Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il ricorso in esame la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) (in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché dell'art. 12 della direttiva.
2 L'art. 12 suddetto prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro tre anni a decorrere dalla notifica di questa. La notifica è intervenuta il 3 luglio 1985.
3 Anche se la Repubblica portoghese ha aderito alle Comunità europee solo con effetto dal 1_ gennaio 1986, essa era tenuta, in forza degli artt. 392 e 395 del Trattato di adesione (2), a mettere in vigore le misure necessarie per l'attuazione della direttiva alla stessa data degli altri Stati membri, cioè il 3 luglio 1988.
4 Con diverse lettere il governo portoghese trasmetteva alla Commissione talune norme di ricepimento della direttiva, in particolare il decreto legge 6 giugno 1990, n. 186.
5 Il 25 gennaio 1993 la Commissione, ritenendo che tali norme non garantissero una completa trasposizione della direttiva, comunicava al governo portoghese i motivi per i quali considerava che la trasposizione non era completa e invitava lo stesso governo a presentare le sue osservazioni entro due mesi, in conformità all'art. 169 del Trattato CE.
6 Il governo portoghese comunicava le sue osservazioni con diverse lettere e, in particolare, faceva presente l'adozione di una nuova normativa.
7 Constatando che questa nuova normativa forniva una risposta soddisfacente ad uno dei suoi addebiti, la Commissione vi rinunciava. Tuttavia inviava, il 6 agosto 1996, alla Repubblica portoghese un parere motivato relativo agli addebiti tenuti fermi.
8 La Repubblica portoghese rispondeva con lettera 17 dicembre 1996, nella quale comunicava che era stato costituito un gruppo di lavoro allo scopo di elaborare le disposizioni legislative necessarie per risolvere le questioni sollevate dalla Commissione.
9 Non avendo ricevuto le disposizioni annunciate, la Commissione, con atto 15 aprile 1997, ha proposto il presente ricorso.
10 Nell'atto introduttivo la Commissione ha formulato nove addebiti nei confronti della legislazione portoghese.
11 Il 23 ottobre 1997 la Repubblica portoghese ha comunicato alla Corte i testi del decreto legge 8 ottobre 1997, n. 278, e del decreto regolamentare 10 ottobre 1997, n. 42, che modificano talune delle norme di trasposizione della direttiva anteriormente adottate.
12 Dopo l'esame di tali documenti, la Commissione ha comunicato di rinunciare in parte al suo ricorso, tenendo fermo solo uno degli addebiti enunciati nell'atto introduttivo, cioè quello che costituisce oggetto dalla parte II, punto 17, lett. i), dello stesso. La Commissione addebita alla Repubblica portoghese il fatto che, secondo i termini dell'art. 11, n. 2, del decreto legge n. 186/90, quest'ultimo non si applica ai progetti la cui procedura d'approvazione era in corso alla data della sua entrata in vigore, e cioè il 7 giugno 1990.
13 Nella lettera di rinuncia parziale essa precisa «che il decreto legge e il decreto regolamentare suddetti non pongono fine alla situazione di infrazione del diritto comunitario, come essa ha fatto valere nel punto II.17.i) dell'atto introduttivo, giacché tanto la normativa nazionale modificata quanto la normativa nazionale di modifica sottraggono espressamente agli obblighi imposti dalla direttiva, ai sensi dell'art. 11, n. 2, del decreto legge n. 186/90 e dell'art. 3, del decreto legge n. 278/97, i progetti per i quali le domande di approvazione sono state presentate prima dell'entrata in vigore di tale normativa nazionale, ma dopo il 3 luglio 1988 (data di applicabilità delle disposizioni della direttiva ai sensi dei suoi artt. 2 e 12). La Commissione tiene quindi ferma la sua domanda di dichiarazione di inadempimento per quanto riguarda l'addebito, nei termini in cui essa l'ha presentato nell'atto introduttivo, e alla luce della giurisprudenza della Corte in materia (...)».
14 Nonostante il suo tenore alquanto ambiguo, questa lettera non deve, a mio parere, interpretarsi nel senso che contenga la formulazione di una nuova censura nei confronti dell'art. 3, n. 2, del decreto legge n. 278/97, che prevede, esso pure, che talune delle modifiche da esso apportate al decreto legge n. 186/90 si applicheranno solo ai progetti per i quali è stata presentata una domanda d'autorizzazione dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 278/97. La Commissione non avrebbe, evidentemente, potuto farlo, giacché si sarebbe trattato di una domanda nuova, non compresa nel procedimento precontenzioso e nel ricorso.
15 La censura riguarda quindi soltanto i progetti la cui procedura d'autorizzazione era in corso il 7 giugno 1990. Ora, è pacifico che la disposizione censurata, cioè l'art. 11 del decreto legge n. 186/90, non è stata modificata dai testi adottati nel 1997.
16 Il governo portoghese ammette che vi è stata «una manifesta inosservanza della data di recepimento» della direttiva. Tuttavia, per contestare la fondatezza del ricorso, la Repubblica portoghese invoca l'osservanza dei principi di certezza del diritto e di irretroattività dell'applicazione delle leggi. Infatti, secondo il governo convenuto, un principio generale stabilito dall'ordinamento giuridico portoghese, ed enunciato all'art. 12 del codice civile, vuole che la legge disponga solo per l'avvenire. Qualsiasi eccezione a tale principio dev'essere seriamente soppesata alla luce dei succitati principi e gli interessi legittimamente tutelati o le aspettative legittime dei privati non possono, in alcun caso, esser messi in discussione.
17 Esso soggiunge che i progetti di cui all'art. 11 del decreto legge n. 186/90, cioè quelli che hanno costituito oggetto di una domanda di approvazione presentata dopo il 3 luglio 1988, ma anteriormente all'entrata in vigore della normativa nazionale, erano pochi ed hanno tutti costituito oggetto di una relazione riguardante il loro impatto ambientale.
18 Per quanto riguarda il decreto legge n. 278/97, la Repubblica portoghese osserva ch'essa ha avuto cura di escludere dall'applicazione retroattiva solo le disposizioni che implicherebbero una grave lesione dei diritti e delle legittime aspettative dei privati soggetti agli obblighi derivanti dalla normativa di cui trattasi.
19 La Repubblica portoghese ritiene, quindi, che la dichiarazione di inadempimento per quanto riguarda tale censura sarebbe priva di senso, giacché è lo stesso ordinamento giuridico portoghese che vieta l'applicazione retroattiva della legge nel caso in cui ciò implicherebbe una violazione dei diritti e delle legittime aspettative dei privati.
20 Quest'argomentazione non può essere accolta. Risulta, infatti, dalla sentenza Bund Naturschutz in Bayern e a. (3) che nessun elemento della direttiva consente di interpretare la stessa nel senso che autorizzi gli Stati membri ad esentare dall'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale i progetti le cui procedure d'autorizzazione sono state avviate dopo la data limite del 3 luglio 1988.
21 D'altronde, se con questo argomento il governo portoghese intende basarsi su taluni precetti del suo diritto nazionale per sottrarsi agli obblighi che gli sono stati imposti dal diritto comunitario, gli si può opporre la risposta fornita dalla giurisprudenza costante della Corte, secondo cui uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.
22 Aggiungerò che, anche se il governo portoghese avesse inteso avvalersi dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento sanciti dallo stesso diritto comunitario, il suo argomento sarebbe stato del pari irrilevante. Infatti, se si deve ammettere che, quando uno Stato membro attua disposizioni del diritto comunitario, deve agire nel rispetto dei principi generali di questo diritto, tale obbligo trova i suoi limiti nella portata stessa di detti principi. Ora, da una parte tali principi producono i loro effetti nella sfera dei rapporti tra la pubblica autorità e i privati, rapporti che non sono affatto in questione nella presente fattispecie, in cui la sola questione che si pone è se la Commissione possa o no fondatamente chiedere che sia dichiarato un inadempimento della Repubblica portoghese con riguardo agli obblighi impostile dalla direttiva. D'altra parte, non si vede come il fatto di assoggettare domande di autorizzazione in corso di esame a precetti emanati di recente possa cozzare contro i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento come definiti, nella loro portata, dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, come la Commissione ha sottolineato nella replica, «fintantoché non sia stata adottata la decisione amministrativa d'autorizzazione dei progetti presentati, non esistono diritti acquisiti dai committenti».
23 Nell'ambito di un procedimento per inadempimento, per sua natura obiettivo, non si può ammettere che uno Stato membro il quale non abbia agito entro i termini impartitigli possa, con riguardo a una situazione che esso stesso ha creato, trincerarsi dietro i principi posti a tutela dei singoli per evitare la dichiarazione cui inducono i dati obiettivi prospettati dalla Commissione.
24 Ritengo, quindi, che il ricorso della Commissione sia fondato e debba essere accolto.
25 Del pari, la Corte, come le chiede la Commissione, dovrebbe condannare la Repubblica portoghese alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 5, del regolamento di procedura della Corte.
Conclusione
26 Propongo quindi alla Corte di:
- dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12, n. 1, della suddetta direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.
(1) - GU L 175, pag. 40.
(2) - Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23).
(3) - Sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C-396/92 (Racc. pag. I-3717, punto 18); nello stesso senso, v. le sentenze 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2189, punto 33), e 18 giugno 1998, causa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (Racc. pag. I-3923, punto 22).
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