Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso il Regno del Belgio chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 dicembre 1996, 97/239/CE, relativa agli aiuti concessi dal Belgio a titolo dell'operazione «Maribel bis/ter» (in prosieguo: la «decisione») (1).
Fatti e normativa nazionale
2 Con legge del 29 giugno 1981, che enuncia i principi generali della sicurezza sociale dei lavoratori subordinati, veniva avviata la c.d. operazione «Maribel». Essa consisteva, in sostanza, nel concedere agli imprenditori che assumevano lavoratori manuali una riduzione, per ciascun lavoratore, sul pagamento dei contributi di sicurezza sociale (2).
3 Con regio decreto del 14 giugno 1993 (3) veniva introdotta una modifica a tale regime, denominata «Maribel bis»: il beneficio della riduzione dei contributi di sicurezza sociale veniva aumentato - passando, rispettivamente, da 3 000 BFR a 7 200 BFR e da 1 875 BFR a 6 250 BFR per trimestre - se l'imprenditore svolgeva la sua attività principalmente in uno dei settori più esposti alla concorrenza internazionale. In altri termini, accanto alla riduzione di base, prevista in via generale dalla citata legge del 29 giugno 1981, veniva accordata una riduzione supplementare a favore di alcune categorie di operatori economici. Le imprese beneficiarie della riduzione maggiorata erano quelle operanti prevalentemente nei settori dell'estrazione e della trasformazione dei prodotti non energetici e dei prodotti derivati, dell'industria chimica, della metallurgia, della meccanica e dell'ottica di precisione, nonché talune industrie di lavorazione e trasformazione (4).
4 L'«operazione Maribel ter», introdotta con regio decreto del 22 febbraio 1994 (5), aumentava ulteriormente la riduzione di quota a carico delle imprese, che passava, rispettivamente, a 9 300 BFR e 8 437 BFR. I settori interessati erano sempre quelli maggiormente esposti alla concorrenza internazionale, ma la cerchia dei beneficiari veniva allargata agli operatori esercenti: i) attività di trasporto internazionale (a partire dal 1º gennaio 1994), ii) di trasporto aereo o marittimo, ovvero attività connesse ai trasporti (a partire dal 1º aprile 1994), ovvero ancora iii) l'orticoltura, la selvicoltura o lo sfruttamento delle foreste (a partire dal 1º luglio 1994).
La decisione impugnata
5 In data 4 dicembre 1996 la Commissione adottava la decisione. Dalla motivazione dell'atto impugnato risulta che l'istituzione resistente non aveva censurato l'operazione Maribel I «a motivo del suo carattere generale ed automatico». Per contro, le operazioni Maribel bis e ter sono state considerate come misure statali attributive di aiuti, in quanto accordano una riduzione supplementare agli imprenditori svolgenti la loro attività in uno dei settori più esposti alla concorrenza internazionale. L'importo dell'aiuto è stato ravvisato proprio nella differenza fra la riduzione di base, accessibile a tutti, e quella maggiorata, riservata - come si è detto - ad una cerchia limitata di operatori economici.
L'art. 1 della decisione è così formulato:
«La maggiore riduzione dei contributi di sicurezza sociale per i lavoratori manuali concessa nel quadro dell'operazione Maribel bis/ter agli imprenditori che svolgono le loro attività principalmente in uno dei settori più esposti alla concorrenza internazionale costituisce un aiuto di Stato illegittimo, in quanto non ne è stata data previa comunicazione alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE. Detto aiuto è inoltre incompatibile con il mercato comune, conformemente alle disposizioni dell'art. 92, paragrafo 1 del trattato CE, e non può beneficiare di nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo».
Ex art. 2 della decisione, al Regno del Belgio è stato ingiunto di «adottare adeguate misure per porre fine quanto prima alla concessione delle riduzioni maggiorate dei contributi sociali di cui all'articolo 1», nonché di «recuperare dalle imprese beneficiarie gli aiuti illegittimamente versati (...) conformemente alle procedure e alle disposizioni della legge belga, con pagamento degli interessi decorrenti dalla data di concessione degli aiuti fino alla data del loro rimborso effettivo, calcolati a un tasso pari al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Belgio in vigore alla data di erogazione degli aiuti stessi».
6 Nella presente causa il Regno del Belgio prospetta cinque motivi di ricorso. Con il primo, viene dedotto che le misure censurate dalla Commissione avrebbero carattere generale, di guisa che esse non favorirebbero «talune imprese o talune produzioni», come richiede invece l'art. 92, n. 1, del Trattato. Con il secondo, viene contestata l'incidenza dell'operazione Maribel bis/ter sul commercio intracomunitario. Con il terzo, viene fatto valere che tali operazioni avrebbero comunque dovuto beneficiare della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato in quanto compatibili con il mercato comune. Con il quarto ed il quinto, infine, il governo ricorrente contesta l'obbligo di procedere al recupero degli aiuti in questione, siccome sproporzionato e comunque impossibile da eseguire.
Sul carattere generale delle misure contestate
7 A sostegno del primo motivo di ricorso, il governo ricorrente avanza una tesi radicale: esso nega, infatti, che Maribel bis/ter abbia caratteri di settorialità e la configura, invece, come una disciplina di ordine generale, ispirata all'esigenza di tutelare le categorie di lavoratori ivi previste. Il risultato sarebbe quello di escludere che le misure statali di cui la Corte è qui chiamata ad occuparsi costituiscano un aiuto soggetto alle prescrizioni del Trattato, e in particolare agli obblighi, prescritti dall'art. 93, n. 3, di comunicare tempestivamente alla Commissione i progetti diretti ad istituirle e di non dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione definitiva. La violazione di tali obblighi sarebbe stata, dunque, illegittimamente contestata dalla Commissione al governo ricorrente.
L'indagine rimessa alla Corte, quindi, deve anzitutto appurare se si tratta di provvedimenti dai quali, per gli effetti che essi sono destinati a produrre, discendono vantaggi esclusivamente per «talune imprese» o «talune produzioni» (6). Così esige la formula letterale dell'art. 92, n. 1, del Trattato, dalla quale traspare nitidamente il concetto secondo cui è sempre dal germe della selettività della misura che deriva l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune (7).
8 Ora, per stabilire se ci troviamo, come vorrebbe il governo belga, in presenza di misure generali, che esulano per ciò stesso dall'ambito del citato art. 92, n. 1, occorre evidentemente aver riguardo alla cerchia dei destinatari di queste ed analizzare se l'operazione Maribel bis/ter si diriga ad una classe di imprese considerata nella sua interezza, senza, d'altra parte, introdurre eccezioni ad alcun regime di generale applicazione che, diversamente, si estenderebbe agli stessi destinatari. Altrimenti detto: le deroghe o modifiche introdotte dalle misure controverse al sistema generale di sicurezza sociale esistente, che esse lasciano in vigore, possono dirsi obiettivamente giustificate dall'economia e dalla natura di tale regime di diritto comune, avuto riguardo alla logica interna di esso, ovvero rispondono al solo fine di avvantaggiare arbitrariamente imprese determinate o specifici ambiti settoriali? (8) La misura è generale - si dovrebbe, a mio avviso, ritenere - quando è diretta a realizzare il valore dell'uguaglianza tra gli operatori economici. Ed il generale principio della parità di trattamento è richiamato nell'art. 92, n. 1, del Trattato con il porre lo specifico divieto di interventi mediante i quali lo Stato favorisce talune imprese o produzioni a scapito delle altre comprese nella stessa cerchia di destinatari, alla quale i provvedimenti adottati dovrebbero potersi applicare. Un tale intervento resta soggetto al regime degli aiuti perché - operando discriminazioni ingiustificate, anzi espressamente proibite dal Trattato - non risponde, ma contraddice, al criterio della misura generale, che il governo ricorrente ci chiede di tenere in conto.
9 Come valutare, allora, le misure adottate per l'operazione Maribel bis/ter? Che si tratti di misure settoriali - e in questo senso discriminatorie - risulta da quel che esse dispongono: come si vede, del resto, solo che confrontiamo le disposizioni attuali con quelle a suo tempo contenute nella legge belga emanata per l'originaria operazione Maribel, che risale al 29 giugno 1981 (v. supra, paragrafo 2). L'art. 35 di quest'ultima legge prevedeva una riduzione dell'importo dei contributi di sicurezza sociale per tutti gli imprenditori che avessero assunto lavoratori manuali. Così congegnata, l'operazione Maribel del 29 giugno 1981 era affidata a previsioni che potevano essere considerate come generali, dal momento che si consentiva indiscriminatamente a tutte le imprese di fruire, alle condizioni stabilite dalla legge, del beneficio risultante dalla riduzione degli oneri contributivi.
Il fatto è, tuttavia, che il regime allora disposto è stato successivamente modificato con il regio decreto del 14 giugno 1993 (Maribel bis; v. supra, paragrafo 3) per ridurre ulteriormente l'ammontare dei contributi in questione ma, questa volta, espressamente ed esclusivamente a favore delle imprese operanti principalmente nei settori puntualmente indicati dallo stesso legislatore, con riferimento alla nomenclatura statistica prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3037 (v. supra, nota 4). Identico criterio è stato seguito dal legislatore belga per Maribel ter con il regio decreto del 22 febbraio 1994 (v. supra, paragrafo 4). Anche qui è stato disposto uno sgravio maggiorato degli oneri contributivi, e sempre a vantaggio delle imprese che godevano del trattamento preferenziale introdotto da Maribel bis, alle quali sono state aggiunte via via, con nuovi provvedimenti normativi, quelle di altri settori.
10 Non vedo francamente come, sulla base delle disposizioni intervenute nel 1993 e nel 1994, si possa sostenere che Maribel bis e ter dettano una disciplina di natura e portata generale, nello stesso senso, diciamo, in cui lo era stata quella concernente la prima operazione Maribel. Al contrario, le misure in esame derogano al previgente ordinamento, o lo modificano, intaccando lo stesso equilibrio della normativa belga in materia di sicurezza sociale, per assicurare, attraverso la ripetuta maggiorazione degli sgravi, un trattamento di favore solo per taluni operatori economici. Nella cerchia delle imprese a cui si indirizzano i decreti del 1993 e del 1994 è stata così introdotta un'innegabile disparità di regime. Quelle di alcuni settori sono privilegiate; le altre no. La riprova più persuasiva di tale conclusione si attinge, del resto, dalla testuale previsione dello stesso legislatore belga, secondo la quale gli sgravi venivano accresciuti in favore dei settori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale. Il che conferma le osservazioni svolte e rivela inequivocabilmente la natura che si annetteva alle disposizioni qui considerate: misure settoriali, quindi, in quanto espressamente ed inequivocamente rivolte ad una cerchia puntualmente determinata di operatori economici, ad esclusione di altri.
11 Il governo ricorrente, tuttavia, giustifica la selettività delle misure controverse facendo valere che esso intendeva dettare un regime di carattere generale, introdotto però progressivamente per ragioni legate a restrizioni di carattere finanziario, e precisamente all'attuale mancanza di margini nella manovra di bilancio. Quelle di Maribel bis/ter, quindi, non sarebbero misure settoriali dirette ad avvantaggiare solamente le imprese esportatrici, ma solo l'avvio di una riforma che le autorità belghe prevedevano di estendere gradualmente ad altri settori economici. Neppure tale argomento merita, però, di essere condiviso. Nel nostro caso, infatti, il regime generale è quello dettato dalla prima operazione Maribel, quale essa risultava dalla legge del 29 giugno 1981, mentre le modifiche introdotte successivamente - vale a dire Maribel bis e ter - si configurano come eccezioni (o deroghe) a tale regime, volte ad accordare un trattamento preferenziale alle imprese maggiormente esposte alla concorrenza internazionale. Non siamo, cioè, in presenza di una riforma della materia della sicurezza sociale da realizzarsi in tappe successive per considerazioni di ordine finanziario; si tratta, piuttosto, di puntuali deroghe ad un regime generale previgente. Deroghe che consistono, appunto, nell'accordare ulteriori riduzioni a favore di una ristretta cerchia di operatori, ad esclusione di altri. E non importa che il numero delle imprese ammesse a godere delle nuove e maggiori riduzioni dei contributi sia stato progressivamente esteso. Con ciò non si è ancora formato alcun regime generale. Semmai, è solo venuto allargandosi l'ambito in cui incontriamo il favore settoriale, che sbocca inevitabilmente nell'aiuto di Stato.
L'incidenza sugli scambi tra Stati membri
12 Con il secondo motivo di ricorso il Regno del Belgio deduce che le operazioni Maribel bis e ter non avrebbero comunque potuto essere configurate come aiuti di Stato, in quanto inidonee ad incidere sul commercio intracomunitario. In ogni caso, la decisione non sarebbe congruamente motivata sul punto in esame: in particolare, poiché l'art. 92 del Trattato definisce le misure di aiuto in funzione dei loro effetti, la Commissione avrebbe dovuto esaminare gli effetti concreti dell'operazione censurata sugli scambi fra Paesi membri. L'istituzione resistente avrebbe, quindi, violato l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 190 del Trattato.
Nemmeno queste tesi, però, mi lasciano persuaso. Nel secondo paragrafo del titolo IV del provvedimento impugnato, infatti, la Commissione - dopo aver rilevato come il sistema istituito dall'operazione Maribel bis/ter alleggerisca le imprese beneficiarie di una parte dei loro costi, procurando loro vantaggi finanziari che ne migliorano la posizione concorrenziale - ha così precisato le ragioni che la inducevano a ritenere che l'operazione in questione incide sugli scambi tra Stati membri: «Dato che la regolamentazione riserva esplicitamente la concessione della riduzione supplementare [nel pagamento dei contributi sociali] alle imprese che svolgono le loro attività principalmente in uno dei settori più esposti alla concorrenza internazionale, le produzioni di tali imprese entrano, per definizione, in concorrenza con quelle delle imprese straniere, specialmente di altri Stati membri, e pertanto gli aiuti in oggetto pregiudicano gli scambi intracomunitari». Questo passaggio della motivazione, a mio avviso, illustra con chiarezza l'incidenza di Maribel bis/ter sugli scambi tra Stati membri: è la circostanza stessa che l'aiuto in questione avvantaggia le imprese più esposte alla concorrenza internazionale che conduce la Commissione a concludere che esso influenza il commercio intracomunitario. D'altra parte, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, può «emergere, in taluni casi, dalle circostanze stesse nelle quali l'aiuto è stato concesso, che esso è atto a danneggiare gli scambi tra Stati membri» (9). A tal fine, la stessa Commissione - sempre secondo l'orientamento appena richiamato - può limitarsi a studiare le caratteristiche dell'aiuto onde stabilire se, a causa delle «modalità del programma stesso, questo (...) sia tale da favorire essenzialmente le imprese che partecipano agli scambi fra Stati membri» (10). Ed è agevole constatare, con riferimento al caso di specie, che un aiuto a favore delle imprese maggiormente esposte alla concorrenza internazionale avvantaggia, per definizione, operatori economici che «partecipano agli scambi tra Stati membri». Assunto, questo, ulteriormente avvalorato dalla costante giurisprudenza secondo cui «allorché un aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto» (11).
13 Ugualmente priva di pregio appare, poi, la censura del governo belga relativa al difetto di motivazione. E' vero, infatti, che secondo l'orientamento della Corte, anche quando può evincersi dalle stesse circostanze nelle quali l'aiuto è stato concesso che esso è atto a incidere sul commercio intracomunitario e a falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (12). Tuttavia, allorché la Commissione abbia esposto le ragioni che rendono manifesto il pregiudizio agli scambi fra Stati membri, essa non è tenuta a procedere ad un'analisi economica quantitativa estremamente dettagliata (13). Ebbene, le indicazioni prescritte dalla Corte sono, a mio avviso, esposte con chiarezza nella motivazione del provvedimento impugnato, e precisamente nella parte in cui viene specificato che l'aiuto avvantaggia le imprese più esposte alla concorrenza internazionale e, quindi, gli operatori economici che partecipano, per definizione, agli scambi tra Stati membri. D'altra parte, trattandosi di un aiuto non notificato, la Commissione non era neanche tenuta a dimostrare gli effetti reali da esso prodotti (14). Non ritengo, quindi, meritevole di accoglimento neanche questa censura del governo ricorrente.
La compatibilità dell'operazione Maribel bis/ter con il mercato comune
14 Il governo belga deduce, poi, che, quand'anche l'operazione Maribel bis/ter fosse stata esattamente qualificata come aiuto di Stato, essa avrebbe comunque dovuto essere dichiarata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Inoltre, anche con riferimento a questo profilo della decisione controversa, il governo ricorrente lamenta un difetto di motivazione.
La disposizione invocata dal Belgio si trova tra le altre che stabiliscono quali aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Il caso previsto dalla lett. c) del citato art. 92, n. 3, concerne gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (o di talune regioni economiche), sempre che essi non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Il Belgio deduce che Maribel bis/ter persegue l'obiettivo di promuovere la creazione di posti di lavoro, avvantaggiando il solo settore dell'industria, e segnatamente quello secondario, nel quale ultimo, esso allega, sussisteva la possibilità di incentivare forme di lavoro poco qualificato. La Commissione oppone, dal canto suo, che - come a suo tempo affermato nella parte motiva della decisione impugnata - l'operazione Maribel bis/ter non rientra in alcuna delle categorie d'aiuto riguardo alle quali essa ritiene di poter applicare le deroghe previste dai nn. 2 e 3 dell'art. 92 del Trattato. Ma soprattutto - ed è qui, a me pare, il motivo centrale della decisione, ripreso dalla Commissione nei suoi scritti difensivi - le misure del governo belga costituiscono dei meri aiuti al funzionamento delle imprese beneficiarie. In effetti, poiché la riduzione maggiorata è concessa in maniera continuativa per tutti i lavoratori manuali da esse occupati senza che sia prescritta o garantita la creazione di nuovi posti di lavoro o la conservazione dell'attuale livello occupazionale, le misure vietate sono prive di alcuna contropartita sociale ed economica da parte delle imprese beneficiarie. A tale riguardo, l'istituzione resistente richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un'impresa dalle spese ch'essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, non rientrano in linea di principio nel campo di applicazione del citato art. 92, n. 3 (...). In effetti, secondo la giurisprudenza, tali aiuti falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza nei settori ove sono concessi, senza essere in grado tuttavia, come tali, di conseguire uno qualsiasi degli obiettivi fissati dalle summenzionate disposizioni derogatorie» (15). Con riguardo al caso di specie, è agevole rilevare come scopo primario degli aiuti censurati sia appunto quello di ridurre i costi delle imprese esportatrici o comunque operanti in concorrenza con imprese estere, specialmente di altri Stati membri, i cui beni o servizi siano oggetto di importazione in Belgio. Aiuti di tal genere, per loro stessa natura, pregiudicano la situazione dei concorrenti stabiliti in altri Paesi membri. E non vi è dunque, secondo la resistente, alcun interesse comunitario che possa giustificarli: da qui la loro incompatibilità con il mercato comune. In altri termini, quando l'aiuto accordato dallo Stato rafforza la posizione delle imprese nazionali in rapporto ad altre imprese concorrenti negli scambi comunitari, esso travalica i limiti posti dalla lett. c) dell'art. 92, n. 3, giacché comporta automaticamente il rischio di alterare la situazione delle imprese concorrenti e non può, quindi, risultare giustificato dall'interesse comune.
15 Il punto di vista della Commissione, a mio avviso, è corretto. Anzitutto, quanto al preteso difetto di motivazione, è appena il caso di osservare che la decisione controversa espone in maniera esauriente e circostanziata le ragioni che hanno indotto l'istituzione convenuta a non accordare la deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.
16 D'altra parte, va ricordato che, ai fini della dichiarazione di compatibilità di un aiuto in deroga al divieto posto dall'art. 92, n. 1, del Trattato, in applicazione del n. 3 della norma, la Corte ha sempre riconosciuto alla Commissione ampi poteri di apprezzamento, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere operate in un contesto comunitario (16). Di conseguenza, resta escluso che il giudice comunitario possa sostituire la propria analisi economica a quella effettuata dalla Commissione; il sindacato giurisdizionale avente ad oggetto una decisione adottata in tale contesto deve limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, l'esattezza materiale dei fatti sui quali la scelta controversa è fondata, l'assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti nonché l'assenza di uno sviamento di potere (17). Ora, a me pare che la decisione impugnata abbia correttamente applicato gli orientamenti della Commissione nella materia qui considerata, tenendo per altro in conto l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui gli aiuti al funzionamento delle imprese non possono godere della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Il governo belga, invece, non ha addotto alcun elemento che permetta di ritenere che la Commissione, nel giudicare gli aiuti controversi non meritevoli di tale deroga, abbia ecceduto dai limiti del proprio potere discrezionale. Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso va a mio avviso respinto.
Sulla restituzione dell'aiuto
17 Il quarto ed il quinto motivo di ricorso vertono sull'obbligo di chiedere la restituzione degli aiuti e possono essere esaminati congiuntamente.
In primo luogo, il Regno del Belgio sostiene che la richiesta della Commissione di procedere al recupero delle somme versate alle imprese beneficiarie è sproporzionata alla violazione ad esso imputata, in quanto la nozione di misura generale non sarebbe sufficientemente chiara. La difficoltà di comprendere la distinzione tra aiuto di Stato e misura generale giustificherebbe l'eventuale infrazione, cosicché la restituzione degli importi illecitamente corrisposti costituirebbe una sanzione eccessivamente severa in rapporto alla gravità della violazione commessa. Inoltre, la Commissione avrebbe violato l'art. 190 del Trattato per non aver motivato la richiesta di procedere al recupero degli aiuti illegittimi. Infine, secondo il governo ricorrente, dai principi generali della certezza del diritto e della buona amministrazione discende che la Commissione era tenuta a fare ricorso a mezzi meno restrittivi, quali l'ingiunzione della sospensione del versamento dell'aiuto (non notificato) in pendenza della procedura amministrativa di esame.
In secondo luogo, osserva il governo ricorrente, il recupero delle somme versate sarebbe reso impossibile da problemi amministrativi insormontabili. In effetti, il recupero dovrebbe essere effettuato separatamente presso circa 2 000 imprese e richiederebbe una verifica retroattiva sia del numero di lavoratori manuali impiegati da ciascuno dei beneficiari nei periodi trimestrali di applicazione dell'operazione censurata, sia dell'importo della riduzione concessa a ciascuno di essi. Nel frattempo, inoltre, molte imprese sarebbero state chiuse o dichiarate fallite.
18 Le tesi avanzate dal governo ricorrente mi lasciano perplesso. Con riguardo al primo ordine di argomenti, osservo anzitutto che la prospettata difficoltà di distinguere tra misura generale ed aiuto di Stato vietato non mi pare insuperabile. Certo, riconosco che tale distinzione può, in talune ipotesi, apparire non agevole. Ma si tratta di casi limite, e comunque diversi da quello in esame, in cui la settorialità risulta, come si è visto con evidenza, dal testuale disposto delle misure contestate, le quali riservano il beneficio della riduzione solo a talune categorie di imprese e non ad altre. In ogni caso, convengo con la Commissione che le autorità belghe, avendo omesso di notificare la misura progettata ex art. 93, n. 3, del Trattato, hanno assunto integralmente il rischio delle conseguenze della qualificazione giuridica che esse hanno unilateralmente ritenuto di dare all'operazione Mirabel bis/ter.
Comunque, è del tutto fuori luogo invocare qui una pretesa sproporzione tra sanzione e violazione: come la Corte ha già chiarito da tempo, la restituzione degli importi percepiti dai beneficiari di un aiuto è la logica conseguenza dell'accertamento dell'illegittimità dell'aiuto stesso. Tale restituzione, quindi, non è una sanzione, ma una misura volta a ripristinare l'equilibrio concorrenziale alterato dall'erogazione di un illecito aiuto. Ecco perché, secondo la giurisprudenza, «il recupero di un aiuto di Stato illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato» (18).
Non occorrono, poi, approfondite considerazioni per rispondere all'altro rilievo del governo belga, relativo ad una pretesa violazione dell'obbligo di motivazione. Anche qui, infatti, basta richiamare la giurisprudenza della Corte secondo cui «la Commissione non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare l'esercizio del potere» di ordinare il recupero degli aiuti illegittimamente concessi (19). Convengo, quindi, con la Commissione che una motivazione espressa si rende necessaria solo nei casi eccezionali nei quali, a ragione di circostanze specifiche, il recupero appare impossibile o inopportuno.
Anche l'asserito obbligo della Commissione di sospendere immediatamente l'erogazione degli aiuti con una decisione provvisoria, qui invocato dal governo ricorrente, appare, poi, privo di fondamento nella giurisprudenza comunitaria. Pur se la Corte ha riconosciuto alla Commissione il potere di disporre siffatti provvedimenti conservativi nell'ambito dell'esame di un aiuto non notificato, essa non le ha affatto imposto un obbligo corrispondente (20).
19 Infine, quanto al secondo motivo dedotto relativamente al recupero degli aiuti, mi limito a ricordare che - anche ammesso che ai fini di tale recupero non potessero utilizzarsi gli stessi dati a suo tempo raccolti ed esaminati in vista dell'erogazione degli importi controversi -, secondo la Corte, eventuali difficoltà procedurali, o di altro tipo, nell'esecuzione di un atto impugnato non possono incidere sulla legittimità di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 del Trattato (21). E', del resto, alla valutazione della Commissione, e non della Corte, che vanno sottoposte eventuali difficoltà, impreviste o imprevedibili, emerse in sede di esecuzione di una decisione in materia di aiuti di Stato, ovvero eventuali conseguenze non considerate dall'istituzione al momento dell'adozione del provvedimento (22). Ritengo di dover aderire a tali orientamenti della Corte: si tratta di una giurisprudenza costante, che mi induce a proporre il rigetto di quest'ulteriore motivo di ricorso.
Conclusioni
In base alle considerazioni che precedono propongo alla Corte di statuire nel seguente modo:
«1) il ricorso è respinto;
2) il Regno del Belgio è condannato alle spese».
(1) - GU 1997, L 95, pag. 25.
(2) - Tale riduzione era inizialmente fissata al 6,17% dell'importo delle retribuzioni dei lavoratori interessati. Con regio decreto del 12 febbraio 1993, essa veniva stabilita a 1 875 BFR per trimestre per lavoratore occupato. Per le imprese che occupano meno di venti lavoratori, la riduzione relativa ai loro primi cinque lavoratori era fissata a 2 825 BFR (3 000 BFR a partire dal 1º luglio 1993) per trimestre.
(3) - Arrêté royal du 14 juin 1993, modifiant l'Arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, paragraphe 1, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (v. art. 1)
(4) - Per individuare i settori interessati, il legislatore belga si è riferito alle divisioni da 13 a 22 e da 24 a 36 della nomenclatura statistica risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 9 ottobre 1990, n. 3037, relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293, pag. 1).
(5) - Arrêté royal du 22 février 1994, modifiant l'Arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'art. 35, paragraphe 1, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (v. artt. 2 e 3).
(6) - Che la nozione di aiuto di Stato vietato sia imperniata, oltre che sulla «selettività» della misura, sull'effetto che essa produce sulla concorrenza, risulta da un univoco orientamento giurisprudenziale (v., ex multis, sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punti 26-28), secondo cui «[l]'art. 92 ha lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterano o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti. L'art. 92 non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Di conseguenza, né il carattere fiscale, né il fine sociale del provvedimento in questione sarebbero comunque sufficienti a sottrarlo all'applicazione dell'art. 92». La Corte ha, pertanto, affermato che il parziale sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese di un particolare settore industriale costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE, qualora tale provvedimento sia diretto ad esonerare parzialmente tali imprese dagli oneri pecuniari che derivano dalla normale applicazione del sistema generale dei contributi obbligatori imposti dalla legge (v. id., punti 33-35).
(7) - Possono esservi, beninteso, misure settoriali le quali, tuttavia, non costituiscono aiuti di Stato in quanto non comportano trasferimenti, diretti o indiretti, di risorse statali alle imprese: v. sentenza del 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack (Racc. pag. I-6185), relativa all'esclusione delle piccole imprese dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di tutela contro i licenziamenti illegittimi, prevista nell'ordinamento tedesco.
(8) - Il criterio del «carattere derogatorio della misura rispetto alla struttura del sistema generale al quale inerisce», che consente di distinguere le misure settoriali da quelle generali, è stato suggerito dall'avvocato generale Darmon nella causa Sloman Neptun (cause riunite C-72/91 e C-73/91, Racc. 1993, pag. I-903, paragrafo 50).
(9) - Sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione (Racc. pag. 4013, punto 18).
(10) - Id., punto 18.
(11) - Sentenza 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-4103, punto 40).
(12) - V., ex multis, sentenza 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione (Racc. pag. I-5151, punto 52).
(13) - V. sentenza 30 aprile 1988, causa T-214/95, Vlaamse Gewest/Commissione (Racc. pag. II-717, punto 67).
(14) - «Infatti se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 93, n. 3, del trattato a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti» (v. sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 33).
(15) - V. sentenza 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione (Racc. pag. II-1675, punto 48). V. anche sentenze 30 aprile 1998 (citata nota 13), punti 42 e 43, e 6 novembre 1990, causa C-86/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I-3891, punto 18).
(16) - V., ex multis, sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Racc. pag. 2671, punti 17 e 24), e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1433, punto 34).
(17) - V., ex multis, sentenze 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione (Racc. pag. II-0000, punti 79-81), e 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione (Racc. pag. II-2031, punto 63).
(18) - V., ex multis, sentenza 14 settembre 1994 (citata nota 11), punto 75. V. anche sentenza 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-699, punti 21 e 22), secondo cui «l'obbligo a carico dello Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile col mercato comune è inteso, secondo una giurisprudenza consolidata, al ripristino dello status quo ante. Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario (...). Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata».
(19) - V. sentenza 14 settembre 1994 (citata nota 11), punto 78.
(20) - V. sentenze 14 febbraio 1990 (citata nota 14), punto 19, e 18 settembre 1995, causa T-49/93, SIDE/Commissione (Racc. pag. II-2501, punto 83). Analogamente, nelle more dell'esame di una misura di aiuto la Commissione può esigere, ma non è tenuta a farlo, la ripetizione degli importi già erogati in assenza di previa notifica; e ciò in quanto la Corte non le ha attribuito il potere di dichiarare l'illegittimità degli aiuti sulla base del solo rilievo del mancato adempimento all'obbligo di notifica da parte dello Stato membro interessato e senza esaminare la compatibilità della misura in questione con il mercato comune (v. sentenza 18 settembre 1995, citata supra, punto 84).
(21) - V. sentenze 21 marzo 1990, causa 142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-959, punto 63), e 14 settembre 1994, causa C-42/93, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-4175, punto 33).
(22) - V., ex multis, sentenza 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-673, punto 17). Ex art. 5 del Trattato, la Commissione ed lo Stato membro interessato sono così tenuti a collaborare in buona fede per superare le difficoltà evidenziate, nel pieno rispetto delle norme del Trattato e in particolare di quelle relative agli aiuti concessi dagli Stati.
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