Conclusioni dell avvocato generale
1 Il presente ricorso proposto dalla società di diritto tedesco Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (in prosieguo: la «KLE» o la «ricorrente») avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 25 febbraio 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commissione (1) (in prosieguo: la «sentenza impugnata» o la «sentenza»), solleva diverse questioni relative al regime di approvvigionamento degli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari, disciplinato dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo: il «Trattato»).
2 In particolare, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'estensione delle competenze dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom (in prosieguo: l'«Agenzia»), quando i contratti di fornitura che ha il compito di concludere riguardano materie prime provenienti dall'esterno della Comunità.
I - La legislazione comunitaria
3 Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del Trattato: «La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi».
4 Conformemente all'art. 2, lett. d), del Trattato essa deve «curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari». L'attuazione di quest'obbligo è l'oggetto del titolo II, capo 6 (artt. 52-76), che istituisce un regime comune relativo all'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali.
5 Ai sensi dell'art. 52, primo comma, del Trattato, «l'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato (...) secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento». A questo fine, l'art. 52, n. 2, lett. a), stabilisce che «sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio».
6 Al fine di attuare questa politica, l'art. 52, secondo comma, lett. b), ha previsto la costituzione di un'Agenzia dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria (2).
7 L'art. 53 del Trattato dispone quanto segue:
«L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto.
Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese».
Diritto esclusivo dell'Agenzia di concludere contratti di fornitura
8 Per adempiere il suo mandato in materia di approvvigionamento, l'Agenzia dispone in particolare «del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità» (3).
9 Ai sensi dell'art. 55 del Trattato, gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio, in particolare, del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
10 L'approvvigionamento in minerali e in materie grezze provenienti dall'esterno della Comunità è principalmente regolato dall'art. 64 del Trattato, che ribadisce che l'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, «ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente trattato, di concludere accordi o convenzioni».
Procedura di raffronto delle offerte e delle domande
11 L'art. 65, primo comma, del Trattato rende applicabile alle forniture di materie provenienti dall'esterno della Comunità la procedura di raffronto delle offerte e delle domande, disciplinata all'art. 60, riguardante le forniture di materie provenienti dalla Comunità.
12 L'art. 60 dispone:
«Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le località di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desidererebbero la conclusione.
Così pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l'elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata non dovrà essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione.
L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine.
Una volta in possesso dell'insieme di tali ordinazioni, l'Agenzia rende note le condizioni alle quali può soddisfarle.
Qualora l'Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Un regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande».
13 Nell'ambito della sezione 2 relativa alle materie provenienti dalla Comunità, l'art. 61, primo comma, del Trattato precisa che «l'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali».
14 L'art. 65, secondo comma, prevede che «(...) l'origine geografica delle forniture può essere determinata dall'Agenzia, sempreché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione».
15 Conformemente all'art. 60, sesto comma, del Trattato, il 5 maggio 1960 l'Agenzia ha adottato un regolamento che fissa le modalità di raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali (4).
16 Il regolamento stabilisce procedure semplificate di raffronto delle offerte e delle domande di minerali.
17 Ai sensi dell'art. 5, n. 1:
«Qualora la Commissione constati, in particolare su iniziativa dell'Agenzia, udito il Comitato consultivo, che la situazione del mercato per un determinato prodotto è caratterizzata da un'evidente eccedenza dell'offerta sulla domanda, può invitare l'Agenzia, mediante idonee direttive, ad applicare la seguente procedura semplificata (...)».
18 Secondo tale procedura semplificata, gli utilizzatori e i produttori sono abilitati a negoziare direttamente e sottoscrivere contratti di fornitura, dopo che l'Agenzia ha determinato le condizioni generali cui debbono conformarsi. I contratti vengono comunicati all'Agenzia e si considerano da essa conclusi, salvo opposizione di quest'ultima, notificata agli interessati entro otto giorni dal ricevimento dei contratti.
19 Tale procedura non si applica ai contratti di fornitura riguardanti le materie fissili speciali (5).
20 L'art. 5 bis del regolamento, introdotto dal regolamento dell'Agenzia 15 luglio 1975 (6), prevede una nuova procedura semplificata per i minerali e le materie grezze che, mentre garantisce all'Agenzia una conoscenza completa del mercato (7), autorizza gli utilizzatori «a rivolgersi direttamente ai produttori ed a negoziare liberamente, con il produttore di loro scelta, il contratto di fornitura» (8).
21 Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 bis del regolamento, come modificato:
«c) il contratto di fornitura comprenderà almeno le seguenti indicazioni:
1. designazione delle parti contraenti,
2. i quantitativi delle materie da fornire,
3. il frazionamento annuo delle forniture,
4. la natura delle materie da fornire,
5. il paese di origine delle materie da fornire. Qualora non possa fornire tale indicazione all'atto della stipulazione del contratto, il fornitore deve impegnarsi, nei confronti dell'utilizzatore e dell'agenzia, a comunicare in seguito il paese di origine di ogni fornitura parziale,
6. le condizioni di prezzo e di pagamento,
7. la durata dei contratti;
d) il contratto dev'essere presentato all'agenzia entro 10 giorni lavorativi per la firma in ordine alla sua stipulazione;
(...)
f) l'agenzia deve pronunciarsi, stipulando il contratto o rifiutandone la stipulazione, entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del contratto;
g) il rifiuto di concludere il contratto è notificato agli interessati con decisione motivata. Tale decisione può essere deferita alla Commissione in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII-3 dello statuto dell'agenzia di approvvigionamento».
Prezzo
22 Per le forniture provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità, l'art. 67 del Trattato prevede quanto segue: «Fatte salve le eccezioni previste dal presente trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall'art. 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri».
23 L'art. 68, primo comma, vieta le «pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso (...)».
24 Ai sensi dell'art. 69, «il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei prezzi», mentre l'Agenzia «(...) ha facoltà di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni».
25 L'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato il 18 dicembre 1989 e concluso, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, in virtù della decisione della Commissione 27 febbraio 1990, 90/117/Euratom (9), si applica alle materie nucleari, come risulta dall'art. 2, n. 1. L'art. 14 stabilisce che «gli scambi di merci tra le parti contraenti avvengono a prezzi rapportati al mercato».
26 Si deve inoltre fare riferimento alla risoluzione del Consiglio 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (10). Al punto 5 di tale risoluzione è previsto che «la politica energetica della Comunità e degli Stati membri debba sforzarsi» di realizzare
«a) condizioni di approvvigionamento più sicure e riduzione dei rischi di brusche fluttuazioni dei prezzi dell'energia grazie:
- (...)
- alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne della Comunità».
II - Antefatti e procedura
27 Nella sua sentenza, il Tribunale espone le seguenti constatazioni:
«1 La ricorrente [la KLE] ... è proprietaria e esercente di una centrale nucleare in Bassa Sassonia (Germania). Stando alla sua illustrazione dei fatti, essa conduce una politica di approvvigionamento di combustibile a medio termine e conclude ad intervalli regolari contratti di fornitura che soddisfano il fabbisogno di combustibile per al massimo cinque anni di esercizio.
2 Nel giugno 1993 bandiva una gara per la fornitura di uranio naturale in esafluoruro di uranio (in prosieguo : l'"UF6"). Il 10 e il 22 novembre 1993 stipulava un contratto di fornitura con la British Nuclear Fuels pls (in prosieguo: la "BNFL"), stabilita nel Regno Unito, società che aveva presentato l'offerta più interessante. In adempimento del contratto dovevano essere consegnate 400 tonnellate di uranio naturale in UF6 entro il 31 marzo 1995 ad un'impresa di arricchimento stabilita nel territorio comunitario. Il prezzo di acquisto convenuto era di 22 USD (al netto dell'IVA) al chilogrammo. Il contratto non conteneva nessuna indicazione in ordine al luogo di origine dell'uranio da consegnare, ma la BNFL s'impegnava a comunicare alla ricorrente nonché all'Agenzia di approvvigionamento Euratom (...) il nome del paese di origine entro e non oltre l'effettuazione di ogni consegna parziale. A norma del contratto, quest'ultimo sarebbe stato efficace solo con l'assenso dell'Agenzia.
3 L'art. 5 bis, lett. d), del regolamento dell'Agenzia 5 maggio 1960 (...) prevede, nell'ambito di una "procedura semplificata", che il contratto di fornitura dev'essere presentato all'Agenzia per la firma in ordine alla sua stipulazione. Ai sensi dell'art. 5 bis, lett. f), l'Agenzia deve pronunciarsi entro un termine di dieci giorni stipulando il contratto o rifiutandone la stipulazione.
4 Il 29 novembre 1993 l'Agenzia riceveva per la firma il contratto progettato dalla KLE e dalla BNFL.
5 Con lettera 10 dicembre 1993, ricevuta il 13 dicembre seguente, cioè l'ultimo dei dieci giorni lavorativi del termine per la firma, l'Agenzia chiedeva alla ricorrente e alla BNFL informazioni in ordine all'origine dell'uranio oggetto del contratto. Il 14 dicembre 1993 la BNFL informava l'Agenzia che l'uranio in parola avrebbe avuto origine dalla Comunità degli Stati indipendenti (in prosieguo: la "CSI"), probabilmente dalla Russia.
6 Con lettera 20 dicembre 1993 l'Agenzia comunicava alle parti che la sua politica è volta a far sì che "gli utilizzatori della Comunità [europea dell'energia atomica] (in prosieguo: la `Comunità' o la `CEEA') non divengano dipendenti da una qualsivoglia fonte particolare di approvvigionamento oltre limiti ragionevoli e che l'acquisto di materie nucleari provenienti da repubbliche della CSI avvenga a prezzi conformi a quelli del mercato (che cioè rispecchino i costi di produzione e siano paragonabili ai prezzi praticati nei paesi ad economia di mercato)". Essa chiariva che la politica di diversificazione è volta a limitare al 20-25% del fabbisogno degli utilizzatori particolari della Comunità la quota di fornitura proveniente dalla CSI. A suo parere, il contratto sottopostole dalla ricorrente rischiava di far dipendere quest'ultima in misura eccessiva dall'uranio della CSI. Secondo i suoi calcoli, tenuto conto delle forniture totali effettuate nel corso dei tre ultimi anni alla KLE, quest'ultima aveva il diritto di acquistare circa 45 tonnellate all'anno di uranio naturale originario della CSI. Ora, osservava l'Agenzia, la KLE aveva già acquisito quantitativi eccedenti notevolmente e per vari anni il livello di dipendenza ragionevole. Inoltre, i prezzi proposti non avrebbero rispecchiato i costi normali di produzione e non sarebbero stati paragonabili ai prezzi praticati nei paesi ad economia di mercato. L'Agenzia ha quindi ritenuto che fosse inopportuno concludere il contratto ma chiedeva ancora alle parti di presentarle osservazioni prima dell'adozione definitiva di una decisione.
7 Il 29 dicembre 1993 la ricorrente adiva la Commissione in forza dell'art. 53, secondo comma, del Trattato facendo valere la carenza dell'Agenzia.
8 Il 6 gennaio 1994 le veniva notificata la decisione 1/94 dell'Agenzia relativa al contratto di fornitura presentato il 19 novembre 1993. In esito a tale decisione l'Agenzia stipulava il contratto il 10 e il 22 novembre 1993 fra la KLE e la BNFL aggiungendovi una clausola in forza della quale l'uranio naturale fornito non sarebbe potuto provenire né direttamente né indirettamente dalla CSI.
9 Il 10 febbraio 1994 la Commissione comunicava ai rappresentanti della ricorrente che a suo parere la decisione dell'Agenzia comunicata alla ricorrente il 6 gennaio era stata emanata entro i termini stabiliti, con la conseguenza di privare d'oggetto il procedimento con cui era stata adita.
10 Con lettera 20 gennaio 1994 la ricorrente completava il procedimento avviato il 29 dicembre 1993 per tener conto della citata decisione 1/94.
11 Con una seconda lettera in pari data essa deferiva però la decisione alla Commissione a norma dell'art. 53, secondo comma, del Trattato.
12 Per quanto riguarda il primo procedimento avente ad oggetto la lamentata carenza dell'Agenzia, il 4 febbraio 1994 la Commissione emanava la decisione 94/95/Euratom relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA (GU L 48, pag. 45; in prosieguo: la "decisione 94/95"). Essa respingeva le domande presentate dalla ricorrente, fondate sul presupposto che l'Agenzia non si sarebbe pronunciata entro il termine stabilito, e volte ad ottenere in particolare che la Commissione ingiungesse all'Agenzia di stipulare il contratto 10 e 22 novembre 1993. A suo parere, non configuravasi carenza da parte dell'Agenzia, poiché quest'ultima aveva il diritto di integrare il suo incartamento e pertanto il termine di dieci giorni lavorativi aveva cominciato a decorrere solo dalla data di ricevimento delle informazioni integrative richieste, cioè il 14 dicembre 1993, ed era scaduto solo il 6 gennaio 1994, data in cui era stata effettivamente emanata la decisione 1/94.
13 Per quanto riguarda il procedimento avente ad oggetto la citata decisione 1/94, il 21 febbraio 1994 la Commissione emanava la decisione 94/285/Euratom, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA (GU L 122, pag. 30; in prosieguo: la "decisione 94/285"). Essa dichiarava che la decisione dell'Agenzia era legittima nel merito e respingeva pertanto le domande della ricorrente.
14 La KLE ne concludeva pertanto che il contratto di fornitura di cui è causa non poteva essere adempiuto. La BNFL e la KLE vi rinunciavano.
15 L'8 marzo 1994 la KLE e la BNFL concludevano un nuovo contratto di fornitura di 400 tonnellate di uranio UF6 al prezzo di 27 USD al chilogrammo, con la clausola che il materiale non provenisse né direttamente né indirettamente dalla CSI. Il contratto veniva stipulato dall'Agenzia il 30 marzo 1994».
28 In queste circostanze, la KLE proponeva i citati ricorsi T-149/94 e T-181/94, rispettivamente volti ad ottenere l'annullamento delle decisioni 94/95 e 94/285 della Commissione e, in particolare per quanto riguarda il secondo ricorso, la condanna della Comunità al versamento in favore della ricorrente di una somma di 3 511 279,30 DM a titolo di risarcimento dei danni, con un tasso di interesse annuo del 6% a partire dal 7 aprile 1994.
III - La sentenza impugnata
Ricorso T-149/94
29 Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto cinque motivi di impugnazione, cioè: trasgressione dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento, nonché delle disposizioni del capo 6 del Trattato in tema di approvvigionamento, violazione del principio di proporzionalità e del principio della tutela della certezza del diritto, inosservanza delle norme di ripartizione delle competenze, inadempimento dell'obbligo di motivazione e sviamento di potere.
30 Con il primo e il secondo motivo si contestava la possibilità per l'Agenzia di chiedere informazioni integrative, relative, in questo caso, all'origine delle materie prime, e di non prendere una decisione definitiva prima che l'incartamento fosse completato, cioè prima che vi figurassero le indicazioni minime richieste dall'art. 5 bis, lett. c), del regolamento. La ricorrente ha sostenuto che era sproporzionato esigere indicazioni ulteriori e che il ritardo nell'emanazione della decisione si era protratto oltre quanto necessario per il completamento del fascicolo. A suo parere, il ritardo arbitrario così causato alle decisioni relative alla stipulazione dei contratti ha pregiudicato il principio della certezza del diritto.
31 Il Tribunale ha segnalato che ai sensi dell'art. 5 bis, lett. c), del regolamento l'origine geografica delle materie da fornire occupa una collocazione centrale fra gli elementi di un contratto di fornitura che devono essere comunicati all'Agenzia nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5 bis del regolamento. A questo proposito, ha osservato che la conoscenza dell'origine geografica delle forniture da parte dell'Agenzia è indispensabile per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ricercata dalla politica di approvvigionamento attuata (11).
32 Ha aggiunto che dal dettato stesso dell'art. 5 bis, lett. c), emerge che una comunicazione successiva del paese d'origine è ammissibile solo se il fornitore non poteva produrre tale informazione all'atto della stipulazione del contratto. Ora, secondo il Tribunale, la ricorrente e il suo fornitore avevano almeno implicitamente convenuto che le materie sarebbero provenute dalla CSI (12).
33 Pertanto il Tribunale ha ritenuto che non avendo indicato nel contratto di fornitura l'origine geografica dell'uranio, benché fosse stata per lo meno implicitamente pattuita fra le parti, la ricorrente è stata essa stessa l'origine delle difficoltà amministrative incontrate dall'Agenzia per pronunciarsi. Ha pertanto dichiarato che la ricorrente non aveva il diritto di avvalersi dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento che prevede una procedura accelerata imponendo all'Agenzia di pronunciarsi entro dieci giorni lavorativi nei casi in cui non vi siano problemi.
34 Il Tribunale ha invece osservato che nel caso di specie l'Agenzia aveva il diritto, prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 5 bis, lett. f), di chiedere alle parti di completare l'incartamento comunicandole l'origine delle materie da consegnare.
35 Esso ha ritenuto che il termine entro cui l'Agenzia ha emanato la decisione fosse ragionevole e non integrasse né una trasgressione dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento né una violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto; di conseguenza il primo e il secondo motivo dovevano essere respinti in quanto non fondati.
36 Considerando che la ricorrente non aveva sviluppato il terzo motivo, concernente la trasgressione delle norme di ripartizione delle competenze, il Tribunale ha ritenuto che non occorresse pronunciarsi sulla fondatezza di tale motivo (13).
37 Il Tribunale ha respinto il quarto motivo concernente l'inadempimento dell'obbligo di motivazione, dal momento che la decisione 94/95 della Commissione illustrava chiaramente e in modo non equivoco l'iter logico seguito (14).
38 Sul quinto motivo, relativo allo sviamento di potere da parte dell'Agenzia e della Commissione, che, secondo la ricorrente, non disponevano di nessun margine discrezionale, bensì avevano l'obbligo di concludere il contratto loro sottoposto dalla ricorrente, il Tribunale ha dichiarato che quest'ultima non ha in alcun modo provato che l'Agenzia e la Commissione abbiano perseguito uno scopo diverso da quello dell'attuazione della politica di approvvigionamento (15).
39 Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso nella causa T-149/94.
Ricorso T-181/94
Sulla domanda d'annullamento
40 Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto cinque motivi d'impugnazione avverso la decisione 94/285 della Commissione, relativi alla trasgressione dell'art. 5 bis del regolamento nonché delle disposizioni del capo 6 del Trattato dedicate all'approvvigionamento, all'inosservanza dei principi generali del diritto comunitario, all'infrazione delle norme di ripartizione delle competenze, alla violazione dell'obbligo di motivazione e allo sviamento di potere.
41 Il primo motivo si articolava in quattro parti.
42 La prima e la seconda parte, concernenti rispettivamente la trasgressione dell'obbligo dell'Agenzia di concludere il contratto conformemente all'art. 5 bis del regolamento e la violazione degli artt. 61, primo comma, 60 e 65, primo comma, nonché degli artt. 52, n. 2, e 64 del Trattato, riguardavano la politica di approvvigionamento, come definita e applicata nel caso di specie. La ricorrente contestava la possibilità di derogare al criterio dell'offerta e della domanda nell'esercizio del diritto esclusivo da parte dell'Agenzia di stipulare contratti di fornitura di uranio.
43 Il Tribunale ha esaminato il sistema di approvvigionamento istituito dal capo 6 del Trattato alla luce degli obiettivi assegnati alla Comunità. Al riguardo, risulta dall'economia del Trattato che il compito dell'Agenzia consiste nel garantire uno degli obiettivi essenziali che il Trattato assegna alla Comunità, all'art. 2, lett. d), vale a dire assicurare l'approvvigionamento secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse sancito all'art. 52, n. 1, del Trattato. Ciò risulta chiaramente dall'art. 52, n. 2, lett. b), del Trattato, che istituisce espressamente a tale fine questo organo specializzato, conferendogli, in via di principio, diritti esclusivi per garantire l'approvvigionamento regolare ed equo degli utilizzatori della Comunità in minerali e in combustibili nucleari provenienti tanto dalla Comunità quanto da paesi terzi(16).
44 Il Tribunale ha dichiarato che, anche nell'ambito del procedimento semplificato, l'Agenzia ha il diritto di opporsi ad un contratto che potrebbe pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato (17).
45 Peraltro, se il principio del raffronto dell'offerta e della domanda deve essere rispettato in via generale all'atto dell'esercizio del diritto esclusivo dell'Agenzia di stipulare contratti di fornitura, il Tribunale ha tuttavia osservato che il Trattato prevede una precisa eccezione dal momento che l'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni «sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali» (18).
46 Il Tribunale ha considerato che, trattandosi di decisioni in materia di politica economica e commerciale, così come di politica nucleare, l'Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale nell'esercizio delle sue competenze, tale per cui il controllo del Tribunale deve in ogni caso limitarsi all'errore manifesto di valutazione e allo sviamento di potere (19).
47 Il Tribunale ha osservato che l'Agenzia può legittimamente opporsi ad importazioni di materie nucleari che rischino di pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato, vista in particolare la loro incidenza sulle fonti di approvvigionamento. A suo parere, un simile rischio potrebbe venire considerato come un ostacolo giuridico che si frappone all'esecuzione di un'ordinazione, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato (20).
48 Considerando che, nel momento in cui la Commissione ha emanato la decisione 94/285, non era escluso che la garanzia di un approvvigionamento regolare ed equo conforme all'art. 2, lett. d), del Trattato potesse essere posta a repentaglio, il Tribunale ha dichiarato che si dovesse riconoscere l'effettiva esistenza di un primo ostacolo giuridico (21).
49 La Commissione aveva pure allegato l'esistenza di un secondo ostacolo, sostenendo che il sistema di approvvigionamento istituito dal Trattato è volto a garantire che le importazioni di materie nucleari nella Comunità vengano effettuate a prezzi collegati a quelli del mercato. L'applicazione di siffatto principio alle relazioni fra la Comunità e l'URSS, cui sono poi subentrati gli Stati della CSI, sarebbe stata sancita in particolare dall'art. 14 dell'accordo commerciale.
50 Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 14 dell'accordo commerciale faccia parte del diritto comunitario e ha inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 64 del Trattato, l'Agenzia è tenuta ad operare, eventualmente, nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo.
51 Dopo aver esaminato i dati disponibili sui prezzi, al fine di accertare se, nel caso di specie, l'art. 14 dell'accordo commerciale è stato correttamente applicato dall'Agenzia e dalla Commissione, il Tribunale ha ritenuto che il contratto, concluso ad un prezzo inferiore anche al prezzo medio praticato sui mercati delle operazioni singole, non era conforme al principio in forza del quale le forniture vengono effettuate a prezzi rapportati al mercato (22).
52 L'esistenza di un secondo ostacolo giuridico ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato doveva pertanto essere considerata accertata.
53 Quanto al terzo ostacolo alla conclusione del contratto che risulterebbe dall'obbligo di garantire il pari accesso alle risorse ed evitare che ad un utilizzatore venga conferita una posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, il Tribunale ha dichiarato che, se le importazioni devono essere limitate, l'applicazione di un limite di dipendenza ammissibile, stabilito sulla scorta della situazione del mercato, ad una percentuale massima del consumo di specifici utilizzatori, è giustificata al fine di garantire la parità di accesso alle risorse conformemente all'art. 52, n. 1, del Trattato (23).
54 Avendo constatato che la ricorrente aveva già acquistato uranio proveniente dalla CSI per quantitativi superiori alla quota stabilita dall'Agenzia, nei limiti del suo ampio potere discrezionale, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse giustamente rilevato l'esistenza di un ostacolo giuridico ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato (24).
55 Esso ha ritenuto che l'Agenzia non avesse commesso un errore giuridico né un manifesto errore di valutazione negando la stipulazione del contratto di fornitura di cui è causa senza riserve e aggiungendo a tale contratto la condizione che l'uranio non provenisse dalla CSI (25).
56 La prima e la seconda parte del primo motivo sono state pertanto dichiarate infondate e respinte.
57 Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, relativa alla violazione degli obiettivi dell'art. 1 del Trattato, la ricorrente contestava alla Commissione e all'Agenzia di essersi orientate unicamente sulla scorta degli interessi dei produttori senza tenere conto degli interessi degli utilizzatori. Secondo la sua opinione, inoltre, la politica dell'Agenzia gioverebbe in misura ridotta ai produttori ubicati all'interno della Comunità, che coprono solo il 20% del fabbisogno comunitario di uranio, ed agevolerebbe invece i produttori di alcuni paesi terzi.
58 Il Tribunale ha respinto questa censura adducendo che l'Agenzia cerca di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la continuità delle forniture agli utilizzatori comunitari e che è interesse dell'industria nucleare comunitaria che una fonte specifica di forniture non divenga troppo rilevante rispetto a fonti alternative. Ha aggiunto che è altresì nell'interesse della Comunità nel suo complesso e conforme allo scopo di sviluppo degli scambi con gli altri paesi che le importazioni vengano effettuate a prezzi di mercato, come risulta in particolare dall'art. 14 dell'accordo commerciale. Pertanto, secondo il Tribunale, la decisione 94/285 corrisponde ai criteri della politica di approvvigionamento e non è quindi in contrasto con il compito della Comunità (26).
59 La quarta parte del primo motivo era relativa all'inosservanza delle norme di funzionamento del mercato comune dell'uranio naturale, in particolare degli artt. 2, lett. g), e 92 e seguenti del Trattato, che garantirebbero agli operatori economici la libertà di approvvigionarsi presso un fornitore di loro scelta stabilito in un altro Stato membro.
60 Il Tribunale ha respinto questa censura. Ha ritenuto che la libertà di approvvigionarsi presso un fornitore di propria scelta, stabilito in un altro Stato membro, deve esplicarsi entro i limiti definiti dal Trattato, ed in particolare in modo tale che la sicurezza dell'approvvigionamento non venga posta a repentaglio. Nel caso di specie, il contratto della ricorrente ha incontrato, a suo parere, taluni ostacoli giuridici i quali, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato, limitano tale libertà (27).
61 A sostegno del secondo motivo, la ricorrente deduceva una trasgressione del principio della certezza del diritto, in quanto l'Agenzia si sarebbe comportata in modo non trasparente, del principio di uguaglianza, dato che l'Agenzia non avrebbe tenuto conto della ridotta quantità di energia elettrica di origine nucleare nell'approvvigionamento della Germania e, infine, del principio di proporzionalità, poiché lo scopo di diversificazione avrebbe potuto essere ugualmente perseguito nell'ambito dell'art. 65, secondo comma, del Trattato, o degli artt. 70 e 72 del Trattato, relativi alla promozione di campagne di ricerca e alla costituzione di scorte commerciali e di sicurezza.
62 Il Tribunale ha dichiarato che la censura relativa alla trasgressione del principio della certezza del diritto dovesse essere respinta poiché, tenuto conto dell'esistenza di fonti di informazione agevolmente accessibili, di cui un operatore economico di ragionevole diligenza in tale settore peculiare e ben identificato si reputa essere a conoscenza, non può essere addotta una mancanza di trasparenza (28).
63 Quanto al principio della parità di trattamento, il Tribunale ha rilevato che l'Agenzia applica un limite di dipendenza ammissibile al fine di garantire parità di accesso alle risorse per le imprese stabilite nella Comunità e che siffatta impostazione è giustificata ai sensi dell'art. 52, n. 1, del Trattato. Ha aggiunto che non si può esigere che l'Agenzia e la Commissione tengano conto delle situazioni specifiche nei vari Stati membri. Del resto, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato l'esistenza di casi in cui l'Agenzia e la Commissione non si siano opposte ad un'infrazione dell'art. 5 bis del regolamento (29).
64 Per quanto riguarda la censura relativa alla trasgressione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha osservato che doveva essere respinta perché l'Agenzia, alla luce degli obiettivi della sua politica di approvvigionamento, doveva opporsi ad importazioni provenienti della CSI a prezzi non rapportati al mercato. Ha aggiunto che la condizione imposta per l'approvazione del contratto, secondo cui le materie non dovevano provenire dalla CSI, non può essere considerata sproporzionata per i motivi sopra illustrati, relativi in particolare ai rischi che siffatta provenienza farebbe correre alla diversità delle fonti di approvvigionamento (30).
65 Con il terzo motivo, concernente l'inosservanza delle norme di ripartizione delle competenze, la ricorrente affermava che né l'Agenzia né il Comitato consultivo sono istituzioni della Comunità ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Trattato, che l'elaborazione della politica comune di approvvigionamento sarebbe riservata alle istituzioni politiche della Comunità, cioè alla Commissione e al Consiglio, e che l'Agenzia sarebbe unicamente incaricata di occuparsi dell'aspetto commerciale dell'approvvigionamento e non avrebbe competenza per stabilire quote d'importazione.
66 Il Tribunale ha respinto questo motivo poiché l'Agenzia si è adeguata all'impostazione del Consiglio e della Commissione ed ha agito entro i limiti dell'ampio potere discrezionale di cui dispone per prendere provvedimenti in materia di politica economica e commerciale nonché di politica nucleare. Ha aggiunto che, nell'ambito del controllo dell'atto dell'Agenzia che le era stato sottoposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato, la Commissione ha adottato la valutazione effettuata dall'Agenzia (31).
67 Con il quarto motivo, la ricorrente deduceva l'inadempimento dell'obbligo di motivazione in quanto dalla decisione 94/285 non risulterebbe il rapporto sistematico fra le competenze dell'Agenzia e il Trattato. Nella sua decisione, la Commissione non avrebbe chiarito perché la ricorrente diverrebbe dipendente dall'uranio in provenienza dalla CSI e come il prezzo di acquisto convenuto nel contratto di fornitura non corrispondesse alle condizioni dell'economia di mercato o non fosse rapportato ai prezzi del mercato.
68 Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione della decisione 94/285 illustra in modo chiaro e non equivoco le ragioni principali del diniego di stipulare il contratto trasmesso dalla ricorrente (32).
69 La ricorrente ha sollevato un quinto motivo, concernente lo sviamento di potere, sostenendo che l'Agenzia e la Commissione non disponevano di alcun potere discrezionale, ma avevano l'obbligo di stipulare il contratto trasmesso dalla ricorrente.
70 Il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non ha provato che l'Agenzia e la Commissione abbiano perseguito uno scopo diverso da quello di attuare la politica di approvvigionamento dell'Euratom (33).
71 Esso ha perciò respinto la domanda d'annullamento nel suo complesso.
Sulla domanda di risarcimento
72 Avendo ritenuto che il contestato comportamento dell'Agenzia e il diniego della Commissione di accogliere le domande sottopostele dalla ricorrente non sono viziati da alcuna irregolarità, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento danni (34).
IV - Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
73 Con il suo ricorso, la KLE chiede alla Corte:
«1. di annullare la sentenza resa dal Tribunale di primo grado il 25 febbraio 1997 nelle cause T-149/94 e T-181/94;
2. di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 4 febbraio 1994 (35);
3. di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 21 febbraio 1994 (36);
4. di condannare la Comunità europea dell'energia atomica al versamento in favore della ricorrente di una somma di 3 511 279,30 DM a titolo di risarcimento danni, con un tasso di interesse del 6% annuo a partire dal 7 aprile 1994;
5. di condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e al procedimento preliminare, nella misura in cui non siano state prese in considerazione nell'ambito della richiesta di risarcimento dei danni presentata al punto 4».
74 La Commissione chiede alla Corte:
«1. di rigettare il ricorso;
2. di condannare la ricorrente alle spese».
75 Nella sua replica, la KLE chiede alla Corte di ordinare l'esibizione delle istruzioni impartite dal Consiglio alla Commissione per il negoziato nonché degli altri documenti concernenti i negoziati con la Federazione russa sull'accordo commerciale.
76 Secondo la ricorrente, questi documenti confermerebbero che considerare la CSI nel suo insieme come un'unica fonte di approvvigionamento è contrario alla prassi della Commissione.
77 La KLE aggiunge che, in mancanza di tale esibizione, occorre che «(...) la Corte [includa] nell'incartamento gli atti dell'Agenzia e della convenuta relativi al presente procedimento».
V - Esame dei motivi dedotti a sostegno del ricorso
78 La Commissione ritiene il ricorso manifestamente irricevibile e invita la Corte a respingerlo ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura in quanto costituisce una ripetizione del ricorso presentato in primo grado e non contiene specifici motivi di diritto. Il ricorso non sarebbe dunque conforme alle disposizioni dell'art. 52 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia e dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte.
79 Al contrario, la KLE osserva che, dal momento che il ricorso è fondato su motivi relativi ad irregolarità nella procedura dinanzi al Tribunale che pregiudicano gli interessi della ricorrente nonché a molteplici violazioni del diritto comunitario da parte del Tribunale, le condizioni poste dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia (37) e dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura sono soddisfatte.
80 In particolare, la ricorrente sostiene che essa non si limita ad un semplice rinvio o ad una ripetizione testuale. Il ricorso seguirebbe fedelmente, perfino nei titoli e nella terminologia, la sentenza del Tribunale che viola nel suo complesso il diritto comunitario.
Osservazioni preliminari
81 L'approccio seguito dalla ricorrente nel suo ricorso pone seriamente la questione dell'applicazione dell'art. 119 del regolamento di procedura. È infatti indubbio che la struttura adottata dalla KLE per la presentazione del suo ricorso ricalca quella della sentenza del Tribunale e riprende ciascuno dei motivi avanzati in primo grado dalla stessa KLE.
82 Ora, l'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura prevede che l'atto di impugnazione deve specificare i motivi ed argomenti dedotti. Secondo una costante giurisprudenza, da queste disposizioni si deduce che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a sostegno specifico di tale domanda (38).
83 Si aggiunge che non risponde a questa esigenza il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, per la parte in cui un ricorso del genere non contiene argomenti miranti a censurare specificamente la sentenza impugnata, esso costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia (39), esula dalla competenza di questa (40).
84 Si deve osservare che, in questo caso, contrariamente a ciò che appare dalla prima parte della motivazione abitualmente adottata dalla Corte per giustificare il rigetto dei motivi e degli argomenti ripresi da quelli presentati in primo grado, non è sufficiente procedere alla loro riformulazione per evitare la censura d'irricevibilità. Come emerge chiaramente dalla seconda parte di tale motivazione, per compromettere la ricevibilità di un motivo o di un argomento, è sufficiente che le censure già decise dal Tribunale, formulate o meno in termini identici (41), siano nuovamente presentate perché la Corte si pronunci nelle stesse condizioni e in virtù delle stesse competenze del Tribunale.
85 Pertanto, la ripresa sistematica, in sede di ricorso, dei motivi addotti dinanzi al Tribunale è tale da generare seri dubbi sull'obiettivo realmente perseguito dalla KLE, che sembra piuttosto intenzionata ad ottenere un riesame della richiesta.
86 Tuttavia, un esame approfondito del ricorso e della replica rivela che il contenuto delle osservazioni presentate dalla ricorrente mescola la rimessa in causa degli accertamenti di fatto svolti dal Tribunale e delle valutazioni di quest'ultimo sui fatti e sulle relative prove con effettive questioni di diritto che rientrano nella competenza della Corte e la cui discussione può apparire, sotto certi aspetti, giustificata. In queste circostanze, il ricorso all'art. 119 non sembra appropriato.
87 Del resto, questo è l'orientamento adottato dalla Corte, che ha scelto di proseguire il procedimento.
88 Ho già rilevato che la KLE non ha presentato formalmente, come si usa fare, ognuno dei motivi dedotti avverso la sentenza del Tribunale, bensì li ha sviluppati direttamente mantenendo le stesse intestazioni dei motivi formulati in primo grado, che sono state dunque ripresi come linee guida delle osservazioni scritte depositate presso la Corte.
89 Questo modo di procedere non è privo di incidenza sull'esposizione delle presenti conclusioni dal momento che, per non rimettere in discussione la logica che la KLE ha voluto dare al suo ragionamento e al fine di rispondere in modo completo agli argomenti sviluppati, ho scelto di riprendere a grandi linee la sistematizzazione proposta.
A - Punti della sentenza relativi al ricorso T-149/94
1. Sul motivo relativo alla violazione dei poteri dell'Agenzia previsti dall'art. 5 bis, lett. f), del regolamento
90 In sostanza, la KLE sostiene che, contrariamente a quanto ha deciso il Tribunale, le disposizioni dell'art. 5 bis, lett. f), non autorizzino l'Agenzia né a chiedere informazioni né a decidere di prorogare il termine di dieci giorni previsto da questo testo, ma le lascino unicamente la scelta di stipulare il contratto controverso entro tale termine o di rifiutarsi di farlo.
91 Il motivo così presentato induce ad interrogarsi sull'esatta estensione dei poteri attribuiti all'Agenzia quando questa, destinataria di un contratto di fornitura ai fini della stipulazione, ignora l'origine delle forniture oggetto del contratto.
92 La lettera dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento configura un'unica alternativa poiché l'Agenzia ha la scelta, entro il termine fissato, tra la stipulazione e il rifiuto di stipulare il contratto.
93 I poteri dell'Agenzia devono tuttavia essere determinati tenendo conto, nello stesso tempo, dei compiti che le sono attribuiti e degli obiettivi perseguiti dal Trattato e dal diritto derivato applicabile.
94 Il Trattato prevede che la Comunità deve «curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari» (42). Ora, la regolarità dell'approvvigionamento della Comunità in combustibili nucleari è strettamente legata alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Nessuna collettività può, infatti, correre il rischio di intrattenere rapporti commerciali con un fornitore esclusivo o un numero limitato di fornitori di prodotti così necessari per l'attività economica di un paese, e quindi per il livello di vita dei suoi abitanti, come le risorse energetiche. La mancanza di fonti alternative immediate di approvvigionamento la esporrebbe a subire le gravi conseguenze di un'improvvisa inadempienza di uno dei suoi fornitori, tanto più che, dato il limitato numero di questi fornitori, siffatta inadempienza toccherebbe una parte sostanziale del suo approvvigionamento (43). La diversificazione dell'approvvigionamento è dunque una condizione della sua regolarità e della sicurezza che ne deriva per la Comunità.
95 Del resto la stessa logica ha indotto il Consiglio ad indicare in modo esplicito, nella succitata risoluzione del 16 settembre 1986, che la politica energetica della Comunità e degli Stati membri deve sforzarsi di realizzare condizioni di approvvigionamento più sicure e di ridurre i rischi di brusche fluttuazioni dei prezzi dell'energia grazie alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne della Comunità (44).
96 Ne consegue che la conoscenza, da parte dell'Agenzia, dell'origine geografica delle forniture riveste una reale importanza, rappresentando essa stessa una condizione per rendere concreta la voluta diversificazione dell'approvvigionamento, perché consente di determinare le fonti di approvvigionamento al fine non soltanto di garantire una varietà di provenienza, ma anche di valutare i rischi di un'interruzione dell'approvvigionamento generati dalla congiuntura politica o economica di uno Stato o di un gruppo di Stati fornitori. La necessità di disporre di informazioni precise sulle fonti di approvvigionamento non può dunque essere priva di incidenza, secondo me, sull'interpretazione da dare ai testi che definiscono le competenze dell'Agenzia.
97 Le disposizioni del Trattato testimoniano tale importanza. L'art. 60, applicabile agli utilizzatori di materie prime provenienti dalla Comunità o dall'esterno della Comunità, precisa che questi comunicano periodicamente all'Agenzia le località di provenienza delle forniture.
98 Inoltre, l'Agenzia, a cui spetta il diritto esclusivo di concludere accordi o convenzioni in materia di approvvigionamento (45), dispone del potere di stabilire le condizioni a cui può soddisfare l'insieme delle ordinazioni effettuate dagli utilizzatori (46), potere che comprende in modo evidente le condizioni di provenienza.
99 Tale competenza è confermata dall'art. 65, secondo comma, del Trattato che prevede che l'Agenzia possa determinare l'origine geografica delle forniture, sempreché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.
100 Aggiungo che, ai sensi dell'art. 64 del Trattato, l'Agenzia esercita il suo diritto esclusivo «(...) eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale (...)». In altri termini, se la Comunità è vincolata da accordi internazionali in grado di produrre effetti sul suo approvvigionamento in materie prime nucleari, l'Agenzia deve sottostarvi, cosa che presuppone che questa non possa stipulare un contratto di approvvigionamento senza essere preliminarmente informata della provenienza delle forniture menzionate nel contratto. Senza questa informazione, infatti, le è impossibile verificare che i rapporti contrattuali siano sottoposti al regime dell'accordo in questione e controllarne la corretta applicazione.
101 È evidente che il Trattato non lascia sussistere alcun dubbio sull'importanza data all'origine geografica delle forniture e sul diritto riconosciuto all'Agenzia di esigere informazioni complete su tale origine.
102 In tali circostanze, è difficile ammettere che l'art. 5 bis, lett. f), del regolamento imponga all'Agenzia di pronunciarsi sulla stipulazione del contratto entro il termine prescritto in tutti i casi in cui questa ignori l'origine geografica delle materie prime.
103 Una simile lettura condurrebbe l'Agenzia, in mancanza di indicazioni sulla provenienza, a rifiutare la conclusione di un contratto, per precauzione, al solo fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità.
104 Per le ragioni appena illustrate, non posso che condividere la motivazione del Tribunale secondo cui «l'origine geografica delle materie da fornire occupa ... una collocazione centrale fra gli elementi di un contratto di fornitura che devono essere comunicati all'Agenzia nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5 bis del regolamento», dato che la conoscenza di tale origine è «(...) indispensabile per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ricercata...» (47).
105 Ritengo che, tenuto conto di tale imperativo e del testo dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento, il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto nel rilevare che l'Agenzia poteva chiedere alle parti di completare l'incartamento comunicandole l'origine delle materie da consegnare (48). Infatti, se il testo obbliga l'Agenzia a pronunciarsi entro il termine legale di dieci giorni, non le impedisce di ricorrere ad una misura istruttoria come quella del caso di specie quando, come il giudice di primo grado ha esplicitamente indicato, la richiesta sia formulata entro il termine (49).
106 Considerata l'importanza del ruolo svolto dall'Agenzia in materia di approvvigionamento dall'esterno della Comunità, non è eccessivo ritenere che essa disponga di un potere d'istruzione, nella misura in cui tale potere è giustificato dalla preoccupazione di esercitare con più efficacia il suo compito di controllo, lasciando nondimeno alle parti contraenti un'ultima possibilità di completare il contratto al fine di ottenerne la stipulazione.
107 Emerge tuttavia una difficoltà quando l'informazione richiesta viene fornita entro il termine ma, come nel caso di specie, l'Agenzia emana la sua decisione dopo questo termine.
108 A questo riguardo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver considerato ammissibile un superamento del termine prescritto mentre, ai sensi dell'art. 5 bis, lett. c), punto 5, del regolamento il fornitore che si trova nell'impossibilità di fornire l'indicazione del paese di origine delle materie da consegnare all'atto della stipulazione del contratto, è autorizzato a comunicarla in seguito per iscritto, segnatamente all'Agenzia.
109 In sostanza, la KLE aggiunge che, per rifiutarle il diritto di comunicare tale informazione in seguito, il Tribunale le contesta, come anche al suo fornitore, di non aver rivelato che l'uranio proveniva dalla CSI, quando la nozione di «paese di origine» menzionata all'art. 5 bis, lett. c), punto 5, del regolamento non comprende un insieme di Stati come la CSI.
110 Occorre ricordare che il Tribunale ha affermato che dal dettato stesso dell'art. 5 bis, lett. c), punto 5, del regolamento emerge che una comunicazione successiva del paese di origine è ammissibile solo se il fornitore non poteva produrre tale informazione all'atto della stipulazione del contratto (50). Ha poi dichiarato che non era questo il caso nella fattispecie perché la ricorrente e il suo fornitore avevano almeno implicitamente convenuto, in quella data, che le materie sarebbero provenute dalla CSI.
111 Come il giudice di primo grado ha rilevato, il verbo «potere», utilizzato all'art. 5 bis, lett. c), punto 5, del regolamento giustifica tale interpretazione che, secondo me, è necessaria per evitare pratiche fraudolente che consisterebbero, per una parte contraente, nel ritardare la comunicazione dell'origine delle materie prime al fine di ottenere la stipulazione del contratto da parte dell'Agenzia, a dispetto delle esigenze di diversificazione dell'approvvigionamento.
112 Dagli elementi del fascicolo risulta che, se la risposta della BNFL era certa riguardo alla provenienza dalla CSI, restava ipotetica riguardo al paese di origine. Tuttavia resta il fatto che, tenuto conto dell'importanza che riveste la conoscenza da parte dell'Agenzia della località di provenienza dell'uranio, un'informazione anche imprecisa o, in merito al paese di origine, anche incerta su tale provenienza imponeva alle parti contraenti di menzionarla così come loro la conoscevano. Il Tribunale ha così potuto constatare che l'origine geografica, benché conosciuta dalle parti contraenti, non era stata menzionata, anche se con ciò si riferiva alla CSI, di modo che la sentenza, su questo punto, dev'essere approvata.
113 Aggiungo che i motivi avanzati dalla KLE per contestare i punti della motivazione in cui si afferma che le parti contraenti conoscevano l'origine delle materie nucleari al momento della comunicazione del contratto esulano dalla competenza della Corte e devono essere dichiarati irricevibili, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte.
114 La Corte ha infatti stabilito che risulta al contempo ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE e delle corrispondenti norme dei Trattati CECA e CEEA che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado è limitato ai motivi di diritto. Tale limitazione è ribadita dall'art. 51, primo comma, dello Statuto CE e dalle corrispondenti norme degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, che precisano i motivi su cui tale ricorso può essere fondato, vale a dire l'incompetenza del Tribunale, i vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
115 Dalle disposizioni prima menzionate risulta che il ricorso può fondarsi solo su motivi di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato dei fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE e delle corrispondenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.
116 In virtù di questa giurisprudenza, la Corte non ha dunque competenza, in linea di principio, per esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente, che i principi generali di diritto e le norme di procedura applicabili con riferimento all'onere della prova ed alla produzione delle prove siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti. Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (51).
117 Al punto 37 della sentenza, il Tribunale ha descritto con precisione gli elementi di prova che lo hanno indotto a concludere che le parti contraenti avevano preliminarmente determinato la località di provenienza dell'uranio di modo che sarebbero state in grado di menzionarla nel contratto stesso.
118 Così facendo, il Tribunale ha proceduto ad una valutazione sovrana degli elementi di prova che gli erano stati sottoposti.
119 Infine, se fa valere la sua ignoranza relativamente al paese d'origine delle forniture, la ricorrente tuttavia non afferma che gli elementi di prova accolti dal giudice di primo grado siano stati in qualche modo snaturati.
120 È importante stabilire, del resto, quale obbligo aveva l'Agenzia alla scadenza del termine, sapendo che alle parti contraenti non era consentito comunicare all'Agenzia la località di origine delle merci dopo la stipulazione del contratto e che questa poteva tuttavia accedere a tale informazione formulando una richiesta di informazione entro il termine prescritto.
121 In altre parole, poteva l'Agenzia beneficiare di un nuovo termine per pronunciarsi sulla richiesta di stipulazione del contratto, dopo aver ricevuto le informazioni richieste?
122 Se si partisse dall'idea che il termine di dieci giorni debba essere rispettato in qualsiasi caso, il fornitore avrebbe la possibilità non informare l'Agenzia sulla provenienza dell'uranio, pur correndo il rischio di un rifiuto puro e semplice di concludere il contratto se l'Agenzia ritenesse di non potersi pronunciare senza conoscere l'origine delle materie prime. In questo stesso ordine d'idee, la preoccupazione di osservare rigorosamente il termine potrebbe indurre l'Agenzia a pronunciarsi prima d'aver ottenuto l'indicazione della provenienza, anche se tale informazione potrebbe ancora essere fornita proprio alla scadenza del termine. Anche in tal caso, l'Agenzia potrebbe essere tentata di rifiutare la stipulazione del contratto per precauzione, cosa che appare eccessiva quando la provenienza delle forniture non giustifica un simile atteggiamento.
123 Un'altra interpretazione è basata sull'idea che il termine non può decorrere prima che l'Agenzia disponga di tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del suo diritto esclusivo di concludere contratti.
124 Tale lettura, su cui si fonda il ragionamento contestato del Tribunale, mi sembra più conforme all'economia generale del sistema istituito dal Trattato per l'organizzazione della politica di approvvigionamento, in quanto impone all'Agenzia di pronunciarsi rapidamente solo se viene depositato un contratto che comprenda l'insieme delle informazioni necessarie perché essa eserciti il suo compito di controllare le fonti di approvvigionamento. Il termine controverso deve perciò cominciare a decorrere dal ricevimento di un fascicolo che sia completo.
125 Alla luce di questa interpretazione, ritengo che giustamente il Tribunale abbia fatto decorrere il termine di dieci giorni dal 14 dicembre 1993, data in cui l'Agenzia aveva ricevuto l'informazione richiesta (52). Contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, il termine controverso non può essere considerato sproporzionato, dal momento che non si può tenere conto del tempo trascorso precedentemente data la mancanza di un fascicolo completo.
126 La KLE nega di essere la causa delle difficoltà amministrative incontrate dall'Agenzia per pronunciarsi. Inoltre sostiene che il Tribunale ha torto di voler riservare la procedura accelerata dell'art. bis, lett. f), del regolamento ai casi in cui non vi siano problemi.
127 Propongo alla Corte di considerare tali motivi irricevibili in quanto rivolti contro elementi sovrabbondanti nella motivazione della sentenza impugnata.
128 Rimettere in causa tali elementi, infatti, non modificherebbe il senso della decisione.
129 Da quanto precede consegue che il motivo dedotto dev'essere respinto.
2. Sul motivo relativo alla violazione del termine previsto all'art. 5 bis, lett. f), del regolamento
130 La ricorrente ritiene che, in ogni caso, il termine legale fosse ormai scaduto quando l'Agenzia emanò la decisione n. 1/94, il 6 gennaio 1994. Essa contesta il computo del termine che, a suo parere, era scaduto il 28 dicembre 1993. Aggiunge che, qualora il termine fosse davvero scaduto il 6 gennaio, la decisione adottata dall'Agenzia in pari data non sarebbe comunque regolare, perché fu spedita per raccomandata il 7 gennaio.
131 Ai sensi dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento, l'Agenzia deve pronunciarsi entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del contratto.
132 È' assodato che la nozione di «giorni lavorativi» indica i giorni di lavoro, escludendo perciò dal computo del termine i due giorni dei fine settimana nonché i giorni festivi.
133 Per stabilire questi ultimi, il cui numero e la cui data variano secondo gli Stati membri, occorre determinare il diritto applicabile alla materia, che, nel caso di specie, è stabilito dallo statuto delle persone impiegate presso l'Agenzia.
134 Tali persone sono sottoposte allo stesso statuto dei dipendenti della Commissione, cosicché i giorni festivi di cui possono godere sono quelli stabiliti dalla Commissione mediante la comunicazione pubblicata ogni anno sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
135 Da questi elementi, come anche dalla comunicazione della Commissione relativa ai giorni festivi nel 1993 (53), risulta che il periodo da giovedì 23 dicembre a venerdì 31 dicembre 1993 era festivo. Si devono pertanto sottrarre sette giorni al numero di giorni che separano il 15 dicembre 1993, giorno successivo al ricevimento dell'informazione richiesta da parte dell'Agenzia, dal 6 gennaio 1994, data di notifica della decisione n. 1/94.
136 A questi giorni di cui non si è tenuto conto nel computo del termine si aggiungono i fine settimana compresi nel periodo controverso, cioè sei giorni (54).
137 La somma dei giorni dei fine settimana e dei giorni festivi raggiunge dunque un totale di tredici giorni, che occorre detrarre dai ventitré del periodo in questione.
138 In altri termini, il decimo e ultimo giorno del termine legale corrisponde a giovedì 6 gennaio 1994, data che nessuno contesta essere quella della decisione n. 1/94.
139 Ora, dal dettato stesso dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento risulta che il termine di dieci giorni è quello entro cui l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi, cosa che ha fatto.
140 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto indicando che il «(...) termine [entro cui l'Agenzia ha emanato la sua decisione] era ragionevole e non integrava trasgressione dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento (...)» (55).
3. Sul motivo concernente l'inosservanza delle norme di ripartizione delle competenze
141 Ritenendo che la competenza attribuita all'Agenzia per la conclusione di contratti di approvvigionamento non possa esercitarsi in modo discrezionale e non l'autorizzi a prolungare il termine legale entro cui deve pronunciarsi, la KLE rinvia, su questo motivo, al suo ricorso dinanzi al Tribunale. Alla Commissione, che le oppone l'irricevibilità del motivo dedotto perché si limita a riprendere i termini del suddetto ricorso, la KLE risponde che il motivo riguarda la trasgressione delle norme di procedura, in particolare del diritto di essere sentiti, misconosciuto dal Tribunale, che non avrebbe preso conoscenza di una parte della sua illustrazione dei fatti in primo grado. La ricorrente sostiene che i membri del Tribunale non avevano una conoscenza personale del fascicolo nel suo complesso, dato che la presentazione che ne era stata fatta nella relazione d'udienza era incompleta.
142 La KLE aggiunge che il Tribunale, quand'anche avesse correttamente stabilito che la ricorrente non aveva sviluppato il motivo concernente la trasgressione delle norme sulle competenze, avrebbe comunque dovuto controllare d'ufficio la conformità del comportamento dell'Agenzia a tali norme.
143 Questo motivo dev'essere dichiarato irricevibile.
144 Ai punti 42 e 43 della sentenza, il Tribunale ha accertato che la ricorrente non aveva sviluppato il terzo motivo concernente la trasgressione delle norme di ripartizione delle competenze e non ha quindi ritenuto di doversi pronunciare sulla sua fondatezza.
145 La ricorrente, in un primo tempo, ha rinviato semplicemente a determinate pagine del ricorso presentato dinanzi al Tribunale. Anche se in seguito ha precisato il motivo dedotto, affermando che il Tribunale non aveva esaminato una parte della sua illustrazione dei fatti, la KLE non indica le ragioni per cui ritiene che il giudice di primo grado abbia eluso una parte dei fatti necessari alla soluzione della controversia. Orbene, per essere ricevibile, un siffatto motivo deve descrivere i fatti irregolarmente elusi e rapportarli ai punti della motivazione contestati così da mettere in luce i difetti della sentenza. È giocoforza constatare che tale prova non è stata fornita.
146 Inoltre il Tribunale non è tenuto a pronunciarsi esplicitamente su ogni circostanza dedotta da una parte a sostegno della sua richiesta, se la decisione è giuridicamente fondata e giustificata da motivazioni chiare e non equivoche.
147 Come ho precedentemente constatato (56) il Tribunale ha dato una lettura esatta del testo in esame quando si è pronunciato sull'applicazione del termine legale da parte dell'Agenzia. Ha anche ritenuto che il termine fosse ragionevole e non integrasse, in particolare, una violazione del principio della certezza del diritto (57). Nessun elemento della motivazione adottata fa supporre che il Tribunale abbia deciso in questo modo senza che i suoi giudici avessero preso conoscenza dell'insieme dei fatti, motivi e argomenti avanzati dalle parti.
148 L'argomento relativo alla mancanza di conoscenza personale dell'insieme degli elementi della causa da parte dei giudici di primo grado deve pertanto essere respinto. Infatti, nessuno contesta che, come stabilisce l'art. 33, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all'udienza. Ora, l'udienza ha la funzione di permettere alle parti di esporre il loro punto di vista dinanzi al Tribunale in modo rapido, ma completo e diretto, tale da garantire una conoscenza immediata da parte dei giudici dei motivi e degli argomenti dedotti.
149 Soprattutto, non è stato contestato che i giudici di primo grado abbiano avuto accesso, nel corso del procedimento e in particolare nel corso della deliberazione, all'insieme degli atti di procedura e dei documenti che costituiscono il fascicolo.
150 Le critiche rivolte contro la relazione d'udienza, che è soltanto uno degli elementi accessibili del fascicolo, non possono pertanto essere ammesse. Per di più, se la KLE, come sostiene, ha presentato osservazioni sulla relazione d'udienza, con lettera 13 settembre 1996, per chiederne la rettifica e sollevare riserve riguardo a «(...) risvolti in grado di indurre in errore nonché certe valutazioni [che saranno richiamate], se necessario, nella fase orale», occorre rilevare che essa non enuncia in questo modo critiche legate ad un'eventuale incompletezza della relazione e che, inoltre, non è più ritornata, in udienza, su questo punto.
151 Infine, occorre precisare che, quando il Tribunale accerta, come nella fattispecie, che una parte ricorrente non ha sviluppato uno dei motivi sollevati a sostegno del suo ricorso, non è tenuto a rimediare a tale carenza, esaminando d'ufficio le censure che questa avrebbe potuto avanzare.
4. Sul motivo concernente l'inadempimento dell'obbligo di motivazione
152 La KLE fa valere che "l'art. 162 del Trattato obbligava la Commissione a motivare la sua decisione [e] che lo stesso valeva per l'Agenzia, ai sensi dell'art. 5 bis, lett. g), del regolamento", per quanto riguarda la formulazione della richiesta d'informazioni.
153 Nella prima parte del motivo dedotto, rivolta contro la Commissione, la ricorrente sostiene che «la decisione della Commissione 10 gennaio 1994» con cui questa ha dichiarato che la decisione n. 1/94 dell'Agenzia era stata emanata entro i termini prescritti, fatto che rendeva privo di oggetto il ricorso per carenza intrapreso contro l'Agenzia, non fornisce alcun motivo che permetta di giustificare la decorrenza e il calcolo del nuovo termine accordato all'Agenzia per pronunciarsi sul contratto.
154 Inoltre la KLE osserva che nella decisione 94/95 la Commissione ha ugualmente disatteso il suo obbligo di motivazione affrontando in termini generali la questione dell'origine delle materie prime mentre occorreva fare riferimento alle nozioni di «paese di origine» e di «fonti di approvvigionamento».
155 Contesta infine alla Commissione di considerare la CSI nel suo insieme come una «fonte particolare di approvvigionamento» da cui, per la Comunità, sarebbe pericoloso dipendere, fatto che contraddice l'accordo interinale 29 dicembre 1994 concluso con la Federazione russa, con cui la Comunità si impegna a considerare la Russia, in particolare ai fini della sua politica di approvvigionamento in campo nucleare, come una fonte di approvvigionamento distinta e separata da altri fornitori. A questo titolo, la KLE chiede alla Corte di ordinare, conformemente all'art. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia (58), «(...) la produzione delle istruzioni impartite dal Consiglio alla Commissione per i negoziati nonché degli altri documenti relativi ai negoziati con la Russia in merito all'accordo sugli scambi e sulla cooperazione» al fine di dimostrare che l'opinione sostenuta dalla Commissione è contraria alla sua stessa prassi.
156 Si deve constatare l'irricevibilità della prima parte del motivo dedotto.
157 Infatti, dalle norme citate del Trattato e dello Statuto CEEA della Corte di giustizia (59), risulta non solo che il ricorso contro una sentenza di primo grado è limitato ai motivi di diritto, ma che si può basare solo su motivi che riguardano la sentenza resa dal Tribunale, come l'incompetenza di quest'ultimo, i vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente e la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
158 Ora, i motivi d'impugnazione presentati dalla KLE si limitano a far valere che la Commissione non avrebbe motivato né la decisione 94/95 né la lettera del 10 gennaio 1994, qualificata come decisione dalla ricorrente, senza alcun preciso riferimento a elementi della sentenza.
159 Occorre soprattutto ricordare che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
160 Come risulta da una costante giurisprudenza, «consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorso avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso (...) (60)».
161 Alcune delle censure di cui trattasi non sono mai state formulate dalla KLE dinanzi al Tribunale, di modo che questo ha legittimamente motivato la propria sentenza con riferimento alle sole censure dedotte.
162 Dalla lettura della sentenza impugnata e del fascicolo del Tribunale risulta che né la motivazione della decisione della Commissione 94/95, relativa all'origine dei prodotti, né l'incidenza dell'accordo interinale 29 dicembre 1994 sul contratto controverso sono mai state dibattute dinanzi al giudice di primo grado.
163 Allo stesso modo, l'argomento concernente il carattere infondato della decorrenza e del computo relativamente all'inizio e al calcolo del nuovo termine era diretto contro la decisione 94/95 e non, come nella fattispecie, contro la lettera 10 gennaio 1994.
164 Infine, non si può accogliere la richiesta di accesso da parte della KLE agli atti del Consiglio contenuta nella sua replica e ripresa nella lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 14 settembre 1998. La domanda è volta, come risulta evidente dal suo stesso oggetto, a consentire l'accesso ad elementi di prova supplementari che, non essendo stati esaminati in primo grado dal Tribunale, non possono essere sottoposti alla Corte nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale. In effetti, la Corte, che non è competente, in linea di principio, ad esaminare le prove dei fatti quali sono state accolte dal Tribunale, non può, a maggior ragione, giudicare elementi dedotti nel corso della procedura di cui è investita.
165 Riguardo alla seconda parte del motivo, la KLE contesta al Tribunale di essersi pronunciato solo sul motivo relativo all'inadempimento dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione, allorché pure l'Agenzia, nella sua qualità di autorità comunitaria che ha dato luogo alla richiesta di informazione e alla proroga del termine, è soggetta a quest'obbligo per tutti gli atti che rientrano nell'ambito dell'art. 53 del Trattato. Essa ritiene che tale irregolarità renda illegittima la decisione dell'Agenzia, che avrebbe dovuto illustrare le ragioni del prolungamento unilaterale del termine. Di conseguenza, la decisione 94/95 della Commissione sarebbe viziata da irregolarità, così come il risultato cui è giunto il Tribunale al punto 40 della sentenza.
166 Dal ricorso presentato in primo grado risulta effettivamente che al Tribunale è stata sottoposta una censura concernente l'inadempimento da parte dell'Agenzia dell'obbligo di motivazione basato sull'art. 5 bis, lett. g), del regolamento.
167 Il Tribunale non fa menzione di questo punto nell'esposizione sommaria degli argomenti delle parti presentata al punto 44 e non vi ha quindi risposto nella parte riservata alla sua valutazione ai punti 46 e seguenti della sentenza impugnata.
168 L'addebito è dunque fondato. Si deve pertanto constatare che il Tribunale ha omesso di motivare la propria decisione a questo riguardo e proporre alla Corte di annullare la sentenza su questo punto, in quanto il Tribunale non ha statuito sulla parte della censura con cui si rimproverava all'Agenzia di non aver motivato i propri atti.
169 Ai sensi dell'art. 55, primo comma, dello Statuto CEEA della Corte di giustizia, questa può, dopo aver annullato la decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ritenendo che sia così, mi sembra nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che la Corte statuisca su questo punto (61).
170 La prima frase dell'art. 5 bis, lett. g), del regolamento invocata dalla KLE prevede che «il rifiuto di concludere il contratto è notificato agli interessati con decisione motivata».
171 È' evidente che questo testo impone all'Agenzia l'obbligo di motivazione solo nell'ipotesi in cui sia deferita dinanzi alla Commissione una decisione di rifiuto di concludere il contratto, mentre nel caso di specie nessuno degli atti presi in considerazione dalla ricorrente ha per oggetto siffatto rifiuto.
172 In merito alla lettera 10 dicembre 1993, con cui l'Agenzia ha chiesto alla KLE e alla BNFL, entro il termine legale, informazioni in ordine all'origine dell'uranio, l'oggetto stesso della richiesta rivela chiaramente, senza che su questo punto siano necessarie spiegazioni supplementari dell'Agenzia, che questa riteneva molto importante essere informata sull'origine delle forniture preliminarmente alla conclusione del contratto. In quel momento, niente consentiva di supporre che fosse previsto un rifiuto.
173 In merito alla lettera 20 dicembre 1993, con cui l'Agenzia ha informato la KLE e la BNFL delle esigenze della sua politica di diversificazione, del grado di dipendenza già raggiunto dalla KLE e del suo desiderio di raccogliere le osservazioni delle parti sul carattere inopportuno del contratto, occorre constatare che, con tale lettera, l'Agenzia si limita a suscitare un dibattito su quello che allora sembrava essere un semplice progetto di decisione. Così facendo, conferisce alla sua lettera un carattere provvisorio che esclude una decisione di rifiuto impugnabile, che sarebbe l'unica ad essere soggetta ai requisiti formali di una motivazione.
174 Aggiungo che la decisione implicita che era stata presa di subordinare alla costituzione di un incartamento completo la decorrenza del termine legale non può essere equiparata alla decisione successiva di rifiuto di concludere il contratto di fornitura in provenienza dalla CSI.
175 Di conseguenza, la seconda parte del motivo dedotto dev'essere dichiarata infondata.
5. Sul motivo relativo allo sviamento di potere dell'Agenzia
176 La KLE fa valere che, nel sollecitare informazioni complementari e nel prolungare il termine legale, l'Agenzia ha oltrepassato il suo ambito di competenza ed è incorsa in uno sviamento di potere, mentre non disponeva di nessun margine discrezionale per pronunciarsi sulla conclusione del contratto, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale.
177 Secondo la ricorrente, lo sviamento di potere è provato dal fatto che l'Agenzia si sia scostata dalla sua prassi precedente, in base alla quale ammetteva che l'intero fabbisogno di uranio fosse coperto da forniture provenienti dalla CSI. La ricorrente aggiunge che, rifiutando di concludere il contratto controverso, l'Agenzia ha cercato di proteggere i produttori occidentali di uranio, perseguendo così uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti i suoi poteri.
178 Il Tribunale, dopo aver ribadito che «(...) secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (...)», ha osservato che «la ricorrente non ha in alcun modo provato che l'Agenzia e la Commissione abbiano perseguito uno scopo diverso da quello dell'attuazione della politica di approvvigionamento» (62).
179 Per le ragioni già illustrate, non rientra nella competenza della Corte pronunciarsi sul valore degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (63).
180 Nella fattispecie, la ricorrente non dimostra in alcun modo che il giudice di primo grado abbia snaturato gli elementi di prova ritenendo che il motivo dedotto dalla KLE secondo cui l'Agenzia e la Commissione non disponevano di nessun margine discrezionale (64) non consentiva di provare uno sviamento di potere.
181 Non si può, infatti, condividere l'opinione della KLE che qualifica sviamento di potere il superamento da parte dell'Agenzia del campo delle sue competenze. Tale questione, trattata nel corso dell'esame del primo motivo affrontato nelle presenti conclusioni, è estranea al motivo relativo allo sviamento di potere, che per l'istituzione comunitaria accusata consiste non nell'oltrepassare i poteri che le sono attribuiti ma, come ha giustamente ricordato il Tribunale, nell'esercitarli per scopi diversi da quelli per cui le sono stati conferiti dal Trattato.
182 Gli argomenti relativi al netto mutamento della politica dell'Agenzia e alla protezione dei produttori occidentali non costituiscono elementi in grado di provare uno snaturamento delle prove da parte del Tribunale. La KLE, in realtà, non cerca di fornire la prova di siffatto snaturamento poiché le censure qui sollevate non hanno lo stesso oggetto del motivo a cui il Tribunale ha risposto nella sua sentenza.
183 Questa particolarità rivela, del resto, che tali argomenti sono nuovi poiché, anche se sono stati illustrati in primo grado, non sono mai stati articolati come motivi dedotti a sostegno del motivo relativo all'esistenza di sviamento di potere nell'ambito del ricorso T-149/94. Devono pertanto essere respinti in quanto irricevibili.
B - Punti della sentenza relativi al ricorso T-181/94
Sulla domanda di annullamento
1. Sul motivo concernente la trasgressione dell'art. 5 bis del regolamento nonché delle disposizioni del capo 6 del Trattato dedicate all'approvvigionamento
184 Nell'esame dei diversi motivi e argomenti sviluppati dalla ricorrente a sostegno di questo motivo ci sembra di poter distinguere due parti.
a) Sulla prima parte relativa al fraintendimento della portata dei poteri dell'Agenzia
185 La KLE osserva che non spetta all'Agenzia definire la politica comune di approvvigionamento, essendo questa di competenza delle istituzioni comunitarie. A suo parere, l'Agenzia non dispone dell'ampio margine discrezionale che le riconosce il Tribunale nell'ambito della politica di approvvigionamento. Pertanto, questo deve operare un controllo rigoroso dell'esercizio da parte dell'Agenzia dei poteri che le sono attribuiti.
186 La ricorrente aggiunge che, se l'Agenzia ha il dovere di rifiutare un contratto quando un ostacolo giuridico si frappone alla sua conclusione, non è di sua competenza modificarne il contenuto aggiungendovi, come nella fattispecie, una condizione di provenienza.
187 Essa infine non considera grave nessuno dei tre ostacoli giuridici che, secondo il Tribunale, si frapponevano all'esecuzione dell'ordinazione.
188 Come il Tribunale al punto 88 della sentenza impugnata, la ricorrente e la Commissione osservano che al caso di specie si applica l'art. 61, primo comma, del Trattato, in forza del quale, l'Agenzia, va sottolineato, ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
189 Ritengo di dover eliminare ogni ambiguità su questo punto. Infatti, l'art. 61 fa parte della sezione 2 del capo 6 relativo all'approvvigionamento, intitolata «Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità» (65). Inoltre, quando il legislatore ha inteso estendere talune disposizioni che rientrano nell'ambito di tale sezione alla sezione seguente, intitolata «Minerali, materie grezze e materie fissili speciali non provenienti dalla Comunità» (66), l'ha indicato esplicitamente. Risulta molto chiaramente, ad esempio, dal riferimento fatto dall'art. 65 all'art. 60 che il campo di applicazione di tale disposizione si estende anche alle forniture di materie prime provenienti da paesi terzi.
190 Niente del genere è previsto per l'art. 61, il cui campo di applicazione è dunque manifestamente riservato ai prodotti provenienti dalla Comunità. Di conseguenza ogni riferimento a questa disposizione per l'esame di una controversia relativa a prodotti importati mi sembra estendere in modo illegittimo il suo campo di applicazione.
191 Tuttavia, la discussione sul fondamento giuridico dell'azione dell'Agenzia è soprattutto formale, nella misura in cui tale azione è subordinata ad esigenze a mio avviso paragonabili a quelle stabilite dall'art. 61. L'Agenzia è tenuta a soddisfare le ordinazioni effettuate dagli utilizzatori avendo cura che non vengano superati certi limiti.
192 Tale obbligo e i relativi limiti, consistenti nel potere dell'Agenzia di opporsi alla conclusione di determinati contratti, derivano dal Trattato.
193 L'obiettivo del regolare ed equo approvvigionamento degli utilizzatori della Comunità perseguito dal Trattato (67) consente di misurare il margine discrezionale di cui dispone l'Agenzia. Infatti, l'esigenza di un regolare ed equo approvvigionamento obbliga quest'ultima a soddisfare tutte le ordinazioni effettuate dagli utilizzatori nella misura del possibile, pur consentendole di opporsi a quelle che minacciano l'obiettivo della diversificazione dell'approvvigionamento o pregiudicano il principio di non discriminazione.
194 I motivi per cui l'Agenzia ha il diritto di opporre un rifiuto alla conclusione di un contratto sono dunque della stessa natura di quelli che, applicando l'art. 61, sarebbero qualificati come ostacoli giuridici. Di conseguenza, il ragionamento svolto dal Tribunale sulla base del predetto testo non è necessariamente circoscritto dai limiti del suo campo d'applicazione.
195 Prima di esaminare i tre motivi per cui l'Agenzia giustifica la condizione di provenienza stabilita nella sua decisione n. 1/94, occorre tornare sul motivo di impugnazione relativo alla mancanza di potere discrezionale dell'Agenzia in materia di politica di approvvigionamento, quindi sull'argomento secondo cui essa non disporrebbe della facoltà di imporre una condizione di provenienza.
196 Come per gli altri obiettivi della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione dei compiti a questa affidati nell'ambito dell'approvvigionamento in minerali e combustibili nucleari è assicurata dalle istituzioni comunitarie, nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dal Trattato (68).
197 L'art. 52 del Trattato enuncia il principio di una politica comune di approvvigionamento ed istituisce l'Agenzia, a cui attribuisce un ruolo essenziale nell'attuazione di tale politica.
198 Il diritto esclusivo che le viene riconosciuto da tale disposizione costituisce lo strumento per adempiere il suo compito nell'ambito dell'approvvigionamento della Comunità in combustibili nucleari. Allo stesso tempo, viene stabilito il principio di non discriminazione tra gli utilizzatori al fine di evitare i rischi di pregiudicare l'uguale accesso alle risorse, che deve guidare l'Agenzia nell'esercizio delle sue funzioni (69).
199 Come ha giustamente osservato il Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, «(...) il procedimento semplificato istituito dall'art. 5 bis del regolamento non priva l'Agenzia dei suoi diritti esclusivi (...). Anche nell'ambito del procedimento semplificato l'Agenzia ha quindi il diritto di opporsi ad un contratto che potrebbe pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato». Riguardo al raffronto delle offerte e delle domande, le modalità di esercizio delle funzioni da parte dell'Agenzia sono determinate dal regolamento, adottato in virtù dell'art. 60, ultimo comma, del Trattato, applicabile anche alle forniture provenienti dall'esterno della Comunità, ai sensi dell'art. 65 (70).
200 Dall'art. 5 bis del regolamento deriva che i contatti diretti autorizzati tra utilizzatori e produttori non privano affatto l'Agenzia del diritto esclusivo di concludere i contratti che le è riconosciuto.
201 In definitiva, le disposizioni del Trattato relative ai poteri dell'Agenzia le attribuiscono una competenza estesa che rientra contemporaneamente nell'ambito della politica economica e commerciale e della politica nucleare, come ha giustamente sottolineato il Tribunale (71).
202 Non si deve tuttavia sopravvalutare l'estensione di tale potere né trascurare che questo è legittimato dai rapporti che l'Agenzia intrattiene con la Commissione.
203 La vera natura dell'Agenzia, infatti, emerge dalla lettura degli altri articoli pertinenti del Trattato, e in particolare degli artt. 53 e 54. Se, in base a quest'ultima disposizione, l'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria, l'art. 53, primo comma, prevede che sia posta sotto il controllo della Commissione. Meglio ancora, si precisa che è la Commissione «(...) che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto».
204 La Commissione è dunque ben lungi dal rappresentare per l'Agenzia una semplice autorità di ricorso, di cui si possa chiedere l'intervento dopo l'adozione dell'atto controverso, alla stregua di un giudice chiamato a pronunciarsi sugli atti di un'autorità amministrativa indipendente. Al contrario, tenuto conto del potere di iniziativa e di opposizione preliminare di cui essa dispone nei confronti dell'Agenzia, il margine discrezionale di quest'ultima sembra interamente subordinato alla politica stabilita dalla prima.
205 Quindi, la ricorrente non può sostenere che l'Agenzia si arroghi abusivamente il potere di determinare la politica comune di approvvigionamento in violazione delle regole di competenza previste dal Trattato a favore delle istituzioni comunitarie.
206 La struttura istituzionale in cui è inserita ed opera l'Agenzia non consente quindi di ritenere che le sue decisioni rientrino nell'ambito di un qualsiasi potere di determinazione della politica comune di approvvigionamento esercitato in modo autonomo, poiché tali decisioni dapprima ispirate dalla Commissione e poi convalidate dalla stessa, almeno in modo implicito, sembrano chiaramente essere il prodotto della politica di tale istituzione attuata da una delle sue ramificazioni amministrative.
207 La Commissione è dunque l'istituzione comunitaria incaricata, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Trattato, della politica di approvvigionamento degli utilizzatori comunitari e, se un considerevole margine discrezionale può essere riconosciuto all'Agenzia in tale ambito, occorre ricordare che questo si esercita nei limiti che la Commissione avrà stabilito.
208 L'argomento secondo cui l'Agenzia avrebbe svolto un ruolo eccessivo nella determinazione della politica comune di approvvigionamento deve quindi essere respinto.
209 La KLE fa valere che l'Agenzia non ha il diritto di modificare il contenuto del contratto aggiungendovi delle condizioni, contrariamente alla valutazione del Tribunale su questo punto.
210 L'art. 5 bis prevede, effettivamente, che l'Agenzia deve pronunciarsi, stipulando il contratto o rifiutandone la conclusione. Tuttavia, come ho precedentemente indicato, non mi sembra conforme agli obiettivi del Trattato limitare il potere di decisione dell'Agenzia quando questa ignora la provenienza delle forniture o quando, come nella fattispecie, ha fondati motivi di ritenere che l'origine dei prodotti sia tale da pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri della Comunità (72).
211 Aggiungo che la condizione controversa non può essere equiparata a una modifica del contratto poiché, nel momento in cui la decisione dell'Agenzia è stata emanata, le parti contraenti stesse non conoscevano con certezza il paese di origine dei prodotti, cosa che dimostra che la condizione stabilita dall'Agenzia riguardava una modalità non ancora fissata del contratto. Ritengo anzi che, in questo stato di incertezza, l'Agenzia abbia pienamente rispettato i termini dell'art. 5 bis dichiarandosi pronta a stipulare il contratto nell'ipotesi in cui i prodotti non provenissero dalla CSI, ma rifiutandone la conclusione nell'ipotesi contraria. Pertanto, l'alternativa stabilita dalla disposizione è stata rispettata.
212 La KLE contesta la natura reale degli ostacoli invocati dalla Commissione e riconosciuti dal Tribunale.
213 Si deve ricordare che motivi che si oppongono all'esecuzione dell'ordinazione sono l'esigenza della diversificazione delle fonti di approvvigionamento esterne, il livello dei prezzi che risulta dall'accordo commerciale e l'obbligo di garantire l'uguale accesso alle risorse.
214 Il Tribunale ha ritenuto che, «(...) trattandosi di decisioni in materia di politica economica e commerciale, così come di politica nucleare, l'Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale nell'esercizio delle sue competenze». Ne deduce che il suo controllo deve limitarsi all'errore manifesto di valutazione e allo sviamento di potere (73).
215 Le decisioni emanate dall'Agenzia e dalla Commissione in materia di politica comune di approvvigionamento sono determinate non solo da esigenze di non discriminazione, ma anche di sicurezza dell'approvvigionamento. Sono dunque influenzate dalle condizioni attuali e future del mercato delle materie nucleari ed implicano una valutazione sulla probabile evoluzione della struttura dell'offerta e della domanda che tenga conto di fattori economici come i prezzi o le conseguenze dell'orientamento seguito dagli Stati terzi per l'esportazione dei combustibili nucleari che producono.
216 Per la valutazione di situazioni economiche complesse, l'Agenzia, sotto il controllo della Commissione, dispone di un ampio potere discrezionale, analogo del resto a quello della Commissione in materia di politica commerciale comune (74).
217 Quindi il Tribunale ha giustamente ritenuto che il controllo giurisdizionale deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento del potere (75).
218 La KLE sostiene che non esista un ostacolo giuridico fondato sulla minaccia a lungo termine di dipendenza dalle forniture provenienti dalla CSI.
219 Gli argomenti dedotti dalla ricorrente, come risultano in sostanza dalla relazione d'udienza, sono i seguenti.
220 La KLE sostiene che la determinazione del grado di dipendenza ammissibile della Comunità rispetto alle forniture provenienti dalla CSI rientri nelle competenze delle istituzioni comunitarie e non in quelle dell'Agenzia.
221 Su questo punto, e prima di proseguire nell'esposizione degli argomenti dedotti dalla ricorrente, vorrei richiamare le considerazioni svolte relativamente ai poteri attribuiti all'Agenzia dal Trattato in materia di politica comune di approvvigionamento per ricordare che tale argomento non può essere condiviso (76).
222 La ricorrente osserva inoltre che la Commissione ha fatto riferimento alle esistenti capacità di produzione degli Stati della CSI, che rappresenterebbero circa il 25%. Non avrebbe tuttavia fatto cenno alle capacità produttive a lungo termine e alla dipendenza a lungo termine che ne risulterebbe per la Comunità, benché abbia ritenuto questi dati essenziali per la valutazione della dipendenza nei confronti della CSI. Sebbene l'Unione europea abbia riconosciuto, dalla fine del 1991, l'indipendenza della Federazione russa e degli altri Stati della CSI e sebbene non tutti gli Stati succeduti all'ex-URSS siano membri della CSI, né l'Agenzia né la Commissione distinguono fra le capacità produttive fortemente differenti di questi Stati sovrani.
223 Secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato l'art. 61 in combinato disposto con gli artt. 2, lett. d), e 3, n. 1, ultima frase, nonché l'art. 136 del Trattato, quando, nell'individuare il rischio di una dipendenza a lungo termine della Comunità che costitutiva un ostacolo giuridico alla conclusione del contratto, ha preso in considerazione la CSI nel suo insieme come un'unica fonte di approvvigionamento, facendo così riferimento, senza alcuna verifica, alle ipotesi della Commissione su questo punto.
224 A questo riguardo, la Commissione si sarebbe basata solo sulle capacità produttive, senza tenere conto né del crollo dei prezzi avvenuto in particolare sui mercati delle operazioni singole, né dell'esistenza di considerevoli scorte che spiegano la quantità di materie disponibili provenienti dalla CSI. Secondo la ricorrente, era prevedibile che tali scorte si sarebbero riassorbite nel giro di qualche anno, quali che fossero i giacimenti di uranio e le capacità produttive della CSI. Dal momento che, secondo la Commissione, la produzione degli Stati della CSI rappresentava circa il 25% e che tale percentuale costituiva allo stesso tempo il limite massimo di dipendenza ammissibile rispetto alle forniture provenienti dalla CSI, la Commissione, sostenendo che il superamento di tale percentuale del 25% da parte di una singola impresa di approvvigionamento potrebbe sfociare, a lungo termine, in una dipendenza inammissibile di tutta la Comunità rispetto alle forniture provenienti dalla CSI, ha commesso un manifesto errore di valutazione. Infatti, è stato principalmente il riassorbimento delle scorte a causare il crollo dei prezzi, in particolare sui mercati delle operazioni singole.
225 Sempre secondo la KLE, l'Agenzia e la Commissione si sarebbero sbagliate nelle loro previsioni relative all'evoluzione dei prezzi. Era evidente fin dall'inizio che i prezzi si sarebbero stabilizzati per il 2000. In effetti, tale stabilizzazione è avvenuta fin dal 1996.
226 La ricorrente aggiunge che, all'inizio del secolo venturo, la capacità produttiva corrisponderà a circa il 90% della domanda. Non si può parlare quindi, come fa il Tribunale, di «deficit strutturale» della produzione per un periodo così breve. In realtà, la produzione della Comunità avrebbe una «struttura deficitaria» poiché i giacimenti comunitari di uranio sono molto ridotti. Per quanto abile sia, una politica di diversificazione non potrebbe cambiare nulla su questo punto dal momento che, in virtù delle leggi naturali, la ripartizione dei giacimenti di uranio nel mondo non rientra nell'ambito della «politica di approvvigionamento» dell'Agenzia. Questo spiegherebbe perché la Corte ha respinto il ricorso dell'ENU nella sentenza ENU/Commissione (77).
227 La ricorrente rimprovera alla Commissione di aver stimato che oltre il 150% del suo fabbisogno annuo sia stato acquistato sul mercato delle operazioni singole delle materie provenienti dalla CSI, vedendo nella restrizione dell'approvvigionamento sul mercato delle operazioni singole al 10% uno dei principi della politica di approvvigionamento della Comunità. Tale opinione non sarebbe conforme alla suddivisione delle competenze istituita dal Trattato e sarebbe contraria alla libertà contrattuale e alla libertà d'iniziativa imprenditoriale garantita dalla Costituzione tedesca e dall'ordinamento giuridico comunitario.
228 Nel sistema giuridico del Trattato non vi sarebbero elementi che giustifichino l'obbligo, a carico delle imprese di approvvigionamento, di coprire la maggior parte del loro fabbisogno nel quadro di contratti pluriennali e non sul mercato delle operazioni singole. La durata dei contratti di fornitura conclusi fra le parti resterebbe di competenza di tali imprese, anche se l'Agenzia dispone del potere esclusivo di stipulare o di rifiutarsi di stipulare il contratto. L'opinione secondo cui l'approvvigionamento della ricorrente sul mercato delle operazioni singole pregiudicherebbe il principio di uguale accesso alle risorse e configurerebbe una posizione di privilegio ai sensi dell'art. 52, n. 2, lett. a), del Trattato è giuridicamente inesatta. Anche per questo motivo, la sentenza dovrebbe essere annullata.
229 Nelle libere economie di mercato, sarebbe inconcepibile sanzionare un operatore economico per il solo fatto che, valutando l'evoluzione del mercato più correttamente dei suoi concorrenti, ne traesse motivo per rifiutare di concludere contratti a lungo termine.
230 Infine, il «criterio di valutazione interno» del 25% di dipendenza ammissibile per ogni utilizzatore rispetto alle forniture provenienti dalla CSI è stato superato dai contratti precedentemente conclusi dall'Agenzia nel 1991 e 1992, senza che quest'ultima vi abbia visto un ostacolo giuridico. La ricorrente era dunque legittimata a ritenere che l'Agenzia non avrebbe trovato nulla da ridire riguardo al contratto.
231 Dalla lettura dell'argomentazione sviluppata dalla ricorrente risulta evidente che questo motivo è volto essenzialmente a contestare i fatti accertati dal Tribunale e a rimettere in discussione la valutazione sovrana effettuata da quest'ultimo sia sui fatti che sugli elementi di prova che gli sono stati sottoposti. Orbene, ciò non è consentito (78). L'esame da parte della Corte di ciascuno dei motivi di impugnazione dedotti, caratterizzati per la maggior parte dalla natura di motivi esclusivamente di fatto, presupporrebbe il riconoscimento di una competenza che l'autorizzi a procedere, nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, all'esame di una situazione di fatto complessa, in violazione delle disposizioni del Trattato e dello Statuto CEEA della Corte.
232 Aggiungo che, a parte qualche rara eccezione, gli argomenti presentati dalla KLE non indicano affatto o, comunque, non designano in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento, come impone il regolamento di procedura della Corte, nell'interpretazione data nella costante giurisprudenza (79).
233 Per di più, alcune censure sono dirette contro l'Agenzia o la Commissione senza che la minima critica venga formulata avverso la sentenza del Tribunale o persino che si faccia riferimento a tale sentenza.
234 Allo stesso modo, nell'esposizione degli argomenti a sostegno della domanda di annullamento proposta dalla KLE mancano i motivi di diritto o, quando esistono, non sono descritti in modo preciso e rigorosamente articolato a sostegno di un ragionamento che rimetta in causa la sentenza impugnata.
235 Riguardo in particolare al motivo di impugnazione relativo al fatto che il Tribunale abbia considerato l'insieme degli Stati della CSI come un'unica fonte di approvvigionamento nel ragionamento che lo ha portato ad accertare l'esistenza di un ostacolo alla conclusione del contratto, occorre osservare che i riferimenti a precise disposizioni del Trattato non sono sufficienti a giustificare l'esame nel merito da parte della Corte. Infatti, la ricorrente non fornisce alcun elemento in grado di stabilire un collegamento tra l'irregolarità addotta e il contenuto delle disposizioni invocate.
236 Ritengo quindi irricevibili gli argomenti volti a ridiscutere l'esistenza di un ostacolo legato alla politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento.
237 Poiché si devono respingere i motivi d'impugnazione avanzati dalla KLE su questo punto, la Corte non è tenuta, secondo me, a pronunciarsi sulle altre componenti della parte del motivo che rimettono in causa le disposizioni della sentenza riguardanti, da una parte, la fondatezza dell'ostacolo giuridico relativo all'art. 14 dell'accordo commerciale e, dall'altra, il principio dell'uguale accesso alle risorse.
238 Infatti, in forza di una costante giurisprudenza, la Corte respinge in modo puro e semplice le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale, poiché una motivazione siffatta non può comportare l'annullamento della pronuncia (80).
239 Nella fattispecie, è sufficiente che una qualsiasi delle ragioni addotte avverso la conclusione del contratto e riconosciute valide dal Tribunale non possa essere rimessa in causa perché la decisione 94/285 venga considerata regolare a questo riguardo. I motivi della sentenza dedicati al suo esame sono sufficienti a fondare il rigetto dell'impugnazione su questo punto.
b) Sulla seconda parte, relativa alla violazione degli obiettivi degli artt. 1 e 2 del Trattato
240 La KLE sostiene che, affermando che è nell'interesse dell'industria nucleare comunitaria che una fonte particolare di approvvigionamento, come la CSI nel suo insieme, non divenga preponderante rispetto a fonti alternative, il Tribunale ha violato gli obiettivi perseguiti dagli artt. 1 e 2 del Trattato.
241 Essa fa valere che solo gli Stati sovrani devono essere considerati come fonti di approvvigionamento. Inoltre, la ricorrente ritiene che la diversificazione delle fonti di approvvigionamento non figuri tra gli obiettivi previsti dall'art. 2 del Trattato. Aggiunge che la Commissione e l'Agenzia hanno violato il principio della libertà di approvvigionamento riconosciuta dal Trattato agli utilizzatori.
242 Ho già illustrato le ragioni per cui mi sembra che il principio del regolare approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità enunciato all'art. 2, lett. d), del Trattato dipenda dalla diversificazione delle fonti di approvvigionamento (81). Contrariamente a quanto osserva la KLE, tale diversificazione deve sempre essere considerata un obiettivo fondamentale del Trattato, dal momento che in mancanza di essa si rischierebbe di svuotare il principio della sua sostanza.
243 Inoltre, la ricorrente non precisa gli elementi di diritto che la portano ad affermare che i limiti alla libertà di approvvigionamento stabiliti dal Trattato non sono giustificati.
244 Infine, si deve formulare la stessa osservazione in relazione alla censura concernente la nozione di fonti di approvvigionamento. Nessun motivo di diritto è stato avanzato a sostegno dell'argomento secondo cui tale nozione dovrebbe essere rigorosamente limitata agli Stati, escludendo un gruppo di Stati o una determinata regione del mondo. Al contrario, la ricorrente moltiplica i dati di fatto su questo punto, manifestando così la sua volontà di rimettere in causa la valutazione del Tribunale.
245 Aggiungo in modo del tutto sovrabbondante, che, in mancanza di una definizione precisa da parte del Trattato della natura geografica delle fonti di cui si deve tener conto nell'attuazione degli obiettivi di sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti, non si può escludere che più Stati siano riuniti nella medesima valutazione del rischio che correrebbe la Comunità con la moltiplicazione di contratti di approvvigionamento conclusi con questi Stati. In queste circostanze, si può perfettamente applicare ad un gruppo di Stati sovrani un unico limite di dipendenza ammissibile.
2. Sul motivo concernente la trasgressione del principio della certezza del diritto nonché dei principi di uguaglianza e proporzionalità
a) Sulla violazione del principio della certezza del diritto
246 Come risulta dalla relazione d'udienza, la KLE formula una censura relativa alla mancanza di trasparenza, di coerenza e di prevedibilità del comportamento dell'Agenzia, che si sottrarrebbe ad ogni controllo democratico.
247 Essa fa valere che la decisione n. 1/94 non consente di ravvisare che l'esigenza di prezzi rapportati al mercato derivi dall'art. 14 dell'accordo commerciale con l'URSS, in altri termini da un accordo con uno Stato che ha cessato di esistere. La ricorrente ritiene che non poteva essere vincolata da accertamenti svolti, nel 1992, da un gruppo di lavoro di esperti, costituito nell'ambito del Comitato consultivo che sedeva a porte chiuse, le cui conclusioni si basano unicamente sui costi di produzione occidentali, che non sono uguali ai prezzi rapportati al mercato. Secondo la ricorrente, non era neppure prevedibile che l'Agenzia avrebbe dedotto dal dato riportato nella sua relazione annuale per il 1992, secondo cui le importazioni di uranio naturale proveniente dalla CSI rappresentavano circa il 25% del fabbisogno comunitario netto, che le «esistenti capacità produttive a lungo termine» della CSI e la sua quota nella produzione mondiale fossero anch'esse del 25%. Infine la ricorrente non poteva prevedere che l'Agenzia e la Commissione non avrebbero rispettato gli accordi internazionali stipulati con gli Stati della CSI, secondo i quali ciascuno Stato va considerato come una fonte di approvvigionamento a sé stante. Dal momento che l'Agenzia aveva precedentemente concluso alcuni contratti con la KLE e con altri utilizzatori a prezzi «non rapportati al mercato», niente lasciava supporre che l'Agenzia avrebbe fatto derivare da un documento interno una «politica comune di approvvigionamento» totalmente differente, per la cui determinazione, peraltro, l'art. 52, n. 1, non le riconosce alcun potere.
248 La KLE aggiunge che neppure un operatore economico estremamente diligente poteva aspettarsi che l'Agenzia ritenesse che la sicurezza degli approvvigionamenti della Comunità avrebbe corso rischi a medio e a lungo termine qualora un unico piccolo utilizzatore come lei, non avendo concluso contratti a lungo termine, coprisse in un anno il 150% del suo fabbisogno annuale attraverso acquisti sul mercato delle operazioni singole.
249 Attraverso l'argomentazione illustrata, la KLE mira in realtà a rimettere in causa la valutazione effettuata dal Tribunale sui fatti che gli sono stati sottoposti.
250 Il giudice di primo grado ha accertato che «(...) i testi normativi su cui si è fondata l'Agenzia, e cioè la risoluzione del Consiglio, la quale definisce, al punto 5, lett. a), secondo trattino, la finalità di diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterno della Comunità, e l'accordo commerciale, il cui art. 14 esige che i prezzi siano rapportati al mercato, sono stati ambedue pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (...)» (82).
251 Richiamandosi alle indicazioni fornite dalla relazione annuale dell'Agenzia per l'anno 1992 sull'elevato livello delle importazioni di uranio naturale in provenienza dalla CSI e dei contratti conclusi per future consegne, sul livello dei prezzi praticati, «(...) non rapportati ai costi di produzione rilevati all'Ovest», nonché sulla necessità, secondo la Commissione e l'Agenzia, di adottare provvedimenti di correzione, il Tribunale ha potuto legittimamente concludere che, «(...) tenuto conto dell'esistenza di fonti di informazione agevolmente accessibili, di cui un operatore economico di ragionevole diligenza in tale settore peculiare e ben identificato si reputa essere a conoscenza, non può essere addotta una mancanza di trasparenza» (83).
252 La ricorrente si limita a presentare e sviluppare argomenti esclusivamente di fatto e non menziona alcun elemento di diritto in grado di rimettere in causa questa valutazione del Tribunale.
b) Sulla violazione dell'obbligo di parità di trattamento
253 La KLE contesta al Tribunale di non aver debitamente esaminato le sue censure relative alla trasgressione del principio della parità di trattamento.
254 Essa osserva che l'art. 52, n. 2, ultimo comma, del Trattato obbliga l'Agenzia a non operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste. L'applicazione da parte dell'Agenzia del suo criterio di valutazione interno l'avrebbe portata ad assegnare alle grandi imprese statali gli stessi quantitativi di uranio provenienti dagli Stati della CSI attribuiti alle piccole imprese private giuridicamente indipendenti, sebbene le grandi imprese statali possano determinare assai meglio e a più lungo termine i propri programmi, rispetto alle piccole imprese come quella della ricorrente. In questo si riscontra un trattamento discriminatorio.
255 La KLE si limita ad affermare che il Tribunale non ha esaminato le sue censure relative a questa parte del motivo senza precisare le insufficienze che possono incidere sulla validità della sentenza. Al contrario, occorre osservare che il Tribunale approva giustamente l'approccio adottato dall'Agenzia, consistente nell'applicazione di un limite di dipendenza ammissibile per ogni operatore economico al fine di garantire la parità di accesso alle risorse per le imprese stabilite nella Comunità (84).
256 Si deve aggiungere che la determinazione di una percentuale massima del fabbisogno di ogni impresa non comporta alcuna discriminazione basata sull'uso delle forniture né alcun altro tipo di discriminazione. In ogni caso, l'esame della valutazione effettuata dal Tribunale su questo punto non denota la violazione di alcuna norma di diritto.
c) Sulla violazione del principio di proporzionalità
257 La KLE rimprovera al Tribunale di aver ignorato che, eccedendo i propri poteri, l'Agenzia ha stabilito essa stessa la propria politica di approvvigionamento e non ha esaminato le possibilità offerte dagli artt. 65, secondo comma, 70 e 72 del Trattato, e di non aver constatato che l'aggiunta a posteriori di una clausola al contratto di fornitura costituisce un grave pregiudizio alla libertà contrattuale protetta dall'ordinamento giuridico comunitario. Un simile pregiudizio avrebbe dovuto essere oggetto di una speciale giustificazione in rapporto al principio di proporzionalità.
258 La ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato, del suo stesso statuto e dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento, l'Agenzia è abilitata a stipulare o a rifiutarsi di stipulare un contratto nel suo insieme, non ad aggiungervi delle clausole nuove. In un solo caso il Trattato riconosce all'Agenzia il diritto di intervenire nel rapporto contrattuale in termini sostanziali, in base all'art. 65, secondo comma. Ma, anche in questo caso, l'Agenzia può determinare l'origine geografica delle forniture soltanto quando le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione. L'applicazione per analogia dell'art. 65, secondo comma, è da escludere nel caso di specie visto che le condizioni di fornitura sono state modificate a scapito delle parti contraenti, di modo che solo la condizione prevista all'art. 61, primo comma, del Trattato può essere applicata. Non frapponendosi alcun ostacolo giuridico o materiale all'esecuzione del contratto, l'Agenzia sarebbe dunque tenuta alla conclusione del contratto. Nel caso in cui fosse veramente esistito un ostacolo giuridico all'esecuzione del contratto, l'art. 61, primo comma, del Trattato imporrebbe all'Agenzia di rifiutarne la conclusione. Stipulando tuttavia il contratto con l'aggiunta di una condizione, l'Agenzia è andata al di là delle sue competenze.
259 In primo luogo, in sostanza, la ricorrente contesta al Tribunale, da una parte, di non aver tenuto conto dell'argomentazione sviluppata in primo grado e, dall'altra, di non aver motivato a sufficienza la sua sentenza in diversi punti.
260 Ora, il giudice di primo grado si è pronunciato a sufficienza e con chiarezza sull'inutilità di applicare le disposizioni del Trattato invocate, dal momento che ha giustamente osservato che l'Agenzia, «alla luce degli obiettivi della sua politica di approvvigionamento, doveva opporsi ad importazioni in provenienza dalla CSI a prezzi non rapportati al mercato (...)» (85).
261 Soprattutto, il Tribunale ha giustificato a sufficienza la legittimità della condizione di provenienza imposta dall'Agenzia rispetto al principio di proporzionalità, facendo riferimento ad altri punti della sentenza relativi alla necessità di riconoscere all'Agenzia il potere di opporsi a talune importazioni di uranio che compromettano la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento.
262 L'obiettivo perseguito dal provvedimento impugnato è dunque esplicitamente menzionato e dalla sentenza risulta chiaramente che il proseguimento delle importazioni di materie nucleari provenienti dalla CSI avrebbe compromesso l'esigenza di un approvvigionamento regolare (86).
263 In secondo luogo, riguardo al motivo relativo all'incompetenza dell'Agenzia a stabilire una condizione per la conclusione del contratto e all'assenza di ostacoli giuridici alla sua esecuzione, rimando alle considerazioni già svolte relativamente a questi punti (87).
264 Di conseguenza, occorre respingere il motivo dedotto dalla KLE.
3. Sul motivo concernente l'inosservanza delle norme di ripartizione delle competenze
265 La KLE fa valere che il Tribunale ha misconosciuto la ripartizione delle competenze attuata dal Trattato riconoscendo all'Agenzia il diritto di determinare la politica comune di approvvigionamento, allorché questa dispone soltanto di funzioni quasi notarili e di poteri di natura puramente commerciale.
266 Su questo punto, mi permetto di rinviare alla lettura delle considerazioni che ho già svolto in merito al ruolo dell'Agenzia e della Commissione nella determinazione della politica di approvvigionamento della Comunità e all'estensione dei poteri di cui dispone l'Agenzia in materia. Da quanto illustrato risulta che le disposizioni del Trattato autorizzano l'Agenzia ad adottare decisioni, sotto lo stretto controllo della Commissione, nell'ambito della politica comune di approvvigionamento. Pertanto, il motivo sostenuto dalla ricorrente dev'essere respinto (88).
4. Sul motivo concernente l'inadempimento dell'obbligo di motivazione
267 La KLE sostiene che il Tribunale non abbia rispettato l'obbligo di motivazione a cui è tenuto trascurando di esaminare la censura secondo cui la Commissione non ha stabilito un rapporto sistematico tra le competenze dell'Agenzia e il Trattato e non abbia chiarito perché la ricorrente diverrebbe dipendente dalla consegne in provenienza dalla CSI e come il prezzo di acquisto convenuto nel contratto non corrisponda alle condizioni dell'economia di mercato.
268 Essa aggiunge che la motivazione della Commissione è in contrasto con il criterio relativo alla capacità produttiva degli Stati della CSI, che ritiene decisivo per la determinazione della dipendenza della Comunità.
269 Infine la ricorrente osserva che, contrariamente a quanto afferma il Tribunale al punto 146 della sentenza, il ricorso non verte sulle ragioni del diniego dell'Agenzia di concludere il contratto, ma sui motivi per cui la Commissione non ha esercitato il diritto che le attribuisce l'art. 53, secondo comma, del Trattato.
270 Si deve, innanzi tutto, respingere la parte del motivo concernente l'irregolarità della motivazione della Commissione rispetto al criterio relativo alla capacità produttiva degli Stati della CSI. Infatti, tale parte dell'argomentazione della KLE, come fa giustamente notare la Commissione, è rivolta contro la decisione di quest'ultima e non riguarda la sentenza impugnata. Inoltre, la ricorrente svolge la sua argomentazione esclusivamente su elementi di fatto, trascurando di formulare motivi di diritto.
271 Sulla mancanza di motivazione contestata al Tribunale, occorre poi osservare che questo ha indicato che «(...) nella decisione della Commissione è stato chiarito che l'Agenzia non ha l'obbligo di evadere ordinazioni qualora alla loro esecuzione si frappongano ostacoli giuridici o materiali (quattordicesimo `considerando' della decisione 94/285)» prima di ricordare che la Commissione aveva richiamato «(...) l'art. 64 del Trattato, in forza del quale l'Agenzia opera eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo (...) (ventunesimo `considerando')» (89).
272 Con queste motivazioni, il giudice di primo grado ha risposto chiaramente alla parte del motivo dedotto dalla ricorrente relativa alle competenze attribuite all'Agenzia dal Trattato poiché la sentenza fa esplicitamente riferimento all'art. 64, il cui obiettivo principale è di riconoscere a questo organismo il diritto esclusivo di concludere, nei limiti degli accordi sottoscritti con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, contratti di fornitura in provenienza dall'esterno della Comunità.
273 Inoltre, senza che occorra pronunciarsi nuovamente sull'applicazione dell'art. 61, nella misura in cui l'argomento dedotto dalla ricorrente a sostegno del presente motivo verte sull'insufficienza della motivazione del Tribunale e non sulla pertinenza del fondamento giuridico considerato, è sufficiente osservare che la menzione nella sentenza di limiti all'obbligo dell'Agenzia di soddisfare le ordinazioni di forniture costituisce un riferimento implicito ma chiaro a tale articolo del Trattato, che si ritiene essere il fondamento della competenza dell'Agenzia di opporsi alla conclusione di un contratto in determinate ipotesi.
274 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla lettura della sentenza emerge che il Tribunale si è pronunciato sulle ragioni esposte dalla Commissione per giustificare la sua convinzione che la KLE sarebbe divenuta dipendente dalle forniture in provenienza dalla CSI.
275 Dalla sentenza risulta che il Tribunale ha fatto riferimento al trentatreesimo `considerando' della decisione 94/285, secondo cui «(...) un incremento della quota totale delle consegne provenienti dalla CSI, attualmente fissata al 20-25%, sarebbe difficilmente compatibile con gli interessi a lungo termine della Comunità in materia di approvvigionamento» (90). Questa motivazione chiarisce in modo non equivoco le ragioni che hanno indotto la Commissione ad emanare la decisione in causa. Infatti, anche se non cita il trentatreesimo `considerando' per intero, il Tribunale vi fa preciso riferimento, consentendo alla ricorrente di richiamarvisi e di constatare che la Commissione ha ricordato che «(...) la Comunità ha concluso accordi di fornitura a lungo termine con diversi paesi terzi» e che «nel quadro della politica comune di approvvigionamento occorre anche tener conto dei rapporti con queste parti contraenti e con altri paesi fornitori» (91).
276 Si deve osservare che il Tribunale non ha espressamente risposto all'argomento della KLE secondo cui la Commissione non avrebbe illustrato le ragioni per cui i prezzi stipulati nel contratto non corrisponderebbero alle condizioni dell'economia di mercato e non sarebbero collegati ai prezzi del mercato.
277 Il giudice di primo grado ha semplicemente precisato che nella sua decisione la Commissione ha richiamato l'art. 64 del Trattato, ai sensi del quale l'Agenzia opera eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo, prima di fare riferimento all'art. 14 dell'accordo commerciale che, come già detto, vincola gli scambi di merci tra la Comunità e l'URSS a prezzi rapportati al mercato.
278 Tuttavia, come ho appena rilevato esaminando le censure relative all'insufficienza della motivazione della decisione 94/285 in merito alla competenza dell'Agenzia e al rischio di una dipendenza dalla CSI, il Tribunale ha esposto in modo completo le ragioni per cui la motivazione della decisione 94/285 era sufficiente su questi due punti, osservando che tale decisione illustra «(...) in modo chiaro e non equivoco le ragioni principali del diniego di stipulare il contratto sottoposto dalla ricorrente» (92).
279 Poiché il Tribunale ha ritenuto che la decisione della Commissione fosse giustificata dalle motivazioni concernenti questi due argomenti, esso ha potuto astenersi dal trattare la censura relativa al livello dei prezzi confutandola implicitamente attraverso il riferimento alla sufficienza delle ragioni principali di tale decisione.
280 La Commissione ha giustamente osservato che, riassumendo e ribadendo le ragioni principali illustrate nella decisione impugnata, il Tribunale ha fatto propria la motivazione sostenuta dalla Commissione e ha così respinto le censure della ricorrente.
281 Di conseguenza, il motivo sollevato dalla KLE non può essere accolto.
5. Sul motivo concernente lo sviamento di potere
282 La KLE contesta al Tribunale di non aver controllato se le misure adottate dall'Agenzia rientravano nell'ambito delle sue competenze, preliminare necessario alla verifica dello scopo effettivamente perseguito dall'autore di tali misure. La ricorrente ritiene che siffatto controllo fosse impossibile in assenza di un simile esame da parte della stessa Commissione.
283 La ricorrente osserva che, non distinguendo tra l'Agenzia e la Commissione, quando dichiara che la KLE non ha dimostrato che entrambe avessero perseguito uno scopo diverso dall'attuazione della politica di approvvigionamento, il Tribunale ha dissimulato il fatto che, attraverso tale motivo, la ricorrente intendeva innanzi tutto contestare l'assenza di motivazione della decisione della Commissione e soltanto indirettamente quella dell'Agenzia. Essa fa valere che la Commissione non ha fatto ricorso al diritto di veto di cui dispone ai sensi dell'art. 53, primo comma, del Trattato, qualora l'Agenzia oltrepassi i poteri che le sono attribuiti dal Trattato.
284 Infine, secondo la KLE, il riferimento fatto dal Tribunale alla lettera dell'Agenzia 20 dicembre 1993 dimostra che questa tentava di proteggere i produttori occidentali.
285 La parte del motivo relativa alla mancanza di controllo da parte del Tribunale sull'esercizio delle competenze dell'Agenzia non può essere accolta.
286 Infatti, è sufficiente ribadire che il Tribunale si è esplicitamente pronunciato sulla natura e l'estensione delle competenze dell'Agenzia nonché sulla regolarità della decisione della Commissione rispetto a tali competenze.
287 Dopo aver osservato che «(...) il compito dell'Agenzia consiste nel garantire uno degli obiettivi essenziali che il Trattato assegna alla Comunità, all'art. 2, lett. d), vale a dire la sicurezza dell'approvvigionamento secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse (...)», il giudice di primo grado ha precisato che il Trattato «(...) istituisce espressamente a tal fine questo organo specializzato (...)» (93) per poi sottolineare che, «(...) trattandosi di decisioni in materia di politica economica e commerciale, così come di politica nucleare, l'Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale nell'esercizio delle sue competenze» (94).
288 Nel quadro giuridico così delineato, il Tribunale ha accertato che i tre ostacoli fatti valere dalla Commissione per giustificare la condizione di provenienza prevista nel contratto erano fondati (95).
289 L'argomento della KLE secondo cui il Tribunale non ha distinto tra l'Agenzia e la Commissione, nella parte della sentenza relativa al motivo concernente lo sviamento di potere, allorché in sostanza si contestava alla Commissione di non aver esercitato il suo diritto di veto, va respinto in quanto irricevibile.
290 Infatti, il solo elemento di diritto dedotto riguarda la competenza riconosciuta alla Commissione di opporsi alle misure dell'Agenzia. Orbene, si deve ricordare che il motivo sostenuto dinanzi al Tribunale verteva sullo sviamento di potere imputato alla Commissione. In mancanza di argomenti che possano rendere credibile l'esistenza di un fine dissimulato, l'idea di un uso improprio del diritto di veto appare tuttavia inoperante.
291 Per quanto riguarda il riferimento del Tribunale alla lettera della Commissione 20 dicembre 1993, occorre osservare che l'argomento avanzato dalla KLE è volto a rimettere in causa la valutazione delle prove addotte in primo grado, cosa che può essere ammessa solo se l'argomento di cui trattasi consente di accertare uno snaturamento delle prove delle prove in questione.
292 Però, allorché deduce l'esistenza di un obiettivo di protezione dei produttori occidentali, la KLE non intende manifestamente denunciare uno snaturamento delle prove, bensì aggiungere nuovi elementi di prova a sostegno della sua argomentazione.
293 Il carattere nuovo di tale argomento e l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di uno snaturamento delle prove sottoposte al Tribunale giustificano la dichiarazione di irricevibilità del motivo dedotto, che dev'essere respinto nel suo complesso.
Sulla domanda di risarcimento
294 La KLE fa valere che, respingendo la domanda di risarcimento perché il comportamento dell'Agenzia e il diniego della Commissione di accogliere le domande sottopostele dalla ricorrente non erano viziati da alcuna irregolarità, il Tribunale ha trascurato il fatto che le domande di annullamento vertevano unicamente sulle decisioni della Commissione. La domanda di risarcimento era volta invece ad ottenere riparazione del danno subito a causa del comportamento illecito dell'Agenzia, su cui il Tribunale avrebbe dunque dovuto pronunciarsi.
295 Come ha giustamente osservato la Commissione, questo motivo non può essere accolto dal momento che, avendo giudicato conformi al diritto i comportamenti dell'Agenzia e della Commissione nell'ambito dell'esame delle domande di annullamento delle decisioni di quest'ultima, il Tribunale ha espresso in tale occasione una valutazione sulla regolarità delle decisioni dell'Agenzia che costituisce una risposta al motivo sollevato in primo grado. Occorre aggiungere che gli elementi della sentenza relativi al comportamento dell'Agenzia non consentono di desumerne aspetti che possano configurare un comportamento illecito. Infine, la ricorrente non fornisce alcuna indicazione relativa a fatti dedotti in primo grado su cui il Tribunale non si sarebbe pronunciato e che configurerebbero un siffatto comportamento.
VI - Sulle spese
296 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.
297 Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
Conclusione
298 Sulla base delle considerazioni che precedono propongo alla Corte:
1) di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 25 febbraio 1997, cause riunite T-149/94 e T-181/94, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commissione, nella parte in cui non ha risposto al motivo formulato nell'ambito del ricorso T-181/94, fondato sulla mancanza di motivazione, da parte dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, della proroga unilaterale del termine previsto dall'art. 5 bis, lett. f), del regolamento 15 luglio 1975 dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica relativo alla modifica del regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento del 5 maggio 1960 che fissa la modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali;
2) statuendo sul motivo, di dichiarare il ricorso non fondato;
3) riguardo al resto, di respingere il ricorso;
4) di dichiarare che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) - Cause riunite T-149/94 e T-181/94, Racc. pag. II-161.
(2) - Art. 54.
(3) - Art. 52, n. 2, lett. b), del Trattato.
(4) - GU 32, pag. 777, in prosieguo: il «regolamento».
(5) - Art. 5, ultimo paragrafo.
(6) - GU L 193, pag. 37.
(7) - Art. 5 bis, lett. b).
(8) - Art. 5 bis, lett. a).
(9) - GU L 68, pag. 2, in prosieguo: l'«accordo commerciale».
(10) - GU C 241, pag. 1.
(11) - Punto 35 della sentenza.
(12) - Punti 36 e 37.
(13) - Punti 42 e 43.
(14) - Punti 48-50.
(15) - Punti 53 e 54.
(16) - Punto 85.
(17) - Punto 86.
(18) - Punto 88.
(19) - Punto 90.
(20) - Punto 92.
(21) - Punti 94 e 95.
(22) - Punto 100.
(23) - Punto 102.
(24) - Punti 104 e 105.
(25) - Punto 107.
(26) - Punto 113.
(27) - Punto 117.
(28) - Punto 127.
(29) - Punto 132.
(30) - Punto 135.
(31) - Punto 140.
(32) - Punto 146.
(33) - Punto 150.
(34) - Punti 155 e 156.
(35) - C(94) 243 def.
(36) - C(94) 344 def.
(37) - Si deve senz'altro leggere «l'art. 52 dello Statuto CEEA».
(38) - V., ad esempio, sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I-3111, punti 18 e 19).
(39) - Questa giurisprudenza è applicabile all'art. 50 dello Statuto denominato Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica, essendo i due testi, e quindi le condizioni di ricevibilità dei ricorsi ivi stabilite, esattamente identici.
(40) - Sentenza Deere/Commissione, citata supra, punto 20.
(41) - Nella sentenza 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, TWD/Commissione (Racc. pag. I-2549, punto 33), si dichiara irricevibile un motivo in cui la parte ricorrente si limita a ripetere gli argomenti già illustrati dinanzi al Tribunale e che questo ha respinto, senza subordinare tale irricevibilità alla condizione che gli argomenti nuovamente presentati, ma questa volta dinanzi alla Corte, costituiscano la riproduzione testuale di quelli sottoposti all'esame del Tribunale.
(42) - Art. 2, lett. d).
(43) - «Questo approvvigionamento deve dunque essere "regolare, cioè stabile a livello sia di prezzi che di quantitativi, e corrispondente, nella misura del possibile, ai bisogni degli utilizzatori, in modo da non compromettere la realizzazione dei programmi nucleari" ». A. Bette: «Enseignements de sept années d'application du régime d'approvisionnement institué par le Traité de l'Euratom», Annuaire français de droit international, 1965, pag. 713, citato in O. Pirotte: Trente ans d'expérience Euratom, La naissance d'une Europe nucléaire, 1988, pag. 59.
(44) - Punto 5, lett. a), secondo trattino.
(45) - Artt. 52, n. 2, lett. b), e 64 del Trattato.
(46) - Ibidem, art. 60, quarto comma.
(47) - Punto 35.
(48) - Punto 39.
(49) - Al punto 39, il Tribunale osserva che l'Agenzia aveva il diritto di fare questa richiesta «(...) prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 5 bis, lett. f), del regolamento (...)».
(50) - Punto 36.
(51) - V., in particolare, sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punti 47-49 e 66); ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I-4435, punti 36-40), e sentenza Deere/Commissione, citata supra, punti 18-22.
(52) - Punto 40.
(53) - Comunicazione 93/C 2/07 (GU C 2, pag. 8).
(54) - Si tratta di sabato 18 e domenica 19 dicembre 1993, di sabato 25 e domenica 26 dicembre 1993 nonché di sabato 1 e domenica 2 gennaio 1994.
(55) - Punto 40.
(56) - Paragrafi 123 e segg. delle presenti conclusioni.
(57) - Punto 40 della sentenza.
(58) - Si legga «art. 22 dello Statuto CEEA».
(59) - Paragrafo 114 delle presenti conclusioni.
(60) - Sentenza Deere/Commissione, sopra citata, punti 61 e segg.
(61) - V., per una caso simile, sentenza 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia, (Racc. pag. I-3009, punti 20, 26 e 27).
(62) - Punti 53 e 54 della sentenza.
(63) - Paragrafi 114 e segg. delle presenti conclusioni.
(64) - Punto 52 della sentenza.
(65) - Il corsivo è mio.
(66) - Il corsivo è mio.
(67) - V. paragrafo 94 delle presenti conclusioni.
(68) - Artt. 2, lett. d), e 3, n. 1, del Trattato.
(69) - L'art. 52, n. 2, lett. a), del Trattato dispone: «sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio». L'art. 52, n. 2, ultimo comma, impone all'Agenzia di non «operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste (...)».
(70) - Al punto 20, terzo comma, della decisione 94/285, la Commissione ha del resto stabilito che «questi poteri, che le derivano da fonti di diritto primario, l'Agenzia non li può perdere per il fatto che, nel quadro di una procedura semplificata secondo l'articolo 60, sesto comma, del Trattato, essa stessa permette modalità semplificate e più dirette di negoziazione di contratti da parte dei produttori e degli utilizzatori stessi (...)».
(71) - Punto 90 della sentenza.
(72) - Paragrafi 101 e segg. delle presenti conclusioni.
(73) - Punto 90 della sentenza.
(74) - V., ad esempio, sentenze 7 maggio 1987, causa 260/84, Minebea/Consiglio (Racc. pag. 1975, punto 28) e 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-781, punto 63).
(75) - Punto 90.
(76) - V. paragrafi 195 e segg. delle presenti conclusioni.
(77) - Sentenza 11 marzo 1997, causa C-357/95 P (Racc. pag. I-1329).
(78) - V. paragrafi 114 e segg. delle presenti conclusioni.
(79) - V. paragrafi 82 e segg. delle presenti conclusioni.
(80) - V., in particolare, ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I-1611, punti 47 e segg.).
(81) - V. paragrafi 94 e segg. delle presenti conclusioni.
(82) - Punto 125 della sentenza.
(83) - Punti 126 e 127.
(84) - Punto 132.
(85) - Punto 135 della sentenza.
(86) - Punti 92 - 94 della sentenza.
(87) - V. paragrafi 209 e segg. e 212 e segg. delle presenti conclusioni.
(88) - V. paragrafi 195-208 delle presenti conclusioni.
(89) - Punto 145 della sentenza.
(90) - Ibidem.
(91) - Trentatreesimo `considerando'.
(92) - Punto 146 della sentenza; il corsivo è mio.
(93) - Punto 85 della sentenza.
(94) - Ibidem, punto 90.
(95) - Ibidem, punti 89 e segg.
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