Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, avendo omesso di prendere le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (1), (in prosieguo: la «direttiva») è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della stessa direttiva.
2 L'art. 10, n. 1, primo comma, della direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione ...».
3 Non avendo il Regno del Belgio comunicato la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno né fornito alcuna altra informazione da cui si deducesse che si era conformato agli obblighi impostigli dalla direttiva, il 10 febbraio 1994 la Commissione gli inviava la lettera di diffida n. SG(94)D/1879, che stabiliva al contempo un termine di due mesi per presentare osservazioni.
4 Il 12 giugno 1995 (2) il Regno del Belgio rispondeva precisando che le misure necessarie per conformarsi alla direttiva figuravano in un progetto di regio decreto (arrêté royal) che, alla predetta data, si trovava ancora presso il Ministero della Sanità.
5 Avendo constatato che il Regno del Belgio non aveva adottato entro il termine stabilito le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni della direttiva, la Commissione gli notificava, il 22 maggio 1996 (3), un parere motivato, nel quale concludeva che il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva e lo invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi.
6 In mancanza di qualsiasi comunicazione da cui risultasse l'avvenuta trasposizione della direttiva nell'ordinamento belga, la Commissione proponeva il presente ricorso, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 aprile 1997, chiedendo, da un lato, di dichiarare che il Regno del Belgio non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti, e, dall'altro, di condannarlo alle spese.
7 Come osserva giustamente la Commissione, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, le direttive vincolano gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere. Quest'obbligo include quello del rispetto dei termini fissati dalla direttiva (4). Nel caso di specie, le disposizioni della direttiva invocate in giudizio impongono agli Stati membri di prendere le misure adeguate al più tardi entro il 31 dicembre 1993, e di informarne immediatamente la Commissione. Il Regno del Belgio, oltre ad aver lasciato scadere il termine senza attivarsi, non ha adottato le misure adeguate per conformarsi alla direttiva, né ha fornito alcuna informazione concreta in merito, venendo così meno agli obblighi che gli impongono l'art. 189 del Trattato CE e l'art. 10 della direttiva di cui trattasi. Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal Trattato CE o dalle direttive comunitarie (5).
8 Rilevo che il Regno del Belgio non contesta l'inadempimento rimproveratogli dalla Commissione. Esso si limita a segnalare che il progetto di regio decreto con cui si intende dare attuazione alla direttiva in oggetto nell'ordinamento giuridico interno è stato sottoposto per parere al Consiglio di Stato.
9 Considerato quanto precede, ritengo sussistere l'inadempimento contestato dalla Commissione a carico del Regno del Belgio.
10 Di conseguenza, propongo alla Corte:
- di dichiarare che il Regno del Belgio, omettendo di adottare entro i termini le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della stessa direttiva;
- di condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - GU L 297 del 13 ottobre 1992, pag. 12.
(2) - Lettera n. RVD/nfd 11/91550/50.553.
(3) - SG(96)D/4751.
(4) - Sentenza 22 settembre 1976, causa 10/76, Commissione/Italia (Racc. pag. 1359).
(5) - V. sentenze 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1901); 28 settembre 1994, causa C-65/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4627); 20 marzo 1997, causa C-294/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1781), e 20 febbraio 1997, causa C-135/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1061).
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