Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Il presente procedimento pregiudiziale, proposto dinanzi alla Corte dalla Cour du travail di Liegi, verte sull'interpretazione degli artt. 12, n. 2, 46 e 46 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) con riferimento al calcolo di una pensione di minatore, maggiorata di un supplemento ai sensi della normativa belga, nonché all'eventuale riduzione di tale supplemento per l'importo corrispondente ai diritti pensionistici acquisiti in altri Stati membri.
2 La causa a qua si presenta, in sostanza, nei seguenti termini: l'attore e appellato (in prosieguo: l'«attore»), nato in Italia, è stato occupato nell'ambito della sua carriera lavorativa dapprima nel paese di origine e, successivamente, nella Repubblica federale di Germania come lavoratore subordinato; in seguito ha lavorato per 26 anni in Belgio come minatore.
3 Il calcolo della pensione di un minatore viene effettuato sulla base di una presunta carriera completa di 30 anni, ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge belga 20 luglio 1990 che istituisce un'età pensionabile flessibile per i lavoratori dipendenti e adegua le pensioni dei lavoratori dipendenti all'evoluzione del tenore di vita generale (2).
L'art. 3, n. 6, primo comma, di questa legge dispone: «L'importo della pensione del lavoratore dipendente che non totalizza 30 anni civili di occupazione abituale e in via principale come minatore occupato in miniere o in cave con sfruttamento sotterraneo, ma ne conta almeno 25, viene maggiorato di un supplemento».
L'art. 3, n. 6, secondo comma, precisa: «Tale supplemento è pari alla differenza tra l'importo della pensione che egli avrebbe ottenuto se fosse stato effettivamente occupato abitualmente e in via principale nelle imprese sopra menzionate per 30 anni civili come minatore, e l'importo globale delle pensioni di anzianità e delle pensioni sostitutive alle quali egli può aver diritto in virtù di uno o più regimi di cui al n. 1, primo comma, lett. a)».
L'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a), riguarda, in particolare, i seguenti regimi: «una pensione di anzianità o di reversibilità o prestazioni sostitutive concesse in virtù di un regime di un paese estero».
4 L'Office national des pensions, convenuto e appellante nella causa a qua (in prosieguo: l'«ONP»), con decisione amministrativa, concedeva all'attore una pensione di anzianità per minatori con decorrenza 1_ gennaio 1991, per un importo annuo di 449 417 BFR. In tale decisione veniva inoltre fatta menzione del fatto che l'interessato aveva diritto a un supplemento annuo di 40 591 BFR, e si aggiungeva: «questo supplemento sarà ridotto dell'importo delle altre pensioni di anzianità o prestazioni sostitutive alle quali Lei potrà ancora aver diritto in virtù di un regime belga o estero (...)».
5 Il supplemento è stato ridotto a zero in ragione delle altre pensioni di anzianità per lavoratori dipendenti di cui l'attore gode, una a carico dell'Italia dal 1_ novembre 1989 per un importo mensile di 101 619 LIT e l'altra a carico della Germania dal 1_ gennaio 1991, per un importo annuo di 3 208,80 DM. L'attore ha impugnato in giudizio la riduzione del supplemento.
6 Dinanzi ai giudici belgi, l'attore ha dedotto che l'art. 3, n. 6, secondo comma, contiene una clausola di riduzione la cui applicazione deve essere esclusa in occasione del calcolo della pensione di cui egli è beneficiario ai sensi della normativa belga in virtù degli artt. 12, n. 2, e 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, come pure dell'art. 46 ter del medesimo regolamento entrato in vigore il 1_ giugno 1992.
Fino alla sua modifica, l'art. 12, n. 2, del regolamento, era così formulato:
«Le clausole di riduzione (...) previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di rendite ottenute nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzione di due o più Stati membri, ai sensi degli artt. 46, 50 e 51 o dell'art. 60, n. 1, lett. b)».
7 L'attore ha vinto nel primo grado di giudizio. L'ONP ha interposto appello, deducendo che la normativa belga controversa è una mera clausola di calcolo della prestazione dovuta, di cui viene fatta applicazione prima che la prestazione possa «costituire oggetto di una riduzione, di una sospensione o di una soppressione».
8 Il giudice a quo sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di clausola di riduzione, di cui agli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretata nel senso che essa riguarda una disposizione legislativa di uno Stato membro che, prevedendo che l'importo della pensione di anzianità di un lavoratore dipendente che non totalizza trenta anni di occupazione ma che ne conta almeno venticinque è maggiorata di un supplemento, comporta che quest'ultimo sia pari alla differenza tra l'importo della pensione di anzianità che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse stato effettivamente occupato per trent'anni e l'importo globale delle pensioni di anzianità alle quali egli può aver diritto in virtù di un regime nazionale o di un regime di un altro Stato membro»
9 L'ONP e la Commissione hanno partecipato alla fase scritta del procedimento. Nel corso dell'udienza è inoltre intervenuto il governo svedese. Nel contesto dell'analisi ritornerò sui dettagli dei motivi dedotti dalle parti.
B - Analisi
10 Si deve in primo luogo ricordare che le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1408/71 sono state modificate con effetto dal 1_ giugno 1992, circostanza che l'attore - come risulta dall'ordinanza di rinvio - aveva già menzionato dinanzi ai giudici nazionali e che anche la Commissione ha giustamente adottato come base della sua argomentazione.
11 Sono di conseguenza applicabili due regolamentazioni comunitarie: da un lato quella vigente per il periodo dal 1_ gennaio 1991, primo giorno di concessione della pensione, al 31 maggio 1992; dall'altro lato, la normativa modificata, entrata in vigore il 1_ giugno 1992. Si può tuttavia considerare fin da ora che la nozione di «clausola di riduzione» non ha subito sostanziali modifiche.
12 Nel corso della fase scritta del procedimento - come già nel procedimento dinanzi al giudice nazionale - l'ONP ha sostenuto che la norma belga controversa disciplina il calcolo della prestazione. Aggiunge che il calcolo dell'importo della prestazione avviene necessariamente prima di ogni eventuale applicazione di una regola di riduzione. Inoltre tale disposizione non potrebbe essere considerata di ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, poiché altre prestazioni di pensione belghe sarebbero pure prese in considerazione in occasione del calcolo del supplemento.
Infine, in udienza, il rappresentante dell'ONP ha sostenuto che il supplemento controverso corrisponde all'importo differenziale necessario per raggiungere il livello della prestazione minima previsto dalla legislazione belga, nel cui calcolo, in forza dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni di pensione dovute ad altri titoli rientrano nella somma delle prestazioni dovute ai sensi del capitolo del regolamento relativo alle pensioni (3).
13 Nel corso dell'udienza il governo svedese ha, sostanzialmente, sostenuto che la normativa belga pertinente non dovrebbe essere qualificata come clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71, bensì come una pura e semplice clausola di calcolo. Ha inoltre aggiunto che quand'anche la Corte dovesse considerare le disposizioni relative alla determinazione dell'importo del supplemento come una clausola di riduzione, gli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter del regolamento non dovrebbero trovare applicazione, perché il risultato che ne deriverebbe sarebbe negativo.
14 La Commissione per contro sostiene che la disposizione belga in esame va considerata come una clausola di riduzione ai sensi del regolamento. A suo avviso, ai sensi del regolamento n. 1418/71, sia nella versione in vigore prima del 1_ giugno 1992 sia in quella successiva, questa concezione implica l'obbligo, in occasione del calcolo del supplemento, di non prendere in considerazione le prestazioni di pensioni dovute in virtù dei regimi degli altri Stati membri.
A sostegno della sua tesi, la Commissione invoca la giurisprudenza della Corte (4) e precisa la distinzione tra norme anticumulo esterne e interne. Secondo la Commissione si è in presenza, nella fattispecie, di una regola anticumulo esterna, che non va applicata quando si calcola una prestazione dovuta ai sensi della normativa di un Stato membro.
La situazione giuridica ai sensi del regolamento n. 1408/71 nella versione in vigore fino al 31 maggio 1992.
15 Le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1408/71 in vigore sino al 31 maggio 1992 sono l'art. 12, n. 2, nella versione già citata, e l'art. 46, n. 3, che è così formulato: «L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del n. 2, lett. a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto ai nn. 1 e 2.
Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il n. 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del n. 1».
16 Durante il periodo di validità di tali disposizioni, la Corte si è pronunciata, nella sentenza Romano (5), su questioni pregiudiziali volte a chiarire se la normativa belga che allora disciplinava la presa in considerazione o meno di anni di lavoro fittizi per il calcolo della pensione di un minatore dovesse essere qualificata come clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2. In talune circostanze (6) a operai del settore industriale di cui trattasi è stato riconosciuto un periodo di occupazione fittizio fino a concorrenza di una carriera completa - calcolata sulla base di trenta anni lavorativi. Su questi anni fittizi è stata regolarmente effettuata, quando veniva calcolata la pensione dei lavoratori migranti, una riduzione corrispondente agli anni di occupazione effettivi maturati in un altro Stato membro.
17 Il giudice adito nella causa Romano aveva sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale per sapere se le disposizioni belghe di cui trattavasi costituissero norme anticumulo ai sensi del regolamento n. 1408/71 con le conseguenze che vi si ricollegavano ai fini del calcolo dell'importo della pensione.
18 Nella sentenza 4 giugno 1985, la Corte ha così risposto:
«La norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia, di cui il lavoratore può fruire, in funzione del numero degli anni per i quali gli spetti una pensione in un altro Stato membro, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, (...) la cui applicazione è esclusa, in forza dell'ultima frase della predetta disposizione, all'atto del calcolo dell'importo della pensione a norma dell'art. 46, n. 1, dello stesso regolamento» (7).
19 Nella presente causa si tratta, in tale contesto, di accertare se questa valutazione può valere in modo analogo per le disposizioni belghe modificate, che sono determinanti per il periodo dal 1_ giugno 1991 al 31 maggio 1992.
20 L'ONP è del parere che le modalità di calcolo introdotte con la legge 20 gennaio 1990 siano fondamentalmente differenti da quelle che stanno alla base della causa Romano, di modo che la soluzione allora data dalla Corte non pregiudica la valutazione della nuova situazione giuridica.
21 La Commissione, per contro, ritiene che la normativa vigente all'epoca della causa Romano sia sostanzialmente identica a quella applicabile nella presente causa.
22 Forza è constatare che la normativa belga relativa alla pensione dei minatori - sia nella versione alla base della causa Romano che in quella attualmente in vigore - prevede vantaggi particolari per i lavoratori dipendenti di tale settore. Questi vantaggi stanno da un lato nel fatto che la carriera è considerata completa dopo trenta anni di lavoro cioè al termine di un periodo di durata ben minore di quello che costituisce la regola generale. D'altro lato, tale regolamentazione, prevista per questo gruppo di persone, si caratterizza per il fatto che, a conclusione di un periodo di occupazione effettiva di almeno venticinque anni, la prestazione di pensione pagabile è ex lege rivalorizzata a livello di una prestazione completa. Questo vale per le due situazioni giuridiche che stanno alla base della mia considerazione. La sola cosa che differisce è la tecnica della rivalorizzazione. Mentre sotto l'impero della vecchia normativa i periodi da prendere in considerazione erano completati con l'attribuzione di periodi fittizi, la nuova normativa concede un supplemento rispetto alla pensione di riferimento calcolata su una carriera di trenta anni.
23 Le prestazioni di pensione alle quali si può aver diritto ad altro titolo sono dedotte dalla differenza tra le pensioni maturate durante periodi lavorativi effettivamente compiuti e la prestazione completa. Ciò avviene, ai sensi di entrambe le normative, in funzione della tecnica cui viene fatto ricorso per la rivalorizzazione della prestazione al livello di una prestazione completa,vale a dire, in un caso, mediante riduzione dei periodi fittizi dapprima considerati, nell'altro, mediante riduzione del supplemento calcolato. Le due normative (la vecchia e la nuova) sono comparabili nella misura in cui la rivalorizzazione della pensione contributiva di una determinata categoria di lavoratori - quali che ne siano i motivi - conduce ad un risultato più favorevole in deroga alle norme generali. Le prestazioni pensionistiche alle quale si può aver diritto ad altro titolo in tale contesto sono esse pure comparabili. Nell'ambito delle due normative, le prestazioni previste dalle normative nazionali sono da prendere in considerazione al pari delle prestazioni dovute in forza dei sistemi stranieri (8).
24 La Corte ha qualificato la disposizione anticumulo «esterna» contenuta nella vecchia clausola anticumulo (nazionale) come «clausola di riduzione» ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71. In ragione della comparabilità della sua struttura e del suo oggetto, la nuova normativa dovrebbe essere qualificata allo stesso modo.
25 Questo punto di vista dovrebbe valere ancor più quando i periodi da prendere in considerazione nel liquidare la pensione sono per principio oggetto di disposizioni diverse (9). Se però la presa in considerazione o la riduzione di periodi fittizi deve considerarsi clausola di riduzione ai sensi della normativa, a più forte ragione tale dovrebbe essere il caso per quanto riguarda la concessione di pagamenti supplementari o la loro riduzione. Perciò, nelle disposizioni pertinenti si parla anche di «cumulo di prestazioni» (10) e di «liquidazione delle prestazioni» (11).
26 Se, pertanto, si considera la riduzione del supplemento per un importo pari alle prestazioni dovute dai regimi stranieri come clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71, l'applicazione di questa clausola può essere esclusa in forza delle stesse disposizioni dell'art. 12, n. 2, ultima frase, all'atto del calcolo dell'importo della pensione ai sensi dell'art. 46 del regolamento. Questo punto di vista è ad ogni modo valido sulla base del regolamento n. 1408/71, nella versione in vigore fino al maggio 1992.
La situazione giuridica ai sensi del regolamento nella versione in vigore dal 1_ luglio 1992
27 La modifica delle pertinenti disposizioni del regolamento ha avuto luogo nell'ottica del suo consolidamento, in considerazione e ai fini della sistematizzazione della giurisprudenza della Corte quale risultava dalle sentenze pronunciate sino a quella data (12). Le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1408/71, nella versione in vigore dal 1_ luglio 1992, sono così formulate.
Art. 12, n. 2: «Se non è diversamente disposto dal presente regolamento, le clausole di riduzione (...) previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di rendite ottenute nel territorio di un altro Stato membro» (13).
28 Si rimarca subito che la seconda frase dell'art. 12, n. 2, che restringeva il principio generale enunciato nella prima frase ed escludeva la riduzione qualora l'interessato beneficiasse di prestazioni della stessa natura d'invalidità, di vecchiaia, di morte o di malattia professionale liquidate da istituzioni di due o più Stati membri è stata soppressa. Tuttavia, al suo posto appare nel testo l'espressione «se non è diversamente disposto nel presente regolamento». Queste altre disposizioni, come quelle, in particolare, contenute negli artt. da 46 bis a 46 quater del regolamento riprendono, più avanti, lo spirito del passaggio dell'art. 12 che è stato soppresso. Le disposizioni speciali relative al cumulo di prestazioni che figurano nel capitolo 3 del regolamento trovano pertanto applicazione.
29 L'art. 46 è stato rifatto da cima a fondo. La norma comunitaria anticumulo di cui all'art. 46, n. 3, dell'antica versione è stata eliminata. Attualmente l'art. 46, n. 3, è così formulato:
«L'interessato ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all'importo più elevato calcolato conformemente ai nn. 1 e 2, fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione prevista dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.
In tal caso il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l'applicazione delle clausole suddette».
30 Un nuovo art. 46 ter, avente ad oggetto «disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa nature dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri», è stato inserito nel regolamento. Esso dispone:
«1) Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'art. 46, n. 2.
2) Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'art. 46, n. 1, lett. a), punto i), soltanto quando si tratta:
a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato IV, parte D
o
b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio (...)».
31 Si pone pertanto ora la questione se la modifica della situazione giuridica richieda un'altra valutazione della clausola di riduzione nazionale dal punto di vista del diritto comunitario.
32 Nella misura in cui le prestazioni di pensione concesse dai regimi stranieri debbono essere dedotte quando si liquidano le prestazioni di pensione ai sensi della normativa nazionale, si tratta di un regola anticumulo esterna. La modifica del regolamento n. 1408/71 non ha comunque tolto alla disposizione nazionale il suo carattere di clausola di riduzione. Il fatto che essa è inserita in una disposizione anticumulo interna, la quale, conformemente all'art. 46, n. 3, può trovare applicazione sia nel calcolo di una prestazione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1408/71 sia in quello di una prestazione prorateizzata in virtù del diritto comunitario ai sensi dell'art. 46, n. 2, del regolamento, nulla cambia alla sua natura di disposizione anticumulo esterna.
33 Si deve pertanto considerare che la disposizione nazionale controversa è una clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71. Ne consegue che va applicata secondo le regole fissate nel regolamento.
34 L'art. 12, n. 2, pone il principio dell'opponibilità delle disposizioni anticumulo nazionali anche esterne, «se non è diversamente disposto nel presente regolamento». Tuttavia siffatte disposizioni derivano dalle norme speciali relative alle pensioni di cui al capitolo 3 del regolamento. Le regole generali valide in questo contesto relative «alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri» figurano all'art. 46 bis del regolamento.
35 L'art. 46 bis, n. 3, lett. a), dispone:
«Si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero».
36 La normativa applicabile in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri, che prevale sulla disposizione qui sopra citata, è contenuta nell'art. 46 ter. Nella presente causa, le prestazioni di pensione del Regno del Belgio, della Repubblica italiana e della Repubblica federale di Germania costituiscono incontestabilmente «prestazioni della stessa natura» che l'art. 46 bis, n. 1, definisce come «prestazioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona». L'art. 46 ter, n. 1, esclude totalmente l'applicazione delle clausole di riduzione previste dalla normativa di uno Stato membro alle prestazioni prorateizzate calcolate conformemente all'art. 46, n. 2.
37 La Commissione considera applicabile al presente caso questa disposizione, sulla quale fonda la sua tesi dell'inopponibilità delle clausole di riduzione previste dalla legislazione degli Stati membri.
38 Nel presente contesto mi situerei tuttavia nell'ambito del calcolo di una prestazione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1, lett. a), sub i), perché i ventisei anni di occupazione presi in considerazione dall'istituzione dello Stato membro sono stati maturati sotto la sola vigenza della normativa belga. Sulla base di questa premessa, dovrebbe entrare in gioco l'art. 46 ter, n. 2, il quale prevede che le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione si applicano solo a talune ben precise condizioni. Queste condizioni sono, da un lato, l'indipendenza dell'importo delle prestazioni dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati, dall'altro, la menzione delle suddette clausole nell'allegato IV, parte D, del regolamento. Queste due condizioni nella presente fattispecie non ricorrono, con la conseguenza che la clausola di riduzione controversa non va applicata.
39 Si potrebbe allora pervenire ad un risultato identico a quello caldeggiato dalla Commissione, con la conseguenza che, in definitiva, non vi è bisogno, nella presente fattispecie, di stabilire se la controversia di cui alla causa principale rientri nell'art. 46 ter, n. 1, o nell'art. 46 ter, n. 2.
40 Il risultato pare altresì equo. Certo, è concepibile, in pura teoria, che un lavoratore migrante possa eventualmente risultare un po' avvantaggiato nel calcolo della pensione in virtù della normativa belga, rispetto ad un lavoratore che abbia svolto tutta la sua carriera professionale sotto il regime belga. Ciò non costituirebbe tuttavia un trattamento di favore, perché anche un lavoratore migrante di nazionalità belga si sottrarrebbe, in virtù delle disposizioni comunitarie, alle clausole di riduzione previste dalla legislazione degli Stati membri. Inoltre, il calcolo della prestazione in virtù della legislazione belga costituisce una tappa nel calcolo ai sensi delle disposizioni comunitarie della pensione di cui beneficia un lavoratore migrante. Nella presente causa non si tratta tuttavia di determinare il risultato finale dell'applicazione di tutte le tappe del calcolo conformemente al complesso sistema istituito dal capitolo 3 del regolamento.
41 E' certo che il legislatore comunitario, nel rielaborare il regolamento n. 1408/71, tramite, in particolare, il regolamento n. 1248/92 (14), ha voluto creare un contesto chiaramente definito per l'applicazione delle norme anticumulo nazionali all'atto del calcolo delle pensioni ai sensi delle norme comunitarie e che, così operando, ha adottato l'art. 46 ter, che è pertinente nella presente fattispecie. Nel far ciò esso ha espressamente salvaguardato la continuità della giurisprudenza della Corte.
42 Le riflessioni che sottostanno alla modifica del regolamento n. 1408/71 figurano nel preambolo del regolamento n. 1248/92. Il quindicesimo `considerando' è così formulato: «Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il Consiglio non è competente per dettare norme che impongono un limite di cumulo di due o più pensioni acquisite in più Stati membri diminuendo l'importo di una pensione acquisita in base alla sola legislazione nazionale; (...) secondo la Corte di giustizia tale competenza spetta al legislatore nazionale, fermo restando che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti nei quali le clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione possono essere applicate (...)» (15).
Il sedicesimo e il diciassettesimo `considerando' così proseguono: «Per tutelare i lavoratori migranti e loro superstiti da un'applicazione troppo rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione, è necessario inserire nel regolamento una disposizione che condizioni rigidamente l'applicazione di tali clausole;
(...) Per gli stessi motivi occorre inserire nel regolamento una disposizione (...) che consenta, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, l'applicazione di tali clausole soltanto a taluni tipi di prestazioni e in casi specifici» (16).
Il diciottesimo `considerando' dispone infine: «Occorre elencare nell'allegato IV, parte D, i tipi di prestazione ai quali le suddette clausole possono essere applicate in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura».
43 Le disposizioni così adottate dal legislatore comunitario sono tassative.
44 Si deve infine esaminare l'argomento avanzato dall'ONP nel corso dell'udienza, secondo il quale sarebbe applicabile l'art. 50 del regolamento.
45 L'art. 50 disciplina «l'attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato nel cui territorio risiede il beneficiario».
La disposizione recita: «Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione e di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articolo precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa, eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima».
46 L'ONP si richiama alla sentenza pronunciata nella causa C-22/81 (17), Browning, per sostenere che il supplemento destinato ai minatori previsto dalla legislazione nazionale è un complemento ai sensi dell'art. 50, in conseguenza del quale le prestazioni dovute dai regimi degli altri Stati membri debbono necessariamente essere incluse nel calcolo dello stesso.
47 Non è possibile seguire il ragionamento dell'ONP e ciò per vari motivi. Da un lato, non si tratta di una «prestazione minima» ai sensi del regolamento. La sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Browning definisce una siffatta prestazione minima come una «garanzia specifica mirante a garantire ai beneficiari di prestazioni previdenziali un reddito minimo superiore al livello delle prestazioni cui avrebbero diritto in ragione unicamente dei periodi di assicurazione maturati e dei contributi versati». Il supplemento controverso previsto dalla normativa belga ha invece per effetto, in presenza di condizioni rigorosamente definite, di collocare una determinata cerchia di persone in una situazione più favorevole, maggiorando la pensione maturata a livello di una prestazione completa. Questa prestazione non dipende assolutamente dalla durata effettiva dei periodi assicurativi.
48 Neanche il richiamo del rappresentante dell'ONP alle conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn muta il mio modo di vedere. Certo, è vero che l'avvocato generale ha affermato:
«La prestazione minima può anche non essere precisata nella legislazione sotto forma di una specifica somma di denaro. Essa può essere una somma da determinarsi in base ad una data formula». Tuttavia, se si ricolloca questa situazione nel suo giusto contesto, si deve constatare che l'avvocato generale continua le sue conclusioni così: «Non deve tuttavia essere condizionata se non nel modo di cui ho testé fatto cenno», ricordando che egli ha prima descritto tali condizioni come il «compimento di un periodo di assicurazione» (18).
49 Non si deve di conseguenza considerare la normativa belga sulle pensioni che si applica ai minatori come la concessione di una «prestazione minima».
50 L'art. 50 del regolamento n. 1408/71 non è applicabile anche per un'altra ragione. Esso presuppone necessariamente la liquidazione, in forza delle norme comunitarie, delle prestazioni di pensione ai sensi dell'art. 46, n. 2, del regolamento (19). Come ho già detto a proposito dell'art. 46 ter, la presente causa ha tuttavia ad oggetto il calcolo di una prestazione autonoma sulla sola base dei periodi di lavoro compiuti nel contesto del sistema belga.
C - Conclusione
51 A conclusione delle considerazioni sopra esposte, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte deve essere risolta in senso affermativo. Suggerisco pertanto di dichiarare quanto segue:
«La nozione di clausola di riduzione, di cui agli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71, deve essere interpretata nel senso che essa contempla una disposizione di legge di uno Stato membro che, prevedendo che l'importo della pensione di anzianità di un lavoratore dipendente che non totalizza trenta anni di occupazione ma che ne conta almeno venticinque è maggiorata di un supplemento, comporta che quest'ultimo sia pari alla differenza tra l'importo della pensione di anzianità che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse stato effettivamente occupato per trenta anni e l'importo globale delle pensioni di anzianità alle quali egli può aver diritto in virtù di un regime nazionale o di un regime di un altro Stato membro».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nella versione consolidata di cui alla GU C 325 del 10 dicembre 1992, pag. 1; v. altresì il regolamento (CEE) n. 1408/71 come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
(2) - Moniteur belge del 15.8.1990.
(3) - V. capitolo 3: «Vecchiaia e morte (pensioni)».
(4) - Sentenze 4 giugno 1985, causa 58/84, Francesco Romano (Racc. pag. 1679); 11 giugno 1992, causa C-90/91, Di Crescenzo (Racc. pag. I-3851), e 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Rac. pag. 1149).
(5) - Sentenza 4 giugno 1985, causa 58/84 (citata alla nota 4).
(6) - Per i dettagli vedasi sentenza nella causa 58/84 (citata nella nota 5).
(7) - Causa Romano (citata nella nota 4).
(8) - V. art. 3, n. 1, lett. a), della legge 20 luglio 1990, ed art. 10, n. 2, punto 1, del regio decreto n. 50 del 24 ottobre 1967 nella versione in vigore dal 1_ gennaio 1981.
(9) - V. art. 45 del regolamento n. 1408/71.
(10) - V. art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
(11) - V. il titolo dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71.
(12) - V., ad esempio, sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Racc. pag. 1149).
(13) - Il corsivo è mio.
(14) - Regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 136 del 19 maggio 1992, pag. 7 e ss.).
(15) - Il corsivo è mio.
(16) - Il corsivo è mio.
(17) - Sentenza 17 dicembre 1981, causa 22/81, Norman Ivo Browning (Racc. pag. 3357).
(18) - Conclusioni nella causa 22/81 (citate nella nota 17, pag. 3378).
(19) - V. la formulazione dell'art. 50: «(...) periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi (...)» (il corsivo è mio); v. altresì gli artt. 46, n. 2, e 45 del regolamento.
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