Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, proposto a norma dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di accertare che, non avendo adottato le norme legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
2 L'art. 10, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 92/74/CEE (in prosieguo: la «direttiva») dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione (...)».
3 La Commissione, in mancanza di comunicazioni da parte della Repubblica francese riguardo alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale o di altre informazioni da cui desumere che la Repubblica francese si fosse conformata agli obblighi ad essa derivanti dalla direttiva, ha inviato alla Repubblica francese, il 10 febbraio 1994, una lettera di diffida.
4 In mancanza di risposta da parte della Repubblica francese alla lettera di diffida, la Commissione ha emanato, il 4 marzo 1996, un parere motivato con il quale ha invitato la Repubblica francese ad adottare, entro due mesi dalla recezione di quest'ultimo, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva.
5 In risposta a tale parere motivato, le autorità francesi hanno fatto presente di aver approntato un progetto di legge e un progetto di decreto in ordine alla trasposizione della direttiva di cui trattasi.
6 Il 16 aprile 1997, la Commissione ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte di giustizia, chiedendo, da un lato, che fosse accertato che le Repubblica francese non si era conformata agli obblighi ed essa incombenti e, dall'altro, che tale Stato fosse condannato alle spese.
7 La Repubblica francese non nega l'inadempimento contestatole dalla Commissione. Essa si limita a rilevare, nel controricorso da essa depositato il 26 maggio 1997, che la relativa legge che dovrebbe trasporre le disposizioni della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale non ha potuto essere votata in tempo utile dal Parlamento, a seguito del recente scioglimento di tale organo da parte del Presidente della Repubblica e all'indizione di elezioni anticipate. Essa assicura inoltre che procederà con la maggior diligenza possibile a colmare la lacuna normativa esistente.
8 Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico nazionale per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal Trattato CE e dalle direttive comunitarie (2).
9 Di conseguenza, poiché la Repubblica francese non ha trasposto nell'ordinamento giuridico interno la direttiva, si configura l'inadempimento fatto valere al riguardo dalla Commissione.
Conclusione
10 Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di giustizia:
- di dichiarare che, non avendo tempestivamente adottato le norme legislative, regolamentari e amministrativi necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva, e
- di condannare la Repubblica francese alle spese.
(1) - GU L 297, pag. 12.
(2) - V. sentenze 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1901); 28 settembre 1994, causa C-65/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4627); 20 marzo 1997, causa C-294/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1781), e 20 febbraio 1997, causa C-135/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1061).
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