente a tutelare i diritti procedurali delle dette persone in base all'art. 93, n. 2, del Trattato. Tali persone normalmente non sanno che ha luogo un esame preliminare dell'aiuto fino a che esso non è concluso (78). La procedura prevista dall'art. 93, n. 2, compreso l'invito alle parti interessate a presentare osservazioni, è obbligatoria ogni volta che la Commissione si trovi in seria difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune, in modo che le dette parti possano garantire che la decisione di non intraprendere una simile indagine venga adottata correttamente (79).
62. Alla luce di questi fattori, non esiste una vera analogia con un caso come quello di specie, in cui vi è stato un ricorso, un invito a presentare osservazioni e una decisione nel merito. Le parti interessate, compresa la Kruidvat, avevano la possibilità di esercitare il loro diritto a far conoscere il proprio punto di vista alla Commissione. E' possibile quindi contemperare adeguatamente, da un lato, gli interessi di queste parti e, dall'altro, l'interesse della Commissione e dei destinatari della decisione impugnata alla certezza del diritto, come suggerito dalla Colipa, considerando individualmente interessati dalla decisione e, pertanto, legittimati ad impugnarla soltanto coloro che hanno approfittato di tale opportunità.
63. La Kruidvat si richiama anche alla sentenza Métropole del Tribunale di primo grado. In questa causa, il Tribunale si doveva occupare della capacità di agire di due società televisive ai fini dell'annullamento di una decisione della Commissione, indirizzata all'Union européenne de radio-télévision (UER), che applicava l'art. 85, n. 3, del Trattato al sistema Eurovisione di distribuzione dei diritti televisivi relativi ad avvenimenti sportivi. La domanda di una di tali società, la Antena 3, di entrare a far parte dell'UER era stata respinta prima che la decisione fosse adottata. Ciò veniva considerato dal Tribunale come una conferma della sua legittimazione attiva (80). L'altra società, la RTI, aveva partecipato all'udienza della Commissione senza però presentare osservazioni scritte né adottare una posizione particolare. Il Tribunale, tuttavia, stabiliva che «il diritto procedurale previsto dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 non è soggetto ad alcuna condizione inerente alle modalità di esercizio» (81).
64. Tuttavia, questi accertamenti venivano presentati dal Tribunale come meramente complementari rispetto ad un'affermazione più generale relativa alla legittimazione ad agire delle due società. Entrambe erano terzi interessati ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, ed avevano pertanto diritto a che la Commissione le facesse partecipare alla procedura amministrativa per l'adozione della decisione impugnata. «In questa stessa qualità, [Antena 3] deve essere considerata come individualmente riguardata [dalla decisione] ai sensi dell'art. 173 del Trattato» (82). Il Tribunale così proseguiva:
«Non può dedursi alcun argomento in senso contrario dal fatto che l'Antena 3 non si è avvalsa nel caso di specie dei diritti procedurali che le accordava l'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 e non ha presentato osservazioni scritte o orali nel corso del procedimento amministrativo di adozione della decisione. Infatti, subordinare la legittimazione attiva dei terzi qualificati che fruiscono di diritti procedurali nel corso del procedimento amministrativo alla loro effettiva partecipazione a tale procedimento porterebbe a introdurre un requisito di ricevibilità supplementare, sotto forma di un procedimento precontenzioso obbligatorio non previsto dall'art. 173 del Trattato» (83).
65. A sostegno di quest'ultima affermazione, il Tribunale citava le proprie pronunce in due cause riunite, CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione (84) e CCE de Vittel e a./Commissione (85). In queste cause il Tribunale aveva adottato lo stesso approccio appena citato riguardo alla mancata partecipazione di associazioni riconosciute di rappresentanti dei lavoratori al procedimento amministrativo relativo ad una proposta di concentrazione in base al regolamento n. 4064/89. L'art. 18, n. 4, del detto regolamento si riferisce espressamente al diritto di tali rappresentanti di essere sentiti quando la Commissione effettua la valutazione economica della concentrazione in questione, valutazione che può, in determinate circostanze, implicare considerazioni di ordine sociale; questo diritto di essere sentiti, affermava il Tribunale, esprime «la volontà di assicurare la presa in considerazione degli interessi collettivi dei detti lavoratori nel corso del procedimento amministrativo» (86).
66. Non è mio compito pronunciarmi sulla correttezza di queste decisioni del Tribunale. Per di più, la sentenza Métropole è essa stessa oggetto di un'impugnazione pendente dinanzi alla Corte (87). Non è consono ad una sana amministrazione della giustizia e, in particolare, al rispetto del diritto delle parti della causa pendente ad un giusto processo, il fatto che la Corte commenti esplicitamente in anticipo la correttezza delle pronunce del Tribunale in tali circostanze. In ogni caso, i fatti dei casi Métropole, Grandes sources e Vittel, e lo sfondo legislativo di questi due ultimi casi, sono differenti al punto che le affermazioni generali in essi contenute non si possono facilmente trasporre ai fatti del caso di specie.
67. Preferisco limitarmi a delineare direttamente la mia opinione sulla corretta applicazione della giurisprudenza della Corte relativa all'art. 173 ad un terzo interessato che si trovi nella posizione della Kruidvat, e in particolare della giurisprudenza relativa ai soggetti che godono di diritti procedurali nei procedimenti amministrativi che portano all'adozione di decisioni. Ho già dichiarato che a mio avviso le pronunce della Corte nei casi Cook e Matra non sono di alcun aiuto alla Kruidvat. La sentenza Plaumann stabilisce che una persona interessata da una decisione in virtù del proseguimento di un'attività nel mercato in questione, vale a dire a causa di un'attività commerciale che può essere sempre esercitata da chiunque e che non è quindi atta ad identificare la detta persona agli effetti della decisione nello stesso modo del destinatario, non è individualmente interessata da tale decisione (88). Tale persona, tuttavia, sarà un normale terzo interessato ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, come la Kruidvat nel caso di specie. Concordo con l'opinione espressa dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Extramet, per il quale le cause in tema di partecipazione al procedimento amministrativo - Metro I e II, Demo-Studio Schmidt, Cofaz e Timex - dimostrano che il solo fatto di tale partecipazione, più che la capacità o il diritto di partecipare, consente alle imprese di soddisfare il criterio dell'interesse individuale, il che non avverrebbe altrimenti poiché in termini pratici esse non sono colpite dalle misure contestate in maniera più immediata di altri operatori attivi nel medesimo settore (89). Anche l'avvocato generale Lenz ha fornito un utile punto di vista nelle sue conclusioni nella sentenza CIRFS, affermando che la partecipazione di un'impresa e l'influenza da essa esercitata sulla procedura amministrativa porta a dover considerare la conseguente decisione come un caso di applicazione all'impresa stessa delle pertinenti norme sulla concorrenza (90).
68. L'essenza del terzo argomento della Kruidvat è che la rete di distribuzione selettiva rende più difficile procurarsi approvvigionamenti. Se è così, la ricorrente si trova nella medesima posizione di qualunque operatore economico interessato che non sia membro della rete. Questo argomento non può avere successo senza apportare modifiche importanti alla sentenza Plaumann equivalenti a un suo capovolgimento, non consentito dalla successiva giurisprudenza della Corte. Non vedo motivi di suggerire una simile soluzione nel caso di specie.
69. Suggerisco pertanto di respingere il terzo argomento della Kruidvat in merito al suo primo motivo di impugnazione.
iv) Il quarto argomento della Kruidvat: mancanza di adeguata tutela giuridica
70. Ai fini di ogni discussione relativa all'effettiva tutela giuridica, vale la pena citare il principio generale affermato al riguardo dalla Corte nella sentenza Les Verts/Parlamento (91):
«[L]a Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato. In particolare, con gli artt. 173 e 184, da un lato, e con l'art. 177, dall'altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della liceità degli atti delle istituzioni».
71. A sostegno del suo quarto argomento, la Kruidvat fa leva in particolare sulle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella sentenza Extramet. Questi aveva messo in evidenza alcuni inconvenienti della procedura del rinvio pregiudiziale come alternativa al ricorso diretto dinanzi alla Corte con riferimento ad un caso di antidumping. Egli accennava alla mancanza di competenza dei giudici nazionali riguardo a questo settore specialistico e ad una possibile conseguente mancanza di uniformità, alla limitazione dei rinvii pregiudiziali a punti specifici, all'eventualità di effettuare un rinvio pregiudiziale troppo generale, ai conseguenti costi e ritardi, alle limitazioni sostanziali e territoriali poste alla concessione di misure provvisorie e al più limitato scambio di atti nei procedimenti ex art. 177 (92).
72. E' importante sottolineare che queste osservazioni dell'avvocato generale Jacobs venivano compiute in risposta all'argomento per cui l'esistenza di rimedi dinanzi ai giudici nazionali, compresa la possibilità di un rinvio ex art. 177 del Trattato, escludesse la possibilità di ricorso diretto alla Corte ai sensi dell'art. 173 (93). Si tratta dell'argomento opposto a quello presentato dalla Kruidvat relativamente all'azione della Copardis. A mio avviso l'avvocato generale Jacobs aveva correttamente concluso, così come l'avvocato generale Reischl nella causa Roquette Frères/Consiglio (94) e il Tribunale nella causa Air France (95), che la disponibilità di un ricorso d'annullamento in base all'art. 173 non dipende dalla mancanza di rimedi alternativi esperibili dinanzi ai giudici nazionali degli Stati membri (96).
73. I difetti della procedura ex art. 177, che ammetto, non richiedono di mettere sempre in parallelo la possibilità di esperire un'azione dinanzi ai giudici nazionali in merito alla validità di una decisione della Comunità con la possibilità di un ricorso d'annullamento in base all'art. 173. Ciò sarebbe contrario all'economia procedurale e alla logica dell'istituzione di due distinte procedure; alla limitazione della legittimazione ad agire in base all'art. 173, nell'interesse della certezza del diritto, alle persone direttamente e individualmente interessate da una decisione non indirizzata ad esse, e al ragionamento della Corte nella sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, che escludeva sotto più profili la possibilità di simile parallelismo (97). Nel precitato passaggio della sentenza Les Verts/Parlamento, la Corte indicava che la pronuncia pregiudiziale e le procedure di annullamento erano due facce di un sistema dualistico di tutela giuridica istituito dallo stesso Trattato. Non è ammissibile che la Corte, il cui dovere è di interpretare e di applicare la carta costituzionale della Comunità, metta in questione questa scelta fondamentale relativa ai due mezzi di tutela giudiziale.
74. In ogni caso, anche se i possibili inconvenienti indicati dall'avvocato generale Jacobs sono inerenti alla procedura di rinvio pregiudiziale, essi si possono risolvere tramite una leale e scrupolosa cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali. Non si deve dimenticare che anche la Commissione può essere chiamata dai giudici nazionali ad assisterli in settori tanto complessi come il diritto della concorrenza (98). Nel caso di specie non vi è alcuna prova che alla Kruidvat sia stata negata un'effettiva tutela giuridica, tanto nell'ambito del procedimento pendente iniziato dalla Copardis quanto con il diniego della possibilità di rivolgersi al giudice nazionale, al fine di ottenere una pronuncia di illiceità della rete e di invalidità della decisione impugnata. La sentenza Greenpeace implica che la Corte prenda in considerazione un'estensione della portata normale dell'art. 173 solo quando sia dimostrato in casi concreti che i giudici nazionali hanno negato, o non hanno potuto garantire, un'effettiva tutela giudiziale (99).
75. Per questi motivi, suggerisco di respingere il quarto argomento della Kruidvat in merito al suo primo motivo di impugnazione.
B - Secondo motivo di impugnazione: violazione dell'art. 190
76. Alla luce delle conclusioni che ho tratto in merito agli argomenti sostanziali della Kruidvat relativi al primo motivo di impugnazione, anche il secondo motivo va a mio giudizio disatteso. La sentenza del Tribunale non contraddice le pronunce nelle sentenze AITEC e Cartier. Poiché la sua decisione sulla ricevibilità era corretta e chiaramente in linea con la giurisprudenza della Corte, non vi era bisogno che il Tribunale richiamasse il caso Métropole. Esso ha consolidato la sua posizione relativa alla differenza fra il Raad FGB e la Kruidvat citando le osservazioni presentate dal Raad FGB alla Commissione. Non avevano rilevanza né la quota di mercato della Kruidvat né gli effetti della direttiva 89/104/CEE e non vi era prova che il procedimento di rinvio pregiudiziale, accoppiato alla possibilità di rivolgersi ai giudici nazionali, non tutelasse adeguatamente i diritti della Kruidvat stessa.
77. Suggerisco pertanto di respingere il secondo motivo di impugnazione della Kruidvat.
V - Conclusioni
78. Alla luce di quanto precede, suggerisco che la Corte:
1) respinga il ricorso nella sua interezza, e
2) condanni la ricorrente al pagamento delle spese.
(1) - Sentenza 12 dicembre 1996, causa T-87/92, Kruidvat/Commissione (Racc. pag. II-1931; in prosieguo: la sentenza «Kruidvat»).
(2) - GU L 236, pag. 11.
(3) - GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17».
(4) - Nel prosieguo della discussione farò occasionalmente riferimento al locus standi, ossia al diritto dei ricorrenti di agire in giudizio. Questo naturalmente non vuol dire che io suggerisca che la soluzione del problema dell'interesse individuale, essenziale per la questione della legittimazione ad agire in questo caso, dispensi dall'esigenza di soddisfare le altre condizioni prescritte dall'art. 173, vale a dire l'esistenza di una decisione impugnabile che riguardi direttamente il ricorrente.
(5) - Punto 63.
(6) - Punti 64-66.
(7) - Punti 69-71. V. sentenze 15 febbraio 1996, causa C-226/84, Grand garage albigeois e a. (Racc. pag. I-651), e causa C-309/94, Nissan France e a. (Racc. pag. I-677).
(8) - Punti 72-74.
(9) - Punto 76.
(10) - Punto 75.
(11) - Sentenza 6 luglio 1995 cause riunite da T-447/93 a T-449/93 (Racc. pag. II-1971, punto 62; in prosieguo: la «sentenza AITEC»).
(12) - Art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
(13) - Sentenze 12 marzo 1994, causa C-53/92, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667, punti 10 e 43); 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 48). Per un'applicazione recente di tale principio, v. ordinanza 6 ottobre 1997, causa C-55/97 P, AIUFFASS e a./Commissione (Racc. pag. I-5383).
(14) - Sentenza 22 ottobre 1986, causa 75/84 (Racc. pag. 3021).
(15) - Sentenza 13 gennaio 1994, causa C-376/92 (Racc. pag. I-15, punto 24; in prosieguo: la sentenza «Cartier»).
(16) - Sentenze 19 maggio 1993, causa C-198/91 (Racc. pag. I-2487, punto 24; in prosieguo: la sentenza «Cook»), e 15 giugno 1993, causa C-225/91 (Racc. pag. I-3203, punto 18; in prosieguo: la sentenza «Matra»).
(17) - GU 1989, L 40, pag. 1.
(18) - V. le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs presentate il 29 gennaio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied (Racc. pag. I-4802).
(19) - Sentenza 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93 (Racc. pag. II-649; in prosieguo: la sentenza «Métropole»).
(20) - Sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione (Racc. pag. 391; in prosieguo: la sentenza «Cofaz»).
(21) - Sentenza 16 maggio 1991, causa C-358/89 (Racc. pag. I-2501, punti 73 e 74; in prosieguo: la sentenza «Extramet»).
(22) - Sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92 (Racc. pag. I-833).
(23) - V. sentenza 1_ ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 29).
(24) - Sentenza Kruidvat, punti 64 e 76.
(25) - Sentenza Kruidvat, punti 73 e 74.
(26) - Sentenza Kruidvat, punti 69 e 70.
(27) - Punto 65.
(28) - Punti 1 e 70.
(29) - Punto 75.
(30) - Punto 71.
(31) - Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62 (Racc. pag. 195; in prosieguo: la «sentenza Plaumann»).
(32) - Pag. 219 della sentenza.
(33) - Comprese le associazioni che non hanno personalità giuridica, come nella sentenza 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione (Racc. pag. 2913; in prosieguo: la sentenza «Fediol»); tale problema può ritenersi superato grazie all'applicazione della «teoria dell'effettività o della funzionalità», secondo quanto affermato dall'avvocato generale Rozès, pag. 2939 delle sue conclusioni. V. anche sentenza 28 ottobre 1982, causa 135/81, Groupement des Agences de Voyages/Commissione (Racc. pag. 3799, punti 8-11).
(34) - Ibidem.
(35) - V., per esempio, sentenze 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania/Commissione (Racc. pag. 459), e 14 febbraio 1989, causa 206/87, Lefebvre Frère et Soeur/Commissione (Racc. pag. 275).
(36) - Sentenza 25 ottobre 1977, causa 26/76 (Racc. pag. 1875). V. anche sentenze 11 ottobre 1983, (causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. pag. 3045, punti 14 e 15; in prosieguo: la sentenza «Demo-Studio Schmidt»), e Metro II (punto 22).
(37) - Ibidem, punto 13. Il corsivo è mio.
(38) - Sentenze 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio (Racc. pag. 877, in particolare pag. 894), e 7 ottobre 1982, causa 250/81, Greek Canners' Association e a./Commissione (Racc. pag. 3535).
(39) - Il diritto di «ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome di un'industria della Comunità e che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni», di presentare una denuncia scritta alla Commissione è stato riconosciuto dal regolamento (CEE) del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, GU L 93, pag. 1), ora sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1). L'esercizio di tale diritto, come disciplinato in seguito dall'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1), è alla base della decisione della Corte nella sentenza Fediol, discussa qui di seguito. Alle associazioni è implicitamente riconosciuto il diritto di sollecitare o di partecipare ai procedimenti amministrativi in base al regolamento n. 17, a causa del loro status di «persone fisiche o giuridiche e (...) associazioni sprovviste di personalità giuridica che sostengono di avervi interesse» ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), o di «terzi interessati» ai sensi dell'art. 19, n. 3.
(40) - V. le conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85 (sentenza 2 febbraio 1988, Van der Kooy e a./Commissione (Racc. pag. 219; in prosieguo: la sentenza «Van der Kooy»), in particolare pag. 246, e la sentenza AITEC, punto 60.
(41) - Citata in precedenza.
(42) - Punto 28, il corsivo è mio. Riguardo al diritto a che venga iniziato un procedimento amministrativo, v. inoltre l'analisi, che verrà fatta in seguito, delle sentenze Cook e Matra.
(43) - Ibidem, punto 29.
(44) - Ibidem, punto 30.
(45) - Per un altro esempio di diritto di associazioni denuncianti, nel settore degli aiuti di Stato, di agire esse stesse ex art. 173, v. sentenza 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1125; in prosieguo: la sentenza «CIRFS», punti 29 e 30).
(46) - Sentenza 20 marzo 1985, causa 264/82 (Racc. pag. 849; in prosieguo: la sentenza «Timex»).
(47) - Ibidem, punti 13-15.
(48) - Ibidem, punto 15.
(49) - Ibidem, punto 16.
(50) - Già citata.
(51) - Ibidem, punto 3.
(52) - Ibidem, punto 26.
(53) - Ibidem, punto 9.
(54) - Ibidem, punto 23.
(55) - Ibidem, punto 24.
(56) - Ibidem, punto 25. Lo stesso ragionamento, come sviluppato in seguito nei casi Cook e Matra, è stato da allora esteso dal Tribunale di primo grado al settore delle concentrazioni disciplinato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione fra imprese (GU L 135, pag. 1), nella sentenza 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione (Racc. pag. II-121, punto 81; in prosieguo: la sentenza «Air France»), sebbene sembri che in tale caso esso sia stato applicato, in via eccezionale, all'individuazione dell'interesse diretto più che dell'interesse individuale.
(57) - Questo era evidentemente anche il parere dell'avvocato generale. Sebbene mettesse in guardia dall'estendere la legittimazione ad agire oltre i «terzi interessati che abbiano presentato (...) un reclamo», egli riteneva che i ricorrenti soddisfacessero tale criterio: v. pagg. 405 e 407 delle conclusioni. V. anche l'osservazione del Tribunale nella sentenza AITEC, precitata, punto 59, secondo cui determinate imprese, la cui posizione concorrenziale era citata nelle osservazioni delle rispettive associazioni di categoria, nell'ambito di una procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, senza che essi si opponessero, «hanno preso parte al procedimento amministrativo per il tramite della Confindustria e della AITEC».
(58) - Sentenza Cofaz, precitata, pag. 405 delle conclusioni.
(59) - Ciò si ricava anche dalla sentenza della Corte nella causa Timex e da quella del Tribunale nella sentenza AITEC.
(60) - Pag. 219.
(61) - Precitata, punto 62; il corsivo è mio.
(62) - Ibidem, punti 58 e 59.
(63) - Ibidem, punto 60.
(64) - Si ricorderà che per la stessa ragione ritengo irricevibile l'opposizione della Kruidvat agli accertamenti compiuti dal Tribunale in merito a tale differenza.
(65) - Precitata, punto 24.
(66) - Questa può ben essere la politica dichiarata dei giudici nazionali: vedi, per esempio, i commenti di J. Henchy, della Irish Supreme Court, nella sentenza Doyle/An Taoiseach, Irish Law Reports Monthly, 1986, pag. 693, e la decisione di tale Corte nella sentenza Attorney General/X, Irish Reports, 1992, vol. 1, pag. 1; Irish Law Reports Monthly, 1992, pag. 401.
(67) - Punti 17, 18 e 24.
(68) - Sentenza 2 aprile 1998, causa C-321/95 P (Racc. pag. I-1651; in prosieguo: la «sentenza Greenpeace»).
(69) - Ordinanza 9 agosto 1995, causa T-585/93, Greenpeace e a./Commissione (Racc. pag. II-2205).
(70) - Punto 32 della sentenza della Corte.
(71) - Ibidem, punto 33.
(72) - Sentenza Kruidvat, punto 76.
(73) - Sentenze Cook, punto 6, e Matra, punto 4.
(74) - Sentenze Cook, punto 8, e Matra, punto 5.
(75) - Sentenza Cook, punto 22, il corsivo è mio; v. anche sentenza Matra, punto 16.
(76) - Sentenza Cook, punto 23, il corsivo è mio; v. anche sentenza Matra, punto 17.
(77) - Sentenze Cook, punto 24, e Matra, punto 18; v. sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione (Racc. pag. 3809, punto 16).
(78) - V. conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa Cook, paragrafo 43.
(79) - Sentenza Cook, punto 29; v. sentenza 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione (Racc. pag. 1451, punto 13).
(80) - Punto 63. Il Tribunale citava le sentenze Metro I, punto 13, e Metro II, punti 18-23.
(81) - Punto 76; il corsivo è mio. Non è del tutto chiaro se il Tribunale, in questo passaggio, esprimesse l'opinione secondo cui la partecipazione all'udienza della Commissione senza adottare alcuna posizione costituisca una forma di partecipazione che attribuisce una legittimazione ad agire conformemente alla giurisprudenza iniziata con la sentenza Metro I, oppure se si riferisse ad una propria opinione espressa in precedenza, per cui il semplice fatto di essere terzo interessato attribuirebbe senz'altro tale legittimazione. Va anche sottolineato che la società controllante della RTI aveva presentato osservazioni critiche, su invito della Commissione, prima che fosse comunicata l'intenzione della Commissione stessa di adottare una decisione in base all'art. 85, n. 3, del Trattato riguardo alle regole notificatele dalla UER.
(82) - Punto 61, relativamente all'Antena 3; richiamato nel punto 75 relativamente alla RTI. Il Tribunale citava le sentenze Cook, punti 24-26; Matra, punti 18-20, e l'ordinanza 30 settembre 1992, causa C-295/92, Landbouwschap/Commissione (Racc. pag. I-5003, punto 12).
(83) - Punto 62.
(84) - Sentenza 27 aprile 1995, causa T-96/92 (Racc. pag. II-1213, punti 35 e 36; in prosieguo: la sentenza «Grandes sources»).
(85) - Sentenza 27 aprile 1995, causa T-12/93 (Racc. pag. II-1247, punti 46 e 47; in prosieguo: la sentenza «Vittel»).
(86) - Sentenze Grandes sources, punto 29, e Vittel, punto 39.
(87) - Causa C-320/96 P. La fase scritta non è ancora terminata. L'impugnazione è stata proposta dalla UBE, che era intervenuta davanti al Tribunale a sostegno della Commissione solo riguardo al ricorso presentato da una società diversa dalla Antena 3 e dalla RTI per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione. Pertanto, essa non solleva una questione di ricevibilità, ma la Commissione ne discute nelle proprie memorie, sulla base del fatto che tale problema potrebbe essere sollevato d'ufficio dalla Corte.
(88) - Pag. 220.
(89) - Paragrago 63.
(90) - Paragrafo 88.
(91) - Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83 (Racc. pag. 1339, punto 23).
(92) - Paragrafi 72-74. V. anche i commenti dell'avvocato generale Reischl nella causa Metro I, pag. 1923, e dell'avvocato generale VerLoren van Themaat nella causa Cofaz, pag. 403.
(93) - Paragrafo 69.
(94) - Sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79 (Racc. pag. 3333, in particolare pag. 3367).
(95) - Paragrafo 69.
(96) - Paragrafo 70 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs.
(97) - La Corte ha ammesso che sarebbe possibile esperire ricorsi contemporanei iniziati entro i termini applicabili riferendosi, al punto 19, alla sentenza 21 maggio 1987, cause riunite 133-136/85, Rau e a. (Racc. pag. 2289).
(98) - Sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935, punto 53); v. anche ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88, Zwartweld e a./Imm. (Racc. pag. I-3365, punto 18), e sentenza 19 marzo 1998, causa T-83/96, Van der Wal/Commissione (Racc. pag. II-545). V. anche la comunicazione della Commissione 93/C 39/05 sulla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1993, C 39, pag. 6), in particolare i punti 33-42, e il punto 16 sui vantaggi delle procedure nazionali fra cui, per esempio, la possibilità di compensazione delle perdite e di combinazione delle questioni di diritto comunitario e di diritto nazionale.
(99) - Punto 33.
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