Conclusioni dell avvocato generale
I - Il contesto fattuale e normativo della causa principale e le odierne questioni pregiudiziali
1 Dopo essersi già pronunciato in due recenti occasioni (1) sull'interpretazione e sulla validità dell'art. 47, n. 1, lett. g) [già lett. e)], del regolamento n. 1408/71 (in prosieguo: il «regolamento») (2), codesto Collegio è oggi chiamato a valutare la validità di una disposizione applicativa del citato art. 47, contenuta nel punto 4 della sezione D (relativa al Regno di Spagna) dell'allegato VI del regolamento (3).
Ad adire la Corte è ancora un giudice spagnolo, ma, diversamente da quanto avvenuto nei due casi menzionati (4), si tratta questa volta di un tribunale di ultima istanza. Con ordinanza del 23 aprile 1997, il Tribunal Supremo, Sala de lo Social, ha richiesto alla Corte di statuire:
«1) Se debba considerarsi in contrasto con gli artt. 48 e 51 del Trattato CE il sistema di calcolo istituito dall'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 1248/92, secondo il quale la pensione teorica spagnola si determina conformemente alle basi per le quali il lavoratore ha contribuito durante il periodo di calcolo che precede immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla previdenza sociale spagnola, con rivalutazione della pensione teorica che ne risulta negli stessi termini in cui, conformemente alla legislazione nazionale spagnola, lo sarebbe stata una pensione venuta in essere nel momento in cui è stato pagato l'ultimo contributo in Spagna; e
2) se, per garantire la parità di trattamento del lavoratore migrante in materia di previdenza sociale, la base di calcolo della pensione spagnola debba computarsi a partire dalle basi per le quali il lavoratore migrante avrebbe contribuito se fosse rimasto in Spagna durante il periodo di calcolo che precede il verificarsi del rischio, fissato con carattere generale dalla normativa spagnola».
2 La piena comprensione delle odierne questioni pregiudiziali non può prescindere, a mio avviso, da un sintetico richiamo - prima ancora che dell'oggetto del contendere nella causa principale - delle norme rilevanti di diritto nazionale e comunitario, nonché delle decisioni adottate dalla Corte nelle menzionate cause Lafuente Nieto e Naranjo Arjona (5).
3 La previdenza sociale spagnola è fondata su un sistema assicurativo di tipo distributivo, ovverosia fondato sul rischio: l'importo delle prestazioni è, cioè, indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione compiuti. In particolare, l'importo della pensione di vecchiaia di natura contributiva (prestazione dalla quale va distinta la pensione assistenziale di vecchiaia) per i lavoratori subordinati va calcolato - una volta soddisfatte le condizioni per il sorgere del diritto alla prestazione (6) - sulla base della cosiddetta «base regolatrice» della prestazione (base reguladora). Tale base regolatrice consiste nella somma delle basi contributive del lavoratore interessato nei 96 mesi precedenti l'evento assicurato (7), divisa per un divisore predeterminato (112) (8). Qualora durante tutto o parte del periodo di riferimento il lavoratore interessato non sia stato soggetto all'obbligo di versare i contributi previdenziali, le basi applicabili per colmare tali lacune saranno quelle minime fissate annualmente dalla legge per i lavoratori maggiori di età. Alla base regolatrice viene, poi, applicata una percentuale che varia a seconda del numero degli anni di contribuzione del lavoratore, fermo restando che l'importo della pensione risultante dal calcolo descritto non può comunque essere inferiore al minimo (o, rispettivamente, superiore al massimo) fissato annualmente dal legislatore spagnolo.
4 Osservo, in aggiunta, che nel quadro del sistema di calcolo descritto le basi contributive corrispondenti ai 24 mesi immediatamente precedenti al verificarsi del rischio vanno computate nel loro importo nominale, mentre quelle rimanenti - corrispondenti ai primi 72 mesi del complessivo periodo di 8 anni - sono soggette a rivalutazione in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo pubblicati dall'Instituto Nacional de Estadística (9).
5 La determinazione della base regolatrice delle pensioni di vecchiaia (e delle prestazioni per incapacità permanente totale dovuta ad un'infermità comune), nel contesto del sistema appena descritto, si presenta meno agevole nel caso dei lavoratori migranti che, avendo maturato periodi contributivi in Spagna, abbiano lavorato (e contribuito) in altro Stato membro negli otto anni precedenti al verificarsi del rischio. Anteriormente al 1_ gennaio 1986, data di adesione della Spagna alla Comunità, la determinazione della base regolatrice delle prestazioni spettanti a tali lavoratori era oggetto di apposita disciplina nel quadro delle successive convenzioni bi- o multilaterali in materia di sicurezza sociale, concluse dalla Spagna con quasi tutti gli attuali Stati membri (ad eccezione della Danimarca, dell'Irlanda e della Grecia (10)) e rese efficaci nel suo ordinamento interno. Particolare importanza riveste in questa sede il Convenio entre la República Federal de Alemania y el Estado Español sobre Seguridad Social, sottoscritto il 4 dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1_ novembre 1977 (in prosieguo: il «Convenio») (11), ed in particolare la previsione dell'art. 25, n. 1, lett. b), di esso, relativa al calcolo da parte dei competenti organismi spagnoli dell'importo della pensione di vecchiaia (nonché, stante il rinvio disposto dal successivo art. 26, n. 1, del Convenio, delle pensioni di invalidità). Tale disposizione, che non forma oggetto di espressa riserva ex allegato III del regolamento (12), recita: «[q]ualora la totalità ovvero una parte del periodo di contribuzione scelto dal richiedente per il calcolo della propria base regolatrice delle prestazioni sia maturata nella Repubblica federale, il competente organismo spagnolo determinerà detta base regolatrice in relazione alle basi contributive vigenti in Spagna, durante detto periodo o frazione di esso, per i lavoratori della stessa categoria professionale della persona interessata».
6 Il Convenio e le altre convenzioni internazionali in materia previdenziale sottoscritte dalla Spagna hanno cessato di avere vigore (eccezion fatta per le disposizioni oggetto di espressa riserva (13)) il 1_ gennaio 1986, allorché, come ho già ricordato, è entrato in vigore nell'ordinamento giuridico spagnolo il regolamento. In effetti, a norma del suo art. 6, il regolamento si sostituisce in linea di principio (14), limitatamente al suo ambito di applicazione ratione personae et materiae, a qualsiasi previgente convenzione di sicurezza sociale che vincoli esclusivamente due o più Stati membri.
7 Quanto al citato art. 47, n. 1, nel contesto del regolamento l'applicabilità di questa disposizione acquista rilevanza in tutti i casi in cui l'acquisizione, il mantenimento o il recupero in capo ad un lavoratore migrante del diritto a pensioni di invalidità o di vecchiaia risulti, nella legislazione di uno Stato membro, dall'applicazione del meccanismo di totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione o residenza maturati dal lavoratore in questione nei diversi Stati membri interessati, istituito dall'art. 45 del regolamento. A fini di semplificazione amministrativa, con l'art. 47, n. 1, del regolamento il legislatore comunitario ha definito, per l'appunto, dei criteri complementari per il calcolo dell'importo teorico della prestazione (15) e del pro rata effettivo di competenza di ciascuna istituzione previdenziale interessata.
8 In occasione dell'adesione della Spagna (e della Repubblica portoghese) alla Comunità (16), poi, al testo previgente dell'art. 47, n. 1, del regolamento è stata aggiunta una nuova disposizione, sub lett. e) [ora, lett. g)], secondo la quale, quando la legge nazionale dell'istituzione previdenziale debitrice le impone di effettuare il calcolo delle prestazioni su una base contributiva media, tale base media deve essere determinata «in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato».
9 Più precisamente, l'istituzione spagnola competente è tenuta ad effettuare il calcolo della prestazione teorica «sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola». Peraltro, all'importo della prestazione teorica ottenuto attraverso il calcolo descritto vanno applicate le «maggiorazioni e rivalutazioni calcolate, per ciascun anno successivo e fino all'anno precedente al verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura» (il corsivo è mio). Così, testualmente, ha stabilito il legislatore comunitario nel 1992, introducendo nella sezione D dell'allegato VI del regolamento, a titolo di interpretazione autentica (17), un nuovo punto 4.
10 Con la pronuncia interpretativa del 12 settembre 1996 nel caso Lafuente Nieto, avente ad oggetto il calcolo della prestazione previdenziale spettante ad un lavoratore spagnolo colpito da inabilità in Germania e che non aveva versato contributi ai sensi della legge spagnola nel periodo necessario per determinare la base contributiva media (18), la Corte ha posto due importanti principi. Essa ha, anzitutto, chiarito che l'art. 47, n. 1, lett. e) [ora, lett. g)], del regolamento concerne proprio un sistema di calcolo delle prestazioni fondato su di una base contributiva media, come quello previsto dalla legislazione spagnola (vedi punti 16-29) (19).
La norma in questione, ha aggiunto la Corte, è conforme al disposto degli artt. 48 e 51 del Trattato, ma va correttamente interpretata, appunto, alla luce degli obiettivi avuti di mira dalle norme in questione. Queste impongono di proteggere i lavoratori migranti nei confronti di ogni effetto pregiudizievole dell'esercizio del loro diritto di libera circolazione, quale la possibile riduzione dell'importo delle prestazioni previdenziali loro spettanti. L'art. 47, n. 1, lett. e) [ora, lett. g)], del regolamento non può perciò essere interpretato, neanche a titolo di eccezione, nel senso di consentire, a danno dei lavoratori migranti, il ricorso ad un modo di calcolo fondato su una base contributiva minima, anziché media (20). D'altra parte, secondo la stessa pronunzia, tale calcolo non può essere fondato neanche sull'importo dei contributi versati nello Stato membro di emigrazione (21). La base contributiva di riferimento deve pur sempre essere quella prevista dalla normativa nazionale che sarebbe stata applicabile qualora l'interessato avesse conservato l'obbligo di contribuzione ai sensi della normativa dello Stato membro competente alla liquidazione. E, però, all'importo teorico della prestazione così ottenuto va applicata ogni adeguata rivalutazione e maggiorazione, come se l'interessato avesse continuato ad esercitare la propria attività lavorativa, nelle stesse condizioni, nello Stato membro di cui è questione (vedi punti 30-43) (22).
11 Successivamente all'adozione della sentenza Lafuente Nieto, il Tribunal Supremo ha sottoposto alla Corte i quesiti sopra riportati (vedi paragrafo 1). Il signor Grajera Rodríguez, ricorrente nell'odierno giudizio, ha acquistato il diritto alla pensione spagnola di vecchiaia il 2 febbraio 1993, dopo avere compiuto periodi contributivi al sistema previdenziale spagnolo (negli anni dal 1953 al 1961, e dal 1967 fino al 1969) ed a quello tedesco (negli anni dal 1961 al 1967, e dal 1969 al 1993). Dunque, egli non ha versato contributi ai sensi della legge spagnola nel periodo indicato dalla normativa previdenziale ai fini della determinazione della sua base contributiva media (3 febbraio 1985 - 2 febbraio 1993). Come risulta dall'ordinanza di rinvio, la pensione attribuitagli dall'INSS, dell'importo mensile di PTA 5 141 (al lordo delle maggiorazioni applicabili), è stata calcolata partendo da una base regolatrice di PTA 2 873, risultante dalla somma delle basi contributive corrispondenti ai contributi realmente versati dal signor Grajera Rodríguez durante i 96 mesi immediatamente anteriori al 30 giugno 1969 (data del pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola prima dell'emigrazione in Germania) e dalla successiva divisione dell'importo ottenuto per 112. In primo grado il Juzgado de lo Social di Madrid, accogliendo il ricorso del signor Grajera Rodríguez, aveva ingiunto all'INSS di utilizzare una base di calcolo mensile di PTA 149 988, apparentemente determinata con riferimento alle basi legali massime annuali per la categoria dei braccianti nel periodo compreso fra il 1_ febbraio 1985 ed il 31 gennaio 1993; e ciò in quanto le retribuzioni medie mensili effettivamente percepite dal ricorrente in Germania negli ultimi 8 anni della sua carriera erano assai più elevate (e addirittura superiori al doppio) delle menzionate basi massime spagnole. Dopo l'annullamento della sentenza di primo grado da parte del Tribunal Superior de Justicia di Madrid, che ha sostanzialmente confermato l'esattezza del calcolo effettuato dall'INSS, il signor Grajera Rodríguez ha adito il giudice a quo con ricorso per cassazione diretto all'unificazione della giurisprudenza (para la unificación de doctrina), deducendo che la pronuncia impugnata contrasta con alcune sentenze recentemente adottate da altre corti di merito spagnole, nonché con la decisione resa dallo stesso giudice a quo il 27 marzo 1995 (23).
12 Il Tribunal Supremo riconosce che il criterio applicato nella specie dall'INSS è proprio quello previsto nell'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento, ma sostiene che il metodo di calcolo regolamentare appare suscettibile di condurre a risultati difformi dagli obiettivi avuti di mira negli artt. 48 e 51 del Trattato. La semplice rivalutazione della prestazione teorica non varrebbe, in effetti, ad assicurare la parità di trattamento del lavoratore migrante rispetto a quello sedentario allorché l'interessato abbia concluso la propria carriera lavorativa in un altro Stato membro ed i periodi contributivi maturati in Spagna risalgano notevolmente indietro nel tempo. In molti casi non si conoscerebbero nemmeno le basi storiche corrispondenti ai contributi versati dal lavoratore nel periodo indicato dall'allegato VI, sezione D, punto 4 (24). A parte ciò - osserva il Tribunal Supremo -, un deciso accrescimento del livello di protezione sociale offerto dal sistema spagnolo si sarebbe verificato solo negli ultimi decenni, mediante l'aumento dei salari determinato dalla crescita economica generale e la graduale approssimazione delle basi contributive alle retribuzioni effettive (25). D'altra parte, secondo il giudice a quo, la vasta congerie di criteri di rivalutazione (percentuali uniche ed uniformi, incrementi di importo fisso, miglioramenti misti) applicati alle pensioni negli anni Settanta e nella prima metà degli anni Ottanta, ha avuto come risultato un «effetto di concentrazione» della protezione sociale sui minimi pensionistici, con un marcato ravvicinamento delle pensioni medie a quelle minime (26). Infine, la garanzia di automatico adeguamento annuale delle pensioni all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo, introdotta dalla Ley 26/1985 - dopo che nel 1974 il legislatore spagnolo aveva per la prima volta posto criteri generali di rivalutazione delle pensioni - sarebbe stata parziale ed avrebbe esclusivamente riguardato le pensioni maturate nella vigenza della nuova normativa (27).
13 L'ordinanza di rinvio aggiunge che l'odierno giudizio non può essere definito in base ai principi affermati da codesto Collegio nella sentenza Lafuente Nieto. Tale pronuncia ha ad oggetto l'interpretazione e la validità dell'art. 47, n. 1, del regolamento nella versione anteriore al regolamento n. 1248/92 (28) (vedi supra, paragrafo 8); essa prescrive, inoltre, di applicare all'importo teorico della prestazione spettante all'interessato le adeguate rivalutazioni e maggiorazioni di legge «come se l'interessato avesse continuato a esercitare la propria attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi». Senonché, rileva il giudice a quo, la pensione «non può rivalutarsi come se il lavoratore avesse continuato a esercitare la sua attività in Spagna, perché tale tipo di attualizzazione, che è quello proprio delle basi di contribuzione [vedi supra, paragrafo 4], non può applicarsi alla pensione» (29).
Come emerge dal tenore della seconda questione pregiudiziale odierna, il Tribunal Supremo ritiene, conformemente alla propria consolidata giurisprudenza sul punto (30), che, al fine di pervenire ad un'attualizzazione piena e su basi obiettive della prestazione spettante al lavoratore interessato, in circostanze quali quelle menzionate, la base contributiva da prendere in considerazione per la determinazione della prestazione previdenziale controversa debba essere quella media fra la massima e la minima previste dalle norme vigenti in Spagna nel corso del periodo di riferimento - vale a dire, dei 96 mesi anteriori al verificarsi del rischio - per la categoria professionale rilevante. «A fronte dell'impossibilità pratica di ricostruire gli elementi della carriera assicurativa in Spagna, la base media riflette[, sempre secondo il Tribunal Supremo,] un importo ponderato adeguato alla retribuzione del lavoratore medio del corrispondente gruppo professionale». Tuttavia, precisa il giudice a quo, non è sul punto se debbano utilizzarsi le basi contributive medie degli otto anni più recenti (anziché quelle effettive anteriori all'emigrazione) che esso intende interrogare la Corte: «la scelta di tale elemento [di attualizzazione] costituisce un problema di diritto interno». I dubbi sollevati dal Tribunal Supremo riguardo alla validità dell'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento, attengono ad altra questione: posto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il lavoratore spagnolo emigrato ha diritto ad un trattamento previdenziale uguale a quello al quale egli avrebbe avuto diritto se avesse continuato a esercitare la propria attività in Spagna, alle stesse condizioni, fino alla data del verificarsi del rischio, è conforme agli obiettivi indicati negli artt. 48 e 51 del Trattato un sistema di calcolo, quale quello spagnolo, incentrato sulle basi contributive storiche, che rivaluta la pensione risultante solamente nella misura in cui sono state rivalutate pensioni della stessa natura venute in essere alla data del pagamento dell'ultimo contributo prima dell'emigrazione? Il giudice a quo mostra chiaramente di propendere per una risposta negativa a tale questione e rileva che, nel sistema di attualizzazione previsto dalla norma controversa, la posizione del lavoratore migrante viene assimilata a quella del lavoratore sedentario in maniera incompleta ed arbitraria. Ben difficilmente, perciò, tale sistema potrebbe compensare la svalutazione della prestazione inerente al calcolo fondato sulle basi remote.
14 Successivamente alla chiusura della fase scritta della presente procedura, la Corte si è pronunciata nella causa Naranjo Arjona. Come è noto, questa sentenza, anch'essa sopra citata (vedi nota 1), ribadisce - con riferimento alla lett. e) dell'art. 47, n. 1, del regolamento, divenuta lett. g) nella versione risultante dal regolamento n. 1248/92 - i principi interpretativi posti nel precedente Lafuente Nieto, che ho in precedenza richiamato (vedi paragrafo 10). La Corte ha peraltro aggiunto - e si tratta di affermazione rilevante ai fini dell'odierno giudizio - che qualora l'applicazione della norma in questione, «nell'interpretazione che ne è stata data, dovesse rivelarsi, per il lavoratore che esercitava già prima dell'entrata in vigore del regolamento [nello Stato membro di cui trattasi] la propria attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, meno favorevole di quella di una precedente convenzione stipulata con quest'ultimo Stato, il giudice nazionale dovrà applicare, a titolo di deroga, le disposizioni previste da tale convenzione» (31).
II - Analisi giuridica e soluzione delle odierne questioni pregiudiziali
15 Ho già avuto modo di richiamare la giurisprudenza di codesto Collegio relativa allo scopo degli artt. 48-51 del Trattato. Queste norme, avete affermato in numerosi giudicati, contribuiscono all'instaurazione della libertà di circolazione, nella misura più completa possibile, dei lavoratori comunitari ed ostano, perciò, a che questi ultimi perdano i vantaggi previdenziali garantiti dalla loro normativa nazionale, a seguito dell'emigrazione in un altro Stato membro. Una tale conseguenza, infatti, potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il suo diritto fondamentale alla libera circolazione e costituirebbe, pertanto, un ostacolo a tale libertà (32). E perciò il regolamento n. 1408/71, adottato in forza del citato art. 51, mira essenzialmente a garantire l'applicazione, secondo criteri uniformi e comunitari, dei regimi previdenziali riguardanti, in ciascuno Stato membro, i lavoratori che si spostano nell'ambito della Comunità. A tale scopo, esso fissa un complesso di norme basate, in particolare, sul divieto di discriminazioni a causa della nazionalità o della residenza e sulla conservazione a favore del lavoratore dei diritti acquistati in forza dei regimi previdenziali che gli vengono, o gli sono stati, applicati (33). Il menzionato principio della parità di trattamento implica, poi, il divieto non solo delle discriminazioni palesi, ma anche di quelle dissimulate che, mediante l'applicazione di criteri di distinzione diversi da quello della cittadinanza o della residenza, conducono di fatto allo stesso risultato (34). Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, perché possa dirsi violato il generale principio di uguaglianza è necessario che una norma venga applicata a situazioni differenti, oppure che a situazioni comparabili vengano applicate norme diverse, in assenza di giustificazione obiettiva (35).
16 Con riguardo all'odierno giudizio, è incontroverso che la disposizione del regolamento che impone di determinare la base regolatrice della pensione di vecchiaia spagnola in funzione dei soli periodi di assicurazione effettivamente compiuti a norma della legislazione spagnola - a prescindere dalla prossimità o lontananza nel tempo di tali periodi - non è tale da riservare ai lavoratori migranti un trattamento diverso da quello al quale sono soggetti i lavoratori sedentari.
Come si è osservato, l'ordinanza di rinvio prospetta, però, sia pure in termini dubitativi, una possibile disparità di trattamento fra le due categorie di lavoratori. E' bene avvertire che tale discriminazione, sempre che fosse davvero tale, riguarderebbe una parte soltanto, ma una parte presumibilmente preponderante, dei lavoratori migranti. Il compimento degli ultimi anni della carriera assicurativa all'estero e l'accesso nel Paese di emigrazione (specialmente se, come spesso accade nelle cause proposte dinanzi ai giudici spagnoli, si tratta della Germania) ad un livello retributivo di gran lunga superiore tanto ai salari medi spagnoli quanto alle basi contributive minime vigenti per la categoria professionale di volta in volta in questione sembrano, in effetti, ricorrere costantemente nelle correnti di emigrazione spagnola nei Paesi europei (36). Ad essere eventualmente sfavoriti dalla disciplina comunitaria concernente la determinazione delle basi contributive e del periodo di versamento da prendere in considerazione sarebbero, così, tutti quei lavoratori migranti - beninteso, in quanto acquisiscano il diritto alla pensione di vecchiaia spagnola a seguito dell'applicazione del menzionato meccanismo della totalizzazione (vedi supra, paragrafo 7) - che abbiano svolto fuori del territorio spagnolo gli ultimi anni della loro carriera lavorativa e contributiva. Tale è, appunto, la situazione dell'odierno ricorrente. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'eventuale discriminazione non verrebbe meno per la semplice circostanza che essa può anche non concernere altri lavoratori migranti, che si trovino in ipotesi nella situazione opposta (ultimi otto anni della carriera contributiva maturati in Spagna) (37).
17 Perché il Tribunal Supremo vi interroga sulla compatibilità delle modalità d'applicazione della normativa spagnola sulle pensioni di vecchiaia, stabilite nella sezione D, punto 4, dell'allegato VI del regolamento, con lo scopo dell'art. 51 del Trattato? Esaminando la motivazione dell'ordinanza di rinvio, mi sembra possibile ravvisare un duplice ordine di ragioni. Duplice, infatti, sarebbe anche il trattamento di favore riservato ai lavoratori sedentari dalla disciplina regolamentare, in combinato disposto con la legge spagnola. Come si è ripetutamente osservato, a differenza che per (la maggior parte de)i lavoratori migranti, la base regolatrice per quelli sedentari può essere calcolata a partire dalle basi contributive (e, quindi, dalle retribuzioni effettive) degli ultimi otto anni di attività, immediatamente precedenti il raggiungimento dell'età pensionabile. Di conseguenza, le basi utilizzate nel calcolo saranno, di regola, quelle quantitativamente più elevate dell'intera carriera di lavoro dell'interessato.
In aggiunta, il calcolo della prestazione non sarà pregiudicato da quelle difficoltà di ordine amministrativo e statistico, che complicano inevitabilmente tale operazione in caso di versamenti previdenziali effettuati decine di anni addietro. Difficoltà del genere sembrano, invece, sconosciute nella fase attuale di evoluzione normativa del sistema assicurativo spagnolo, iniziata con la riforma del 1979 (38). Più precisamente, l'assunzione delle retribuzioni più recenti a base del calcolo della base retributiva media comporta che non si ripropongano qui i problemi dell'irreperibilità di dati verificabili quanto alle basi contributive remote, né la complessità tecnica inerente all'attualizzazione delle pensioni risultanti dal calcolo, la quale richiede un esame casuistico di una serie di strumenti normativi e decisioni amministrative dispersi in un lungo periodo di tempo, e spesso riguardanti prestazioni di tipo diverso (39). In altre parole, secondo il giudice a quo, il sistema di attualizzazione congegnato dalla pertinente disposizione dell'allegato VI del regolamento è, ancora prima che discriminatorio in astratto, incapace di operare soddisfacentemente in concreto: al danno per i lavoratori migranti - per così dire - si aggiungerebbe la beffa.
18 Non si può negare che i problemi rappresentati in maniera perspicua dal Tribunal Supremo siano autentici e seri. Tuttavia, non credo che essi siano tali da inficiare la validità del punto 4 dell'allegato VI, sezione D, del regolamento. Su questo punto ritengo di poter condividere l'analisi svolta nel presente procedimento dalla Commissione: secondo l'istituzione «interveniente», non è possibile prospettare l'invalidità del metodo di attualizzazione prescritto dalla norma in questione perché, in realtà, questa non ne prescrive alcuno in particolare. Tale interpretazione della disposizione controversa risulta, del resto, confermata dalle sentenze Lafuente Nieto e Naranjo Arjona. In queste decisioni, conviene ricordare, la Corte ha sancito che la base regolatrice va calcolata in base ai contributi effettivamente versati dal lavoratore migrante ai sensi della sola normativa nazionale applicabile. D'altro canto, la Corte ha stabilito che l'applicazione del regolamento non può avere in alcun caso per risultato la riduzione del valore delle prestazioni previdenziali spettanti all'interessato in base al diritto interno di uno Stato membro. Codesto Collegio, dunque, si è limitato ad indicare un punto di partenza ed un punto di arrivo, che il competente ente previdenziale (e, in caso di controversia, il giudice nazionale) deve tenere presenti in sede di applicazione della disciplina comunitaria. Altra questione, tuttavia, è quella della scelta e dell'utilizzazione degli strumenti di diritto interno più adeguati al fine di pervenire, muovendo dal punto di partenza indicato, al risultato della completa rivalutazione della prestazione spettante al lavoratore. Ora, a me sembra che tali operazioni non possano non rientrare nell'esclusiva competenza del giudice nazionale; l'odierno giudice a quo, del resto, mostra chiaramente di condividere un'analoga impostazione quando afferma che quello di scegliere l'elemento di attualizzazione più adeguato è un problema di diritto interno (vedi supra, paragrafo 13).
Ne consegue, a mio avviso, che l'eventuale difetto di affidabili dati oggettivi sulle basi contributive risalenti nel tempo (40) non può costituire un ostacolo all'applicazione del punto 4 dell'allegato VI, sezione D, del regolamento: un ostacolo tale da rendere addirittura invalida tale prescrizione. Dove effettivamente risulti che non sono disponibili dati affidabili, saranno, del resto, applicabili le regole generali sulla prova vigenti nell'ordinamento previdenziale spagnolo (41). Analoga conclusione si impone, poi, per quanto riguarda la complessità tecnica dei calcoli necessari per attualizzare una pensione liquidata come se fosse maturata al momento dell'emigrazione in altro Paese membro. Il giudice nazionale - qualora ritenga impraticabile la soluzione di procedere alla ricognizione ed interpretazione della congerie di strumenti, in parte eterogenei per ambito personale e materiale, adottati con cadenza periodica dal legislatore - dovrà realizzare per altra via l'obiettivo, posto dall'art. 51 del Trattato, di garantire il pieno mantenimento del potere di acquisto della prestazione teorica spettante al lavoratore: la norma controversa è, perciò, legittima sotto il profilo qui considerato. Non compete a questa Corte di fornire indicazioni relativamente al merito delle diverse soluzioni in astratto consentite dall'ordinamento dello Stato membro interessato. Lo si è già rilevato. Osservo soltanto, ed incidentalmente, che vuoi l'adeguamento della pensione all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo, registratasi successivamente al versamento dell'ultimo contributo all'ente previdenziale spagnolo, vuoi l'attualizzazione e rivalutazione dell'importo degli stessi contributi a suo tempo versati ai sensi della normativa interessata, delineata dalla Corte nella motivazione della sentenza Lafuente Nieto (42), possono considerarsi criteri equi e sufficientemente agevoli ai fini dell'applicazione da parte del giudice nazionale.
19 Quanto precede esige, peraltro, le seguenti precisazioni. Nella sua ordinanza di rinvio, il Tribunal Supremo ha richiamato anche i «condizionamenti sociali ed economici» ai quali in anni lontani ha obbedito in Spagna la disciplina normativa dei salari minimi e delle basi contributive, prive di corrispondenza alle retribuzioni reali. Il giudice a quo si è anche soffermato sulla politica di concentrazione sui minimi pensionistici delle rivalutazioni periodiche decise dai governi spagnoli fino al 1985. Alla luce di tali elementi, non può escludersi che - pur a seguito della completa rivalutazione della pensione spettante al lavoratore «come se avesse continuato a lavorare in Spagna», in ipotesi operata dal giudice nazionale nelle forme e nei modi più adeguati consentiti dal diritto interno - la prestazione finale risultante dal calcolo resti di importo esiguo. Tale eventualità, è quasi superfluo sottolinearlo, deriva dalle caratteristiche - e, direi, dalle stesse concezioni ideologico-politiche - della legislazione previdenziale spagnola di un'altra epoca; ad essa non può, pertanto, riconoscersi alcuna incidenza in sede di apprezzamento della validità dell'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento. Quest'ultimo persegue non l'armonizzazione, bensí il coordinamento delle legislazioni interne degli Stati membri in materia di previdenza sociale. Il regolamento ha lasciato sussistere distinti regimi nazionali, «che attribuiscono diritti distinti rispetto ad enti distinti, nei confronti dei quali l'avente diritto può agire direttamente, in forza vuoi del solo diritto interno, vuoi del diritto interno, integrato se del caso dal diritto comunitario» (43). Di conseguenza, le differenze sostanziali e di procedura fra i regimi previdenziali dei singoli Stati membri, e quindi nei diritti delle persone ivi occupate, vengono lasciate intatte dall'art. 51 del Trattato (44). D'altra parte, per un lavoratore che versi nella situazione dell'odierno ricorrente, l'applicazione del regolamento è certamente vantaggiosa, dal momento che, in base alla sola legislazione spagnola (prescindendo, per il momento, dalle norme di esecuzione del Convenio; vedi infra, paragrafo 22), egli non avrebbe avuto alcun diritto alla pensione controversa, non avendo maturato periodi assicurativi sufficienti.
20 Vediamo ora l'altro profilo sotto il quale il giudice a quo prospetta la contrarietà della norma controversa all'art. 51 del Trattato. La Corte, ricorda il Tribunal Supremo, ha ritenuto in Lafuente Nieto che il lavoratore migrante che beneficia della pensione deve essere trattato come se avesse continuato ad esercitare la propria attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di provenienza (vedi supra, paragrafo 10); tale criterio è diretto a garantire la rispondenza del trattamento pensionistico del migrante al citato art. 51. D'altro canto, vi è nell'allegato VI, sezione D, del regolamento la prescrizione che impone di ancorare il computo della prestazione teorica ai contributi che il lavoratore ha versato al competente ente previdenziale prima dell'emigrazione. L'importo di tali contributi sarebbe, però, nonostante la sua successiva attualizzazione, pur sempre inadeguato alla posizione retributiva di cui l'interessato fruiva nel momento in cui si è verificato il rischio. L'invalidità del punto 4 dell'allegato VI, sezione D, del regolamento risulterebbe, così, dal fatto che il mezzo prescelto dal legislatore comunitario è inadeguato rispetto al fine da perseguire.
Quest'ordine di considerazioni mi lascia francamente perplesso. Con il porre il criterio secondo cui l'attività del lavoratore migrante va - ai fini pensionistici, che qui rilevano - considerata come svolta senza discontinuità nello Stato membro d'origine, la Corte ha voluto giovarsi di una formula - se si vuole, di una finzione giuridica - che serve a garantire l'effettività della tutela previdenziale. Ed è una formula evidentemente diretta ad applicare il principio della necessaria attualizzazione della prestazione spettante al lavoratore che abbia contribuito al sistema previdenziale in tempi remoti rispetto al verificarsi del rischio. E', però, il caso di precisare che tale finzione va intesa cum grano salis. L'interprete non deve perdere di vista le caratteristiche fondamentali del cosiddetto modello contributivo di finanziamento della previdenza sociale, nel quale sono in definitiva le quote contributive degli assicurati a determina l'entità del rispettivo credito alle prestazioni erogate. Come ha rilevato nell'odierno giudizio il governo spagnolo, «secondo un principio consacrato dal nostro ordinamento previdenziale, l'importo [delle pensioni di carattere contributivo] è in stretta relazione con gli elementi della contribuzione e della proporzionalità affinché le prestazioni economiche siano il fedele riflesso dello sforzo contributivo in precedenza effettuato, in modo tale che coloro che abbiano versato contributi simili ottengano pure un analogo livello di prestazioni» (45).
Il criterio che impone di trattare il lavoratore migrante come se egli fosse rimasto a lavorare nel Paese membro di origine non può, pertanto, essere invocato a sostegno di un suo preteso diritto ad una pensione di importo commisurato al salario più recente, che l'interessato ha percepito (nello Stato di emigrazione) in un periodo durante il quale egli non era tenuto a versare (né ha, infatti, versato) contributi all'ente competente alla liquidazione (dello Stato di provenienza). Poniamo che, per soddisfare siffatta pretesa, si proceda, ad esempio, a determinare la prestazione controversa in base alla media aritmetica delle basi contributive massime e minime previste per la categoria professionale rilevante dalla legge spagnola negli otto anni anteriori al verificarsi del rischio. E' quanto propone il Tribunal Supremo. E, però, sarebbe il lavoratore migrante a risultare indebitamente avvantaggiato da tale soluzione nei confronti di un ipotetico lavoratore sedentario della stessa categoria professionale. Il lavoratore che rimane in patria e quello che si è spostato a lavorare in altro Stato membro verrebbero in questo caso, l'uno e l'altro, a ricevere una pensione variamente commisurata alla retribuzione percepita negli ultimi anni di attività; ma nel periodo in considerazione sarebbe stato solo il sedentario a partecipare al finanziamento del sistema previdenziale al quale la prestazione va imputata. Oltretutto, così ragionando, alle retribuzioni ottenute dal migrante all'estero si finirebbe col riconoscere, in maniera ingiustificata, una doppia efficacia: esemplificando con riguardo al caso che ci occupa, i contributi versati negli ultimi otto anni di attività da un lavoratore in situazione analoga a quella del signor Grajera Rodriguez entrerebbero nel calcolo sia della pensione tedesca (46) sia di quella spagnola.
Ritengo, perciò, che il legislatore comunitario abbia utilizzato correttamente, sotto i profili dedotti dal Tribunal Supremo, il margine di valutazione del quale dispone con riguardo all'attuazione della libera circolazione dei lavoratori. In considerazione dei principi dell'equità distributiva, del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei regimi previdenziali nazionali e, pertanto, della stessa effettività della tutela previdenziale, i quali presiedono al funzionamento del sistema regolamentare, alle questioni pregiudiziali odierne va, a mio avviso, fornita una risposta negativa.
21 Con ciò, tuttavia, l'analisi del presente caso non può ancora dirsi esaurita. Come risulta dalla vostra giurisprudenza (47), la Corte, anche quando ritenga infondate le censure sollevate dal ricorrente nella causa principale avverso il provvedimento che si assume invalido, rimane libera di verificare se l'atto censurato sia viziato da elementi diversi, non essendo sotto tal profilo vincolata dall'ordinanza di rinvio.
Con riguardo all'odierno giudizio, ho già più volte richiamato la circostanza che in Lafuente Nieto e Naranjo Arjona codesto Collegio ha svolto alcune considerazioni sullo scopo della disposizione prevista dal punto 4 della sezione D dell'allegato VI del regolamento. Ho anche osservato che, benché tale disposizione fosse entrata in vigore successivamente ai fatti rispettivamente dedotti in giudizio nei due procedimenti - e rimanesse quindi, in entrambi i casi, estranea all'oggetto delle questioni pregiudiziali -, la Corte l'ha invocata a sostegno dell'interpretazione che essa ha fornito, nell'una e nell'altra delle pronunce citate, della norma prevista dall'art. 47, n. 1, lett. e) [ora, lett. g)], del regolamento (vedi supra, nota 17) (48). La Corte ha inteso affermare che deve esservi un criterio di effettiva ed ininterrotta attualizzazione della prestazione teorica, di modo che questa risponda il più efficacemente possibile all'intento di tutelare l'interessato come se egli avesse continuato ad esercitare la propria attività nello Stato membro in questione. Solo così possono risultare compatibili con i principi enunciati nell'art. 51 del Trattato le modalità del regolamento che prescrivono di determinare la base contributiva media del lavoratore migrante in funzione dei soli contributi effettivamente versati all'istituzione previdenziale competente alla liquidazione.
Ciò posto, deve dirsi, a mio avviso, incompatibile col citato art. 51 il precetto, contenuto sub lett. b) del punto 4 sopra citato, che limita all'anno precedente il verificarsi del rischio - lasciandone fuori, senza ragionevole giustificazione, appunto l'anno durante il quale il rischio si verifica - l'arco temporale interessato dall'attualizzazione della pensione del lavoratore migrante, in situazioni analoghe a quella dell'odierno ricorrente. Il risultato che qui prospetto all'attenzione della Corte risulta, del resto, confermato dalla nuova versione della disposizione in questione, che il legislatore comunitario ha introdotto - proprio al fine di «ten[ere] conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (e in particolare della sentenza (...) Lafuente Nieto) [e] di adeguare la previgente disciplina regolamentare alle disposizioni interne laddove l'importo base delle pensioni si calcola tenendo conto delle basi di contribuzione precedenti» (49) - con il citato regolamento n. 1223/98 (50). Con effetto dal 1º luglio 1998, il testo dell'allegato VI, sezione D, punto 4, lett. b), recita: «L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo[ - ivi incluso, pertanto, quello del verificarsi del rischio -], per le pensioni di analoga natura» (vedi artt. 1, punto 8, lett. b), e 3, n. 1). Il testo del regolamento che dobbiamo applicare ai fini del giudizio odierno è quello anteriore all'emendamento che ora ho ricordato e, a mio avviso, risulta, quindi, affetto da parziale invalidità, nei termini che ho precisato.
22 A conclusione della presente analisi, e conformemente alla vostra pronuncia Naranjo Arjona (vedi supra, paragrafo 14), resta un ultimo punto da chiarire. Alludo al principio della conservazione dei vantaggi garantiti ai lavoratori migranti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni concluse fra Stati membri in materia di previdenza sociale, alle quali si sia successivamente sostituita una diversa, e meno favorevole, normativa comunitaria. Non può, infatti, escludersi che nella causa principale il calcolo della prestazione controversa possa in concreto portare a risultati differenti, secondo che si adotti il sistema di calcolo congegnato dal regolamento [vedi art. 47, n. 1, lett. e), e allegato VI, sezione D, punto 4, nell'interpretazione che propongo alla Corte di fornire], ovvero quello previsto dall'art. 25, n. 1, lett. b), del convenio (vedi supra, paragrafo 14). Spetta pertanto al giudice nazionale accertare - mediante la comparazione fra i risultati separatamente ottenuti con questi due metodi - «se l'applicazione di tale convenzione risulti effettivamente più o meno favorevole a[l] lavorator[e] interessat[o] rispetto all'applicazione del regolamento. Nel primo caso dovranno essere applicate, a titolo di deroga e conformemente al principio sancito nella sentenza Rönfeldt, sopra citata (51), le norme della convenzione. Nel secondo caso, invece, dovranno essere applicate le disposizioni del regolamento, come interpretate dalla Corte» (52).
III - Conclusioni
Per le considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti le odierne questioni pregiudiziali del Tribunal Supremo:
«1) Il punto 4 della sezione D dell'allegato VI del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, nella parte in cui stabilisce che, in situazioni come quella oggetto della causa principale, l'importo della prestazione teorica spagnola, calcolata in base ai contributi reali versati dal lavoratore negli anni immediatamente anteriori al pagamento dell'ultimo contributo ai sensi della normativa pertinente, sia oggetto di adeguata rivalutazione, per ciascun anno successivo, solamente fino all'anno precedente al verificarsi del rischio, è incompatibile con l'art. 51 del Trattato e quindi, entro i suddetti limiti, invalido. L'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce elementi ulteriori di natura tale da inficiare la validità di detta disposizione.
2) Qualora l'applicazione della norma in questione, nell'interpretazione che ne è stata data, dovesse rivelarsi, per il lavoratore che esercitava già prima dell'entrata in vigore del regolamento in Spagna la propria attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, meno favorevole di quella di una precedente convenzione stipulata con quest'ultimo Stato, il giudice nazionale dovrà applicare, a titolo di deroga, le disposizioni previste da tale convenzione».
(1) - Vedi sentenze 12 settembre 1996, causa C-251/94, Lafuente Nieto (Racc. pag. I-4187), e 9 ottobre 1997, cause riunite C-31/96, C-32/96 e C-33/96, Naranjo Arjona e a. (Racc. pag. I-5501).
(2) - Vedi regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come successivamente modificato, aggiornato e adattato, inter alios: dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6); dall'allegato I, capitolo VIII, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati (di seguito: l'«atto di adesione»; GU L 302, 1985, pag. 23, in particolare pag. 170); e dal regolamento n. 1248/92 del Consiglio (citato infra, nota 3). Il regolamento ha costituito oggetto di ulteriori modifiche anche successivamente alla pubblicazione di una versione consolidata nel dicembre 1992 (GU C 325, pag. 1).
(3) - L'allegato VI del regolamento prevede modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri. Il menzionato punto 4, lett. a), della sezione D è stato introdotto dal regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 136, pag. 7, in particolare pag. 24).
(4) - Ad interrogare la Corte in precedenza sono stati il Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Autónoma del País Vasco in Lafuente Nieto, ed il Tribunal Superior de Justicia della Comunidad de Extremadura, Cáceres, in Naranjo Arjona.
(5) - Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento è descritto con maggior dettaglio nelle mie conclusioni del 20 giugno 1996 nella causa C-251/94 (citata supra, nota 1, Racc. pag. I-4190, in particolare paragrafi 4 e 11-18), e del 17 giugno 1997 nelle cause riunite C-31/96, C-32/96 e C-33/96 (citate ibidem, Racc. pag. I-5503, in particolare paragrafi 6-12, 19-22, 27 e 28).
(6) - Quali quelle relative all'età minima (per regola generale, 65 anni) ed al periodo minimo di contribuzione dell'avente diritto (15 anni, dei quali almeno due compresi negli otto anni immediatamente precedenti il momento dell'acquisto del diritto alla prestazione).
(7) - Nel quadro del regime generale spagnolo, la base contributiva per tutti i cosiddetti rischi comuni, sulla quale si calcolano le quote contributive a carico del datore di lavoro e del lavoratore mediante l'applicazione delle percentuali fissate annualmente dal governo (per il 1997, tali percentuali sono state rispettivamente del 23,6% e del 4,7%), è data dalla retribuzione totale (in qualsiasi forma e di qualsiasi denominazione) che un lavoratore dipendente ha diritto a percepire (o percepisce effettivamente, se superiore a quella massima applicabile) nel mese di riferimento. Le somme percepite con cadenza periodica superiore al mese vengono ripartite fra i 12 mesi dell'anno [vedi Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artt. 105, n. 2, e 109, n. 1 (Boletín Oficial del Estado del 29 giugno 1994, n. 154, pag. 20658), e Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, artt. 8 e 23 (BOE del 25 gennaio 1996, n. 22, pag. 2295)]. La materia è stata oggetto di una recente riforma normativa, peraltro non rilevante ai fini delle presenti conclusioni [vedi Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social (BOE del 16 luglio 1997, n. 169, pag. 21781), Real Decreto 1426/1997, de 15 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de los Reglamentos Generales de Recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social y sobre Cotización y Liquidación de otros recursos de la Seguridad Social (BOE del 30 settembre 1997, n. 234, pag. 28443), e Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social (BOE del 13 novembre 1997, n. 272, pag. 33156)].
(8) - Tale divisore corrisponde al prodotto della moltiplicazione del numero di anni compreso nel detto periodo legale di riferimento (8) per un fattore di 14, corrispondente al numero di mensilità retributive annuali.
(9) - Vedi Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, art. 3 (BOE del 1º agosto 1985, n. 183, pag. 1907); tale norma è stata successivamente riprodotta, con lievi modifiche formali, negli artt. 140, n. 4, 162, n. 1, e 163 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (citato supra, nota 7). Nel sistema anteriore all'entrata in vigore della Ley 26/1985 era, invece, il lavoratore a scegliere, entro i 7 anni anteriori al verificarsi del rischio, un periodo ininterrotto di 24 mesi; la base regolatrice della prestazione si otteneva, poi, dividendo per 28 la somma delle basi contributive dell'interessato durante tale periodo [vedi Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social, art. 7, n. 1 (BOE del 28 giugno 1972)].
(10) - Per l'elenco completo di tale convenzioni (aggiornato al 12 marzo 1997), vedi Memento práctico Social 1997. Derecho laboral, seguridad social, Madrid, 1997, pagg. 418 e 419.
(11) - Vedi BOE del 28 ottobre 1977, n. 258, pag. 2295, e Bundesgesetzblatt, 1977, II, pag. 687.
(12) - Vedi infra, note 13 e 14 e relative parti del testo. L'art. 25, n. 1, lett. b), del Convenio, citato infra nel testo, recita nella sua versione originale: «Cuando todo o parte del período de cotización elegido por el solicitante para el cálculo de su base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido en la República Federal, el Organismo competente español determinará dicha base reguladora sobre las bases de cotización vigentes en España, durante dicho período o fracción, para los trabajadores de la misma categoría profesional que la persona interesada». La previsione, nel testo della norma citata, della scelta da parte del lavoratore del periodo di contribuzione per il calcolo della propria base regolatrice - scelta che la legislazione previdenziale spagnola vigente non prevede - va evidentemente ricondotta al contesto del sistema assicurativo vigente in Spagna nel momento in cui il Convenio è stato concluso (vedi supra, nota 9).
(13) - Vedi sentenza 7 giugno 1973, causa 82/72, Walder (Racc. pag. 599, punti 6 e 7).
(14) - Fatta eccezione - per quanto rileva ai fini delle presenti conclusioni - per le «disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento» di cui all'art. 7 del regolamento, ivi incluse le specifiche previsioni di convenzioni di sicurezza sociale «che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6» in quanto oggetto di riserva espressa, menzionate nell'allegato III del regolamento stesso [vedi art. 7, n. 2, lett. c)].
(15) - L'art. 46, n. 2, del regolamento, norma applicabile nel caso in cui le condizioni richieste dalla normativa di uno Stato membro per l'acquisizione del diritto alle prestazioni risultino soddisfatte solo dopo l'applicazione del citato art. 45, prevede quanto segue: «a) l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera».
(16) - V. art. 26 ed allegato I, capitolo VIII, dell'atto di adesione, citato supra, nota 2.
(17) - Secondo la Corte, le nuove disposizioni inserite dal regolamento n. 1248/92 all'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento si limitano a precisare il contenuto dell'art. 47, n. 1, lett. g) di esso, senza però modificarne il contenuto, ed «hanno il solo scopo di garantirne la compatibilità con i principi enunciati dall'art. 51 del Trattato» [vedi sentenze 12 settembre 1996 (citata supra, nota 1, punto 42), e 9 ottobre 1997 (citata ibidem, punto 24)]. La necessità di precisare le modalità di applicazione dell'art. 47 del regolamento per la Spagna risulta, del resto, testualmente evocata nella motivazione del regolamento n. 1248/92 (vedi trentaduesimo 'considerando').
Si noti che la lettera b) del punto 4 sopra citato è stata modificata dal regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 168, pag. 1; vedi infra, paragrafo 21).
(18) - Il signor Lafuente Nieto aveva esercitato l'attività di lavoratore subordinato in Spagna (fino al 1969) e poi in Germania (fino al luglio 1990), dove era stato colpito da un'inabilità lavorativa totale e permanente. L'istituzione previdenziale resistente aveva determinato l'importo della pensione contestata applicando la regola del calcolo delle basi contributive minime per gli anni in cui il ricorrente aveva lavorato e contribuito in Germania (cioè, per l'intero periodo di riferimento ai fini del calcolo della base regolatrice), ritenendo che durante tale periodo egli non fosse stato soggetto all'obbligo di versare i contributi previdenziali (vedi supra, paragrafo 3). Viceversa, secondo il signor Lafuente Nieto, il quoziente che funge da base per il calcolo della pensione spagnola avrebbe dovuto tenere conto delle basi contributive utilizzate per calcolare i contributi versati in Germania nel periodo immediatamente precedente il sopravvenire della propria invalidità, senza tuttavia che le dette basi contributive potessero superare il massimale applicabile in Spagna nello stesso periodo, e computando la base contributiva minima solo per i mesi nei quali egli non aveva versato contributi in Germania. Osservo, incidentalmente, che la circostanza che la prestazione controversa in Lafuente Nieto fosse diversa da quella dedotta nell'odierno giudizio (pensione spagnola di vecchiaia) non è tale da privare il precedente in commento di rilevanza ai nostri fini. In effetti, ex art. 40, n. 1, del regolamento, ai lavoratori colpiti da invalidità che - come, appunto, il signor Lafuente Nieto - siano stati assoggettati in momenti successivi alle legislazioni di due o più Stati membri, delle quali almeno una sia fondata su un sistema assicurativo di tipo distributivo (quale quello spagnolo), si applicano per analogia le disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento, recante disposizioni specifiche relative alle pensioni di vecchiaia e morte.
(19) - La Corte ha così rigettato la prospettazione del ricorrente, secondo cui il sistema di calcolo delle prestazioni d'invalidità previsto dalla legge spagnola andrebbe invece ricondotto alla norma sub lett. b) dell'art. 47, n. 1, del regolamento, applicabile allorché, in base alla normativa nazionale: i) il calcolo delle prestazioni si basa sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni e ii) vanno ricompresi nel calcolo anche i periodi di assicurazione o residenza compiuti in un altro Stato membro. Come ha esattamente rilevato la Corte, nel sistema previdenziale spagnolo il calcolo delle prestazioni non si basa sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni percepiti dal lavoratore interessato durante la totalità dei periodi di assicurazione o residenza da lui compiuti [vedi sentenza 12 settembre 1996 (citata supra, nota 1), punto 21]. La Corte ha, per altro verso, ritenuto privo di pregio l'argomento, sollevato dalla Commissione, secondo cui alla legislazione spagnola non sono applicabili le regole enunciate nella lett. e) dell'art. 47, n. 1, del regolamento. La Commissione aveva sottolineato che la disposizione in questione stabilisce regole particolari valide solo per le ipotesi da essa espressamente contemplate, ferma restando la possibilità di regimi previdenziali nazionali non contemplati da alcuna di tali ipotesi (vedi sentenza 29 novembre 1984, causa 181/83, Weber, Racc. pag. 4007); inoltre, come sarebbe sancito nella vostra decisione Reichling (vedi sentenza 9 agosto 1994, causa C-406/93, Racc. pag. I-4061), l'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (vedi supra, nota 13) prescrive che nel calcolo dell'importo teorico della prestazione si tenga conto della retribuzione di cui il lavoratore disponeva al momento del verificarsi del rischio in un altro Stato membro. Decidendo nel senso contrario a questa prospettazione, la Corte ha osservato, da un lato, che le circostanze in cui la regola sub lett. e) dell'art. 47, n. 1, è stata inserita nel regolamento «indicano che essa riguarda proprio un sistema di calcolo delle prestazioni di invalidità quale quello previsto dalla normativa spagnola, la quale dispone effettivamente che il calcolo delle prestazioni avvenga, salvo eccezioni, tenendo conto di una base contributiva media» (id., punto 23). Dall'altro lato, la Corte ha richiamato le integrazioni apportate all'allegato VI del regolamento dal regolamento n. 1248/92 (vedi supra, paragrafo 9), pur se questo era entrato in vigore in epoca successiva a quella dei fatti controversi in quel giudizio, traendone la conferma del fatto che le regole contenute nel n. 1 dell'art. 47, «che concerne proprio il calcolo dell'importo teorico della prestazione, (...) riguardano la normativa spagnola» (id., punto 28).
(20) - Vedi supra, nota 18.
(21) - Come osservavo nelle mie conclusioni del 17 giugno 1997 (citate supra, nota 5), paragrafo 22: «Occorre tener conto delle differenze salariali ancora esistenti fra Stati membri (e così, nel nostro caso, fra Spagna e Germania). L'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], non può essere dunque interpretato in modo che, quando si tratta di commisurare la prestazione previdenziale alla capacità reddituale del lavoratore nel periodo immediatamente precedente l'evento invalidante, l'importo teorico sia calcolato in riferimento alle basi contributive dell'interessato negli ultimi 96 mesi di attività, anche se prestata in altro Stato membro, dove il salario sia più alto che nel paese di origine. Così ragionando si finirebbe (...) per privilegiare il migrante rispetto al lavoratore sedentario».
(22) - In termini diversi, e coincidenti con quanto proposto nelle mie conclusioni del 20 giugno 1996 (citate supra, nota 5), il punto 40 della sentenza dispone che è «l'importo dei contributi versati a norma della normativa interessata [a dover] essere attualizzato e rivalutato di modo che coincida con quello che l'interessato avrebbe effettivamente versato se avesse continuato ad esercitare la propria attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi» (il corsivo è mio). Tale affermazione si ricollega a quella del punto 39, secondo cui, onde garantire al lavoratore migrante, che si trovi in una situazione analoga a quella del signor Lafuente Nieto, una prestazione previdenziale di importo non inferiore a quella che avrebbe ottenuto qualora non fosse emigrato, la sua base contributiva media deve essere «la stessa del caso in cui [egli] avesse conservato l'obbligo di versare contributi ai sensi della normativa interessata».
(23) - Sala 4a, Ar. 2560.
(24) - Vedi la circular dell'INSS del 20 luglio 1992 (citata da A. Desdentado Bonete, La Seguridad Social de los trabajadores migrantes de la Unión Europea en la unificación de doctrina, in Noticias de la Unión Europea, n. 157, 1998, pag. 95, nota 26), con la quale l'istituzione previdenziale ha determinato le basi mensili da tenere in conto per il periodo compreso fra il 1936 ed il mese di giugno 1963, in sostituzione di quelle storiche degli interessati per i quali non esistano più mezzi di prova o con riferimento a periodi di contribuzione nei quali il sistema assicurativo vigente prevedeva basi o quote di natura diversa da quella attuale. Il tenore di tale documento (del quale l'odierno ricorrente ha allegato copia alle proprie osservazioni scritte dinanzi alla Corte) appare tale da sollevare più di un dubbio sulla esattezza di quanto il governo spagnolo ha affermato, nelle sue risposte scritte del 10 giugno 1998, con riguardo ad una delle questioni puntuali rivoltegli dalla Corte ex art. 21, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte («las bases de cotización reales de los trabajadores se conocen siempre, aún cuando correspondan a períodos muy lejanos»).
(25) - Come ricordano il governo spagnolo nelle sue risposte scritte (vedi supra, nota 24) ed il giudice a quo, nel periodo compreso fra il 1944 ed il 1958, caratterizzato da una politica salariale rigorosa che non riconosceva spazio alcuno all'autonomia contrattuale delle parti sociali, i contributi sociali coincidevano con i salari fissati dalla legge, per ramo di attività e categoria professionale. Successivamente, a partire dalla Ley de Convenios Colectivos dell'aprile 1958, la tendenziale coincidenza fra salari reali e contributi viene meno perché i primi possono essere oggetto di aumenti negoziati in sede di contrattazione collettiva, mentre i contributi rimangono ancorati ai salari minimi di legge. Con la riforma del 1963 che ha instaurato il salario minimo interprofessionale, il legislatore spagnolo - al fine di frenare il progressivo deterioramento della protezione sociale, causato dallo sfasamento fra salari reali e salari computabili ai fini contributivi - ha stabilito basi tariffate uniformi per ciascuna categoria professionale, «sganciate» dalla retribuzione effettiva del singolo lavoratore ed oggetto di revisione periodica. Un sistema misto di basi tariffate e basi complementari individuali (in percentuale delle prime) è stato introdotto nel 1972, al fine di pervenire alla graduale fissazione dei contributi in base al salario reale. Ed è solo a partire dal 1979 che la legge spagnola prevede l'attuale sistema di contributi calcolati sulla retribuzione totale effettiva, soggetti a limiti minimi e massimi. Vedi anche M.A. Olea-J.L. Tortuero Plaza, Instituciones de Seguridad Social, Madrid, 1992 (13a ed. rivista), pagg. 449 e 450.
(26) - Vedi Desdentado Bonete (op. cit. supra, nota 24), pag. 95, nota 29 (con richiami a L.E. de la Villa-A. Desdentado Bonete, Informe sobre la reforma del sistema español de la Seguridad Social, Madrid, 1983, pagg. 94-98). Osservo, incidentalmente, che l'Autore è il Magistrado del Tribunal Supremo che ha redatto l'ordinanza di rinvio nella causa principale.
(27) - Dispone la Ley 26/1985: «Las pensiones que se causen con aplicación de las modificaciones introducidas en la presente Ley, serán revalorizadas al comienzo de cada año, de acuerdo con el Indice de Precios al Consumo previsto para dicho año» (art. 4); fermo restando che «[l]as desviaciones que pudieran producirse, sobre las previsiones de inflación para cada año (...), serán tenidas en cuenta en el año siguiente para mejorar todas las pensiones del sistema que sean inferiores al salario mínimo interprofesional» (quinta disposizione aggiuntiva). Quanto alla periodicità delle rivalutazioni delle pensioni, decretate con rdenes ministeriales a partire dal 1956, essa - dopo un intervallo di otto anni rispetto alla seconda (nel 1964) - è stata biennale nel periodo dal 1964 al 1970, ed annuale in seguito (salvo che negli anni 1976 e 1978, nei quali la rivalutazione è stata semestrale): vedi A. Desdentado Bonete-B. Fernández Fernández-E. González-Sancho López, La reforma de las pensiones de la Seguridad Social, Madrid, 1986, pag. 128.
(28) - Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 1248/92 del Consiglio (citato supra, nota 3), la disposizione sub lett. e) del citato art. 47, n. 1, pur divenendo la lett. g) dello stesso paragrafo, non è stata oggetto di modifiche.
(29) - Traduzione libera (anche per le successive citazioni nel testo).
(30) - Vedi, in particolare, la sentenza citata supra, sub nota 23 e relativa parte del testo.
(31) - I ricorrenti nelle cause C-31/96, C-32/96 e C-33/96 erano tutti cittadini spagnoli che, dopo aver prestato attività di lavoro subordinato in Spagna per alcuni anni, erano emigrati in Germania, dove si era conclusa la loro carriera lavorativa. Poiché gli interessati avevano esercitato il loro diritto di libera circolazione anteriormente al 1º gennaio 1986, la Corte, accogliendo sul punto le mie conclusioni del 17 giugno 1997 (citate supra, nota 5, paragrafo 32), ha affermato che a lavoratori in una situazione analoga a quella dei signori Naranjo Arjona e Vicente Mateos e della signora García Lázaro erano applicabili i principi da essa sanciti nella cause Rönfeldt e Thévenon (vedi sentenze 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Racc. pag. I-323, e 9 novembre 1995, causa C-475/93, Racc. pag. I-3813). Secondo tale giurisprudenza, la disciplina comunitaria sulla previdenza sociale non può essere applicata in modo da ridurre le prestazioni spettanti al migrante in base al diritto interno di uno Stato membro perché, se così fosse, risulterebbe frustrato lo scopo delle norme del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori. Tale principio è applicabile anche con riguardo alle prestazioni eventualmente derivanti da convenzioni bilaterali o multilaterali tra Stati membri e incorporate nel loro diritto nazionale, sempre che il lavoratore interessato abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione in un momento anteriore a quello in cui la normativa comunitaria, anche per effetto di successive adesioni alla Comunità, sia divenuta efficace in tutti gli Stati membri firmatari della convenzione rilevante nei quali egli abbia maturato periodi contributivi. In effetti, la Corte ha ritenuto di non poter escludere che dall'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 25, n. 1, lett. b), del Convenio (vedi supra, nota 12) potesse risultare, con riguardo alla posizione dei ricorrenti, un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal regolamento, ed ha concluso che il relativo accertamento è demandato al giudice nazionale.
(32) - Vedi, ex multis, sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake (Racc. pag. I-4337, punto 22).
(33) - Vedi sentenza 10 gennaio 1980, causa 69/79, Jordens-Vosters (Racc. pag. 75, punto 11).
(34) - Vedi, ex multis, sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1, punto 23).
(35) - Vedi, ex multis, sentenza 8 ottobre 1980, causa 810/79, Überschär (Racc. pag. 2747, punto 16). Vedi pure la recente sentenza 30 giugno 1998, causa C-394/96, Brown (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 30), in materia di parità di trattamento tra uomini e donne.
(36) - Vedi Desdentado Bonete (op. cit. supra, nota 24), pag. 91, nota 11.
(37) - Vedi sentenza 7 giugno 1988, causa 20/85, Roviello (Racc. pag. 2805, punto 16).
(38) - Vedi supra, nota 25 e relativa parte del testo.
(39) - Vedi Desdentado Bonete (op. cit. supra, nota 24), pag. 95.
(40) - E tali non possono considerarsi, evidentemente, quelli fissati «in via sostitutiva» nel 1992 dall'INSS nella sua citata circolare (vedi supra, nota 24 e relativa parte del testo).
(41) - Osservo, ad esempio, che nelle citate risposte scritte del governo spagnolo (vedi supra, nota 24) è fatto riferimento al libretto di lavoro (cartilla del trabajador) individuale, che i lavoratori erano tenuti a compilare ed aggiornare a fini di prova della categoria professionale di appartenenza (e, quindi, anteriormente al 1963, della pertinente base contributiva uniforme). In tale documento doveva figurare l'indicazione cronologica dei datori di lavoro e della categoria professionale rivestita dal lavoratore per ciascun impiego successivo. In caso di smarrimento della cartilla, le istituzioni previdenziali spagnole accetterebbero qualsiasi altro mezzo di prova, quali la produzione di schede stipendio o di ricevute salariali. Quanto, poi, alla determinazione delle basi contributive tariffate di categoria, introdotte dal legislatore nel 1963, le autorità spagnole sostengono che tali basi costituivano oggetto di pubblicazione annuale sul BOE.
(42) - Vedi supra, nota 22 e relativa parte del testo.
(43) - Vedi, ex multis, sentenze 12 giugno 1980, causa 733/79, Laterza (Racc. pag. 1915, punto 8), e 7 luglio 1994, causa C-146/93, McLachlan (Racc. pag. I-3229, punto 29).
(44) - Vedi sentenza 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir/Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (Racc. pag. 5391, punto 13).
(45) - Per altro verso, può osservarsi che il finanziamento della previdenza spagnola attraverso il sistema fiscale generale, che nel 1990 aveva ad oggetto circa il 30% delle spese previdenziali (a fronte del 4% nel 1976), è servito a partire dal 1986 essenzialmente a sostenere il costo delle pensioni minime (non contributive) e delle prestazioni a carico dell'assicurazione contro le malattie (vedi Commissione delle Comunità europee, La protection sociale en Europe, Lussemburgo, 1994, pag. 28).
(46) - Ai sensi della legislazione tedesca, l'importo della pensione di vecchiaia (Altersrente) dipende da: i) la base di calcolo individuale (cioè, il rapporto tra il reddito annuale dell'interessato ed i redditi medi di tutti gli assicurati nell'anno di riferimento); ii) la base di calcolo generale, fissata per legge sulla base del reddito annuale medio di tutti gli assicurati e oggetto di adeguamento annuale agli aumenti salariali; iii) il numero di periodi assicurativi annuali maturati dal lavoratore [ivi inclusi gli eventuali periodi sostitutivi (Ersatzzeiten, durante i quali non sussiste l'obbligo di contribuire, ad esempio, durante la leva militare o per l'educazione di figli), nonché eventuali periodi di interruzione (Ausfallzeiten) e periodi supplementari (Zurechnungszeiten), nei quali l'assicurato è stato inabile o altrimenti impossibilitato a svolgere attività lavorativa], e iv) un fattore di moltiplicazione fisso. Vedi D. Pieters (a cura di), Social Security Law in the Fifteen Member States of the European Union, Antwerpen-Apeldoorn, 1997, pag. 118, e Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers, Social security for migrant workers. Guide n. 1. F.R. of Germany, Lussemburgo, 1975, pagg. 48 e 49.
(47) - Vedi sentenze 10 gennaio 1973, causa 41/72, Getreide-Import (Racc. pag. 1, punto 5), e 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe (Racc. pag. 1805, punti 19-27). E' stato osservato che tale soluzione può giustificarsi con il carattere di ordine pubblico che riveste il rispetto del principio di legalità ed implica che la Corte può esaminare d'ufficio eventuali altri elementi atti ad inficiare la validità dell'atto controverso, benché sul solo fondamento degli atti di causa nel fascicolo processuale [vedi J. Boulois, Appréciation de validité (Renvoi en), in C. Gavalda-R. Kovar (dir.), Répertoire de droit communautaire Dalloz, Parigi, 1992- (ed. a fogli mobili, aprile 1992), tomo I, paragrafo 52]. Codesto Collegio ha anche affermato che «[q]ualora risulti che le questioni [interpretative] deferite da un giudice nazionale abbiano in realtà ad oggetto la validità di atti comunitari, la Corte è tenuta a pronunciarsi, senza imporre al giudice proponente un formalismo che servirebbe unicamente a ritardare il procedimento a norma dell'articolo 177 e che sarebbe incompatibile con lo spirito dello stesso. Un siffatto rigore formalistico è concepibile nei procedimenti a carattere contenzioso in cui i diritti reciproci delle parti sono retti da rigide norme, ma è fuor di luogo nel campo speciale della cooperazione fra giudici a norma dell'articolo 177, la cui caratteristica consiste nel fatto che il giudice nazionale e la Corte di Giustizia - ciascuno entro i limiti della propria competenza ed allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario [nell'insieme degli Stati membri] - devono collaborare direttamente [e reciprocamente] all'elaborazione della decisione» [vedi sentenza 1º dicembre 1965, causa 16/65, Firma C. Schwarze (Racc. pag. 909, in particolare pag. 922; vedi anche sentenza 15 ottobre 1980, causa 145/79, Roquette Frères (Racc. pag. 2917, punto 7)]. La Corte non ha, pertanto, esitato a dichiarare d'ufficio invalido un atto del quale le era stata richiesta la sola interpretazione (vedi sentenza 3 febbraio 1977, causa 62/76, Strehl (Racc. pag. 211, punti 10-18).
(48) - Vedi sentenze 12 settembre 1996 (citata supra, nota 1, punti 41 e 42), e 9 ottobre 1997 (citata ibidem, punti 23 e 24).
(49) - Vedi regolamento n. 1223/98 (citato supra, nota 17), ottavo 'considerando'.
(50) - Vedi supra, nota 17 e relativa parte del testo.
(51) - Vedi supra, nota 31 e relativa parte del testo.
(52) - Vedi sentenza 9 ottobre 1997 (citata supra, nota 1), punto 29.
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