Conclusioni dell avvocato generale
1 La questione nella presente causa, che ci perviene come domanda di pronuncia pregiudiziale dal Landessozialgericht della Bassa Sassonia, è intesa ad accertare se una cittadina spagnola residente in Germania con suo marito, anch'egli cittadino spagnolo, sia legittimata a ricevere prestazioni familiari tedesche sulla stessa base dei cittadini nazionali qualora suo marito, dipendente del Consolato generale di Spagna in Hannover, abbia optato per l'applicazione della legislazione spagnola, ai sensi dell'art. 16, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1).
La normativa comunitaria pertinente
2 L'art. 1, lett. u), sub i) del regolamento n. 1408/71, nella versione vigente al tempo dei fatti della causa a qua (2), definisce le «prestazioni familiari» come:
«Tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lett. h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato II» (3).
3 L'art. 2, n. 1, stabilisce:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
4 L'art. 3, n. 1, stabilisce:
«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
5 L'art. 4, n. 1, stabilisce:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
h) le prestazioni familiari».
6 Nel titolo II, «Determinazione della legislazione applicabile», l'art. 13, n. 1, stabilisce:
«Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'art. 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo».
7 L'art. 13, n. 2, stabilisce:
«Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro; (...)».
8 L'art. 16 stabilisce:
«1) Le disposizioni dell'art. 13, paragrafo 2, lett. a) sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari e ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.
2) Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d'invio, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo».
I fatti e le questioni
9 La signora Gómez Rivero, ricorrente nella causa principale, e suo marito sono cittadini spagnoli residenti in Germania, la signora Gómez Rivero dal 1968, suo marito dal 1966. Essi hanno due figli nati nel 1977 e nel 1982.
10 La signora Gómez Rivero non esercita alcuna attività lavorativa, salvo quella che l'ordinanza di rinvio descrive come un'attività marginale di collaboratrice domestica - apparentemente per circa cinque o sei ore per settimana - dal 1994. Essa non è soggetta ad assicurazione obbligatoria per tale occupazione. Dal 1968 suo marito è occupato presso il Consolato generale di Spagna in Hannover.
11 Il marito della signora Gómez Rivero ha optato per l'applicazione nei suoi confronti della legislazione sociale spagnola, ai sensi dell'art. 16, n. 2, del regolamento n. 1408/71. La signora Gómez Rivero non ha esercitato, né ha manifestato l'intenzione di esercitare, una tale opzione.
12 Nella presente causa la signora Gómez Rivero contesta la decisione adottata dal Bundesanstalt für Arbeit (ufficio federale del lavoro) di Norimberga, convenuto nella causa principale, di revocare, con effetto dal 1_ febbraio 1995, gli assegni familiari precedentemente concessi per ambedue i suoi figli (4). La decisione si fondava sull'opzione esercitata da suo marito.
13 In base alla legislazione sociale spagnola, la signora Gómez Rivero non soddisfa i requisiti per aver diritto agli assegni familiari poiché il suo reddito familiare supera il limite al di sotto del quale tali assegni sono dovuti.
14 Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale rileva che, secondo il diritto tedesco, la signora Gómez Rivero continua a soddisfare tutti i requisiti per ricevere gli assegni familiari che essa richiede ed è legittimata a ricevere tale prestazione. Esso tuttavia ritiene che occorra accertare se la normativa tedesca sugli assegni familiari si applichi alla signora Gómez Rivero. Il giudice nazionale ha concluso che la prestazione di cui trattasi è una prestazione familiare che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e che la signora Gómez Rivero rientra nell'ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento. Tuttavia esso si chiede se l'opzione esercitata dal marito, che ha preferito essere assoggettato alla legislazione sociale spagnola, abbia l'effetto di assoggettare anche la moglie alla legislazione sociale spagnola, cosicché essa non avrebbe più diritto a prestazioni di previdenza sociale in base al regime tedesco. In particolare il giudice nazionale si chiede se l'opzione possa avere un tale effetto giuridico per il coniuge di un lavoratore, qualora tale coniuge, come nel caso della signora Gómez Rivero, non abbia dato il proprio assenso all'esercizio dell'opzione né abbia chiesto di esercitare egli stesso tale opzione.
15 Il giudice nazionale ritiene che, se l'esercizio dell'opzione da parte del coniuge della signora Gómez Rivero ha l'effetto di assoggettare l'interessata alla legislazione sociale spagnola, indipendentemente dal fatto che costei abbia prestato il suo consenso all'opzione o abbia essa stessa effettuato una tale opzione, allora la decisione di revocare gli assegni familiari tedeschi sarebbe legittima poiché la persona non è soggetta al regime di previdenza sociale tedesco. Se invece l'opzione non ha tale effetto per la signora Gómez Rivero, allora il giudice nazionale conclude che essa ha diritto agli assegni familiari tedeschi di cui trattasi, in forza del regolamento n. 1408/71.
16 In tale contesto il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«a) Se la decisione di un membro del personale di servizio di un ufficio consolare, ai sensi dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, di optare per l'applicazione della legislazione dello Stato membro di invio, di cui è cittadino, abbia simultaneamente effetto per il coniuge, del pari cittadino dello Stato d'invio, che non è dipendente dell'ufficio consolare,
oppure
se la legislazione dello Stato membro di invio si debba applicare al coniuge solo qualora opti anch'egli per la sua applicazione.
b) Nel caso in cui la decisione del detto cittadino che presta servizio presso l'ufficio consolare abbia simultaneamente effetto per il coniuge, se l'efficacia dell'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato membro di invio presupponga l'assenso o altrimenti una partecipazione del coniuge di cui trattasi».
Osservazioni
17 Hanno presentato osservazioni scritte la signora Gómez Rivero, il governo finlandese e la Commissione.
18 La signora Gómez Rivero mette in discussione la pertinenza del regolamento n. 1408/71 ai fini della determinazione del suo diritto agli assegni familiari di cui trattasi. Essa sostiene che, indipendentemente dalla questione se essa sia vincolata dalla decisione di suo marito, l'opzione esercitata da quest'ultimo di essere assoggettato alla legislazione sociale spagnola non può privare né lei né il marito del diritto alle prestazioni familiari tedesche. A suo parere, le disposizioni del titolo II del regolamento, «Determinazione della legislazione applicabile», tra le quali rientra il diritto di una persona che lavora in una sede consolare di optare per l'assoggettamento alla legislazione sociale dello Stato di invio, riguardano solo la determinazione della normativa applicabile in casi in cui un lavoratore può essere assoggettato a diversi sistemi nazionali di previdenza sociale, e non incidono sulla normativa relativa alla concessione di prestazioni. Poiché il regolamento coordina semplicemente le norme di previdenza sociale degli Stati membri, esso non può operare in modo da escludere disposizioni nazionali che siano più favorevoli di quelle del diritto comunitario. La signora Gómez Rivero afferma inoltre che il regolamento non si applica in mancanza di un elemento di estraneità, e che nel suo caso tutti gli elementi decisivi, in particolare la sua residenza, quella di suo marito e quella dei figli, sono situati in Germania.
19 Il governo finlandese sostiene che qualora una persona possa essere assoggettata alla legislazione sociale di più di uno Stato membro, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 determinano quale sia la normativa applicabile. In forza del suo art. 2, il regolamento si applica anche ai familiari del lavoratore. Il governo finlandese osserva che le disposizioni del titolo II non contengono norme diverse da applicarsi ai familiari del lavoratore per determinare la normativa a cui sono assoggettati. A suo parere, in base al sistema del regolamento, la legislazione che si applica ai familiari del lavoratore è determinata con riferimento a quella che si applica al lavoratore stesso. Questo avviene anche qualora il lavoratore abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 16, n. 2; in tal caso, i familiari del lavoratore non hanno un diritto autonomo di determinare la normativa a cui sono assoggettati. Il governo finlandese conclude che la decisione del lavoratore di optare per l'applicazione della legislazione sociale di uno Stato membro ha effetto per i suoi familiari. Inoltre, il testo della disposizione non consente di interpretarla nel senso che ciò richieda il previo consenso all'opzione da parte dei familiari.
20 L'analisi della Commissione concorda con quella del giudice nazionale nel senso che, se la signora Gómez Rivero è vincolata dall'opzione del marito di assoggettarsi al sistema di legislazione sociale spagnolo, la decisione di interrompere il pagamento degli assegni familiari con effetto dal 1_ febbraio 1995 risulta corretta. Se, invece, l'esercizio dell'opzione non è per lei vincolante, allora, ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento, le si applica il sistema di legislazione sociale tedesco e, poiché essa soddisfa tutti i requisiti per aver diritto a tale prestazione in base alla normativa tedesca pertinente, la decisione di interrompere il pagamento risulta illegittima.
21 La Commissione osserva che la questione va risolta alla luce delle sentenze della Corte nelle cause Cabanis-Issarte e Hoever e Zachov (5). A suo parere, le disposizioni devono essere interpretate in conformità di tale giurisprudenza, a seconda che conferiscano diritti personali ai familiari dei lavoratori oppure che vadano considerate applicabili solo al lavoratore stesso. La Commissione ritiene che l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 1408/71 sia una disposizione che può applicarsi solo al lavoratore stesso. Essa è d'avviso che la norma in esame attribuisca al dipendente di un consolato un diritto di opzione in base al suo status in quanto tale e ne deduce che i familiari del suddetto lavoratore, non avendo tale status, non dispongono del diritto di opzione. Inoltre, la Commissione ritiene che l'esercizio dell'opzione da parte del lavoratore non possa avere ripercussioni giuridiche sui suoi familiari, i quali, in tal caso, sono pertanto soggetti alla legislazione sociale tedesca.
Parere
22 Condivido la tesi del governo finlandese secondo cui, in casi come quello in esame, i familiari di un lavoratore sono soggetti alla legislazione alla quale è soggetto il lavoratore stesso. Questo principio si applica anche qualora un lavoratore abbia fatto uso del diritto di opzione previsto dall'art. 16, n. 2, del regolamento n. 1408/71. A mio parere, questa conclusione deriva chiaramente dal sistema e dalle disposizioni del regolamento.
23 Per facilitare la libera circolazione dei lavoratori, l'art. 51 del Trattato, sulla base del quale è stato adottato il regolamento n. 1408/71, fornisce il fondamento giuridico della normativa comunitaria in materia di previdenza sociale al fine di garantire che i lavoratori migranti e i loro aventi diritto, nell'esercitare il loro diritto alla libera circolazione, non perdano benefici acquisiti in uno Stato membro. Il regolamento mira a coordinare le normative degli Stati membri nel settore della previdenza sociale al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell'art. 51. Questi obiettivi sono, in primo luogo, assicurare che i contributi dell'avente diritto siano cumulati nei vari Stati membri; e, in secondo luogo, garantire che coloro che hanno diritto alle prestazioni possano ottenerle dovunque siano residenti nella Comunità. Il sistema è inteso ad abolire nella maggior misura possibile restrizioni territoriali nell'applicazione dei diversi sistemi di previdenza sociale nell'ambito della Comunità (6).
24 Il regolamento n. 1408/71 permette di coordinare le disposizioni dei sistemi di previdenza sociale nazionali, tra l'altro, determinando quale sistema di previdenza sociale si applichi nel caso di un lavoratore e dei suoi aventi causa che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. A ciò si provvede nel titolo II del regolamento: «Determinazione della legislazione applicabile».
25 La Corte, in diverse occasioni, ha dichiarato che le disposizioni del titolo II costituiscono un sistema completo e uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all'interno della Comunità siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l'applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (7). Occorre rilevare, tuttavia, che il regolamento non va al di là del coordinamento delle disposizioni nazionali. Esso non indica, ad esempio, quando sorga il diritto o l'obbligo di iscriversi a un regime previdenziale (8).
26 Non posso condividere la tesi della Commissione secondo cui il coniuge di un lavoratore potrebbe, benché non autonomamente assicurato, essere assoggettato, in forza delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, al regime di previdenza sociale di uno Stato membro diverso da quello al cui regime è assoggettato il lavoratore.
27 L'art. 13, n. 2, lett. a), al quale si richiama la Commissione, fa riferimento al lavoratore, non al coniuge. Inoltre, in base al sistema del regolamento, è chiaro che, in mancanza di una specifica disposizione in senso contrario, i familiari di un lavoratore sono assoggettati alla stessa legislazione di quest'ultimo. Ciò è del tutto logico, poiché i diritti dei familiari sorgono, nel sistema del regolamento, dallo status del lavoratore come persona assicurata. La situazione può naturalmente essere diversa se un familiare è egli stesso un lavoratore ai sensi dell'art. 2, n. 1.
28 Non accetto nemmeno l'argomento della Commissione secondo cui i principi sviluppati dalla Corte sulla distinzione tra diritti propri e diritti derivati sarebbero rilevanti per determinare la legislazione applicabile. Mi sembra che la Commissione confonda la determinazione della legislazione applicabile con la determinazione dei diritti che i familiari di un lavoratore traggono da questa normativa. Le sentenze della Corte nelle cause Cabanis-Issarte e Hoever e Zachov (9) riguardano solo quest'ultima questione. Nella causa Cabanis-Issarte si trattava dei diritti a pensione della vedova di un lavoratore francese che aveva svolto parte della sua attività nei Paesi Bassi. La normativa applicabile era quella dei Paesi Bassi e la questione era se la signora Cabanis-Issarte potesse far valere diritti propri in base a questa normativa, una questione alla quale la Corte ha dato una soluzione affermativa. La causa Hoever e Zachov riguardava il diritto all'assegno parentale che spetta alle vedove di lavoratori tedeschi in una situazione in cui i lavoratori erano occupati in Germania ma risiedevano nei Paesi Bassi. In forza di questa occupazione la legislazione applicabile era quella tedesca e la questione era se le signore Hoever e Zachow, che non avevano una propria occupazione ai sensi del regolamento, potessero far valere un proprio diritto alla prestazione: una questione alla quale la Corte ha di nuovo dato una soluzione affermativa. Di certo, queste sentenze mostrano che i familiari di un lavoratore migrante non sono costretti dal regolamento a far valere soltanto i diritti derivati dal loro status di familiari del lavoratore, ma non suggeriscono affatto che la distinzione tra diritti derivati e diritti propri sia rilevante per la determinazione della legislazione applicabile. Nemmeno io vedo come questa distinzione possa essere rilevante per tale determinazione. In base al sistema del regolamento è necessario anzitutto determinare la legislazione applicabile prima che sia possibile determinare gli effettivi diritti a prestazione e a tal fine il regolamento contiene disposizioni vincolanti circa la normativa applicabile. Poiché non vi è alcuna disposizione specifica per i familiari dei lavoratori, dal sistema del regolamento deriva che la normativa che si applica al lavoratore migrante si applicherà anche ai suoi familiari. Questo deve valere anche nel caso eccezionale in cui, ai sensi dell'art. 16, n. 2, il lavoratore migrante ha un diritto di opzione.
29 E' vero che nella presente causa l'effetto del regolamento è tale che la signora Gómez Rivero non ha diritto alle prestazioni di cui trattasi, mentre vi avrebbe avuto diritto in assenza del regolamento. Questo risultato tuttavia è la conseguenza della funzione del titolo II del regolamento che è quella di prevedere un sistema completo di norme di conflitto. Inoltre, come la Corte ha ammesso, la suddetta conclusione non è incompatibile con il principio sancito nella giurisprudenza della Corte secondo cui l'applicazione del regolamento non può comportare la perdita dei diritti maturati esclusivamente sulla base di una legislazione nazionale. La Corte ha dichiarato che tale principio non riguarda le norme che determinano la legislazione da applicare (10).
30 A mio parere, tuttavia, la prima questione posta dal giudice nazionale va risolta nel senso che, qualora un membro del personale di servizio di un ufficio consolare opti, ai sensi dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71, per l'applicazione della legislazione dello Stato membro di invio, di cui è cittadino, questa decisione ha effetto anche per il coniuge, del pari cittadino dello Stato di invio, che non è dipendente dell'ufficio consolare.
31 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se, nel caso in cui l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato di invio abbia effetto anche per il coniuge, l'efficacia dell'opzione presupponga l'assenso o altrimenti una partecipazione del coniuge di cui trattasi.
32 A mio parere, nulla nella formulazione dell'art. 16, n. 2, del regolamento fa pensare che, affinché l'opzione abbia efficacia, il coniuge della persona occupata debba prestare il proprio assenso all'esercizio dell'opzione. Ove si volesse desumere dal predetto articolo la necessità di ottenere l'assenso del coniuge (o, al riguardo, di qualsiasi altro familiare adulto del lavoratore), si creerebbe un'incertezza giuridica e si renderebbe inapplicabile la disposizione, privandola al riguardo di ogni effetto utile. Vorrei anche rilevare che i familiari di un lavoratore migrante che ha il diritto di opzione ai sensi dell'art. 16, n. 2, non si trovano in una posizione peggiore rispetto ai familiari di un lavoratore migrante che non ha un tale diritto di opzione: in quest'ultimo caso i familiari sono in ogni caso vincolati dalle disposizioni previste dalla normativa applicabile.
33 Infine vorrei rilevare che la Commissione ha fatto valere la possibile applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 (11). L'art. 7 di questo regolamento prevede quanto segue:
«1) Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro (...)
2) Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
34 La Commissione sostiene che la signora Gómez Rivero, in considerazione della sua occupazione di cinque-sei ore per settimana, può rientrare nella definizione di lavoratore ai sensi di questo regolamento e può pertanto essere legittimata a chiedere vantaggi sociali, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento, sulla stessa base dei cittadini tedeschi. La Commissione ritiene tuttavia di non avere una sufficiente conoscenza dei fatti al fine di esprimere un parere su tale questione, che dev'essere pertanto risolta dal giudice nazionale alla luce della giurisprudenza della Corte sulla definizione di lavoratore (12).
35 Mi sembra tuttavia superfluo esaminare la potenziale applicazione del regolamento n. 1612/68 per i seguenti motivi. Questo regolamento non è menzionato né nelle questioni sottoposte alla Corte né nell'ordinanza di rinvio. Di conseguenza le parti della causa a qua e gli Stati membri non hanno avuto la possibilità di discuterne la portata dinanzi alla Corte. Forse queste obiezioni potrebbero essere accantonate se il regolamento fosse stato inavvertitamente trascurato, pur essendo manifestamente pertinente. Tuttavia tale non è il caso nella fattispecie. Non è affatto chiaro nella presente causa se la signora Gómez Rivero sia un lavoratore ai sensi del regolamento, o se la norma di non discriminazione del regolamento prevalga sulle disposizioni del regolamento n. 1408/71 concernenti la determinazione della legislazione sociale applicabile. Si tratta di questioni importanti che non possono essere esaminate, se le parti non le hanno espressamente menzionate.
Conclusione
36 Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo che le questioni sottoposte dal Landessozialgericht della Bassa Sassonia debbano essere risolte nel modo seguente:
1) L'art. 16, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che, qualora un membro del personale di servizio di un ufficio consolare decida di optare, ai sensi dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71, per l'applicazione della legislazione dello Stato membro di invio, di cui è cittadino, questa decisione ha effetto anche per il coniuge, del pari cittadino dello Stato membro di invio, che non è dipendente dell'ufficio consolare.
2) L'efficacia dell'opzione non presuppone l'assenso o altrimenti una partecipazione del coniuge.
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Per la versione più recente v. la versione modificata e aggiornata introdotta dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1).
(2) - L'art. 1, lett. u), sub i) è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096, in modo da equiparare gli assegni di adozione agli assegni di nascita (GU L 335, pag. 10).
(3) - Nessuno di tali assegni è menzionato nell'allegato II relativamente alla Germania.
(4) - In base al diritto tedesco il diritto la pretesa fatta valere dalla signora Gomez Rivero dev'essere esaminata fino al 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni del Bundeskindergeldgesetz (legge federale sugli assegni familiari), nella versione pubblicata il 31 gennaio 1994 (BGBl. I, pagg. 168, 701), e successivamente in base alle disposizioni, vigenti dal 1_ gennaio 1996, degli artt. 62 e seguenti dell'Einkommenssteuergesetz (legge relativa all'imposta sul reddito), come modificata dalla legge 11 ottobre 1995 (BGBl. I, pag. 1250).
(5) - Causa C-308/95, Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank/Cabanis-Issarte (Racc. 1996, pag. I-2097); cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachov/Land Nordrhein-Westfalen (Racc. 1996, pag. I-4895).
(6) - Causa 44/65, Hessische Knappschaft/Singer (Racc. 1965, pag. 952, in particolare pag. 959).
(7) - V., ad esempio, sentenza nella causa C-131/95, Huijbrechts/Commissie voor de Behandeling van Administratieve Geschillen (Racc. 1997, pag. I-1409, punto 17); sentenza 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi (Racc. pag. I-3419, punto 28).
(8) - Sentenza nella causa C-2/89, Kits van Heijningen (Racc. 1990, pag. I-1755, punto 19); Kuusijärvi (punto 29).
(9) - Citate alla nota 5.
(10) - V. sentenza nella causa 302/94, Ten Holder/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Racc. 1986, pag. 1821, punto 22).
(11) - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 1).
(12) - Relativamente alla definizione di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68 v., ad esempio, causa 139/85, Kempf/Staatssecretaris van Justitie (Racc. 1986, pag. 1741); causa C-27/91, Le Manoir (Racc. 1991, pag. I-5531).
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