Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. La presente causa concerne il rimborso di un anticipo accordato dalla Commissione al Syndacat Intercommunal à Vocation Unique du Plan d'Eau de la Vallée du Lot (in prosieguo: il «SIVU») ed alla Hydro-Réalisations SARL (in prosieguo: la «Hydro-Réalisations»). Il progetto per cui era stato accordato l'anticipo, cioé la costruzione di una microcentrale idroelettrica, è stato sospeso per cui la Commissione chiede il rimborso dell'anticipo con gli interessi.
II - Fatti e procedimento
A - Il contratto concluso tra le parti
2. Il 6 dicembre 1990 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, ha stipulato con il SIVU e la Hydro-Réalisations che agivano in solido, il contratto n. HY 84/89 FR. Il contratto aveva ad oggetto la realizzazione del progetto «Soglia di sbarramento al fiume Lot - Costruzione integrata nella soglia di una microcentrale idroelettrica a bassa caduta». La sovvenzione è stata accordata in base al regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia .
3. Ai fini della valutazione del presente caso, sono rilevanti le disposizioni che seguono.
4. Secondo l'art. 4.3 del contratto, il SIVU e la Hydro-Réalisations hanno l'obbligo di informare regolarmente la Commissione sullo stato dei lavori e sulle spese sostenute.
5. L'art. 9 disciplina le condizioni di un'eventuale risoluzione del contratto. Secondo il n. 1 di tale disposizione, i contraenti possono risolvere il contratto, se viene meno l'interesse all'ulteriore esecuzione del programma di lavoro figurante all'allegato I, in particolare a causa di un prevedibile insuccesso tecnico o economico o di un superamento ritenuto eccessivo dei costi stimati del progetto.
6. Secondo il n. 3 di tale disposizione, il SIVU e la Hydro-Réalisations, qualora da una verifica degli importi pagati dalla Commissione risulti che i beneficiari della sovvenzione hanno percepito più del dovuto, hanno l'obbligo di rimborsare immediatamente tale somma. L'importo produce interessi a decorrere dal giorno della fine o dell'interruzione dei lavori oggetto del contratto.
7. L'interesse concordato al n. 4 della stessa disposizione è il tasso applicato dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria alle sue transazioni effettuate in ECU, tasso che viene pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
8. L'art. 13 del contratto fonda la competenza della Corte di giustizia per qualsiasi eventuale controversia tra le parti (art. 13). Il contratto stesso è disciplinato dalla legge francese (art. 14).
9. Il 31 dicembre 1990 la Commissione ha versato, secondo l'accordo, un anticipo pari a EUR 83 928 , accreditati al SIVU il 17 gennaio 1991. Il 23 maggio ed il 13 agosto 1991 il SIVU ha trasmesso alla Commissione, rispettivamente, una prima relazione intermedia tecnica ed una prima relazione finanziaria. Nonostante i solleciti, la Commissione non ha ottenuto ulteriori relazioni per la seconda metà del 1991. Il 7 ottobre 1992 essa ha quindi richiesto imperativamente tali relazioni, ed intimato al SIVU di adempiere il contratto entro un mese, minacciandone la risoluzione in caso di inadempimento.
10. Secondo quanto afferma la Commissione nel suo ricorso, emerge dalle relazioni presentate a termini di contratto dal SIVU che i lavori relativi al progetto sono stati proseguiti sino al 31 maggio 1991.
11. Con lettera 6 novembre 1992 il SIVU ha comunicato alla Commissione che il progetto era stato modificato per tener conto delle osservazioni formulate, in particolare, dalle associazioni di tutela dell'ambiente. La costruzione della microcentrale idroelettrica veniva abbandonata a favore di una soglia di scarico. Il SIVU rinunciava di conseguenza al sostegno finanziario della Comunità e si proponeva di rimborsare l'anticipo già riscosso.
12. La Commissione è ritornata sul punto con lettera 18 novembre 1992 richiamandosi alla normativa dell'art. 9 del contratto ed ha chiesto al SIVU di procedere al rimborso di EUR 83 928, oltre agli interessi maturati dalla ricezione dell'anticipo, quindi dal 17 gennaio 1991.
13. Quanto alla Hydro-Réalisations, essa è stata messa in liquidazione il 13 febbraio 1992.
B - La sentenza contumaciale
14. Malgrado ulteriori richieste di pagamento l'8 dicembre 1992, il 27 febbraio 1994, il 1° giugno 1994, il 31 ottobre 1994 e il 12 ottobre 1995, il SIVU in un primo tempo non ha effettuato alcun pagamento. Il 2 maggio 1997 la Commissione ha quindi presentato dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro il SIVU e la Hydro-Réalisations. Essa ha chiesto la condanna al pagamento di EUR 83 928 oltre agli interessi convenzionali maturati dal 17 gennaio 1991, data di pagamento dell'anticipo, nonché agli interessi di mora legali a decorrere dal 28 febbraio 1993, giorno indicato come termine nella prima richiesta di pagamento.
15. Nessuno dei convenuti ha presentato controricorso nei termini. La Commissione ha quindi chiesto alla Corte, conformemente all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedira di quest'ultima, di emettere una sentenza contumaciale.
16. Il 10 giugno 1999 la Corte ha emesso la sentenza contumaciale del seguente tenore:
«1) Il SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, e la Hydro-Réalisations SARL sono condannati in solido a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di 83 928 euro, oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal 31 maggio 1991 e fino al completo pagamento del debito.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Il SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, e la Hydro-Réalisations SARL sono condannati in solido alle spese».
C - Il rimborso
17. Senza alludere al ricorso della Commissione, il SIVU ha comunicato alla Commissione l'11 giugno 1997 che la soglia di scarico sarebbe stata terminata nel 1994. Allorché i gruppi ecologisti avevano cessato la loro opposizione, al SIVU sarebbe stato attribuito l'incarico per uno studio sulla fattibilità della microcentrale originariamente programmata. Solo quando i risultati dello studio erano disponibili, l'11 giugno 1997, si era potuto decidere che definitivamente non sarebbe stata installata la microcentrale. Sarebbe questo il motivo per cui l'anticipo non è stato finora rimborsato. Il SIVU ha assicurato il rimborso immediato di EUR 83 928 ed ha pregato la Commissione di non adottare «alcuna misura di penalizzazione» («sans pénalisation») a causa del rimborso tardivo.
18. L'8 ottobre 1998 il SIVU ha bonificato alla Commissione un importo di FRF 587 496, senza indicare come si suddivide la somma ed in quale misura vada imputata al debito principale (rimborso dell'anticipo) o al debito secondario (debito di interessi). Secondo le affermazioni della Commissione, la banca ha proceduto a due bonifici per i seguenti importi: il 23 ottobre 1998, FRF 554 889,97 (al cambio EUR 83 928 ) ed il 30 ottobre 1998, FRF 32 606,03 (al cambio EUR 4 973,81).
19. Con lettera 9 giugno 1999, cioè il giorno precedente alla pronuncia della sentenza contumaciale, il difensore del SIVU ha comunicato alla Commissione ed alla Corte di giustizia il pagamento dell'8 ottobre 1998.
20. Con comparsa scritta 9 luglio 1999, registrata presso la Corte di giustizia il 12 luglio 1999, il SIVU ha presentato opposizione avverso la sentenza contumaciale notificatagli il 15 giugno 1999.
III - Argomenti e domande delle parti
21. Con riferimento al debito principale, il SIVU afferma che esso sarebbe stato saldato con il bonifico dell'8 ottobre 1998.
22. Quanto agli interessi convenzionali, il SIVU afferma che i lavori sul progetto sono stati sospesi solo l'11 giugno 1997. Solo in questo momento sarebbero stati disponibili i risultati dello studio sulla fattibilità della centrale elettrica di cui è stato incaricato il SIVU dopo che era venuta meno l'opposizione delle associazioni ecologiste. Con lettera 11 giugno 1997 la Commissione sarebbe stata informata al riguardo. Gli interessi convenzionali sono quindi dovuti, ad avviso del SIVU, solo a decorrere dall'11 giugno 1997, e solo fino all'estinzione del debito principale.
23. In via subordinata, il SIVU ritiene che gli interessi convenzionali siano dovuti a decorrere dal 31 maggio 1991, giorno della conclusione dei lavori ex art. 9 del contratto.
24. A parere del SIVU, secondo il disposto dell'art. 1153 del codice civile, non sono dovuti interessi legali. Tale disposizione vieterebbe il cumulo di interessi convenzionali e legali.
25. Il SIVU chiede che la Corte di giustizia voglia:
1. dichiarare l'opposizione ricevibile e fondata e, di conseguenza
- annullare la sentenza contumaciale 10 giugno 1999;
- rigettare il ricorso della Commissione 2 maggio 1997;
- dichiarare che un importo di FRF 587 496 è stato rimborsato l'8 ottobre 1998;
2. Quanto agli interessi
- dichiarare che gli interessi sono dovuti solo per il periodo compreso tra l'11 giugno 1997 e l'8 ottobre 1998;
- in via subordinata: dichiarare che gli interessi sono dovuti solo per il periodo dal 31 maggio 1991 all'8 ottobre 1998;
3. condannare la Commissione alle spese.
26. La Commissione chiede che la Corte voglia:
- rigettare l'opposizione;
- condannare il SIVU alle spese.
27. Essa motiva le sue domande con il fatto che il SIVU ha informato la Commissione e la Corte di giustizia, in merito ai pagamenti, troppo tardi cioé solo la sera precedente alla pronuncia della sentenza contumaciale.
28. Inoltre, secondo la Commissione, i pagamenti del SIVU non hanno alcun effetto sul contenuto della sentenza contumaciale, bensì riguarderebbero soltanto la sua esecuzione. L'importo bonificato dal SIVU non sarebbe sufficiente ad estinguere il debito principale più gli interessi. Pertanto, dopo il saldo del debito principale (EUR 83 928), il 23 ottobre 1998 la Commissione avrebbe ancora avuto il diritto ad EUR 40 347,64, corrispondenti agli interessi convenzionali per il periodo 1° giugno 1991 - 22 ottobre 1998. Il bonifico di EUR 4 973,81 effettuato dal SIVU il 30 ottobre 1998 estinguerebbe di nuovo solo una parte del debito.
29. Per quanto riguarda gli interessi convenzionali, la Commissione ha espresso il parere che essi sarebbero dovuti a partire dal 31 maggio 1991. Il SIVU si fonderebbe sulla nozione della data in cui si sarebbero definitivamente abbandonati i lavori, indicata come l'11 giugno 1997. Invece, per la Commissione, sarebbe decisivo in base al contratto soltanto il momento, determinabile secondo criteri obiettivi, della conclusione o dell'abbandono dei lavori. Esso sarebbe il 31 maggio 1991.
30. L'opinione del SIVU che gli interessi sono maturati solo a partire dall'11 giugno 1997 sarebbe incompatibile con la lettera dell'art. 9 del contratto. Quest'ultimo opererebbe una distinzione tra il momento della risoluzione del contratto, che sarebbe contrassegnato dalla dichiarazione di una delle parti contraenti secondo cui non sussisterebbe più alcun interesse all'ulteriore esecuzione del medesimo, ed il momento della sospensione dei lavori. La tesi che la risoluzione del contratto o il definitivo abbandono del progetto coincidano con il momento della sospensione dei lavori è considerata dalla Commissione incompatibile con il senso e la finalità di siffatta disposizione.
31. Con lettera 19 luglio 1999 la Commissione ha chiesto al SIVU il pagamento di un importo residuale pari ad EUR 48 748,56 (EUR 136 845,78 meno i pagamenti effettuati per complessivi EUR 88 901,81 = EUR 47 943,97 maggiorati degli interessi convenzionali per il periodo 30 ottobre 1998 - 1° luglio 1999).
32. Quanto agli interessi convenzionali originariamente reclamati, la Commissione si limita a rinviare alle considerazioni di cui al punto 30 della sentenza contumaciale.
33. Su domanda della Corte di giustizia la Commissione ha integrato le sue argomentazioni nel senso che i pagamenti effettuati dal SIVU erano stati imputati prima al debito di interessi e poi al debito principale. Dopo il pagamento del SIVU, al 23 ottobre 1998 sussisteva ancora a favore della Commissione un debito principale dell'ammontare di EUR 40 347,64, ridottosi il 30 ottobre 1998, dopo il secondo bonifico, a EUR 35 373,83. In mancanza dell'estinzione integrale del debito principale, dopo tale data continuavano ad accumularsi gli interessi.
34. Il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è, stando alle dichiarazioni della Commissione, il tasso pubblicato da quest'ultima nella Gazzetta ufficiale il primo giorno lavorativo di ogni mese. Sino al 1993 esso sarebbe stato il tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le transazioni realizzate in ECU e successivamente, sino al maggio 1998, i tassi applicati dall'Istituto monetario europeo e poi dalla Banca centrale europea per le rispettive transazioni in ECU. Dall'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999, il tasso rilevante è solo quello utilizzato dalla Banca centrale europea anzitutto per le sue operazioni di vendita con patto di riacquisto e dall'aprile 2000 il tasso applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principale.
IV - Presa di posizione
A - Ricevibilità dell'opposizione
35. Dagli atti giudiziari emerge che la sentenza contumaciale è stata notificata al SIVU il 15 giugno 1999. L'opposizione registrata presso la Corte il 12 luglio 1999 è stata quindi presentata nei termini. Essendo soddisfatti anche i rimanenti requisiti formali, l'opposizione è ricevibile.
B - Fondatezza dell'opposizione
1) Rimborso dell'anticipo
36. Il SIVU e la Hydro-Réalisations hanno rinunciato all'esecuzione del progetto. A buon diritto, quindi, la Commissione è pervenuta alla conclusione che il proseguimento del programma di lavoro era divenuto privo di oggetto e pertanto ha legittimamente disdetto il contratto. Secondo l'art. 9, n. 3, di quest'ultimo, sussiste perciò in linea di principio il diritto della Commissione al rimborso dell'anticipo versato per un ammontare di EUR 83 928 più gli interessi. Si rinvia per i dettagli alle considerazioni nelle conclusioni del 28 gennaio 1999 nella presente causa.
37. Nel contesto dell'esame dell'opposizione proposta dal SIVU avverso la sentenza contumaciale, occorre tuttavia esaminare la questione sino a qual punto il diritto della Commissione al rimborso si sia estinto con il pagamento effettuato l'8 ottobre 1998.
38. Il SIVU ha versato alla Commissione FRF 587 496. Secondo le indicazioni della Commissione, tale somma è stata bonificata in due fasi, il 23 ottobre 1998 per un importo di EUR 83 928 ed il 30 ottobre 1998 per un importo di EUR 4 973,81. Il SIVU è del parere che il diritto della Commissione al rimborso sia cessato con il pagamento. Ciò è contestato dalla Commissione, in quanto la somma bonificata non è sufficiente ad estinguere il debito principale e gli interessi.
39. Il diritto al rimborso confermato nella sentenza contumaciale è estinto se il SIVU ha pagato integralmente il debito che consta dell'anticipo e degli interessi. L'anticipo ammontava a EUR 83 928. Per poter decidere se il diritto della Commissione sia cessato con il pagamento dell'8 ottobre 1998, occorre pertanto accertare l'entità degli interessi dovuti alla Commissione nel momento in cui ha ricevuto il pagamento.
2) Calcolo degli interessi
a) Inizio di decorrenza degli interessi
40. Secondo l'art. 9, n. 3, del contratto, gli interessi vanno pagati sull'importo dovuto a partire dalla conclusione o dalla sospensione dei lavori («date de fin or d'arrêt des travaux»). Il SIVU ritiene che i lavori siano stati sospesi l'11 giugno 1997, dopo che erano disponibili i risultati dello studio. La Commissione aveva inizialmente, nel suo ricorso, considerato rilevante il 17 gennaio 1991, giorno in cui era stato corrisposto l'anticipo. Nelle sue osservazioni in merito all'opposizione, essa si conforma però alla sentenza contumaciale ed accetta come termine la sospensione dei lavori il 31 maggio 1991.
41. Ai fini dell'interpretazione dei contratti, occorre accertare ex art. 1156 del codice civile l'intenzione dei contraenti . Tuttavia non si può muovere dal presupposto che le parti avessero l'intenzione di risolvere una questione così essenziale per il calcolo degli interessi come la determinazione del termine di sospensione dei lavori sulla scorta di criteri non conosciuti o perlomeno non riconoscibili da entrambe le parti. Pertanto, ai fini della determinazione della data di conclusione o di sospensione dei lavori, non può essere decisivo il punto di vista di uno dei contraenti. Il termine va piuttosto stabilito sulla scorta di criteri e circostanze obiettivi, già noti ad entrambe le parti o perlomeno riconoscibili.
42. Come una siffatta circostanza obiettiva va anzitutto considerata la lettera del SIVU 6 novembre 1992 (v., supra, punto 11). In quest'ultima il SIVU aveva comunicato alla Commissione che la centrale elettrica, la cui costruzione era oggetto del contratto, non sarebbe stata costruita ed aveva offerto di rimborsare l'anticipo. A partire da tale momento la Commissione non doveva più mettere in conto il proseguimento dei lavori. In particolare, dai documenti in possesso della Corte non risulta che il SIVU abbia messo la Commissione al corrente del fatto che tra tale momento e quello della lettera 11 giugno 1997 (v. supra, punto 17) i lavori al progetto sarebbero stati comunque proseguiti. Pertanto, qualora il SIVU potesse far valere la sua lettera 11 giugno 1997, ciò sarebbe in violazione dell'art. 1134, n. 3, del codice civile , che esige l'adempimento in buona fede di un contratto. La Commissione ha inviato al SIVU richieste di pagamento l'8 dicembre 1992, il 27 febbraio 1994, il 1° giugno 1994, il 31 ottobre 1994 ed il 12 ottobre 1995 con riferimento alla lettera 6 novembre 1992 ed alla disdetta della Commissione 18 novembre 1992, al fine di ottenere il rimborso dell'anticipo. Essa è dunque visibilmente partita dalla constatazione che i lavori previsti nel contratto erano stati sospesi secondo quanto affermato nella comunicazione 6 novembre 1992. Ciò non è mai stato contraddetto dal SIVU. Sarebbe quindi in contrasto con il principio di buona fede se ora ci si fondasse sulla comunicazione 11 giugno 1997.
43. Ciononostante la Commissione ha menzionato nel suo ricorso anche una data precedente, cioé il 31 maggio 1991. Sino a tale data - stando all'esame dei rapporti presentati dal SIVU a norma di contratto - sarebbero stati eseguiti lavori in rapporto al progetto. Siffatta asserzione è stata confermata nelle osservazioni sull'opposizione. Si deve quindi partire dal fatto che era evidente ad ambedue le parti che i lavori furono sospesi il 31 maggio 1991. Gli interessi convenzionali erano quindi dovuti a partire da tale momento.
b) Tasso d'interesse applicabile
44. L'entità degli interessi è fissata dal contratto rinviando al tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue transazioni in ECU, tasso pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese. Tuttavia il Fondo non esiste più ed il tasso di riferimento convenuto nel contratto non viene più pubblicato. Sorge quindi la questione quale sia il tasso d'interesse applicabile al debito costituito dal rimborso.
45. A parere della Commissione, il tasso d'interesse di riferimento è quello da essa pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese nella Gazzetta ufficiale. Sino al 1993 si è trattato del tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue transazioni in ECU. Successivamente, e sino al maggio 1998, il tasso in parola è stato quello utilizzato dall'Istituto monetario europeo e poi dalla Banca centrale europea per le rispettive operazioni in ECU. A partire dall'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999, il tasso d'interesse pertinente è quello applicato dalla Banca centrale europea in un primo tempo alle sue operazioni di vendita con patto di riacquisto ed attualmente alle sue operazioni di rifinanziamento primario. Secondo la Commissione, per la sostituzione dei rispettivi tassi di riferimento non esiste una peculiare base giuridica.
46. Il tasso d'interesse convenuto non esiste più ed il contratto stesso non prevede alcuna disciplina che indichi quale tasso applicare in suo luogo. Come già ricordato, ex art. 1156 codice civile, in occasione dell'interpretazione di un contratto, occorre accertare le comuni intenzioni di entrambe le parti al momento della stipulazione del medesimo. Dal disposto dell'art. 9, n. 4, del contratto, potrebbe perlomeno desumersi la volontà delle parti di concordare un tasso d'interesse che era applicabile alle operazioni in ECU. E' inoltre possibile inferire da tale disciplina che doveva trattarsi di un tasso d'interesse fissato non da un istituto finanziario privato, bensì nel contesto della cooperazione monetaria tra gli Stati membri. Si può infine desumere dall'accordo che doveva trattarsi di un tasso d'interesse pubblicato in via ufficiale.
47. La via indicata dalla Comissione risponde a tali esigenze. I vari tassi d'interesse sono stati e sono applicati nelle transazioni effettuate in ECU, ovvero - a partire dalla sostituzione con l'euro - in euro. Essi sono stati e sono fissati in ogni caso dall'istituzione competente in seno alla Comunità per le questioni monetarie. I tassi medesimi sono stati e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno lavorativo di ogni mese.
48. Occorre inoltre tener conto dell'art. 1160 del codice civile, secondo cui occorre aggiungere ai contratti le clausole d'uso, pur se queste ultime non vi sono formulate . La Commissione ha indicato tassi d'interesse abitualmente previsti nei contratti da essa conclusi. Anche tale elemento depone a favore dell'applicazione da parte della Commissione dei tassi d'interesse su cui essa si basa, per il periodo che segue il venir meno del tasso di riferimento stipulato nel contratto.
49. Il SIVU non ha sollevato eccezioni in merito al modo di procedere della Commissione. Quanto alle istituzioni menzionate dalla Commissione, trattasi pur sempre di istituzioni diverse da quest'ultima, e la Commissione non esercita influenza alcuna sull'entità del tasso d'interesse stabilito. Nemmeno è altrimenti palese che grazie alla sostituzione dei tassi d'interesse di riferimento si sia prodotto uno svantaggio a danno del SIVU. Non appare quindi che in diritto possano formularsi eccezioni circa la condotta della Commissione. Il tasso d'interesse applicabile è quindi sino al 1993 il tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU, successivamente e sino al maggio 1998, quello utilizzato dall'Istituto monetario europeo e poi dalla Banca centrale europea alle rispettive operazioni in ECU e a partire dall'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999 il tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea prima alle sue operazioni di vendita con patto di riacquisto ed attualmente alle sue operazioni di rifinanziamento primario.
50. Sulla base dei tassi di riferimento in parola, la Commissione ha calcolato un debito di interessi sino alla data di pagamento del SIVU pari a EUR 40 347,64. Il SIVU non ha contestato neppure tale calcolo. Si deve di conseguenza partire dal fatto che prima del pagamento il 23 ottobre 1998 sussisteva un debito di interessi pari a EUR 40 347,64.
51. Contro l'opinione del SIVU, il momento decisivo per accertare l'avvenuto pagamento è quello dell'accredito di quest'ultimo a favore della Commissione, cioé il 23 ottobre 1998, e non l'8 ottobre 1998. Il SIVU ha asserito di aver bonificato il rimborso presentando come prova un ordine di pagamento interno emesso l'8 ottobre 1998. Conformemente all'art. 1238 del codice civile , secondo l'interpretazione datane dai tribunali francesi, si considera effettuato un pagamento a mezzo bonifico solo qualora ne sia risultato l'accredito a favore del creditore. Secondo le dichiarazioni non contraddette della Commissione, il bonifico pari a FRF 587 496 è stato accreditato il 23 ottobre 1998 per un importo parziale di EUR 83 928 ed il 30 ottobre 1998 per un ulteriore importo parziale di EUR 4 973,81. Pertanto, tali date costituiscono il momento in cui il pagamento è stato realizzato dal SIVU e vanno conseguentemente accettate come date di riferimento per la determinazione degli interessi maturati.
3) Interessi legali
52. Sul punto degli interessi legali la sentenza contumaciale ha dichiarato che l'art. 1153 codice civile non consente il cumulo degli interessi legali con quelli convenzionali. La Commissione non lo ha contestato. Nemmeno è palese un'altra ragione che potrebbe giustificare un diverso risultato. Pertanto, nella misura in cui la Commissione esige gli interessi legali oltre a quelli convenzionali, va mantenuta la sentenza contumaciale.
4) Entità dei debiti all'atto del pagamento
53. Come risultato provvisorio si può quindi constatare che il 23 ottobre 1998 erano dovuti, rispettivamente, EUR 83 928 per l'anticipo e EUR 40 347,64 per gli interessi. In totale, il debito ammontava quindi a EUR 124 275,64.
5) Conseguenze giuridiche del pagamento
54. Del debito di EUR 124 275,64 il SIVU ha pagato in totale EUR 88 901,81. Tale somma non è quindi sufficiente ad estinguere la totalità del debito. L'accertamento di quando il credito vantato dalla Commissione si sia estinto grazie al pagamento del SIVU dipende perciò dalla risposta alla questione quale sia il debito rimborsato dal SIVU.
55. L'ordine di pagamento allegato dal SIVU all'opposizione reca solo l'indicazione globale di rimborso della sovvenzione CEE («remboursement subvention CEE»). Non è stata presentata una tabella da cui risulti di che cosa tale somma consti in dettaglio.
56. Nella lettera del SIVU 11 giugno 1997, con cui si dà notizia del rimborso, si promette il pagamento della somma di EUR 83 928. Ciò depone a favore dell'ipotesi che nell'ottobre 1998 il SIVU avesse l'intenzione di saldare il debito principale. Inoltre, in tale lettera, il SIVU ha chiesto alla Commissione di astenersi da «penalizzazioni» («sans pénalisations»). Anche tale circostanza può essere valutata come un indizio del fatto che il SIVU intendesse, almeno primariamente, soddisfare il debito principale, poiché «penalizzazioni» come gli interessi dovevano appunto essere evitate.
57. Una valutazione siffatta del pagamento ad opera del SIVU deve tuttavia soddisfare i requisiti di cui all'art. 1254 del codice civile. Secondo quest'ultimo, un pagamento va imputato in linea di principio, in primo luogo, al debito di interessi e solo in secondo luogo al debito di capitale, a meno che il creditore acconsenta ad imputarlo al capitale . Rimane quindi da esaminare se la Commissione abbia acconsentito ad imputare al capitale il pagamento effettuato dal SIVU.
58. Un espresso consenso della Commissione potrebbe figurare nella comparsa 24 novembre 1999. Qui la Commissione ha dichiarato che essa, il 23 ottobre 1998, avendo tenuto conto del rimborso del debito principale (EUR 83 928) da parte del SIVU, vantava ancora verso il medesimo un credito dell'ordine di EUR 40 347,64, importo corrispondente agli interessi convenzionali maturati tra il 1° giugno 1991 ed il 22 ottobre 1998. Inoltre l'importo di EUR 4 973,81 bonificato il 30 ottobre 1998 avrebbe rappresentato soltanto una parte degli interessi convenzionali dovuti alla Commissione a tale data .
59. Tale descrizione contraddice comunque le argomentazioni contenute nella precedente comparsa 13 ottobre 1999, nonché nella lettera 19 luglio 1999 cui si riferisce il punto 15 del documento in parola. In codesta lettera la Commissione ha calcolato un importo residuale di EUR 47 943,97, rettificato nel frattempo ad EUR 40 347,64, su cui si esigevano però ulteriori interessi per il periodo 30 ottobre 1998 - 1° luglio 1999. Tuttavia, secondo il disposto dell'art. 1154 del codice civile, si possono esigere gli interessi in via di principio solo sul capitale e non sugli interessi, posto che non venga adottata una diversa decisione giudiziaria o convenzione . Dato che tali casi eccezionali non sono occorsi, la Commissione, allorché esige ulteriori interessi, deve quindi aver imputato il pagamento dapprima agli interessi dovuti e solo in un secondo tempo al capitale.
60. Nella risposta 18 luglio 2000 al quesito posto dalla Corte di giustizia in ragione di tale contraddizione, la Commissione ha confermato il suo originario punto di vista secondo cui il pagamento è stato imputato prima al debito di interessi e soltanto dopo al debito principale. Come spiegazione per la contraddizione, essa ha indicato un'erronea scrittura da parte del contabile della Commissione.
61. L'opinione presentata dalla Commissione segnala che comunque il pagamento del SIVU è stato imputato al debito principale ed il resto soltanto al debito di interessi. Ciò sembra però obbedire più a problemi interni della Commissione che ad una dichiarazione di volontà. Va poi osservato che l'unica espressa dichiarazione di volontà cui si può fare riferimento nel presente caso è stata emessa solo nella comparsa 24 novembre 1999, dunque più di un anno dopo la scrittura contabile. Date le dichiarazioni tra loro contraddittorie, non si può nemmeno concludere per la volontà univoca della Commissione di acconsentire all'imputazione del pagamento al debito principale. Va pertanto applicata la regola legale dell'art. 1254 del codice civile, secondo cui i pagamenti parziali vanno anzitutto imputati al debito di interessi.
62. Si potrebbe in ogni caso considerare la scrittura contabile come un'approvazione implicita. A favore di una conclusione siffatta depone soprattutto l'identità delle somme. L'importo accreditato dalla banca il 23 ottobre 1998 e registrato dal contabile di EUR 83 928 corrisponde esattamente all'entità dell'anticipo da rimborsare.
63. Ad un'interpretazione siffatta della condotta della Commissione osta tuttavia la circostanza che, secondo quanto affermato dalla Commissione, detta scrittura contabile è dovuta al fatto che in quel momento esisteva soltanto una richiesta di pagamento per «83 928 [euro] + interessi» e che il debito di interessi non era stato ancora quantificato. Se si considera che le richieste di pagamento emesse dalla Commissione a partire dal 1992 erano sempre corredate dell'aggiunta «+ interessi» e che secondo l'art. 1254 del codice civile, come anche secondo l'art. 96 del regolamento n. 3418/93 che vincola il contabile della Commissione, il pagamento va imputato prima agli interessi e poi al capitale, è ben difficile scorgere nella scrittura in parola un consenso implicito a che il pagamento fosse imputato al debito principale.
64. Sulla base di tali riflessioni, occorre prendere le mosse dal fatto che la Commissione non ha approvato né espressamente né implicitamente l'imputazione del pagamento del SIVU al debito principale. Il pagamento effettuato di un importo di FRF 587 496 andava imputato prima agli interessi e poi al debito principale. Solo nella misura in cui l'importo bonificato sia stato superiore agli interessi dovuti, è con ciò estinto il diritto al rimborso.
65. Di EUR 124 275,64 dovuti al 23 ottobre 1998 sono pertanto stati estinti, grazie al pagamento di EUR 83 928, anzitutto gli interessi. Rimane quindi un saldo debitorio di capitale dell'ordine di EUR 40 347,64, sul quale ex art. 9 vanno a loro volta calcolati gli interessi.
66. Il 30 ottobre 1998 si è proceduto ad un ulteriore accredito di un ammontare di EUR 4 973,81. Corrispondentemente a quanto esposto supra, anche tale pagamento doveva essere imputato prima al debito di interessi e successivamente al debito principale. Basandoci sul tasso d'interesse indicato dalla Commissione, non contestato dal SIVU, occorreva applicare al debito nell'ottobre 1998 un tasso del 4%. Conseguentemente, al 30 ottobre 1998 sussisteva un debito di interessi pari ad EUR 31,38. Il pagamento implica quindi la riduzione del debito principale a EUR 35 405,21. Dopo i due pagamenti esisteva quindi un saldo debitorio pari a EUR 35 405,21.
6) Sintesi
67. Va pertanto constatato, in sintesi, che in seguito al pagamento di FRF 587 496 resta un saldo debitorio pari ad EUR 35 405,21. Pertanto, il diritto della Commissione al rimborso non è estinto. Sulla somma dovuta vanno pagati interessi conformemente all'art. 9 del contratto sino al pagamento definitivo.
68. Il SIVU e la Hydro-Réalisations sono responsabili in solido per l'adempimento dei loro obblighi contrattuali. Conseguentemente essi vanno anche condannati quali responsabili in solido per il pagamento del saldo debitorio.
V - Spese
69. Ex art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, ciascuna parte sopporta le proprie spese se ogni parte ha parziale vittoria di causa. L'opposizione del SIVU va rigettata, nella misura in cui sussiste ancora un saldo debitorio. Anche la Commissione non può vedere accolta la sua domanda di rigetto totale dell'opposizione. Ambedue le parti hanno quindi vittoria parziale di causa. Considerando il fatto che l'opponente ha informato la Corte solo immediatamente prima della pronuncia della sentenza contumaciale in merito al pagamento effettuato nove mesi prima e che la Commissione non ha informato affatto la Corte sulla registrazione del pagamento, occorre considerare che ambedue le parti sono all'origine del presente procedimento. E' pertanto opportuno far sopportare a ciascuna delle parti le proprie spese.
VI - Conclusione
70. Sulla base di quanto precede, propongo di statuire nel modo seguente:
1) Il SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, già denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallèe du Lot, e la Hydro-Réalisations SARL sono condannati a pagare in solido alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 35 405,21, maggiorata degli interessi convenzionali a decorrere dal 30 ottobre 1998 e sino al saldo integrale del debito.
2) L'opposizione è respinta per il resto.
3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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