Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso ex art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il Regno dei Paesi Bassi e l'Antillean Rice Mills NV , una società di diritto delle Antille olandesi, chiedono alla Corte di annullare il regolamento (CE) del Consiglio 17 febbraio 1997, n. 304, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare , e di condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.
I Il contesto giuridico e il procedimento nelle cause C-110/97 e C-451/98
Il Trattato CE
2. A norma dell'art. 3, lett. r), del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. s), CE), l'azione della Comunità comporta l'associazione con paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: gli «PTOM»), intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
3. A tenore dell'art. 227, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 299, n. 3, CE), gli PTOM elencati nell'allegato IV del Trattato, ivi comprese le Antille olandesi, costituiscono oggetto del regime di associazione.
4. Conformemente all'art. 131, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 182, secondo comma, CE), scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli PTOM e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.
5. L'art. 132, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 183, punto 1, CE), precisa che gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con gli PTOM il regime che concordano tra di loro in virtù del Trattato.
6. L'art. 133, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 184, n. 1, CE), dispone che le merci originarie degli PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato.
7. L'art. 134 del Trattato CE (divenuto art. 185 CE) stabilisce che, se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 133, n. 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
8. Il Consiglio stabilisce, in forza dell'art 136 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE), le disposizioni recanti le modalità di applicazione e la procedura di associazione tra gli PTOM e la Comunità. Tali disposizioni sono state stabilite da ultimo con decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea .
La decisione PTOM
9. Ai sensi dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, i prodotti originari degli PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
10. In virtù dell'art. 1 dell'allegato II della decisione PTOM, sono considerati prodotti originari degli PTOM i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.
11. L'art. 2, n. 1, lett. b), dell'allegato II della decisione PTOM precisa che sono considerati come interamente ottenuti negli PTOM «i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti».
12. A norma dell'art. 3, n. 1, del predetto allegato, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce tariffaria diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione.
13. L'art. 3, n. 3, dell'allegato II della decisione PTOM contiene un elenco di lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario ad un prodotto proveniente dagli PTOM.
14. L'art. 6, n. 2, del detto allegato dispone:
«Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli PTOM, li si considera come interamente ottenuti negli PTOM» (regola detta «del cumulo di origine ACP/PTOM»).
15. In forza dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione può prendere misure di salvaguardia o a ciò autorizzare uno Stato membro, qualora l'applicazione della decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione. La Commissione deve in tal caso seguire la procedura indicata nell'allegato IV della decisione PTOM.
16. A tenore dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità e la portata delle misure non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
17. A norma dell'art. 1, nn. 5 e 7, dell'allegato IV della decisione PTOM, ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di adottare misure di salvaguardia entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa. In tal caso il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di ventuno giorni lavorativi.
Il regolamento (CE) n. 21/97
18. L'8 gennaio 1997, la Commissione ha adottato, su richiesta dei governi italiano e spagnolo, il regolamento (CE) n. 21/97, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario degli PTOM .
19. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 21/97, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 aprile 1997, il riso di cui al codice NC 1006 originario degli PTOM poteva essere importato nella Comunità in esenzione dai dazi doganali limitatamente ai seguenti quantitativi:
t 4 594 di riso originario di Montserrat,
t 1 328 di riso originario delle isole Turks e Caicos, e
t 36 728 di riso originario di altri PTOM. Tale contingente riguarda, per la maggior parte, le Antille olandesi.
Il regolamento n. 304/97
20. Il regolamento controverso abroga e sostituisce il regolamento n. 21/97.
21. Esso è stato adottato dal Consiglio in seguito al ricorso introdotto dal governo del Regno Unito, ai sensi dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV della decisione PTOM. Con detto ricorso, il governo del Regno Unito chiedeva un aumento del contingente relativo a Montserrat e alle isole Turks e Caicos. Anche il governo olandese ha chiesto al Consiglio di adottare una nuova decisione.
22. Il Consiglio ha accolto solo la domanda del governo del Regno Unito. L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 304/97 dispone infatti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 aprile 1997, le importazioni nella Comunità di riso di cui al codice NC 1006 originario degli PTOM, che fruisce di esenzione dai dazi doganali, sono limitate ai seguenti quantitativi:
a) t 8 000 di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos, che si scompongono in
4 594 originarie di Montserrat e
3 406 originarie di Montserrat o delle isole Turks e Caicos,
e
b) t 36 728 di riso originario di altri PTOM.
23. A norma dell'art. 8, secondo comma, il regolamento n. 304/97 è applicabile dal 1° gennaio al 30 aprile 1997, fatto salvo l'art. 1, n. 1, lett. a), secondo trattino, che è applicabile a partire dall'entrata in vigore del regolamento, ossia dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
24. In tali circostanze, il Regno dei Paesi Bassi ha presentato, il 17 marzo 1997, un ricorso di annullamento del regolamento n. 304/97.
25. Parallelamente, il 27 febbraio 1991, l'ARM ha adito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee chiedendo l'annullamento di detto regolamento. Con ordinanza 16 novembre 1998, il Tribunale si è dichiarato incompetente a tal riguardo ed ha rimesso la causa alla Corte.
II Il contesto di fatto delle cause C-110/97 e C-451/98
Il mercato del riso nella Comunità
26. Esistono principalmente tre varietà di riso: il riso a grani tondi, il riso a grani semilunghi (detto anche «Japonica») e il riso a grani lunghi (detto anche «Indica»). Nella Comunità si consuma solo riso Japonica e Indica.
27. In ambito comunitario, i paesi produttori di riso sono in sostanza la Francia, la Spagna e l'Italia. La varietà di riso ivi coltivata è essenzialmente quella Japonica. Tale produzione è eccedentaria. Viceversa, la Comunità non produce riso Indica in quantità sufficienti a soddisfare il suo fabbisogno. Per tale ragione, la Comunità ha incentivato i produttori comunitari a sviluppare la coltivazione del riso Indica mediante un aiuto temporaneo per ettaro.
28. Per poter essere consumate, le diverse varietà di riso devono essere trasformate. Esistono quattro fasi di trasformazione. In ciascuna di esse, il valore unitario del riso aumenta. La fase di trasformazione è quindi sempre indicata con il prezzo o la tassa che colpisce il riso.
29. Generalmente si distinguono quattro fasi di trasformazione:
il risone: si tratta del riso così come viene raccolto, ancora inadatto al consumo;
il riso semigreggio : si tratta del riso da cui è stata rimossa la pula, adatto al consumo ma anche ulteriormente trasformabile;
il riso semilavorato : si tratta del riso da cui è stata rimossa una parte del pericarpo. E' un prodotto semifinito generalmente venduto per essere trasformato, e non per essere consumato;
il riso lavorato : si tratta del riso completamente trasformato, dal quale sono stati totalmente rimossi pula e pericarpo.
30. La Comunità produce solo riso lavorato. Viceversa, le Antille olandesi producono solo riso semilavorato. Il riso semilavorato proveniente dalle Antille olandesi deve quindi essere oggetto di un'ultima trasformazione per essere immesso in consumo nella Comunità.
Le attività dell'ARM nelle Antille olandesi
31. L'ARM è una società di diritto delle Antille olandesi, la cui attività consiste nella trasformazione del riso nelle Antille olandesi .
32. Nel 1992, l'ARM si è dedicata alla trasformazione del riso semigreggio originario del Surinam e della Guyana in riso semilavorato, in vista della sua esportazione verso la Comunità .
33. Nelle Antille olandesi vi sono circa sei o sette imprese che esercitano attività di trasformazione del riso semigreggio in riso semilavorato.
III La ricevibilità del ricorso proposto dall'ARM nella causa C-451/98
34. I motivi e le richieste dell'ARM nella causa C-451/98 sono significativamente simili a quelli dedotti dal governo olandese. Poiché l'ARM ha sollevato la questione della ricevibilità del suo ricorso, esaminerò anzitutto tale questione.
Argomenti delle parti
35. Il governo olandese e l'ARM sostengono che quest'ultima dev'essere considerata come un'«impresa interessata» ai sensi della sentenza della Corte 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione .
36. A tale proposito, l'ARM fa valere che, prima dell'adozione del regolamento n. 304/97, essa aveva concluso vari contratti di fornitura di riso semilavorato con clienti stabiliti nella Comunità, ed aveva poi acquistato riso decorticato in Surinam per onorare tali contratti. Essa afferma che detti contratti non hanno potuto essere eseguiti a causa dell'adozione del regolamento controverso.
Secondo l'ARM ed il governo olandese, il Consiglio era a conoscenza della situazione particolare della ricorrente prima dell'adozione del regolamento controverso, in quanto esso è intervenuto in occasione del ricorso che l'ARM ha proposto contro le misure di salvaguardia adottate nel 1993 . Pertanto, il Consiglio non poteva ignorare che l'ARM era una delle imprese che si dedicavano specificamente alla trasformazione del riso degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») in vista della sua esportazione verso la Comunità. L'ARM afferma che, nelle sue lettere 3 e 24 dicembre 1996, essa aveva anche esposto sia alla Commissione che al Consiglio la sua situazione particolare e aveva dichiarato che sarebbe stata interessata dalle misure di salvaguardia. La ricorrente sostiene che l'attività ch'essa esercita è interamente rivolta all'esportazione di riso verso la Comunità e che le misure di salvaguardia di cui è causa comportano inevitabilmente la cessazione delle sue attività. Pertanto, l'ARM ritiene di essere colpita dalle misure di salvaguardia nella sua qualità di impresa di trasformazione del riso. Essa rileva che, analogamente ad altre sei imprese stabilite nelle Antille olandesi, essa ha effettuato investimenti rilevanti per aumentare la sua capacità produttiva. Tale circostanza sarebbe tale da distinguerla da altre riserie stabilite nelle Antille olandesi.
37. Il Consiglio, la Commissione ed i governi spagnolo, italiano e francese sostengono che il regolamento n. 304/97 non riguarda la ricorrente individualmente. Essi osservano che nella sentenza ARM-1 il Tribunale non si è pronunciato espressamente sulla ricevibilità del ricorso con cui l'ARM l'aveva adito in quanto detto ricorso era stato ammesso in base alla ricevibilità della domanda di un altro ricorrente. Essi concludono che ciò non significa, evidentemente, che l'ARM non sia legittimata ad agire, ma che non dimostra neanche ch'essa sia individualmente colpita dalla misura controversa. Essi rilevano che, nella specie, l'ARM non ha sufficientemente dimostrato di occupare effettivamente la posizione di un'«impresa interessata» ai sensi della giurisprudenza della Corte e, a tale proposito, fanno valere tre argomenti.
In primo luogo, per quanto concerne i contratti di fornitura di riso semilavorato conclusi con clienti stabiliti nella Comunità, essi osservano che i due contratti prodotti dalla ricorrente sono stati stipulati dopo che la Commissione ha fatto sapere che avrebbe adottato misure di salvaguardia. Ciò dimostra che, al momento di concludere detti contratti, la ricorrente non poteva ignorare che le misure di salvaguardia avrebbero potuto incidere sulla loro esecuzione.
In secondo luogo, essi affermano che dai documenti prodotti dall'ARM risulta che il mancato adempimento degli obblighi assunti nei confronti di clienti stabiliti nella Comunità non è stato causato dall'applicazione del regolamento controverso.
In terzo luogo, essi negano che le attività della ricorrente siano interamente volte all'esportazione di riso verso la Comunità e che l'adozione delle misure di salvaguardia abbia improvvisamente ridotto l'ARM all'immobilità. Essi sostengono inoltre che gli investimenti realizzati dalla ricorrente in vista dell'aumento della capacità di trasformazione della sua riseria sono molto esigui rispetto al valore dei prodotti finiti.
Valutazione
38. Conformemente all'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni assunte nei suoi confronti nonché contro quelle che, pur sotto forma di regolamento o di una decisione assunta nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
39. Poiché il regolamento impugnato non è una decisione presa nei confronti dell'ARM, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, occorre verificare se esso costituisca un atto di portata generale o se vada considerato come una decisione assunta sotto forma di un regolamento.
40. Per accertare se un atto abbia o meno portata generale, occorre valutarne la natura e gli effetti giuridici ch'esso mira a produrre o produce effettivamente .
41. Con il regolamento n. 304/97, il Consiglio ha adottato misure normative applicabili indistintamente alla generalità degli operatori economici che esercitano un'attività nel settore del commercio di riso originario degli PTOM con la Comunità. Il regolamento controverso ha quindi ad oggetto e per effetto la limitazione delle importazioni nella Comunità di riso originario di tutti gli PTOM. Viceversa, il regolamento non contiene alcuna disposizione diretta ad imporre ai produttori di riso la riduzione della capacità produttiva delle loro singole imprese.
42. Pertanto, detto regolamento ha per natura portata generale e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE).
43. Non è escluso tuttavia che un atto, nonostante la sua portata generale, possa concernere direttamente e individualmente alcune persone fisiche o giuridiche . Pertanto, occorre esaminare se l'ARM risponda a queste due condizioni.
44. Secondo una giurisprudenza costante della Corte , una persona fisica o giuridica può considerarsi individualmente interessata da un atto di portata generale adottato da un'istituzione comunitaria soltanto qualora essa sia colpita dalla detta disposizione controversa a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità. In tal caso, l'impresa si considera «impresa interessata», vale a dire che si ritiene appartenga ad una cerchia ristretta di operatori economici la cui posizione giuridica è intaccata per effetto di circostanze atte a distinguerli dalla generalità e che li identificano alla stessa stregua dei destinatari .
45. L'ARM sostiene di soddisfare le due condizioni enunciate.
46. In primo luogo, essa afferma che la sua attività è interamente rivolta all'esportazione di riso verso la Comunità. Ne deduce che questo solo fatto dimostra ch'essa è colpita dal regolamento controverso a causa delle sue qualità particolari.
47. Alla luce degli elementi del fascicolo, dubito che l'ARM eserciti esclusivamente un'attività nel settore del commercio del riso originario degli PTOM con la Comunità . Tuttavia, quand'anche così fosse, la semplice qualità di esportatore-commerciante di riso verso la Comunità che la ricorrente rivendica non è sufficiente per riconoscerle una qualità particolare che la identifichi rispetto a tutte le altre imprese che operano sullo stesso mercato .
48. Così ha dichiarato la Corte nella sentenza Plaumann/Commissione, citata. In tale causa, la società Plaumann faceva valere che, essendo importatrice di clementine, doveva essere dichiarato ricevibile il suo ricorso d'annullamento contro una decisione con cui la Commissione negava alla Repubblica federale di Germania l'autorizzazione a sospendere parzialmente i dazi doganali applicabili ai «mandarini e clementine freschi» importati da paesi terzi. La Corte ha ritenuto che tale semplice qualità non fosse tale da identificare la società Plaumann in questi termini: «Il provvedimento impugnato colpisce la ricorrente nella sua qualità di importatrice di clementine, cioè a causa di un'attività commerciale che può essere sempre esercitata da chiunque e che non è quindi atta ad identificare la ricorrente, agli effetti della decisione impugnata, nello stesso modo dei destinatari» .
49. In secondo luogo, l'ARM deduce l'esistenza di una situazione di fatto che la distingue da qualsiasi altro soggetto operante nello stesso settore. La ricorrente afferma che, prima dell'adozione del regolamento n. 304/97, essa avrebbe concluso vari contratti di fornitura di riso semilavorato con clienti stabiliti nella Comunità e poi acquistato riso decorticato in Surinam per onorare tali contratti . A suo parere, tali contratti non avrebbero potuto essere eseguiti a causa dell'applicazione del regolamento controverso. Tale situazione di fatto dimostrerebbe ch'essa è individualmente interessata dal detto regolamento ai sensi della giurisprudenza della Corte.
50. Il fatto che per adottare una decisione la Commissione sia tenuta, in forza di disposizioni specifiche, a tenere conto delle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia di uno Stato o sulle imprese interessate può essere tale da identificare queste ultime , sempreché esse provino di essere in una situazione di fatto che le distingue da qualsiasi altro operatore . La Corte ha inoltre dichiarato che l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM conteneva obblighi di questa natura .
51. Nell'ambito delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione in base all'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, o dal Consiglio in base all'art. 1, nn. 5 e 7, dell'allegato IV della detta decisione, taluni contratti di fornitura possono, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni, identificare un'impresa e consentirle di essere considerata come un'«impresa interessata» ai sensi della giurisprudenza della Corte Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata. Secondo la sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, tali condizioni sono le seguenti:
i contratti di fornitura conclusi con clienti stabiliti nella Comunità devono essere stati stipulati prima dell'adozione dell'atto che istituisce misure di salvaguardia ;
l'applicazione dell'atto controverso dev'essere all'origine della mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei suddetti contratti.
52. Nella specie, dai documenti prodotti dall'ARM risulta che, contrariamente a quanto da essa affermato, i contratti conclusi con clienti stabiliti nella Comunità, nella specie clienti olandesi, per la fornitura di 4 800 tonnellate di riso semilavorato sono stati stipulati il 17 dicembre 1996, ossia dopo che la Commissione aveva comunicato al governo olandese la sua intenzione di adottare le misure controverse. Dai documenti del fascicolo emerge anche che, a tale data, l'ARM sapeva che la Commissione stava per adottare misure di salvaguardia . Avendo deciso di concludere contratti dopo che la Commissione aveva espressamente manifestato la sua intenzione di istituire misure di salvaguardia, l'ARM non può fondatamente contestare alla detta istituzione di non aver tenuto conto di una situazione che, per definizione, non esisteva al momento in cui la Commissione ha elaborato la sua decisione.
53. Dai documenti del fascicolo prodotti dall'ARM risulta anche che, contrariamente alle sue affermazioni, i contratti con fornitori stabiliti nel Surinam per la fornitura a Bonaire di 8 400 tonnellate di riso semigreggio sono stati conclusi il 16 agosto 1996, ossia prima dei contratti con i clienti stabiliti nella Comunità. L'ARM, pertanto, non può affermare che i contratti stipulati con i suoi fornitori del Surinam fossero intesi a consentirle di onorare gli impegni assunti con i suoi clienti olandesi .
54. Infine, all'udienza l'ARM ha confermato di non avere chiesto certificati che le avrebbero invece consentito di onorare i suoi impegni nei confronti dei clienti stabiliti nella Comunità. Per giustificare tale comportamento, essa sostiene che i suoi clienti non erano d'accordo a causa dell'entità della cauzione relativa ai certificati d'importazione ch'essi ritenevano proibitiva. Tale affermazione dimostra che l'esecuzione dei contratti non è stata impedita dall'applicazione delle misure di salvaguardia del regolamento n. 304/97, vale a dire il contingentamento del riso semilavorato proveniente dagli PTOM. Dai documenti di causa pertanto emerge che nessun lotto di riso originario degli PTOM era diretto verso la Comunità al momento dell'applicazione delle misure controverse.
55. Tenuto conto di questi vari elementi, risulta che l'ARM non ha dimostrato di essere stata colpita dal regolamento controverso in ragione di sue qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità.
56. Non essendo stato dimostrato che la ricorrente è interessata individualmente dal regolamento controverso, è quindi superfluo esaminare se esso la riguardi direttamente.
57. Da quanto precede discende che l'ARM non può essere considerata come un'«impresa interessata» ai sensi della giurisprudenza della Corte. Pertanto, propongo di dichiarare irricevibile il suo ricorso.
58. L'esame nel merito del ricorso è quindi privo di oggetto.
IV Motivi e conclusioni del governo olandese nella causa C-110/97
59. Il governo olandese deduce cinque motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo è tratto dalla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Tale motivo è diviso in due parti. A titolo principale, con la prima parte il governo olandese sostiene che l'art. 132 del Trattato non consente al Consiglio di adottare misure di salvaguardia per motivi attinenti ai quantitativi di riso o al livello dei prezzi del riso originario degli PTOM. In subordine, con la seconda parte esso fa valere che il Consiglio non ha dimostrato che il quantitativo o il livello dei prezzi del riso originario degli PTOM abbiano alterato o possano alterare in misura significativa il mercato comunitario.
Il secondo motivo, tratto dalla violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, è diviso in quattro parti. Nella prima si afferma che il Consiglio non avrebbe rispettato l'ordine di priorità del regime di associazione CE/PTOM/ACP/paesi terzi stabilito dal Trattato, in quanto il regolamento impugnato ha l'effetto di rendere il riso PTOM più caro di quello proveniente dai paesi terzi o dagli Stati ACP. Con la seconda parte, il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di esaminare se le misure di salvaguardia adottate potessero avere effetti negativi sull'economia delle Antille olandesi e di Aruba. Con la terza parte di questo motivo, il ricorrente fa valere che il Consiglio avrebbe infranto il principio di proporzionalità scegliendo, come misura di salvaguardia, un contingente tariffario anziché un prezzo minimo. Infine, con la quarta parte di questo motivo, il ricorrente afferma che il regolamento impugnato ignorerebbe l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM in quanto l'entità della cauzione chiesta agli importatori renderebbe inapplicabile la legislazione relativa alle particolari modalità di attuazione del regime dei certificati d'importazione nel settore del riso.
Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione sarebbero incorsi in uno sviamento di potere avvalendosi del potere loro conferito dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM per un fine diverso da quello per il quale tale potere è stato loro attribuito.
Con il quarto motivo, il governo olandese contesta al Consiglio di avere ignorato la procedura di revisione delle misure di salvaguardia di cui all'allegato IV della decisione PTOM. A suo parere, il Consiglio avrebbe omesso di esaminare autonomamente la situazione del mercato del riso al momento della sostituzione delle misure di salvaguardia della Commissione.
Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente afferma che il regolamento n. 304/97 non è motivato conformemente all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
V Analisi
Sul primo motivo, tratto dalla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM
Sulla prima parte del primo motivo
Argomenti
60. Con la prima parte del primo motivo, il governo olandese sostiene che dalle disposizioni dell'art. 132 del Trattato discende che i vantaggi concessi agli PTOM nell'ambito della realizzazione graduale dell'associazione non possono più essere messi in discussione per motivi afferenti ai quantitativi o al livello dei prezzi dei prodotti importati dagli PTOM.
61. Il ricorrente sottolinea che la decisione PTOM è intesa, ai sensi dell'art. 131 del Trattato, a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli PTOM e ad instaurare strette relazioni economiche tra questi ultimi e la Comunità. Ai sensi dell'art. 133 del Trattato, l'eliminazione totale dei dazi doganali riscossi sui prodotti originari degli PTOM al loro ingresso negli Stati membri costituisce uno degli strumenti che consentono di conseguire gli obiettivi enunciati in precedenza.
62. Secondo il ricorrente, il conseguimento di tali obiettivi presuppone che i quantitativi o i prezzi dei prodotti originari degli PTOM non possano giustificare l'adozione di misure di salvaguardia. Qualora si ammettesse che tali motivi possono giustificare l'adozione di siffatte misure, la realizzazione degli scopi del regime PTOM, che comprendono, conformemente all'art. 3, lett. r), del Trattato, l'incremento degli scambi, sarebbe definitivamente compromessa. Le misure di salvaguardia avrebbero quindi l'effetto di ridurre a zero lo sviluppo naturale degli scambi, che è l'obiettivo del Trattato.
63. Il ricorrente ammette che la Comunità possa adottare misure di salvaguardia, ma solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni enunciate all'art. 134 del Trattato .
Valutazione
64. L'interpretazione degli artt. 131-134 del Trattato proposta dal governo olandese è stata respinta dalla Corte.
65. Nella sentenza 8 febbraio 2000, Emesa Sugar , la Corte ha confermato che, «sebbene il processo dinamico e graduale nel quale si iscrive l'associazione degli PTOM alla Comunità esiga che il Consiglio tenga conto delle realizzazioni acquisite grazie alle sue decisioni precedenti, ciò non toglie (...) che il Consiglio, quando adotta provvedimenti ai sensi dell'art. 136, secondo comma, del Trattato, debba tener conto non solo dei principi che figurano nella quarta parte del Trattato stesso, ma anche degli altri principi del diritto comunitario, ivi compresi quelli relativi alla politica agricola comune».
66. La Corte ha anche ammesso che, nell'ambito dell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 136 del Trattato, il Consiglio può essere indotto, in due ipotesi , a ridurre taluni vantaggi in precedenza accordati agli PTOM .
67. Per conciliare i diversi obiettivi fissati dal Trattato, il Consiglio è quindi autorizzato, a titolo eccezionale e provvisorio, a sopprimere o ridurre i vantaggi in precedenza accordati agli PTOM allorché vengono constatate turbative rilevanti nel funzionamento di un'organizzazione comune di mercato determinate dall'applicazione del regime di associazione degli PTOM o allorché sussiste un rischio del genere .
68. La Corte ha anche respinto «l'argomento secondo cui le misure di salvaguardia possono essere adottate solo alle condizioni enunciate all'art. 134 del Trattato [in quanto] gli artt. 134 e 136, secondo comma, perseguono fini diversi (...)» .
69. Occorre quindi concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo olandese, l'art. 132 del Trattato non può essere interpretato nel senso che i vantaggi accordati agli PTOM nell'ambito della realizzazione graduale dell'associazione non possano essere rimessi in discussione per motivi attinenti ai quantitativi o al livello dei prezzi dei prodotti importati dagli PTOM. Pertanto, la prima parte del primo motivo è infondata.
Sulla seconda parte del primo motivo
Argomenti
70. Con la seconda parte, il governo olandese sostiene in sostanza che il Consiglio non avrebbe dimostrato che, a causa dei quantitativi e del livello dei prezzi, le importazioni di riso originario degli PTOM avrebbero potuto causare gravi turbative nel mercato comunitario del riso.
71. Il governo olandese, basandosi sui dati forniti dalla Commissione , intende dimostrare che i quantitativi relativi alle importazioni di riso originario degli PTOM nella Comunità non potevano costituire un fattore di rischio di turbativa del mercato comunitario, in quanto la produzione comunitaria di riso Indica nel 1995/1996 non era sufficiente a soddisfare il fabbisogno. A tale proposito, esso fa valere che durante detto periodo il deficit veniva stimato in 365 000 tonnellate di riso lavorato equivalente. Orbene, secondo i dati forniti dal governo italiano utilizzati ai fini della richiesta di misure di salvaguardia, le importazioni di riso originario degli PTOM ammontavano, nella stagione 1995/1996, a 212 087 tonnellate di riso lavorato equivalente. Dal confronto tra tali cifre emerge che le importazioni di riso originario degli PTOM non sono sufficienti per soddisfare il fabbisogno comunitario di riso Indica. Il governo olandese conclude quindi che il Consiglio ha affermato a torto che l'entità delle importazioni di riso originario degli PTOM rischiasse di alterare il mercato o addirittura che tali importazioni abbiano causato turbative nel mercato.
72. Il governo olandese, basandosi sui dati forniti dal Weekly Rice Market News , fa inoltre valere che l'affermazione contenuta nel preambolo del regolamento n. 304/97, secondo cui il riso originario degli PTOM può essere offerto sul mercato comunitario a un prezzo inferiore a quello del riso comunitario, allo stato di trasformazione considerato, è manifestamente inesatta. A suo parere, dato che i produttori comunitari non offrono riso semilavorato, per rendere possibile un confronto tra il prezzo di vendita del riso comunitario e quello del riso originario degli PTOM occorre fare riferimento al prezzo del riso all'ultimo stadio della trasformazione ossia quello del riso lavorato e non allo stadio iniziale, costituito dal risone.
Il governo olandese osserva che il riso comunitario viene posto in commercio sotto forma di risone, che gli acquirenti i mugnai che nella maggior parte dei casi sono stabiliti negli Stati membri in cui tale prodotto viene coltivato trasformano in riso lavorato. Tuttavia, la trasformazione del riso decorticato originario degli PTOM in riso semilavorato e, in seguito, la trasformazione nella Comunità del riso semilavorato in riso lavorato comprendono una voce supplementare nei costi di trasformazione ed anche il margine di profitto del mugnaio intermediario. Il governo olandese sostiene che un confronto tra i prezzi del riso italiano e spagnolo nel 1997 ed il prezzo d'intervento per il risone dimostra che il risone comunitario non è rimasto al di sotto del prezzo d'intervento, anche nel periodo in cui sono state applicate le misure di salvaguardia.
73. Il governo olandese sostiene infine che il Consiglio non ha dimostrato un eventuale nesso causale tra le importazioni di riso originario degli PTOM e la minaccia di turbative nel mercato comunitario del riso. Esso sostiene che i prezzi del mercato mondiale sono sensibilmente inferiori a quelli del riso originario degli PTOM. Pertanto, è l'importazione di riso proveniente dai paesi terzi (tra gli altri, gli Stati Uniti d'America e l'Egitto), esente da dazi all'importazione, che esercita un'influenza determinante sul mercato comunitario. Ritenendo di avere dimostrato che, presi separatamente, né i prezzi né i quantitativi costituirebbero una turbativa o una minaccia di turbativa del mercato interno, esso conclude che questi due elementi riuniti sarebbero ancor meno atti a provocare una turbativa o una minaccia di turbativa del mercato.
74. Il Consiglio, la Commissione ed i governi spagnolo, francese e italiano contestano le affermazioni del governo olandese. Essi sostengono in sostanza che, ai sensi dell'art. 109 della decisione PTOM, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale e che nella specie esso poteva ragionevolmente concludere che le importazioni di cui trattasi, per l'effetto congiunto della loro entità e del livello dei prezzi, provocano turbative nel mercato comunitario del riso. Essi sostengono che i dati prodotti dal ricorrente sono contestabili, in quanto poggiano su analisi parziali che in nessun caso possono sostituire la valutazione globale operata dal Consiglio. Quest'ultimo ha infatti precisato che le cifre fornite provengono da dati diffusi dall'Eurostat (Istituto statistico delle Comunità europee) .
75. Per quanto riguarda i quantitativi importati dagli PTOM, i governi spagnolo, francese e italiano fanno valere che le importazioni di riso proveniente dagli PTOM sono triplicate nelle ultime tre campagne e che tale crescita vertiginosa, congiuntamente all'enorme potenziale produttivo degli PTOM, soprattutto a motivo dell'applicazione della regola del cumulo d'origine ACP/PTOM, è stata determinante per l'adozione delle misure di salvaguardia.
Infatti, dai documenti prodotti dal Consiglio emerge che le importazioni di riso lavorato equivalente dagli PTOM durante le campagne ammontavano a:
1992/1993: t 77 221;
1993/1994: t 101 022;
1994/1995: t 108 394;
1995/1996: t 212 087 .
76. Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ed i governi spagnolo e francese sostengono che i confronti devono essere omogenei, ossia devono essere fatti a livello di riso semilavorato o di riso decorticato, in quanto tale livello è quello al quale si svolge la concorrenza tra il riso di origine diversa. Pertanto, il fatto che la trasformazione del riso originario degli PTOM necessiti di una lavorazione supplementare è irrilevante.
77. Essi sostengono che, da un punto di vista economico, questo stadio di trasformazione supplementare non è sicuramente necessario, in quanto il riso semilavorato originario degli PTOM subisce nelle risiere della Comunità lo stesso tipo di trasformazione del riso decorticato comunitario (o dei paesi terzi). Essi rilevano che nella sentenza ARM-1 il Tribunale ha del resto affermato che la Commissione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione calcolando i prezzi allo stadio del riso semilavorato.
78. La Commissione sottolinea che la prova del fatto che il livello sensibilmente inferiore dei prezzi del riso originario degli PTOM rispetto a quelli del mercato comunitario abbia determinato una turbativa nel mercato comunitario può essere prodotta ancora più agevolmente. Il ragionamento della Commissione poggia sulle constatazioni effettuate dal Tribunale nella sentenza ARM-1.
Al punto 130 di detta sentenza, il Tribunale precisava: «Secondo il Tribunale, la Commissione non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione comparando i prezzi delle due materie prime nella suddetta fase [cioè la fase del riso semilavorato]. Da questa scelta risulta infatti, anzitutto, che la Commissione ha dato prova di diligenza, comparando i due prodotti di cui trattasi nella stessa fase di trasformazione. Inoltre, poiché il riso antillano veniva offerto sul mercato comunitario sotto forma di riso semilavorato, era logico che la Commissione comparasse in questa fase i due prodotti concorrenti e, a tal fine, calcolasse un prezzo teorico del riso semilavorato comunitario. Quanto al calcolo del prezzo, il Tribunale ritiene che le ricorrenti non siano riuscite a mettere in dubbio i calcoli prospettati dalla Commissione, poiché si sono limitate ad affermare che i costi di trasformazione e i costi supplementari erano troppo elevati o a contestare il tasso applicato per la conversione fra i diversi livelli di trasformazione, senza giustificare il loro punto di vista (...). Infine, le ricorrenti non possono far carico alla Commissione di aver calcolato un prezzo teorico del riso semilavorato comunitario, poiché anche il raffronto da loro proposto è basato sul calcolo di un prezzo teorico, quello del riso lavorato prodotto con riso semilavorato delle Antille (...)».
Il Tribunale ne deduceva, al punto 131 della stessa sentenza, che «giustamente la Commissione [aveva] constatato che fra il prezzo del riso comunitario e quello del riso antillano esisteva un notevole divario, il quale poteva aver causato il crollo del prezzo del riso comunitario fra il settembre 1992 e il gennaio 1993».
79. Secondo la Commissione, da tale motivazione risulta che il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione ha accertato che il riso antillano era sensibilmente meno caro di quello comunitario. La situazione di fatto che ha consentito al Tribunale di concludere in tal senso è descritta al punto 124 della sentenza ARM-1, in cui si precisa che nel periodo controverso il prezzo minimo del risone comunitario era superiore a quello del riso semilavorato antillano. Poiché il Tribunale ha ritenuto corretto il metodo di calcolo impiegato dalla Commissione , quest'ultima propone di applicarlo nella fattispecie. Essa osserva che, nel dicembre 1996, il prezzo minimo del risone comunitario è aumentato dell'8,5% rispetto al 1993 mentre quello del riso semilavorato antillano è diminuito dell'11% rispetto allo stesso anno.
80. La Commissione conclude quindi che il riso antillano, che nel 1993 era già meno caro di quello comunitario, è divenuto ancora più conveniente nel 1996, mentre il riso comunitario, che nel 1993 era più caro di quello antillano, è divenuto più caro nel 1996. Il divario tra i prezzi si è quindi accentuato, a detrimento del riso comunitario.
81. Infine, per quanto riguarda il nesso di causalità, il Consiglio, la Commissione ed i governi spagnolo, francese e italiano replicano che nell'ambito di applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale e che, nella specie, esso poteva ragionevolmente concludere che le importazioni in questione, per l'effetto combinato dei loro quantitativi e del livello dei prezzi, causavano turbative nel mercato comunitario del riso. Richiamandosi alla sentenza ARM-1, essi osservano che il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto di un importante ribasso del prezzo comunitario in concomitanza con un notevole aumento delle importazioni di riso antillano, alla Commissione era lecito constatare che venivano soddisfatte le condizioni stabilite all'art. 109, n. 1, della decisione PTOM . Essi fanno valere che l'aumento irragionevole delle importazioni dalle Antille ha nuovamente causato, nel 1996, un brusco ribasso del prezzo del riso Indica comunitario, che collocava quest'ultimo ben al di sotto del prezzo d'intervento e richiedeva un'iniziativa urgente del Consiglio onde preservare la coerenza della politica agricola comune. Essi sostengono pertanto che, per adottare misure di salvaguardia, è sufficiente che indizi seri facciano supporre che le importazioni dagli PTOM determinino o possano determinare problemi nella Comunità, e che quindi il riferimento alla nozione di «nesso di causalità» non fa che creare confusione.
82. Il governo spagnolo aggiunge che, anziché trattare separatamente la questione del prezzo e quella dei quantitativi, il ricorrente avrebbe dovuto occuparsi dell'elemento essenziale, ossia del fatto che il fondamento ultimo delle misure di salvaguardia risiede nell'effetto congiunto dei quantitativi importati e del livello dei prezzi.
Valutazione
83. L'art. 109, n. 1, della decisione PTOM autorizza la Commissione ad adottare misure di salvaguardia in due ipotesi:
qualora l'applicazione della decisione PTOM comporti turbative gravi in un settore di attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero;
qualora sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione.
84. Nel primo caso, «l'esistenza di un nesso di causalità deve essere dimostrata poiché le misure di salvaguardia devono avere per oggetto di appianare o attenuare le difficoltà sopravvenute nel settore di cui trattasi. Per contro, per quanto riguarda il secondo caso di specie, non è richiesto che le difficoltà che giustificano l'introduzione di una misura di salvaguardia derivino dall'applicazione della decisione PTOM» .
85. Le caratteristiche delle due distinte ipotesi enunciate all'art. 109, n. 1, possono presentarsi contemporaneamente in una stessa situazione di fatto e consentire nondimeno alla Commissione di adottare misure di salvaguardia, in forza dei poteri conferitile dalla decisione PTOM. Infatti, nella sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione la Corte ha dichiarato che, pur se i testi operano una distinzione per quanto concerne le condizioni di attuazione delle due ipotesi che danno facoltà alla Commissione di adottare misure di salvaguardia, ciò non significa che «elementi riferentisi all'una o all'altra di queste condizioni non possano essere presi in considerazione nel loro complesso onde giungere alla conclusione che la richiesta di provvedimento di salvaguardia presentata da uno Stato membro è giustificata» .
86. Secondo la giurisprudenza costante della Corte , nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 109 della decisione PTOM, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale.
87. Molto recentemente, la Corte è stata indotta a precisare nei termini seguenti la portata del sindacato giurisdizionale che poteva essere esercitato in una circostanza simile: «In un settore in cui, come nel caso di specie, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento in relazione allo scopo che si intende perseguire può inficiare la legittimità del provvedimento stesso. La limitazione del controllo della Corte si impone segnatamente allorché il Consiglio si trova a dover operare quale arbitro di interessi confliggenti e ad esercitare quindi opzioni nell'ambito delle scelte politiche che rientrano nelle sue responsabilità proprie» .
88. Questa giurisprudenza può essere accostata a quella che la Corte rammenta sistematicamente allorché è chiamata a verificare la legittimità di atti adottati dalle istituzioni comunitarie che comportano l'esame di situazioni economiche complesse. In questi casi, la Corte parte dall'assunto che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale e che solo il carattere manifestamente inadeguato rispetto all'obiettivo perseguito può inficiare la legittimità di un provvedimento .
89. Pertanto, verificando la legittimità dell'esercizio di una competenza che richiede una valutazione economica complessa da parte delle istituzioni comunitarie, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alla verifica dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di questi fatti, dell'insussistenza di sviamento di potere, alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e al controllo della motivazione e dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata .
90. Inoltre, la Corte ha anche sottolineato che il potere discrezionale di cui le istituzioni comunitarie godono nella valutazione di una situazione economica complessa non riguarda esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di base, in particolare nel senso che dette istituzioni possono basarsi, eventualmente, su constatazioni di carattere generale .
91. Infine, nell'ambito di tale controllo la Corte deve prendere in considerazione i dati di cui dispone il Consiglio al momento dell'adozione delle misure controverse .
92. Dai documenti agli atti, dalle risposte ai quesiti posti dalla Corte, dall'udienza e dal preambolo del regolamento controverso emerge che il Consiglio ha preso in considerazione diversi parametri prima di concludere che fosse necessario adottare misure di salvaguardia.
93. Infatti, per quanto riguarda i quantitativi di riso importato dagli PTOM, il Consiglio ha ritenuto che le importazioni di riso proveniente dagli PTOM aumentassero in misura notevole e rapidamente, in base ai dati forniti dall'Eurostat, che effettua analisi di carattere generale la cui affidabilità non viene contestata dal governo olandese.
94. Dal presente procedimento risulta anche che il governo olandese ammette che le importazioni di riso originario degli PTOM, durante il periodo controverso, sono aumentate in misura significativa, ma sottolinea che il fabbisogno comunitario di riso Indica non sempre viene soddisfatto, nonostante tale importazione massiccia di riso originario degli PTOM. Il governo olandese sembra dedurre che misure di salvaguardia nei confronti degli PTOM sarebbero giustificate solo in presenza di una produzione interna eccedentaria di riso Indica.
95. A mio parere, accogliere il ragionamento del governo olandese equivarrebbe, in una certa misura, a riconoscergli il potere di definire in via esclusiva la politica agricola comune sul mercato del riso Indica e di decidere come e in base a quale fonte dev'essere soddisfatto il fabbisogno comunitario in questo settore. Orbene, sembra che nell'ambito della politica agricola comune nel settore del riso, la Comunità abbia deciso di incentivare gli agricoltori comunitari ad abbandonare la produzione di riso Japonica (produzione eccedentaria) a vantaggio del riso Indica . Ritengo che gli sforzi di riconversione di questo settore agricolo sarebbero gravemente compromessi qualora gli PTOM fossero autorizzati a soddisfare l'intera domanda comunitaria di riso Indica.
96. Da quanto precede discende che il governo olandese non ha dimostrato che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione considerando che le importazioni di riso originario degli PTOM sono fortemente aumentate e che tale aumento richiedeva l'adozione di misure di controllo urgenti.
97. Per quanto riguarda il livello dei prezzi, le differenze tra le stime del governo olandese e quelle del Consiglio traggono origine da scelte diametralmente opposte quanto alla fase di trasformazione in funzione della quale devono essere confrontati i prezzi delle materie prime ed ai metodi di calcolo dei prezzi adottati, in particolare per quel che attiene al tasso di conversione da utilizzare tra i diversi livelli di trasformazione.
98. Nella sentenza ARM-1, come ho già detto, il Tribunale ha analizzato proprio questi diversi metodi di calcolo. Ritengo che il ragionamento del Tribunale e le conclusioni cui esso è giunto possano essere trasposti al caso di specie. Infatti, come dinanzi al Tribunale nella causa ARM-1, il governo olandese nella specie non ha potuto dimostrare che il metodo di calcolo utilizzato dal Consiglio per stabilire il livello dei prezzi del riso originario degli PTOM e del riso comunitario fosse manifestamente errato. E' indubbio che i metodi di calcolo proposti sia dal Consiglio che dal governo olandese si basano su un prezzo teorico .
99. Il governo olandese, pertanto, non ha neanche dimostrato che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che esistesse un divario notevole tra il prezzo del riso comunitario e quello del riso antillano, tenuto conto degli elementi di cui disponeva al momento in cui sono state adottate le misure di salvaguardia previste dal regolamento controverso.
100. Per quanto riguarda il nesso di causalità, è giocoforza constatare che il governo olandese non contesta l'esistenza di turbative gravi nel mercato interno del riso nel periodo controverso. Esso ammette che il prezzo del riso Indica comunitario non ha cessato di diminuire durante tale periodo, nonostante il carattere deficitario di questo settore e nonostante migliori raccolti in Spagna. Afferma tuttavia che tali turbative erano determinate dalle importazioni massicce di riso originario dei paesi terzi, in particolare dagli Stati Uniti e dall'Egitto. Su questo punto il Consiglio sottolinea, senza essere contraddetto dal ricorrente, che nessun accordo di attuazione ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 1996, n. 1522, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso , è ancora stato concluso con gli Stati Uniti, cui viene attribuita buona parte di detti contingenti. Pertanto, per la maggior parte questi quantitativi costituiscono ancora solo una potenzialità di mercato . Il Consiglio precisa infine che in Egitto viene coltivato solo riso Japonica. Tale elemento non è stato oggetto di discussione.
101. Di conseguenza, il governo olandese non ha dimostrato che le gravi turbative constatate dal Consiglio nel mercato del riso fossero determinate dall'importazione massiccia di riso originario dei paesi terzi.
102. Da quanto precede discende che il Consiglio, tenuto a dare esecuzione a politiche di concorrenza, conformemente alle disposizioni degli artt. 131 e seguenti del Trattato, da un lato, e degli artt. 40 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34 CE) e seguenti, dall'altro, ha potuto legittimamente ritenere, tenuto conto dello squilibrio già esistente nel mercato interno, della crescita continua delle importazioni di riso originario degli PTOM, e della diminuzione dei prezzi del riso PTOM che:
per l'effetto congiunto dei quantitativi e del livello dei prezzi, il riso proveniente dagli PTOM era all'origine delle turbative nel mercato comunitario del riso;
la situazione non poteva che aggravarsi qualora non fossero state adottate misure di salvaguardia.
103. Poiché, dunque, non è stato provato che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione, propongo alla Corte di dichiarare infondata la seconda parte del primo motivo.
Sul secondo motivo, tratto dalla violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM
104. Con il secondo motivo, suddiviso in quattro parti distinte, il governo olandese contesta al Consiglio di aver infranto il principio di proporzionalità, quale enunciato all'art. 109, n. 2, della decisione PTOM. Tale articolo dispone ricordiamolo che «vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi».
105. A tale proposito, il ricorrente sostiene che le misure di salvaguardia adottate nella specie dal Consiglio:
ignorano l'ordine preferenziale CE/PTOM/ACP/paesi terzi (prima parte);
anno ripercussioni negative sull'economia delle Antille olandesi e di Aruba (seconda parte);
sono inadeguate rispetto al fine perseguito, in quanto l'instaurazione di un prezzo minimo sarebbe stata più adeguata (terza parte);
sono troppo restrittive e manifestamente sproporzionate rispetto al fine perseguito (quarta parte).
106. Il governo olandese intende quindi dimostrare che le misure di salvaguardia previste dal regolamento n. 304/97 sono manifestamente inadeguate rispetto al fine perseguito dal legislatore comunitario, che non sono necessarie per conseguire tale obiettivo e che sarebbe stato possibile fare ricorso ad altri mezzi meno restrittivi.
107. Questi argomenti ruotano tutti sulla violazione del principio di proporzionalità, il quale esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti .
Sulla prima parte del secondo motivo
Argomenti
108. Con questa prima parte, il governo olandese contesta al Consiglio di aver violato il principio di proporzionalità, in quanto le misure di salvaguardia adottate in forza del regolamento n. 304/97 hanno avuto l'effetto di collocare gli PTOM in una situazione sfavorevole rispetto ai paesi ACP ed ai paesi terzi. Tali misure avrebbero consentito a questi ultimi di esportare nella Comunità quantitativi di riso superiori a quelli autorizzati per gli PTOM. Il ricorrente sostiene pertanto che il Consiglio non avrebbe rispettato l'ordine preferenziale CE/PTOM/ACP/paesi terzi previsto dal regime speciale di associazione della quarta parte del Trattato .
109. Il governo olandese rileva che, durante il periodo compreso tra il gennaio e l'aprile 1997, le misure di salvaguardia istituite con il regolamento n. 304/97 hanno avuto l'effetto di limitare le importazioni di riso decorticato originario degli PTOM in esenzione dai dazi doganali a 44 728 tonnellate, mentre parallelamente il regolamento n. 1522/96 autorizzava l'importazione nella Comunità di 69 488 tonnellate di riso decorticato equivalente originario dei paesi terzi in esenzione dai dazi doganali .
110. Per tale motivo, il ricorrente conclude che in tal modo il Consiglio ha collocato gli PTOM in una situazione economica sfavorevole rispetto ai paesi terzi.
111. Il Consiglio, la Commissione ed il governo spagnolo contestano tali affermazioni.
Valutazione
112. Tenuto conto dei principi che ho rammentato in precedenza , la Corte potrebbe sanzionare il Consiglio per non aver rispettato l'ordine preferenziale CE/PTOM/ACP/paesi terzi solo qualora esso avesse commesso un errore manifesto di valutazione. Ciò avverrebbe se, in base ai dati di cui il Consiglio disponeva al momento di adottare le misure di salvaguardia, sembrasse evidente che l'attuazione dei regolamenti nn. 304/97 e 1522/96 avrebbe necessariamente portato a collocare i paesi ACP ed i paesi terzi in una posizione concorrenziale indiscutibilmente più favorevole di quella degli PTOM.
113. Dai documenti agli atti emerge che, al momento in cui il Consiglio ha adottato le misure di salvaguardia controverse, il regolamento n. 1522/96, che autorizzava i paesi terzi ad importare nella Comunità riso Indica originario di detti paesi in esenzione dai dazi doganali, in gran parte non trovava applicazione. Infatti, non era stato concluso alcun accordo di attuazione con gli Stati Uniti in forza di detto regolamento . Orbene, a questo paese è stata attribuita una parte sostanziale dei contingenti. L'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1522/96 prevede infatti che, per quanto riguarda il contingente di cui all'art. 1, n. 1, lett. a), del detto regolamento vale a dire 63 000 tonnellate di riso rientrante nel codice NC 1006 30 in esenzione dai dazi doganali , agli Stati Uniti venga attribuito un quantitativo pari a 38 721 tonnellate. Inoltre, a causa della provvisorietà delle misure di salvaguardia controverse, applicabili per soli quattro mesi, il Consiglio ha potuto legittimamente ritenere che importazioni di riso originario dei paesi terzi a dazio zero avessero poche possibilità di entrare in concorrenza con il riso originario degli PTOM. Occorre anche sottolineare che, sulle restanti 24 279 tonnellate, i paesi terzi hanno potuto beneficiare del regime favorevole istituito dall'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1522/96, nel periodo controverso, solo per 19 000 tonnellate .
114. Inoltre, come rileva la Commissione, contrariamente alle importazioni dagli PTOM, le importazioni dai paesi terzi e dai paesi ACP in linea di principio sono soggette a dazio doganale. Detti paesi, d'altro canto, contrariamente agli PTOM, non beneficiano mai della regola del cumulo d'origine, il che non consente loro di aumentare artificiosamente la loro capacità produttiva.
115. Da quanto precede discende che l'applicazione del regolamento n. 304/97 non ha avuto l'effetto di collocare i paesi ACP ed i paesi terzi in una posizione concorrenziale manifestamente più vantaggiosa di quella degli PTOM.
Sulla seconda parte del secondo motivo
Argomenti
116. Il governo olandese contesta al Consiglio di non aver tenuto conto, al momento dell'adozione del regolamento n. 304/97, dell'impatto delle misure di salvaguardia sull'economia e sullo sviluppo delle Antille olandesi e di Aruba.
117. A tale proposito, il ricorrente fa valere che il rispetto di tale condizione richiedeva un'effettiva concertazione fra le istituzioni comunitarie ed i paesi interessati dall'adozione delle misure. Orbene, a suo avviso, la riunione organizzata dalla Commissione nel dicembre 1996 era unicamente formale in quanto il suo parere circa la necessità di adottare misure di salvaguardia era già definito.
118. Questo modo di procedere sarebbe stato contrario al principio del legittimo affidamento. Le imprese che al momento in cui dette misure sono state adottate avevano lotti di riso originario degli PTOM in corso di spedizione verso la Comunità sarebbero state «tradite».
119. Il Consiglio, la Commissione ed il governo spagnolo contestano questi argomenti.
Valutazione
120. A mio avviso, le allegazioni del governo olandese sono infondate.
121. Nella specie, il ricorrente non produce alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui la Commissione ha organizzato una riunione di concertazione nel dicembre 1996 per discutere della necessità di istituire misure di salvaguardia quando aveva già preso la sua decisione.
122. Analogamente, il governo olandese non dimostra che la situazione delle Antille olandesi non sia stata oggetto di un esame approfondito per quanto riguarda l'impatto che le misure di salvaguardia potevano avere sulla sua economia.
123. Per quanto riguarda la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente, che può essere modificata con provvedimenti adottati dalle istituzioni nell'ambito del loro potere discrezionale .
124. Ciò nondimeno, la Corte ha dichiarato che il legislatore comunitario non poteva, senza violare il principio della tutela del legittimo affidamento, adottare misure che hanno l'effetto di privare un operatore economico dei diritti che questi poteva far legittimamente valere, salvo che non esista un interesse pubblico preminente . La constatazione della violazione di detto principio si riscontra in particolare allorché le misure di cui trattasi abbiano effetti retroattivi .
125. Dai paragrafi 53-55 delle presenti conclusioni risulta che ciò non si verifica nel caso di specie.
126. Pertanto, la seconda parte del secondo motivo è infondata.
Sulla terza parte del secondo motivo
Argomenti
127. Con la terza parte, il governo olandese sostiene che le misure di salvaguardia istituite dal regolamento n. 304/97 sono inadeguate rispetto allo scopo perseguito dal legislatore comunitario. A suo parere, la scelta di un prezzo minimo sarebbe stata più adeguata. Infatti, avrebbe consentito di conseguire un duplice obiettivo ossia evitare una produzione eccedentaria di riso antillano e permettere di compensare il deficit produttivo di riso Indica nel mercato comunitario. Peraltro, una misura del genere sarebbe stata scelta dalla Commissione nel 1993.
128. Il Consiglio, la Commissione ed i governi spagnolo, francese e italiano contestano queste affermazioni.
Valutazione
129. Tenuto conto dei principi che ho già ricordato , questa censura potrebbe essere accolta solo qualora venisse provato che la misura controversa non è atta a conseguire lo scopo perseguito, che essa non è necessaria e che si sarebbe potuto ricorrere ad altri mezzi meno restrittivi ed altrettanto efficaci.
130. Il regolamento n. 304/97 è volto a limitare l'importazione senza dazi doganali del riso originario degli PTOM rientrante nel codice NC 1006. Esso non ha né per effetto né come oggetto il divieto delle importazioni di tale prodotto, una volta esaurito il contingente, a condizione che gli operatori economici interessati versino i dazi doganali dovuti . Occorre anche rammentare che il regolamento controverso è stato adottato in applicazione del disposto dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Pertanto, esso deve rispettare i principi e gli obiettivi stabiliti da detta decisione.
131. Gli obiettivi della decisione PTOM consistono, conformemente alle disposizioni del Trattato, nel promuovere gli scambi commerciali tra gli PTOM e la Comunità, a permettere l'eliminazione progressiva dei dazi doganali tra gli PTOM e la Comunità e a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli PTOM.
132. Contrariamente alle affermazioni del governo olandese, le misure di salvaguardia controverse consistenti nell'istituzione di contingenti tariffari sono adeguate allo scopo perseguito dal legislatore comunitario, quale risulta dal regolamento n. 304/97 e dalla decisione PTOM.
133. Infatti, in applicazione di tali misure le Antille olandesi sono state autorizzate, da una parte, ad introdurre nella Comunità un certo quantitativo di riso Indica in esenzione dai dazi doganali e, dall'altra, un quantitativo supplementare mediante pagamento dei dazi doganali dovuti.
134. Non è stato minimamente dimostrato che la determinazione di un prezzo minimo avrebbe comportato turbative minori nell'economia degli PTOM e sarebbe stata altrettanto efficace per conseguire gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario. D'altro canto, nella sentenza ARM-1 la misura di salvaguardia criticata consisteva proprio nella determinazione di un prezzo minimo. Orbene, gli operatori economici stabiliti nelle Antille olandesi contestavano il fatto che questo tipo di provvedimenti rendeva il riso antillano più caro sul mercato comunitario rispetto a quello proveniente dai paesi terzi o dai paesi ACP . Di conseguenza, essi chiedevano al Tribunale di dichiarare che tale provvedimento oltrepassava ciò che era strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà riscontrate nel mercato del riso comunitario. Su questo punto il Tribunale ha dato ragione ai ricorrenti .
135. Da quanto precede discende che la terza parte del secondo motivo è infondata.
Sulla quarta parte del secondo motivo
Argomenti
136. Con questa quarta parte, il governo olandese sostiene che l'entità della cauzione chiesta agli importatori rende inapplicabile la legislazione relativa alle modalità particolari di applicazione del regime dei certificati d'importazione nel settore del riso .
137. A sostegno di questa censura, il governo olandese fa valere che l'entità della cauzione chiesta è sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dalla decisione PTOM. Esso sostiene infatti che è assolutamente abnorme che l'entità della cauzione applicabile alle importazioni provenienti dagli PTOM sia uguale ai dazi doganali applicabili ai paesi terzi.
138. Il Consiglio, la Commissione ed il governo spagnolo contestano questi argomenti.
Valutazione
139. Lo scopo della misura controversa è evitare i comportamenti speculativi. Essa è diretta a dissuadere gli operatori economici che non abbiano effettivamente intenzione di importare nella Comunità riso originario degli PTOM dal chiedere certificati d'importazione. Infatti, in mancanza di cauzione sui certificati d'importazione, un gran numero di operatori chiederebbe il rilascio di tali certificati anche solo per riservarsi la possibilità di avvalersi di tale diritto.
Siffatto comportamento speculativo avrebbe l'effetto, tenuto conto dei quantitativi limitati di riso che potrebbero essere importati senza dazi doganali, di privare gli operatori economici che intendessero realmente effettuare tale operazione della possibilità di farlo. In mancanza di questo tipo di provvedimento, il contingente andrebbe pertanto rapidamente esaurito senza che vi sia la certezza che i certificati siano stati opportunamente rilasciati agli operatori che ne faranno effettivamente uso. Pertanto, tale cauzione per il rilascio del certificato d'importazione ha lo scopo di consentire agli operatori abituali di ottenere più facilmente una parte del contingente.
140. Inoltre, tale provvedimento non priva gli operatori che intendano seriamente intraprendere l'attività economica del commercio del riso con la Comunità della possibilità di farlo. Essi infatti devono versare la cauzione per ottenere i certificati d'importazione e tale cauzione sarà loro restituita allorché avranno prodotto la prova del compimento dell'operazione.
141. Pertanto, occorre concludere che il provvedimento controverso è necessario ed adeguato allo scopo perseguito.
142. Infine, occorre osservare che il governo olandese non propone nessun altro meccanismo atto a conseguire gli obiettivi sopra descritti. Da questo rilievo si può quindi dedurre che il principio del carattere adeguato e necessario della norma criticata non viene contestato dal governo olandese. Per quanto riguarda la censura relativa all'importo eccessivo della cauzione, è giocoforza constatare che il governo olandese non dimostra che un importo meno elevato sarebbe stato altrettanto efficace. Esso, pertanto, non dimostra che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione.
143. Da quanto precede risulta che il governo olandese non ha provato che il Consiglio, adottando la misura controversa, abbia infranto il principio di proporzionalità. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare infondato il secondo motivo.
Sul terzo motivo, tratto dallo sviamento di potere
Argomento
144. Il governo olandese contesta al Consiglio e alla Commissione di avere utilizzato il potere loro conferito dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM per uno scopo diverso da quello per il quale tale disposizione è stata adottata.
145. Esso ritiene che l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM non attribuisca al legislatore comunitario il potere di bloccare o di ridurre in misura sostanziale le importazioni di riso originario degli PTOM. Solo la modifica della decisione PTOM conformemente alla procedura prescritta ossia le regola dell'unanimità in seno al Consiglio avrebbe potuto consentire al legislatore comunitario di conseguire quest'obiettivo.
Valutazione
146. Un atto è viziato da sviamento di potere allorché, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, sembra essere stato adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati dall'istituzione convenuta o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie .
In definitiva, questo motivo consente solo di impugnare gli atti il cui autore è stato animato da un intento illegittimo o tramite i quali egli abbia eluso una procedura specificamente prescritta, ad esclusione degli atti che sembrano fondati su considerazioni oggettive o adottati nell'esercizio di una competenza connessa .
147. Questo motivo, pertanto, potrebbe essere accolto solo qualora fosse dimostrato che il regolamento controverso non è stato adottato allo scopo di porre rimedio alle turbative constatate nel mercato comunitario del riso, bensì per scopi diversi o che l'art. 109 della decisione PTOM non conferisce al Consiglio il potere di sospendere o di ridurre le importazioni di merci originarie degli PTOM per motivi attinenti alle turbative constatate, o che possano essere constatate, sul mercato interno in relazione alle importazioni di riso originario degli PTOM nella Comunità.
148. E' pacifico che il governo olandese non ha provato che il regolamento controverso sia stato adottato per scopi diversi da quello di rimediare alle turbative constatate nel mercato del riso comunitario o di evitare turbative più gravi di quelle già esistenti . Pertanto, occorre considerare che il regolamento impugnato è stato adottato al fine di conseguire lo scopo perseguito dal legislatore comunitario.
149. Per quanto riguarda la scelta della procedura prevista dall'art. 109 della decisione PTOM, nell'ambito dell'esame del primo motivo ho già detto che detta disposizione autorizza la Commissione ed il Consiglio ad introdurre misure di salvaguardia, come un contingentamento tariffario, che consentano di ridurre in misura sostanziale le importazioni di riso originario degli PTOM. Pertanto, non si può legittimamente fare carico al Consiglio di essersi avvalso di tale potere e di avere in tal modo commesso uno sviamento di procedura.
150. Di conseguenza, propongo di dichiarare infondato il terzo motivo.
Sul quarto motivo, tratto dalla violazione della procedura di revisione delle misure di salvaguardia previste dall'allegato IV della decisione PTOM
Argomenti
151. In primo luogo, con tale motivo il governo olandese contesta al Consiglio di non avere esaminato la situazione del mercato del riso in maniera autonoma, allorché ha sostituito ed abrogato le misure adottate dalla Commissione nell'ambito del regolamento n. 21/97 con quelle previste dal regolamento n. 304/97.
152. A suo parere, la natura della procedura di revisione prevista all'allegato IV comporta che il Consiglio, quando decide di adottare una decisione diversa da quella adottata in precedenza dalla Commissione, proceda autonomamente rispetto alle constatazioni formulate dalla Commissione; esso, in particolare, non può richiamarsi alle constatazioni effettuate dalla Commissione.
153. Il governo olandese afferma che il Consiglio non ha agito in maniera autonoma, ma si è limitato ad una valutazione parziale della legittimità e dell'opportunità del provvedimento basandosi sulle affermazioni della Commissione secondo cui le condizioni di cui all'art. 109 della decisione PTOM venivano rispettate.
154. In secondo luogo, esso fa valere che la Commissione, istituendo le misure di salvaguardia previste dal regolamento n. 21/97, ha violato le disposizioni dell'allegato IV della decisione PTOM, in quanto dette misure sono applicabili solo a partire dal 1° gennaio 1997.
155. A suo parere, l'art. 1, n. 4, dell'allegato IV della decisione PTOM dispone che la decisione «è immediatamente applicabile» e non ha effetto retroattivo.
156. L'incompatibilità così rilevata tra il regolamento n. 21/97 e l'allegato IV della decisione PTOM su questo punto non è stata sanata dal Consiglio con il regolamento n. 304/97.
157. Il Consiglio, la Commissione ed il governo spagnolo contestano questi argomenti.
Valutazione
158. Occorre rammentare che le istituzioni comunitarie, nell'esercizio dei poteri loro conferiti dall'art. 109 della decisione PTOM, dispongono di un ampio potere discrezionale . La Corte potrebbe essere indotta a sanzionare l'esercizio di tali competenze solo qualora fosse evidente che gli atti adottati sono inadeguati allo scopo perseguito dal legislatore comunitario o nel caso in cui venisse constatato un errore manifesto di valutazione dei fatti o un errore sull'esattezza dei fatti .
159. Per quanto riguarda la prima parte di questo motivo, non condivido l'analisi del governo olandese secondo cui il Consiglio, quando è adito secondo la procedura di revisione di cui all'allegato IV della decisione PTOM, deve limitarsi ad un «esame autonomo», nel senso che non può richiamarsi al fascicolo in base al quale la Commissione ha deciso di adottare le misure di salvaguardia.
160. Infatti, nell'ambito della procedura di revisione il compito del Consiglio consiste nell'effettuare un riesame, vale a dire, come indica la parola stessa, a verificare se le misure adottate in precedenza non siano divenute inadeguate. Pertanto, mi sembra perfettamente logico, legittimo ed utile che il Consiglio tenga conto dei dati che hanno indotto la Commissione ad adottare misure di salvaguardia.
161. Inoltre, per quanto riguarda l'argomento secondo cui il Consiglio si sarebbe accontentato della presentazione della situazione economica operata dalla Commissione, posso solo constatare che il governo olandese non adduce elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni.
162. Infine, mi sembra inammissibile affermare che il Consiglio non abbia effettuato un vero e proprio riesame della decisione della Commissione allorché ha proceduto alla revisione della medesima.
163. L'argomento secondo cui il Consiglio non avrebbe rispettato l'art. 1, n. 4, dell'allegato IV alla decisione PTOM, che gli impone di adottare misure «immediatamente applicabili» e «senza effetti retroattivi» non mi sembra pertinente. Dalla formulazione dell'art. 8, secondo comma, del regolamento controverso risulta chiaramente che il Consiglio ha vigilato affinché la nuove misure adottate in seguito alla procedura di revisione fossero applicate immediatamente, senza effetti retroattivi.
164. Inoltre, come ho già detto , nella specie l'affermazione secondo cui erano in corso d'esecuzione contratti di fornitura quando la Commissione e il Consiglio hanno deciso di adottare il regolamento n. 21/97 e il regolamento controverso non è corroborata da alcun elemento.
165. Da quanto precede discende che il motivo tratto dall'inosservanza della procedura di revisione prevista all'allegato IV della decisione PTOM è infondato.
Sul quinto motivo, tratto dalla violazione dell'art. 109 del Trattato
Argomenti
166. Il governo olandese contesta al Consiglio di essersi limitato a riprodurre in modo quasi letterale la motivazione normalmente esposta dalle istituzioni allorché decidono di adottare misure di salvaguardia in forza dell'art. 109 della decisione PTOM.
167. Esso fa valere che il regolamento controverso non contiene alcun elemento concreto né alcuna precisazione circa i criteri e gli elementi presi in considerazione dal Consiglio per fondare le misure adottate nella fattispecie. Infatti, nel sesto considerando del regolamento n. 304/97, il Consiglio si sarebbe limitato ad affermare che il riso originario degli PTOM può essere offerto sul mercato comunitario ad un prezzo nettamente inferiore a quello al quale può essere offerto il riso comunitario, tenuto conto della fase di trasformazione considerata, senza indicare quale sia la fase di trasformazione presa in considerazione per il calcolo dei prezzi e senza precisare quale fosse il livello dei prezzi stabiliti in seguito a detto calcolo.
168. Il Consiglio, la Commissione ed i governi spagnolo e francese contestano questi argomenti.
Valutazione
169. Secondo una giurisprudenza costante , la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e, in particolare, trattandosi di atti destinati ad avere applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e gli obiettivi generali che esso si prefigge .
170. Analogamente, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo .
171. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante , «non si [può] esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono oggetto, qualora l'atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte» .
172. Con questa formula, la Corte ha inteso dire che occorre tenere conto del fatto che l'atto controverso fa parte di una serie di regolamenti e si colloca in tale quadro. In tal caso, la Corte ritiene che il legislatore comunitario può limitarsi a rinviare ad altri regolamenti e alle loro motivazioni per spiegare i motivi che l'hanno indotto ad adottare l'atto controverso.
173. Dato che le misure che fanno parte di un insieme di regolamenti nella maggior parte dei casi costituiscono norme tecniche destinate ad addetti del settore, la Corte ha dichiarato che una motivazione che procede in tale maniera «per rinvio» a regolamenti anteriori può risultare perfettamente comprensibile per i suoi destinatari .
174. Infine, la Corte ha precisato che, nei settori in cui il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione di una politica complessa, è sufficiente che l'atto contestato evidenzi nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione. In tal caso sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate .
175. Analogamente, in una fattispecie simile , la Corte ha applicato tali principi precisando che, nell'adozione di misure destinate a dare attuazione alla politica commerciale comune , «spetta al Consiglio valutare se, in funzione dei risultati ottenuti con l'applicazione del regolamento da esso emanato, occorra modificarne taluni elementi. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il governo [ricorrente], il Consiglio non era tenuto ad evidenziare nella motivazione un'evoluzione delle circostanze che avevano condotto alla fissazione del primo contingente» . La Corte ha anche sottolineato che, «avendo il Consiglio esposto gli obiettivi perseguiti, non era tenuto a giustificare le scelte tecniche effettuate, ed in particolare l'entità dell'aumento del contingente controverso» .
176. Nella fattispecie, occorre rilevare che il regolamento controverso è un atto di portata generale facente parte di una serie di regolamenti emanati dalle istituzioni comunitarie per attuare e conciliare due politiche complesse, quella propria della politica agricola comune sul mercato del riso e quella della politica economica elaborata nell'ambito del regime di associazione con gli PTOM.
177. Inoltre, appare evidente che i considerando del regolamento controverso precisano la situazione globale che ha condotto alla sua adozione.
Infatti, nel primo considerando si precisa che i governi italiano e spagnolo sono all'origine dell'adozione delle misure di salvaguardia. Si fa riferimento a lettere di questi ultimi il cui contenuto non viene specificato, ma del quale non si mette in dubbio che il governo olandese sia potuto venire a conoscenza, avendo quindi potuto consultare le censure e gli elementi sui quali i governi italiano e spagnolo si sono fondati. D'altro canto si precisa che, per l'effetto congiunto dei prezzi e dei quantitativi offerti dagli PTOM, il riso originario di questi ultimi provoca turbative nel mercato del riso comunitario . Viene inoltre precisato che il mercato del riso comunitario è caratterizzato da una situazione fragile causata da anni di siccità nelle campagne 1994/1995 e 1995/1996 e da una produzione deficitaria di riso Indica .
178. I considerando del regolamento controverso espongono anche gli obiettivi generali cui esso è rivolto.
In particolare, essi specificano che le turbative rilevate nel mercato comunitario del riso Indica provocate dalle importazioni di riso originario degli PTOM rischiano di compromettere gli sforzi profusi dal legislatore comunitario per incentivare gli agricoltori comunitari, mediante un aiuto temporaneo per ettaro, a produrre riso Indica e che occorre pertanto adottare misure di salvaguardia destinate ad evitare che queste turbative si aggravino e che gli sforzi di riconversione della politica agricola comune nel settore del riso vengano vanificati.
179. Si deve quindi concludere che il Consiglio ha indicato in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento seguito per adottare il regolamento controverso.
180. Pertanto, quest'ultimo motivo va disatteso.
Conclusione
181. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di:
1) Nella causa C-110/97
respingere il ricorso;
condannare il regno dei Paesi Bassi a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea;
dichiarare che il regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
2) Nella causa C-451/98
dichiarare irricevibile il ricorso;
condannare l'Antillean Rice Mills NV a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea;
dichiarare che il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy