Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Tribunal administratif di Lussemburgo chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di talune disposizioni della direttiva 64/427/CEE (1) (in prosieguo: la «direttiva 64/427») per aiutarlo a risolvere le cause dinanzi ad esso pendenti tra i signori M. de Castro Freitas, cittadino portoghese, e R. Escallier, cittadino francese, ed il ministre des Classes moyennes et du Tourisme, nelle quali gli attori impugnano la decisione amministrativa che nega loro l'autorizzazione di stabilirsi in Lussemburgo per svolgervi autonomamente le attività professionali già svolte in precedenza in Portogallo e in Francia, rispettivamente.
I - I fatti all'origine delle controversie
2 A quanto risulta dagli atti, il 21 ottobre 1993 il signor de Castro Freitas presentava alle autorità lussemburghesi una domanda di autorizzazione a stabilirsi nel Lussemburgo per svolgervi l'attività definita come «edilizia civile: costruzione e riparazione di edifici, compresi i lavori di facciata». Il 10 gennaio 1994 veniva informato che la documentazione prodotta non era sufficiente per l'accoglimento della domanda e gli veniva richiesto di aggiungere un certificato CE, come previsto dall'art. 4, n. 2, della direttiva 64/427, certificato che doveva venire rilasciato dalla Confederação de Industria Portuguesa (in prosieguo: la «Confederazione») relativamente alle attività che l'interessato aveva svolto in Portogallo. L'interessato presentava allora un certificato rilasciato dalla Associação Comercial e Industrial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, ma le autorità lussemburghesi rifiutavano l'autorizzazione di stabilimento con decisione del 3 marzo 1994, in quanto mancava il certificato CE.
3 In base ad un certificato CE inviato dalla Confederazione in data 24 aprile 1994, con il quale si attestava che l'interessato aveva svolto attività nell'edilizia civile in Portogallo tra il 6 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1989, le autorità lussemburghesi rilasciavano il 15 giugno 1994 un'autorizzazione di stabilimento per l'esercizio dell'attività d'imprenditore edile. Con lettera 27 giugno 1994, si informava il richiedente che non si poteva autorizzarlo a stabilirsi come costruttore e riparatore di facciate poiché, dedotti gli anni riconosciuti per l'attività di impresario edile, doveva dimostrare un ulteriore periodo di esperienza per soddisfare le condizioni poste dall'art. 3 della direttiva 64/427.
4 Il 27 settembre 1994 la Confederazione inviava al signor de Castro Freitas un nuovo certificato, recante una menzione addizionale a conferma dell'esercizio di attività di «finiture esterne, facciate e tetti», secondo la descrizione particolareggiata della professione comunicata dal Lussemburgo, che corrispondeva allo stesso periodo di nove anni e l'interessato rinnovava la domanda di autorizzazione a svolgere attività di costruttore e riparatore di facciate, che veniva respinta il 10 novembre 1994, sempre per lo stesso motivo, cioè in quanto non risultava provato il compimento di un ulteriore periodo lavorativo necessario per soddisfare il requisito dell'esercizio di detta attività durante un minimo di sei anni.
5 Il signor de Castro Freitas reiterava la sua domanda di autorizzazione di stabilimento, allegando un nuovo certificato della Confederazione, datato 25 dicembre 1994, nel quale l'attività svolta durante lo stesso periodo veniva ora qualificata come «edilizia civile» e «finiture esterne, facciate e tetti». Questa domanda veniva respinta con lettera 20 gennaio 1995, vista la carenza di nuovi elementi, in considerazione del fatto che i dati contenuti nel certificato erano già stati presi in considerazione per adottare le precedenti decisioni. L'opposizione presentata dall'interessato il 20 febbraio 1995 veniva respinta con provvedimento del 17 marzo successivo per carenza di nuovi elementi. L'interessato impugnava questo provvedimento con ricorso contenzioso amministrativo il 19 aprile 1995.
6 L'attore nell'altra causa principale dinanzi al Tribunal administratif è il signor Raymond Escallier che, con lettera 16 luglio 1995, aveva chiesto all'amministrazione lussemburghese l'autorizzazione a svolgere in Lussemburgo i mestieri di carpentiere, copritetto e zincatore-lattoniere.
Su parere della Commissione consultiva, prescritto nell'art. 2 della legge 28 dicembre 1988, che disciplina in Lussemburgo l'accesso alle professioni di artigiano, commerciante, industriale, nonché a talune professioni liberali, il 24 gennaio 1996, gli veniva rilasciata l'autorizzazione ad esercitare il mestiere di copritetto, mentre gli veniva negata l'autorizzazione a svolgere i mestieri di carpentiere e zincatore-lattoniere. Il diniego delle autorità lussemburghesi si fondava sul fatto che l'interessato non aveva ancora maturato il minimo di anni di esercizio effettivo dell'attività prescritto all'art. 3, lett. a) e c), della direttiva 64/427 per i mestieri suindicati, in quanto, secondo le autorità lussemburghesi, i requisiti prescritti all'art. 3 dovevano venir soddisfatti separatamente per ciascuno dei mestieri.
7 Il 14 febbraio 1996 il signor Escallier proponeva ricorso contenzioso amministrativo avverso la decisione del 24 gennaio 1996, facendo valere che i certificati presentati comprovavano che era autorizzato a svolgere i tre mestieri in Francia e che soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 3 di detta direttiva. A questo proposito si richiamava al certificato relativo alle attività svolte, contemplato all'art. 4, n. 2, della direttiva 64/427, rilasciatogli dalla Camera di commercio e dell'industria della Mosella, documento dal quale si desumeva che aveva svolto i tre mestieri ricordati come dirigente responsabile della gestione di un'impresa durante il periodo compreso tra il 21 gennaio 1983 ed il 5 febbraio 1990.
II - Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
8 Per pronunciarsi su queste due cause il Tribunale administratif di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (industria e artigianato), che menziona, da un lato, l'accesso a "una delle attività di cui all'art. 1, n. 2" o l'esercizio "delle stesse" e, dall'altro, in fine, "l'esercizio effettivo (...) dell'attività considerata", riguardi del pari la situazione di un cittadino comunitario che abbia esercitato simultaneamente nello Stato membro di provenienza varie attività rientranti nell'ambito di applicazione di questa direttiva e che richieda di stabilirsi con la sua impresa in un altro Stato membro per la continuazione dell'esercizio simultaneo di queste attività (2) in particolare alla luce del principio della libertà di stabilimento sancito dall'art. 52 del Trattato 17 aprile 1957, che istituisce la Comunità economica europea, come modificato.
2) In caso di soluzione affermativa, se il periodo di esercizio prescritto dall'art. 3, lett. a), della medesima direttiva, possa subire modificazioni per tutte o alcune delle attività considerate per effetto dell'esercizio simultaneo delle medesime.
3) Quale sia l'incidenza eventuale della connessione o della mancanza di connessione tra le attività considerate».
III - La normativa nazionale
9 La legge 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso alle professioni di artigiano, commerciante, industriale nonché a talune professioni liberali, subordina l'esercizio di attività artigianali, industriali o commerciali, tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche, al previo ottenimento di un'autorizzazione scritta. L'inosservanza delle sue disposizioni viene punita, secondo quanto stabilisce il titolo V, con pene detentive e sanzioni pecuniarie.
Il capitolo II del titolo II, che contiene le norme relative all'artigianato e alle imprese industriali edilizie, all'art. 13 dispone che regolamenti di esecuzione della legge, adottati su parere delle associazioni di categoria interessate, fisseranno tanto l'elenco dei mestieri principali e secondari quanto la sfera delle loro attività. Per svolgere un mestiere principale, gli artigiani dovranno aver conseguito un diploma di abilitazione o un titolo universitario d'ingegnere nel settore corrispondente. Comunque si aggiunge che al richiedente che non possegga alcuno dei titoli di cui sopra si potrà riconoscere la qualificazione professionale che lo legittima ad esercitare un mestiere o parte di esso in base a documenti giustificativi riconosciuti equivalenti. I criteri di equivalenza che consentono di riconoscere detta qualificazione professionale sono stati definiti nel regolamento 15 settembre 1989.
10 L'elenco dei mestieri è contenuto nel regolamento 19 febbraio 1990, che li classifica secondo una numerazione a cinque cifre: la prima determina il gruppo professionale; la seconda e la terza indicano i singoli mestieri nell'ambito di un gruppo e la relazione tecnica tra di essi, mentre la quarta e la quinta cifra servono a distinguere tra mestieri principali, graduati da 00 a 09, e mestieri secondari, designati con i numeri dall'11 in poi. I mestieri principali designati con i numeri 00 includono il diritto a svolgere le attività classificate da 01 a 09, che vengono elencate subito dopo l'attività principale.
11 La portata dei mestieri principali e secondari dell'artigianato è determinata dal regolamento 26 marzo 1994. I mestieri che si devono prendere in esame per risolvere la causa odierna sono i seguenti:
Gruppo 4: mestieri del settore edilizio ed abitativo
401-00 Impresario edile 414-00 Copritetti 415-00 Lattoniere-zincatore 416-00 Carpentiere 419-00 Costruttore di tetti e costruttore e riparatore di facciate
12 I criteri di equivalenza che consentono di riconoscere la qualificazione professionale che legittima all'esercizio di un mestiere sono stati fissati dal regolamento 15 settembre 1989 che dispone, per quanto ci interessa:
«Art. 4 L'autorizzazione ad esercitare uno dei mestieri di cui all'elenco contemplato all'art. 13, n. 1, della legge (...) 28 dicembre 1988 implica l'autorizzazione ad esercitare un mestiere diverso che con il primo stia in rapporto tecnico o economico o parte di esso, a condizione che l'interessato possa comprovare un'esperienza professionale di sei anni in detto mestiere o in alcuni suoi aspetti per i quali si chiede l'autorizzazione.
Art. 6 I certificati rilasciati dagli enti competenti degli Stati membri della Comunità in base alle direttive comunitarie nell'ambito dell'artigianato devono considerarsi documenti equivalenti allorché l'interessato presenta i requisiti prescritti per l'abilitazione professionale.
Art. 7 Ai fini del presente regolamento si intende per esperienza professionale qualsiasi occupazione che consenta di acquisire un'esperienza pratica complementare nella sfera dell'attività professionale artigianale in questione».
IV - La normativa comunitaria
13 Le disposizioni comunitarie la cui interpretazione è richiesta dal giudice nazionale per risolvere le cause dinanzi ad esso pendenti sono comprese tanto nel Trattato CE quanto nella direttiva 64/427.
L'art. 52 del Trattato prescrive che gradualmente vengano soppresse le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro durante il periodo transitorio. Il secondo comma recita:
«La libertà di stabilimento comporta l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».
14 In applicazione di quanto dispone l'art. 54 del Trattato, il Consiglio ha redatto un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (3) (in prosieguo: il «programma generale»), con il quale si fissa un calendario per l'effettiva soppressione di dette restrizioni, le cui scadenze variano a seconda delle attività elencate nei cinque allegati. Poiché l'edilizia è compresa nell'allegato I, ciò significa che questa attività doveva effettivamente essere scevra da restrizioni al diritto di stabilimento entro il secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio (4).
15 Comunque il Consiglio non ha adottato la direttiva 64/427 fino al luglio del 1964. Nel preambolo si ammette che, dato il modo diverso in cui gli Stati membri definiscono l'artigianato e lo delimitano rispetto all'industria e tenuto conto del fatto che per le attività artigianali esisteva talvolta libertà di accesso e di esercizio talaltra norme rigorose che prescrivono il possesso di un titolo per l'esercizio dell'attività professionale, non risulta possibile procedere al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso e di esercizio delle attività artigianali. Per questo motivo la direttiva, procrastinando il coordinamento, si è limitata a fissare provvedimenti transitori per evitare anzitutto pregiudizi anormali ai cittadini degli Stati membri nei quali l'accesso a dette attività non era subordinato ad alcuna condizione.
16 Questi provvedimenti transitori dovevano consistere principalmente nell'accettare, come requisito sufficiente per l'accesso alle attività artigianali negli Stati ospitanti nei quali l'attività fosse regolamentata, l'esercizio effettivo della professione nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza recente, allorché non fosse necessario aver acquisito una formazione preliminare che garantisse che l'interessato disponeva di conoscenze professionali equivalenti a quelle prescritte ai cittadini stessi (5).
17 Gli articoli della direttiva 64/427 che ci interessano per risolvere le questioni ora in esame sono i seguenti:
Art. 3:
«Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:
a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa;
b) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) ovvero per tre anni consecutivi a titolo indipendente, qualora il beneficiario possa dimostrare di aver esercitato la professione considerata a titolo dipendente per almeno cinque anni;
d) ovvero per cinque anni consecutivi con mansioni direttive di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che comportino la responsabilità di almeno un settore dell'impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e c), questa attività non deve essere terminata da più di 10 anni alla data del deposito della richiesta di cui all'articolo 4, paragrafo 3».
Art. 4
«Per l'applicazione dell'articolo 3:
1. Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle professioni indicate all'articolo 1, paragrafo 2 o l'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, informano gli altri Stati membri, con l'aiuto della Commissione, delle caratteristiche essenziali della professione (descrizione dell'attività di queste professioni).
2. L'autorità competente all'uopo designata dal paese di provenienza attesta le attività professionali effettivamente esercitate dal beneficiario, nonché la loro durata. L'attestato viene redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare la professione a titolo permanente o temporaneo.
3. Lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione a esercitare l'attività di cui trattasi su richiesta dell'interessato, allorché l'attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale comunicata a norma del paragrafo 1 e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato».
18 Il 18 giugno 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva 92/51/CEE (6), che mira a facilitare l'esercizio di tutte le attività professionali per le quali in uno Stato è prescritta una formazione di un determinato livello, mediante la creazione di un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali. Questa direttiva completa il sistema istituito nel 1988 per il riconoscimento dei titoli d'insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (7). Comunque il secondo comma dell'art. 2 esclude dalla sua sfera di applicazione tanto le professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca tra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi, quanto le attività che costituiscono oggetto di una direttiva menzionata nell'allegato A. Tra le direttive elencate in detto allegato figura al secondo posto la direttiva 64/427, la cui interpretazione è stata richiesta nella fattispecie dal Tribunal administratif di Lussemburgo.
19 La proposta di direttiva volta ad istituire un sistema di riconoscimento dei titoli per le attività professionali alle quali si riferiscono le direttive di liberalizzazione e di provvedimenti transitori e a completare il sistema generale di riconoscimento dei titoli (8), presentata dalla Commissione il 9 febbraio 1996 e tuttora in via di adozione, non apporta praticamente alcuna modifica al testo della direttiva 64/427 tuttora vigente, che è quella che ci interessa per risolvere le due cause principali.
V - Le osservazioni presentate nel presente procedimento pregiudiziale
20 Hanno presentato osservazioni scritte entro il termine stabilito dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, i ricorrenti nel procedimento principale, signor de Castro Freitas e signor Escallier, e la Commissione. All'udienza è comparso, oltre gli interessati di cui sopra, il rappresentante della Repubblica portoghese, che ha svolto osservazioni orali.
21 Il signor de Castro Freitas sostiene che l'art. 3, n. 1, della direttiva 64/427, così come è formulato, esige soltanto l'esercizio effettivo dell'attività in questione da parte di colui che richiede l'autorizzazione di stabilimento senza prescrivere che questa sia l'unica attività svolta durante i periodi contemplati alle lett. a)-d), motivo per cui non viene esclusa l'ipotesi di un cittadino comunitario che abbia svolto, simultaneamente, nello Stato membro di provenienza, diverse attività comprese nella sfera di applicazione della prima; sostiene inoltre che l'art. 52 del Trattato garantisce il diritto di stabilimento a tutti i cittadini della Comunità senza discriminazione a motivo della cittadinanza per quel che riguarda l'accesso ad una professione e il suo esercizio, il che significa che un cittadino di uno Stato membro che dimostri, mediante un certificato rilasciato dall'autorità competente, l'effettivo esercizio in detto Stato di talune attività professionali dev'essere autorizzato automaticamente a stabilirsi in qualsiasi altro Stato membro, poiché altrimenti s'impedirebbe il funzionamento del sistema posto in essere dalla direttiva 64/427 per il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante, senza ulteriori formalità, dell'esperienza comprovata dall'autorità competente dello Stato di provenienza.
A suo giudizio, si deve ritenere che il periodo prescritto dall'art. 3, lett. a), della direttiva 64/427 non possa venir aumentato per il fatto che le diverse attività si siano svolte simultaneamente, purché possano sufficientemente ricollegarsi tra di loro per l'oggetto, in modo che detto esercizio simultaneo non implichi una minore acquisizione delle nozioni teoriche e pratiche necessarie per un adeguato apprendimento del mestiere di cui si tratta. Egli si chiede in seguito se il legislatore non abbia fatto ricorso intenzionalmente al termine «attività» nell'art. 3, sicché si possano includere nella stessa attività diverse professioni o mestieri che potrebbero svolgersi simultaneamente nell'ambito di una stessa attività più generica, come potrebbe avvenire ad esempio per i mestieri di riparatore di facciate e di impresario edile per finiture esterne, che rientrerebbero nell'attività generica dell'edilizia e della costruzione di abitazioni. Aggiunge infine che l'esistenza di un rapporto tra diverse professioni o mestieri per i quali si chiede l'autorizzazione di stabilimento sarà determinante per controllare se il periodo di esercizio prescritto all'art. 3, lett. a), della direttiva 64/427 è di sei anni o di un multiplo di sei nell'ipotesi di esercizio simultaneo di più professioni o mestieri.
22 Il ricorrente nell'altra causa principale, il signor Escallier, sostiene che la direttiva 64/427 è un provvedimento transitorio, la cui terminologia dimostra chiaramente che si prevede che un cittadino comunitario che abbia esercitato simultaneamente diverse attività, comprese nella sfera di applicazione di detta direttiva, nello Stato membro di provenienza e che richieda l'autorizzazione a stabilirsi in un altro Stato membro, possa continuare ad esercitare contemporaneamente le stesse attività in questo Stato. Sostiene che lo Stato lussemburghese non può trincerarsi dietro la direttiva 64/427 per negare il diritto di stabilimento in questi casi, poiché dal 1_ gennaio 1970 il diritto di stabilimento vale per tutti i settori di attività indipendente. A suo giudizio, il periodo di esercizio fissato dall'art. 3, lett. a), della direttiva 64/427 non può venir modificato dal fatto che siano esercitate simultaneamente diverse attività che ricadono nella sfera di applicazione di detta direttiva. Aggiunge infine che la direttiva 64/427 non fissa alcuna norma applicabile ad attività che stiano in reciproca correlazione. Per questo motivo, il fatto che detta correlazione esista o meno tra le attività per il cui esercizio si chiede l'autorizzazione è privo di incidenza sotto il profilo dell'interpretazione delle sue disposizioni.
23 La Commissione osserva che nel sesto `considerando' della direttiva 64/427 figurano due nozioni che si rivelano essenziali per l'interpretazione dell'art. 3, vale a dire quella dell'«esercizio effettivo della professione nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole» e quella del «periodo abbastanza vicino nel tempo». Il periodo di previo esercizio che si ritiene ragionevole, sotto questo aspetto, è stato fissato in sei anni ininterrotti se il lavoro è stato svolto per conto proprio o come dirigente responsabile della gestione di un'impresa. Quanto alla prossimità di detto esercizio nel tempo, si stabilisce che, al momento della domanda, non deve essere trascorso un periodo superiore ai dieci anni dall'ultima cessazione di detta attività. Essa sostiene che la discordanza di numero tra l'inizio (uso del plurale) e la fine (uso del singolare) della prima parte dell'art. 3, alla quale si riferisce il giudice nazionale, è irrilevante per l'interpretazione nell'uno o nell'altro senso, poiché questo punto della norma stabilisce il vincolo con l'art. 1, n. 2, che contiene la definizione della sfera d'applicazione ratione materiae della direttiva. Sarebbe radicalmente erroneo ritenere che l'art. 3 non sia applicabile se l'interessato chiede l'autorizzazione a svolgere diverse attività simultaneamente.
A questo proposito - sostiene la Commissione - affinché la precedente esperienza possa venir riconosciuta al momento di autorizzare l'accesso alle stesse attività nello Stato membro ospitante, occorre che l'interessato documenti di aver svolto dette attività durante il periodo prescritto. Essa fa l'esempio di chi ha esercitato tre professioni del tutto diverse durante un periodo complessivo di sei anni, che si potrebbe suddividere in due anni di esperienza per ciascuna professione, il che però non consentirebbe l'accesso a nessuna delle tre professioni nello Stato membro ospitante. A suo giudizio, si deve considerare che solo lo svolgimento dell'attività a tempo pieno potrà ritenersi esercizio effettivo ai sensi dell'art. 3 della direttiva 64/427. Di conseguenza l'esercizio simultaneo di diverse attività durante sei anni non può considerarsi equivalente all'esercizio a tempo pieno. Tuttavia, se dette attività stanno in correlazione o vengono controllate dallo stesso responsabile, si può ritenere che sia stata acquisita un'esperienza valida. La Commissione suggerisce che sia il giudice nazionale ad applicare detto criterio, fondandosi sugli elementi di cui dispone, come ad esempio le descrizioni dettagliate delle professioni contemplate all'art. 4 della direttiva 64/427. Conclude, quanto alla prima questione, che sia le precedenti attività esercitate dal signor de Castro Freitas in Portogallo sia quelle esercitate dal signor Escallier in Francia devono considerarsi attività collegate.
Essa esamina poi gli elementi che le autorità nazionali devono tenere presenti per il riconoscimento della previa esperienza professionale allorché l'interessato ha svolto varie attività nello Stato membro di provenienza e intende continuare ad esercitarle nello Stato membro ospitante. Il primo si riferisce alla qualifica con la quale l'interessato intende esercitare dette attività, giacché se ha lavorato come dirigente responsabile della gestione aziendale, il che implica soprattutto un lavoro di controllo che comprende frequentemente più di una attività, sarà meglio in grado di soddisfare i presupposti rispetto a qualcuno che abbia lavorato per conto proprio. Il secondo si riferisce alla natura delle attività e soprattutto al rapporto tra le stesse. Se questo rapporto non sussiste, non si potrà ritenere che l'esperienza maturata mediante l'esercizio simultaneo durante sei anni sia sufficiente. In ultimo si dovrà decidere quale sia il periodo esatto di cui si deve tener conto per ciascuna attività. Sotto questo aspetto la Commissione distingue due ipotesi: o l'interessato dimostra, mediante il certificato previsto all'art. 4, n. 2, della direttiva 64/427 di aver svolto diverse attività collegate durante sei anni ininterrotti, in un periodo abbastanza recente, nel qual caso si dovrà considerare l'esperienza maturata come un tutto unico che consentirà l'accesso a ciascuna delle attività nello Stato membro ospitante, oppure le attività esercitate simultaneamente non sono correlate, nel qual caso la soluzione potrebbe essere che il periodo d'esercizio varrà per l'attività preponderante, se esiste, o altrimenti si dovrà ripartire il periodo di tempo proporzionalmente tra le varie attività.
24 All'udienza la Repubblica portoghese ha osservato che la direttiva 64/427, per facilitare l'esercizio del diritto di stabilimento, istituisce un sistema completo affinché uno Stato membro nel quale l'accesso a talune attività professionali è subordinato al possesso di talune nozioni e capacità riconosca, come prova sufficiente dell'esperienza professionale acquisita, l'esercizio effettivo in un altro Stato membro delle stesse attività. Per questo motivo lo Stato membro nel quale l'interessato intende stabilirsi non può fondarsi sulla propria normativa nazionale, né invocare le disposizioni della direttiva per negare il riconoscimento della validità e dell'efficacia del certificato attestante l'attività svolta e la sua durata, che l'autorità competente dello Stato membro di provenienza abbia rilasciato, attenendosi a questo scopo alla descrizione dettagliata della professione fornita dallo Stato membro nel quale l'interessato ritiene di stabilirsi, se l'attività di cui si attesta l'esercizio coincide con gli elementi essenziali della suddetta descrizione.
VI - Analisi delle questioni pregiudiziali
25 Mediante le tre questioni sollevate, che mi pare debbano venire risolte congiuntamente, il giudice nazionale vuol sapere se un cittadino comunitario che dimostri di aver svolto simultaneamente in un altro Stato membro due o tre attività professionali ricadenti nella sfera d'applicazione della direttiva 64/427, può invocare a suo favore e, in caso affermativo, a quali condizioni, l'applicazione del diritto di stabilimento per continuare a svolgere le stesse attività per conto proprio in un altro Stato membro, in cui l'accesso a dette attività è subordinato al possesso di talune nozioni e capacità.
26 La Corte di giustizia ha affermato che «l'art. 52 del Trattato CEE è una delle disposizioni fondamentali della Comunità ed è direttamente efficace negli Stati membri dalla scadenza del periodo transitorio. In forza di questa disposizione, la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro implica l'accesso alle attività non subordinate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di aziende secondo quanto stabiliscono le leggi del paese di stabilimento per i loro cittadini». La Corte desume da questa premessa che «l'art. 52 mira quindi a garantire il trattamento nazionale a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca, anche se solo in via secondaria, in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi in vigore, in quanto restrizione della libertà di stabilimento» (9).
27 E' pacifico che la normativa lussemburghese non prevede alcuna disparità di trattamento a motivo della cittadinanza per quel che riguarda la disciplina dell'accesso alle attività del settore artigiano dell'edilizia e al loro esercizio. Infatti le condizioni che devono soddisfare gli uni e gli altri sono le stesse e si stabilisce espressamente che i certificati rilasciati dagli enti competenti degli Stati membri, in base alle direttive comunitarie sull'artigianato, si considerano documenti equivalenti ad una qualificazione professionale sufficiente.
Mi pare tuttavia che la prassi delle autorità lussemburghesi possa risultare incompatibile con l'art. 52 del Trattato e con le disposizioni della direttiva 64/427, in quanto può avere l'effetto di dissuadere qualsiasi cittadino comunitario che abbia lavorato per conto proprio in questo settore in un altro Stato membro dal decidere di stabilirsi in Lussemburgo.
28 A questo proposito, la Corte afferma che «le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte pertanto a facilitare [ai cittadini comunitari] l'esercizio di attività lavorative [di qualsiasi tipo] in tutto il territorio degli Stati membri, ed ostano ad una normativa nazionale che ostacoli l'estensione di tali attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro» (10).
29 La Corte ha inoltre dichiarato che, allorché stabilisce che la realizzazione della libertà di stabilimento deve operarsi entro il periodo transitorio, l'art. 52 del Trattato prescrive un obbligo di risultato preciso, il cui adempimento dev'essere facilitato, ma non condizionato, dall'attuazione di un programma di misure graduali (11).
30 Il programma generale adottato nel 1962 per mettere in atto l'art. 54, n. 1, del Trattato elenca nell'allegato I le attività di cui gli Stati membri dovevano consentire l'esercizio eliminando concretamente tutte le restrizioni alla libertà di stabilimento entro la scadenza del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio. In questo elenco le attività sono classificate per classi e gruppi.
31 Per redigere gli allegati al programma generale si è fatto ricorso alla «classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i settori dell'attività economica» (12) (in prosieguo: la «CITI») che, con le sue note esplicative, dovrà assumersi come base per la classificazione delle varie attività in gruppi o sottogruppi. Le attività che non rientrano in questa classificazione dovranno essere aggiunte al gruppo che comprende le attività più affini, tenendo conto dei dati economici della CEE e in particolare dei progressi tecnici.
32 La direttiva 64/427, la cui interpretazione è richiesta dal giudice a quo, fissa, come indica il suo titolo, le modalità di misure transitorie nell'ambito delle attività indipendenti di trasformazione corrispondenti alle classi 23-40 della CITI.
Dette classi sono le seguenti: classe 23, industria tessile; classe 24, fabbricazione di calzature; classe 25, industria del legno e del sughero; classe 26, industria dei mobili; classe 27, industria della carta; classe 28, stampa, editoria e industrie affini; classe 29, industria del cuoio; classe 30, industria della gomma; classe 31, industria chimica; classe 32, industria dei derivati del petrolio e del carbone; classe 33, industria dei prodotti minerali non metallici; classe 34, industrie metallurgiche di base; classe 35, fabbricazione di articoli di metallo, con esclusione di macchine e di materiale per il trasporto; classe 36, costruzione di macchine, con esclusione di apparecchi e dispositivi elettrici; classe 38, costruzione di materiale per il trasporto; classe 39, industrie manifatturiere diverse e classe 40, che comprende unicamente il gruppo 400 riservato all'edilizia e alle opere pubbliche.
A titolo informativo nella CITI del 1958 si elencano nel gruppo 400 non meno di 179 attività nel settore della costruzione, del tutto disparate, quali la carpenteria, la costruzione di porti, la riparazione di tetti, la costruzione di hangar e l'asfaltatura di strade, senza descrizione né definizione di sorta di dette attività.
33 Si desume dai documenti del fascicolo che il signor de Castro Freitas ha lavorato per conto proprio come impresario edile e come costruttore e riparatore di facciate in Portogallo per nove anni, come ha dimostrato alle autorità lussemburghesi producendo il certificato contemplato all'art. 4, n. 2, della direttiva 64/427 per essere autorizzato ad esercitare in Lussemburgo la professione di impresario edile, abilitato a realizzare lavori di finitura esterni di facciate e tetti. All'interessato l'autorizzazione è stata concessa solo in parte e negata per il resto delle attività, poiché in Lussemburgo l'elenco che comprende i mestieri principali e secondari, contenuto nel regolamento 19 febbraio 1990, suddivide i mestieri esercitati simultaneamente dal signor de Castro Freitas in Portogallo in due classi, vale a dire, impresario edile, da una parte, e costruttore e riparatore di facciate, dall'altra, e li qualifica, in entrambi i casi, come attività principali sotto le voci 401-00 e 419-00 rispettivamente.
Secondo la definizione della sfera di attività di detti mestieri, che compare nel regolamento 26 marzo 1994, l'abilitazione ad esercitare il primo comprende tra l'altro la possibilità di costruire facciate di pietra naturale o artificiale, pavimenti di cemento, solette di pietra, rivestimenti di calce e di cemento e di montare ponteggi, mentre l'abilitazione ad esercitare il secondo include tra l'altro la realizzazione di rivestimenti di tetti e pareti con gesso, di soffitti sospesi, di pavimenti di gesso, la lucidatura di pareti interne e esterne, la realizzazione di facciate isolanti, la pulitura di facciate e la posa di ponteggi.
34 Il signor Escallier, dal canto suo, ha dimostrato alle autorità lussemburghesi, con certificato rilasciato dall'autorità competente, che durante sette anni aveva esercitato simultaneamente in Francia le attività di carpentiere, di copritetto e di zincatore lattoniere, come dirigente responsabile della gestione di un'impresa, per chiedere l'autorizzazione a svolgere le stesse attività in Lussemburgo. Gli è stata concessa l'autorizzazione a stabilirsi per esercitare soltanto il mestiere di copritetto; le altre autorizzazioni sono state rifiutate. Infatti, i regolamenti citati, classificano in tutti e tre i casi le attività di cui trattasi come mestieri principali contrassegnati dai numeri 416-00, 414-00 e 415-00 rispettivamente, e per ciascuna voce è prescritta un'autorizzazione. Le tre attività implicano fondamentalmente la costruzione e la posa della struttura di legno dei tetti, la prima; la posa delle tegole, la seconda; e la sistemazione nei tetti di qualsiasi tipo di rinforzo metallico, l'ultima.
35 La direttiva 64/427 mira all'adozione di misure volte ad evitare anzitutto anormali pregiudizi ai cittadini di quegli Stati membri nei quali l'accesso alle attività indipendenti di trasformazione, alle quali si applica la direttiva, non è subordinato ad alcuna condizione - come nel caso dell'esercizio delle attività descritte in Portogallo e in Francia - allorché intendono stabilirsi per lavorare in uno Stato membro nel quale l'accesso a dette attività è disciplinato da norme ben precise, come si verifica in Lussemburgo.
36 Per evitare pregiudizi di questo genere, la direttiva 64/427 impone allo Stato membro ospitante che subordina l'accesso a dette attività o il loro esercizio al possesso di conoscenze e capacità professionali di accettare, come prova sufficiente di dette conoscenze e capacità, l'esercizio effettivo dell'attività durante un periodo ragionevole (stabilito in sei anni ininterrotti se l'attività è stata esercitata per conto proprio o come dirigente responsabile della gestione aziendale) e sufficientemente recente (non devono essere trascorsi più di dieci anni tra la cessazione dell'esercizio dell'attività ed il momento in cui si sollecita l'autorizzazione di stabilimento).
37 E' fuori dubbio che l'accesso alle professioni in questione in Lussemburgo è disciplinato da una normativa precisa. Condivido la definizione di «professione regolata» proposta dall'avvocato generale Léger per interpretare le disposizioni della direttiva 89/48 (13) relativa a un sistema generale di riconoscimento dei titoli d'insegnamento superiore che comprovano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, che è stata accolta dalla Corte nella sua sentenza, nel senso che si può parlare di professione regolata solo se la pubblica autorità ha emanato direttamente o indirettamente norme che disciplinano l'accesso alla professione o il suo esercizio e se viene punita l'inosservanza di dette norme (14).
38 In applicazione della normativa che disciplina in Lussemburgo l'accesso alle professioni, le autorità lussemburghesi non hanno riconosciuto come prova sufficiente il certificato rilasciato dalla competente autorità portoghese al signor de Castro Freitas, con il quale si comprova l'esercizio ininterrotto di due mestieri per conto proprio durante nove anni, né quello rilasciato dalla competente autorità francese al signor Escallier, nel quale si comprova l'esercizio ininterrotto di tre mestieri durante sette anni come dirigente responsabile della gestione aziendale, nonostante che in ambo i casi venga superato il periodo di sei anni ininterrotti di esercizio effettivo previsto dall'art. 3, lett. a), della direttiva 64/427 ed hanno negato ad entrambi l'autorizzazione a stabilirsi in Lussemburgo per esercitare gli stessi mestieri. Tuttavia tali certificati erano sicuramente redatti secondo quanto stabilisce l'art. 4, n. 2, della direttiva 64/427, cioè in base alla descrizione dettagliata delle professioni fornita dal Lussemburgo.
39 La normativa lussemburghese considera ciascuno di questi cinque mestieri come mestiere principale assoggettato ad autorizzazione indipendente, che può venire ottenuta solo dimostrando che si è in possesso del diploma professionale o di un titolo universitario di ingegnere in questo settore. Chi possieda i suddetti titoli può vedersi riconoscere la qualificazione professionale sufficiente per l'esercizio integrale o parziale di un mestiere in base a documenti giustificativi riconosciuti come equivalenti. I certificati rilasciati in Portogallo o in Francia si considerano quindi equivalenti, in applicazione della direttiva 64/427, pur se in pratica si è constatato che servono unicamente per consentire all'interessato l'accesso all'esercizio di una delle attività che ha svolto, ma non a tutte, giacché l'autorizzazione ad esercitare ciascuno dei mestieri che la normativa lussemburghese qualifica come mestiere principale è subordinata, per i cittadini comunitari che si trovino in situazioni analoghe o simili a quella del signor de Castro Freitas e a quella del signor Escallier, alla prova di aver esercitato ciascun mestiere per almeno sei anni ininterrotti.
40 La Corte di giustizia ha statuito che la nozione di «esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività (...) (durante un determinato numero di) anni consecutivi» di cui all'art. 3 della direttiva 64/427 rappresenta uno dei requisiti per il riconoscimento, da parte di uno Stato membro che disciplini l'attività, del suo esercizio in un altro Stato membro e consente quindi di garantire la libertà di stabilimento per le attività alle quali si applica. Quindi, aggiunge la Corte, per applicare la direttiva 64/427 in maniera uniforme, occorre dare a tale nozione un'interpretazione comunitaria. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, questi termini si riferiscono unicamente all'esercizio effettivo dell'attività considerata durante un periodo che può venire interrotto solo per (brevi) malattie o ferie (abituali) (15).
41 Considerato che la direttiva prescrive che l'esercizio dell'attività oggetto del certificato sia effettivo e duri sei anni ininterrotti, e tenuto conto dell'interpretazione data dalla Corte a questi termini, si può soltanto concludere che se si accettasse l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 64/427 caldeggiata dalle autorità lussemburghesi, il cittadino comunitario nella posizione del signor de Castro Freitas o in quella del signor Escallier riuscirebbe, nel migliore dei casi, a stabilirsi a Lussemburgo solo per esercitare al massimo due dei mestieri ivi considerati come principali. Non si deve infatti dimenticare che secondo l'art. 3, ultimo paragrafo, della direttiva 64/427, allorché presenta la domanda nello Stato membro ospitante, l'interessato non deve aver cessato da più di dieci anni di esercitare la professione per la quale chiede l'autorizzazione.
Il caso del signor Escallier è un perfetto esempio di questa situazione. Dopo aver lavorato sette anni come dirigente responsabile della gestione di un'impresa francese specializzata in tetti, ha domandato di stabilirsi in Lussemburgo per continuare a costruire tetti e, in base all'esperienza documentata, è stato autorizzato soltanto a posare tegole. Se vuole essere autorizzato anche a costruire lo scheletro in legno del tetto o alternativamente a inserire le parti metalliche che normalmente si abbinano alle strutture dei tetti, dovrà maturare dodici anni di pratica. Se però volesse acquisire gli anni di pratica necessari per essere autorizzato in Lussemburgo a svolgere i tre mestieri, una volta raggiunto il sedicesimo anno l'esperienza acquisita nei primi sei anni non avrebbe più valore, perché sarebbero trascorsi più di dieci anni dalla cessazione dell'esercizio della prima attività. Mi chiedo inoltre, dato che l'attività deve essere svolta per sei anni ininterrotti e che, secondo la legislazione lussemburghese, l'esercizio di un mestiere principale sembra escludere l'esercizio di qualsiasi altro mestiere simile, quale dei mestieri esercitati in Francia non sarebbe più considerato ai fini del riconoscimento di un'esperienza professionale.
42 Mi pare che questo sistema sia inaccettabile non solo perché sfocia nell'assurdo che ho testé esposto, ma anche perché la direttiva 64/427 dichiara all'art. 4 molto chiaramente che gli Stati membri che disciplinano l'accesso ad una delle professioni alle quali esso si applica o il loro esercizio comunicheranno, con l'aiuto della Commissione, agli altri Stati membri le caratteristiche essenziali della professione mediante una descrizione dell'attività pertinente a dette professioni; che vi sarà un'autorità competente in ogni Stato membro, designata ad hoc, che certificherà le attività professionali effettivamente svolte dall'interessato e la loro durata in base alla descrizione dettagliata della professione comunicata dallo Stato membro nel quale chieda di stabilirsi e, da ultimo, che lo Stato membro ospitante concederà l'autorizzazione richiesta se l'attività comprovata corrisponde nei punti essenziali alla descrizione dettagliata della professione, comunicata all'autorità competente dello Stato membro di provenienza per rilasciare detto certificato, e se sono soddisfatte le ulteriori condizioni prescritte dalla sua normativa, tra le quali non può figurare a mio parere un numero di anni di esercizio di un'attività superiore al numero di anni stabilito dalla direttiva.
43 La direttiva 64/427 istituisce poi un sistema completo per far riconoscere in uno Stato membro, sotto il profilo del diritto di stabilimento, l'esercizio di un'attività professionale in un altro Stato membro con una triplice garanzia: in primo luogo gli Stati membri si informano reciprocamente sulle caratteristiche essenziali delle professioni disciplinate mediante una descrizione dell'attività; in secondo luogo, lo Stato membro nel quale è stata richiesta l'autorizzazione di stabilimento comunica allo Stato di provenienza la descrizione dettagliata della professione sulla quale questo dovrà fondarsi per rilasciare il certificato - il che implica a mio avviso una valutazione critica, da parte di dette autorità, non solo dell'attività effettivamente esercitata, ma anche della sua durata -; in ultimo, lo Stato membro ospitante deve concedere l'autorizzazione se l'attività comprovata corrisponde agli elementi essenziali della descrizione dettagliata della professione.
44 Quanto al certificato rilasciato dallo Stato membro di provenienza in funzione della descrizione dettagliata della professione comunicata dallo Stato membro ospitante, fin dal 1989 (16) la Corte ha interpretato la norma nel senso che costituisce il documento che consente di garantire la libertà effettiva di stabilimento negli Stati membri che prescrivono determinati requisiti di qualificazione. Di conseguenza, lo Stato membro ospitante che prescrive condizioni di questo genere deve ritenersi vincolato dalle dichiarazioni risultanti dal certificato rilasciato dallo Stato membro di provenienza, se non si vuole privare di efficacia detto certificato. In particolare, lo Stato membro ospitante non può mettere in dubbio l'esattezza della descrizione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro di provenienza quanto all'attività che l'interessato ha svolto in questo paese o alla sua durata.
45 Nonostante ciò, le autorità lussemburghesi rifiutano al cittadino comunitario che documenti, con certificato rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro, di aver esercitato contemporaneamente diversi mestieri durante un periodo ragionevole e sufficientemente recente, come prescritto dalla direttiva 64/427, l'autorizzazione a continuare l'esercizio degli stessi nel proprio territorio, allegando che la propria normativa nazionale li considera mestieri principali e indipendenti, il cui esercizio può venire autorizzato solo separatamente.
46 A mio parere questo modo di procedere è incompatibile con le disposizioni del Trattato che disciplinano la libera circolazione delle persone, le quali mirano a facilitare l'esercizio di attività professionali in tutto il territorio della Comunità, e in particolare con l'art. 52 del Trattato e con le disposizioni della direttiva 64/427, destinata a facilitare la realizzazione della libertà di stabilimento nel settore delle attività indipendenti di trasformazione alle quali si applica, poiché fa sì che i cittadini comunitari che abbiano esercitato simultaneamente in un altro Stato membro diversi mestieri, considerati come principali dalla normativa lussemburghese, vengano irrimediabilmente dissuasi dallo stabilirsi in Lussemburgo.
VII - Conclusione
Viste le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia che, riformulando le questioni pregiudiziali sottopostele dal Tribunal administratif di Lussemburgo, si pronunci come segue:
«L'art. 52 del Trattato e gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria e artigianato), ostano a che un cittadino comunitario, che dimostri alle autorità dello Stato membro ospitante, producendo un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di provenienza, che ha esercitato simultaneamente diversi mestieri durante il periodo ragionevole fissato per quel che lo riguarda e che detto esercizio non è cessato da più di dieci anni, si veda negare l'autorizzazione all'esercizio di alcuni di tali mestieri in quanto nello Stato membro ospitante sono considerati mestieri principali e indipendenti e le autorità di questo Stato membro ritengono che la condizione di esercizio durante un periodo ragionevole debba essere soddisfatta separatamente per ciascuno di essi».
(1) - Direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria e artigianato) (GU L 117, pag. 1863).
(2) - La nota concerne soltanto la versione spagnola delle questioni pregiudiziali (N.d.T.).
(3) - GU 1962, 2, pag. 36.
(4) - La parte B del titolo IV di detto programma generale fissa un termine più lungo per le attività del gruppo 400 «Edifici ed opere pubbliche» dell'allegato I eseguite sotto forma di partecipazione a contratti pubblici di lavori.
(5) - Secondo, quarto, quinto e sesto `considerando' del preambolo.
(6) - Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).
(7) - Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).
(8) - COM(96) 22 def. (GU 1996, C 115, pag. 16).
(9) - Sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 273, punti 13 e 14).
(10) - Sentenze 15 febbraio 1996, causa C-53/95, Kemmler (Racc. pag. I-703, punto 11), 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton (Racc. pag. 3877, punto 13) e cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf e a. (Racc. pag. 3897, punto 13).
(11) - Sentenza 28 giugno 1977, causa 11/77, Patrick (Racc. pag. 1199, punto 10).
(12) - Classificazione redatta dall'Ufficio statistico delle Nazioni unite, studi statistici, serie M, n. 4, rev. 1, New York, 1958.
(13) - Già citata alla nota 7 supra.
(14) - Conclusioni presentate nella causa conclusasi con la sentenza 1_ febbraio 1996, C-164/94, Aranitis (Racc. pag. I-135, in particolare pag. I-147).
(15) - Sentenza 27 settembre 1989, causa 130/88, Van de Bijl (Racc. pag. 3039, punti 17 e 19).
(16) - Sentenza Van de Bijl, citata alla nota precedente, punti 21-23.
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