Conclusioni dell avvocato generale
1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre nel suo ordinamento interno la direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (1) (in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 4 della direttiva.
2 L'art. 4, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri stabiliscono programmi specifici per gli scarichi di mercurio effettuati da fonti multiple che non sono stabilimenti industriali e per le quali le norme di emissione previste all'art. 3 non possono in pratica essere applicate. Inoltre, l'art. 4, n. 3, della direttiva precisa che i programmi specifici sono applicabili a decorrere dal 1_ luglio 1989 e sono comunicati alla Commissione.
3 In conformità all'art. 7, n. 1, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla medesima entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
4 Il 18 giugno 1993, a causa del silenzio serbato dal governo portoghese successivamente alla sua domanda di comunicazione del o dei programmi di cui all'art. 4 della direttiva, la Commissione gli intimava di presentare entro due mesi le sue osservazioni sull'adempimento degli obblighi risultanti dalla direttiva.
5 Il 6 gennaio 1994 il governo portoghese rispondeva a tale lettera di diffida che nessuna unità effettuante scarichi di mercurio nei settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini era stata identificata nel suo territorio. Di conseguenza, non poteva essere accertato nessuno scarico di mercurio né inquinamento da mercurio. La Repubblica portoghese sosteneva quindi di non poter essere riguardata dall'obbligo di stabilire i programmi previsti dall'art. 4 della direttiva.
6 Non essendo convinta della fondatezza di queste osservazioni, la Commissione inviava al governo portoghese, con lettera 25 ottobre 1995, un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi dalla sua notifica.
7 Il 18 luglio 1996 il governo portoghese reagiva dichiarando che, pur riconoscendo la necessità e l'urgenza di mettere in atto i programmi menzionati, esso incontrava molteplici difficoltà nella loro applicazione a causa dei problemi collegati all'identificazione delle fonti di origini diverse e multiple. Tuttavia, aggiungeva che si stava adoperando per conformarsi il più rapidamente possibile alle prescrizioni della direttiva e che avrebbe informato la Commissione dell'esito dei suoi lavori.
8 Non avendo ottenuto dal governo portoghese alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica portoghese aveva da allora soddisfatto gli obblighi risultanti dalla direttiva, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
9 Nel controricorso, il governo portoghese non contesta l'inadempimento addebitato, ma deduce di incontrare gravi difficoltà pratiche nell'attuazione dei programmi specifici previsti all'art. 4 della direttiva. Per questo motivo vi propone di soprassedere alla vostra pronuncia fino alla realizzazione della trasposizione.
10 La Commissione vi ha comunicato che rinunciava a replicare a tale controricorso.
11 Per quanto riguarda la domanda diretta a farvi soprassedere a pronunciarvi, occorre constatare che il governo portoghese ha invocato dette difficoltà soltanto dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione dei provvedimenti di trasposizione della direttiva, vale a dire in un momento in cui essa era in vigore. In tale ipotesi - direttiva già adottata ed entrata in vigore -, ritengo che un siffatto argomento non possa sospendere o giustificare sul piano giuridico l'inadempimento del Trattato costituito dalla mancata trasposizione, altrimenti uno Stato membro potrebbe agevolmente sottrarsi all'obbligo di recepire una direttiva entro il termine stabilito facendo valere difficoltà del genere, pretese o reali (2).
12 Inoltre, occorre constatare che la Repubblica portoghese non contesta che le misure necessarie alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno non sono state ancora adottate entro il termine stabilito da quest'ultima.
13 Di conseguenza, vi è motivo di accogliere il ricorso della Commissione e di dichiarare che, omettendo di emanare, nel termine prescritto, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva di cui trattasi, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4 della direttiva. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la Repubblica portoghese dev'essere condannata alle spese.
Conclusione
14 Vi propongo, quindi, di:
1) dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre nel suo ordinamento interno la direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4 della direttiva;
2) condannare la Repubblica portoghese alle spese del giudizio.
(1) - GU L 74, pag. 49.
(2) - Per analogia, v. sentenza 16 settembre 1997, causa C-139/96, Commissione/Germania (Racc. pag. I-4845), e paragrafo 12 delle mie conclusioni presentate il 16 dicembre 1997 per la causa C-344/96, Commissione/Germania (Racc. pag. I-1165).
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