Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, n. 1 e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (1). La Commissione sostiene che la Germania ha violato la direttiva non avendo adottato, nei Länder occidentali originari, entro un termine di dieci anni decorrente dalla notifica della direttiva, le misure necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3, e non avendo effettuato i campionamenti previsti con la frequenza minima stabilita nell'allegato della direttiva.
2 La direttiva è intesa a tutelare la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle acque di piscina (2). Si intendono per acque di balneazione le acque, o parte di esse, dolci, correnti o stagnanti, e l'acqua di mare, nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti.
3 L'allegato della direttiva elenca una serie di parametri fisici, chimici e microbiologici applicabili alle acque marine di balneazione. L'art. 3 della direttiva così dispone:
«1. Gli Stati membri stabiliscono per tutte le zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato.
Quanto ai parametri per i quali non figura alcun valore nell'allegato, gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma, finché non siano state determinate le cifre.
2. I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato.
3. (...)».
4 L'art. 4 della direttiva recita:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3.
(...)
3. In casi eccezionali gli Stati membri possono concedere deroghe per quanto concerne il termine di dieci anni previsto nel paragrafo 1. Le giustificazioni di questa deroga, basate su un piano di gestione delle acque all'interno della zona interessata, devono essere notificate al più presto alla Commissione, al massimo entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva. La Commissione procederà ad un approfondito esame di tali giustificazioni e, se necessario, presenterà al Consiglio proposte adeguate in materia.
(...)».
5 L'art. 5 della direttiva così dispone:
«1. Per l'applicazione dell'articolo 4, le acque di balneazione si considerano conformi ai parametri che ad esse si riferiscono:
quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza prevista nell'allegato, in uno stesso luogo di prelievo, indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per:
- il 95% dei campioni, nel caso dei parametri conformi a quelli specificati nella colonna I dell'allegato;
- il 90% dei campioni negli altri casi eccetto per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" in cui la percentuale dei campioni può essere dell'80%,
e quando, per il 5%, il 10% o il 20% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi:
- l'acqua non si discosta più del 50% del valore dei parametri in questione, esclusi i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto;
- i campioni d'acqua, prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata, non si discostano dai valori dei parametri che ad essa si riferiscono.
2. Il superamento dei valori di cui all'articolo 3 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite al paragrafo 1 qualora esso sia determinato da inondazioni, da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali».
6 L'art. 6, n. 1, della direttiva prescrive che gli Stati membri effettuino i campionamenti la cui frequenza minima è stabilita nell'allegato.
7 L'art. 8 della direttiva, per quanto qui rileva, recita:
«Sono previste deroghe alla presente direttiva:
a) per alcuni parametri segnati (0) nell'allegato, in ragione di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali;
b) qualora le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei limite fissati nell'allegato.
(...)
In caso di deroga, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione, indicando i motivi ed i limiti di tempo».
8 L'art. 13 della direttiva prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione regolarmente e, per la prima volta, quattro anni dopo la notifica della direttiva una relazione sintetica sulle acque di balneazione e sulle loro caratteristiche più significative.
9 Infine, l'art. 12 della direttiva prescrive come termine di attuazione quello di due anni dalla sua notificazione.
I - Ricevibilità
10 Il governo tedesco sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto, nell'adottare la decisione di emettere il parere motivato e nell'esperire il ricorso dinanzi alla Corte, la Commissione avrebbe violato il principio di collegialità, al quale il suo potere decisionale sarebbe subordinato in forza dell'art. 163, primo comma, del Trattato e dell'art. 16 del regolamento interno della Commissione.
11 La Corte ha avuto occasione di esaminare un'identica eccezione, sollevata dalla Germania, in una sua recente sentenza relativa a un'altra causa intentata dalla Commissione contro la Germania (3). In essa la Corte ha affermato che il principio di collegialità, che presiede al funzionamento della Commissione, si basa sull'uguale partecipazione dei membri della Commissione all'adozione di una decisione; ciò implica che le decisioni siano deliberate in comune e che tutti i membri del collegio siano collettivamente responsabili, sul piano politico, di tali decisioni. Essa ha però aggiunto che le condizioni di forma connesse alla reale osservanza del principio di collegialità variano in funzione della natura e degli effetti giuridici degli atti adottati. Contrariamente ad una decisione adottata per far osservare le regole sulla concorrenza, la Corte ha affermato che un parere motivato non stabilisce in modo definitivo i diritti e gli obblighi dello Stato membro interessato e non dà a quest'ultimo garanzie relative alla compatibilità col Trattato di un determinato comportamento. Il suo effetto è solo quello di conferire alla Commissione la facoltà, ma non l'obbligo, di esperire un ricorso dinanzi alla Corte. Inoltre la decisione di esperire un ricorso dinanzi alla Corte non ha modificato di per sé la situazione giuridica contestata. La Corte ha concluso:
«Dall'insieme delle considerazioni di cui sopra emerge che tanto la decisione della Commissione di emettere un parere motivato, quanto quella di esperire un'azione per inadempimento devono essere prese in comune dal collegio. Gli elementi sui quali si basano dette decisioni devono dunque esser disponibili per i membri del collegio. Non è invece necessario che il collegio stesso rediga gli atti che concretizzano tali decisioni e che ne contengono la stesura definitiva.
Nella fattispecie, è noto che i membri del collegio erano in possesso di qualsiasi elemento che ritenessero utile per adottare la loro decisione allorché, il 31 luglio 1991, hanno deciso di emettere un parere motivato e, il 13 dicembre 1994, hanno approvato la proposta di esperire il presente ricorso.
Così stando le cose, si deve constatare che la Commissione si è attenuta alle norme relative al principio di collegialità allorché ha emesso il parere motivato contro la Repubblica federale di Germania ed ha esperito il presente ricorso» (4).
12 La questione, nella presente causa, è quindi se i membri della Commissione fossero in possesso degli elementi su cui si basava la decisione di emettere un parere motivato e di esperire il ricorso. La Commissione ha prodotto, su richiesta della Corte, i documenti che le erano stati presentati nella riunione in cui era stata adottata la decisione riguardante l'emissione del parere motivato. E' vero, come pone in rilievo il governo tedesco, che i documenti di cui trattasi individuavano la presunta violazione solo in modo molto sommario. Tuttavia i documenti erano quelli usualmente presentati alla Commissione secondo la sua prassi ordinaria e tale prassi deve considerarsi ammessa dalla Corte nella summenzionata sentenza.
13 Ne consegue che l'eccezione di irricevibilità del ricorso dev'essere respinta.
II - Nel merito
A - Violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva
14 La Commissione rileva che dai dati presentati dalla Germania, così come inseriti nella relazione annuale pubblicata dalla Commissione, risulta che in Germania una parte rilevante delle acque di balneazione non è conforme ai valori obbligatori di cui alla direttiva. La Commissione si basa, sotto questo aspetto, sulla relazione riguardante la stagione 1995, benché essa sia successiva al parere motivato, emesso il 22 giugno 1994. Secondo la Commissione, la Corte ha affermato che la Commissione può basarsi, nell'ambito del procedimento ex art. 169, su «fatti vuoi già contestati nei pareri motivati e protrattisi ulteriormente, vuoi (...) successivi a detti pareri, ma della medesima natura di quelli considerati nei pareri motivati e che costituiscono uno stesso comportamento» (5). Secondo la relazione sulla stagione balneare 1995, l'11,9% delle 446 zone di balneazione costiera non soddisfa i detti valori. Inoltre, il 6,5% delle zone di balneazione sulle coste non sarebbe stato sufficientemente esaminato. Per quanto riguarda le 1 822 zone di balneazione interne tedesche, solo il 10,3% non sarebbe stato conforme ai valori obbligatori e il 42% di esse non sarebbe stato oggetto di sufficienti verifiche per campioni.
15 Nel controricorso, il governo tedesco obietta che il ricorso della Commissione è espressamente limitato ai Länder occidentali originari, mentre la relazione 1995, a cui la Commissione si riferisce, riguarda tutti i Länder. Inoltre, le cifre del 1995 sarebbero superate e dovrebbero essere sostituite dalle cifre corrette fornite, relativamente al 1995, dalle banche dati della Comunità gestite dai competenti uffici della Commissione. Il governo tedesco basa quindi la sua difesa su tali ultime cifre. La Commissione non sembra contestarlo.
16 Il governo tedesco rileva che nei Länder occidentali originari vi erano 1 770 zone di balneazione, nel senso di cui alla direttiva. Le banche dati classificherebbero 180 (pari al 10,1%) di tali zone come non conformi alla direttiva. Nella memoria di replica, la Commissione rileva come le banche dati della Comunità menzionino 207 zone di balneazione nei Länder occidentali originari (e non 180) come non conformi alla direttiva: tre zone di balneazione aggiuntive nel Baden Württemberg e 24 nella Bassa Sassonia. Nella controreplica, il governo tedesco fa presente che le 27 zone aggiuntive erano classificate tra le 591 aree considerate insufficientemente esaminate nella relazione sulla stagione balneare 1995 e che solo nella relazione del 1996 esse venivano assegnate alla categoria delle zone non conformi.
a) Argomenti riguardanti le 180 zone di balneazione classificate nella stagione 1995 come non conformi ai valori limite stabiliti dalla direttiva
i) Zone che si asseriscono erroneamente classificate
17 Il governo tedesco fa valere che, delle 180 zone menzionate, 14 sono state erratamente classificate come non conformi alla direttiva. In risposta ad un quesito rivoltole dalla Corte, la Commissione fa presente che le sue informazioni si basano su quelle fornitele dal governo tedesco e che quest'ultimo non ha chiesto di avere le cifre corrette delle banche dati della Comunità. In risposta, il governo tedesco, pur riconoscendo che una delle zone di balneazione era correttamente classificata come non conforme alla direttiva (Itzehoe), tiene fermo il proprio assunto secondo il quale le rimanenti 13 zone erano erratamente classificate e dichiara di aver ora richiesto la correzione delle banche dati con lettera 25 agosto 1998. Esso avanza inoltre argomenti intesi a dissipare i dubbi espressi dalla Commissione riguardo a cinque zone.
ii) Zone per le quali si asserisce che sono state adottate tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili
18 Nel controricorso, il governo tedesco obietta inoltre che nel caso delle 85 restanti zone non sussiste alcuna violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva. Non vi può essere violazione di tale disposizione, secondo il governo tedesco, qualora uno Stato membro abbia adottato tutte le misure che gli possono essere richieste alla luce del principio di proporzionalità.
19 In 46 delle 85 zone, sarebbe stato accertato un unico caso di superamento dei valori limite nel 1995 e non ne sarebbero stati accertati affatto negli anni 1992-1994 e 1996. Di conseguenza, non vi sarebbe stato alcun motivo per adottare provvedimenti diretti a migliorare la qualità delle acque. La Commissione ribatte che varie violazioni o insufficienti campionamenti erano stati accertati per 10 delle zone per le quali la Germania sostiene che si è verificato un solo superamento. Inoltre, la Commissione contesta l'assunto della Germania secondo cui un unico superamento accertato non violerebbe la direttiva, giacché l'art. 4, n. 1, imporrebbe agli Stati membri un obbligo di risultato. Nella controreplica, il governo tedesco ammette che vi sono state varie violazioni in un caso (Stein Neustein), ma osserva che negli altri nove casi non vi sono state violazioni negli anni 1992-1994 e 1996. Quindi, in 45 zone vi sarebbe stata un'infrazione solo nel 1995. Il governo tedesco ritiene che tale infrazione non possa considerarsi una violazione della direttiva, in quanto esso avrebbe adottato tutti i provvedimenti necessari e ragionevoli. Il punto di vista della Commissione implicherebbe un'osservanza dei valori limite al 100%. L'art. 5, n. 1, prevedrebbe una certa flessibilità e dovrebbe essere inteso come una specifica espressione del principio di proporzionalità. Alla Germania sarebbe praticamente precluso avvalersi dell'art. 5, n. 1, giacché la stagione di balneazione comprenderebbe solo dalle 15 alle 17 settimane all'anno. Procedere ad esami per campioni ogni 14 giorni significherebbe un massimo di nove campionamenti per stagione. Un solo divario significherebbe un superamento di oltre il 10%.
20 Il governo tedesco fa valere che, nel caso di 7 delle 85 zone di balneazione, non sono possibili misure più ampie. Cinque zone avrebbero un bacino di alimentazione situato al di fuori delle frontiere tedesche, con il risultato che, nonostante le misure adottate dalla Germania, le acque non sarebbero conformi ai valori limite. Nel caso di un'ulteriore zona, l'inquinamento delle acque sarebbe attribuibile agli uccelli acquatici (e non potrebbero adottarsi misure atte a distruggerne l'habitat). Infine, per una settima zona (Hausen, Donau beim Campingplaz) il governo tedesco ha dapprima sostenuto che la causa principale dell'infrazione era collegata a fattori geografici e che quindi la zona andava qualificata come una deroga consentita in forza dell'art. 8, lett. a). Tuttavia esso ha successivamente abbandonato tale argomento nella presa di posizione sulla risposta fornita dalla Commissione ad un quesito della Corte.
21 Nella memoria di replica e nella risposta a tale quesito, la Commissione contesta l'assunto della Germania secondo cui le sei restanti zone sarebbero casi di assoluta e obiettiva impossibilità. La Commissione rileva come nella stagione 1997 quattro delle zone siano state classificate conformi alla direttiva, il che sarebbe segno che non vi era un'assoluta impossibilità. Per quanto riguarda le altre due zone, la Commissione respinge l'assunto del governo tedesco secondo cui i provvedimenti nazionali sarebbero inutili a causa degli impianti di depurazione situati a monte, in Svizzera, in quanto gli impianti svizzeri sarebbero di qualità superiore e, tenuto conto della portata delle acque che scorrono a valle lungo il Reno, qualsiasi impurità di origine svizzera dovrebbe scomparire. La Commissione aggiunge che la Germania avrebbe la possibilità di vietare la balneazione e di escludere tali zone dall'elenco delle zone di balneazione. Il governo tedesco ribatte che il fatto che tre di queste zone di balneazione fossero conformi agli standard della direttiva nel 1997 non aveva niente a che vedere con le successive misure adottate dalle autorità tedesche - gli impianti di depurazione in tale zone sarebbero entrati in funzione nel 1991 e nel 1994. Pur essendo vero che, nel caso di una quarta zona, gli impianti di depurazione sono stati modernizzati nel 1996, il governo tedesco condivide il punto di vista delle autorità dei Länder, secondo cui il fatto che i valori limite fossero conformi nel 1997 era attribuibile piuttosto alle variazioni nella popolazione degli uccelli - nel 1998 i valori erano, ancora una volta, non conformi. Per quanto riguarda le restanti due zone, gli impianti di depurazione sul lato tedesco sarebbero stati migliorati e rappresenterebbero un optimum sul piano tecnologico. Null'altro ancora potrebbe essere fatto. I superamenti non sarebbero, tuttavia, in queste sei zone, così gravi da giustificare un divieto totale di balneazione.
22 La Germania rileva che, per 32 delle 85 zone, i valori limite non sono più superati attualmente, e perciò non sussisterebbe più violazione dell'art. 4, n. 1. La Commissione ribatte che il fatto che le violazioni siano divenute irrilevanti per sei delle 32 zone, in quanto esse hanno perduto il loro status di zone di balneazione nel 1996 o nel 1997, e che la situazione sia stata sanata in altre 26 nel 1996, non è atto ad elimitare la violazione. La data per la determinazinoe della sussistenza di una violazione del Trattato sarebbe in via di principio, quella fissata dal parere motivato della Commissione. Allorché le violazioni persistono, la controversia potrebbe essere estesa ai fatti avvenuti dopo l'emanazione del parere motivato. Per tale motivo, il ricorso prenderebbe in considerazione la stagione 1995, il che non verrebbe contestato dalla Germania. Peraltro, le stagioni successive non sarebbero interessate dal ricorso e non sarebbero quindi da prendere in considerazione.
iii) Zone non conformi ai valori limite
23 Avendo concluso che non sussiste violazione dell'art. 4, n. 1, riguardo alle 85 zone prima menzionate, il governo tedesco sostiene che le restanti 81 zone (il 4,5%), che nel 1995 non erano conformi ai valori limite, non sono sufficientemente significative per giustificare una dichiarazione che la Germania è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 4, n 1, della direttiva. Nella controreplica, il governo tedesco ha rettificato la detta cifra a 82, ricomprendendovi anche la zona di Stein Neustein.
b) Valutazione degli argomenti
24 A mio parere, è evidente che la Commissione fondatamente richiede una dichiarazione d'inadempimento su tale questione. E' anzitutto pacifico che la Germania ha omesso di conformarsi ai valori limite stabiliti dalla direttiva per quanto riguarda 84 zone (ossia le 81 zone originariamente menzionate dalla Germania, più quelle di Stein Neustein, Itzehoe e Hausen, Donau beim Campingplatz). A queste 84 zone si devono aggiungere le 32 zone di balneazione per le quali nel 1995 e negli anni precedenti erano state accertate trasgressioni, ma che successivamente hanno perduto il loro status di zone di balneazione, o per le quali la situazione irregolare era stata in seguito sanata. Benché l'oggetto della controversia sia determinato dal procedimento precontenzioso, la Commissione, come ho rilevato (6), può, in caso di violazioni continuate, estendere l'oggetto della causa ai fatti avvenuti dopo la data in cui è stato emesso il parere motivato. Di conseguenza, mentre il parere motivato della Commissione 22 giugno 1994, concernente la qualità delle acque di balneazione nei Länder originari tedeschi, era basato sulla relazione riguardante il 1993 e stagioni precedenti, il suo ricorso alla Corte ha tenuto conto dei dati più recenti in quel momento disponibili, riguardanti le zone di balneazione in questione, e cioè la relazione riguardante la stagione balneare 1995. Il fatto che talune violazioni successive siano venute meno, o perché le acque in questione hanno perso il loro status di acque di balneazione o perché la situazione è stata sanata, non elimina la violazione.
25 E' quindi chiaro che le 116 zone di balneazione negli originari Länder occidentali tedeschi contravvenivano ai valori limite stabiliti. Tale rilievo sarebbe, da solo, sufficiente per avvalorare la conclusione che la Germania è venuta meno ai suoi obblighi, senza dover esaminare le altre zone controverse. Come osserva la Commissione, uno Stato membro non può difendersi da un ricorso ex art. 169 del Trattato sostenendo che le violazioni commesse sono di poca importanza o irrilevanti. La Corte ha costantemente affermato che un ricorso ai sensi dell'art. 169 «ha natura oggettiva e spetta soltanto alla Commissione giudicare se sia opportuno proporlo dinanzi alla Corte» (7). Mi sembra comunque che la Commissione avesse giustificati motivi per promuovere il procedimento, avuto riguardo alle violazioni di cui trattasi.
26 E' inoltre chiaro che, come sostiene la Commissione, il mancato adeguamento agli standard della direttiva in 45 zone per una sola stagione costituisce altresì una violazione della direttiva. Contrariamente alla tesi del governo tedesco, la direttiva impone agli Stati membri, fatte salve le deroghe specificamente stabilite, di raggiungere un risultato e non soltanto di prendere tutti i provvedimenti che si potevano ragionevolmente adottare. Nella sentenza Commissione/Regno Unito, la Corte ha affermato (8):
«Dall'art. 4, n. 1, della direttiva, emerge infatti che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le acque di balneazione siano rese conformi ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 entro un termine di dieci anni dalla notifica della direttiva, e che questo termine è più lungo di quello previsto per la sua trasposizione, vale a dire due anni a decorrere dalla sua notifica (art. 12, n. 1), onde consentire agli Stati membri di adempiere l'obbligo summenzionato.
Le uniche deroghe all'obbligo degli Stati membri di rendere le loro acque di balneazione conformi agli obblighi della direttiva sono quelle contemplate dagli artt. 4, n. 3, 5, n. 2, e 8, il cui tenore è stato precedentemente ricordato. Ne consegue che la direttiva impone agli Stati membri di far sì che taluni obiettivi siano raggiunti senza che essi, al di fuori di dette deroghe, possano invocare circostanze particolari onde giustificare l'inosservanza di tale obbligo.
Di conseguenza, l'argomento dedotto dal governo convenuto, secondo cui esso ha preso tutti i provvedimenti che si potevano ragionevolmente adottare, non può giustificare l'inadempimento dell'obbligo di rendere le acque controverse conformi almeno all'allegato della direttiva, al di fuori delle deroghe espressamente previste».
27 Il governo tedesco non intende far valere, per tali zone, alcuna delle deroghe consentite dalla direttiva. Ne consegue che l'omessa uniformazione, nella stagione 1995, ai valori limite per queste 45 zone dev'essere aggiunta alle violazioni, più prolungate, già menzionate in precedenza.
28 Non sono convinto dall'argomento della Germania, secondo cui a causa della brevità delle stagioni di balneazione la direttiva imporrebbe in pratica una conformità al 100%, in quanto un solo campione divergente sarebbe sufficiente a superare i limiti stabiliti dall'art. 5. In primo luogo, l'art. 5, n. 2, dispone che i superamenti dovuti ad inondazioni, a catastrofi naturali o a condizioni meteorologiche eccezionali non devono essere presi in considerazione nel calcolo della percentuale di campioni conformi ai valori limite. In secondo luogo, l'art. 6 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato della medesima, stabilisce solo una frequenza minima per i campionamenti; non sembra quindi esservi nulla che impedisca alla Germania di effettuare più di frequente i campionamenti, riducendo in tal modo la proporzione del totale rappresentato dai campioni divergenti dai parametri. Infine, la relativa brevità della stagione balneare nell'Europa del Nord è comunque un fattore che la Germania - e gli altri Stati membri - si presume abbiano preso in considerazione nel definire i limiti stabiliti dalla direttiva.
29 Poiché è chiaro che la Germania ha omesso di conformarsi ai parametri imposti dalla direttiva in 161 zone di balneazione, non ritengo necessario risolvere la questione delle 27 zone che sono state elencate, secondo la Commissione, nelle banche dati della Comunità tra quelle non conformi alla direttiva, ma che, secondo il governo tedesco, sono considerate insufficientemente esaminate nella relazione della Commissione per la stagione 1995. Né, per analoghe ragioni, ritengo necessario esaminare le sei zone riguardo alle quali il governo tedesco fa valere un'assoluta impossibilità. Del pari non è necessario pervenire ad un giudizio definitivo sulle 13 zone che il governo tedesco asserisce erratamente classificate nelle banche dati; riguardo all'ultimo punto, faccio tuttavia notare che sarebbe difficile considerare l'infrazione relativamente a quelle zone come provata, posto che la tesi della Commissione si basa su dati forniti dal governo tedesco e che quest'ultimo ora sostiene - senza essere contraddetto dalla Commissione - che sono errate.
B - Violazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva - mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di campionamenti
30 Il governo tedesco ammette nel controricorso che, anche dopo aver apportato molte correzioni alle cifre presentate nella relazione 1995, rimanevano 591 zone di balneazione in cui erano stati effettuati campionamenti inadeguati. Esso riconosce quindi di aver omesso di conformarsi all'art. 6, n. 1, della direttiva.
Conclusione
31 A mio avviso, la Corte dovrebbe quindi:
1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1 e dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, in quanto nei suoi Länder occidentali originari,
i) non ha adottato le misure necessarie affinché, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva, la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 e
ii) non ha effettuato i campionamenti previsti con la frequenza minima fissata nell'allegato alla direttiva;
2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
(1) - GU 1976 L 31, pag. 1.
(2) - Art. 1, n. 1.
(3) - Sentenza 29 settembre 1998, causa C-191/95, Commissione/Germania.
(4) - Punti 48-50 della sentenza.
(5) - Sentenza 22 marzo 1983, causa 42/82, Commissione/Francia (Racc. pag. 1013, punto 20).
(6) - V. supra, paragrafo 14.
(7) - V., ad esempio, sentenza 21 marzo 1991, causa 209/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1575, punto 6).
(8) - Sentenza 14 luglio 1993, causa C-56/90 (Racc. pag.I-4109, punti 42-44). V. altresì, sentenza 12 febbraio 1998, causa C-92/96, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-505, punti 28 e 29).
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