Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa, la Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e della suddetta direttiva.
2 La direttiva di cui è controversa la trasposizione è volta a realizzare un graduale ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative al trattamento fiscale dei trasporti su strada, al fine di eliminare le distorsioni di concorrenza fra trasportatori comunitari. Ai sensi dell'art. 13, n. 1, della direttiva, il termine per il recepimento della stessa era fissato al 1º gennaio 1995.
3 Con sentenza 5 luglio 1995 (2), la Corte ha annullato la direttiva in questione, disponendo, tuttavia, il mantenimento integrale dei suoi effetti fino all'adozione, da parte del Consiglio, di una nuova direttiva.
4 Il governo francese non contesta l'inadempimento. Esso si limita ad osservare che il ritardo nella trasposizione è dovuto alle gravi difficoltà di ordine economico-sociale che investono il settore del trasporto su strada. In particolare, il recepimento della direttiva avrebbe determinato un aumento dei costi per i trasportatori ed avrebbe così aggravato una situazione di forte tensione sociale, rischiando di compromettere il corretto svolgimento di un servizio essenziale all'economia nazionale. Inoltre, considerate le particolarità che caratterizzano il mercato francese, la mancata trasposizione non avrebbe provocato alcuna distorsione di concorrenza. Il governo convenuto ha comunque manifestato la propria volontà di procedere al recepimento della direttiva quanto prima possibile.
5 Tuttavia, a me sembra che gli argomenti del governo francese siano volti non tanto al rigetto delle conclusioni della Commissione quanto piuttosto a giustificare le ragioni che hanno determinato l'inadempimento. In ogni caso, le difficoltà prospettate dallo Stato membro convenuto non costituiscono, per consolidata giurisprudenza, un'esimente dall'inadempimento (3).
6 Suggerisco, pertanto, alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare la Repubblica francese al pagamento delle spese.
(1) - GU L 279, pag. 32.
(2) - Causa C-21/94, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-1827).
(3) - V., ex multis, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4443).
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