Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso proposto a norma dell'art. 169 del Trattato CE in data 12 maggio 1997, la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie previste dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE (in prosieguo: la «direttiva»), concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE e della stessa direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 21 della direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad assicurarne la trasposizione e ne informano la Commissione, entro il termine di due anni dalla sua notifica.
3 Gli artt. 392 e 395 del Trattato di adesione della Repubblica portoghese alla Comunità europea (2) obbligano questo Stato membro a conformarsi alla direttiva in questione.
4 Non avendo la Repubblica portoghese adempiuto tale obbligo, la Commissione ha iniziato nei confronti di tale Stato la procedura di inadempimento ex art. 169 del Trattato. La Repubblica portoghese non ha contestato in sostanza gli addebiti della ricorrente, ma si è limitata a rilevare che un progetto di decreto legge, in corso di adozione, avrebbe integrato le disposizioni attualmente vigenti in materia e, quindi, soddisfatto agli obblighi derivanti dalla direttiva.
5 Non risulta però, a tutt'oggi, che il decreto legge in questione sia stato adottato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un decreto in via di adozione non costituisce causa esimente dall'inadempimento (3) e, in ogni caso, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato CE e dalle direttive comunitarie (4).
Conclusione
6 Alla luce dei fatti esposti e delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di:
- dichiarare che, non avendo tempestivamente adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento da certe sostanze pericolose, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese
(1) - GU 1980, L 20, pag. 43.
(2) - GU L 302 del 15 novembre 1985.
(3) - V., a titolo esemplificativo, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-1015).
(4) - Si vedano, tra le tante, sentenze 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1901); 20 febbraio 1997, causa C-135/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1061); 20 marzo 1997, causa C-294/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1781).
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