Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa pregiudiziale, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven chiede alla Corte chiarimenti in merito all'interpretazione e alla validità della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1) (in prosieguo: la «direttiva 92/46/CEE»), ed, in particolare, del suo art. 23, nonché della decisione 94/70/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce la lista provvisoria dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (2) (in prosieguo: la «decisione 94/70/CE)». Più precisamente, la Corte è chiamata a valutare se, nell'applicazione di tali atti normativi, le Antille olandesi vadano considerate come paesi terzi.
Contesto normativo
2 La direttiva 92/46/CEE «stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte, destinati al consumo umano. (...) (3)». Ai nostri fini, interessa in particolare il capitolo terzo (artt. da 22 a 26), intitolato «Importazioni provenienti da paesi terzi». L'art. 22 prevede che «i requisiti applicabili alle importazioni provenienti da paesi terzi di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte contemplati dalla presente direttiva devono essere almeno equivalenti a quelli previsti nel capitolo II per la produzione comunitaria».
L'art. 23 è così formulato:
«1. Ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 22, si applicano le disposizioni dei paragrafi seguenti.
2. Possono essere importati nella Comunità soltanto il latte o i prodotti a base di latte:
a) provenienti da un paese terzo incluso nell'elenco da compilare ai sensi del paragrafo 3, lettera a);
b) accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un modello elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 31, firmato dall'autorità competente del paese esportatore, in cui si attesti che il latte e i prodotti a base di latte soddisfano i requisiti di cui al capitolo II o le eventuali condizioni supplementari o garanzie equivalenti contemplate al paragrafo 3 e provengono da stabilimenti che offrono le garanzie previste all'allegato B.
3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, sono definiti:
a) l'elenco provvisorio dei paesi terzi in grado di fornire agli Stati membri e alla Commissione le garanzie equivalenti a quelle previste al capitolo II, per tutto il loro territorio o parti di esso, nonché l'elenco degli stabilimenti per i quali essi sono in grado di fornire garanzie.
Detto elenco provvisorio è redatto in base agli elenchi degli stabilimenti autorizzati e ispezionati dalle autorità competenti dopo che la Commissione si sia preventivamente assicurata della conformità di questi stabilimenti ai principi e alle norme generali contenuti nella presente direttiva;
b) l'aggiornamento di tale elenco in base ai controlli previsti al paragrafo 4;
c) I requisiti specifici e le garanzie equivalenti stabiliti per i paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelli previsti nel capitolo II;
d) il carattere dei trattamenti termici da prevedere per taluni paesi terzi che presentano un rischio in materia di polizia sanitaria.
4. Esperti della Commissione e degli Stati membri effettuano controlli sul posto per accertare se le garanzie offerte dal paese terzo in merito alle condizioni di produzione e di commercializzazione possono considerarsi equivalenti a quelle applicate nelle Comunità.
Gli esperti degli Stati membri cui sono affidati questi controlli vengono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.
I controlli sono svolti per conto della Comunità, che si assume l'onere delle relative spese. La frequenza e le modalità di tali controlli, compresi quelli da prevedere in caso di decisione conformemente al paragrafo 6, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 31.
5. In attesa dell'organizzazione dei controlli di cui al paragrafo 4, continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali in materia di ispezione nei paesi terzi sempreché, in sede di comitato veterinario permanente, si forniscano informazioni sulle infrazioni delle norme di igiene constatate nel corso delle ispezioni.
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, anziché riconoscere singolarmente gli stabilimenti di trattamento e di trasformazione, riconoscere su una base di reciprocità gli stabilimenti di un paese terzo assoggettati da parte dell'autorità competente ad un controllo efficace e periodico che permetta a quest'ultima di garantire il rispetto dei requisiti previsti al paragrafo 2, lettera b)».
L'art. 25, poi, prevede che:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere importati nella Comunità soltanto i prodotti contemplati nella presente direttiva:
- che siano accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente del paese terzo al momento del carico.
Il modello del certificato è stabilito secondo la procedura di cui all'art. 31;
- che siano stati sottoposti, con esito positivo, ai controlli previsti dalle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE [nota].
2. In attesa di definire le modalità di applicazione del presente articolo, continuano ad applicarsi le norme nazionali in materia di importazioni provenienti da paesi terzi nei cui confronti non siano previsti requisiti a livello comunitario, sempreché tali norme non siano più favorevoli di quelle previste nel capitolo II».
Infine, l'art. 26 dispone che:
«Possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 23 unicamente i paesi terzi o le parti del territorio di questi ultimi:
a) in provenienza dai quali le importazioni non siano vietate a motivo della presenza di una delle malattie di cui all'allegato A o di qualsiasi altra malattia esotica rispetto alla Comunità, ovvero in applicazione degli articoli 6, 7 e 14 della direttiva 72/462/CEE [nota];
b) che, in considerazione della legislazione e dell'organizzazione della loro autorità competente e dei loro servizi ispettivi, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza a cui sono sottoposti, siano stati riconosciuti idonei, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE, a garantire l'applicazione della loro normativa vigente o
c) il cui servizio veterinario sia in grado di garantire l'osservanza di norme sanitarie almeno equivalenti a quelle del capitolo II».
3 La decisione 94/70/CE ha stabilito la lista provvisoria dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. Tale lista, prevista dal richiamato art. 23 della direttiva 92/46/CEE, non menziona le Antille olandesi.
4 Varie norme del Trattato vengono in rilievo nel nostro caso. L'art. 227 definisce il campo di applicazione territoriale del Trattato e prevede, al n. 3, che «i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato IV del presente trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del trattato stesso. Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato».
La quarta parte del Trattato, intitolata «Associazione dei paesi e territori d'oltremare» (in prosieguo «PTOM»), contiene gli artt. da 131 a 136 bis.
L'art. 131, primo comma, prevede che «gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente trattato».
Le Antille olandesi non figuravano, in principio, nella suddetta lista, ma vi sono state inserite successivamente, con la convenzione 64/533/CEE, del 13 novembre 1962 (4).
Ai sensi dell'art. 131, secondo comma, del Trattato, la finalità dell'associazione tra la Comunità e i PTOM è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori d'oltremare, e lo stabilimento di relazioni economiche strette tra loro e la Comunità nel suo insieme.
L'art. 132 definisce gli obiettivi dell'associazione e stabilisce talune regole di base. Con riferimento al regime degli scambi commerciali, l'art. 132, n. 1, dispone che «gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente trattato».
Ai sensi dell'art. 136, primo comma, «le modalità e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità» sono definite con apposita convenzione di applicazione allegata al Trattato. Il secondo comma dello stesso articolo prevede, poi, che «prima dello scadere della convenzione prevista dal comma precedente, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo».
In conformità del citato art. 136, il Consiglio ha adottato diverse decisioni, l'ultima delle quali è la decisione del Consiglio 91/482/CEE, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (5).
Di tale decisione vanno qui menzionati gli artt. 100, 102 e 103.
Il primo è così formulato:
«1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente decisione è di promuovere il commercio tra gli PTOM e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli PTOM, dall'altro.
2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli PTOM e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità, e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le parti interessate.
(...)».
L'art. 102, poi, prevede che «la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente».
Ai sensi dell'art. 103, infine:
«1. L'articolo 102 non osta all'applicazione dei divieti o delle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.
(...)».
Fatti e questioni pregiudiziali
5 I fatti che hanno dato origine alla presente procedura pregiudiziale si svolgono all'interno del quadro normativo appena descritto. La Dutch Antillian Dairy Industry (nel prosieguo: la «DADI») è un'impresa stabilita a Curaçao, nelle Antille olandesi, che opera nel settore della produzione del burro. Le materie prime necessarie alla sua attività sono importate dal Belgio e dai Paesi Bassi.
In data 30 gennaio 1995, una società di Rotterdam, la Verenigde Douane-Agenten BV (in prosieguo: la «Douane Agenten»), sottoponeva al controllo delle competenti autorità olandesi, segnatamente il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (in prosieguo: l'«Ufficio»), un lotto di burro proveniente dalle Antille olandesi e spedito dalla DADI. L'Ufficio, tuttavia, si opponeva all'importazione, facendo valere che le Antille olandesi, paese di provenienza della merce, non figuravano nella lista redatta con la decisione 94/70/CEE e nella quale sono indicati i soli paesi terzi i cui prodotti sono ammessi all'importazione nella Comunità.
La DADI e la Douane Agenten inoltravano reclamo avverso tale decisione; reclamo che veniva respinto con nuova decisione dell'Ufficio, che confermava il provvedimento iniziale.
Le imprese interessate adivano, quindi, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, chiedendo l'annullamento della decisione ed il risarcimento del danno. In sostanza, la tesi delle ricorrenti, nel giudizio principale, è che le Antille olandesi costituirebbero parte integrante del territorio del Regno dei Paesi Bassi e non potrebbero, invece, essere considerate come paesi terzi rispetto alla Comunità. Pertanto, le disposizioni della direttiva 92/46/CEE, nonché della decisione 94/70/CE, nella parte in cui disciplinano le importazioni provenienti da Stati terzi, non sarebbero applicabili ai prodotti originari delle Antille olandesi.
Il giudice a quo ha sospeso il giudizio ed ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.A. Se occorra interpretare le disposizioni del capitolo III della direttiva 92/46/CEE, esaminate in particolare alla luce degli artt. 227 e 131-136 del Trattato CE, nel senso che esse debbano tradursi, ex art. 189, terzo comma, del Trattato CE, in disposizioni nazionali di attuazione da applicare all'importazione nella CE di burro proveniente dai paesi e territori d'oltremare menzionati nell'allegato IV al Trattato CE, quali le Antille olandesi.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1.A:
1.B. Se le disposizioni del capitolo III della suddetta direttiva, alla luce in particolare dell'art. 132, n. 1, del Trattato CE e degli artt. 102 e 103 della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, vadano considerate valide in relazione al tipo di importazioni menzionato nella questione sub 1.A.
In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1.A e 1.B:
2. Se l'art. 23 della suddetta direttiva debba essere interpretato nel senso che le disposizioni nazionali emanate in attuazione del medesimo articolo possano ritenersi applicabili alle importazioni menzionate nella questione sub 1A soltanto:
- una volta che sia entrato pienamente in vigore il regime concernente gli scambi intracomunitari dei prodotti di cui trattasi al quale, in osservanza dell'art. 22 della medesima direttiva, dev'essere almeno equivalente il regime applicabile ai paesi terzi, e
- una volta che sia stata adottata una decisione giuridicamente valida concernente sia l'inserimento del paese di cui trattasi nel primo elenco menzionato nell'art. 23, n. 3, sia l'elenco degli stabilimenti autorizzati di detto paese.
3. Se sia valida la decisione della Commissione 31 gennaio 1994, 94/70/CE.»
Sulla prima questione
6 Con la prima questione pregiudiziale, il giudice remittente chiede alla Corte se i PTOM, e segnatamente le Antille olandesi, vadano considerati come paesi terzi ai fini dell'applicazione del capitolo III della direttiva 92/46/CEE. In altri termini, si tratta di vedere se la disciplina della direttiva relativa alle «importazioni provenienti dai paesi terzi» sia applicabile anche ai prodotti provenienti dalle Antille olandesi.
Nel rispondere al quesito, le parti che hanno presentato osservazioni si sono soffermate sulla questione teorica se, tenuto in conto lo statuto dei PTOM, tali entità possono oppur no essere considerate come «paesi terzi». Al riguardo, sono state prospettate due tesi di segno opposto. La prima muove dalla peculiare posizione riconosciuta ai PTOM dalle norme del Trattato, per negare che si tratti di paesi terzi. A tali entità, infatti, il Trattato riconoscerebbe uno status speciale di associazione, privilegiato rispetto a quello accordato ad un qualsivoglia terzo Stato; la conseguenza sarebbe che le norme della direttiva riguardanti i paesi terzi non sarebbero applicabili ai PTOM. Questi ultimi sarebbero - appunto in virtù dello speciale rapporto che li collega con la Comunità - distinti dagli Stati terzi.
L'altra tesi equipara invece i PTOM ai paesi terzi, valorizzando prevalentemente il rilievo secondo cui i PTOM, benché associati alla Comunità, non ne sono tuttavia membri. La direttiva avrebbe appunto inteso distinguere gli Stati membri, da un lato, da tutte quelle entità che non sono parti contraenti del Trattato, dall'altro.
7 A mio modo di vedere, la prima delle tesi dianzi esposte merita di essere preferita. Non nascondo, a dire il vero, che anche la seconda prospettazione, prima facie, sembra avere un qualche fondamento. Si potrebbe anche sostenere che, essendo lo scopo della direttiva quello di dettare regole sanitarie per il commercio del latte e dei suoi prodotti derivati, il legislatore ha voluto distinguere a seconda che i prodotti in questione provengano dagli Stati membri o da altro paese, poco importa se associato o del tutto estraneo alla Comunità: nel primo caso, la provenienza del prodotto da uno Stato membro sarebbe, di per sé, una garanzia dell'osservanza delle regole igienico-sanitarie che si possono presumere sostanzialmente equivalenti nell'ambito della Comunità; siffatta equivalenza verrebbe, d'altro canto, a mancare quando il prodotto proviene da un paese non membro. Pertanto, sarebbe sufficiente il rilievo che il prodotto proviene da un paese che non è uno Stato membro per giustificare il regime normativo dettato dal capitolo III della direttiva con riferimento ai paesi terzi. In tale ordine di idee, la circostanza che il «paese terzo» in questione sia legato alla Comunità da un vincolo di associazione sarebbe priva di rilievo.
8 Senonché, il punto di vista che ho ora richiamato è a ben vedere difficilmente conciliabile con lo speciale statuto riservato dal Trattato PTOM.
Come si è detto, infatti, i rapporti tra i PTOM e la Comunità costituiscono oggetto di speciale disciplina, regolata nella parte quarta del Trattato sotto il titolo «Associazione dei paesi e territori d'oltremare». Di questo speciale regime, ai fini che qui interessano, vanno posti in rilievo due aspetti. Il primo è che i PTOM sono oggetto di un regime di «associazione costituzionale», che li colloca in una posizione, per così dire, a metà strada tra i paesi membri e gli Stati terzi (6). Il secondo è che, come ha rilevato l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue conclusioni nella causa Van der Kooy, «il diritto comunitario, sia originario che derivato, non è loro direttamente ed automaticamente applicabile (...)» (7).
A mio avviso, da tali considerazioni si possono trarre decisive indicazioni nel senso che i PTOM - ed in particolare, nel nostro caso, le Antille olandesi - non possono essere qualificati come paesi terzi, ai fini dell'applicazione della direttiva 92/46/CEE. Non si tratta, infatti, di Stati terzi, tout court, rispetto alla Comunità, ma di paesi associati, i quali godono peraltro di uno speciale, e privilegiato, regime di associazione direttamente definito dal Trattato (8). Inoltre, le norme comunitarie non possono automaticamente applicarsi ai PTOM in assenza di un apposito riferimento espresso. Ebbene, un tale riferimento manca nel nostro caso. La direttiva in esame, infatti, non è intesa a disciplinare gli scambi commerciali tra PTOM e Comunità, nel rispetto dei principi generali dettati dalla parte IV del Trattato; essa è puramente e semplicemente fondata sull'art. 43 dello stesso Trattato, senza alcun riferimento alle pertinenti disposizioni che regolano la condizione giuridica dei PTOM. Dalla direttiva non si può desumere alcun argomento testuale, implicito o espresso, per ritenere che il legislatore abbia inteso disciplinare le condizioni per il commercio dei prodotti provenienti dai territori in questione. Il che, secondo la giurisprudenza della Corte sopra ricordata, basta ad escludere che la direttiva in esame si possa applicare ai PTOM.
Tale ultima conclusione è comunque avvalorata dalla lettura sistematica del Trattato. Che le Antille olandesi non siano da considerare come paesi terzi, ai fini della direttiva in esame, mi sembra l'unica tesi coerente con il perseguimento degli obiettivi definiti nella parte del Trattato dedicata all'associazione dei PTOM. Dette norme, ripeto, sono dirette a realizzare un particolare rapporto di associazione privilegiato con i PTOM, ed intendono così escludere che tali entità territoriali siano considerate, nei loro rapporti con la Comunità, alla stregua di un qualsiasi Stato terzo (9). Basti qui menzionare il citato art. 132, par. 1, del Trattato, secondo il quale «gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente trattato», nonché le disposizioni della decisione PTOM che introducono, nei rapporti tra PTOM e Comunità relativi allo scambio di merci, norme sostanzialmente analoghe alle corrispondenti disposizioni vigenti nel commercio intracomunitario, vale a dire agli artt. 30 e 36 (10). Si tratta, evidentemente, di un regime normativo, per così dire, «di favore», che non si potrebbe giustificare con riferimento ad un qualsiasi Stato terzo. Ecco perché, a mio avviso, un'interpretazione della direttiva che ponesse sullo stesso piano i PTOM ed i paesi terzi sarebbe difficilmente conciliabile con i principii e gli obiettivi delineati dal Trattato, che ha riservato ai PTOM uno status peculiare di associazione, distinto dal regime applicabile agli Stati terzi.
9 Ritengo, pertanto, che i PTOM non possano essere equiparati ai paesi terzi nell'applicazione della direttiva 92/46/CEE. Ciò non significa, tuttavia, che essi vadano considerati come Stati membri, sempre - beninteso - nell'ambito del sistema istituito dalla citata direttiva. Essi, infatti, non sono paesi terzi, ma neppure Stati membri. Sicché l'interpretazione da me condivisa non comporta che i prodotti provenienti dai PTOM possano liberamente circolare, come se si trattasse di prodotti di origine comunitaria, destinati al commercio intracomunitario. Preciso meglio il punto. L'inapplicabilità della direttiva determina la conseguenza che i prodotti PTOM vanno assoggettati alla disciplina generale, prevista dal Trattato e dalle pertinenti disposizioni di diritto derivato applicabili ai PTOM. Così viene in rilievo - lo ha osservato correttamente il governo francese - l'art. 102 della decisione PTOM, ai sensi della quale «la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente». Accanto a tale disposizione va, poi, ricordato l'art. 103 della stessa decisione, che ricalca la formulazione dell'art. 36 del Trattato. Sulla base di quest'ultima disposizione, la libera circolazione dei prodotti provenienti dai PTOM può essere soggetta a restrizioni giustificate da considerazioni di ordine sanitario. Il che permette agli Stati membri di assicurarsi che i prodotti in questione sono conformi alle esigenze comunitarie in materia di protezione sanitaria.
Sulle altre questioni pregiudiziali
10 La soluzione delle altre questioni prospettate dal giudice remittente viene richiesta nel solo caso in cui la Corte ritenga che i prodotti originari dei PTOM ricadono nell'ambito della disciplina dettata dalla direttiva 92/46/CEE. In tale ipotesi, infatti, si porrebbe la questione di valutare se l'equiparazione fra i PTOM ed i paesi terzi sia, oppur no, compatibile con lo speciale statuto preferenziale accordato ai primi dal Trattato e dalle conferenti norme di diritto derivato. Data la risposta che ritengo di dover dare al primo quesito, i problemi sollevati con gli ulteriori quesiti vengono a cadere.
Conclusione
11 Suggerisco, pertanto, alla Corte di rispondere nel seguente modo al quesito prospettato dalla giurisdizione di rinvio:
«L'importazione nella Comunità di burro proveniente da paesi e territori d'oltremare elencati all'allegato IV del Trattato, e segnatamente dalle Antille olandesi, non ricade nell'ambito di applicazione del capitolo III della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, ma è regolata dalle disposizioni della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea».
(1) - GU L 268, pag. 1.
(2) - GU L 36, pag. 5.
(3) - V. art. 1.
(4) - GU L 150, pag. 2414.
(5) - GU L 263, pag. 1.
(6) - Così, R. Monaco, Lezioni di Organizzazione internazionale. II. Diritto dell'integrazione europea, Torino, 1968, pag. 406. La dottrina, sul punto, parla di «association octroyée» (v. G. Maganza, La convention de Lomé, in Le droit de la Communauté économique européenne - Commentaire Megret, vol. 13, Bruxelles, 1990, pag. 18, ed ivi ulteriori riferimenti), per evidenziare che non si tratta qui di un rappporto di associazione convenuto e negoziato con gli Stati interessati, ma piuttosto di un regime di associazione concesso dagli Stati membri ad entità territoriali che non sono soggetti di diritto internazionale.
(7) - Causa C-181/97, in corso, paragrafo 26. V. anche sentenza 12 febbraio 1992, Leplat, causa C-260/90 (Racc. pag. I-643, punto 10).
(8) - Un'ulteriore indicazione nel senso che i PTOM non possono essere considerati come Stati terzi si può ricavare dalle conclusioni dell'Avvocato generale Trabucchi nella causa Lensing/Hauptzollamt Berlin-Packhof, sentenza 11 dicembre 1973, causa 147/73 (Racc. pag. 1543). In quella sede, l'avvocato generale aveva ritenuto che la Repubblica di Guinea «trovavasi nella situazione di Stato terzo» in quanto essa non era nel numero degli Stati associati alla Comunità in virtù della Convenzione di associazione del 1969 e non era «neanche destinataria (...) della decisione d'associazione del Consiglio del 1970 che stabilisce il regime d'associazione della Comunità con i paesi e territori d'oltremare (...)». Da ciò si può desumere a contrario che, se la Repubblica di Guinea avesse fatto parte dei PTOM, essa non avrebbe potuto essere considerata come Stato terzo.
(9) - Che si tratti di un rapporto di associazione privilegiato risulta dalla sentenza 26 ottobre 1994, Paesi Bassi/Commissione, causa C-430/92 (Racc. pag. I-5197, punto 22), dove la Corte ha posto in rilievo che tale regime «è favorevole a questi paesi e a questi territori, dei quali mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale». Nello stesso senso, v. sentenza 13 marzo 1979, Hansen/Hauptzollamt di Flensburg, causa 91/78 (Racc. pag. 935, punto 22), dove è detto che la decisione PTOM è volta ad estendere ai PTOM il medesimo regime normativo che regola, all'interno della Comunità, la libera circolazione delle merci; nonché, soprattutto, la sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cause riunite T-480/93 e T-483/93 (Racc. pag. II-2305, punto 91), nella quale il Tribunale di primo grado ha rilevato che i PTOM godono di un regime più favorevole rispetto a quello di altri paesi associati.
(10) - Poco importa, ai nosti fini, che la Corte, nella sentenza 22 aprile 1997, Road Air, causa C-310/95 (Racc. pag. I-2229, punto 40), abbia ritenuto che il citato art. 132 esprima un mero obiettivo da perseguire, piuttosto che una situazione effettiva di equiparazione tra Stati membri e PTOM. Una tale finalità, infatti, sarebbe difficilmente giustificabile rispetto ad un qualsiasi Stato terzo.
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