Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa offre alla Corte un'occasione ulteriore per pronunciarsi sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (in prosieguo: la «direttiva») (1). Nella presente fattispecie, la Corte è chiamata in primo luogo a chiarire se un viaggio offerto a prezzo ridotto agli abbonati ad un giornale rientri nel campo di applicazione della direttiva, considerato altresì che il pagamento richiesto ai partecipanti al viaggio era stato riferito ad una sola delle componenti del «pacchetto». In caso di risposta affermativa, la Corte è quindi chiamata a verificare se il mancato recepimento, nei termini, del solo art. 7 della direttiva costituisca di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, tale da provocare la responsabilità dello Stato membro in caso di danni prodotti a privati in conseguenza dell'inadempimento. Infine, se lo Stato, al fine di escludere il nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno prodotto, possa invocare a sua discolpa situazioni eccezionali ed imprevedibili, riferibili al comportamento di un terzo (nella specie, l'organizzatore di viaggi «tutto compreso»).
Il quadro normativo
2 Come già chiarito dalla Corte (2), dall'art. 1 della direttiva risulta che la stessa ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità.
3 L'art. 2 è dedicato alle definizioni. La rilevanza che detta disposizione assume ai fini della soluzione di buona parte dei quesiti pregiudiziali suggerisce di richiamarla per esteso. Ai sensi del primo paragrafo, va inteso come «servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:
a) trasporto,
b) alloggio,
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del tutto compreso».
La disposizione in parola precisa poi che «la fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva».
4 I paragrafi successivi dell'art. 2 della direttiva contengono ulteriori definizioni, riferite ai soggetti parti del rapporto contrattuale. Per «organizzatore» si intende «la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore». «Venditore» è «la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore». Infine, «consumatore» è «la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ("il contraente principale") o qualsiasi persona per conto della quale il contrante principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ("agli altri beneficiari") o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso ("il cessionario")».
5 Viene poi in rilievo l'art. 7 della direttiva, norma della quale è chiesta espressamente l'interpretazione e secondo la quale «l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore».
L'art. 9, infine, richiede agli Stati membri di porre in essere le misure necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1992. Nel caso dell'Austria, tuttavia, conformemente al testo dell'Atto di adesione all'Unione europea, il termine ultimo richiesto per l'attuazione è il 1º gennaio 1995.
6 Nell'ordinamento austriaco la direttiva è stata recepita con una serie di provvedimenti normativi. Per quel che rileva ai fini della soluzione dei quesiti interpretativi, all'art. 7 della direttiva è stata data attuazione con il Reisebüro-Sicherungsverordnung (regolamento sulle garanzie offerte dalle agenzie di viaggio (3)) del 15 novembre 1994. Detto regolamento è applicabile soltanto per i viaggi a "forfait" prenotati successivamente al 1º gennaio 1995 e per i quali la data di partenza è fissata non prima del 1º maggio 1995. L'art. 3 prevede, al primo paragrafo, che attraverso la stipula di un contratto di assicurazione con una compagnia autorizzata ad operare in Austria l'organizzatore turistico deve garantire al viaggiatore: a) la restituzione dei pagamenti già corrisposti, qualora le prestazioni non siano state fornite, in tutto o in parte, a seguito dell'insolvenza dell'organizzatore; b) il rimborso delle spese necessarie al rimpatrio, spese a loro volta sostenute a motivo dell'insolvenza dell'organizzatore turistico. Il secondo paragrafo dispone che il capitale assicurato deve ammontare almeno al 5% del fatturato dell'attività dell'organizzatore nel corrispondente trimestre del precedente anno civile, percentuale che si eleva al 10% qualora l'organizzatore incassi acconti che superano il 10% del prezzo del viaggio, ovvero il quale saldo prima del decimo giorno dalla partenza. Nel primo anno di attività l'ammontare del capitale deve essere valutato sulla base del fatturato presunto dell'organizzatore. Infine, va tenuto presente che l'art. 4 del regolamento concede all'organizzatore la facoltà di coprire il rischio anche attraverso la costituzione di una garanzia irrevocabile ed incondizionata da parte di un istituto di credito autorizzato a svolgere la sua attività in Austria, ovvero attraverso una dichiarazione di garanzia di un ente di diritto pubblico, con cui il garante si impegni ad erogare le prestazioni spettanti al viaggiatore in base ad un contratto di assicurazione conforme all'art. 3.
I fatti e i quesiti pregiudiziali
7 I ricorrenti dinanzi al giudice nazionale sono tutti abbonati al quotidiano austriaco Neue Kronenzeitung. Nel novembre del 1994 la società editrice del quotidiano decideva di offrire agli abbonati, come premio per la loro fedeltà, un viaggio in collaborazione con l'agenzia Arena-Club-Reisen. Si trattava di soggiorni di 4 o 7 giorni in località turistiche straniere. L'offerta comprendeva le seguenti prestazioni: volo con vitto a bordo, trasferimento dall'aeroporto all'albergo e viceversa, pernottamenti con prima colazione, sistemazione in camera doppia (o in singola previo versamento di un supplemento), giro turistico con guida di lingua tedesca.
8 Conformemente all'offerta ricevuta, agli abbonati era richiesto di far fronte solo alle tasse aeroportuali austriache di 40 ATS a persona ed alla tassa greca di 280 ATS a persona. Inoltre, qualora avesse deciso di partire da solo, l'abbonato era tenuto al pagamento della somma di 500 ATS a notte a titolo di supplemento per la camera singola. Agli eventuali accompagnatori era invece richiesto il pagamento del prezzo pieno indicato in un opuscolo allegato all'offerta. L'editore consegnava dunque agli abbonati dei buoni con i quali poteva essere prenotato un viaggio scegliendo tra vari periodi. Successivamente, l'abbonato riceveva una conferma di prenotazione da parte della società organizzatrice; a quest'ultima entro dieci giorni dalla conferma doveva essere versato un acconto pari al 10% della somma a suo carico, mentre il saldo doveva essere corrisposto entro dieci giorni dalla partenza.
9 I ricorrenti dinanzi al giudice a quo hanno prenotato i viaggi in un periodo intercorrente tra il 19 novembre 1994 e il 12 aprile 1995; alcuni intendevano viaggiare da soli, altri in compagnia di una o più persone. Il viaggio avrebbe dovuto svolgersi, a seconda delle prenotazioni, tra il 10 aprile e il 23 luglio 1995.$
10 L'offerta ha conosciuto un successo ben più importante di quanto preventivato dagli organizzatori. Allorché l'agenzia di viaggi aveva pianificato capacità di volo per 30 000 persone, la prenotazione veniva effettuata da ben 52 260 abbonati con ulteriori 33 041 accompagnatori. L'organizzatore incontrava dunque serie difficoltà operative, non risultando più disponibili posti negli aerei, con conseguenti difficoltà finanziarie. In data 4 luglio 1995, a richiesta della stessa società Arena-Club-Reisen, veniva dunque aperto un procedimento fallimentare. Due dei ricorrenti non potevano effettuare il viaggio a causa dell'insolvenza dell'organizzatore, mentre per i rimanenti quattro il viaggio era stato già in precedenza annullato per mancanza di posti. Tutti i ricorrenti avevano tuttavia versato interamente l'importo delle spese di viaggio.
11 Risulta dal testo dell'ordinanza di rinvio che, in mancanza di obblighi di legge, nessuna garanzia era stata prestata rispetto ai pagamenti effettuati dai ricorrenti che avevano prenotato nel 1994. Due dei tre interessati hanno dunque tentato di far valere il loro credito nella procedura fallimentare aperta nei confronti della società organizzatrice, senza peraltro ottenere alcun risultato. La garanzia di cui al citato regolamento del novembre 1994 sussisteva invece a favore degli altri tre ricorrenti i quali avevano prenotato, dopo il 1º gennaio 1995, viaggi da effettuare successivamente al 1º maggio 1995. Per questi clienti era stata prestata una garanzia bancaria di oltre 4 000 000 di ATS, la quale, tuttavia, è servita per coprire solo il 23,38% delle spese di viaggio anticipate dai ricorrenti.
12 Nelle cause pendenti dinanzi al giudice a quo, tutti i ricorrenti hanno dunque richiesto che venisse accertata la responsabilità dello Stato austriaco per violazione dell'obbligo, imposto dal Trattato, di dare tempestiva e fedele attuazione alla direttiva. Di conseguenza, essi hanno chiesto la condanna dello Stato al risarcimento del danno, nella misura delle somme versate e non recuperate a seguito del fallimento della società organizzatrice dei viaggi.
13 Il Landesgericht di Linz ha deciso di sottoporre alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1) Se la tutela di cui all'art. 7 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" (in prosieguo: la "direttiva"), si estenda anche a viaggi per i quali, in base al contratto, il contraente principale debba pagare,
a) se viaggia da solo, a parte la tassa per la sicurezza aeroportuale (tassa di partenza), soltanto il supplemento per la camera singola, ovvero
b) se viaggia in compagnia di almeno un'altra persona che paga per intero, soltanto la tassa per la sicurezza aeroportuale (tassa di partenza), mentre per il volo ed il pernottamento in una camera a più letti il contraente principale non deve versare alcun corrispettivo.
2) Se tali viaggi rientrino nella sfera di applicazione della direttiva anche nel caso in cui vengano offerti in omaggio dal quotidiano di massima tiratura di uno Stato membro esclusivamente ai propri abbonati nell'ambito di una campagna pubblicitaria contraria alle regole di concorrenza.
In caso di risposta positiva ai quesiti 1) e 2):
3) Se sussista un tempestivo recepimento dell'art. 7 della direttiva qualora la normativa nazionale pubblicata il 15 novembre 1994 andasse applicata soltanto ai viaggi tutto compreso prenotati dopo il 1º gennaio 1995 e la cui data di partenza fosse fissata non prima del 1º maggio 1995, e ciò,
a) tenuto conto della partecipazione dell'Austria allo Spazio economico europeo, a decorrere dal 1º gennaio 1994, e,
b) tenuto conto dell'adesione dell'Austria all'Unione europea, il 1º gennaio 1995.
In caso di risposta negativa al quesito 3):
4) Se il mancato recepimento nel termine prescritto del solo art. 7 della direttiva costituisca già di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario e, quindi, ponga in essere un diritto al risarcimento per i danneggiati qualora lo Stato membro abbia emanato nei termini adeguati provvedimenti per il recepimento di tutte le altre disposizioni della direttiva.
5) Se l'art. 7 della direttiva vada interpretato nel senso che gli scopi da esso perseguiti non vengono raggiunti qualora una normativa nazionale
a) per la copertura del rischio prescriva solo un contratto di assicurazione o una garanzia bancaria con un capitale assicurato (copertura) pari almeno al 5% del fatturato derivante dall'attività dell'organizzatore nel corrispondente trimestre dell'anno civile precedente;
b) nel primo anno di attività obblighi l'organizzatore soltanto a basarsi, per la determinazione del capitale assicurato (copertura), sul fatturato calcolato in base all'attività prevista;
c) al riguardo non prenda in considerazione l'aumento del fatturato dell'organizzatore nell'anno in corso;
d) non preveda alcun obbligo di verifica dello Stato membro relativo agli importi di garanzia necessari.
6) Se fra un recepimento non tempestivo ovvero incompleto dell'art. 7 della direttiva ed un danno da ciò derivante al consumatore sussista un nesso causale diretto, che determina la responsabilità dello Stato membro per il rimborso completo dei pagamenti non garantiti, anche qualora lo Stato dimostri atti illegittimi dell'organizzatore (terzo) o un aumento di rischio del tutto eccezionale e imprevedibile quale causa del danno (concausa essenziale)».
Sul primo e sul secondo quesito pregiudiziale
14 Con i primi due quesiti il giudice austriaco chiede alla Corte di chiarire, in sostanza, se il campo di applicazione della direttiva comprenda i viaggi prenotati dai ricorrenti nei giudizi a quo. Secondo l'ordinanza di rinvio, il dubbio deriverebbe dal fatto che, nella fattispecie, il viaggio era stato offerto «in regalo» agli abbonati al quotidiano, per cui il contraente principale non era tenuto a versare una somma tale da potersi considerare, secondo le normali condizioni di mercato, come una controprestazione del viaggio offerto.
15 Premetto che ritengo siano presenti, e per tutti i ricorrenti nelle cause principali, le condizioni richieste dalla direttiva affinché un servizio turistico possa rientrare nel suo campo di applicazione. Nessun dubbio che si tratta di un servizio tutto compreso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, in quanto i viaggi in questione comprendevano il volo, il pernottamento, nonché altri servizi turistici non accessori ai primi due, tra cui il giro turistico con guida di lingua tedesca.
16 Meno evidente è invece che ricorrano le condizioni richieste dalla prima parte della stessa disposizione e dall'art. 1 della direttiva. Il governo austriaco contesta infatti che nella fattispecie si sia in presenza di un servizio tutto compreso venduto o offerto in vendita ad un prezzo forfettario nel territorio comunitario. A suo parere, il viaggio prenotato dai ricorrenti nella causa principale sarebbe stato offerto, e non venduto, agli abbonati del quotidiano. A sostegno della sua tesi, il governo austriaco rileva che dal contesto e dalla lettera della direttiva risulterebbe che si è in presenza di "forfait" solo qualora esista uno stretto legame tra la prestazione offerta dall'organizzatore o dal venditore del viaggio e la controprestazione a carico del consumatore. A quest'ultimo dovrebbe cioè essere richiesto il pagamento di un prezzo corrispondente al controvalore della prestazione nella sua globalità e calcolato in funzione della stessa, anche qualora il pagamento non copra necessariamente tutti i costi.
17 Non credo che l'interpretazione prospettata dal governo austriaco possa essere condivisa, e ciò per una serie di motivi. Va innanzitutto premesso che l'interpretazione delle norme della direttiva deve essere informata al criterio, di applicazione generale, per cui in caso di dubbio le sue disposizioni vanno intese nella maniera il più possibile favorevole al destinatario della tutela, vale a dire il consumatore dei servizi turistici. A tale conclusione si perviene sulla base di un'analisi sistematica del testo e delle finalità della direttiva, alla luce anche del suo preambolo (4). Dai `considerando' da otto a undici, che si riferiscono alle esigenze di armonizzazione (5), nonché dal ventunesimo `considerando', relativo agli obblighi dell'organizzatore di cui all'art. 7, e dal ventiduesimo `considerando', che precisa la natura di norme minime, derogabili solo in melius, delle disposizioni che tutelano il consumatore, si evince che la principale preoccupazione che ha motivato l'intervento di armonizzazione è quella di promuovere una efficace ed elevata protezione dei diritti dei consumatori. L'intero testo della direttiva, ed in particolare gli artt. da 3 ad 8 (6), contiene disposizioni chiaramente ispirate ad una ampia tutela dei diritti della parte più debole del contratto di viaggio. Rispetto alla prescrizione oggetto dei quesiti pregiudiziali, la Corte ha già precisato che «lo scopo dell'art. 7 è quello di proteggere i consumatori contro i rischi economici derivanti dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore». Rilevanza assume anche la circostanza che la stessa sia stata adottata con base giuridica nell'art. 100 A, il cui paragrafo 3 richiede che le misure di armonizzazione in materia di tutela dei consumatori si basino su un livello di protezione elevato (7).
18 Ciò premesso, va poi evidenziato che il testo della direttiva non contiene alcun elemento dal quale si possa evincere che un servizio turistico non rientra nel suo campo di applicazione qualora il prezzo versato dal consumatore non corrisponda al valore economico della controprestazione, ovvero qualora la prestazione monetaria richiesta al consumatore venga imputata solo ad uno degli elementi del "forfait". Né una conclusione differente può essere ricavata, contrariamente a quanto affermato dal governo austriaco, dal testo del nono `considerando' della direttiva: quest'ultimo ha esclusivamente lo scopo di sottolineare l'importanza di un intervento di armonizzazione a fronte delle disparità esistenti, tra le normative nazionali, rispetto alle modalità di tutela del consumatore dei servizi turistici. Dette disparità, si precisa nel `considerando', dissuadono il consumatore dall'acquisto di questi servizi al di fuori del proprio Stato membro, ed in misura maggiore di quanto avvenga per altri servizi, dato che «il carattere particolare delle prestazioni fornite nell'ambito di un servizio tutto compreso presuppone in generale il pagamento anticipato di somme considerevoli». E' dunque evidente che la precisazione contenuta nel testo ora ricordato non può avere alcuna connessione con l'ambito oggettivo di applicazione della direttiva, nel senso che non può essere utilizzata per limitarne la portata.
19 Non può invece essere revocato in dubbio che il servizio turistico oggetto dell'offerta del quotidiano è stato venduto nell'ambito di una relazione di natura chiaramente sinallagmatica e che il prezzo richiesto come corrispettivo è stato nella sua globalità versato in anticipo dai consumatori. E ciò è vero sia rispetto agli abbonati che intendevano viaggiare da soli (ai quali era richiesto il pagamento della camera singola, oltre alle spese aeroportuali) sia rispetto a quelli che avevano prenotato con gli accompagnatori (ai quali era richiesto solo il pagamento delle spese aeroportuali). Certo, l'ammontare ridotto della somma richiesta ai consumatori limiterà a sua volta il danno subìto in caso di insolvenza dell'organizzatore e quindi l'eventuale responsabilità dello Stato in caso di mancata o inesatta attuazione della direttiva, ma non ritengo sia corretto ricavarne addirittura l'esclusione dei servizi di cui è causa dal campo di applicazione della direttiva. Rispetto agli abbonati che intendevano usufruire dell'offerta insieme agli accompagnatori, ritengo inoltre che non sia priva di importanza la circostanza che all'abbonato sia stato richiesto di versare il prezzo pieno, imputato formalmente agli accompagnatori (8). Questi ultimi non avrebbero potuto accedere ai viaggi offerti dal quotidiano senza il tramite di un abbonato, per cui in definitiva può ritenersi, in conformità con l'opinione espressa dal governo del Regno Unito, che in casi del genere il "forfait" dovrebbe essere inteso in maniera unitaria: il prezzo pagato dall'abbonato, che sia imputato a lui o al suo accompagnatore, funge come contropartita della partecipazione di entrambi al viaggio messo in vendita dall'organizzatore. In quest'ottica, si tratta senza dubbio di servizi turistici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
20 Va aggiunto inoltre che, rispetto a tutti i ricorrenti, la circostanza che il pagamento sia stato imputato ad uno solo (il trasporto aereo) ovvero a due dei servizi offerti (il trasporto aereo ed il pernottamento) non è tale da cambiare i termini della questione. Se così fosse, come è stato osservato dal governo del Regno Unito, l'organizzatore del viaggio «tutto compreso» potrebbe evitare l'applicazione delle norme di tutela dei consumatori semplicemente imputando il pagamento del prezzo ad uno solo degli elementi del "forfait".
21 Inoltre, va notato che l'inclusione del servizio turistico di cui si tratta nel campo di applicazione della direttiva risulta, per così dire, dalla realtà delle cose. I consumatori hanno subìto un danno economico in quanto le somme da loro anticipate, pur ridotte rispetto al valore economico del viaggio, non sono state recuperate se non in minima parte. A tale scopo hanno tentato in prima battuta di avvalersi del sistema che lo Stato austriaco ha approntato precisamente al fine di garantire il risultato indicato dall'art. 7 della direttiva, e di tale sistema hanno, se pure in minima parte, usufruito.$
22 Conferma infine l'interpretazione accolta il rilievo che il viaggio offerto agli abbonati al quotidiano austriaco sia stato inquadrato in un ampio rapporto contrattuale che lega l'editore al consumatore, nel cui ambito il viaggio si pone in un rapporto di complementarità rispetto all'abbonamento al quotidiano. Lungi dall'esaurirsi in una forma di «grazioso regalo» al consumatore, il viaggio assume infatti un rilevante valore promozionale e dunque economico, essendo evidentemente finalizzato al mantenimento di un rapporto contrattuale già in corso con gli abbonati al quotidiano ed alla promozione dell'immagine dello stesso agli occhi dei terzi.
23 Per quel che concerne il secondo quesito, non ritengo sia necessario dilungarsi. Il fatto che il servizio turistico di cui si tratta sia stato offerto nell'ambito di una campagna promozionale ingannevole, espressamente ritenuta non conforme alle norme sulla concorrenza da parte delle Corti dello Stato austriaco, non cambia i termini della questione. Anzi, il riconoscimento del carattere menzognero dell'offerta, presentata dal quotidiano come «gratuita» mentre di fatto non lo era, serve semmai a confermare che il servizio turistico di cui si tratta veniva in realtà offerto in vendita a titolo oneroso, per cui non potrebbe non rientrare nel campo di applicazione della direttiva.$
24 Né maggior pregio mi sembra possa riconoscersi all'ulteriore obiezione, avanzata dal governo austriaco, secondo la quale il viaggio offerto nella fattispecie de qua non rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva in ragione del fatto che l'offerta aveva dei destinatari ben determinati (gli abbonati al giornale). E' evidente, infatti, che il campo di applicazione della direttiva non è limitato ai servizi turistici offerti ad un numero potenzialmente illimitato di consumatori, essendo sufficiente, da una parte, che gli stessi siano venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità ad un prezzo forfettario, dall'altra, che comprendano almeno due degli elementi indicati nell'art. 2, n. 1.
25 Per i motivi esposti, ritengo che il servizio turistico di cui si discute nelle cause principali sia compreso nell'ambito di applicazione della direttiva.
Sul terzo quesito
26 Con il terzo quesito il giudice a quo chiede in sostanza di chiarire se l'art. 7 della direttiva sia stato correttamente attuato nell'ordinamento austriaco, considerato che il provvedimento nazionale di recepimento, pur pubblicato nei termini, consente ai consumatori l'accesso al sistema di garanzia esclusivamente rispetto ai viaggi prenotati dopo il 1º gennaio 1995 e per i quali la data di partenza è stata fissata non prima del 1º maggio 1995.
27 Ora, va innanzitutto premesso che la valutazione di cui sopra deve essere svolta con riferimento alla data (1º gennaio 1995) entro la quale lo Stato austriaco era obbligato a dare attuazione alla direttiva alla luce dell'Atto di adesione all'Unione europea. Nessuna rilevanza assume invece, all'evidenza, la circostanza che l'Austria fosse, a partire dal 1º gennaio 1994, obbligata a rispettare le stesse norme in quanto parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Non spetta infatti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ma piuttosto alla Corte EFTA, interpretare il testo della direttiva al fine di valutare il comportamento dello Stato austriaco nel periodo di tempo precedente all'adesione di quest'ultimo all'Unione europea. Pertanto, l'analisi che segue si riferisce esclusivamente alla valutazione del modo in cui l'Austria ha ritenuto di dare attuazione nel suo ordinamento all'obbligo, derivante dall'Accordo di adesione, di porre in essere le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1º gennaio 1995.
28 Ciò premesso, ritengo che la risposta al quesito debba essere negativa. L'art. 9 della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1992. Nel caso dell'Austria, il termine previsto, alla luce del testo dell'Atto di adesione, è il 1º gennaio 1995. L'obbligo di porre in essere le misure di attuazione necessarie per garantire ai consumatori i diritti di cui all'art. 7 incombe dunque agli Stati membri a partire dalla data entro la quale la direttiva avrebbe dovuto essere recepita. E' infatti precisamente a partire da quella data che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto devono dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore. Dette garanzie avrebbero dunque dovuto essere a disposizione dei consumatori, nell'ordinamento austriaco, a partire dal 1º gennaio 1995, e ciò rispetto a tutti i servizi turistici, rientranti nel campo di applicazione della direttiva, di cui i consumatori intendono fruire a partire da quella data. Lo spostamento temporale della protezione al 1º maggio del 1995, in ragione della data di svolgimento del viaggio, non è dunque consentito dal testo della direttiva.
29 Conferma alla soluzione proposta si rinviene, peraltro, nel testo della citata sentenza Dillenkofer. In quell'occasione, infatti, invitata dal giudice tedesco a pronunciarsi rispetto ad un quesito simile a quello posto dal Landesgericht di Linz, la Corte ha avuto modo di precisare, al punto 50 della sentenza, che, «per provvedere alla piena entrata in vigore dell'art. 7 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie per garantire, fin dal 1_ gennaio 1993, agli acquirenti di viaggi "tutto compreso", il rimborso degli importi depositati e il loro rimpatrio in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore».
30 Resta tuttavia ancora da identificare la portata dell'obbligo, di cui al citato art. 9 ed alle disposizioni dell'Accordo di adesione, di porre in essere nel termine indicato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. Per quel che concerne l'art. 7, va chiarito cioè se detto obbligo sia da ritenere soddisfatto qualora uno Stato membro si limiti a richiedere agli organizzatori di assicurare il rimborso delle somme depositate ed il rimpatrio del consumatore rispetto ai servizi turistici - beninteso, rientranti nel campo di applicazione della direttiva - prenotati ed acquistati dopo la scadenza del termine per il recepimento, ovvero se la protezione del consumatore debba essere estesa a tutti i viaggi svolti o da svolgere dopo la data critica (1º gennaio 1995, nel nostro caso), senza che possa assumere rilevanza né la data della prenotazione, né quella dell'acquisto del servizio turistico «tutto compreso».
La risposta a questo quesito assume particolare rilevanza per la nostra fattispecie, in quanto alcuni dei ricorrenti nei giudizi principali avevano prenotato ed acquistato i viaggi prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento della direttiva, mentre la partenza era prevista ad una data successiva al 1º gennaio 1995.
31 Va premesso che la direttiva non precisa espressamente se la disciplina prevista nel suo testo debba o meno applicarsi anche ai contratti in corso al momento del suo recepimento. Essa si limita a precisare, con la formula generale inclusa nell'art. 9, l'obbligo degli Stati membri di mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro una determinata data.
32 Ritengo che la protezione offerta ai consumatori dall'art. 7 della direttiva sia applicabile anche ai contratti di viaggio conclusi precedentemente alla data critica prima indicata, ma da eseguire successivamente. L'intervento della nuova disciplina, tale da modificare in peius la posizione contrattuale dell'organizzatore e/o venditore del servizio turistico, si pone come regola generale di comportamento, a partire dalla data in cui la direttiva deve essere recepita, nei confronti di chi svolge quella particolare attività economica.$
33 In favore di questa interpretazione milita la natura della norma in questione, che esprime un interesse meritevole di speciale protezione nell'ordinamento comunitario: quello di garantire la parte debole del contratto di viaggio «tutto compreso». Si è già avuto modo di analizzare il testo ed il preambolo della direttiva, in particolare la diversa posizione contrattuale delle diverse parti del rapporto obbligatorio, e di chiarire che, se formalmente si tratta di una misura di armonizzazione ex art. 100 A finalizzata al completamento del mercato interno, l'obiettivo principale della direttiva è palesemente quello di proteggere il consumatore (9). Questo indirizzo trova peraltro conferma nel più generale orientamento dell'ordinamento comunitario in favore del consumatore. Sono diversi gli elementi testuali che testimoniano questa politica legislativa. Mi riferisco non solo alle regole del Trattato ricordate in precedenza (10), ma anche ad una intensa produzione normativa che ha come obiettivo quello di conseguire, soprattutto nei rapporti contrattuali, un elevato livello di protezione degli interessi dei consumatori (11).$
34 Se la protezione prevista dall'art. 7 esprime un interesse degno di particolare tutela nell'ordinamento comunitario, appare del tutto giustificato ritenere che, a partire dalla data ultima entro la quale la direttiva avrebbe dovuto essere recepita, i contratti - ad esecuzione differita - in corso tra un organizzatore di viaggi ed un consumatore possano subire, rispetto alle prestazioni ancora da eseguire, delle automatiche integrazioni per effetto del nuovo quadro normativo. E ciò anche se, come già rilevato, queste integrazioni comportano una reformatio in peius della posizione contrattuale della parte «forte» del rapporto obbligatorio. Tra i due interessi in conflitto, quello del mantenimento del sinallagma quale risulta dal contratto stipulato e quello di protezione della parte «debole» del rapporto, è palese che l'ordinamento comunitario ha inteso privilegiare il secondo, in conformità, del resto, con l'indirizzo degli ordinamenti nazionali in materia.
35 La soluzione ora indicata, è bene precisarlo, è pienamente conforme anche alla lettera della disposizione, la quale, come prima ricordato, si limita ad imporre agli organizzatori e/o venditori di servizi «tutto compreso» l'obbligo di assicurare determinate garanzie al consumatore di servizi turistici a partire dalla data indicata dalla direttiva, senza distinguere tra contratti «nuovi» e contratti in corso. La protezione deve dunque essere assicurata in ogni caso, qualora si tratti di servizi che, da una parte, rientrano nel campo di applicazione della direttiva e, dall'altra, debbano essere fruiti dopo la scadenza del termine di recepimento, senza che possano assumere rilievo elementi ulteriori quali la data della prenotazione o del pagamento.
36 Va infine osservato che non osta alla conclusione proposta l'interpretazione dell'art. 7 fornita nella citata sentenza Dillenkofer, in cui la Corte ha precisato che «per provvedere alla piena entrata in vigore dell'art. 7 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie per garantire, fin dal 1º gennaio 1993, agli acquirenti di viaggi "tutto compreso", il rimborso degli importi depositati e il loro rimpatrio in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore» (12). La garanzia in discorso deve essere dunque fornita, secondo la Corte, fin dalla data ultima di recepimento della direttiva, mentre non assume rilevanza nell'economia della motivazione la data di conclusione del contratto di viaggio, che può essersi perfezionato, evidentemente, anche in un momento precedente.
37 Di conseguenza, ritengo che in sede di attuazione lo Stato membro fosse obbligato a garantire la protezione di cui all'art. 7 anche ai contratti in corso nel momento in cui scadeva il termine per l'attuazione della direttiva. Rispetto alla nostra fattispecie, alla scadenza del termine del 1º gennaio 1995 lo Stato austriaco avrebbe dovuto assicurare, in caso di fallimento ovvero di insolvenza dell'organizzatore, il rimborso delle spese sostenute e il rimpatrio del consumatore rispetto a tutti i viaggi turistici effettuati o da effettuare, indipendentemente dalla data di conclusione del contratto.
Sul quarto quesito
38 Con il quarto quesito il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte di chiarire se la mancata adozione delle misure necessarie per il recepimento dell'art. 7 della direttiva costituisca di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, qualora lo Stato membro abbia rispettato l'obbligo di attuazione rispetto a tutte le altre prescrizioni della direttiva.
39 Ritengo che al quesito debba darsi una risposta affermativa. La valutazione del comportamento dello Stato membro rispetto all'adempimento dell'obbligo di dare attuazione ad una direttiva nel termine previsto non può essere ridotto ad una questione meramente quantitativa. Né è lecito, a mio modo di vedere, creare una «graduatoria» tra le norme di una direttiva al fine di valutare la gravità o meno della violazione da parte dello Stato. Quello che rileva, una volta verificato l'inadempimento dello Stato membro rispetto all'obbligo di recepimento anche di una sola disposizione della direttiva, è esclusivamente la presenza delle tre condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte al fine di individuare un obbligo dello Stato al risarcimento dei danni subiti dai singoli in conseguenza della violazione del diritto comunitario. Innanzitutto, è necessario che la norma della direttiva, non attuata, intenda conferire diritti ai privati; che il contenuto di detti diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva; che esista un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subìto dai soggetti lesi (13). Se è vero che nella giurisprudenza successiva alla sentenza Francovich la Corte ha chiarito che, affinché lo Stato possa essere ritenuto responsabile, la violazione del diritto comunitario di cui si tratta deve essere sufficientemente grave e manifesta (14), nella citata sentenza Dillenkofer la Corte ha precisato che «qualora uno Stato membro, in violazione dell'art. 189, terzo comma, del Trattato, non prenda alcuno dei provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva, entro il termine fissato da quest'ultima, tale Stato membro viola, in modo grave e manifesto, i limiti posti all'esercizio dei suoi poteri» (15). La mancata adozione dei provvedimenti necessari per il recepimento di una direttiva è dunque già di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario.
40 Ora, è vero d'altro canto che nella sentenza appena citata la Corte si è riferita al fatto che non fosse stato adottato alcun provvedimento per raggiungere il risultato prescritto dalla direttiva in questione. Nel nostro caso, lo Stato membro del cui comportamento si discute fa invece rilevare di aver preso tempestivamente i provvedimenti necessari per l'attuazione delle prescrizioni della direttiva diverse dall'art. 7. Tuttavia, non ritengo si possano ricavare da queste circostanze le conseguenze indicate dal governo austriaco. Basti infatti rilevare, per superare l'obiezione, che, se è vero che all'epoca dei fatti lo Stato tedesco non aveva emanato alcun provvedimento interno per l'attuazione della direttiva, nella causa Dillenkofer si discuteva esclusivamente della responsabilità dello Stato tedesco conseguente ai danni provocati ai privati per la mancata attuazione dell'art. 7. Dunque, il riferimento, contenuto nel citato passo della sentenza, alla mancata adozione di qualsiasi provvedimento di attuazione, va riferito alle misure necessarie per il raggiungimento di quel particolare risultato, vale a dire l'attribuzione ai consumatori del diritto a recuperare le somme depositate e del diritto al rimpatrio in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore del viaggio.
41 Dunque, ai fini del riconoscimento della responsabilità dello Stato membro è sufficiente (beninteso, in presenza di tutte le altre condizioni prima indicate) che la mancata attuazione anche di una sola prescrizione di una direttiva abbia provocato dei danni. La circostanza che lo Stato membro abbia adempiuto, correttamente e tempestivamente, gli obblighi imposti da altre disposizioni della direttiva non esclude che la violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato sia grave e manifesta, tale dunque da far sorgere il diritto del privato al risarcimento del danno subìto. Le altre disposizioni della direttiva potrebbero infatti non avere alcuna connessione con il diritto riconosciuto al privato dalla disposizione non recepita, per cui sarebbe paradossale giungere alla conclusione che il diritto del privato al risarcimento del danno può essere condizionato dal comportamento dello Stato membro rispetto ad altre disposizioni del tutto estranee alla sua situazione giuridica e dunque alla materia del contendere.
42 Conviene infine sottolineare che la giurisprudenza della Corte relativa alla responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto comunitario, qualora si tratti della violazione dell'obbligo di dare tempestiva e fedele attuazione ad una direttiva comunitaria, tende a garantire ai privati il risarcimento del danno sofferto per non aver potuto, a causa dell'inadempimento, esercitare un diritto loro conferito dalle norme della direttiva. Vanno dunque escluse, ai fini della valutazione della gravità del comportamento dello Stato, considerazioni di diverso tenore, quali quelle relative al comportamento generale dello Stato membro rispetto all'obbligo di attuazione di tutte le norme della direttiva. Si tratta infatti di valutazioni che riguardano il rapporto tra Stati membri e Comunità, ma che non hanno nulla a che vedere con la tutela del privato rispetto ad uno specifico comportamento dello Stato, lesivo dei suoi diritti.
43 In ragione di quanto sopra, propongo alla Corte di rispondere al quarto quesito del Landesgericht di Linz nel senso che la mancata attuazione nei termini previsti anche del solo art. 7 della direttiva costituisce di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, idonea a far sorgere un diritto al risarcimento in capo ai privati che hanno subìto un danno in conseguenza di tale omissione dello Stato membro.
Sul quinto quesito
44 Il quinto quesito concerne le concrete modalità con cui l'art. 7 della direttiva è stato recepito in diritto austriaco. E' bene ricordare che alcuni dei ricorrenti nelle cause principali, in ragione della data della prenotazione e dello svolgimento previsto del viaggio, hanno potuto accedere al sistema di garanzia predisposto con il decreto di recepimento della direttiva, non ottenendo tuttavia che una soddisfazione minima dei loro diritti. Il giudice nazionale si domanda dunque se lo scopo perseguito dalla norma in questione viene raggiunto qualora una normativa nazionale si limiti ad imporre agli organizzatori di viaggi gli oneri richiesti dalla legislazione austriaca.
45 Al riguardo, è necessario premettere che la Corte ha già rilevato in precedenti occasioni che dalla formulazione stessa dell'art. 7 della direttiva «risulta che tale norma prescrive come risultato della sua messa in vigore l'obbligo, per l'organizzatore, di disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso degli oneri versati e il rimpatrio del consumatore» (16). Nel dare attuazione a questa disposizione, lo Stato membro aveva dunque l'obbligo di porre in essere, nei termini previsti, tutte le misure necessarie per assicurarne la piena efficacia e quindi la realizzazione del risultato da essa prescritto (17). In altre parole, risulta dal testo dell'art. 7, così come interpretato dalla Corte, che agli Stati membri è prescritto un obbligo di risultato: quello di garantire comunque, indipendentemente dai mezzi utilizzati, agli acquirenti di viaggi «tutto compreso», il rimborso dei fondi depositati ed il loro rimpatrio in caso di insolvenza o fallimento degli organizzatori. Per rispondere al quesito, è sufficiente dunque notare che lo scopo dell'art. 7 della direttiva non è stato raggiunto in quanto i consumatori ricorrenti nel giudizio a quo, pur attivando il sistema di garanzia predisposto dal legislatore austriaco in (pretesa) attuazione della norma, non hanno potuto usufruire del rimborso totale dei fondi depositati.
46 Né reputo che, a giustificazione del comportamento dello Stato austriaco, si possa ritenere che la violazione dell'art. 189 del Trattato, imputabile nella fattispecie allo Stato austriaco e consistente nel non aver posto in essere strumenti efficaci per garantire i diritti di cui all'art. 7 della direttiva, non sia una violazione del diritto comunitario sufficientemente manifesta e grave e non sia tale quindi da comportare la responsabilità dello Stato per danni prodotti a privati (18). Osserva in proposito il governo austriaco che, alla luce delle conoscenze di cui disponeva al momento della trasposizione della direttiva, poteva ritenersi in buona fede che misure quali quelle predisposte con il decreto del 1994 potessero essere sufficienti a garantire il risultato indicato dall'art. 7 della direttiva.
47 Per quanto la valutazione di cui sopra spetti in linea di principio al giudice nazionale, ritengo nondimeno che la Corte disponga di tutte le informazioni necessarie per suggerire una soluzione in merito. Basti infatti rilevare che il risultato che l'art. 7 della direttiva impone agli Stati è chiaro e preciso: la garanzia del rimborso totale delle somme depositate dal consumatore in vista di un viaggio «tutto compreso». Agli Stati membri viene certo lasciato un ampio spazio di manovra per la scelta dei mezzi, ma questi ultimi devono tuttavia dimostrarsi efficaci per il raggiungimento dello scopo ora indicato. In altre parole, dal tenore dell'art. 7, come interpretato dalla Corte nella sentenza Dillenkofer, risulta che lo Stato membro gode di un margine di discrezionalità esclusivamente rispetto alla scelta delle concrete modalità con cui perseguire un obiettivo che risulta ben determinato dal testo della norma. Le modalità prescelte saranno giudicate conformi all'obiettivo solo qualora in concreto consentano ai consumatori di recuperare le somme depositate o di ottenere il rimpatrio.
48 Ora, le modalità in concreto predisposte dal legislatore austriaco erano, all'evidenza, insufficienti, ed infatti tali si sono rivelate quando i consumatori hanno tentato di far valere i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 della direttiva. Ciò risulta chiaro in quanto il decreto austriaco, come esattamente rilevato dalla Commissione, richiede una garanzia limitata sia sotto il profilo del suo ammontare che della base di calcolo, tenuto conto che la somma garantita è calcolata rispetto al fatturato dell'agenzia dell'anno precedente, ovvero, in caso di nuovi operatori, in base al fatturato previsto dall'operatore stesso. Il sistema predisposto dal decreto austriaco appare dunque strutturalmente incapace di tener conto di un evento del tutto normale e prevedibile nel settore economico di cui si tratta, quale un aumento importante del numero delle prenotazioni rispetto al fatturato dell'anno precedente.
49 Inoltre, assume rilevanza anche l'assenza di misure di controllo del comportamento degli organizzatori dei viaggi, tenuto conto che nella citata sentenza Dillenkofer la Corte ha precisato che «l'entrata in vigore dell'art. 7 non sarebbe stata piena se, entro il termine prescritto, il legislatore nazionale si fosse limitato ad adottare il quadro normativo necessario per imporre all'organizzatore l'obbligo legale di dar prova delle misure di garanzia» (19).
50 Ritengo dunque si possa senz'altro rispondere al quinto quesito rivolto dal giudice austriaco nel senso che lo scopo previsto dall'art. 7 della direttiva viene raggiunto soltanto qualora il consumatore di viaggi «tutto compreso» ottenga il rimborso totale delle somme depositate, mentre risultano del tutto indifferenti, a condizione che si dimostrino efficaci a tal fine, le misure in concreto poste in essere dal legislatore nazionale in sede di attuazione per garantire il conseguimento di questo scopo.
Sul sesto quesito
51 Con il sesto ed ultimo quesito il giudice nazionale chiede alla Corte se la responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto comunitario possa essere esclusa o limitata qualora detto Stato dimostri atti illegittimi da parte di un terzo - nel caso specifico, dell'organizzatore del viaggio tutto compreso - ovvero un aumento del rischio del tutto eccezionale ed imprevedibile. Si tratta dunque di chiarire se il nesso di causalità tra il comportamento dello Stato ed il danno sofferto dai privati possa essere interrotto a causa dei fattori prima indicati.
52 A tale riguardo, giova premettere che spetta al giudice nazionale la verifica della presenza o meno delle condizioni richieste affinché possa sorgere un obbligo dello Stato al risarcimento dei danni prodotti per violazione del diritto comunitario. Ne consegue che è compito del giudice nazionale, che è direttamente a conoscenza dei fatti di causa, valutare se sussista un nesso causale tra il comportamento illecito imputato allo Stato membro ed il danno subìto dai privati.
53 Ciò premesso, il governo austriaco fa valere che il danno subìto dai consumatori si sarebbe verificato esclusivamente a causa di un comportamento imprudente da parte di soggetti estranei allo Stato austriaco: precisamente, degli organizzatori del viaggio e dell'editore del giornale. Il governo austriaco ritiene quindi che il nesso di causalità sia da escludere in quanto il legislatore non avrebbe potuto prevedere eventi eccezionali, legati al comportamento di un terzo, quale l'accettazione di un numero di prenotazioni superiore alle capacità finanziarie dell'agenzia Arena-Club-Reisen.
54 Questa tesi non può essere condivisa. Ed infatti, se la direttiva si preoccupa di imporre agli Stati membri l'obbligo di predisporre un sistema di protezione dei consumatori tale da garantirli in caso di insolvenza o fallimento degli organizzatori o venditori di servizi tutto compreso, è evidente che detta preoccupazione ha precisamente lo scopo di tutelare i consumatori, parti deboli del contratto, rispetto proprio a comportamenti quali quelli posti in essere dalla Arena-Club-Reisen. Il prospettato nesso di causalità tra il mancato o non corretto recepimento della direttiva ed il danno sofferto dai privati non viene certo messo in discussione per effetto di un comportamento illecito o imprudente da parte dell'organizzatore del viaggio. Ciò perché è proprio sul presupposto che comportamenti imprudenti o anche eventi eccezionali o imprevedibili possano avverarsi che la direttiva impone quel sistema speciale di tutela di cui all'art. 7. Lo Stato austriaco avrebbe quindi dovuto emanare le misure necessarie per proteggere i consumatori esattamente contro comportamenti quali quelli posti in essere dalla Arena-Club-Reisen; il sistema prescelto non si è invece dimostrato tale da poter garantire il risultato imposto dalla direttiva.
55 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Landesgericht di Linz:
«1) La tutela di cui all'art. 7 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", si estende anche a viaggi per i quali il contraente principale deve pagare,
a) se viaggia da solo, oltre alla tassa per la sicurezza aeroportuale (tassa di partenza), il supplemento per la camera singola, ovvero
b) se viaggia in compagnia di almeno un'altra persona che paga per intero, soltanto la tassa per la sicurezza aeroportuale (tassa di partenza).
2) Tali viaggi rientrano nella sfera di applicazione della direttiva anche nel caso in cui vengano offerti in omaggio da quotidiani a larga tiratura di uno Stato membro esclusivamente ai propri abbonati nell'ambito di una campagna pubblicitaria ingannevole.
3) L'art. 7 della direttiva osta a che uno Stato membro imponga, in sede di attuazione, la garanzia dei diritti dei consumatori ivi previsti rispetto ai soli viaggi prenotati dopo il 1º gennaio 1995 e per i quali la partenza era stata fissata per una data successiva al 1º maggio 1995.
4) La mancata attuazione nei termini previsti anche del solo art. 7 della direttiva costituisce di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, idonea a far sorgere un diritto al risarcimento in capo ai privati che hanno subìto un pregiudizio economico a causa della violazione.
5) Lo scopo previsto dall'art. 7 della direttiva viene raggiunto soltanto qualora il consumatore di viaggi "tutto compreso" ottenga il rimborso totale delle somme depositate, indipendentemente dalle misure in concreto poste in essere dal legislatore nazionale in sede di attuazione.
6) Tra il recepimento non tempestivo ovvero incompleto dell'art. 7 della direttiva ed un danno subìto dal consumatore sussiste un nesso causale anche in presenza di comportamenti imprudenti da parte dell'organizzatore del viaggio, o di un aumento eccezionale del rischio».
(1) - GU L 158, pag. 59. La direttiva, ed in particolare il suo art. 7, è stata finora oggetto di interpretazione da parte della Corte nelle sentenze: 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, 179/94, da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a. (Racc. pag. I-4845); 14 maggio 1998, causa C-364/96, Verein für Konsumenteninformation (Racc. pag. I-2949).
(2) - V. la citata sentenza 8 ottobre 1996, Dillenkofer, punto 3.
(3) - In BGBl. n. 881 del 15 novembre 1994, pag. 6501.
(4) - V. la citata sentenza 8 ottobre 1996, Dillenkofer (punti 33-39) e le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro, punti 11-14. Mi sembra che il principio dell'interpretazione il più possibile favorevole ai consumatori sia confermato anche dalla citata sentenza 14 maggio 1998, Verein für Konsumenteninformation, in particolare nella parte in cui, ai punti 18-23, la Corte ha inteso in maniera estensiva l'ambito di applicazione del diritto dei consumatori al rimborso delle somme depositate ed al rimpatrio, «tenuto conto delle finalità perseguite dalla direttiva, in particolare dell'art. 7» (punto 20).
(5) - L'ottavo `considerando' sottolinea le disparità tra le normative nazionali rispetto alle «norme che tutelano il consumatore»; il nono `considerando' pone l'accento sulle peculiarità delle prestazioni fornite dai consumatori nell'ambito di un servizio tutto compreso, ed in particolare sul fatto che questi ultimi si trovino in generale a pagare somme considerevoli; il decimo `considerando' richiede che il consumatore possa accedere alla protezione garantita dalla direttiva a prescindere dal fatto che egli abbia stipulato personalmente il contratto ovvero sia il cessionario o il membro di un gruppo per conto del quale un'altra persona ha concluso il contratto di servizio tutto compreso. L'undicesimo `considerando' concerne gli obblighi di informazione che la direttiva richiede a carico dell'organizzatore o del venditore del viaggio.
(6) - Gli artt. 3 e 4 concernono gli obblighi che gravano sull'organizzatore o venditore del viaggio prima della conclusione del contratto, nonché le vicende modificative del rapporto. In entrambi i casi, la disciplina legale del rapporto sinallagmatico esprime chiaramente un favor per la posizione contrattuale del consumatore. Lo stesso dicasi per i successivi artt. 5 e 6, che riguardano gli obblighi dell'organizzatore o del venditore del viaggio rispetto alla fase dell'esecuzione del contratto.
(7) - A ciò si aggiunga che l'art. 3, lett. s), prevede che l'azione della Comunità comporti un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori, e che l'art. 129 A precisa che la Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante, tra l'altro, misure adottate in applicazione dell'art. 100 A. Le norme ora ricordate non erano in vigore al momento dell'adozione della direttiva. Tuttavia, esse contribuiscono ad evidenziare una progressiva attenzione dell'ordinamento comunitario nei confronti degli interessi dei consumatori.
(8) - Osserva il giudice a quo nella sua ordinanza di rimessione che in questo caso gli abbonati «finanziavano palesemente i loro "viaggi gratuiti" attraverso i pagamenti per l'accompagnatore».
(9) - V. supra, punto 17.
(10) - V. la nota 5 ed il testo corrispondente.
(11) - Si vedano: la direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17); la direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48); la direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29); la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19); la direttiva del Parlamento e del Consiglio, 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18).
(12) - Sentenza Dillenkofer, punto 50.
(13) - Sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357, punti 38-46). Ricordo che, rispetto all'art. 7 della direttiva, la presenza delle condizioni citate nel testo è già stata riconosciuta dalla Corte nella citata sentenza Dillenkofer.
(14) - Sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame e a. (Racc. pag. I-1029, punti 50-55); 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommunications (Racc. pag. I-1631, punti 38-42).
(15) - La Corte ha dunque potuto concludere che la condizione di una violazione sufficientemente grave e manifesta, che pure non è stata menzionata nella sentenza Francovich, era tuttavia inerente alla fattispecie oggetto della causa (punto 23).
(16) - Sentenza Dillenkofer, citata, punto 34.
(17) - Sentenza Dillenkofer, citata, punti 50-52.
(18) - Sentenza 26 marzo 1996, citata, British Telecommunications (punti 40-46). In quel caso la Corte ha ritenuto che l'art. 8, n. 1, della direttiva 90/531, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei c.d. «settori esclusi», «è impreciso e consentiva ragionevolmente, oltre l'interpretazione enunciata dalla Corte nella presente sentenza, l'interpretazione datane in buona fede dal Regno Unito sulla base di argomenti non del tutto privi di rilievo» (punto 43).
(19) - Sentenza citata, punto 51.
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