Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento, avviato dal rinvio pregiudiziale del Tribunal du travail di Charleroi, è stato chiesto alla Corte di pronunciarsi sul se uno Stato membro possa negare il versamento alla moglie, residente in detto Stato, di un lavoratore algerino, anch'egli residente nello stesso Stato, di una prestazione previdenziale corrisposta ai propri cittadini.
2 Il diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori algerini e dei loro familiari residenti nella Comunità è disciplinato dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato in nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio n. 2210/78 (in prosieguo: l'«accordo») (1).
3 L'accordo si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per favorire il consolidamento delle loro relazioni e contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Algeria (2).
4 L'art. 39, n. 1, dispone che, fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, nessuno dei quali è pertinente nel caso di specie, i lavoratori di cittadinanza algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dal divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
5 La signora Babahenini, cittadina algerina nata il 12 luglio 1944, risiede in Belgio con il coniuge, anch'egli cittadino algerino, ed i figli. Ella non ha svolto attività lavorativa in Belgio; tuttavia il coniuge gode di una pensione di vecchiaia belga e, quindi, presumibilmente ha prestato attività lavorativa in detto Stato. La domanda di assegno belga per minorati presentata dalla signora Babahenini è stata respinta in quanto non soddisfaceva il requisito di cittadinanza previsto dalla legge belga pertinente (3). L'art. 4 di detta legge prescrive che i titolari di assegni per minorati siano effettivamente residenti in Belgio e siano cittadini belgi, o siano soggetti al regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 (4), o possiedano lo status di apolide o di rifugiato, o abbiano goduto sino all'età di 21 anni di assegni familiari maggiorati per minorazione fisica. La signora Babahenini ha impugnato il rifiuto dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi, il quale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, alla luce dell'art. 39 dell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, approvato con il regolamento (CEE) n. 2210/78, sia consentito ad uno Stato membro di negare la concessione degli assegni per minorati (nel caso di specie quelli previsti dalla legge belga 27 febbraio 1987) ad un minorato algerino che non abbia svolto attività lavorativa in Belgio, tenuto conto del fatto che esso risiede in tale paese insieme al coniuge cittadino algerino che gode di una pensione di vecchiaia belga».
6 Hanno presentato osservazioni scritte il governo belga e la Commissione. Non vi è stata trattazione orale.
7 Esiste già una giurisprudenza della Corte in ordine al significato e alla portata dell'art. 39, n. 1, dell'accordo e della disposizione (5), avente lo stesso tenore, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (6). Tale giurisprudenza, che ho esaminato nelle mie conclusioni relative alla causa Djabali (7), fissa i seguenti principi.
8 In primo luogo, il termine «lavoratore» ricomprende gli ex lavoratori (8), per cui si può ritenere che il signor Babahenini, che percepisce una pensione di vecchiaia belga, rientri nella sfera di applicazione ratione personae dell'art. 39, n. 1.
9 In secondo luogo, la nozione di «sicurezza sociale» non può avere contenuto diverso da quello che le viene attribuito nell'ambito del regolamento n. 1408/71 (9). Dato che le materie trattate dal regolamento n. 1408/71 ricomprendono espressamente l'assegno belga per minorati (10), detto assegno rientra nella sfera di applicazione ratione materiae dell'art. 39, n. 1.
10 In terzo luogo, l'art. 39, n. 1, ha efficacia diretta per cui i soggetti ai quali si applica sono legittimati a farlo valere nei procedimenti dinanzi al giudice nazionale (11).
11 A mio giudizio, da queste premesse risulta incontrovertibilmente che la signora Babahenini ha diritto all'assegno per minorati, qualora, come sembra verificarsi nel caso di specie, vi abbia diritto un cittadino belga nella sua situazione. (Va osservato che il requisito della residenza in Belgio è un requisito valido per l'erogazione di questo tipo di prestazioni (12)). Ella è un familiare di un ex lavoratore cittadino algerino, con lui convivente, e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 39, n. 1, ha diritto a godere, nel settore della previdenza sociale, di un regime caratterizzato dal divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto a cittadini dello Stato membro nel quale il proprio marito è stato occupato.
12 Le osservazioni della Commissione vanno nello stesso senso. Tuttavia, il governo belga sostiene una tesi diversa (la sua conclusione secondo cui la questione deferita va risolta negativamente è chiaramente un errore involontario). Esso fa riferimento alla distinzione fissata dalla Corte nella sentenza Kermaschek (13) fra diritti derivati e diritti propri nell'ambito del diritto dei familiari di un lavoratore di richiedere talune prestazioni ricomprese nel regolamento n. 1408/71 e assume che l'assegno per minorati può essere richiesto solo in base ad un diritto proprio e, quindi, che la signora Babahenini non può richiederlo in forza dello status del coniuge. Tuttavia, come asserisce la Commissione, la Corte si è rifiutata di applicare tale distinzione ai diritti basati sull'art. 39, n. 1, dell'accordo (14); in ogni caso, nella sentenza Cabanis-Issarte (15) la Corte ha limitato il principio fissato nella sentenza Kermaschek a talune circostanze definite rigorosamente, che non ricomprendono i fatti del caso in esame.
Conclusione
13 Di conseguenza, concludo che l'art. 39 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria osta al diniego da parte di uno Stato membro, in base alla cittadinanza, della concessione degli assegni per minorati ad un minorato algerino che non abbia svolto attività lavorativa in Belgio qualora esso risieda in tale paese insieme al coniuge, cittadino algerino, che in passato abbia svolto attività lavorativa in Belgio.
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 263, pag. 1).
(2) - Art. 1.
(3) - Legge 27 febbraio 1987 sugli assegni per minorati.
(4) - Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. La versione consolidata più recente è pubblicata nella parte I dell'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1).
(5) - Art. 41, n. 1.
(6) - Firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato in nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1).
(7) - Conclusioni presentate il 15 maggio 1997, causa C-314/96, Djabali (non ancora pubblicata nella Raccolta).
(8) - Sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber (Racc. pag. I-199, punto 27).
(9) - Sentenza 20 aprile 1994, causa C-58/93, Yousfi (Racc. pag. I-1353, punto 28).
(10) - V. artt. 4, n. 2, lett. a), e 10 bis, nonché l'allegato II bis.
(11) - Sentenza 5 aprile 1995, causa C-103/94, Krid (Racc. pag. I-719, punto 24).
(12) - Art. 10 bis del regolamento n. 1408/71.
(13) - Sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek/Bundesanstalt für Arbeit (Racc. pag. 1669).
(14) - Sentenza Krid (già citata nella nota 11), punto 39.
(15) - Sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93, Cabanis-Issarte (Racc. pag. I-2097).
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