Conclusioni dell avvocato generale
1 Con la questione sottoposta a questa Corte, il Verwaltungsgericht di Colonia chiede in sostanza se il diritto di soggiorno che il figlio di un lavoratore turco, con una formazione professionale conseguita in uno Stato membro, trarrebbe dall'art. 7, secondo comma, della decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 (1) (in prosieguo: la «decisione n. 1/80») sia subordinato ad un requisito di presenza, o persino di occupazione, del genitore in questo Stato nel momento in cui egli intende inserirsi nel mercato del lavoro.
Contesto giuridico
2 La decisione n. 1/80 è stata adottata in applicazione dell'art. 36 del protocollo addizionale (2) allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (3) (in prosieguo: l'«accordo»). Questo articolo prevede che la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia sarà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all'art. 12 dell'accordo, ai sensi del quale le parti contraenti convengono di ispirarsi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità.
3 Nel titolo «Disposizioni sociali», il capitolo II della decisione n. 1/80 affronta, nella sezione 1, vari «Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori», tra cui quello dell'accesso dei cittadini turchi al mercato del lavoro di uno Stato membro. Due disposizioni, in particolare, possono conferire loro un tale diritto, talvolta in qualità di lavoratori inseriti nel regolare mercato del lavoro, talaltra in qualità di familiari di un tale lavoratore turco.
4 L'art. 6, n. 1, tiene conto, anzitutto, del cittadino turco in qualità di lavoratore, secondo la durata di espletamento di una regolare attività lavorativa nello Stato membro interessato, nei seguenti termini:
«1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
5 Ai sensi dell'art. 7, poi, un cittadino turco può ottenere un permesso di lavoro in qualità di familiare di un lavoratore turco, o in quanto sia stato autorizzato a raggiungere il genitore (primo comma), o in quanto sia figlio di un lavoratore turco ed abbia conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante (secondo comma):
«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:
- hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;
- beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.
I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un'attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d'impiego in tale Stato membro».
6 Infine, anteriormente alla ricerca di un lavoro, l'art. 9 della decisione n. 1/80 riconosce ai figli dei lavoratori turchi, a determinate condizioni, il diritto di essere ammessi ai corsi di insegnamento nello Stato membro ospitante. L'articolo è così formulato:
«I figli dei lavoratori turchi che sono o sono stati regolarmente occupati in uno Stato membro della Comunità, regolarmente residenti con i loro genitori, sono ammessi in tale Stato ai corsi di insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale alle stesse condizioni di ammissione richieste, in fatto di istruzione previa, ai figli dei cittadini degli Stati membri. In detto Stato essi possono beneficiare dei vantaggi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale».
Fatti e procedimento
7 Il giudice a quo interpella questa Corte nell'ambito di una controversia tra il signor Akman (o in prosieguo: il «ricorrente nel procedimento principale»), cittadino turco nato nel 1960, e le autorità tedesche competenti in materia di permesso di soggiorno (Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises), in merito al mancato rilascio di un permesso di soggiorno in Germania.
8 Poco dopo il suo regolare ingresso nel territorio della Repubblica federale di Germania, il ricorrente nel procedimento principale ha ottenuto, nel gennaio 1980, un permesso di soggiorno di durata limitata al fine di seguire una formazione professionale, che ha terminato con successo nell'aprile 1993. Al suo arrivo, egli si è stabilito dapprima presso il padre, occupato in Germania dal 1971, per poi trasferirsi nel 1981 vicino alla località degli studi. Nel 1986 il padre ha lasciato il territorio federale per ritornare in Turchia.
9 Il permesso di soggiorno del signor Akman è stato dapprima prorogato fino al 1982, poi rinnovato regolarmente per periodi limitati, ciascuna volta per continuare a frequentare un ciclo di studi in ingegneria e, infine, a partire dal 1990, munito di una condizione accessoria che gli impediva lo svolgimento di attività professionali, eccetto quelle a tempo parziale e durante le vacanze semestrali.
10 Titolare di un permesso di lavoro a tempo indeterminato e senza restrizioni, ottenuto il 16 gennaio 1991, il signor Akman ha quindi svolto un'attività lavorativa a tempo parziale presso due successivi datori di lavoro, inizialmente dal 1_ maggio 1991 al 31 agosto 1993, e in seguito dal 5 aprile 1994. Alla data dell'udienza nella causa principale (8 novembre 1995), egli non svolgeva alcuna attività lavorativa, ma asseriva di aver ricevuto alcune offerte di lavoro (4).
11 Dopo il conseguimento del suo diploma, il signor Akman ha chiesto, il 24 giugno 1993, una proroga del suo permesso di soggiorno, sotto forma, principalmente, di permesso di soggiorno a tempo indeterminato e, in subordine, di permesso temporaneo di soggiorno per completare gli studi.
12 Le autorità tedesche competenti hanno accolto tale domanda subordinata rilasciandogli un'autorizzazione di soggiorno valida fino al 25 agosto 1994, per consentirgli di svolgere un ciclo di studi di specializzazione presso l'università di Essen.
13 Dopo aver inutilmente proposto opposizione una prima volta contro tale decisione, in quanto non aveva accolto la domanda principale, il signor Akman ha reiterato la sua domanda di proroga del permesso di soggiorno, il 19 agosto 1994, sulla quale l'amministrazione convenuta non si è ancora pronunciata a questa data.
14 Di fronte all'inerzia dell'amministrazione competente, il signor Akman ha adito il Verwaltungsgericht di Colonia. Valendosi dell'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, ha sostenuto che la sua qualità di figlio di lavoratore turco che ha conseguito una formazione professionale nel territorio federale e il cui padre ha svolto una regolare attività lavorativa in Germania per oltre tre anni, gli conferiva il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d'impiego e il correlativo diritto di soggiorno, in applicazione della sentenza 5 ottobre 1994, Eroglu (5).
15 Per contro, l'amministrazione convenuta ha sostenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 7, secondo comma, mancando la residenza e l'occupazione del padre del ricorrente nel territorio federale nel momento in cui il figlio intende inserirsi nel mercato del lavoro.
16 Nutrendo dubbi in merito alla corretta applicazione della disposizione comunitaria invocata, il giudice a quo sottopone a questa Corte la questione seguente:
«Se il diritto alla proroga del permesso di soggiorno ex art. 7, secondo comma, della decisione del consiglio di associazione CEE/Turchia, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, spettante al figlio di un lavoratore turco, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 5 ottobre 1994, causa C-355/93 (Eroglu), implichi che il genitore occupato come lavoratore risieda ancora nel territorio federale o persino sia ancora parte in un rapporto di lavoro quando il figlio ha terminato la sua formazione professionale e intende rispondere ad un'offerta di lavoro, oppure se sia sufficiente per adempiere quanto prescritto da detta disposizione che il genitore turco sia stato regolarmente occupato, in un periodo precedente, per almeno tre anni».
Osservazioni
17 Rilevo preliminarmente che non sussistono dubbi sull'ammissibilità della presente questione. E' infatti giurisprudenza costante che le decisioni del consiglio di associazione che attuano l'accordo costituiscono parte integrante, al pari di quest'ultimo, dell'ordinamento giuridico comunitario e possono essere oggetto di rinvio per interpretazione dinanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (6).
18 Osservo inoltre, per non dover più ritornare sul punto, che questa decisione e, in particolare, i suoi artt. 6 e 7, «(...) non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l'ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, bensì si limita a disciplinare (...) la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri» (7). Le parti contraenti infatti non hanno inteso disciplinare l'accesso al territorio degli Stati membri, bensì si prefiggevano di realizzare progressivamente tra le stesse la libera circolazione dei lavoratori (8), in una prospettiva di preadesione (9).
19 Per contro, una volta che i cittadini turchi si sono visti riconoscere da uno Stato membro l'accesso al territorio, essi possono, a determinate condizioni, godere di un diritto di soggiorno, ai sensi questa volta della decisione n. 1/80. Questa Corte deduce infatti dall'efficacia diretta attribuita alle disposizioni che prevedono un diritto di accesso al mercato del lavoro (10) un correlativo diritto di soggiorno, atteso che «(...) questi due aspetti della situazione personale del lavoratore turco si presentano intimamente collegati (...)» (11).
20 Questo legame tra il diritto di accesso al lavoro e il diritto di soggiorno è stato stabilito in primo luogo nel contesto dell'art. 6, n. 1, terzo trattino, il quale, «(...) riconoscendo [al lavoratore turco], dopo un determinato periodo di occupazione regolare nello Stato membro, l'accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, implic[a] necessariamente, a meno di non rendere totalmente ineffettivo il diritto che ess[o] gli attribuisc[e], l'esistenza, a quel momento almeno, di un diritto di soggiornare in capo all'interessato» (12).
Analogo ragionamento è stato applicato alle disposizioni dell'art. 6, n. 1, primo trattino, «(...) atteso che, in mancanza del diritto di soggiorno, il riconoscimento al lavoratore turco, dopo un anno di regolare attività lavorativa, del diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il primo datore di lavoro risulterebbe privo di qualsiasi effetto» (13).
Infine questa Corte ha ritenuto, nella sentenza Eroglu, citata, alla quale fa specifico riferimento il giudice a quo, che: «(...) Si deve parimenti riconoscere che il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro, affermato all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, implica necessariamente il riconoscimento di un diritto di soggiorno in capo al suo titolare» (14). Ne deriva che: «(...) Un cittadino turco che risponda ai requisiti fissati dall'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 e possa pertanto rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro interessato può, conseguentemente, far valere tale disposizione al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno» (15).
21 Correttamente quindi il Verwaltungsgericht di Colonia, con riferimento alla giurisprudenza Eroglu, si interroga sul diritto al lavoro del ricorrente nel procedimento principale, ai sensi della decisione n. 1/80, per dedurne un correlativo diritto di soggiorno.
22 A questo proposito, nonostante la sua questione richiami l'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, il detto giudice si è interrogato, prima di scartarla, sull'applicazione di altre disposizioni della decisione in esame, dal momento che esso cerca di determinare, in termini astratti, «(...) se (...) possa dedur[si] dal diritto comunitario un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno» (16).
23 Ritengo anch'io che solo l'art. 7, secondo comma, possa essere applicato. Né le disposizioni dell'art. 6, n. 1, né quelle dell'art. 7, primo comma, sembrano infatti pertinenti nel caso in esame.
24 In merito all'art. 6, n. 1, anzitutto, solo l'invocazione del suo terzo trattino potrebbe interessare il ricorrente nella causa principale. Quest'ultimo, infatti, intende avere accesso a qualsiasi offerta di lavoro e non si avvale assolutamente di un rapporto di lavoro continuativo che duri da un anno, se presso uno stesso datore di lavoro (situazione disciplinata dal primo trattino) o regolarmente da tre anni, nell'ambito della stessa professione (secondo trattino dell'art. 6, n. 1) (17).
Orbene, l'art. 6, n. 1, terzo trattino, presuppone la compresenza delle due condizioni cumulative per conferire al cittadino turco un diritto di libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento: egli deve, da una parte, essere regolarmente occupato in uno Stato membro e, dall'altra, essere stato regolarmente occupato per quattro anni. Senza che vi sia la necessità di interrogarsi sul carattere «regolare» dei lavori svolti dal ricorrente nel procedimento principale (18), è sufficiente rilevare che quest'ultimo non ha svolto quattro anni di lavoro in Germania.
25 L'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 non è maggiormente pertinente nelle circostanze del caso.
26 Dopo la sentenza Kadiman, citata, è ormai chiaramente stabilito che questa disposizione, il cui obiettivo è «(...) favorire l'occupazione e il soggiorno del lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro garantendovi il mantenimento dei suoi vincoli familiari» (19), intende creare le condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare (20).
Pertanto, il riconoscimento dei diritti conferiti all'interessato dipende dalle condizioni alle quali gli è stato riconosciuto un diritto di ingresso e di soggiorno: «(...) L'art. 7, primo comma, precisa espressamente che il familiare dev'essere stato autorizzato dallo Stato membro interessato a "raggiungere" ivi il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato» (21). Inoltre, il beneficio di tale disposizione presuppone una «(...) coabitazione effettiva in comunione domestica con il lavoratore» (22), durante il periodo previsto, salvo «(...) circostanze obiettive [che giustifichino] che il lavoratore migrante e il familiare non viv[ano] sotto lo stesso tetto nello Stato membro ospitante» (23).
E' chiaro che la posizione del signor Akman non corrisponde a questa ipotesi. Da una parte, infatti, egli non è stato «autorizzato a raggiungere» il padre, ai sensi della giurisprudenza Kadiman, poiché è entrato regolarmente in Germania al fine di proseguire gli studi ed ha ottenuto un permesso di soggiorno «per (...) frequentare l'Istituto superiore di costruzioni meccaniche» (24). Dall'altra, dubito che il fatto che il signor Akman abbia lasciato il domicilio del padre per stabilirsi da solo, l'anno seguente il suo arrivo in Germania, sia motivato da una «circostanza obiettiva» che giustifichi l'interruzione della loro coabitazione. Infatti, se questa Corte, nella sentenza Kadiman, ha ritenuto che costituisse una tale circostanza obiettiva il fatto che «(...) la distanza tra la residenza del lavoratore e (...) un istituto di formazione professionale frequentato da (...) [l familiare] costringesse l'interessato a prendere un alloggio separato» (25), ciò non di meno tali interruzioni della vita comune devono essere «effettuate senza l'intenzione di rimettere in questione la residenza comune nello Stato membro ospitante (...)» (26). Ebbene, emerge invece dalle constatazioni del giudice a quo che il signor Akman si è chiaramente trasferito senza la prospettiva di ritornare in futuro alla dimora paterna.
27 E' quindi nei confronti dell'art. 7, secondo comma, che occorre verificare se il ricorrente nel procedimento principale possa valersi di un permesso di soggiorno che derivi da un diritto di accesso al lavoro.
28 Come rileva il governo ellenico (27), secondo la sua stessa lettera, l'invocazione di questa disposizione presuppone l'esistenza di tre condizioni cumulative.
29 L'interessato deve: 1) essere figlio di un lavoratore turco, 2) aver conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante, 3) provare che uno dei suoi genitori «[abbia] legalmente esercitato un'attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni».
30 Sebbene sia la terza condizione a costituire oggetto della questione sottoposta a questa Corte, è tuttavia opportuno assicurarsi preliminarmente che il ricorrente nel procedimento principale soddisfi alla prima condizione, dato che ciò è contestato dal governo ellenico (28). La seconda condizione non è stata oggetto di disputa tra le parti; neanch'io l'affronterò.
31 Si tratta quindi di sapere se il signor Akman possa continuare a valersi del suo vincolo di filiazione con un «lavoratore turco», anche dopo che il padre ha lasciato definitivamente il territorio dello Stato membro ospitante e, a fortiori, il regolare mercato del lavoro di tale Stato, nel momento in cui egli intende far valere questa qualità.
32 In proposito, la giurisprudenza della Corte, resa in materia di libera circolazione dei lavoratori comunitari, mi sembra particolarmente chiarificatrice.
33 Dall'interpretazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (29) resa dalla Corte nella sentenza Brown (30) - nel senso che concede diritti relativi all'accesso all'insegnamento in uno Stato membro ospitante solo al figlio che abbia vissuto in tale Stato con i genitori, o con uno di essi, ivi residente in qualità di lavoratore, con esclusione del figlio nato dopo che il genitore abbia cessato di lavorare e risiedere nello Stato ospitante -, poteva già dedursi che la qualità di figlio di lavoratore (comunitario) non è subordinata al requisito della presenza del genitore sul territorio dello Stato membro ospitante.
La sentenza Echternach e Moritz (31) ha dato occasione di affermare, questa volta in modo chiaro e senza bisogno di ricorrere ad un'interpretazione a contrario, che «il figlio di un lavoratore di uno Stato membro che sia stato occupato in un altro Stato membro conserva la qualità di familiare del lavoratore, ai sensi del regolamento n. 1612/68, qualora la famiglia ritorni nello Stato membro d'origine ed il figlio rimanga nel paese ospitante, sia pure dopo un periodo d'interruzione, al fine di continuare qui i suoi studi, ch'egli non abbia potuto proseguire nello Stato d'origine» (32).
34 Nonostante sia vero che, non appartenendo la Turchia alla Comunità, il beneficio delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori comunitari e delle loro famiglie non potrebbe essere direttamente riconosciuto ai cittadini turchi, ciò non di meno la loro posizione è chiaramente concepita nel diritto comunitario come diretta ad avvicinarsi, per quanto possibile, a quella dei cittadini comunitari.
35 Ricordo infatti che l'obiettivo perseguito dal consiglio di associazione, all'epoca dell'adozione delle disposizioni sociali della decisione n. 1/80, era quello di compiere, in applicazione dell'art. 12 dell'accordo, un nuovo passo avanti nella realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, ispirandosi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato, in conformità alla natura di preadesione dell'accordo. Per garantire il rispetto di questo obiettivo, questa Corte ritiene «(...) indispensabile applicare, nei limiti del possibile, ai lavoratori turchi che fruiscano dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 i principi sanciti nell'ambito dei detti articoli» (33).
36 E', pertanto, con analogia alla nozione di «figlio di lavoratore», quale interpretata da questa Corte nell'ambito delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori comunitari, in particolare alla luce delle sentenze Brown, citata, e Echternach e Moritz, citata, che propongo di intendere la nozione di «figlio di lavoratore turco».
37 Ne concludo che un cittadino turco, entrato regolarmente nel territorio di uno Stato membro per conseguirvi una formazione professionale, non perde la qualità di «figlio di un lavoratore turco», ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, per il solo fatto che il genitore non risieda né lavori più nel territorio di tale Stato quando egli intende valersi di questa qualità.
38 Nel caso di specie, è indiscusso che, durante i primi sei anni di residenza in Germania del signor Akman, il padre era un lavoratore turco regolarmente occupato in tale Stato. Non si potrebbe quindi validamente sostenere che il signor Akman abbia perso la propria qualità di figlio di lavoratore turco per il solo motivo che il padre non risiede più in Germania.
39 Una volta stabilito che il ricorrente nel procedimento principale può ancora valersi del proprio vincolo di filiazione con un lavoratore turco, è opportuno inoltre assicurarsi che egli soddisfi anche la condizione che prevede che uno dei genitori «abbia legalmente esercitato un'attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni», per riconoscergli un diritto di soggiorno derivante da un diritto di accesso al lavoro ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
40 Le due interpretazioni di questa condizione suggerite nell'ambito del procedimento dinanzi a questa Corte conducono a risultati radicalmente diversi.
41 Secondo i governi tedesco, ellenico ed austriaco, il diritto del figlio di un lavoratore turco di ottenere, in virtù dell'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, la proroga del suo permesso di soggiorno presuppone non soltanto che uno dei genitori abbia legalmente esercitato un'attività nello Stato membro ospitante da almeno tre anni, ma anche che il genitore di cui trattasi eserciti sempre questa attività nel momento in cui il figlio chiede il diritto di soggiorno.
42 La Commissione e il ricorrente nel procedimento principale, per contro, hanno sostenuto che l'art. 7, secondo comma, presuppone soltanto che l'interessato abbia conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante e che il genitore vi abbia legalmente esercitato un'attività per almeno tre anni. Non sarebbe, invece, richiesto che la residenza e/o il rapporto di lavoro del lavoratore migrante interessato siano ancora mantenuti nel momento in cui il figlio intende rispondere ad un'offerta di lavoro.
43 Sono convinto della fondatezza di quest'ultima posizione.
44 L'interpretazione letterale del testo pare anzitutto deporre a favore di questa tesi.
45 La versione francese, che fa uso di un tempo passato - in questo caso il congiuntivo passato - («à condition qu'un des parents ait légalement exercé»; purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato) e, nella stessa frase, di una preposizione («depuis»; da) che «indica il momento a partire dal quale è cominciata un'azione (o uno stato) che dura ancora nel momento in cui si parla o nel momento in cui ci si concentra su» (34), non si riferisce con certezza, secondo me, ad una situazione necessariamente presente. Mi sembra piuttosto che, con tale formulazione, siano considerati due tipi di ipotesi: o quelle che sono terminate, o quelle che, pur essendo iniziate nel passato, perdurano nel presente.
In ogni caso, se il legislatore avesse voluto far riferimento solo all'ipotesi contemporanea, come ritengono i governi intervenuti nel corso del procedimento, senza dubbio sarebbe stato più adatto l'uso del presente (o del congiuntivo presente): si sarebbe fatto riferimento alla condizione che uno dei genitori «esercita (o eserciti) un'attività (...) da almeno tre anni». Come d'altronde al tempo presente è redatto il primo comma dell'art. 7, che si riferisce quindi necessariamente a una situazione attuale, con esclusione di una situazione passata [«lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans (oppure: cinq ans) au moins»; se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni (oppure cinque) anni]. La scelta del tempo passato nel secondo comma dell'art. 7 mi pare molto significativa.
46 Il governo tedesco, come la Commissione, rileva tuttavia che la preposizione utilizzata nelle varie versioni linguistiche (a titolo di esempio, le versioni francese, inglese, tedesca e olandese riportano rispettivamente il termine: «depuis», «for», «seit» e «gedurende») può prestarsi a confusione e suggerire un significato diverso, a seconda della lingua in cui viene letta questa norma.
47 Se devo dar loro ragione per il fatto che una interpretazione letterale, da sola, non può portare ad un risultato certo, la ratio legis dell'art. 7, secondo comma, impedisce tuttavia di attribuire a tale norma il significato suggerito dai governi tedesco, ellenico e austriaco.
48 Come ho già detto, il denominatore comune dell'art. 7 nel suo complesso consiste nel gruppo di persone cui sono conferiti diritti: i familiari del lavoratore turco. E' però evidente, leggendo i due commi di tale disposizione, che le parti contraenti hanno inteso riservare un trattamento particolare, nell'ambito di questo gruppo di persone, ai figli di tali lavoratori.
49 Nel suo primo comma, l'art. 7 si pone chiaramente l'obiettivo del ricongiungimento familiare, come ha ricordato questa Corte nella sentenza citata Kadiman, dal quale deriva un obbligo di coabitazione del familiare con il genitore, che la Corte deduce in particolare dalla formulazione «(...) [che sono stati] autorizzati a raggiungere quest'ultimo» (35).
50 Per contro, l'art. 7, secondo comma, non ha lo specifico intento di creare le condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare. Questo mi pare risulti tanto dalla giurisprudenza di questa Corte quanto dall'effetto utile di tale disposizione.
Infatti, da una parte, ritenendo, nella citata sentenza Eroglu, che il fatto che il diritto di ingresso o di soggiorno non sia stato inizialmente concesso al figlio di un lavoratore turco «(...) ai fini di una riunificazione del nucleo familiare bensì, ad esempio, a fini di studio non costituisce (...) motivo idoneo per negare al figlio di un lavoratore turco che risponda ai requisiti fissati dall'art. 7, secondo comma, di fruire dei diritti attribuiti da tale disposizione» (36), questa Corte distingue necessariamente le situazioni rette dall'art. 7, secondo comma, da quelle, affrontate nella citata sentenza Kadiman, alle quali si applica l'art. 7, primo comma.
D'altronde, interpretare l'art. 7, secondo comma, applicabile specificamente ai «figli dei lavoratori turchi», come volto, anch'esso, a creare condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare lo priverebbe di ogni effetto utile. Intesa in tal modo, la disposizione non apporterebbe niente di nuovo rispetto al primo comma, che si prefigge in modo generale il ricongiungimento dei «familiari», nel cui novero sono evidentemente compresi i figli.
Infine, se l'art. 7, secondo comma, si prefiggesse anch'esso uno scopo di ricongiungimento familiare, mi sembra che il requisito obbligatorio dell'occupazione del genitore per un periodo di tre anni non avrebbe ragione d'essere nel contesto della decisione n. 1/80. Una comparazione con l'art. 7, primo comma, chiarisce il punto. Dal momento che questa disposizione riguarda specificamente il ricongiungimento familiare, essa fissa condizioni relative solo alla regolare attività del genitore, escludendo ogni riferimento alla sua durata, ininfluente sullo scopo perseguito.
51 Poiché il secondo comma dell'art. 7 non persegue specificamente l'obiettivo del ricongiungimento familiare, si può fin da ora rilevare che questa disposizione non può essere vista come contenente un obbligo di coabitazione tra genitore e figlio nel momento in cui quest'ultimo intende accedere ad un lavoro al termine della sua formazione professionale.
52 La disposizione controversa ha in realtà tutt'altra ragion d'essere che il ricongiungimento familiare. Come suggerisce la Commissione, essa contribuisce a far ritenere il figlio un essere indipendente, che ha svolto i suoi studi in uno Stato membro, proprio per aumentare le sue possibilità di trovare un lavoro, e poter provvedere alle proprie necessità senza dover più dipendere dal genitore. Essa è volta a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale rispetto a quelli che non hanno conseguito una tale formazione.
Questa interpretazione si ricollega alla concezione della formazione professionale che questa Corte ha espresso, nei confronti dei cittadini comunitari, nella sentenza Gravier (37): «(...) L'accesso alla formazione professionale può favorire la libera circolazione delle persone nell'intera Comunità, permettendo agli interessati di ottenere una qualificazione nello Stato membro in cui intendono esercitare la loro attività professionale (...)».
53 Il fatto di aver conseguito una formazione professionale rende quindi il figlio del lavoratore turco titolare di un diritto autonomo di svolgere un'attività lavorativa, sempreché il genitore sia stato inserito, o sia inserito, nel mercato del lavoro dello Stato membro.
54 Oltre a questa ratio legis autonoma dell'art. 7, secondo comma, in rapporto al primo comma, mi pare debba essere tenuto in considerazione il contesto nel quale è inserita questa disposizione.
55 Infatti, «la coerenza del sistema» posto in essere dalla decisione n. 1/80, cui questa Corte attribuisce estrema importanza (38), sarebbe viziata se si ritenesse che l'applicazione dell'art. 7, secondo comma, presupponga che il genitore turco del figlio che ha proseguito gli studi sia ancora occupato quando quest'ultimo intende accedere al mercato del lavoro.
56 E' opportuno, a questo proposito, tenere a mente la redazione dell'art. 9 della decisione n. 1/80, che disciplina l'accesso alla formazione professionale dei figli turchi. Questa disposizione può essere invocata, necessariamente, a monte della ricerca di un impiego, diversamente dall'art. 7, secondo comma, che disciplina la posizione dei figli di genitori turchi che hanno terminato la loro formazione professionale.
Nel novero delle condizioni che figurano nell'art. 9 per l'ammissione dei figli turchi «ai corsi di insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale», oltre al requisito di una «regolare residenza» del figlio con i genitori nello Stato membro ospitante, figura quello relativo ai genitori che «sono o sono stati regolarmente occupati».
Pertanto non è assolutamente richiesto che il genitore del figlio che intende accedere ad una formazione sia regolarmente occupato nel momento in cui quest'ultimo si vale dell'art. 9. Ebbene, mi sembrerebbe alquanto incoerente, per non dire assurdo, imporre un tale requisito al termine della formazione professionale. Infatti, se, come autorizza l'art. 9, il genitore turco non è già più occupato quando il figlio accede ad una formazione professionale, c'è da chiedersi come si possa ragionevolmente pensare o esigere che egli lo sia qualche anno dopo, alla fine della formazione professionale del figlio.
57 Ritengo quindi che il requisito dell'occupazione del genitore per una durata di almeno tre anni, nel territorio dello Stato membro ospitante, previsto ai sensi dell'art. 7, secondo comma, riguardi tanto un impiego attuale che passato.
58 La mia convinzione non è affatto scossa dalla considerazione, avanzata dal governo tedesco, secondo cui una interpretazione contraria alle sue osservazioni condurrebbe a favorire maggiormente i figli dei lavoratori turchi rispetto a quelli dei cittadini comunitari i quali, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1251/70 (39), fruiscono del diritto di rimanere nello Stato ospitante solo a condizione di esercitare tale diritto entro il termine dei due anni successivi alla cessazione dell'impiego del lavoratore titolare del diritto di libera circolazione.
Infatti, l'art. 5 del regolamento invocato non ha lo stesso campo di applicazione oggettivo e soggettivo dell'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80: da una parte, il regolamento n. 1251/70 verte sul diritto dei familiari di rimanere, e non su quello di rispondere a qualsiasi offerta d'impiego; dall'altra, questo regolamento si applica ai soli discendenti minori di anni 21, o ai soggetti equiparati (40).
59 Mi sembra invece importante, nell'applicazione che sarà fatta dell'art. 7, secondo comma, garantire un certo parallelismo con l'applicazione usuale delle disposizioni dell'art. 6. Si tratta di far sì che i figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale, anche di breve durata, non siano trattati, in termini di diritto di soggiorno, in modo più favorevole dei loro genitori, che magari hanno svolto un'attività nel paese ospitante per decine di anni.
60 Si sa infatti che, in applicazione della giurisprudenza Bozkurt, citata, un lavoratore turco che abbia definitivamente lasciato il mercato del lavoro di uno Stato membro perché, ad esempio, ha raggiunto l'età pensionabile, o soffre di una invalidità totale e permanente, non fruisce, ai sensi dell'art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80, del diritto di rimanere nel territorio del detto Stato. Risulta per contro dalla citata sentenza Tetik che si deve continuare a ritenere appartenente al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro il cittadino turco purché «sia veramente alla ricerca di un nuovo lavoro conformandosi eventualmente ai precetti della disciplina in vigore nello Stato membro ospite». Quest'ultimo, come ogni cittadino comunitario nella stessa posizione (41), deve essere ritenuto appartenente al regolare mercato del lavoro del detto Stato «durante il periodo che gli è ragionevolmente necessario per trovare un nuovo lavoro» (42).
61 Quindi, per coerenza, ritengo che se, in applicazione dell'art. 7, secondo comma, il figlio di un lavoratore turco è libero di accedere a qualsiasi offerta di impiego dopo aver conseguito la sua formazione professionale e fruisce del relativo diritto di soggiorno, tale diritto debba esercitarsi in un «termine ragionevole», inteso come un periodo «che gli consenta di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro in cui si è recato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (...)», secondo la formula della citata sentenza Tetik (43), ispirata alla giurisprudenza Antonissen, citata (44), per i cittadini turchi. Nel caso di specie, questa condizione sembra rispettata, dato che il ricorrente nel procedimento principale asseriva, dinanzi al giudice a quo, di aver ricevuto varie offerte di impiego.
Conclusione
62 Sulla base di queste considerazioni, suggerisco di risolvere la questione sollevata dal Verwaltungsgericht di Colonia nel modo seguente:
«Il figlio di un lavoratore turco può valersi del diritto di soggiorno derivante dal diritto di accesso al lavoro ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, entro un termine ragionevole, dopo aver conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante, se uno dei suoi genitori sia o sia stato regolarmente occupato nel territorio di questo Stato membro per almeno tre anni, senza che sia necessario che il genitore lavori o anche solo risieda sempre in questo Stato membro quando il figlio intende ivi inserirsi nel mercato del lavoro».
(1) - La decisione 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, è entrata in vigore il 1_ luglio 1980. Essa non è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ma può essere consultata in un lavoro dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: Accordo di associazione e protocolli CEE-Turchia e altri testi di base, Bruxelles, 1992.
(2) - Firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, al fine di stabilire le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).
(3) - Firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da una parte, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altra, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).
(4) - Secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio.
(5) - Causa C-355/93 (Racc. pag. I-5113).
(6) - Sentenze 14 novembre 1989, causa 30/88, Grecia/Commissione (Racc. pag. 3711, punto 13), e 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461, punti 9 e 12).
(7) - Sentenza 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus (Racc. pag. I-6781, punto 25). V., ugualmente, sentenze Eroglu, citata, punto 10, e 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik (Racc. pag. I-329, punto 21).
(8) - Sentenze 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt (Racc. pag. I-1475, punti 14 e 19), e Tetik, citata, punto 20.
(9) - L'art. 28 dell'accordo prevede che: «Quando il funzionamento dell'Accordo consentirà di prevedere l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità, le Parti Contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Turchia alla Comunità».
(10) - In merito agli artt. 6, n. 1, e 7, secondo comma, v., ad esempio, sentenza Eroglu, citata, punto 17; relativamente all'art. 7, primo comma, ci si può riferire alla sentenza 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman (Racc. pag. I-2133, punto 28).
(11) - In particolare, sentenza Eroglu, citata, punto 18.
(12) - Sentenza Sevince, citata, punto 29.
(13) - Sentenza Kus, citata, punto 30.
(14) - Sentenza Eroglu, citata, punto 20.
(15) - Ibidem, punto 23.
(16) - Secondo i termini dell'ordinanza di rinvio.
(17) - V. sentenza Tetik, citata, punto 26.
(18) - Sulla regolarità dell'occupazione ai sensi dell'art. 6, n. 1, si può far riferimento alla sentenza Sevince, citata, punto 30: «La regolarità dell'occupazione ai sensi (...) [dell'art. 6, n. 1] presuppone (...) una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro [di uno Stato membro]»; confermata dalle citate sentenze Kus, punto 14, e Bozkurt, punto 26, la quale precisa inoltre, nel punto 27, che: «(...) La regolarità di un'attività lavorativa (...) va valutata ai sensi della normativa dello Stato ospite (...)».
(19) - Punto 34.
(20) - Ibidem, in particolare punti 35, 36 e 38.
(21) - Ibidem, punto 39.
(22) - Ibidem, punto 40.
(23) - Ibidem, punto 42.
(24) - Secondo i termini dell'ordinanza di rinvio.
(25) - Punto 42.
(26) - Ibidem, punto 48.
(27) - Pag. 8 della traduzione in francese delle sue osservazioni.
(28) - Ibidem.
(29) - Regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
(30) - Sentenza 21 giugno 1988, causa 197/86 (Racc. pag. 3205, punto 30).
(31) - Sentenza 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87 (Racc. pag. 723).
(32) - Ibidem, punto 23; il corsivo è mio.
(33) - Sentenza Bozkurt, citata, punto 20. V., più recentemente, sentenza Tetik, citata, punti 20 e 28.
(34) - J., Girodet, Dictionnaire Bordas des pièges et difficultés de la langue française, Les référents Bordas.
(35) - Punto 29; il corsivo è mio.
(36) - Sentenza Eroglu, citata, punto 22.
(37) - Sentenza 13 febbraio 1985, causa 293/83 (Racc. pag. 593, punto 24).
(38) - Sentenza 29 maggio 1997, causa C-386/95, Eker (Racc. pag. I-2697, punto 23).
(39) - Regolamento della Commissione 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).
(40) - I familiari cui si applica il regolamento sono, ai sensi del suo art. 1, quelli contemplati dall'art. 10 del citato regolamento n. 1612/68, vale a dire, per i discendenti, secondo il n. 1, lett. a), di questo articolo: «(...) i loro discendenti minori di anni 21 o a carico».
(41) - Sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen (Racc. pag. I-745, punti 13, 15 e 16), cui si rinvia nel punto 27 della citata sentenza Tetik.
(42) - Sentenza Tetik, citata, punto 46.
(43) - Punti 27-30.
(44) - Punti 13, 15 e 16.
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