Conclusioni dell avvocato generale
1 Il presente procedimento riguarda la mancata comunicazione da parte del Regno del Belgio di determinati regolamenti tecnici in conformità all'art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (in prosieguo: la «direttiva») (1).
2 L'art. 8, n. 1, statuisce nella parte pertinente:
«Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di unanorma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. All'occorrenza, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali principalmente e direttamente in questione, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di norma tecnica».
3 L'art. 1, n. 5, definisce la nozione di «regola tecnica» nella maniera seguente:
«le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali».
4 A norma dell'art. 1, n. 1, il termine «specificazioni tecniche» è da intendersi nel modo seguente:
«la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove, ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura (...)».
5 Il 9 novembre 1993 il governo della Regione di Bruxelles-Capitale ha adottato un decreto relativo agli standard di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati (2). La Commissione assume che le seguenti disposizioni comprendano regolamentazioni tecniche che fanno sorgere l'obbligo di comunicarle il decreto:
Articolo 12
«Gli apparecchi elettrici saranno conformi alle norme belghe e ai regi decreti in materia. Essi devono recare il marchio "CEBEC"»;
Articolo 13, nn. 3 e 4
«Gli impianti di gas naturale devono rispondere alle norme belghe NBN D51-003: "Impianti di gas combustibile, più leggero dell'aria, distribuito per canalizzazione".
Gli impianti di gas naturale devono rispondere alle norme belghe in materia e recare il marchio "BENOR"; in assenza di tali norme essi devono essere approvati dall'Association royale des Gaziers belges (A.R.G.B.)»;
Articolo 23, n. 2
«[Senza pregiudizio per l'applicazione delle misure, previste da leggi o da regolamenti, relative alla prevenzione antincendio, il locatore prenderà misure atte a consentire:]
un'azione rapida ed efficace in qualsiasi caso d'incendio, con l'uso dell'attrezzatura necessaria per la protezione antincendio. Tale attrezzatura, definita di concerto con il servizio antincendio, deve corrispondere agli standard in materia e recare il marchio "BENOR"».
6 Il Belgio non contesta che le disposizioni nazionali contestate siano da considerarsi «regole tecniche» e riconosce esplicitamente che esse sarebbero dovute essere notificate.
7 Le parti sono d'accordo nel considerare che le norme nazionali, nel presente caso, rendono obbligatori alcuni standard tecnici nazionali preesistenti; non è stato, ad esempio, sostenuto che alcuni degli standard belgi fossero già vincolanti in virtù di altre disposizioni legali preesistenti (3). E' vero che il decreto contestato riguarda soltanto l'uso di attrezzature elettriche, per il gas ed antincendio in un'area limitata (la Regione di Bruxelles-Capitale) e in circostanze particolari (locazione di alloggi ammobiliati); e che le disposizioni contestate non impongono che tutti i prodotti utilizzati in tale area o commercializzati vengano adeguati agli standard tecnici enunciati. Non c'è nulla, comunque, tra gli incartamenti del caso da cui si possa desumere che la Regione di Bruxelles-Capitale non costituisca una «parte importante» del Regno del Belgio ai sensi dell'art. 1, n. 5, della direttiva, ma piuttosto un'autorità locale, e nulla da cui si possa ricavare che la proibizione di usare, in alloggi ammobiliati dati in locazione, attrezzature diverse da quelle prescritte, non costituisca una restrizione che sia «idonea ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci», nel senso risultante dalla sentenza della Corte nella causa Bic Benelux (4).
Conclusioni
8 In queste circostanze suggerisco alla Corte di:
«1) dichiarare che, avendo omesso di comunicare alla Commissione il decreto del governo della Regione di Bruxelles-Capitale del 9 novembre 1993, relativo agli standard di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, nella fase di proposta, il Regno del Belgio non ha ottemperato agli obblighi impostigli a norma dell'art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
2) condannare il Regno del Belgio a sopportare le spese».
(1) - GU 1983, L 109, pag. 8, come modificata dalla direttiva 22 marzo 1988, 88/182/CEE, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81, pag. 75). La direttiva è stata successivamente emendata dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 (GU L 100, pag. 30); il termine finale per la trasposizione di queste ultime disposizioni è scaduto il 1 luglio 1995, ed esse non sono quindi rilevanti per il presente caso.
(2) - Moniteur belge del 31 dicembre 1993, pag. 29194.
(3) - V. sentenza 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I-4743, punto 36).
(4) - Sentenza 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux (Racc. pag. I-1753, punto 19).
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