Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Con il presente ricorso per inadempimento contro la Repubblica italiana la Commissione chiede che la Corte voglia:
1) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 21 gennaio 1994, 94/2/CE (1), che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, e comunque non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese.
B - Parere
2 L'art. 4 della direttiva 94/2 dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 1994 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni dal 1_ gennaio 1995.
3 E' pacifico che i provvedimenti in parola non sono stati adottati.
4 Il governo italiano si giustifica osservando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/75/CEE (2), concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, non sono state ancora recepite nel diritto interno, talché non possono essere emanate nemmeno le disposizioni attuative della direttiva stessa.
5 Ai sensi dell'art. 14 della direttiva 92/75, le disposizioni necessarie per conformarsi a quest'ultima avrebbero dovuto essere adottate anteriormente al 1_ luglio 1993, al fine di poterle mettere in vigore al più tardi entro il 1_ gennaio 1994.
6 L'omessa trasposizione della normativa «base» non consente di giustificare una successiva violazione del Trattato nella trasposizione della direttiva d'attuazione. Il ricorso della Commissione va pertanto accolto.
Sulle spese
7 In conformità dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese.
C - Conclusione
8 Propongo alla Corte quanto segue:
«1) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 21 gennaio 1994, 94/2/CE, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, e comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese».
(1) - GU L 45, pag. 1.
(2) - GU L 297, pag. 16.
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